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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1771 /2022 da:
L'avv. CARACCIOLO FRANCESCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Callegari per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1771 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di adempimento dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. nonché domanda di risarcimento danni, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Caracciolo
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Callegari C.F._3
CONVENUTI
E
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTE-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto gli eredi di deducendo: a) di aver Parte_1 Parte_2 stipulato con quest'ultimo il 30 gennaio 2018 un contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito nell'a.u. Corigliano alla Via Provinciale Cas. Popolari, Pal. C, Scala A piano 1 int 1, identificato in catasto al Foglio 79 Particella 187 Sub 10, al prezzo di euro
1 12.500,00, che sarebbero stati versati in cinque tranches da euro 2.500,00 ciascuna;
b) di abitare già nell'immobile; c) che, a seguito della morte del promittente venditore, gli er edi non hanno inteso addivenire alla stipula del definitivo.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di sentenza ex 2932 c.c. per il trasferimento del bene sopra indicato e del fabbricato ivi costruito, con condanna al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituiti e , eccependo che il contratto è stato CP_1 Controparte_2 stipulato da in stato di incapacità, essendo lo stesso affetto da demenza senile Parte_2 certificata sin dal 2016.
Hanno, altresì, dedotto: a) il mancato pagamento del prezzo, tenut o conto del fatto che le ricevute sono senza data e hanno ad oggetto sempre la prima rata;
b) che, inoltre, è impossibile l'avvenuta sottoscrizione in data 30 gennaio 2018, in quanto, in quel periodo il de cuius era in Sicilia.
Hanno chiesto, quindi, il ri getto della domanda.
2. Nel merito, la domanda è infondata, risultando assorbente il difetto di prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Infatti, dall'esame del preliminare e delle quietanze stese in calce allo stesso, risulta che ognuna di esse è relativa alla prima rata di pagamento.
Né è possibile estendere in via interpretativa i pagamenti alle altre rate sia in virtù del chiaro tenore testuale, sia in considerazione dell'assenza di date su ogni quietanza, circostanza che impedisce qualsiasi differenzi azione.
Neppure elementi utili avrebbero potuto trarsi dalla prova per testi richiesta, in quanto l'unico capitolo di prova relativo al prezzo, contrassegnato con la lettera “b”, ha ad oggetto il momento in cui le rate avrebbero dovuto essere pagate e non già l'avvenuto pagamento in concreto delle stesse.
Pertanto, in assenza di prova del pagamento integrale del prezzo da parte del promissario acquirente, parte convenuta non può essere ritenuta inadempiente e, di conseguenza, non può essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c.
Ovviamente, anche la domanda risarcitoria è respinta per le medesime ragioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Detta domanda deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice, infatti, non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
23 agosto 2011, n. 1748 5), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, ma ritiene, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la
2 condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desum ibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395);
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantifi cazione economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta costituita, che liquida in euro 4.200,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di tratta zione e 900,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
Così deciso in Castrovillari, 5 aprile 2024
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
3
L'avv. CARACCIOLO FRANCESCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Callegari per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1771 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di adempimento dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. nonché domanda di risarcimento danni, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Caracciolo
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Callegari C.F._3
CONVENUTI
E
e Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTE-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto gli eredi di deducendo: a) di aver Parte_1 Parte_2 stipulato con quest'ultimo il 30 gennaio 2018 un contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito nell'a.u. Corigliano alla Via Provinciale Cas. Popolari, Pal. C, Scala A piano 1 int 1, identificato in catasto al Foglio 79 Particella 187 Sub 10, al prezzo di euro
1 12.500,00, che sarebbero stati versati in cinque tranches da euro 2.500,00 ciascuna;
b) di abitare già nell'immobile; c) che, a seguito della morte del promittente venditore, gli er edi non hanno inteso addivenire alla stipula del definitivo.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di sentenza ex 2932 c.c. per il trasferimento del bene sopra indicato e del fabbricato ivi costruito, con condanna al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituiti e , eccependo che il contratto è stato CP_1 Controparte_2 stipulato da in stato di incapacità, essendo lo stesso affetto da demenza senile Parte_2 certificata sin dal 2016.
Hanno, altresì, dedotto: a) il mancato pagamento del prezzo, tenut o conto del fatto che le ricevute sono senza data e hanno ad oggetto sempre la prima rata;
b) che, inoltre, è impossibile l'avvenuta sottoscrizione in data 30 gennaio 2018, in quanto, in quel periodo il de cuius era in Sicilia.
Hanno chiesto, quindi, il ri getto della domanda.
2. Nel merito, la domanda è infondata, risultando assorbente il difetto di prova dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Infatti, dall'esame del preliminare e delle quietanze stese in calce allo stesso, risulta che ognuna di esse è relativa alla prima rata di pagamento.
Né è possibile estendere in via interpretativa i pagamenti alle altre rate sia in virtù del chiaro tenore testuale, sia in considerazione dell'assenza di date su ogni quietanza, circostanza che impedisce qualsiasi differenzi azione.
Neppure elementi utili avrebbero potuto trarsi dalla prova per testi richiesta, in quanto l'unico capitolo di prova relativo al prezzo, contrassegnato con la lettera “b”, ha ad oggetto il momento in cui le rate avrebbero dovuto essere pagate e non già l'avvenuto pagamento in concreto delle stesse.
Pertanto, in assenza di prova del pagamento integrale del prezzo da parte del promissario acquirente, parte convenuta non può essere ritenuta inadempiente e, di conseguenza, non può essere emessa sentenza ex art. 2932 c.c.
Ovviamente, anche la domanda risarcitoria è respinta per le medesime ragioni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Detta domanda deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice, infatti, non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
23 agosto 2011, n. 1748 5), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, ma ritiene, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la
2 condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desum ibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395);
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantifi cazione economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta costituita, che liquida in euro 4.200,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di tratta zione e 900,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
Così deciso in Castrovillari, 5 aprile 2024
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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