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1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 170. Divieto di abbinamento 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
Commentari • 4
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Il “servizio giustizia” è regolamentato da leggi, decreti, regolamenti e perfino, in alcuni casi, prassi pressoché sconosciute alla stragrande maggioranza dell'utenza e degli stessi operatori del diritto. Non pochi problemi interpretativi pongono le “novità” normative che negli anni hanno inciso sulle procedure processuali, civili e penali, senza collegamenti, pur incidendo su di essa, con la normativa del testo unico sulle spese di giustizia[1] (di seguito indicato con l'acronimo tusg) e con il suo principale istituto: il patrocinio a spese dello Stato. Alle problematiche applicative del richiamato istituto concorrono anche le varie, e a volte contraddittorie, pronunce, in materia, da …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 9575Provvedimento: Pubblicato il 04/12/2025 N. 09575/2025REG.PROV.COLL. N. 04332/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4332 del 2025, proposto da IN Saw Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B41DCD1E04, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro PU s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea …Leggi di più...
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- art. 170 d.lgs. 36/2023·
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