Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7959/2014 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ladisi, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Arnò, Michele
Giuliani e Leonardo Blandino, giusta procura in atti;
-parte opposta-
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Longo, giusta procura in atti;
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1065/2014,
emesso dal Tribunale di Bari in data 25.02.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2657/2014 R.G., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15.11.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 13.05.2014, Pt_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
12.388,98, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito:
1) l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
2) la prescrizione dell'avverso diritto di credito;
3) l'omessa restituzione del deposito cauzionale, versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto per la fornitura dell'energia elettrica;
4) l'erroneità della documentazione prodotta dalla parte creditrice;
ha chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via riconvenzionale, di condannare la controparte alla restituzione della somma di € 2.978,56, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 30.09.2014, si è costituita l' Controparte_1
la quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto
2 ingiuntivo e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
23.05.2023, si è costituita la la quale, dopo Controparte_2
aver allegato di essere cessionaria, del credito, consacrato nel decreto ingiuntivo de quo, si è riportata integralmente alle difese,
formulate dall' Controparte_1
I.
6-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
15.11.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127
ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal . Pt_1
II.
3-L'opponente ha, in particolare, eccepito che, essendo stato il provvedimento monitorio, notificato in Santeramo in Colle
(BA) al Corso Tripoli n.5, presso il luogo di residenza della sig.ra
, madre del , la notifica sarebbe inesistente, non Per_1 Pt_1
presentando il luogo presso cui è stata effettuata alcun collegamento con l'opponente.
II.
4-L'eccezione è infondata.
II.
5-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della notifica, effettuata in un luogo diverso rispetto a quello di
3 residenza del destinatario, si configura soltanto quando manca del tutto il collegamento del luogo con il destinatario dell'atto, mentre
è nulla allorquando esiste un collegamento, ma non sono state rispettate le modalità previste dalla legge.
II.
6-Vedasi, da ultimo, Cass. 24329/2024 La notificazione è
inesistente quando manca del tutto il collegamento con il
destinatario dell'atto, mentre è nulla quando esiste
un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge.
Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la
costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica.
L'inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di
mancanza materiale dell'atto o delle caratteristiche essenziali
dell'attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece,
rientrano nella nullità dell'atto, sanabile con la costituzione del
destinatario o la rinnovazione della notifica.
II.
7-E, ancora, Cass. 15541/2023 “L'inesistenza della
notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza
materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere
un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale
nell'ipotesi di nullità della notifica. Conseguentemente, è stato
escluso che il luogo in cui la notificazione viene effettuata
riguardi gli elementi costitutivi essenziali dell'atto, ritenendosi
che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si
riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadano pur
sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con
efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della
costituzione della parte intimata (anche solo al fine di eccepire
4 la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della
notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte ovvero su
ordine del giudice”.
II.
8-Nel caso di specie, rimarcato che è provato, in via documentale, oltre che incontestato che la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata in Santeramo in Colle (BA) al Corso
Tripoli n.5, deve evidenziarsi che tale indirizzo, come si evince dalla visura camerale, prodotta dall' (doc. 14), Controparte_1
corrisponde alla residenza indicata da nella Parte_1
qualità di socio unico della Controparte_3
[...]
II.
9-Considerato, pertanto, che il luogo presso cui è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo, presenta un collegamento con l'opponente, deve ritenersi, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali innanzi richiamate, che la notifica potrebbe, al più, considerarsi nulla, ma non certamente inesistente.
II.10-Ciò posto, rilevato che il ha tempestivamente Pt_1
presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo,
contestando, peraltro, nel merito la fondatezza dell'avverso diritto di credito, deve, pertanto, osservarsi che, pur a voler ritenere che la notifica del provvedimento monitorio sia nulla, tale invalidità
risulterebbe, comunque, sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, ultimo comma,
c.p.c.
III.
1-Nel merito, l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
III.
2-Preliminarmente si osserva, in termini generali ed è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa
5 del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
III.
3-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […].
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento”. (si veda ex ultimis Cass. n.
6 127/2022; in senso conforme Cass. n.25872/2020)” (si veda ex ultimis
Cass. n. 127/2022; in senso conforme Cass. n.25872/2020)
III.
4-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, costituita dal contratto per la fornitura dell'energia elettrica stipulato dal con l' oltre ad essere provata in via Pt_1 CP_1 documentale, non è in contestazione tra le parti.
III.
5-Tanto precisato, il ha, in primo luogo, eccepito Pt_1 la prescrizione del diritto di credito della società di fornitura, rilevando, in particolare, che tra la data di scadenze delle fatture e la notifica del decreto ingiuntivo, erano decorsi più di cinque anni.
III.
6-L'eccezione è infondata.
III.
7-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che, inerendo il diritto di credito litigioso al pagamento delle bollette per la fornitura dell'energia elettrica, e trattandosi, pertanto, di prestazione periodica da effettuare con cadenza mensile, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 2948 n.4 c.c.
III.
8-Si veda, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
1442/2015 “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
(in senso conforme Cass. 6209/1999).
III.
9-Nonché, in termini più recenti, Cass. 22824/2024 “I corrispettivi dovuti per i consumi idrici relativi ad annualità precedenti, qualora siano riferiti a un periodo molto anteriore, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, che decorre dalla scadenza delle singole annualità di consumo”.
7 III.10-E, infine, nella giurisprudenza di merito, Tribunale
Catanzaro sez. I, 05/10/2023, n.1596 “La fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una "causa petendi" a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data”.
III.11-Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del dies
a quo, in applicazione dell'art. 2935 c.c., a norma del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso di specie, lo stesso deve essere individuato nel periodo ricompreso tra il 27.03.2008 ed il
07.12.2010, corrispondente alla data di scadenze delle fatture monitorie.
III.12-Ciò posto, l' a fronte Controparte_1
dell'avversa di eccezione di prescrizione, ha prodotto (doc.13) la raccomandata, spedita in data 20.03.2013, con la quale aveva intimato al Bitetti il pagamento delle fatture monitorie.
III.13-Tanto precisato, deve evidenziarsi che, a seguito di tale produzione documentale, la parte opponente è rimasta, del tutto silente, non avendo, nemmeno eccepito, né nella prima difesa utile, costituita dall'udienza di prima comparizione del
30.09.2014, né nei successivi scritti difensivi, ivi compresa la
8 comparsa conclusionale, di aver ricevuto l'atto di messa in mora, contenuto nella raccomandata, spedita in data 20.03.2013, con la conseguenza, che, in difetto di specifica contestazione sul punto, tale atto deve ritenersi giunto a conoscenza del destinatario, anche ai fini del decorso del termine quinquennale di prescrizione, alla data di spedizione della raccomandata.
III.14-Si veda, sul punto, Cass. n.28580/2024: “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento
e di ogni altro mezzo di prova utile”.
III.15-Avendo, pertanto, l' dimostrato di Controparte_1
aver tempestivamente interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione, la relativa eccezione, formulata dall'opponente, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.16-È, infine, generico, prima ancora che infondato, il motivo di opposizione, incentrato sull'inidoneità delle fatture a costituire prova del credito azionato.
III.17-Se è pur vero, infatti, che la fattura, essendo un documento unilaterale di natura contabile di provenienza dello stesso creditore, è di per sè solo idoneo a dimostrare l'esistenza del credito, è, altrettanto, vero che tale principio deve essere coordinato con l'onere per l'opponente di contestare in maniera
9 specifica gli elementi costitutivi, posti a base del credito.
III.18-Tanto precisato, rimarcato che l'esistenza del contratto di fornitura per l'energia elettrica è pacifica, deve, altresì, evidenziarsi che il , nel dolersi genericamente Pt_1
dell'inidoneità dell'avversa documentazione contabile, non ha, tuttavia, contestato né la somministrazione della fornitura dell'energia, né l'entità dei consumi addebitati dall' CP_1
, non avendo, peraltro, nemmeno offerto anche una
[...]
ricostruzione contabile alternativa, rispetto a quella effettuata dal creditore.
III.19-In definitiva, l'opposizione essendo, infondata, deve essere conclusivamente rigettata.
IV.
1-Deve essere, infine, rigettata, essendo anch'essa infondata, la domanda riconvenzionale, con la quale il ha Pt_1
chiesto all' la restituzione 2.978,56, versata Controparte_1
in data 28.03.2001, a titolo di deposito cauzionale, per un duplice ordine di considerazioni.
IV.
2-Deve, in primo luogo, rilevarsi che la domanda di restituzione del deposito cauzionale si fondata sull'art. 2 delle condizioni generali del contratto sottoscritto in data 19.11.2003 con l'Enel Distribuzione (doc. 5 fasc. , anziché sul Pt_1
contratto di fornitura, stipulato in data 30.12.2006 con l'
[...]
(doc. 16 fasc. , con la conseguenza, CP_1 CP_1
che la parte opposta non sarebbe, comunque, passivamente legittimata, rispetto alla domanda di restituzione, formulata dal
Pt_1
IV.3-In secundis, deve, in ogni caso, osservarsi che la restituzione del deposito cauzionale, domanda che il Pt_1
avrebbe dovuto, al più, formulare nei confronti dell'Enel
Distribuzione, presuppone a norma dell'art.
2.1. delle condizioni
10 generali di contratto, la cessazione del rapporto di fornitura, circostanza, nella specie, non allegata, nemmeno dall'opponente.
IV.
4-Anche la domanda riconvenzionale, essendo infondata, deve essere, pertanto, rigettata.
IV.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, non vi è luogo a provvedere nei rapporti processuali tra il e Pt_1
l' , atteso che quest'ultima, dopo la costituzione Controparte_1 in giudizio della cessionaria, , effettuato con Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.05.2023, ha sostanzialmente abbandonato il processo, non essendo comparsa alle udienze successive, né avendo espletato alcuna ulteriore attività difensiva.
IV.
2-Vedasi Cass. 12756/2024 “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda”.
IV.
3-Le spese seguono, invece, la soccombenza nei rapporti processuali tra il e la Pt_1 Controparte_2
IV.
4-Rammentato che la è intervenuta in Controparte_2 giudizio, in qualità di cessionaria del credito litigioso, deve, innanzitutto, evidenziarsi che nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.06.2024, l'opponente ha eccepito l'inefficacia della cessione, dolendosi, in particolare, che la stessa non gli era stata mai comunicata.
IV.
5-L'eccezione è infondata.
IV.
6-Rilevato, in particolare, che dalla documentazione, prodotta dalla si evince che: Controparte_2
1) nell'ambito di una cessione di crediti in blocco, effettuata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, di cui è stato dato avviso ai debitori ceduti, tramite
11 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l' ha CP_1 ceduto in blocco alla tutti i crediti, Parte_2 vantati dal cedente sugli importi dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori;
2) la a sua volta, con contratto di Parte_2
cessione, sottoscritto in data 07.06.2017, ha ceduto alla tutti i crediti di cui il cedente Controparte_4
è divenuto titolare per averli precedentemente acquistati ai sensi dell'art. 58 TUB;
3) la ha dato incarico alla Controparte_4 CP_5
per l'attività di incasso del credito, delegando la
[...]
; Controparte_2 deve evidenziarsi che a norma dell'art. 58, comma 2, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli stessi effetti di cui all'art. 1264 c.c., esonerando, pertanto, il cessionario dall'onere di notificare la cessione a ciascuno dei debitori ceduti.
IV.
7-Si veda, sul punto, Cass. 20495/2020 “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”.
IV.
8-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la
12 tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
12.388,98
III.
3-La semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari, con la precisazione, altresì, che sono dovuti esclusivamente gli onorari della fase di studio, essendosi la , limitata ad intervenire Controparte_2 in giudizio, riportandosi alle difese, formulate dalla cedente, depositando esclusivamente la comparsa di costituzione e risposta, senza mai comparire in udienza né esplicare ulteriore attività difensiva.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO
MEDIO LIQUIDATO
Studio 919,00 -20% 735,20
Totale € € 735,20
P.Q.M.
13 il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da con atto di citazione, Parte_1
notificato il 13.05.2014, nei confronti dell' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1065/2014, emesso dal Tribunale di
Bari in data 25.02.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n.
2657/2014 R.G., nonché sulla domanda riconvenzionale, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposta, giudizio nel quale è
intervenuta, in corso di causa, in qualità di cessionaria del credito litigioso, la , con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta, depositata il 23.05.2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1065/2014,
emesso dal Tribunale di Bari in data 25.02.2014, nel procedimento monitorio iscritto al n. 2657/2014 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. RIGETTA la domanda, presentata in via riconvenzionale, da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
sulle spese, nei rapporti processuali tra CP_6 Pt_1
e l' ;
[...] Controparte_1
E. ON , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, spese processuali che liquida in € 735,20 Controparte_2
per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 01.04.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
14