Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 276.
(Certificato d'iscrizione)
All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.
(Certificato d'iscrizione)
All'iscritto e' rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.
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- 1. Misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 50.298088
[…] Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis , 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. 2-ter. […]
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