Articolo 125 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 124Articolo 126
Versione
15 dicembre 1981
Art. 125. (Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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