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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SE Z I O N E SP E C I A L I Z Z A T A IN MA T E R I A DI IM M I G R A Z I O N E, PR O T E Z I O N E
IN T E R N A Z I O N A L E E LI B E R A CI R C O L A Z I O N E DE I CI T T A D I N I DE L L ' U E
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa DI HE,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 16166/2024, promosso da:
- , nata in [...] il [...]; Parte_1
- nato in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente alla Persona_1 sig.ra , quali genitori e legali rappresentanti di: Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Persona_2
- nata in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente al sig. Persona_3
quali genitori legali rappresentanti di: Controparte_2
- nata in [...] il [...]; Persona_4
- nata in [...] il [...], Persona_5
- nato in [...] il [...]; Persona_6
nato in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente alla sig.ra Controparte_3
, quali genitori legali rappresentanti di: Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente al sig. Controparte_5
, quali genitori e legali rappresentanti di: Controparte_6
- nata in [...] il [...], Controparte_7
- nata in [...] il giorno 8.3.2015 Per_9 CP_7
- , nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...]; in proprio e, congiuntamente al sig. Controparte_8
, quali genitori e legali rappresentanti di Parte_3
- , nata in [...] il [...] Persona_10
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SASSONE ANTONELLA, del Foro di Roma
RICORRENTI
1 contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_9
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 15.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] e hanno esposto che: Persona_11
- Dall'unione di alias e , coniugati il Persona_11 Persona_12 Persona_13
10.3.1892, è nata la figlia il 17.9.1900, come da certificato di Persona_14
Battesimo del giorno 8.6.1901;
- Dall'unione di e , coniugati il 25.9.1920, è nato Persona_14 Persona_15
il 25.4.1925; Persona_16
- Dall'unione di e coniugati il 16.4.1949, è Persona_16 Persona_17 nata , il [...]; Parte_1
- Dall'unione di e coniugati il 7.4.1973, sono nati i figli Parte_1 Controparte_10 il 27.8.1975, il 6.4.1978, il Persona_1 Persona_3 CP_3
6.12.1980, il 20.11.1983, il 2.10.1990; Controparte_5 Controparte_8
- Dall'unione di e è nata la figlia Persona_1 Persona_18 Per_2 il giorno 1.12.2014;
[...]
- Dall' unione di e coniugati il 23.8.2008, Persona_3 Parte_4 sono nati i figli il 27.5.0011, il 16.3.2013, e Persona_19 Persona_20 [...] il 26.3.2018 Persona_21
- Dall'unione di e , coniugati il 13.8.2010, sono nati Controparte_5 Controparte_6
i figli il giorno 8.3.2015, il 17.3.2019 e Persona_22 Parte_2
il 18.4.2012; Controparte_7
- Dall'unione di e sono nate il CP_3 Controparte_4 Persona_7
5.4.2013 ed il 17.8.2019; Persona_8
- Dall'unione di e , coniugati in data 8.1.2022, è nata Per_3 CP_8 Parte_3 [...]
il 18.9.2023. Per_10
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_9
2 4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato 23.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. La causa è stata trattenuta in riserva in vista della decisione all'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare, in vista della quale i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle loro domande.
* *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità dell'azione: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_23 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO UE II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore in data 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt.
3 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della
4 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr.
Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'ava e, con il certificato negativo di naturalizzazione, che ella non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, Corte Cost.
n. 87/1975, e Sez. Un. n. 4466/2009, sopra citate - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in Parte_5
Italia il 10.4.1873, e quindi cittadina italiana, non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , e così sua figlia, , nata in [...] Persona_13 Persona_14 il 17.9.1900 da madre cittadina italiana, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto che la Persona_15 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre il giorno
1.1.1948: sia che sono dunque rimaste cittadine Parte_5 Persona_14 italiane nonostante il matrimonio con cittadini stranieri, e a propria volta (cfr. Corte Cost. n. 30 del
1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1, della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) hanno trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo il giorno
1.1.1948, e dunque anche al nipote e figlio , nato nel 1925. Persona_16
Di contro, il non si è costituito. Controparte_9
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_6 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi
(cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva
5 impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
- , nata in [...] il [...]; Parte_1
- nato in [...] il [...] Persona_1
- nata in [...] il [...]; Persona_2
- nata in [...] il [...], Persona_3
- nata in [...] il [...]; Persona_19
- nata in [...] il [...], Persona_20
- nato in [...] il [...]; Persona_21
- nato in [...] il [...], CP_3
- nata in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il [...], Controparte_5
- nata in [...] il [...], Controparte_7
- , nata in [...] il giorno 8.3.2015; Persona_22
- , nato in [...] il [...], Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_8
- , nata in [...] il [...], Persona_10
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_9 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.12.2025
La Giudice
DI HE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SE Z I O N E SP E C I A L I Z Z A T A IN MA T E R I A DI IM M I G R A Z I O N E, PR O T E Z I O N E
IN T E R N A Z I O N A L E E LI B E R A CI R C O L A Z I O N E DE I CI T T A D I N I DE L L ' U E
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa DI HE,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 16166/2024, promosso da:
- , nata in [...] il [...]; Parte_1
- nato in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente alla Persona_1 sig.ra , quali genitori e legali rappresentanti di: Controparte_1
- nata in [...] il [...]; Persona_2
- nata in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente al sig. Persona_3
quali genitori legali rappresentanti di: Controparte_2
- nata in [...] il [...]; Persona_4
- nata in [...] il [...], Persona_5
- nato in [...] il [...]; Persona_6
nato in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente alla sig.ra Controparte_3
, quali genitori legali rappresentanti di: Controparte_4
- nata in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in Argentina il [...], in [...] e, congiuntamente al sig. Controparte_5
, quali genitori e legali rappresentanti di: Controparte_6
- nata in [...] il [...], Controparte_7
- nata in [...] il giorno 8.3.2015 Per_9 CP_7
- , nato in [...] il [...], Parte_2
, nata in [...] il [...]; in proprio e, congiuntamente al sig. Controparte_8
, quali genitori e legali rappresentanti di Parte_3
- , nata in [...] il [...] Persona_10
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. SASSONE ANTONELLA, del Foro di Roma
RICORRENTI
1 contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_9
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 15.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...] il [...] e hanno esposto che: Persona_11
- Dall'unione di alias e , coniugati il Persona_11 Persona_12 Persona_13
10.3.1892, è nata la figlia il 17.9.1900, come da certificato di Persona_14
Battesimo del giorno 8.6.1901;
- Dall'unione di e , coniugati il 25.9.1920, è nato Persona_14 Persona_15
il 25.4.1925; Persona_16
- Dall'unione di e coniugati il 16.4.1949, è Persona_16 Persona_17 nata , il [...]; Parte_1
- Dall'unione di e coniugati il 7.4.1973, sono nati i figli Parte_1 Controparte_10 il 27.8.1975, il 6.4.1978, il Persona_1 Persona_3 CP_3
6.12.1980, il 20.11.1983, il 2.10.1990; Controparte_5 Controparte_8
- Dall'unione di e è nata la figlia Persona_1 Persona_18 Per_2 il giorno 1.12.2014;
[...]
- Dall' unione di e coniugati il 23.8.2008, Persona_3 Parte_4 sono nati i figli il 27.5.0011, il 16.3.2013, e Persona_19 Persona_20 [...] il 26.3.2018 Persona_21
- Dall'unione di e , coniugati il 13.8.2010, sono nati Controparte_5 Controparte_6
i figli il giorno 8.3.2015, il 17.3.2019 e Persona_22 Parte_2
il 18.4.2012; Controparte_7
- Dall'unione di e sono nate il CP_3 Controparte_4 Persona_7
5.4.2013 ed il 17.8.2019; Persona_8
- Dall'unione di e , coniugati in data 8.1.2022, è nata Per_3 CP_8 Parte_3 [...]
il 18.9.2023. Per_10
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_9
2 4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato 23.1.2025, si è limitato a prenderne visione.
5. La causa è stata trattenuta in riserva in vista della decisione all'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare, in vista della quale i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle loro domande.
* *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità dell'azione: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Persona_23 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO UE II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore in data 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt.
3 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della
4 cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr.
Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'ava e, con il certificato negativo di naturalizzazione, che ella non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, Corte Cost.
n. 87/1975, e Sez. Un. n. 4466/2009, sopra citate - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in Parte_5
Italia il 10.4.1873, e quindi cittadina italiana, non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , e così sua figlia, , nata in [...] Persona_13 Persona_14 il 17.9.1900 da madre cittadina italiana, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto che la Persona_15 sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre il giorno
1.1.1948: sia che sono dunque rimaste cittadine Parte_5 Persona_14 italiane nonostante il matrimonio con cittadini stranieri, e a propria volta (cfr. Corte Cost. n. 30 del
1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1, della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) hanno trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo il giorno
1.1.1948, e dunque anche al nipote e figlio , nato nel 1925. Persona_16
Di contro, il non si è costituito. Controparte_9
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_6 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi
(cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva
5 impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
- , nata in [...] il [...]; Parte_1
- nato in [...] il [...] Persona_1
- nata in [...] il [...]; Persona_2
- nata in [...] il [...], Persona_3
- nata in [...] il [...]; Persona_19
- nata in [...] il [...], Persona_20
- nato in [...] il [...]; Persona_21
- nato in [...] il [...], CP_3
- nata in [...] il [...]; Persona_7
- nata in [...] il [...]; Persona_8
, nata in [...] il [...], Controparte_5
- nata in [...] il [...], Controparte_7
- , nata in [...] il giorno 8.3.2015; Persona_22
- , nato in [...] il [...], Parte_2
- nata in [...] il [...]; Controparte_8
- , nata in [...] il [...], Persona_10
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_9 procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità
Consolare;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Si comunichi.
Brescia, 3.12.2025
La Giudice
DI HE
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