CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/2023, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8179-2018 proposto da: CI DA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO ILACQUA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ANTONIETTA RESTI;
- ricorrente -
contro CONDOMINIO VIA VALSESIA 86 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VALLE PIETRO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ISGRO', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TIZIANO TOSINI, MASSIMO SCALIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 464/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2017; Civile Sent. Sez. 2 Num. 534 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/01/2023 2 di 19 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA EL EC ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 464/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 7 febbraio 2017. Il ricorso è articolato in motivi che sono connotati da aggettivi numerali ordinali dal “primo” al “tredicesimo”, ma che poi sono in gran parte suddivisi a loro volta in sottoparagrafi contraddistinti con le lettere in ordine alfabetico. Resiste con controricorso il Condominio di via Valsesia n. 86, Milano. La sentenza n. 464/2017 è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 19798 del 2014. La sentenza del 19 settembre 2014, n. 19798, resa da questa Corte, decise sul ricorso, all’epoca strutturato in soli quattro motivi, proposto da EL EC contro la sentenza n. 1815 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 27 giugno 2007. Il giudizio ebbe origine nel 2002 e consiste nella impugnazione della deliberazione 7 marzo 2002 approvata dall’assemblea del Condominio di via Valsesia n. 86, Milano. La EC domandò di dichiarare non validamente costituita l'assemblea, convocata per deliberare in materia di interventi straordinari di manutenzione concernenti il corpo principale dell’edificio, giacché nel calcolo dei quorum si era invece indebitamente tenuto conto anche dei 3 di 19 millesimi di proprietà relativi alle unità immobiliari adibite ad autorimesse, costituenti un corpo separato e distinto;
venne domandato dall’attrice di dichiarare inoltre l'invalidità della delibera assunta in tale assemblea in materia di approvazione di interventi straordinari riguardanti facciate, balconi, tetto, velette ed accessori dell'edificio, della delibera in materia di nomina e compensi del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, della delibera sui compensi dell'amministratore, ed ancora delle delibera in tema di approvazione del piano finanziario, di ripartizione delle spese straordinarie e di modalità di pagamento, e di apertura di un nuovo conto corrente relativo alla gestione dei fondi concernenti le opere straordinarie. La causa fu decisa in primo grado nel senso della cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di invalidità delle delibere in tema di ripartizione delle spese, riapprovate da successiva assemblea, e per il resto nel senso della infondatezza. Il gravame proposto dalla condomina EC fu respinto dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza del 27 giugno 2007. Quanto, in particolare, alla doglianza relativa alla invalida costituzione dell'assemblea, la decisione d’appello trovò fondamento sul presupposto della vigenza di un regolamento condominiale contrattuale, predisposto dalla cooperativa originaria proprietaria unica dell'edificio, poi richiamato nel primo atto di alienazione che operò il frazionamento dell'edificio ed infine depositato presso un notaio. A tale regolamento la Corte di Milano riconobbe efficacia al fine di individuare le cose comuni e di disciplinare la ripartizione delle spese di manutenzione delle stesse. Quanto, peraltro, alla censura relativa alla esclusione del carattere innovativo degli interventi manutentivi, i giudici di secondo grado osservarono che si era trattato, piuttosto, di 4 di 19 opere manutenzione straordinaria, che perciò non richiedevano il quorum qualificato previsto per le innovazioni e che erano state valutate necessarie dall’assemblea. I giudici dell’appello negarono pure che fossero ravvisabili i lamentati vizi di incompletezza della verbalizzazione delle attività assembleari, riferendosi l’appellante a dettagli della discussione non determinanti. La sentenza n. 19798 del 2014 di questa Corte dapprima escluse che sussistesse un vizio di motivazione della decisione di appello, la quale aveva dichiaratamente provveduto ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado sia con riferimento alla ritenuta natura convenzionale del regolamento condominiale, sia con riguardo all'andamento dell'assemblea condominiale contestato dalla ricorrente, come al denunciato stato di degrado delle parti comuni del fabbricato condominiale in questione. Venne invece accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, inerente alla natura del regolamento di condominio, affermandosi il principio che il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, vincola chi abbia acquistato le singole unità immobiliari successivamente alla sua predisposizione purché richiamato ed approvato nei singoli atti di proprietà, in modo da far parte per relationem del loro contenuto. Non poteva perciò essere opponibile a tutti i condomini il regolamento oggetto di causa, depositato presso uno studio notarile e che non risultava neppure trascritto nel registro di cui all'art. 1138, comma 3, c.c., secondo la formulazione ratione temporis applicabile. La sentenza n. 19798 del 2014 precisò che restava “assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del terzo e del quarto, con i quali si deducono vizi della verbalizzazione delle 5 di 19 deliberazioni assembleari in questione ed incompletezza del verbale”, cassando così la sentenza impugnata “in relazione al motivo accolto”. La sentenza n. 464/2017 resa dalla Corte d’appello di Milano nel giudizio di rinvio ha comunque rigettato l’appello proposto da EL EC ed ha “confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1815/2007”, e cioè la sentenza cassata. La sentenza di rinvio chiarisce in motivazione che “[l]a appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni come sopra riportate, indicate nell'atto di appello … chiedendo che la Corte, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, accolga le medesime conclusioni già avanzate con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado”. La Corte di Milano ha quindi osservato che “le conclusioni avanzate dall'appellante in riassunzione non sono coerenti con la statuizione della Corte di Cassazione, il cui dictum l'appellante in riassunzione non ha preso in alcun modo in considerazione, facendo rinvio generale e generico alle conclusioni dell'atto di appello che ha portato alla pronuncia della sentenza cassata”. Quale effetto della pronuncia di cassazione, secondo i giudici del rinvio, la sentenza di secondo grado doveva ritenersi “passata in giudicato con riferimento alla integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale da parte della Corte di appello in relazione alla natura contrattuale del regolamento condominiale, oggetto del secondo motivo di ricorso”. Per il resto, dice la sentenza ora impugnata, “l'appellante in riassunzione non ha espressamente riproposto le questioni ritenute assorbite dalla Corte di cassazione (con 6 di 19 riferimento ai motivi tre e quattro, relativi alla validità delle delibere assembleari)”, ma “si è limitato ad un richiamo generico alle conclusioni avanzate con l'atto di appello che ha portato alla pronuncia cassata”, con conseguente passaggio in giudicato anche delle questioni ritenute assorbite dalla Corte di cassazione. L’unico oggetto del giudizio di rinvio, secondo la sentenza impugnata, era perciò dato dalle “ricadute che sulle questioni sottoposte alla Corte ha la affermata inopponibilità a EC del regolamento condominiale”; tali ricadute si limitavano, tuttavia, alla necessaria applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese, ai sensi dell’art. 1123 c.c. e seguenti, criteri comunque correttamente applicati nelle delibere impugnate, “sia pure facendo riferimento ad un unico condominio, non essendo più qui in discussione … la natura (ritenuta) unitaria del condominio, né la validità delle delibere assembleari in relazione al carattere innovativo (ritenuto non sussistente) degli interventi deliberati, né infine in relazione alla chiarezza delle deliberazioni (ritenuta sussistente), essendo queste questioni tutte non espressamente riproposte in sede di rinvio”. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dalla ricorrente, corredata anche dalla produzione di nuovi documenti, riferisce di un’assemblea condominiale svolta in data 23 aprile 2018 e delle contestazioni che hanno fatto seguito a ciò che venne deliberato 7 di 19 in quella sede, così trascendendo dalla funzione propria di tale atto, che è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli;
del pari la allegata documentazione è preclusa dall’art. 372 c.p.c., tendendo a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso ovvero circostanze di fatto sopravvenute. I. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di EL EC sono così rubricati: Primo motivo (da pag. 9 a pag. 13) A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161, 166 e 182 c.p.c., nonché dell'art. 350, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. - (i) per omessa verifica della costituzione in giudizio del condominio;
(ii) per omessa verifica della regolare costituzione in giudizio del condominio;
(iii) per omessa verifica della regolare costituzione del giudizio;
B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 125 e 182 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: (i) per omessa pronuncia sulla inammissibilità della costituzione in giudizio del condominio per assoluto difetto della rappresentanza processuale;
(ii) per omessa pronuncia sulla inesistenza giuridica della procura alle liti e della rappresentanza tecnica;
(iii) per omessa pronuncia sulla inesistenza giuridica dell'atto di costituzione in giudizio;
Secondo motivo (da pag. 16 a pag. 18) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - (i) sotto il profilo della violazione di norme di diritto in tema di motivazione del provvedimento;
(ii) in relazione all'art. 360, 8 di 19 primo comma, n. 4 c.p.c. per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c. - (i) per l'omesso esame di un fatto storico principale, risultante dalla sentenza e dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo (art 360, n.5 c.p.c.); (ii) sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra (art. 360, n. 4 c.p.c.); C) violazione e/o falsa applicazione degli artt. art. 112 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - (i) sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); (ii) sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra (art. 132, secondo comma, c.p.c.). Terzo motivo (da pag. 18 a pag. 21) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. - per omesso esame di un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione e ha carattere decisivo;
9 di 19 C) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra. I.
1. Questi primi tre motivi vanno rigettati in quanto: connotati da diffusi profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.; deducono questioni nuove, senza specificare quando e come le stesse fossero state utilmente allegate nei pregressi gradi;
denunciano la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., mentre la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come conferma la contemporanea proposizione, nei restanti motivi, della denuncia della violazione di numerose norme di diritto;
deducono altrimenti violazioni attinenti all’integrità del rapporto processuale relative a fasi precedenti al primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione, non dedotte con quel ricorso o comunque non rilevate da questa Corte nella sentenza n. 19798 del 2014, e pertanto non più deducibili nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità; allegano vizi nella costituzione del condominio, che al più avrebbero comportato la dichiarazione di contumacia di quest'ultimo e non l’invalidità della sentenza, e che comunque non considerano che non occorre l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea per le cause che rientrano nelle attribuzioni dell’amministratore, quali, come nella specie, quelle attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c. 10 di 19 II. Deve ora passarsi all’esame del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso, in quanto gli stessi appaiono suscettibili di assicurare la più immediata decisione del ricorso. II.
1. Tali motivi sono rubricati come di seguito si riporta: Quarto motivo (da pag. 21 a pag. 23) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - in merito alla dichiarata inammissibile modifica delle conclusioni, in sede di udienza di precisazione delle stesse, rispetto a quelle svolte dall'appellante nell'atto introduttivo di citazione in riassunzione. Quinto motivo (da pag. 23 a pag. 24) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - relativa alla dichiarata mancata considerazione, da parte dell'appellante, del dictum rispetto alle conclusioni formulate con l'atto di riassunzione. Ottavo motivo (da pag. 28 a pag. 30) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - in merito alla presunta mancata riproposizione delle questioni assorbite. Nono motivo (da 30 a pag. 33) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - relativo alla infedele esecuzione, da parte del Giudice del rinvio, dei compiti affidati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 19798/14; B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 11 di 19 c.p.c. - per mancato rispetto del decisum e per aver operato in ambito eccedente i confini dei poteri decisionali. II.
2. Il controricorrente deduce che le censure sono inammissibili o comunque infondate. II.
3. Il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso sono fondati nei sensi di cui in motivazione. La sentenza n. 19798 del 2014 di questa Corte, come visto, pronunciando sul secondo motivo di ricorso, escluse che sussistesse un vizio di motivazione della decisione di appello sia con riferimento alla ritenuta natura convenzionale del regolamento condominiale, sia con riguardo all'andamento dell'assemblea condominiale contestato dalla ricorrente, come al denunciato stato di degrado delle parti comuni del fabbricato condominiale in questione;
accolse, invece, il primo motivo del ricorso per cassazione, pervenendo alla decisione che non fosse opponibile a tutti i condomini il “regolamento contrattuale” oggetto di causa;
infine, dichiarò “assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del terzo e del quarto, con i quali si deducono vizi della verbalizzazione delle deliberazioni assembleari in questione ed incompletezza del verbale”. II.
4. Va considerato che il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può porre in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria (cfr. Cass. Sez. 2, 23/03/2022, n. 18578, non massimata;
Cass. Sez. Unite, 12/02/1987, n. 1543; Cass. Sez. L, 25/05/2001, n. 7176; Cass. Sez. 3, 28/06/1997, n. 5800). Nella specie, evidentemente, la Corte di cassazione ritenne assorbite le questioni poste nel terzo e nel quarto motivo, 12 di 19 attinenti ai vizi di validità delle deliberazioni assembleari, non già perché le questioni con essi prospettate si presentavano incondizionatamente irrilevanti, al fine della decisione della controversia, in seguito all'accoglimento del primo motivo, ma perché tali questioni potevano diventare rilevanti soltanto in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto (si veda Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13259). II.
5. Alla luce di tale premessa, la Corte di Milano, quale giudice di rinvio, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulle questioni poste nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, rimasti assorbiti, ed attinenti alla validità delle deliberazioni assembleari impugnate, pur sempre alla stregua della pregiudizialità logica di quella, per la quale era stato accolto il ricorso, attinente alla accertata inopponibilità del regolamento contrattuale (le cui disposizioni, pertanto, non potevano spiegare effetto sia nella verifica della regolare costituzione dell’assemblea, sia nella ripartizione delle spese). La sentenza di rinvio ha tuttavia spiegato che l’atto di riassunzione di EL EC chiedeva genericamente di accogliere le conclusioni già avanzate con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, senza espressamente riproporre le questioni, ritenute assorbite dalla Corte di cassazione, inerenti alla validità delle delibere assembleari, e limitandosi ad esaminare il profilo della ripartizione delle spese. La Corte di Milano ha poi ritenuto inammissibili le modifiche operate in sede di precisazione delle conclusioni. II.
6. La decisione impugnata non può dirsi conforme all’orientamento di questa Corte. 13 di 19 La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura indubbiamente un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza annullata. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. È vero che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, restando altrimenti coperte da giudicato (Cass. Sez. 3, 22/11/2018, n. 30184; Cass. Sez. L, 24/10/2013, n. 24093; Cass. Sez. 1, 08/01/2007, n. 90). La riproposizione delle questioni davanti al giudice di rinvio deve avvenire, evidentemente, con l’atto di riassunzione o con la comparsa di risposta con la quale la parte interessata si costituisce nel giudizio riassunto davanti al giudice di rinvio, mentre è inammissibile se formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 21 ottobre 2015 da EL EC, chiedeva al giudice di rinvio, “in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema 14 di 19 Corte n. 19798/2014”, di “accogliere le domande formulate dall’odierna attrice nel procedimento R.G. n. 2869/2004”. Nell’udienza di precisazione delle conclusioni EL EC riportò poi le richieste di declaratoria di invalidità delle delibere adottate dall’assemblea del 7 marzo 2022. Ora, questa Corte, ad esempio, ha affermato che, in forza del principio della disponibilità dell'oggetto del processo, anche in sede di riassunzione innanzi al giudice di rinvio la parte può limitare le proprie domande e così restringere il potere-dovere di pronuncia del giudice stesso, non riproponendo una o alcune di quelle formulate nella precedente fase di merito, ma ciò nel caso in cui tali domande, la cui valida proposizione nella fase antecedente al giudizio di rinvio abbia formato oggetto di positivo riscontro da parte dalla Corte di cassazione, non sia stata specificamente inclusa nell'elenco dettagliato e analitico delle varie domande formulate (Cass. Sez. L, 03/11/1997, n.10753). Pare inevitabile fornire diversa soluzione al caso in cui la parte in sede di riassunzione richiami “tutte” le domande formulate nella precedente fase di merito. La condotta della EC (la quale, come si è visto, nell’atto di riassunzione richiamava le domande che avevano contraddistinto la sua posizione processuale nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, chiedendo al giudice di rinvio di pronunciarsi su di esse alla stregua della pregiudizialità logica della regola dettata dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione), valutata complessivamente, lasciava, dunque, emergere una inequivoca volontà di insistere (anche) sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, se non al costo di rimettere in discussione la ragioni stesse su cui si 15 di 19 era fondata la declaratoria di assorbimento contenuta nella pronuncia di cassazione. Fermo, allora, il dovere di pronuncia dei giudici di rinvio sulle domande riproposte dalla EC con richiamo alla azione oggetto delle precedenti fasi del processo, è compreso nell’altrettanto doveroso compito di tali giudici ritenere preclusi da tale richiamo i motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati dapprima nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e poi nel giudizio di cassazione, rientrando nelle questioni dichiarate assorbite, concorrendo i rispettivi motivi di gravame alla formazione progressiva del giudicato, al quale tende il processo (indicativamente, Cass. Sez. 2, 28/02/1972, n. 594; Cass. Sez. 1, 21/02/2007, n. 4096; Cass. Sez. 6 - 5, 04/04/2011, n. 7656 ). Su tale profilo si sofferma attentamente il controricorso, nelle pagine 14 e seguenti, ma l’accurata ricostruzione dei giudicati interni che si assumono formatisi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. non può coinvolgere le questioni rientranti nei motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza di cassazione n. 19798 del 2014, altrimenti disconoscendosi sostanzialmente lo stesso rapporto di assorbimento allora ravvisato da questa Corte. III. Il sesto, il settimo, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso sono rubricati come di seguito si riporta: Sesto motivo (da pag. 24 a pag. 26) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - infedele esecuzione del dictum da parte della Corte territoriale in ordine alla natura del regolamento condominiale;
16 di 19 B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Settimo motivo (da pag. 26 a pag. 28) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - in merito alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato relativamente alla natura unitaria del condominio;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Decimo motivo (da pag. 33 a pag. 35) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio di invalida costituzione dell'assemblea straordinaria del 7.03.2002 in relazione alla natura non convenzionale del regolamento condominiale;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). Undicesimo motivo (da pag. 35 a pag. 37) A) violazione e/o falsa applicazione del 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -per mancata declaratoria d'ufficio della nullità della delibera di 17 di 19 approvazione dei lavori straordinari in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). Dodicesimo motivo (pag. 37) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle delibere di approvazione della DD.LL., di approvazione del coordinatore della sicurezza, di approvazione del compenso per la DD.LL., di approvazione del compenso del coordinatore della sicurezza e dell'amministratore in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A. Tredicesimo motivo (da pag. 37 a pag. 38) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera di approvazione dell'apertura di un nuovo conto corrente per le opere straordinarie in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
18 di 19 B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). III.
1. Il sesto, il settimo, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso. In sostanza, tali censure investono tutte le questioni di invalidità delle deliberazioni assembleari, questioni sulle quali il giudice di rinvio non si è pronunciato in virtù dal rilievo pregiudiziale che esse non fossero state espressamente riproposte nell’atto di riassunzione. Ciò, in realtà, ad esclusione del punto attinente alle “ricadute” della “inopponibilità a EC del regolamento condominiale”, con riguardo alle quali la Corte di Milano ha affermato che i criteri legali di ripartizione delle spese risultavano comunque correttamente applicati nelle delibere impugnate, “sia pure facendo riferimento ad un unico condominio, non essendo più qui in discussione … la natura (ritenuta) unitaria del condominio, né la validità delle delibere assembleari in relazione al carattere innovativo (ritenuto non sussistente) degli interventi deliberati, né infine in relazione alla chiarezza delle deliberazioni (ritenuta sussistente), essendo queste questioni tutte non espressamente riproposte in sede di rinvio”. Nel sesto motivo di ricorso (pagina 26), EL EC sostiene, peraltro, che la “ripartizione delle spese straordinarie” non era stata neppure “oggetto del giudizio della Corte d’appello e delle domande avanzate in quella sede”. In dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento dei motivi attinenti al dovere di pronunciare sulle 19 di 19 domande riproposte dalla EC, nei limiti dell’oggetto del processo sottratti alla formazione progressiva del giudicato e dei profili rimasti assorbiti nella sentenza di cassazione, l'esame delle ulteriori questioni oggetto del sesto, settimo, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso va, quindi, rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che affronti tali questioni. IV. Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso, il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo, l’assorbimento del sesto, del settimo, del decimo, dell’undicesimo, del dodicesimo e del tredicesimo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro CONDOMINIO VIA VALSESIA 86 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VALLE PIETRO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ISGRO', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TIZIANO TOSINI, MASSIMO SCALIA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 464/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2017; Civile Sent. Sez. 2 Num. 534 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 11/01/2023 2 di 19 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA EL EC ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 464/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 7 febbraio 2017. Il ricorso è articolato in motivi che sono connotati da aggettivi numerali ordinali dal “primo” al “tredicesimo”, ma che poi sono in gran parte suddivisi a loro volta in sottoparagrafi contraddistinti con le lettere in ordine alfabetico. Resiste con controricorso il Condominio di via Valsesia n. 86, Milano. La sentenza n. 464/2017 è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 19798 del 2014. La sentenza del 19 settembre 2014, n. 19798, resa da questa Corte, decise sul ricorso, all’epoca strutturato in soli quattro motivi, proposto da EL EC contro la sentenza n. 1815 pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 27 giugno 2007. Il giudizio ebbe origine nel 2002 e consiste nella impugnazione della deliberazione 7 marzo 2002 approvata dall’assemblea del Condominio di via Valsesia n. 86, Milano. La EC domandò di dichiarare non validamente costituita l'assemblea, convocata per deliberare in materia di interventi straordinari di manutenzione concernenti il corpo principale dell’edificio, giacché nel calcolo dei quorum si era invece indebitamente tenuto conto anche dei 3 di 19 millesimi di proprietà relativi alle unità immobiliari adibite ad autorimesse, costituenti un corpo separato e distinto;
venne domandato dall’attrice di dichiarare inoltre l'invalidità della delibera assunta in tale assemblea in materia di approvazione di interventi straordinari riguardanti facciate, balconi, tetto, velette ed accessori dell'edificio, della delibera in materia di nomina e compensi del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, della delibera sui compensi dell'amministratore, ed ancora delle delibera in tema di approvazione del piano finanziario, di ripartizione delle spese straordinarie e di modalità di pagamento, e di apertura di un nuovo conto corrente relativo alla gestione dei fondi concernenti le opere straordinarie. La causa fu decisa in primo grado nel senso della cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di invalidità delle delibere in tema di ripartizione delle spese, riapprovate da successiva assemblea, e per il resto nel senso della infondatezza. Il gravame proposto dalla condomina EC fu respinto dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza del 27 giugno 2007. Quanto, in particolare, alla doglianza relativa alla invalida costituzione dell'assemblea, la decisione d’appello trovò fondamento sul presupposto della vigenza di un regolamento condominiale contrattuale, predisposto dalla cooperativa originaria proprietaria unica dell'edificio, poi richiamato nel primo atto di alienazione che operò il frazionamento dell'edificio ed infine depositato presso un notaio. A tale regolamento la Corte di Milano riconobbe efficacia al fine di individuare le cose comuni e di disciplinare la ripartizione delle spese di manutenzione delle stesse. Quanto, peraltro, alla censura relativa alla esclusione del carattere innovativo degli interventi manutentivi, i giudici di secondo grado osservarono che si era trattato, piuttosto, di 4 di 19 opere manutenzione straordinaria, che perciò non richiedevano il quorum qualificato previsto per le innovazioni e che erano state valutate necessarie dall’assemblea. I giudici dell’appello negarono pure che fossero ravvisabili i lamentati vizi di incompletezza della verbalizzazione delle attività assembleari, riferendosi l’appellante a dettagli della discussione non determinanti. La sentenza n. 19798 del 2014 di questa Corte dapprima escluse che sussistesse un vizio di motivazione della decisione di appello, la quale aveva dichiaratamente provveduto ad integrare la motivazione della sentenza di primo grado sia con riferimento alla ritenuta natura convenzionale del regolamento condominiale, sia con riguardo all'andamento dell'assemblea condominiale contestato dalla ricorrente, come al denunciato stato di degrado delle parti comuni del fabbricato condominiale in questione. Venne invece accolto il primo motivo del ricorso per cassazione, inerente alla natura del regolamento di condominio, affermandosi il principio che il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, vincola chi abbia acquistato le singole unità immobiliari successivamente alla sua predisposizione purché richiamato ed approvato nei singoli atti di proprietà, in modo da far parte per relationem del loro contenuto. Non poteva perciò essere opponibile a tutti i condomini il regolamento oggetto di causa, depositato presso uno studio notarile e che non risultava neppure trascritto nel registro di cui all'art. 1138, comma 3, c.c., secondo la formulazione ratione temporis applicabile. La sentenza n. 19798 del 2014 precisò che restava “assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del terzo e del quarto, con i quali si deducono vizi della verbalizzazione delle 5 di 19 deliberazioni assembleari in questione ed incompletezza del verbale”, cassando così la sentenza impugnata “in relazione al motivo accolto”. La sentenza n. 464/2017 resa dalla Corte d’appello di Milano nel giudizio di rinvio ha comunque rigettato l’appello proposto da EL EC ed ha “confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1815/2007”, e cioè la sentenza cassata. La sentenza di rinvio chiarisce in motivazione che “[l]a appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni come sopra riportate, indicate nell'atto di appello … chiedendo che la Corte, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, accolga le medesime conclusioni già avanzate con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado”. La Corte di Milano ha quindi osservato che “le conclusioni avanzate dall'appellante in riassunzione non sono coerenti con la statuizione della Corte di Cassazione, il cui dictum l'appellante in riassunzione non ha preso in alcun modo in considerazione, facendo rinvio generale e generico alle conclusioni dell'atto di appello che ha portato alla pronuncia della sentenza cassata”. Quale effetto della pronuncia di cassazione, secondo i giudici del rinvio, la sentenza di secondo grado doveva ritenersi “passata in giudicato con riferimento alla integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale da parte della Corte di appello in relazione alla natura contrattuale del regolamento condominiale, oggetto del secondo motivo di ricorso”. Per il resto, dice la sentenza ora impugnata, “l'appellante in riassunzione non ha espressamente riproposto le questioni ritenute assorbite dalla Corte di cassazione (con 6 di 19 riferimento ai motivi tre e quattro, relativi alla validità delle delibere assembleari)”, ma “si è limitato ad un richiamo generico alle conclusioni avanzate con l'atto di appello che ha portato alla pronuncia cassata”, con conseguente passaggio in giudicato anche delle questioni ritenute assorbite dalla Corte di cassazione. L’unico oggetto del giudizio di rinvio, secondo la sentenza impugnata, era perciò dato dalle “ricadute che sulle questioni sottoposte alla Corte ha la affermata inopponibilità a EC del regolamento condominiale”; tali ricadute si limitavano, tuttavia, alla necessaria applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese, ai sensi dell’art. 1123 c.c. e seguenti, criteri comunque correttamente applicati nelle delibere impugnate, “sia pure facendo riferimento ad un unico condominio, non essendo più qui in discussione … la natura (ritenuta) unitaria del condominio, né la validità delle delibere assembleari in relazione al carattere innovativo (ritenuto non sussistente) degli interventi deliberati, né infine in relazione alla chiarezza delle deliberazioni (ritenuta sussistente), essendo queste questioni tutte non espressamente riproposte in sede di rinvio”. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dalla ricorrente, corredata anche dalla produzione di nuovi documenti, riferisce di un’assemblea condominiale svolta in data 23 aprile 2018 e delle contestazioni che hanno fatto seguito a ciò che venne deliberato 7 di 19 in quella sede, così trascendendo dalla funzione propria di tale atto, che è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli;
del pari la allegata documentazione è preclusa dall’art. 372 c.p.c., tendendo a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso ovvero circostanze di fatto sopravvenute. I. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di EL EC sono così rubricati: Primo motivo (da pag. 9 a pag. 13) A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 161, 166 e 182 c.p.c., nonché dell'art. 350, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c. - (i) per omessa verifica della costituzione in giudizio del condominio;
(ii) per omessa verifica della regolare costituzione in giudizio del condominio;
(iii) per omessa verifica della regolare costituzione del giudizio;
B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 125 e 182 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: (i) per omessa pronuncia sulla inammissibilità della costituzione in giudizio del condominio per assoluto difetto della rappresentanza processuale;
(ii) per omessa pronuncia sulla inesistenza giuridica della procura alle liti e della rappresentanza tecnica;
(iii) per omessa pronuncia sulla inesistenza giuridica dell'atto di costituzione in giudizio;
Secondo motivo (da pag. 16 a pag. 18) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - (i) sotto il profilo della violazione di norme di diritto in tema di motivazione del provvedimento;
(ii) in relazione all'art. 360, 8 di 19 primo comma, n. 4 c.p.c. per la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c. - (i) per l'omesso esame di un fatto storico principale, risultante dalla sentenza e dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che ha carattere decisivo (art 360, n.5 c.p.c.); (ii) sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra (art. 360, n. 4 c.p.c.); C) violazione e/o falsa applicazione degli artt. art. 112 e 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - (i) sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); (ii) sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra (art. 132, secondo comma, c.p.c.). Terzo motivo (da pag. 18 a pag. 21) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo della non corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. - per omesso esame di un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione e ha carattere decisivo;
9 di 19 C) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n.4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile in conseguenza dell'omesso esame di cui sopra. I.
1. Questi primi tre motivi vanno rigettati in quanto: connotati da diffusi profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c.; deducono questioni nuove, senza specificare quando e come le stesse fossero state utilmente allegate nei pregressi gradi;
denunciano la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., mentre la stessa contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, come conferma la contemporanea proposizione, nei restanti motivi, della denuncia della violazione di numerose norme di diritto;
deducono altrimenti violazioni attinenti all’integrità del rapporto processuale relative a fasi precedenti al primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione, non dedotte con quel ricorso o comunque non rilevate da questa Corte nella sentenza n. 19798 del 2014, e pertanto non più deducibili nel giudizio di rinvio e nel successivo di legittimità; allegano vizi nella costituzione del condominio, che al più avrebbero comportato la dichiarazione di contumacia di quest'ultimo e non l’invalidità della sentenza, e che comunque non considerano che non occorre l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea per le cause che rientrano nelle attribuzioni dell’amministratore, quali, come nella specie, quelle attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c. 10 di 19 II. Deve ora passarsi all’esame del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso, in quanto gli stessi appaiono suscettibili di assicurare la più immediata decisione del ricorso. II.
1. Tali motivi sono rubricati come di seguito si riporta: Quarto motivo (da pag. 21 a pag. 23) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - in merito alla dichiarata inammissibile modifica delle conclusioni, in sede di udienza di precisazione delle stesse, rispetto a quelle svolte dall'appellante nell'atto introduttivo di citazione in riassunzione. Quinto motivo (da pag. 23 a pag. 24) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - relativa alla dichiarata mancata considerazione, da parte dell'appellante, del dictum rispetto alle conclusioni formulate con l'atto di riassunzione. Ottavo motivo (da pag. 28 a pag. 30) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - in merito alla presunta mancata riproposizione delle questioni assorbite. Nono motivo (da 30 a pag. 33) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - relativo alla infedele esecuzione, da parte del Giudice del rinvio, dei compiti affidati dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 19798/14; B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 11 di 19 c.p.c. - per mancato rispetto del decisum e per aver operato in ambito eccedente i confini dei poteri decisionali. II.
2. Il controricorrente deduce che le censure sono inammissibili o comunque infondate. II.
3. Il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso sono fondati nei sensi di cui in motivazione. La sentenza n. 19798 del 2014 di questa Corte, come visto, pronunciando sul secondo motivo di ricorso, escluse che sussistesse un vizio di motivazione della decisione di appello sia con riferimento alla ritenuta natura convenzionale del regolamento condominiale, sia con riguardo all'andamento dell'assemblea condominiale contestato dalla ricorrente, come al denunciato stato di degrado delle parti comuni del fabbricato condominiale in questione;
accolse, invece, il primo motivo del ricorso per cassazione, pervenendo alla decisione che non fosse opponibile a tutti i condomini il “regolamento contrattuale” oggetto di causa;
infine, dichiarò “assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del terzo e del quarto, con i quali si deducono vizi della verbalizzazione delle deliberazioni assembleari in questione ed incompletezza del verbale”. II.
4. Va considerato che il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può porre in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria (cfr. Cass. Sez. 2, 23/03/2022, n. 18578, non massimata;
Cass. Sez. Unite, 12/02/1987, n. 1543; Cass. Sez. L, 25/05/2001, n. 7176; Cass. Sez. 3, 28/06/1997, n. 5800). Nella specie, evidentemente, la Corte di cassazione ritenne assorbite le questioni poste nel terzo e nel quarto motivo, 12 di 19 attinenti ai vizi di validità delle deliberazioni assembleari, non già perché le questioni con essi prospettate si presentavano incondizionatamente irrilevanti, al fine della decisione della controversia, in seguito all'accoglimento del primo motivo, ma perché tali questioni potevano diventare rilevanti soltanto in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto (si veda Cass. Sez. 3, 06/06/2006, n. 13259). II.
5. Alla luce di tale premessa, la Corte di Milano, quale giudice di rinvio, avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulle questioni poste nel terzo e nel quarto motivo di ricorso, rimasti assorbiti, ed attinenti alla validità delle deliberazioni assembleari impugnate, pur sempre alla stregua della pregiudizialità logica di quella, per la quale era stato accolto il ricorso, attinente alla accertata inopponibilità del regolamento contrattuale (le cui disposizioni, pertanto, non potevano spiegare effetto sia nella verifica della regolare costituzione dell’assemblea, sia nella ripartizione delle spese). La sentenza di rinvio ha tuttavia spiegato che l’atto di riassunzione di EL EC chiedeva genericamente di accogliere le conclusioni già avanzate con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, senza espressamente riproporre le questioni, ritenute assorbite dalla Corte di cassazione, inerenti alla validità delle delibere assembleari, e limitandosi ad esaminare il profilo della ripartizione delle spese. La Corte di Milano ha poi ritenuto inammissibili le modifiche operate in sede di precisazione delle conclusioni. II.
6. La decisione impugnata non può dirsi conforme all’orientamento di questa Corte. 13 di 19 La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura indubbiamente un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza annullata. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno. È vero che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, restando altrimenti coperte da giudicato (Cass. Sez. 3, 22/11/2018, n. 30184; Cass. Sez. L, 24/10/2013, n. 24093; Cass. Sez. 1, 08/01/2007, n. 90). La riproposizione delle questioni davanti al giudice di rinvio deve avvenire, evidentemente, con l’atto di riassunzione o con la comparsa di risposta con la quale la parte interessata si costituisce nel giudizio riassunto davanti al giudice di rinvio, mentre è inammissibile se formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni. Tuttavia, l’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 21 ottobre 2015 da EL EC, chiedeva al giudice di rinvio, “in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema 14 di 19 Corte n. 19798/2014”, di “accogliere le domande formulate dall’odierna attrice nel procedimento R.G. n. 2869/2004”. Nell’udienza di precisazione delle conclusioni EL EC riportò poi le richieste di declaratoria di invalidità delle delibere adottate dall’assemblea del 7 marzo 2022. Ora, questa Corte, ad esempio, ha affermato che, in forza del principio della disponibilità dell'oggetto del processo, anche in sede di riassunzione innanzi al giudice di rinvio la parte può limitare le proprie domande e così restringere il potere-dovere di pronuncia del giudice stesso, non riproponendo una o alcune di quelle formulate nella precedente fase di merito, ma ciò nel caso in cui tali domande, la cui valida proposizione nella fase antecedente al giudizio di rinvio abbia formato oggetto di positivo riscontro da parte dalla Corte di cassazione, non sia stata specificamente inclusa nell'elenco dettagliato e analitico delle varie domande formulate (Cass. Sez. L, 03/11/1997, n.10753). Pare inevitabile fornire diversa soluzione al caso in cui la parte in sede di riassunzione richiami “tutte” le domande formulate nella precedente fase di merito. La condotta della EC (la quale, come si è visto, nell’atto di riassunzione richiamava le domande che avevano contraddistinto la sua posizione processuale nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, chiedendo al giudice di rinvio di pronunciarsi su di esse alla stregua della pregiudizialità logica della regola dettata dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione), valutata complessivamente, lasciava, dunque, emergere una inequivoca volontà di insistere (anche) sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, se non al costo di rimettere in discussione la ragioni stesse su cui si 15 di 19 era fondata la declaratoria di assorbimento contenuta nella pronuncia di cassazione. Fermo, allora, il dovere di pronuncia dei giudici di rinvio sulle domande riproposte dalla EC con richiamo alla azione oggetto delle precedenti fasi del processo, è compreso nell’altrettanto doveroso compito di tali giudici ritenere preclusi da tale richiamo i motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati dapprima nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e poi nel giudizio di cassazione, rientrando nelle questioni dichiarate assorbite, concorrendo i rispettivi motivi di gravame alla formazione progressiva del giudicato, al quale tende il processo (indicativamente, Cass. Sez. 2, 28/02/1972, n. 594; Cass. Sez. 1, 21/02/2007, n. 4096; Cass. Sez. 6 - 5, 04/04/2011, n. 7656 ). Su tale profilo si sofferma attentamente il controricorso, nelle pagine 14 e seguenti, ma l’accurata ricostruzione dei giudicati interni che si assumono formatisi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c. non può coinvolgere le questioni rientranti nei motivi dichiarati assorbiti dalla sentenza di cassazione n. 19798 del 2014, altrimenti disconoscendosi sostanzialmente lo stesso rapporto di assorbimento allora ravvisato da questa Corte. III. Il sesto, il settimo, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso sono rubricati come di seguito si riporta: Sesto motivo (da pag. 24 a pag. 26) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. - infedele esecuzione del dictum da parte della Corte territoriale in ordine alla natura del regolamento condominiale;
16 di 19 B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Settimo motivo (da pag. 26 a pag. 28) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - in merito alla violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato relativamente alla natura unitaria del condominio;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - sotto il profilo del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Decimo motivo (da pag. 33 a pag. 35) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio di invalida costituzione dell'assemblea straordinaria del 7.03.2002 in relazione alla natura non convenzionale del regolamento condominiale;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). Undicesimo motivo (da pag. 35 a pag. 37) A) violazione e/o falsa applicazione del 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -per mancata declaratoria d'ufficio della nullità della delibera di 17 di 19 approvazione dei lavori straordinari in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). Dodicesimo motivo (pag. 37) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio della nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle delibere di approvazione della DD.LL., di approvazione del coordinatore della sicurezza, di approvazione del compenso per la DD.LL., di approvazione del compenso del coordinatore della sicurezza e dell'amministratore in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A. Tredicesimo motivo (da pag. 37 a pag. 38) A) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per mancata declaratoria d'ufficio di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della delibera di approvazione dell'apertura di un nuovo conto corrente per le opere straordinarie in relazione alla: (i) natura non convenzionale del regolamento condominiale;
(ii) violazione dei diritti individuali;
18 di 19 B) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. - per omessa pronuncia sulla domanda di cui al precedente punto A). III.
1. Il sesto, il settimo, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso rimangono assorbiti dall’accoglimento del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso. In sostanza, tali censure investono tutte le questioni di invalidità delle deliberazioni assembleari, questioni sulle quali il giudice di rinvio non si è pronunciato in virtù dal rilievo pregiudiziale che esse non fossero state espressamente riproposte nell’atto di riassunzione. Ciò, in realtà, ad esclusione del punto attinente alle “ricadute” della “inopponibilità a EC del regolamento condominiale”, con riguardo alle quali la Corte di Milano ha affermato che i criteri legali di ripartizione delle spese risultavano comunque correttamente applicati nelle delibere impugnate, “sia pure facendo riferimento ad un unico condominio, non essendo più qui in discussione … la natura (ritenuta) unitaria del condominio, né la validità delle delibere assembleari in relazione al carattere innovativo (ritenuto non sussistente) degli interventi deliberati, né infine in relazione alla chiarezza delle deliberazioni (ritenuta sussistente), essendo queste questioni tutte non espressamente riproposte in sede di rinvio”. Nel sesto motivo di ricorso (pagina 26), EL EC sostiene, peraltro, che la “ripartizione delle spese straordinarie” non era stata neppure “oggetto del giudizio della Corte d’appello e delle domande avanzate in quella sede”. In dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento dei motivi attinenti al dovere di pronunciare sulle 19 di 19 domande riproposte dalla EC, nei limiti dell’oggetto del processo sottratti alla formazione progressiva del giudicato e dei profili rimasti assorbiti nella sentenza di cassazione, l'esame delle ulteriori questioni oggetto del sesto, settimo, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso va, quindi, rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che affronti tali questioni. IV. Conseguono l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del quarto, del quinto, dell’ottavo e del nono motivo di ricorso, il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo, l’assorbimento del sesto, del settimo, del decimo, dell’undicesimo, del dodicesimo e del tredicesimo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda