Articolo 305 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 298Articolo 306
Versione
6 maggio 1952
Art. 305.
(Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero)


La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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