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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9802 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24970/2020 R.G., proposto DA EN AR TE, EN LI e EN UI, rappresentati e difesi dall’Avv. Juan Carlos Gentile, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 dicembre 2019, n. 34185; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 9802 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 12/04/2023 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
FATTI DI CAUSA 1. EN AR TE, EN LI e EN UI hanno proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 dicembre 2019, n. 34185, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica di valore da € 3.352.400,00 (somma indicata come prezzo nel rogito notarile del 30 novembre 2007) ad € 5.200.000,00 e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad una vendita della quota di comproprietà nella misura di 3/6 su un terreno, ha accolto il primo motivo e dichiarato l’assorbimento del secondo motivo del ricorso proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato il ricorso proposto in via incidentale dai medesimi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 28 luglio 2014, n. 1487/01/2014. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione a causa della notifica alla sola Avvocatura Generale dello Stato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione. I ricorrenti hanno depositato memoria. 2. Il ricorso per revocazione è affidato a tre motivi. 3 2.1 Con il primo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato dichiarato da questa Corte che la vendita soggetta ad imposta di registro aveva per oggetto una «parte di un terreno» anziché una quota indivisa (nella specie, la quota dei 3/6) di un terreno, derivando da tale indicazione un’alterazione sostanziale della comparazione ai fini della stima a causa della disomogeneità tra la vendita pro parte e la vendita pro quota sul piano della commisurazione dei valori. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto da questa Corte che la residua quota indivisa (nella specie, la restante quota dei 3/6) del medesimo terreno era stata venduta nella medesima data dai coeredi EN TO, EN OR e EN PA per un prezzo (€ 3.450.000,00) di poco superiore a quello sottoposto a rettifica (€ 3.352.400,00), risultando dal cumulo dei due corrispettivi (€ 6.802.400,00) un valore prossimo a quello indicato nella dichiarazione di successione del defunto dante causa (€ 6.705.100,00). 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto da questa Corte che il terreno era stato stimato all’epoca di apertura della successione (e della vendita: anno 2005), in misura corrispondente – nei limiti della quota dei 3/6, e quindi di 1/2 (€ 6.700.000,00 : 2 = 3.350.000,00) - al prezzo di vendita (€ 3.352.400,00), a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, nel corso del coevo procedimento di divisione giudiziale (recte: per reintegrazione di legittima) dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G. n. 15924/2005) tra i coeredi della defunta LU NN AR. 4 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata fissata la discussione in pubblica udienza dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonostante la richiesta formulata dai ricorrenti in tal senso nel controricorso con ricorso incidentale. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata cassata dal giudice di legittimità la sentenza impugnata col ricorso per cassazione con rinvio della causa al giudice di appello per il riesame del merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia delle Entrate dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Tale nullità, inoltre, può essere sanata con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate o, in difetto, con l’ordine di rinnovazione della notifica all’Agenzia delle Entrate (nella sua sede), ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2816; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2009, n. 4327; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2009, n. 5 23396; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, nn. 17144; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, nn. 6737, 6738 e 6739; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2016, n. 2624; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10702; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14286; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8239; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, nn. 7917 e 7918; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33286). Per cui, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate sana comunque il vizio di nullità, senza che ai fini della sanatoria assuma rilevanza l'eccepito difetto di notificazione. 1.1 Ciò posto, il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, trattandosi di profili della medesima doglianza - sono inammissibili. 1.2 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387). 1.3 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989). 1.4 Nella specie, si deve escludere in radice la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che i contribuenti hanno ravvisato nella conferma del valore rettificato del terreno venduto pro quota, assumendo che l’ordinanza revocanda, per un verso, avrebbe considerato oggetto della vendita una porzione separata ed individuata (e non una quota astratta ed indivisa) del terreno, per un altro verso, non avrebbe tenuto conto della stima del terreno (con riferimento all’epoca di apertura della successione, che era antecedente di un biennio rispetto alla vendita) sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di reintegrazione di legittima tra i coeredi della defunta LU NN AR. 7 1.5 Tuttavia, nonostante l’improprio (ma non erroneo) riferimento alla «parte di un terreno» nella descrizione dell’oggetto della vendita, considerando che un lessico ancora diffuso nella prassi immobiliare – ancorché desueto nel linguaggio comune – continua talora a qualificare la quota indivisa in termini di “quota-parte” o, più semplicemente, di “porzione”, in una sorta di proiezione anticipata dello scioglimento della comunione nell’auspicata ripartizione in sede divisionale, è evidente che la ratio della decisione si sostanzia nell’apprezzata conformità dell’operato dell’amministrazione finanziaria alle prescrizioni degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in sede di stima del terreno venduto, sul preciso rilievo che «(…) l’amministrazione ha fondato la rettifica del valore del bene oggetto del contratto (…) sul confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società acquirente e precisamente indicato nell’avviso di accertamento». Per cui, la censura finisce col risolversi nella mera contestazione del metodo estimativo prescelto dal giudice di appello ai fini della corretta determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro, che non è meritevole di apprezzamento in sede di revocazione. 1.6 Difatti, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione;
né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i 8 provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984 – nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154). 1.7 Pertanto, la decisione della Corte, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, non è affetta da un errore revocatorio, ma, eventualmente, da errores in iudicando, relativi alla valutazione delle risultanze probatorie, i quali, però, non sono denunciabili con la domanda di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12886). 2. Il quarto motivo è inammissibile. 2.1 Invero, la censura attinge la sentenza impugnata per non essere stata fissata la discussione della causa in pubblica udienza, nonostante la richiesta fattane in sede di controricorso con ricorso incidentale. 9 2.2 Tuttavia, al di là dell’inapplicabilità dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudizio di cassazione e dell’omessa presentazione dell’istanza prevista dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche in questo caso si deduce la violazione di una norma processuale, che esula dal perimetro tipico del giudizio di revocazione. 3. Da ultimo, anche il quinto motivo è inammissibile. 3.1 Invero, è pacifico che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4386; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1897). 3.2 Ciò non di meno, il mezzo è assolutamente carente di specificità, non contenendo alcuna indicazione delle questioni assorbite che sarebbero state riproponibili nell’eventuale giudizio di rinvio, e che, peraltro, neppure erano state menzionate nel controricorso con ricorso incidentale né nella sentenza impugnata nel giudizio di cassazione. 4. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, 10 non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), la manifesta inammissibilità dei motivi di revocazione giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio dei soccombenti al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725). 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a 11 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione;
condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento della ulteriore somma di € 5.800,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’1 febbraio
RICORRENTI CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE AVVERSO l’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 dicembre 2019, n. 34185; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 9802 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 12/04/2023 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1 febbraio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
FATTI DI CAUSA 1. EN AR TE, EN LI e EN UI hanno proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 20 dicembre 2019, n. 34185, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica di valore da € 3.352.400,00 (somma indicata come prezzo nel rogito notarile del 30 novembre 2007) ad € 5.200.000,00 e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad una vendita della quota di comproprietà nella misura di 3/6 su un terreno, ha accolto il primo motivo e dichiarato l’assorbimento del secondo motivo del ricorso proposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate ed ha rigettato il ricorso proposto in via incidentale dai medesimi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna il 28 luglio 2014, n. 1487/01/2014. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione a causa della notifica alla sola Avvocatura Generale dello Stato. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione. I ricorrenti hanno depositato memoria. 2. Il ricorso per revocazione è affidato a tre motivi. 3 2.1 Con il primo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato dichiarato da questa Corte che la vendita soggetta ad imposta di registro aveva per oggetto una «parte di un terreno» anziché una quota indivisa (nella specie, la quota dei 3/6) di un terreno, derivando da tale indicazione un’alterazione sostanziale della comparazione ai fini della stima a causa della disomogeneità tra la vendita pro parte e la vendita pro quota sul piano della commisurazione dei valori. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto da questa Corte che la residua quota indivisa (nella specie, la restante quota dei 3/6) del medesimo terreno era stata venduta nella medesima data dai coeredi EN TO, EN OR e EN PA per un prezzo (€ 3.450.000,00) di poco superiore a quello sottoposto a rettifica (€ 3.352.400,00), risultando dal cumulo dei due corrispettivi (€ 6.802.400,00) un valore prossimo a quello indicato nella dichiarazione di successione del defunto dante causa (€ 6.705.100,00). 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto da questa Corte che il terreno era stato stimato all’epoca di apertura della successione (e della vendita: anno 2005), in misura corrispondente – nei limiti della quota dei 3/6, e quindi di 1/2 (€ 6.700.000,00 : 2 = 3.350.000,00) - al prezzo di vendita (€ 3.352.400,00), a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, nel corso del coevo procedimento di divisione giudiziale (recte: per reintegrazione di legittima) dinanzi al Tribunale di Bologna (R.G. n. 15924/2005) tra i coeredi della defunta LU NN AR. 4 2.4 Con il quarto motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata fissata la discussione in pubblica udienza dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonostante la richiesta formulata dai ricorrenti in tal senso nel controricorso con ricorso incidentale. 2.5 Con il quinto motivo, si denuncia errore di fatto nell’accezione prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata cassata dal giudice di legittimità la sentenza impugnata col ricorso per cassazione con rinvio della causa al giudice di appello per il riesame del merito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia delle Entrate dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Tale nullità, inoltre, può essere sanata con la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate o, in difetto, con l’ordine di rinnovazione della notifica all’Agenzia delle Entrate (nella sua sede), ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22641; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2816; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2009, n. 4327; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2009, n. 5 23396; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2010, nn. 17144; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, nn. 6737, 6738 e 6739; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2016, n. 2624; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10702; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2020, n. 14286; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8239; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, nn. 7917 e 7918; Cass., Sez. 5^, 11 novembre 2022, n. 33286). Per cui, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate sana comunque il vizio di nullità, senza che ai fini della sanatoria assuma rilevanza l'eccepito difetto di notificazione. 1.1 Ciò posto, il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta, trattandosi di profili della medesima doglianza - sono inammissibili. 1.2 Si premette che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387). 1.3 È, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989). 1.4 Nella specie, si deve escludere in radice la sussistenza stessa di un errore revocatorio, che i contribuenti hanno ravvisato nella conferma del valore rettificato del terreno venduto pro quota, assumendo che l’ordinanza revocanda, per un verso, avrebbe considerato oggetto della vendita una porzione separata ed individuata (e non una quota astratta ed indivisa) del terreno, per un altro verso, non avrebbe tenuto conto della stima del terreno (con riferimento all’epoca di apertura della successione, che era antecedente di un biennio rispetto alla vendita) sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio nel procedimento di reintegrazione di legittima tra i coeredi della defunta LU NN AR. 7 1.5 Tuttavia, nonostante l’improprio (ma non erroneo) riferimento alla «parte di un terreno» nella descrizione dell’oggetto della vendita, considerando che un lessico ancora diffuso nella prassi immobiliare – ancorché desueto nel linguaggio comune – continua talora a qualificare la quota indivisa in termini di “quota-parte” o, più semplicemente, di “porzione”, in una sorta di proiezione anticipata dello scioglimento della comunione nell’auspicata ripartizione in sede divisionale, è evidente che la ratio della decisione si sostanzia nell’apprezzata conformità dell’operato dell’amministrazione finanziaria alle prescrizioni degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in sede di stima del terreno venduto, sul preciso rilievo che «(…) l’amministrazione ha fondato la rettifica del valore del bene oggetto del contratto (…) sul confronto con il valore di un immobile di analoghe caratteristiche, dichiarato in altro contratto concluso a breve distanza di tempo dalla medesima società acquirente e precisamente indicato nell’avviso di accertamento». Per cui, la censura finisce col risolversi nella mera contestazione del metodo estimativo prescelto dal giudice di appello ai fini della corretta determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro, che non è meritevole di apprezzamento in sede di revocazione. 1.6 Difatti, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione;
né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i 8 provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (in termini: Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 30994; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8984 – nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2020, n. 4750; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9222; Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6791; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2022, n. 12714; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2022, n. 29154). 1.7 Pertanto, la decisione della Corte, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, non è affetta da un errore revocatorio, ma, eventualmente, da errores in iudicando, relativi alla valutazione delle risultanze probatorie, i quali, però, non sono denunciabili con la domanda di revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12886). 2. Il quarto motivo è inammissibile. 2.1 Invero, la censura attinge la sentenza impugnata per non essere stata fissata la discussione della causa in pubblica udienza, nonostante la richiesta fattane in sede di controricorso con ricorso incidentale. 9 2.2 Tuttavia, al di là dell’inapplicabilità dell’art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al giudizio di cassazione e dell’omessa presentazione dell’istanza prevista dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche in questo caso si deduce la violazione di una norma processuale, che esula dal perimetro tipico del giudizio di revocazione. 3. Da ultimo, anche il quinto motivo è inammissibile. 3.1 Invero, è pacifico che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4386; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1897). 3.2 Ciò non di meno, il mezzo è assolutamente carente di specificità, non contenendo alcuna indicazione delle questioni assorbite che sarebbero state riproponibili nell’eventuale giudizio di rinvio, e che, peraltro, neppure erano state menzionate nel controricorso con ricorso incidentale né nella sentenza impugnata nel giudizio di cassazione. 4. In definitiva, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per revocazione, 10 non essendo stato prospettato un errore di fatto di cui la sentenza impugnata sia effetto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), la manifesta inammissibilità dei motivi di revocazione giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio dei soccombenti al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725). 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a 11 titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per revocazione;
condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento della ulteriore somma di € 5.800,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’1 febbraio