Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.