Articolo 280 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 279Articolo 281
Versione
6 maggio 1952
Art. 280.
(Maestro d'ascia)


Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di eta';
b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;
c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorita' marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Il maestro d'ascia, puo' costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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