Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 29/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2026, proposto da
AR Di RD, IA Di MO, MA AL, rappresentate e difese dall'avvocato Anna Fraioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorio a Liri, non costituito in giudizio;
nei confronti
LL NT LO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari
- del Decreto n. 17 del 3 ottobre 2025 del Sindaco di San Giorgio a Liri con cui lo stesso ha nominato quattro Assessori, nelle persone dei Sigg.ri LL Migliorelli, Vice Sindaco, LL NT LO, CO Simonelli, e della Sig.ra RI NO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EM NA, alla quale nessuno è comparso per le parti;
Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso di primo grado depositata da parte ricorrente in data 27 gennaio 2026;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che
- con il ricorso all’esame le esponenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione in via cautelare, il decreto del Sindaco di San Giorgio a Liri indicato in epigrafe, con il quale lo stesso ha nominato quattro assessori, di cui uno di genere femminile e tre di genere maschile, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge e, in particolare, dell’art. 1 comma 137 l. n. 56 del 7 aprile 2014, a tenore del quale « nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico », nonché degli artt. 3, 51 comma 1 e 97 Costituzione, nonché per « eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta ingiustizia per disparità di trattamento, nonché per difetto di istruttoria »;
- per la discussione dell’istanza cautelare è stata fissata la camera di consiglio del 28 gennaio 2026;
- in data 27 gennaio 2026 parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di « rinunciare al ricorso ex art. 84, comma 1, del Codice del processo amministrativo, abbandonando ogni pretesa nei confronti dell'amministrazione resistente relativamente all'oggetto della controversia »;
- alla camera di consiglio citata, in assenza delle parti – non essendosi, peraltro, né il Comune di San Giorgio a Liri né il controinteressato costituiti in giudizio – il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso di rito;
Considerato che
- l’anzidetta dichiarazione depositata in giudizio da parte ricorrente, non essendo stata preceduta dalle formalità di cui all’art. 84 comma III c.p.a., non può dar luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia; la stessa, tuttavia, per quanto disposto dal comma IV della stessa norma (« anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ») costituisce, non di meno, inequivocabile indice del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Non resta, pertanto, al Collegio che dare atto di quanto sopra e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma I, lett., c), c.p.a.;
Non vi è, infine, luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante la mancata costituzione dell’amministrazione comunale intimata e del controinteressato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EM NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM NA | NA AL |
IL SEGRETARIO