Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
Dal principio fissato dall'articolo 2909 cod. civ. - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, "a contrario", che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti - e non è vincolante - per i terzi. Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova, o di elemento di prova documentale, in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale; tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996,il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BELVEDERE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - IDTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ED EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 128/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 07/07/99 R.G.N. 126/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Parma, depositato il 29 marzo 1996, la s.r.l. Belvedere proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in favore dell'INPS della somma di lire 57.027.615, a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive, in relazione alla posizione assicurativa del dipendente LO LD e per il periodo dal 13 novembre 1981 al 4 maggio 1983. L'opposizione era parzialmente accolta dal Pretore con sentenza del 15/31 dicembre 1997, che, revocato il decreto ingiuntivo, condannava la s.r.l. Belvedere a versare quella parte di contributi concernente il periodo da maggio 1982 a maggio 1983, essendo prescritti quelli precedenti.
Riteneva detto giudice l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma nono, legge 8 agosto 1995 n. 335, dovendo invece trovare applicazione quella decennale, perché
vi era stata denuncia del lavoratore, e che doveva tenersi conto della sospensione triennale della prescrizione ex art. 2 decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, a decorrere dal 10 gennaio 1983 (giorno di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto-legge n. 3 del 1983 non convertito, ma gli effetti del quale erano stati fatti salvi dalla legge di conversione n. 683 del 1983), protratta fino al 12 settembre 1986, e che quindi la prescrizione era durata complessivamente tredici anni, otto mesi e un giorno, con la conseguenza che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo il 27 febbraio 1996, erano prescritti i contributi evasi sino all'aprile 1982.
Avverso tale decisione proponeva appello la soc. Belvedere, deducendo: l'erronea applicazione della prescrizione decennale, in quanto la denuncia del lavoratore non era stata ad essa mai notificata;
la mancanza di valore interruttivo del verbale ispettivo, non validamente notificato, con la conseguente inapplicabilità della sospensione;
la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con il LD.
Il gravame veniva rigettato dal Tribunale di Parma con sentenza del 3 giugno/7 luglio 1999. Di quest'ultima pronuncia la società soccombente ha richiesto la cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso si denuncia violazione degli artt. 2094 e ss., 2222 e ss., 1322, 1372, 2909, 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. Si deduce che il precedente giudicato del Pretore di Fornovo Taro, al quale il Tribunale si era riportato per affermare la natura del rapporto di lavoro in esame, non può fare stato nei confronti dell'INPS, perché in quel giudizio la subordinazione del rapporto di lavoro del LD, alle dipendenze della società odierna ricorrente, era contestata. Tale confutazione, si sottolinea nel ricorso, toglie credibilità al verbale dell'ispettorato INPS e avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a procedere ad una integrazione della documentazione in atti, e anziché rimettersi al contenuto dell'istruttoria dell'ente previdenziale, avrebbe dovuto procedere ad istruttoria, acquisendo le deposizioni già raccolte nell'altro giudizio e ammettendo le ulteriori prove dedotte. I due motivi, che, congiuntamente esposti in ricorso, devono essere unitariamente trattati, sono infondati.
Senza dubbio il giudicato intervenuto a conclusione del giudizio promosso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, non ha efficacia vincolante nei riguardi dell'INPS, rimasto estraneo a quel giudizio, nella controversia avente ad oggetto la omissione contributiva relativa al medesimo rapporto. Si è infatti rilevato che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso (Cass. 22 marzo 2001 n. 4142, Cass. 9 marzo 1996 n. 1905), autonomia che invece caratterizza le diverse situazioni, da un lato quella in materia di contribuzione previdenziale fra la posizione dell'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro che sia tenuto all'adempimento del relativo obbligo contributivo, e dall'altra quella del datore di lavoro nei confronti del dipendente in tema di diritti ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Ma, qui, è da rilevare che il Tribunale ha affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da LO LD in favore della società Belvedere, non ritenendo la vincolatività, nella controversia sottoposta al suo esame, del giudicato intervenuto fra la società e il lavoratore, ma valorizzando, nell'ambito dei suoi poteri, la sentenza passata in giudicato come elemento di prova per desumere la natura subordinata del rapporto, che nell'altro giudizio era stata affermata. Infatti, come è stato evidenziato da questa Corte in analoga fattispecie (cfr. sentenza 18 maggio 1999 n. 4821), la sentenza passata in giudicato rispetto ai terzi per i quali non abbia efficacia vincolante, essendo res inter alios acta, può però avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, e spetta al giudice del merito dinanzi al quale sia stata invocata la suddetta efficacia indiretta della sentenza, esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. Ed è quanto ha fatto il Tribunale di Parma nella fattispecie in esame, laddove interpretando la sentenza del Pretore di Fornovo Taro ha rilevato che era incontroversa fra le parti la natura subordinata del rapporto di lavoro, affermazione che non può ritenersi viziata per il rilievo che in quel giudizio la società aveva mosso, deducendo che LO LD "non era stato un dipendente in senso proprio" o che in precedenza lo stesso aveva prestato la stessa attività lavorativa in regime di autonomia;
ne' risulta criticato il ragionamento seguito dal Tribunale, laddove ha osservato che a fronte della richiesta, avanzata dal LD nei confronti della società, di differenze retributive per il periodo dal 13 novembre 1981 al 4 maggio 1983, in cui aveva lavorato come capocantiere, la società aveva proposto domanda riconvenzionale sostenendo di avere pagato somme maggiori di quanto risultava dalle buste paga, così escludendo la esistenza di contestazioni in ordine al rapporto di lavoro subordinato.
II terzo mezzo di annullamento denuncia violazione degli artt. 112, 113, 183, 342, 434 cod. proc. civ., della legge n. 689 del 1981 e 157 cod. pen. Si assume che la doglianza della prescrizione delle sanzioni civili era compresa nella censura della prescrizione di tutte le avverse domande e si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che dovesse specificamente dedursi una questione di diverso regime prescrizionale delle sanzioni civili, in quanto le sanzioni civili, che conseguono al mancato o ritardato versamento dei contributi e comportano il versamento di somme aggiuntive pari all'importo dei contributi dovuti, integrano prestazioni accessorie che seguono il regime prescrizionale dell'obbligazione principale cui accedono.
La censura è priva di fondamento. La sentenza impugnata, diversamente da quanto assume la società, ha ritenuto non la mancata deduzione da parte dell'appellante della questione di prescrizione delle sanzioni civili, ma la inammissibilità del quesito dell'applicabilità di un diverso regime prescrizionale alle sanzioni civili rispetto al regime applicabile ai contributi, in quanto deduzione nuova proposta per la prima volta nel corso della discussione orale. Per cui la doglianza che la società prospetta con il mezzo di annullamento in esame non è attinente alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale, giova ribadirlo, non ha operato alcuna distinzione in ordine al termine di prescrizione dei crediti dell'istituto per sanzioni civili e per contributi previdenziali omessi, correttamente individuato in quello decennale.
Il quarto e il quinto mezzo di annullamento denunciano violazione dell'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335, degli artt. 1183, 1219, 1363, 1364, 1366, 1367, 2943, 2947, 2948 e 2704 cod. civ., degli artt. 12, 14, 15 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 14 e 125 legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione. Si addebita alla sentenza impugnata di non avere applicato il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 3 della citata legge n. 335 del 1995, e di non avere considerato che l'effetto interruttivo della prescrizione può determinarsi soltanto se il relativo atto sia notificato prima della scadenza del quinquennio. Si sostiene che la durata del termine di prescrizione non può essere lasciata all'iniziativa del lavoratore che sporga denuncia, perché in tal modo sarebbe rimessa alla discrezionalità dello stesso, che in ogni caso la denuncia deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro e, per essere interruttiva della prescrizione, notificata prima della scadenza del quinquennio. In ordine alla sospensione del termine triennale di prescrizione, abrogato dalla citata legge n. 335 del 1995 con effetto retroattivo, ad eccezione delle ipotesi in cui fossero già compiuti gli atti interruttivi o fossero iniziate le procedure nel rispetto delle precedenti normative, si deduce che per la validità delle procedure esse devono estrinsecarsi in comportamenti dell'ente portati a conoscenza dei destinatari e non solo di atti interni.
Relativamente alle sanzioni civili, si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per non avere considerato che qualunque la loro natura (sia di interessi sia risarcitoria sia di penale) esse si prescrivono autonomamente in cinque anni. Anche questi motivi, che per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno, devono essere congiuntamente trattati, sono infondati.
L'art. 3, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: A) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso ... A decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
B) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
La Corte osserva che in base alla chiara formulazione la riduzione del termine di prescrizione da dieci anni, previsto dalla prima parte della lettera A), in quello quinquennale non si applica nei casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Nella specie il Tribunale ha ritenuto l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquennale, poiché l'accertamento dell'INPS era stato originato dalla denuncia del lavoratore presentata il 25 agosto 1989, ed ha quindi fatto riferimento alla prescrizione decennale. Con la conseguenza che il decorso della prescrizione era stata validamente interrotto dalla notificazione avvenuta il 27 febbraio 1996 del decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Parma, su istanza dell'INPS, per il pagamento dei contributi evasi, così come esplicitamente affermato dalla sentenza impugnata nel confermare la statuizione sul punto del giudice di primo grado. Irrilevante ai fini della determinazione del termine di prescrizione, in ordine alle omissioni contributive previdenziali di cui si discute, verificatesi anteriormente al 1 gennaio 1996, è che la relativa denuncia presentata dal lavoratore all'INPS non era stata notificata alla società datrice di lavoro, tenuta all'obbligo contributivo, poiché la notificazione della denuncia del lavoratore non è prevista dalla legge e l'eccezione alla regola della prescrizione quinquennale, vigente dal 1 gennaio 1996, presuppone soltanto il fatto obbiettivo della denuncia del prestatore di lavoro. Priva di consistenza è l'argomentazione svolta dalla società ricorrente a sostegno della ritenuta necessità della notificazione della denuncia del lavoratore ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, perché diversamente, a suo avviso, essa sarebbe lasciata all'iniziativa del lavoratore: è sufficiente osservare in proposito che l'obbligo degli enti previdenziali di provvedere al recupero dei contributi evasi è di natura pubblicistica.
Infine, relativamente alla sospensione triennale dei termini di prescrizione in materia dei contributi di cui all'art. 2, comma 19, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, che ad avviso della ricorrente non poteva essere applicata, non rientrando nei casi eccettuati dalla abrogazione disposta dall'art. 3, decimo comma, legge n. 335 del 1995, la censura non ha fondamento. Infatti, la disposizione abrogativa nella seconda parte del decimo comma dell'art. 3 ora richiamato, così dispone: "Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista ..., fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso". Il Tribunale nel richiamare la predetta sospensione triennale ha evidenziato l'esistenza al momento dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 della procedura in corso per il recupero dei contributi previdenziali evasi e ciò è sufficiente ad integrare l'ipotesi che la norma ha sottratto all'abrogazione. Ed è pure privo di fondamento il rilievo che la procedura in corso fosse rimasta a livello di atti interni all'istituto previdenziale, dovendosi anzi osservare, come risulta pacifico in atti, che il 19 ottobre 1989 l'ispettore dell'INPS aveva redatto un verbale di accertamento delle omissioni contributive in questione e che esso era stato portato a conoscenza di NR LD, amministratore della società ricorrente, a prescindere della ritenuta inidoneità dell'atto, per la notificazione eseguita presso il domicilio dell'amministratore, ai fini della interruzione della prescrizione nei confronti della società.
Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va rigettato e la società ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta a rimborsare all'INPS le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Non si provvede in ordine alle spese processuali relative a LO LD, perché questi non ha espletato alcuna attività difensiva nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Belvedere alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'INPS, liquidate in euro 17,00 oltre a euro 2.000/00= (duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003