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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE USI CIVICI così composta: Dott.ssa Franca Mangano Presidente Dott.ssa Gisella Dedato Consigliere Relatore Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5771 dell'anno 2023, vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Calisi Parte_1
Guido, come da procura in atti RECLAMANTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo CP_1
Rita, come da procura in atti RECLAMATA E
, contumace Controparte_2
RECLAMATO
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: Reclamo avverso la sentenza n. 61/2023 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni , Umbria e Toscana, depositata il 21 luglio CP_1
2023
r.g. n. 1 RAGIONI DELLA DECISIONE
o l la è i n te r ve n u to , ai s e n s i de l l' ar t . 1 0 5 c . p. c . , Pt_3
p e n t o n . 2 9 2 / 2 0 0 6 p e n de n te i n na nz i al C o m m i ss ar io pe r g l i us i c iv i c i de l L az io , U m br i a e T o sc a na , c h ie de n do c he f o sse ac ce r t at a l a na t ur a al l o d ia le de i t e r r e n i s i t i i n C o m u ne d i S a n F e l i ce C ir c e o , d i s t in t i in C a ta s to a l fo gl i o 3 3 , pa r t ice l l a 6 9 , e a l f o g l io 3 4 , p a r t i ce l l a 1 0 0 , e co m u nq ue d i ch i ar an do l a pr o pr ia d i s po n i b i l i tà a d u n a e ve n t ua le c o mp o s iz io ne bo n ar ia de l la c o nt r o ve r s i a co n i l C o m u ne d i S a n F e l ice C i r ce o .
C o n d e cr e t o de l 1 6 se t te m br e 2 0 2 0 , i l C o mm i s sa r io h a d i sp o s to l a f o r maz io ne di u n a ut o n o mo fa sc i co lo p r o ce s s ua le , a l q u a le è s t a to a ss e g n a to il n . 8 2 / 2 0 2 0 . I l Co m u ne d i Sa n F e l ice C ir ce o e l a R e g io ne L az io , p ur r i t ua l me n te c i t at i , no n s i so no co s t i tu i t i . A l l 'e s i to de l la d isp o s t a co n s u le nz a t e c n i ca , il C o m m i ss ar io , co n l a se n te nz a d i c u i i n e p i gr af e , ha c o s ì d e c i so :
“1 . d i ch i ar a c he i fo n d i , s i t i ne l Co m u ne d i Sa n F e l i ce C ir ce o , ce n s i t i in c a ta s to a l f o g l i o 3 3 , p ar t ice l l a n . 6 9 e d a l fo gl i o 3 4 , par t i ce l la n . 1 0 0 a p pa r te ng o no a l l a p r o pr ie t à co l le t ti v a de i n a tu r a l i d i q ue s t' u l t im o C o m u ne;
2 . o r di n a a l l' A ge nz ia de l le E nt r a t e - U ff i c io Pr o v i nc i a le d i L a ti n a - T e r r it o r io d i t r a sc r i ve r e l a pr e se n te s e n te nz a c o n e so ne r o da r e s po ns a b i li t à ;
3 . o r d in a la r e i n te gr az i o ne de g l i im mo b i l i di c u i a l p u n to n . 1 i n f av o r e de l Co m u ne d i S a n F e l ice C ir ce o a c u r a de l la R e g io n e L az io;
4 . po ne de f i n it i v a me n te l e sp e s e de l l a Co n s u le nz a, l i q u i d a te c o me d a se p ar a to d e cr e to , a ca r ico de l r i co r r e n te Parte_4
A v ve r so t a le s e n te nz a ha p r o po s to a p pe ll o Pt_4 P l , r a s se g n a n do l e se g u e n t i c o n c l us io n i
[...]
a c co g l im e n to de l l a pr o po s ta im p u g n az io ne pe r i mo t i v i t u t t i de do t t i in n a r r a t i va , e d i n r i fo r ma de l la im p u g n at a s e n te nz a n .6 1 /2 0 2 3 cr o n n .3 3 4 d at a ta 2 1 /0 7 /2 0 2 3 - d e po si t a ta in c an ce l le r ia i l me de s im o g io r no e n o t if i c a ta v i a pe c a l l o sc r ive n te d i fe nso r e i l 2 5 /0 7 /2 0 2 3 - de l C o m m i ss ar ia t o p e r l a L i q u i daz io ne de g l i U s i Ci v i c i pe r L az io , T o sc a na e d U mb r ia - e me t te r e se nt e nz a c he r i co no sc a c he il te r r e no d i s t int o in C a ta s to te r r e n i a l F o g l io 3 3 p ar t i ce l l a 6 9 e d a l F o g l i o 3 4 pa r t i ce la 1 0 0 pe r c o mp le s s iv i m q. 2 3 .7 8 0 , h a n a tur a pr i va ta e no n c o l le t t iv a e d IN V I A S UB O R DI N AT A c he su ss i s t an o i p r e su p po s t i f o n d a n t i i l di r it to a l la co nc i l i az io ne da Parte_
o pe r ar s i a f av o r e de l S i g no r l l a o e di c h i ar ar e Pt_3
p e r t an to ce s sa ta o g n i m a te r i a de l co n te nde r e fr a le r.g. n. 2 p a r t i s te sse co n e s pr e ss a r e vo ca de l l a su c ce ss i va d i c h i ar az i o ne d i r e i n te gr az io ne d e g l i im mo b i l i in f a vo r e d e l Co m u ne d i S a n F e l i ce C ir ce o a cu r a de l l a R e g io ne L az io co s ì co me d e l r e l at i vo o r d i n e d i tr a scr iz i o ne de l la S e n te nz a s te ssa da p ar te de l l' A ge nz ia de l le E n t r a te – U f f i c io P r o v i n ci a l e d i L a t ina – T e r r i to r io co me e r r o ne a me n te di s p o s t a . D is po r s i , d i co n se g ue n z a , ne l c a so d i a cc o g l im e n to d e ll a sub o r d i na t a , la r e d az i o ne e l a so t to s cr iz io ne tr a le pa r ti d i d e b i to ve r b al e d i c o nc i l i az io ne , af fe r e n te i l te r r e no i n o gg e t t o a f avo r e Parte_ d e l S i g no r Mar z e l l a o , co n d i c h i ar az i o ne , pe r t a nt o , d e l la ce s saz i o ne di m a te r i a de l co n te n de r e fr a le s t e s se par t i pr e v ia e ve n t ua le q ua n t i fi c az io n e de l la d i v e r s a so m ma co s ì co me d a r i te ne r s i a n co r a do v u ta d a l l 'a p pe l la n te /r e c la m an te a t i to lo i nte gr a t ivo d i c o nc i l i az io ne c he po tr à e s se r e , se de l c as o , r i de te r m i na t a , q u a lo r a no n s i vo le s se r o r i te ne re c o ng r ue le q uan t i f i caz i o n i g ià o pe r at e d a l Co m u ne d i S a n F e l i ce C ir ce o co n de l ib e r az io ne d i C o n s i g l io C o m u na le n .3 0 de l 2 5 /0 6 /2 0 1 9 e s u l le q ua l i è s ta t a p r e se nt a ta is t a nz a pe r la co n c i l ia z io ne e , co m u nq u e , g ià r e d a tt i e so t to sc r i t ti a lt r i ve r ba l i d i co n c il i az io ne co me s u r r ic h i am a t i . P e r e f fe t to de l l a su d de t t a r ic h ie s ta c o nc i l i az io ne , d i c h i ar a r e l i be r o da o g ni gr av a me d i c i v i co uso i l te r r e no s i to i n C o m u ne d i Sa n F e li c e C ir c e o
– L o c a l i tà L e Ce se , ca t as t a lme n t e i de n t if i ca to a l F o g l io 3 3 pa r t i ce l l a 6 9 e d a l F g l io 3 4 pa r t i ce l l a 1 0 0 de l la s u pe r f i c ie d i c ir c a mq . 2 3 .7 8 0 ,0 0 . O r d i nar s i a l D ir e t to r e d e i Se r v iz i di P u b b l i c i tà Im m o b il i ar e de l l ' U ff i c io P r o v i nc i a le d e l l' A ge nz ia de l le E n t r a te – T e r r it o r io d i p r o ce de r e a l l' a nn o ta z i o n e o tr as cr iz i o ne de l la S e n te nza c o s ì co me m o d if i c at a co n e so ne r o d a o g n i r e s po ns a b i li t à . O r d i n ar s i , i n f ine , a l Se r v iz i o C a ta s to e C ar to gr af i a de l p r e de t to Uf f ic io Pr o v i nc i a le de l l a de t t a A g e nz ia d i pr o ce de r e a l le r e l a t iv e vo l t ur az io n i. I N V IA U L T ER I O R ME NT E SUB O R DI N AT A: A ll 'e s i to d i d e b i ta v a l u taz io ne d e l le u l te r io r i ce n s ur e m o sse , e q u a lo r a ve n i s se q u i n d i d ive r s am e n te v a lu t a ta l a po r t a t a d e l le s te sse i n o r d in e a l la m a n ca t a s us s ist e nz a de l g r av a me d i u so c i v i co s u l te r r e no de q uo , e d u n q ue a c ce rt at a l'e ve n t ua le su s s ist e nz a de l d ir i t to d i e n fi te u s i , o ffr i r s i a l r i c h ie de n te ap pe l l a n te la f a co l tà d i p r o ce de r e a l l 'af f r a nc az io ne de l gr a v a me s te sso e x a r t .9 7 1 C o d . C i v . q ua n t i f ic an d o s i la so m ma do vu ta c o me pe r le g ge . C o n v i t to r i a d i s pe se e co m pe ns i p r o fe s s io na l i , o l tr e a d i v a e c . p .a . de l d o p p io gr a do d i g i u d iz io ” . L a R e g io ne ha c h ie s to la c o nfe r m a de l l a s e n te nz a . Pt_5
r.g. n. 3 L a c a us a , a l l'u d i e nz a de l 6 m a g g io 2 0 2 5 , è s t a ta t r a tt e n u t a i n d e c i s io ne .
ha censurato la sentenza, in primo Parte_1 luo ancato esperimento del tentativo di conciliazione ha determinato una disparità di trattamento lesiva del suo legittimo affidamento, in quanto il precedente Commissario aveva approvato centinaia di conciliazioni su terreni aventi la medesima natura. Osserva la Corte che, a prescindere da ogni considerazione sulla asserita disparità di trattamento, che presuppone l'identità delle fattispecie anche sotto il profilo oggettivo (terreni similari), di cui la parte non ha dato prova, nel nostro sistema il giudice è soggetto soltanto alla legge, tanto che solo in una ipotesi vi è un preciso obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Cassazione, che, comunque, non costituisce un precedente ma un'altra fase della decisione del medesimo caso (art. 384, secondo comma, c.p.c.).
La Costituzione riconosce ai giudici indipendenza ed autonomia nell'applicazione della legge, garantendo così, fra l'altro, la possibilità del diritto di evolversi. Il giudice non può essere sanzionato per il fatto di non essersi uniformato ad un precedente e il suo provvedimento non può essere riformato per il fatto in sé che non sia conforme all'indirizzo giurisprudenziale.
Le ragioni del ripensamento e/o della diversa interpretazione possono essere di varia natura.
Il giudice può ritenere, anche a seguito delle osservazioni critiche della dottrina, che la decisione precedente non fosse convincente e fosse necessario correggerla, oppure il ripensamento può essere legato al mutamento del contesto culturale e sociale in cui la disposizione opera, o, ancora, ad interventi normativi, che rafforzano la tutela degli interessi in gioco nella causa sottoposta al suo giudizio.
In conclusione, non esistono nel nostro ordinamento meccanismi di caducazione del provvedimento giudiziario emesso in contrasto con un precedente, neanche nel caso in cui il precedente sia dello stesso giudice. Vengono
r.g. n. 4 garantiti il dissenso, la correzione e il ripensamento, in sostanza viene garantita l'evoluzione della giurisprudenza.
Tanto detto, si osserva, altresì, che ai sensi dell'art. 29, comma 3, l. n. 1976/1927, “In ogni fase del procedimento potrà essere promosso un esperimento di conciliazione, sia per iniziativa del commissario, sia per richiesta delle parti, le quali, per questo oggetto, potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di speciale mandato”.
Trattasi di un potere discrezionale legato, oltre che al comportamento collaborativo delle parti, che ne fanno prevedere un esito positivo, anche alla preliminare considerazione che l'accordo conciliativo sia conforme agli interessi pubblici sottesi agli usi civici.
Nel caso di specie, non era prevedibile l'esito positivo della conciliazione, anzi, al contrario, sia la CP_1 che il Ministero della Cultura Direzi archeologica belle arti e paesaggio- servizio V avevano espresso parere negativo alla conciliazione attesa la "necessità del mantenimento dell'originaria consistenza del patrimonio civico, riconosciuta dalla L. 168/2017", ed il rimasto contumace, non aveva espresso, neanche CP_2 in via stragiudiziale, alcun parere in merito all'istanza di conciliazione.
Oltretutto, anche nel presente giudizio la CP_1 ha sostanzialmente ribadito l'insussistenza dei presupposti per la conciliazione, depositando la nota del 18 febbraio 2021, in cui ha così motivato il parere negativo alla conciliazione: “(..) come già evidenziato per altri procedimenti, sempre con riferimento a fondi siti nel Comune di , la legge n. 168/2017 e Controparte_2 successivamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2018 hanno attribuito, tra l'altro, all'uso civico un importante ruolo di tutela del paesaggio, e dell'ambiente. Si è inquadrato pertanto l'uso civico quale strumento di governo del territorio consentendo di attribuire allo stesso anche una diversa utilizzazione in un'ottica più generale di pianificazione territoriale e paesaggistica in sinergia con lo Stato. Si deve tuttavia evidenziare che per volontà del r.g. n. 5 legislatore del 2017 deve comunque essere mantenuta l'originaria consistenza del patrimonio civico. Anche questo aspetto impone particolari cautele nella decisione di sottrarre al demanio civico porzioni di terra attraverso l'istituto della conciliazione. (..) Va peraltro evidenziato che, a parere di questa Direzione, la procedura conciliativa, non risulta funzionale né all'accertamento della qualitas soli e quindi alla certezza dei diritti né ad una sistemazione del territorio coerente con le norme vigenti, rispettosa dell'intero assetto paesistico riconducibile nel caso di specie al Comune di ”. Controparte_2
Il Commissario ha espressamente condiviso tale parere, sul presupposto che fosse necessario tutelare e preservare i beni di rilevanza ambientale attraverso il mantenimento della proprietà collettiva.
La Corte ritiene condivisibile tale motivazione.
A conforto della decisione del Commissario, aggiunge, che il legislatore -in linea con l'orientamento affermatosi in giurisprudenza, volto a salvaguardare l'istituto degli usi civici, pur affondando tale istituto, di origini antiche, le proprie radici in una realtà basata su valori ed esigenze ormai in gran parte definitivamente superati, e ciò al fine di tutelare il paesaggio, così soddisfacendo l'aspirazione della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui ciò contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - con legge n. 168/2017, ha disposto che “La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto”.
Si legge ancora nella legge testé citata che: “Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate r.g. n. 6 da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”.
Da tale normativa balza in evidenza l'interesse a valorizzare gli usi civici non tanto in funzione delle esigenze di immediato utilizzo da parte dei cives, ma a tutela dell'ambiente e del paesaggio, tanto che il legislatore ha previsto che in caso di liquidazione degli usi civici – istituto, questo, a cui può essere accostata la conciliazione, derivandone effetti similari- rimane fermo il vincolo ambientale e paesaggistico sui terreni.
Da ciò ne consegue, ad avviso della Corte, che la conciliazione in materia di usi civici, sia pure ancora percorribile, ha comunque ristretto la sua operatività, non potendosi addivenire ad essa quando non sia possibile mantenere il vincolo della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio o comunque esso verrebbe ad essere compromesso.
Nel caso in esame, i terreni di causa hanno una superficie significativa, pari a mq. 23.780,00.
Il trasferimento degli stessi all'odierno appellante andrebbe ad incidere in modo rilevante, anche in ragione della loro estensione, sull'ambiente e sul paesaggio, già oltretutto compromesso a causa delle numerose e precedenti conciliazioni, prevalentemente attuate prima dell'entrata in vigore della legge su citata, e, dunque, senza tener conto del pregiudizio al paesaggio e all'ambiente che ciò avrebbe determinato.
Con ulteriore motivo di appello, ha Parte_1 censurato la sentenza per aver rico tura demaniale dei terreni, recependo le conclusioni del consulente tecnico, senza valutare le osservazioni dal medesimo mosse avverso la consulenza, anche perché in r.g. n. 7 contrasto con precedenti consulenze, in particolare, con la perizia del 1971, a firma del CT , che ha Persona_1 accertato la natura allodiale del Foglio 31 avente le stesse caratteristiche degli attigui Fogli 33 e 34.
Ed inoltre, ad avviso dell'appellante, il Commissario non ha tenuto in debito conto della sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, secondo cui il comprensorio degli “Scopeti” (o Cese), già appartenuto al demanio collettivo del Comune di Terracina, è stato assegnato in enfiteusi perpetua al Comune di , per un Controparte_2 canone annuo di L. 4.000, e affrancato a favore della popolazione di S. Felice Circeo.
In forza di ciò, i terreni per cui è causa, ad avviso dell'appellante, sono soggetti alla normativa prevista per le enfiteusi e non, come erroneamente considerato dal Commissario e dal consulente, alla normativa degli usi civici.
La censura è infondata.
Il Commissario ha recepito le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto essa si è basata su approfonditi accertamenti storici e documentali.
Osserva la Corte che i terreni di causa ricadono nel Comprensorio denominato “Le Cese” o “Scopeti”.
L'intero comprensorio faceva parte dello Stato pontificio. Per la ricostruzione storica delle vicende di tale terreno si deve partire dal Breve di papa Bonifacio IX del 1403 che concesse ai naturali di e di Terracina per uso di CP_2 semina (uso civico) al ri fra cui rientrava anche parte del comprensorio Le Cese in cui è sito il terreno per cui è causa. In ragione della supplica al pontefice XVI da CP_3 parte del popolo di , volta ad ampliare il territorio CP_2 in loro favore, si l'atto del 20 dicembre 1841 (Notaio con cui i e Per_2 Parte_6 Per_3 nell'eseguire la volontà di Papa Gregorio XVI, concessero “a coltivazione” al Comune di l'intero comprensorio CP_2
r.g. n. 8 Le Cese. Con la sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, il venne Parte_7 assegnato in enfiteusi perpetua, senza riserva di usi civici, al Comune di ed “affrancato a favore della CP_2 popolazione di , essendo stato Controparte_2 riconosciuto “(…) quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina (…)”. Ebbene, prima di interpretare il significato giuridico di tali atti è opportuno esaminare la normativa che assume rilievo nel caso di specie. L'art. 9 r.d. n. 510/1891 regola l'istituto dell'affrancazione (o liquidazione) invertita previsto in favore della popolazione, peraltro tale norma è tuttora in vigore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 1766/1927, per le sole province ex pontificie. La norma prevede che la giunta d'arbitri (organo di conciliazione), qualora riconosca indispensabile per la popolazione di un comune o di parte di esso che si continui nell'esercizio dell'uso e l'estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o degli altri usi, possa ammettere gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante il pagamento di un canone al proprietario. Con l'affrancazione invertita il fondo, già gravato dagli usi civici, viene acquistato in proprietà dalla collettività degli utenti. In sostanza, nell'affrancazione invertita, a differenza di quella ordinaria – ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del terreno- è la collettività che riscatta il terreno dietro il pagamento di un canone al proprietario, così trasformando l'uso civico in senso stretto nella proprietà collettiva. Si assiste, dunque, ad un duplice effetto, da un lato, l'affrancazione invertita determina il trasferimento del bene dalla proprietà di un soggetto alla proprietà collettiva, e, dall'altro lato, quale effetto riflesso, si determina r.g. n. 9 l'estinzione per confusione degli usi civici che già gravavano sul bene (gli usi civici che già spettavano alla collettività vengono logicamente meno quando questa acquista la proprietà del bene). Il qualora il terreno sia stato allo stesso CP_2 attribuito, nella sua veste di ente esponenziale e/o rappresentativo degli utenti, è tenuto a rispettarne la sua vocazione collettiva, in quanto non gli appartiene. Trattasi, in sostanza, di proprietà collettive appartenenti alla popolazione, definite dal legislatore del 2017 quali proprietà spettanti “alla generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione” e variamente definiti in dottrina quali domini collettivi, demani civici, demani universali, terre civiche, ecc. Accanto alle proprietà collettive si pongono quelli definiti genericamente dal legislatore del 2017 “usi civici”, intendendosi per essi i diritti che spettano alla collettività
“su terre di proprietà di soggetti pubblici o privati”. Per concludere si può affermare che con l'affrancazione invertita il regime dominicale passa dall'uso civico in senso stretto su beni appartenenti a terzi alla proprietà collettiva o demanio civico. In tal senso, si è espressa la Suprema Corte che, con sentenza n. 2704/2019, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di usi civici, nell'affrancazione (o liquidazione) cd. invertita, prevista in favore della popolazione dall'art. 9 del r.d. n. 1510 del 1891, ancora vigente, per le sole provincie ex pontificie, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 2, della l. n. 1766 del 1927, a differenza di quella ordinaria - ove è il proprietario del fondo a liberarlo dall'uso civico, affrancando il proprio diritto di proprietà mediante il pagamento di un canone enfiteutico od il rilascio di una parte del possedimento - è la collettività che riscatta, in tutto o in parte, l'immobile, dietro versamento di un canone al proprietario, così realizzandosi il pieno riconoscimento del diritto di uso civico nella nuova forma dell'assegnazione della piena proprietà in capo alla comunità. Pertanto, il comune, qualora il terreno sia stato allo stesso attribuito nella qualità di ente esponenziale (o rappresentativo) degli utenti, è tenuto ad assicurare l'uso civico di destinazione r.g. n. 10 del bene affrancato, al quale non può rinunziare liberamente - soprattutto in maniera tacita in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservarlo - poiché non gli appartiene, la sua rappresentatività differenziandosi, in questo caso, da quella generale e tipica degli enti territoriali;
infatti, il detto comune può essere autorizzato a mutare la menzionata destinazione o le sue modalità di esercizio, laddove le ritenesse non più compatibili con le trasformazioni socio-economiche intervenute, solo attraverso la procedura prevista dalla normativa speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il avesse tacitamente Controparte_4
"sdemanializzato" il fondo mediante atti di cessione gratuita ai privati, i quali vi avevano costruito sopra dei complessi edilizi, non avendo l'ente territoriale il relativo potere)”. Sulla base di quanto fin qui detto, nel caso di specie, il terreno per cui è causa fa parte della proprietà collettiva o demanio civico, come desumibile dalla sentenza della Giunta degli Arbitri di Velletri del 1896, in cui, proprio al fine di garantire ai naturali la sopravvivenza, dunque riconoscendo “… indispensabile che quella popolazione prosegua nell'esercizio dell'uso di semina …” , il comprensorio degli Scopeti o Le Cese venne assegnato in enfiteusi perpetua al , evidentemente Controparte_2 quale ente esponenziale dei cittadini, tanto che ne è stata prevista l'affrancazione in favore degli stessi. Con l'ultimo motivo di appello, ha Parte_1 censurato la sentenza per aver posto le spese di consulenza tecnica a suo carico, nonostante si fosse opposto al suo espletamento. La censura non ha pregio, in quanto le spese di consulenza tecnica seguono il principio della soccombenza e su di esse non incide l'eventuale contestazione in merito alla necessità e/o opportunità di disporla, essendo tale potere riservato al Giudice e non correlato, dunque, al principio della domanda. Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato. Le spese di lite si pongono a carico del reclamante per il principio della soccombenza, e si liquidano, in ragione dello scaglione applicabile (valore indeterminabile-complessità media) e del mancato espletamento della fase istruttoria,
r.g. n. 11 nella misura di € 8470,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite, in favor , che liquida in CP_1 complessivi € 8470,00, oltre spese forfettarie, e oneri accessori;
- nulla sulle spese di lite in relazione al CP_2
, non essendosi costituito.
[...] so nella camera di consiglio tenutasi in data 15 maggio 2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 12