Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1372
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Dal principio fissato dall'articolo 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996,il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1372
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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