Sentenza breve 8 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 15 aprile 2019
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 08/01/2019, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/01/2019
N. 00221/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10989/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10989 del 2018, proposto da
US Di RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Margherita Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari idonee,
- del decreto MIBACT-SR-LAZIO Rep. Decreti n. 58 del 2 agosto 2018, notificato nella medesima data con nota prot. 6530/2018 (doc. 1), di “rigetto dell'istanza di revisione del provvedimento di vincolo del 08.03.1991 de quo, relativo allo studio d'artista EN PE, sito in via GU 54, presentata ai sensi dell'art. 128, comma 3, art 51 D.lgs 42/2004, dal Sig. US di RO per il tramite dello Studio legale Tedeschini”;
nonché, per quanto occorrer possa:
- della nota MIBACT-SR-LAZ SEGDIR 0005041 del 14/06/2018 (doc. 2), avente ad oggetto “D RO US c/ Mibact – ordinanza del TAR Lazio n. 4088/2018. Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di revisione D.M. n. 107135 del 8.3.1991 della dichiarazione dell'interesse particolarmente importante dello studio d'artista AS PE sito in via GU 54 (Roma), presentata ai sensi dell'art. 128, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.”;
- della relazione per CO.RE.PA.CU. del 2/07/2018, allegata al decreto sub. doc. 1;
- della relazione prot. n. 10052 del 30/05/2018 redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/05/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- della nota del Segretario Regionale del Lazio prot. n. 11807 del 14/06/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- della nota della Soprintendenza prot. n. 11848 del 14/06/2018, ancorché di tenore sconosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la conseguente condanna
- dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che verranno quantificati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente premette di aver acquistato in data 29/06/1984 un appartamento sito in Roma, Via GU n. 54, distinto in catasto al foglio 471, nn. 21/5, e 194, piano T, zona 1, cat. A/2, adibito prima ad uso studio dello scultore EN PE dal 1933 sino alla morte, avvenuta in data 25/09/1973, e, successivamente dal figlio, subentrato nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 392/1978, fino allo sfratto avvenuto il 29/09/2006.
Con D.M. n. 138832 del 13/10/1989 lo studio dello scultore è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della L. n. 1089/1939, con conseguente inamovibilità dallo stabile e divieto di modificazione della destinazione d’uso dei relativi locali.
Tale decreto è stato impugnato dal ricorrente con ricorso giurisdizionale, accolto con sentenza n. 47/1991 per difetto di motivazione in quanto ritenuto privo di “quella approfondita valutazione dell’esatta consistenza ed importanza dell’interesse storico delle cose conservate, la sola che poteva giustificare il vincolo in questione e quindi il sacrificio della posizione del privato a fronte dell’interesse pubblico”.
In esecuzione della predetta sentenza il Ministero ha rieditato la dichiarazione di interesse particolarmente importante dello studio d’artista, sulla base di una nuova relazione della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, con successivo D.M. n. 107134 dell’8/03/91, anch’esso impugnato con ricorso respinto in quanto era stata ritenuta sufficientemente integrata la carenza motivazionale.
Infine il ricorrente ha formulato istanza ex art. 128, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 del 30 settembre 2014 di revisione del vincolo, sostenendo che la situazione dell’immobile nel tempo è profondamente mutata rispetto alle condizioni che avevano determinato il Ministero ad imporre il vincolo nel 1991, durante il lungo periodo (33 anni) in cui era stato occupato dal figlio dell’artista, che aveva modificato la destinazione d’uso dello studio d’artista, adibendolo a sua privata abitazione, per cui era stato “rimosso dall’appartamento ogni elemento storico-culturale dello studio d’arte, lasciandovi solamente dei bozzetti in gesso ed alcuni ritratti allocati sugli scaffali”, come attestato dai verbali in data 22/11/2006 e 20/02/2007 (il ricorrente precisa che restano solo “86 bozzetti abbandonati in scaffali nascosti all’interesse storico-culturale pubblico privi in se e per se di qualsiasi elemento storico-culturale”).
L’istanza di revisione è rimasta prima senza esito, per cui il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.p.a., accolto con sentenza n. 12761/2015, in esecuzione della quale è stato adottato il decreto MIBACT del 30/12/2015 n. 76/2015, con il quale è stata respinta l’istanza di revisione; anche tale decreto è stato impugnato con ricorso giurisdizionale, accolto con sentenza TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 9533/2017, in quanto ritenuto non adeguatamente motivato in ordine all’avvenuta evoluzione dello stato di fatto (<<che attualmente configura una sorta di mero magazzino di residui cimeli e non uno studio conservato come tale e quindi come tale degno di essere per così dire “musealizzato”>>), ed in contrasto con il principio di proporzionalità (in quanto <<comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso>>).
La sentenza è rimasta inizialmente ineseguita, per cui il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza, accolto con ordinanza n. 4088 del 13/04/2018.
Con nota MIBACT-SR-LAZ SEGDIR 0005041 del 14/06/2018 il Ministero ha avviato il procedimento di riesame comunicando al ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di revisione del D.M. n. 107135 del 8.3.1991.
Il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, rilevando che le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di revisione addotte dal MIBACT erano meramente reiterative di quelle poste a fondamento del Decreto del 30/12/2015, annullato con l’eseguenda sentenza n. 9533/2017.
Con decreto MIBACT-SR-LAZIO n. 58 del 2 agosto 2018, disattese le osservazioni del ricorrente sulla base della relazione di replica e controdeduzioni della Commissione Regionale per la Tutela del Patrimonio Culturale del Lazio, è stata respinta l’istanza di revisione del provvedimento di vincolo.
Detto provvedimento è stato impugnato con il ricorso in esame deducendo i seguenti motivi di censura:
1) Violazione di legge: nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 per violazione e/o elusione del giudicato di cui alla Sentenza TAR Lazio, Roma, n. 9533/2017. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 42 e 97 Cost.. Eccesso di potere nelle forme sintomatiche di difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere mancata valutazione del legittimo affidamento del privato ed ingiustizia manifesta.
Secondo il ricorrente le motivazioni del provvedimento impugnato si pongono in palese contrasto con la sentenza n. 9533 del 14/09/2017, dato che i motivi di rigetto addotti concernono esclusivamente “la lunghezza del periodo di permanenza dello scultore nello Studio oggetto di vincolo, il legame creatosi tra l’artista e l’immobile di cui i beni e gli oggetti conservati all’interno sono la manifestazione materiale, nonché la rarità di luoghi del genere in una zona oramai costituita solo da alberghi ed esercizi commerciali”, reiterando le motivazioni del provvedimento già annullato per difetto di motivazione con la sentenza n. 9533/2017.
Secondo il ricorrente, il Ministero insiste nel considerare esclusivamente il lungo periodo di permanenza dello scultore AS PE e l’attività svolta dallo stesso fino alla metà degli anni ‘70, trascurando le vicende successive “che hanno reciso quel legame irreversibilmente, rendendo lo stabile molto lontano dalla destinazione d’uso ad essa impressa nel 1991”, a seguito del mutamento di destinazione d’uso da parte del nuovo inquilino, con modificazione dello stato dei luoghi protrattosi fino al 2006, per cui “da ormai oltre quarant’anni, non vi è alcun elemento che possa giustificare la compressione del diritto del proprietario a godere dell’immobile e l’Amministrazione, mancando in tal senso quel requisito della funzione come studio d’artista “da almeno vent’anni”. In particolare sostiene che il vincolo apposto sull’immobile in contestazione “non beneficia, invero, nessuno: né il privato proprietario dell’immobile che è leso in maniera incomprensibile ed estremamente dannosa nel suo diritto di proprietà del bene immobile di valore estremamente elevato per l’impossibilità di rimuovere le opere che vi si trovano all’interno; né tantomeno la collettività, cui è impedita la visione dei ricordi dell’artista che troverebbero certamente migliore collocazione in un luogo aperto al pubblico che possa esaltarne l’eventuale valore artistico”.
Sotto quest’ultimo profilo, il ricorrente rileva che nel nuovo provvedimento non vi è traccia di quel “bilanciamento di interessi tipico dell’attività amministrativa”, che la sentenza imponeva di svolgere, censurando il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità laddove “comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso”.
In conclusione, il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato costituisce un atto elusivo del giudicato, conseguentemente chiede che ne venga dichiarata la nullità ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 10 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione dell’art. 6 della CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione, illogicità e contraddittorietà, sviamento di potere mancata valutazione del legittimo affidamento del privato ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente denuncia il difetto di istruttoria e di motivazione che, a suo avviso, vizia l’atto impugnato in quanto non risulta possibile comprendere l’iter logico-motivazionale seguito dalla PA, in particolare in relazione alla confutazione delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90, non essendo sufficientemente evidenziato il nesso con le risultanze istruttorie, in particolar modo relativamente agli apporti forniti con le predette osservazioni, limitandosi il decreto a richiamare le “controdeduzioni prodotte dalla SSAPAP di Roma a seguito delle Osservazioni pervenute”. Queste, secondo il ricorrente non costituiscono vere e proprie controdeduzioni, bensì la mera reiterazione della stessa motivazione riportata nel provvedimento annullato.
Inoltre il nuovo provvedimento non integra la motivazione nemmeno in relazione alla riponderazione degli interessi in gioco imposto dal principio di proporzionalità, come richiesto dalla sentenza nella parte in cui censura il provvedimento in quanto “comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico”.
Infine, il ricorrente, in via subordinata, ripropone, proprio sulla base del ritenuto carattere meramente reiterativo dell’atto impugnato, le censure già dedotte avverso il precedente decreto, cioè:
3) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 D.Lgs n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità della P.A.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, sviamento e manifesta ingiustizia.
Ad avviso del ricorrente il diniego di revisione oggetto di impugnativa è illegittimo per carenza dei presupposti per l’apposizione del vincolo ex art. 51 D.Lgs. n. 42/2004.
Al riguardo il ricorrente ricorda che il D.Lgs. n. 42/2004 distingue tra beni culturali che sono tali per sè stessi, in considerazione del valore culturale in essi “incorporato”, e quelli “riconosciuti di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura”, che non possiedono un valore culturale intrinseco, ma assumono tale qualifica soltanto “per relationem”. Tra questi, appunto rientrano gli studi d’artista, che, pertanto, necessitano di una “valutazione attuale e concreta” in relazione al loro legame con la storia e l’attività artistico-culturale che vi viene svolta.
Nel caso in esame non sussistono i presupposti previsti dall’art. 51, dato che manca quell’effettiva “sussistenza di un collegamento tra l’edificio ed il materiale storico-artistico ivi giacente, in relazione alla fruizione da parte del pubblico, ovvero da parte di artisti o studiosi, che può giustificare la tutela di tali studi in quanto parte integrante del patrimonio culturale collettivo”.
Secondo il ricorrente non vi sono elementi che inducano a ritenere l’immobile “frequentato dal pubblico ovvero da esponenti della cultura, né che in esso siano state organizzate mostre o altre attività tali da rendere visibile o conosciuto il materiale esistente nell’immobile”, come richiesto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2001, n. 661), essendo intervenuta da quarant’anni una profonda modifica della destinazione d’uso e non essendo più presenti in loco che “bozzetti in gesso, cui vanno ad aggiungersi alcuni ritratti allocati sugli scaffali i quali, allo stato dei fatti, sono collocati in un ambiente in stato di assoluto degrado” – circostanza già considerata dalla sentenza in parola osservando che “di tale situazione non beneficia, invero, nessuno: né il privato proprietario dell’immobile (…) né tantomeno la collettività, cui è impedita la visione dei ricordi dell’artista che troverebbero certamente migliore collocazione in un luogo aperto al pubblico”.
Inoltre, il ricorrente osserva che l’area in cui è situato l’immobile “ha del tutto perso la sua precedente vocazione” di quartiere artistico, con conseguente disparità di trattamento del ricorrente rispetto ai proprietari degli altri studi già trasformati, ceduti e resi fruibili.
In conclusione il ricorrente afferma “la palese l’assoluta mancanza di significatività sotto il profilo storico-artistico dell’appartamento” che non possiede i caratteri richiesti dalla giurisprudenza (“perché si possa parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame, mentre, a contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili”: cfr. TAR Veneto, sez. II, n. 939/2010).
In secondo luogo, il ricorrente censura la motivazione del provvedimento con riferimento alla “valutazione dello stato dei luoghi e del contesto in cui l’appartamento è inserito”, ritenendolo contraddittorio con il riconoscimento dello “stato di avanzato degrado” dell’appartamento e con il riconoscimento del fatto che “la zona di Via GU (…) abbia oggi del tutto perso la sua vocazione originaria, tanto che …la maggior parte di questi atelier è stata trasformata in attività commerciali o in strutture ricettive di lusso”.
4) Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, Protocollo addizionale alla CEDU. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità della P.A.. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sviamento e manifesta ingiustizia.
Infine il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del “reiterato erroneo bilanciamento effettuato dall’Amministrazione degli interessi coinvolti che vedono lesa irragionevolmente la posizione dell’odierno ricorrente, alla luce dei principi costituzionali sottesi al caso di specie”. Si tratta di due contrapposti interessi di rango costituzionale, quale quello della tutela del patrimonio storico e artistico, da un lato, e quello della libera iniziativa economica e del diritto di proprietà, dall’altro per cui una compressione dei diritti proprietari potrebbe giustificarsi solo in presenza di un predominante interesse pubblico, concreto ed attuale, alla conservazione del bene culturale per la sua particolare rilevanza esterna, “limitando a casi eccezionali e giuridicamente rilevanti la compressione, senza indennizzo, del diritto di godimento di un immobile da parte del proprietario”.
Invece, nonostante la sentenza abbia riconosciuto che, nella fattispecie in esame, la permanenza del vincolo appare “del tutto svincolata da un concreto ed attuale interesse pubblico” e “si traduce in un’azione sproporzionata che comprime illegittimamente il diritto di proprietà” del ricorrente – come rilevato nella Sentenza n. 9533/2017 ove si riscontra la “violazione del principio di proporzionalità in quanto comprime le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso” – tale vizio non è stato rimosso, essendo stato reiterato “senza introdurre una nuova e più approfondita valutazione”.
Il ricorrente lamenta la violazione del principio di ragionevolezza, che impone alla PA, per evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, di operare secondo logica, in modo “aderente ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell’istruttoria e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa Pubblica Amministrazione”, con necessaria congruità tra valutazione compiuta e decisione presa, senza eccedere “quanto è opportuno e necessario per conseguire le finalità prefissate. Ciò avrebbe dovuto condurre il Ministero resistente a rimuovere un vincolo che provoca “irreparabili danni all’odierno ricorrente, senza alcun beneficio per l’interesse pubblico di cui l’Amministrazione è portatrice”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del gravame.
3. Alla camera di consiglio del 13.11.2018 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (previo rituale avviso ai procuratori delle parti presenti, che nulla hanno obiettato al riguardo).
4. Torna all’esame del Collegio la controversia sulla rimozione del vincolo apposto con D.M. n. dell’8/03/91 sull’immobile di proprietà del ricorrente - in quanto adibito a “studio d’artista” dallo scultore bulgaro PE dai primi anni ‘30 fino alla metà degli anni ’70 – di cui il ricorrente ha tentato, infruttuosamente, di chiedere la revisione ai sensi dell’art. 128, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 con istanza del 30 settembre 2014.
Con il ricorso in esame, infatti, viene impugnato il nuovo atto di diniego, adottato dall’Amministrazione, in esecuzione della sentenza n. 9533/2017, che aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto in quanto affetto da vizio di motivazione, sulla base del seguente percorso motivazionale.
Innanzitutto la sentenza richiama l’art. 51 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, al comma 1, così recita: “E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13”. Poi prosegue riportando i precedenti giurisprudenziali in materia (TAR Veneto, sez. II, n. 939/2010, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 4198/2011, con cui si annulla un provvedimento di vincolo come studio di artista di un laboratorio di marmista in cui il Maestro non aveva mai operato, censurando l’interpretazione estensiva della locuzione “studio d’artista” con cui l’Amministrazione aveva inteso includere nell’ambito degli immobili vincolabili, “anche dei luoghi dove un’attività già ubicata altrove ha avuto prosecuzione”, opzione ermeneutica ritenuta incompatibile con la tutela costituzionale del diritto di proprietà, con conseguente preclusione, in forza del principio di legalità e della riserva di legge di cui all’art. 42 Cost., del ricorso a criteri d’interpretazione estensiva nell’individuare i presupposti per l’apposizione del vincolo sugli “studi”; nello stesso senso, TAR Abruzzo, Sez. I, n. 121/2013, in un caso in cui l’artista aveva vissuto solo tre anni nello studio e poi era emigrato all’estero; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 5737/2017), che considerano quale presupposto assolutamente indefettibile per l’adozione del provvedimento di vincolo dello studio d’artista “quel legame tra scultore e immobile, che sia esplicativo della vicenda della sua propria vita artistica. Un tale dato è il fatto storico necessario e giustificativo delle notevoli restrizioni al diritto di proprietà che il provvedimento implica con l’imporre una sorta di inalterabile musealizzazione di quel contesto ambientale di produzione artistica, con il tacito supplemento pratico degli oneri di custodia dei contenuti” e proprio l’effetto limitativo del diritto soggettivo del proprietario ha indotto la giurisprudenza a delineare i limiti di tale invasivo potere della PA, evidenziando che “La norma stabilisce restrizioni alla proprietà che si spingono fino alla inamovibilità dello studio e all’immodificabilità della destinazione d’uso dello stabile, e che come tali sono ulteriori ed eccezionali rispetto all’ordinario effetto del vincolo storico-culturale, che comporta solo una, pur rigorosa, valutazione di compatibilità degli interventi con i valori oggetto del vincolo. Pertanto la disposizione, facendo eccezione a regole generali, è di stretta interpretazione e non autorizza, nell’attività amministrativa di imposizione del vincolo, un’interpretazione estensiva che porti alla presa in considerazione, al di là dell’artista medesimo, di quanti si assumono prosecutori di una sua scuola, come invece si vorrebbe con il provvedimento in questione” (Cons. Stato, sez. VI, n. 4198/2011; TAR Veneto n. 939/2010).
Con la sentenza sopraindicata la Sezione conferma il sopraricordato indirizzo giurisprudenziale, in particolare ricordando che l’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 presuppone: “1) che l'artista abbia esercitato la sua personale attività di produzione artistica nell'immobile "de quo", circostanza che instaura quel peculiare legame tra artista e immobile esplicativo della vicenda della sua propria vita artistica; 2) che, per converso, tale stato di fatto non risulti, al momento della imposizione del vincolo, modificato irreversibilmente e dunque non risulti reciso il nesso sopra individuato; 3) che il collegamento tra l'artista e l'immobile non sia, d'altra parte, occasionale o insignificante”.
La sentenza in parola ha ritenuto dubbia l’effettiva sussistenza, nel caso in esame, del presupposto indicato al n. 2, osservando che “alla stregua della documentazione, anche fotografica, presente in atti (…) l’Amministrazione ha operato senza motivare adeguatamente in ordine all’avvenuta evoluzione dello stato di fatto, che attualmente configura una sorta di mero magazzino di residui cimeli e non uno studio conservato come tale (e quindi come tale degno di essere per così dire “musealizzato”). Tale elemento è considerato indefettibile, in particolare risultando necessario che successivamente alla scomparsa dell’artista, l’ambiente conservi “un reale collegamento con la vita e con l'opera dell'artista”.
Inoltre, la medesima sentenza, facendo sempre applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza in materia con specifico riferimento al provvedimento di vincolo sullo “studio d’artista”, ritiene il provvedimento impugnato viziato anche sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, affermando che “il provvedimento in esame viola il principio di proporzionalità in quanto comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso” .
5. Pertanto tale pronuncia comportava, sotto il profilo dell’obbligo esecutivo incombente sull’amministrazione, innanzitutto l’integrazione della motivazione relativamente alla persistenza del nesso di collegamento tra gli elementi residui e l’originario contesto, sotto il profilo della persistenza del valore storico, nonché la dimostrazione, nella rinnovata valutazione, della ragionevolezza e proporzionalità del sacrificio imposto al privato, sotto il profilo della giustificazione del sacrificio rispetto al valore del bene di interesse pubblico perseguito.
6. Il Collegio ritiene che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione abbia dato esecuzione solo al primo dictum contenuto nella sentenza, ma non anche al secondo.
7. Orbene, se si confronta l’articolazione della motivazione del provvedimento impugnato in questa sede, rispetto all’originaria formulazione del provvedimento annullato, si può constatare che l’Amministrazione ha effettivamente integrato l’ iter motivazionale, dopo aver approfondito l’attività istruttoria mediante un nuovo sopralluogo e l’acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, le cui risultanze sono puntualmente riportate nelle premesse dell’atto, esplicitando le ragioni per cui, nonostante il lungo tempo intercorso dalla morte dell’artista e le modifiche apportate ai luoghi, queste non avessero inciso in modo determinante.
Il diniego di revisione del vincolo, nella versione riformulata in esecuzione della sentenza in parola, risulta arricchito delle seguenti ulteriori argomentazioni: “durante il sopralluogo effettuato in data 24.05.2018 dai funzionari della Soprintendenza speciale ABAP di Roma (….) appuravano il permanere delle condizioni dello studio di artista, nonostante la vetustà e il degrado della struttura non manutenuta per diversi anni, constatando che lo stato di fatto non risulta modificato irreversibilmente e verificando la persistenza degli elementi costitutivi dell'interesse culturale particolarmente importante che avevano motivato il dispositivo di vincolo. Lo studio, anche dal punto di vista tipologico è rimasto inalterato nella sua facies strutturale: le ampie superfici finestrate, l'ambiente studio a doppia altezza in cui si manifesta l'attività creativa, gli ambienti per le esigenze abitative. A livello strutturale non sono sopravvenute modificazioni né alla conformazione spaziale nè distributiva, né alle forme e dimensioni dei grandi lucernai posti sulle pareti di perimetro dello studio in questione, mantenendo quindi l'ambiente tutte le sue caratteristiche legate all'attività dello scultore”.
In sostanza, l’Amministrazione, pur riconoscendo che sono intervenute alcune modifiche nello stato dei luoghi, ne evidenzia la natura non irreversibile ed il carattere comunque marginale, escludendo espressamente che gli elementi residui non possono essere ritenuti “cimeli privi di significato”, ma hanno mantenuto il loro valore, che non è ravvisato nel pregio dei singoli pezzi, in sé considerati, bensì in virtù del rapporto con il “luogo di produzione” e nella significatività sotto il profilo della testimonianza “dell'attività artistica svoltasi all'interno e condensano la molteplicità dei rapporti con la cultura e l'intellighenzia di quegli anni”.
In tale prospettiva, l’atto impugnato si diffonde in una serie di argomentazioni motivazionali così articolate: “I ritratti conservati all'interno dello studio, nonché le altre opere presenti, proprio nella loro qualità di bozzetti e schizzi, rappresentano una viva testimonianza dell'attività dello scultore. Lo studio di Via GU 54 era il punto di riferimento per molti intellettuali, artisti, attori il cui passaggio e i cui rapporti con l'artista sono contrassegnati proprio dalla presenza del loro ritratto nello studio. Il valore storico artistico di questi beni è avvalorato dalla testimonianza offerta da pubblicazioni, fotografie storiche con l'artista all'opera all'interno del suo studio. Evidente il legame creatosi tra artista e immobile/studio di via GU, assolutamente esplicativo della sua vicenda artistica quale luogo d incontro, di confronto, di studio ed elaborazione delle opere. Evidente che la stretta correlazione dell'attività dell'artista con lo studio non sia aleatoria né occasionale: tale rapporto è testimoniato proprio dai beni che vi sono collocati. E' quel legame inscindibile che si configura proprio come quid distintivo dello studio d'artista: un effettivo collegamento tra l'immobile e l'attività svolta di cui i beni e gli oggetti conservati all'interno sono la manifestazione materiale. L'interesse non risiede nel singolo pezzo ma nel corpus imprescindibilmente connesso con il luogo dove le opere sono state create, proprio perché ogni oggetto è rappresentativo dei rapporti, delle relazioni e dell'attività del maestro bulgaro e per l'intima correlazione che le opere hanno stabilito con gli spazi in cui sono raccolte. RITENUTO che per le motivazioni su richiamate lo studio d'artista costituisce ad oggi un unicum in quanto conservato in situ, pertanto sussistono i presupposti necessari per la permanenza del vincolo soddisfatti e perfettamente enunciati nel dispositivo di vincolo, al D.M. n.107135 del 08.03.1991 in vigore, nel suo legame inscindibile di contenitore e contenuto costituito da opere, documenti, cimeli e simili [... considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 42/2004”.
Il Collegio ritiene che il nuovo provvedimento di diniego di revisione del vincolo sia assistito, almeno da un punto di vista formale, da un articolato supporto motivazione che consente di comprendere le ragioni che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione di non rimuovere il vincolo, che sono chiaramente esplicitate nei passaggi sopraindicati.
Ne consegue che vanno disattese le censure con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle effettive condizioni dell’immobile e delle successive modifiche intervenute nel tempo, inclusa la scomparsa di molte opere.
Dalla documentazione prodotta si evince che tali elementi sono stati accuratamente rilevati, analizzati e valutati, in sede di riesame, proprio per stabilire se ed in che modo questi abbiano inciso, eventualmente azzerandoli, i valori tutelati.
Il provvedimento impugnato è pertanto immune anche da vizi di istruttoria: il procedimento di riesame è stato avviato, sin dall’inizio, disponendo un sopralluogo - effettuato nel 2018 - nel corso del quale è stata riscontrata l’effettiva consistenza delle opere ancora presenti (a prescindere dal fatto che queste siano o meno state sottoposte a vincolo in passato o lo siano nel futuro) e sono state accertate e documentate le effettive condizioni del locale.
L’operato dell’Amministrazione risulta, altresì, corretto sotto il profilo del rispetto delle garanzie procedimentali: l’atto di diniego è stato assunto a seguito di contraddittorio con il destinatario, che ha avuto modo di rappresentare le proprie osservazioni, che sono state analizzate ed hanno formato oggetto di puntuali controdeduzioni da parte della competente Commissione, la cui relazione è stata richiamata nelle premesse dell’atto impugnato.
In conclusione, il Collegio ritiene che con il nuovo atto - immune da vizi procedimentali e formali – adottato in sede di riesame l’Amministrazione abbia emendato il provvedimento dal difetto di motivazione relativo alla ricostruzione dell’ unicum del contesto tutelato, dando piena e corretta esecuzione, sotto tale profilo, al dictum contenuto nella prima parte della sentenza.
8. Non si può dire altrettanto, invece, per quanto riguarda l’obbligo esecutivo imposto nella seconda parte della sentenza in esame, che richiedeva, in sede di esecuzione, di rivedere la motivazione dell’impugnato decreto MIBACT del 30/12/2015 n. 76/2015 alla luce dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
La sentenza, infatti, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di vincolo sugli “studi d’artista”, ha evidenziato come il provvedimento in parola implica una sorta di inalterabile "musealizzazione" che impone gravi restrizioni alla proprietà, comportando l’inamovibilità dello studio e l'immodificabilità della destinazione d'uso dello stabile, peraltro, senza alcuna contropartita per il proprietario a differenza dell'ordinario vincolo storico-culturale. Ha quindi ritenuto che “il provvedimento in esame viola il principio di proporzionalità in quanto comprime notevolmente le facoltà dominicali del ricorrente senza un motivato e dimostrato beneficio per l’interesse pubblico, mediante l’imposizione di un vincolo privo del sostanziale requisito di idoneità a perseguire lo stesso ”.
L’eseguenda sentenza, pertanto, si inserisce in un filone giurisprudenziale che ritiene imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità nell’esercizio di un potere di vincolo che “ comporta una grave limitazione dei diritti del proprietario, senza alcuna contropartita ”, come nel caso dei provvedimenti con cui viene sottoposto a tutela uno “studio d’artista” ai sensi dell’art. 51 del Codice dei Beni Culturali (cfr. C.d.S. n. 2243/2011, secondo cui “ pur nell’ampia sfera di discrezionalità di cui dispone l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali” l’esercizio di tale potere “non resta sottratto a criteri di ragionevolezza, di proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti del potere esercitato e di adeguatezza al caso concreto ”; nonché, più di recente, C.d.S., sez. VI, n. 5986/2018, laddove precisa che “ L’ampia discrezionalità deve essere ponderata alla luce: del proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti; dell’adeguatezza al caso concreto; della ragionevolezza del provvedimento ” per cui si deve ritenere illegittimo il provvedimento di vincolo di uno “studio d’artista” che non contenga “- nessuna valutazione sull’adeguatezza del vincolo, la cui estensione è totale; - nessuna valutazione sulla ragionevolezza del provvedimento, che anzi nella prima stesura anticipa l’esigenza di svolgere necessariamente ulteriori attività istruttorie che poi non vengono svolte; - nessun proporzionale bilanciamento degli interessi coinvolti ”).
Il nuovo provvedimento non affronta in alcun modo tale fondamentale questione, per cui la sentenza è rimasta , in parte qua, totalmente inottemperata.
Il ricorso, pertanto, risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il quarto mezzo di gravame (nonché, in parte, anche con il primo e secondo mezzo), con il quale si denuncia, tra l’altro, la violazione del giudicato sul punto.
Il provvedimento avrebbe dovuto rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità che costituiscono “canoni” di valore imprescindibile anche in questo genere di giudizi, che devono essere espressi con riferimento a criteri di valutazione predeterminati – anche al fine di escludere il rischio di valutazioni arbitrarie e di disparità di trattamento (come pure lamentato nel caso in esame) – cercando di bilanciare il sacrificio imposto al singolo rispetto all’interesse generale perseguito mediante l’assoggettamento a tutela della cosa, esplicitando chiaramente le ragioni della scelta nel provvedimento di vincolo.
Su tutti questi aspetti il Ministero non si è pronunciato, limitandosi a sanare la carenza di motivazione solo relativamente alla rilevanza “nel contesto” delle opere residue e della “recuperabilità” dello stato di degrado, al fine di ricostruire quel valore “relazionale” di ambiente protetto come “studio d’artista”, isolatamente considerato, senza tuttavia spingersi ad effettuare le ulteriori considerazioni ritenute necessarie dalla sentenza n. 9533/2017, che richiedeva di completare l’esecuzione, una volta superati tali dubbi, facendo applicazione del principio di proporzionalità, dando conto nella motivazione del nuovo atto, delle valutazioni e ponderazioni operate.
L’esatta esecuzione, in parte qua, della sentenza in parola, avrebbe richiesto di operare un confronto comparativo dei diversi beni in gioco e di esplicitare nelle premesse del nuovo atto l’ iter logico-giuridico seguito per effettuare il contemperamento degli interessi rilevanti, in una visione dinamico-funzionale che tenesse conto, da un lato, dell’esigenza di bilanciamento dell’interesse pubblico perseguito, in termini di benefici per la collettività (inclusa la considerazione degli aspetti di valorizzazione e fruizione pubblica) con, dall’altro lato, la contrapposta esigenza di tutelare i diritti della proprietà (il cui sacrificio deve essere “giustificato”, in applicazione del principio di proporzionalità, dalla preminenza del vantaggio per la collettività, secondo un criterio di bilanciamento che non può essere dato per scontato, ma deve essere chiaramente esplicitato nel corpo delle premesse motivazionali dell’atto), operando una contestualizzazione dei valori emergenti nelle specifiche circostanze del caso concreto.
La delimitazione operata con la sentenza in questione dell’ambito dell’attività rinnovatoria della P.A. avrebbe comportato la necessità di valutare con completezza tutte le componenti rilevanti rispetto al risultato perseguito: nel presente, avrebbe implicato l’elaborazione delle “diverse alternative d’azione possibili” (magari anche a “costi” minori in termini di bilanciamento dei sacrifici imposti- benefici conseguibili); nel passato, avrebbe presupposto il confronto con le direzioni della precedente azione svolta ed i risultati conseguiti (per evitare che la nuova direzione d’azione possa porsi in contrasto con il precedente operato, occorre verificare che la “contraddittorietà” risulti “giustificata” dalle specifiche ed attuali circostanze, anche al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento con proprietari di altri immobili, di cui si deve “dar conto”: non si comprende, allo stato, la ragione per cui gli studi di noti RI italiani, quali MA, CI, VE, NI, IG etc., non siano stati ritenuti meritevoli di tutela, a differenza di quello dello scultore bulgaro PE); nel futuro, avrebbe richiesto di specificare come la misura risulti “necessaria” per il perseguimento dell’azione di tutela del “luogo artistico”, mediante la salvaguardia del locale in questione come “unico valore residuo” a testimonianza della vocazione di un’area che “ha perso la sua vocazione originaria” (elemento di valutazione che in astratto può anche giustificare il vincolo, dato che il “valore marginale” cresce proprio in proporzione alla rarità), anche in vista di un’azione di recupero di analoghi valori “di contesto” non ancora del tutto perduti nell’area.
9. In conclusione, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell’atto di impugnato; sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, secondo le direttrici indicate nella sentenza n. 9533/2017 ed in questa sede ulteriormente chiarite.
10. La complessità fattuale e giuridica della vicenda contenziosa induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Rizzetto | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO