Articolo 378 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 377Articolo 379
Versione
6 maggio 1952
Art. 378.
(Registro degli arrivi)


L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato.
Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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