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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 11166/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
04.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/02/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
19/08/1984, rappresentata e difesa dall' avv. SOLLAZZO FEDERICA e dall'avv. ZUCCALA
STEFANO con studio in CORSO PLEBISCITI N. 9 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 24/03/1985, residente a [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
In via principale
1. pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri e Parte_1
stante l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e Controparte_1
spirituale ed essendo trascorso il tempo utile dal provvedimento di separazione personale dei coniugi per addivenire alla cessazione definitiva dell'unione;
2. ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione nei Registri di Stato
Civile dello scioglimento del matrimonio;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
, con la previsione del loro collocamento prevalente presso la Sig.ra Persona_2
; Pt_1
4. disporre il diritto di visita del Sig. nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere CP_1
con sé i figli a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola andandoli a prendere nelle rispettive scuole, sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena, riaccompagnandoli presso la loro abitazione.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il giorno 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con i figli il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, avendo cura che il genitore che non ha trascorso il giorno di Natale con la prole possa festeggiare il giorno di
Pasqua e così secondo il criterio dell'alternanza ogni anno.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nei mesi di luglio e agosto, avendo cura di rispettare gli impegni dei minori (oratorio/campo estivo) con impegno dello stesso a definire tali giorni entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre, inoltre, che laddove il Sig. non intenda rispettare tali statuizioni debba ogni volta CP_1
avvisare in tempo utile la Sig.ra affinché questa possa organizzarsi al meglio. Pt_1
5. Porre a carico del Sig. l'obbligo di mantenimento dei figli minori nella misura di euro CP_1
pagina 2 di 9 500,00 per entrambi da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché la corresponsione del 50% delle spese straordinarie: il genitore anticipatario dovrà comunicare all'altro genitore la spesa sostenuta e fornire i giustificativi della stessa, ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%, CPA 4%, IVA e 15%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in SEDRIANO (MI) il 20/10/2012 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SEDRIANO (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I, dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], Per_2
le parti si separavano consensualmente in data 23.03.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 28.03.2023, prevedendo l'affido condiviso dei due figli minori, il loro prevalente collocamento presso la madre nella ex casa familiare sita in Vittuone, via Villoresi n. 4 ad ella conseguentemente assegnata anche in forza del contratto di locazione alla medesima intestato, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, un contributo di mantenimento paterno per i due figli pari ad euro 500,00 mensili (250,00 euro a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida del Tribunale di Milano, con ricorso depositato in data 21.03.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio con la Pt_1 conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale fatta eccezione per l'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i due figli che chiedeva fosse aumentato ad euro 700,00 mensili e che fosse ordinato al Sig. di modificare la sua residenza dalla casa familiare sita in CP_1
Vittuone, Via Villoresi, 4 per permetterle di usufruire dei bonus assistenziali nonché di posizionarsi nelle fasce di reddito più basse ai fini della retta della mensa scolastica;
allegava che il padre dalla pronuncia della separazione non aveva compitamente adempiuto alle condizioni riguardanti le frequentazioni con i figli minori ed al mantenimento dei figli ivi previsto, che ella sopportava pagina 3 di 9 importanti spese per i figli nonché il pagamento del canone di affitto della ex casa familiare pari ad euro 400 mensili, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 07.04.2024, tenutasi in data 26.09.2024, emergeva che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
08.05.2023, ma che la ricorrente era a conoscenza del luogo di lavoro del marito. Infatti la ricorrente dichiarava: “mio marito ha pagato il contributo fino a maggio 2023, da allora più niente, neanche ha pagato le spese extra. Il padre viene a prendere o il venerdì o il sabato a fine settimana alternati Per_2
e lo riporta la domenica sera alle 8. Non so dove lo porta a dormire, è contento di andare con il Per_2
papà e non riferisce cose negative. Mio marito mi dice che vive a San Pietro nel comune di Bareggio ma
non so altro. non va con il padre e lo incontra vicino a casa, al bar o a mangiare insieme. Lui Per_1
lavora come operaio a Nerviano presso la Orizzonte Verde s.r.l. che è una impresa di costruzione strade
con sede in Milano. Io lavoro in regola come badante presso una anziana a Milano con uno stipendio di €
1.200 mensili dalle 8.30 fino alle 16”. Il Presidente relatore, pertanto, disponeva la notifica del ricorso e del verbale di udienza presso la sede dalla società Orizzonte Verde s.r.l. concedendo nuovi termini per la notifica e la costituzione del resistente e fissava nuova udienza di prima comparizione per il giorno
4.2.2025,
alla suddetta udienza il resistente compariva personalmente senza difensore e vista la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso il suo luogo di lavoro in data
11.10.2025, veniva dichiarato contumace. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale del marzo 2023 disponendo che la madre percepisse integralmente l'AUF; ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione sul divorzio alle condizioni di cui alla separazione, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.07.2023.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 4 di 9 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento UE n. 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 23.03.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 28.03.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 21.03.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei due figli minori Per_1
e ad entrambi i genitori con prevalente loro collocamento presso la madre nella
[...] Persona_2
ex casa familiare di Vittuone, Via Villoresi n. 4, così come concordato dalle stesse parti in sede di pagina 5 di 9 separazione consensuale del marzo 2023 e così come richiesto dalle stessa ricorrente, che non ha formulato istanze diverse ovvero allegato circostanze tali da ritenere l'affido condiviso statuizione non conforme all'interesse dei minori.
La ex casa familiare resterà ad ella assegnata, considerando altresì che il contratto di locazione è ad ella intestato.
Anche la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli deve essere confermata secondo le modalità già previste in sede di separazione e per come meglio specificate in dispositivo.
Si dà atto che quanto alla domanda iniziale della ricorrente di ordinare al resistente di rettificare la propria residenza anagrafica, nulla deve essere disposto visto che all'udienza del 04.02.2025 ha dichiarato che il marito è stato cancellato dalla residenza presso la casa familiare.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha da ultimo insistito per la conferma delle condizioni della separazione anche in relazione all'ammontare del contributo di mantenimento per i due figli, e quindi pari ad euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinario.
Quanto alle condizioni economico-reddituali delle parti, la ricorrente svolte la professione di badante in regola dalle 8.30 fino alle 16 con uno stipendio di € 1100/1200 al mese per 13 mesi.
Vive nella ex casa familiare condotta in locazione con canone di € 500 comprese le spese e ha dichiarato di aver un nuovo compagno che non vive con lei ma che le dà una mano.
Il resistente, presentatosi personalmente all'udienza del 04.02.2025 ha dichiarato di lavorare presso la dal dicembre 2019 e di guadagnare circa € 1.800/1.900 al mese per 14 Controparte_2
mensilità, di essere attualmente in infortunio per un incidente avuto in itinere e forse di essere stato licenziato ma di voler intentare una causa per tutelare i suoi diritti. Vive in una casa con altre persone dell'Equador dove ha un posto letto in una stanza con un'altra persona pagando € 280 al mese oltre alle utenze.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti per come sopra riportati;
i tempi di frequentazione padre/figli e l'età di questi ultimi;
debba essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori, come stabilito dai coniugi in separazione consensuale quantificato in euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese processuali
pagina 6 di 9 Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SEDRIANO (MI) in data 20/10/2012
[...] Controparte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di SEDRIANO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida i figli minori , nata il [...], e , nato il [...], Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in
VITTUONE, Via Villoresi n. 4,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola andandoli a prendere nelle rispettive scuole, sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena, riaccompagnandoli presso la loro abitazione.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il giorno 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con i figli il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, avendo cura che il genitore che non ha trascorso il giorno di Natale con la prole possa festeggiare il giorno di Pasqua e così secondo il criterio dell'alternanza ogni anno.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nei mesi di luglio e agosto, avendo cura di rispettare gli impegni dei minori (oratorio/campo estivo) con impegno dello stesso a definire tali giorni entro il 31 maggio di ogni anno.
Dispone che il Sig. avvisi in tempo utili la madre quando non intenda rispettare tali, CP_1
affinché questa possa organizzarsi al meglio.
pagina 7 di 9 5. Assegna alla madre la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti affinché la occupi con i figli minori,
6. Conferma che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il
5 di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione marzo 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 9 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 05/02/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza di comparizione delle parti del
04.02.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 05/02/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
19/08/1984, rappresentata e difesa dall' avv. SOLLAZZO FEDERICA e dall'avv. ZUCCALA
STEFANO con studio in CORSO PLEBISCITI N. 9 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
(ECUADOR) il 24/03/1985, residente a [...]
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 9 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.04.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
In via principale
1. pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri e Parte_1
stante l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e Controparte_1
spirituale ed essendo trascorso il tempo utile dal provvedimento di separazione personale dei coniugi per addivenire alla cessazione definitiva dell'unione;
2. ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione nei Registri di Stato
Civile dello scioglimento del matrimonio;
3. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 [...]
, con la previsione del loro collocamento prevalente presso la Sig.ra Persona_2
; Pt_1
4. disporre il diritto di visita del Sig. nelle seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere CP_1
con sé i figli a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola andandoli a prendere nelle rispettive scuole, sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena, riaccompagnandoli presso la loro abitazione.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il giorno 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con i figli il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, avendo cura che il genitore che non ha trascorso il giorno di Natale con la prole possa festeggiare il giorno di
Pasqua e così secondo il criterio dell'alternanza ogni anno.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nei mesi di luglio e agosto, avendo cura di rispettare gli impegni dei minori (oratorio/campo estivo) con impegno dello stesso a definire tali giorni entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre, inoltre, che laddove il Sig. non intenda rispettare tali statuizioni debba ogni volta CP_1
avvisare in tempo utile la Sig.ra affinché questa possa organizzarsi al meglio. Pt_1
5. Porre a carico del Sig. l'obbligo di mantenimento dei figli minori nella misura di euro CP_1
pagina 2 di 9 500,00 per entrambi da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché la corresponsione del 50% delle spese straordinarie: il genitore anticipatario dovrà comunicare all'altro genitore la spesa sostenuta e fornire i giustificativi della stessa, ed il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese Generali 15%, CPA 4%, IVA e 15%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile in SEDRIANO (MI) il 20/10/2012 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di SEDRIANO (MI) nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I, dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], Per_2
le parti si separavano consensualmente in data 23.03.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 28.03.2023, prevedendo l'affido condiviso dei due figli minori, il loro prevalente collocamento presso la madre nella ex casa familiare sita in Vittuone, via Villoresi n. 4 ad ella conseguentemente assegnata anche in forza del contratto di locazione alla medesima intestato, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, un contributo di mantenimento paterno per i due figli pari ad euro 500,00 mensili (250,00 euro a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida del Tribunale di Milano, con ricorso depositato in data 21.03.2024 la chiedeva pronuncia di divorzio con la Pt_1 conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale fatta eccezione per l'ammontare del contributo di mantenimento paterno per i due figli che chiedeva fosse aumentato ad euro 700,00 mensili e che fosse ordinato al Sig. di modificare la sua residenza dalla casa familiare sita in CP_1
Vittuone, Via Villoresi, 4 per permetterle di usufruire dei bonus assistenziali nonché di posizionarsi nelle fasce di reddito più basse ai fini della retta della mensa scolastica;
allegava che il padre dalla pronuncia della separazione non aveva compitamente adempiuto alle condizioni riguardanti le frequentazioni con i figli minori ed al mantenimento dei figli ivi previsto, che ella sopportava pagina 3 di 9 importanti spese per i figli nonché il pagamento del canone di affitto della ex casa familiare pari ad euro 400 mensili, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 07.04.2024, tenutasi in data 26.09.2024, emergeva che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data
08.05.2023, ma che la ricorrente era a conoscenza del luogo di lavoro del marito. Infatti la ricorrente dichiarava: “mio marito ha pagato il contributo fino a maggio 2023, da allora più niente, neanche ha pagato le spese extra. Il padre viene a prendere o il venerdì o il sabato a fine settimana alternati Per_2
e lo riporta la domenica sera alle 8. Non so dove lo porta a dormire, è contento di andare con il Per_2
papà e non riferisce cose negative. Mio marito mi dice che vive a San Pietro nel comune di Bareggio ma
non so altro. non va con il padre e lo incontra vicino a casa, al bar o a mangiare insieme. Lui Per_1
lavora come operaio a Nerviano presso la Orizzonte Verde s.r.l. che è una impresa di costruzione strade
con sede in Milano. Io lavoro in regola come badante presso una anziana a Milano con uno stipendio di €
1.200 mensili dalle 8.30 fino alle 16”. Il Presidente relatore, pertanto, disponeva la notifica del ricorso e del verbale di udienza presso la sede dalla società Orizzonte Verde s.r.l. concedendo nuovi termini per la notifica e la costituzione del resistente e fissava nuova udienza di prima comparizione per il giorno
4.2.2025,
alla suddetta udienza il resistente compariva personalmente senza difensore e vista la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso il suo luogo di lavoro in data
11.10.2025, veniva dichiarato contumace. Sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale del marzo 2023 disponendo che la madre percepisse integralmente l'AUF; ritenendo la causa matura per la decisione, precisate dalla difesa della ricorrente le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione sul divorzio alle condizioni di cui alla separazione, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.07.2023.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
pagina 4 di 9 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Regolamento UE n. 1111/2019 art. 7 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i figli minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 23.03.2023 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 28.03.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 21.03.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso dei due figli minori Per_1
e ad entrambi i genitori con prevalente loro collocamento presso la madre nella
[...] Persona_2
ex casa familiare di Vittuone, Via Villoresi n. 4, così come concordato dalle stesse parti in sede di pagina 5 di 9 separazione consensuale del marzo 2023 e così come richiesto dalle stessa ricorrente, che non ha formulato istanze diverse ovvero allegato circostanze tali da ritenere l'affido condiviso statuizione non conforme all'interesse dei minori.
La ex casa familiare resterà ad ella assegnata, considerando altresì che il contratto di locazione è ad ella intestato.
Anche la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli deve essere confermata secondo le modalità già previste in sede di separazione e per come meglio specificate in dispositivo.
Si dà atto che quanto alla domanda iniziale della ricorrente di ordinare al resistente di rettificare la propria residenza anagrafica, nulla deve essere disposto visto che all'udienza del 04.02.2025 ha dichiarato che il marito è stato cancellato dalla residenza presso la casa familiare.
Le condizioni economiche
La ricorrente ha da ultimo insistito per la conferma delle condizioni della separazione anche in relazione all'ammontare del contributo di mantenimento per i due figli, e quindi pari ad euro 500,00 oltre il 50% delle spese straordinario.
Quanto alle condizioni economico-reddituali delle parti, la ricorrente svolte la professione di badante in regola dalle 8.30 fino alle 16 con uno stipendio di € 1100/1200 al mese per 13 mesi.
Vive nella ex casa familiare condotta in locazione con canone di € 500 comprese le spese e ha dichiarato di aver un nuovo compagno che non vive con lei ma che le dà una mano.
Il resistente, presentatosi personalmente all'udienza del 04.02.2025 ha dichiarato di lavorare presso la dal dicembre 2019 e di guadagnare circa € 1.800/1.900 al mese per 14 Controparte_2
mensilità, di essere attualmente in infortunio per un incidente avuto in itinere e forse di essere stato licenziato ma di voler intentare una causa per tutelare i suoi diritti. Vive in una casa con altre persone dell'Equador dove ha un posto letto in una stanza con un'altra persona pagando € 280 al mese oltre alle utenze.
Ritiene il Collegio che, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti per come sopra riportati;
i tempi di frequentazione padre/figli e l'età di questi ultimi;
debba essere confermato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento dei figli minori, come stabilito dai coniugi in separazione consensuale quantificato in euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese processuali
pagina 6 di 9 Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SEDRIANO (MI) in data 20/10/2012
[...] Controparte_1 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 13, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di SEDRIANO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida i figli minori , nata il [...], e , nato il [...], Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in
VITTUONE, Via Villoresi n. 4,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola andandoli a prendere nelle rispettive scuole, sino alla domenica sera entro le ore 21.00 dopo cena, riaccompagnandoli presso la loro abitazione.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i genitori trascorreranno alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, per il giorno 24 ed il 25 dicembre ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con i figli il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, avendo cura che il genitore che non ha trascorso il giorno di Natale con la prole possa festeggiare il giorno di Pasqua e così secondo il criterio dell'alternanza ogni anno.
Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre, nei mesi di luglio e agosto, avendo cura di rispettare gli impegni dei minori (oratorio/campo estivo) con impegno dello stesso a definire tali giorni entro il 31 maggio di ogni anno.
Dispone che il Sig. avvisi in tempo utili la madre quando non intenda rispettare tali, CP_1
affinché questa possa organizzarsi al meglio.
pagina 7 di 9 5. Assegna alla madre la casa coniugale con tutti gli arredi in essa esistenti affinché la occupi con i figli minori,
6. Conferma che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il
5 di ogni mese, la somma di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prossima rivalutazione marzo 2025, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità :
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 8 di 9 e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
i- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 05/02/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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