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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 358/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 358/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione artigiani
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
GI ET e IO AP, con domicilio eletto come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e P.IVA_2
LO AR, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 02.03.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.334 2022 00043773 40 000 emesso dall' CP_1 di Cosenza (Gestione artigiani) in data 24.12.2022, e notificato in data 24.1.2023, per l'importo totale di € 3.184,32, in relazione alla contribuzione fissa, contributi I.V.S, sanzioni aggiuntive e per morosità
e spese per l'anno 2021. L'istante ha dedotto: la non debenza della somma indicata, in quanto non in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione Artigiani.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva perché proposta nei termini di cui innanzi.
§ 3. Nel merito va premesso che l'iscrizione alla Gestione Artigiani è rivolta all'imprenditore artigiano, individuato in colui che svolge un'attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, a esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (legge 4 luglio 1959, n. 463; legge 8 agosto 1985, n. 443; legge
20 maggio 1997, n.133; legge 5 marzo 2001, n. 57).
L'iscrizione alla Gestione artigiani è obbligatoria per le imprese individuali;
le imprese familiari;
le Cont società di persone ( e SNC); le società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali) i cui imprenditori siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età); b) esercitare l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari;
c) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
d) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
e) non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85.
§ 4. Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito di non possedere alcuno dei requisiti sopra indicati, circostanza smentita dall' che ha contestato che l'iscrizione alla Gestione Artigiani è avvenuta CP_1 su apposita domanda del ricorrente nel 2014. Tuttavia, l' , sul quale grava l'onere della prova nella sua qualità di creditore, non ha fornito la CP_1 prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività artigiana con impegno personale abituale e prevalente, tale da giustificare l'obbligo contributivo richiesto.
Ritiene il Tribunale che non possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che il ricorrente, iscritto alla Gestione Artigiani dal 2014 per sua domanda, non abbia mai contestato prima d'ora tale iscrizione, né le precedenti richieste di versamento della contribuzione dovuta per le annualità anteriori, dal momento che, ciò nondimeno, ricade sull'Istituto l'onere di provare gli elementi costitutivi del preteso credito, e che tale onere non sia stato assolto in questa sede.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.334 2022 00043773 40 000, notificato il 24.1.2023;
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 358/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 358/2023, avente ad oggetto: opposizione ad aviso di addebito – gestione artigiani
TRA
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
GI ET e IO AP, con domicilio eletto come in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e P.IVA_2
LO AR, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza
Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 02.03.2023, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.334 2022 00043773 40 000 emesso dall' CP_1 di Cosenza (Gestione artigiani) in data 24.12.2022, e notificato in data 24.1.2023, per l'importo totale di € 3.184,32, in relazione alla contribuzione fissa, contributi I.V.S, sanzioni aggiuntive e per morosità
e spese per l'anno 2021. L'istante ha dedotto: la non debenza della somma indicata, in quanto non in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione Artigiani.
Tutto ciò premesso chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitasi l' , eccepiva l'infondatezza delle avverse deduzioni, e chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1 con vittoria di spese di giudizio.
La causa è quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è stata disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva perché proposta nei termini di cui innanzi.
§ 3. Nel merito va premesso che l'iscrizione alla Gestione Artigiani è rivolta all'imprenditore artigiano, individuato in colui che svolge un'attività di produzione di beni e semilavorati o di prestazione di servizi, a esclusione delle attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (legge 4 luglio 1959, n. 463; legge 8 agosto 1985, n. 443; legge
20 maggio 1997, n.133; legge 5 marzo 2001, n. 57).
L'iscrizione alla Gestione artigiani è obbligatoria per le imprese individuali;
le imprese familiari;
le Cont società di persone ( e SNC); le società di capitali (SRL unipersonali e pluripersonali) i cui imprenditori siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di autorizzazione da parte del tribunale all'esercizio dell'attività oltre il sedicesimo anno di età); b) esercitare l'attività (anche manuale) personalmente in qualità di titolare dell'impresa artigiana, con lavoro proprio ed eventualmente con l'ausilio dei propri familiari;
c) svolgere in modo abituale e prevalente il proprio lavoro manuale;
d) assumere la piena responsabilità dell'impresa con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione;
e) non superare i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85.
§ 4. Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito di non possedere alcuno dei requisiti sopra indicati, circostanza smentita dall' che ha contestato che l'iscrizione alla Gestione Artigiani è avvenuta CP_1 su apposita domanda del ricorrente nel 2014. Tuttavia, l' , sul quale grava l'onere della prova nella sua qualità di creditore, non ha fornito la CP_1 prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di un'attività artigiana con impegno personale abituale e prevalente, tale da giustificare l'obbligo contributivo richiesto.
Ritiene il Tribunale che non possa assumere rilevanza giuridica la circostanza che il ricorrente, iscritto alla Gestione Artigiani dal 2014 per sua domanda, non abbia mai contestato prima d'ora tale iscrizione, né le precedenti richieste di versamento della contribuzione dovuta per le annualità anteriori, dal momento che, ciò nondimeno, ricade sull'Istituto l'onere di provare gli elementi costitutivi del preteso credito, e che tale onere non sia stato assolto in questa sede.
In virtù di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato va annullato.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 1.101,00 – 5.200,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.334 2022 00043773 40 000, notificato il 24.1.2023;
2) Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.312,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso