Articolo 276 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 270Articolo 271
Versione
6 maggio 1952
Art. 276.
(Certificato d'iscrizione)


All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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