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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/11/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2590/2021 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUAGLIERINI NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GIORGI NICOLA LUIGI
CONVENUTA
E
Controparte_2
con il patrocinio di avv. TADDIA STEFANO , TERZO CHIAMATO
1 Svolgimento del processo
1. Il ha evocato in giudizio la Parte_2 Controparte_3
esponendo:
[...] a) che con contratto di appalto sottoscritto nel mese di maggio 2019 il Parte_1 aveva commissionato alla vari lavori sul tetto del fabbricato, “tra i CP_1 quali la fornitura e la posa in opera di una scossalina in alluminio perimetrale alla copertura del fabbricato per un importo di € 24.500,00 oltre Iva”; b) che poco tempo dopo l'esecuzione del lavoro e cioè nella notte tra 22 e 23 di- cemb32 2019,il vento:
1) ha sradicato parte della scossalina “portando al conseguente distaccamento della guaina cui la scossalina era ancorata”;
2) ha danneggiato “parte delle piastrelle in graniglia sottostanti il manto e par- ti della muratura, andando a cadere nella corte sottostante”; c) che la invece di intervenire per ripristinare la copertura e la scossali- CP_1 na, formulava una offerta economica di ben € 32.550,00 oltre iva per ripristinare i danni;
d) che il 28.1.2020 si verificava un analogo episodio, e “i danni questa volta inte- ressavano un'altra porzione della scossalina e del relativo manto di copertura”; e) che la “escludeva qualsivoglia propria responsabilità”; CP_1 f) che il geom. nella relazione redatta il 4.3.2020, su incarico del Con- CP_4 dominio, aveva evidenziato che “la scossalina non seguiva la conformazione del solaio di copertura” e non era stata correttamente fissata;
g) che la non aveva utilizzato la piattaforma “che era stata espressa- CP_1 mente richiesta al fine di ancorare la stessa scossalina”; h) che non era stato eseguito lo smontaggio dell'antenna né la realizzazione di due lucernari;
i) che non erano stati realizzati 4 baggioli, opera extracontratto per la quale era sta- to pattuito il corrispettivo di € 4.400,00; j) che era stato esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo, espletato dal geom. ; Controparte_5 k) che questi suggeriva una soluzione tecnica, poi eseguita dall'impresa Bellini, la quale aveva però riferito che “il lavoro fatto non rispetta la regola d'arte” sia sul piano estetico sia perché “viene meo la funzione di impermeabilizzazione”; l) che nella notte tra 22 e 23 dicembre 2019 non si era verificato alcun evento ec- cezionale;
m) che i danni ammontavano a € 18.200,00 oltre Iva, di cui: CP_ 1) € 14.700,00 per la sostituzione della scossalina ad opera della CP_7
;
[...] 2) € 3.500,0 quale differenza tra l'importo stimato dal CT e l'importo real- mente occorso;
Chiedeva altre sì la condanna alla rifusione delle spese del procedimento di ATP. Il Condominio ha quindi concluso chiedendo la condanna della a pagare Controparte_1 la somma di € 28.815,04 oltre interessi. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 24.11.2021, la Controparte_3 si è costituita deducendo:
2 a) che l'evento lamentato dal era stato provocato “dalla conforma- Parte_1 ziome strutturale del solaio … sia dai fortissimi venti abbattutisi sul posto”; b) che lo stato originario dei luoghi era stato modificato dall'attore, che aveva ese- guito degli interventi provvisori, asportando gran parte del manto impermeabi- lizzante;
c) che prima di montare la scossalina, l'impresa aveva “sottoposto all'approvazione del committente nella persona del suo amministratore Geom.
il quale l'ha approvata la sagoma, le misure e le caratteristi- Controparte_8 che strutturali ed estetiche”; d) che la nuova scossalina era stata “posizionata sopra il manto impermeabilizzan- te preesistente … ed è stata fissata meccanicamente con fissaggi posti a inte- rasse cm. 60” invece che a 1 metro, come aveva previsto il geom. che CP_4 aveva redatto il capitolato;
e) che inoltre, per ben collegare la scosssalina alla membrana bituminosa preesi- stente, l'impresa aveva incollato una membrana bituminosa di mm. 4 di spesso- re, armata con “tessuto non tessuto”; f) che non era stato previsto il fissaggio con tassello verticale e che comunque ciò non poteva essere realizzato, “proprio perché la committente aveva chiesto di installare la copertina di metallo sul perimetro della copertura ossia sul profilo in cemento armato costituito dalla copertina, distante appunto alcuni centimetri dal cornicione”; g) che, contrariamente a quanto sostenuto dal CT geom. , “la CP_5 [...]
era stata ancorata al sottostante manufatto di cemento armato (c.d. “co- Pt_3 pertina”)”; h) che “ la causa dell'evento dannoso deve essere ricercata nell'eccezionalità del fenomeno metereologico che ha interessato, il 22 e 23 dicembre 2019, la zona ove è ubicato l'edificio in questione”; i) che “il vento aveva distaccato il vecchio manto impermeabile dal suo supporto, sia per aspirazione, forza decisamente maggiore di tutte, che per compressio- ne”. Con riferimento al petitum, la CP_1 a) riteneva infondata la pretesa di € 3.500,00, evidenziando “che nessuna somma è stata addebitata a controparte per il noleggio della piattaforma e per l'accesso alla copertura, come risulta chiaramente dalla contabilità finale dei lavori”, b) osservava che era creditrice della somma di € 3.865,00 di cui alla fattura 87 del 18.9.2019; c) manifestava l'intento di chiamare in causa la compagnia di assicurazione. La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. 3. Con comparsa di costituzione depositata il 25.2.2022, la spa Controparte_9
[... si è costituita, deducendo: a) che all'esito della consulenza tecnica disposta nel procedimento di ATP, essa aveva manifestato la disponibilità a pagare al Condominio la somma complessi- va di € 15.246,04, al lordo dello scoperto contrattuale pari al 10%; e, quindi, € 13.746,04 a suo carico;
b) che la non aveva aderito;
CP_1
3 c) che la compagnia assicurativa aveva messo “a disposizione le predette somme in favore della , non avendo rapporto diretto con il Con- Controparte_3 dominio, con l'avviso che, in caso di giudizio ordinario, non avrebbe risposto dell'ulteriore aggravio di spese”; d) che contestava le allegazioni formulate da parte attrice (inidoneità della soluzio- ne tecnica prospettata dal CT geom. , necessità della sostituzione CP_5 integrale della scossalina, quantificazione del danno) e) che non deve sostenere le spese legali o per consulenti tecnici sostenuti dalla perchè la polizza prevede che devono essere designati dalla Controparte_1 compagnia;
f) che la polizza prevede la franchigia del 10%.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con l'acquisizione della relazione tecnica del geom. . CP_5
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 2.10.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposto di note scritte:
- in data 1.10.25, da parte attrice;
- in data 1.10.25, da parte convenuta;
- in data 29.9.25 dalla chiamata in causa. 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. An debeatur Tra le parti ( 1 e 2 e la ) è inter- Controparte_10 Controparte_3 venuto, in data 21.9.2018, un contratto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manuten- zione. Pertanto, a norma dell'art. 1218 c.c., incombe sull'appaltatore, a norma dell'art. 1218 c.c. l'onere di dimostrare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. S.U. 13533/2001). Il geom. , nominato CU nel procedimento di accertamento tecnico Controparte_11 preventivo nr. 853/2020 (cfr. doc. 11 fasc. att.) ha riferito quanto segue. Tra il 22 e il 23 dicembre 2019 si era verificato un “evento ventoso particolarmente impe- tuoso”, che ha provocato lo sradicamento di parte della scossalina. In particolare, “buona parte della copertina i calcestruzzo, su cui era fissata la scossalina, si era frantumata”. Copertina e scossalina erano cadute nella corte sottostante, insieme ad alcune mattonelle di graniglia. Analogo episodio si è verificato il 28.1.2020. La “ha posato in opera una scossalina in metallo verniciato perimetralmente al- CP_1 la copertura, ancorata alla sottostante copertina in calcestruzzo con dei tasselli verticali posati ad un interasse di circa 60 cm, la ditta ha inoltre fissato la guaina catramata verni- ciata, raccordandola ed assicurandola a quella preesistente mediante saldature a fuoco, e sopra la nuova scossalina”.
4 Il CT ha evidenziato che la scossalina “non ha ricevuto fissaggi sul lato verticale, ed il suo profilo sempre nel lato verticale, non segue esattamente il profilo murario sottostante, risultando scostata di circa 5 cm. da esso, inoltre i fissaggi non sono ancorati al cordolo in c.a. sottostante, ma solo alla copertina avente spessore di pochi centimetri.”. Il geom. ha aggiunto che “la copertina in cemento è alquanto degradata e CP_11 friabile”. Il consulente ha quindi concluso che “con molta probabilità nel punto dove è stata divelta, la consistenza della copertina era meno omogenea che in altre zone” e cioè “che in quel punto la copertina in cemento non fosse ben coesa ed ancorata alla struttura sottostante”. In conclusione, il CT ha individuato le cause del distacco della scossalina ai seguenti fat- tori:
- assenza di fissaggi sul lato verticale;
- scostamento di 5 cm. tra l'andamento della scossalina e quello del muro sotto- stante;
- ancoraggio dei tasselli non al cordolo in cemento armato ma alla copertina che aveva uno “spessore di pochi centimetri”.
Ciò premesso, occorre verificare se la ha assolto l'onere a suo carco di Controparte_3 dimostrare che il distacco della scossalina sia dipeso non da una cattiva esecuzione della prestazione che si era contrattualmente impegnata a realizzare, bensì da “una causa non imputabile” (art. 1218 c.c.). Gli argomenti a difesa della convenuta sono: a) la conformazione strutturale del solaio;
b) “i fortissimi venti abbattutisi sul posto”.
Per quanto riguarda la “conformazione strutturale del solaio”, la convenuta ha sostenuto di aver “sottoposto all'approvazione del committente … la sagoma, le misure e le caratteristi- che strutturali ed estetiche della scossalina”. Tale argomento è irrilevante. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato il principio per cui “l'auto- nomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed ob- bligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecu- zione dell'opera” (Cass. 11371/2006). Questo principio trova una deroga solo nei casi in cui “l'appaltatore, in base ai patti con- trattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus mini- ster di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e speci- fiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appalta- tore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto” (Cass. 27612/2019). Nel caso di specie l'appaltatore non ha provato né di essere stato destinatario di veri e pro- pri ordini dettagliati e vincolanti del Condominio, tali da escludere in radice l'autonomia imprenditoriale della CP_1
5 Il fatto che essa abbia sottoposto “all'approvazione del committente … la sagoma, le misu- re e le caratteristiche strutturali ed estetiche della scossalina” non assume alcun valore esimente della responsabilità dell'appaltatore per la evidente ragione che solo l'impresa ha le conoscenze tecniche e la struttura organizzativa indispensabili per valutare l'idoneità del- la soluzione escogitata per eseguire a regola d'arte il lavoro ad essa affidato. D'altra parte, il capitolato redatto dal geom. prevedeva che la sagomatura sarebbe Per_1 stata definita “secondo le caratteristiche della sezione di posa da rilevare durante le opere congiuntamente alla ditta esecutrice a protezione di tutto il perimetro della copertura”. Se si considera che il distacco della scossalina è dovuto al fatto che i tasselli sono stati an- corati non al cordolo in cemento armato ma alla copertina che aveva uno “spessore di pochi centimetri”, è evidente che la non ha adeguato la soluzione tecnica proposta CP_1 all'effettivo stato della copertura, cioè al fatto che la copertina aveva poco spessore e, quin- di, non era in grado di consentire la dovuta stabilità alla scossalina, una volta che essa fosse stata alla prima ancorata. Per tale ragione, appare erroneo l'argomento difensivo secondo cui “non è emersa la prova contraria, ossia la fragilità e incoerenza strutturale di detto supporto, sì che non si vede per quale motivo il fissaggio a detta struttura non si dovrebbe ritenere corretta e conforme alle regole dell'arte.” (cfr. pag. 9 conclusionale convenuta). Invero, il fatto stesso che la copertina in cemento aveva “uno spessore di pochi centimetri” è, anche agli occhi di un profano, la prova del macroscopico erroneità della decisione della di fissarvi la scossalina. CP_1 Questa conclusione è confermata dall'ulteriore elemento di fatto fornito dal CT e, cioè, che “la consistenza della copertina era meno omogenea che in altre zone” e cioè “che in quel punto la copertina in cemento non fosse ben coesa ed ancorata alla struttura sotto- stante”. Gli operai della in ultima analisi, avrebbero dovuto accorgersi che in quel punto CP_1 la copertina era troppo deteriorata e non poteva garantire un solido aggancio alla scossalina.
La convenuta ha poi addotto un ulteriore argomento per andare esente da responsabilità e, cioè, che la scossalina si staccò dal tetto a causa dei “fortissimi venti abbattutisi sul posto”. In particolare, la ha sostenuto che il 22 e 23 dicembre 2019 “sono stati rilevati CP_1 temporali di straordinaria intensità accompagnati da raffiche di vento con velocità di circa 113 km/h, che hanno provocato allagamenti e l'abbattimento di alberi e manufatti proprio in prossimità del fabbricato condominiale di cui si discute.”. Sul punto, va osservato quanto segue. L'articolo di giornale prodotto (doc. 2 fasc. conv.) è datato 22 dicembre e si riferisce, espressamente, a quanto avvenne il giorno precedente;
i fatti oggetto di causa, invece, sono avvenuti nella notte tra il 2 2 e il 23 dicembre. Al di là di questa considerazione, che dimostra comunque la inidoneità dell'articolo a com- provare quanto sostenuto dalla convenuta, va inoltre considerato che le conseguenze verifi- catesi per colpa del maltempo avvenuto il 21 dicembre sono del tutto diverse da quelle og- getto di causa. Infatti, il 21 dicembre si sono verificati: allentamento degli ormeggi di una nave, decine di motorini a terra, allagamenti, caduta di alberi in via dei Pensieri e in via Machiavelli, ri- chieste per la messa in sicurezza di alcune grondaie pericolanti. Ma non si cita mai il “volo” di consistenti pezzi di copertina in cemento armato e di scossaline.
6 Ciò dimostra che il 21 dicembre le coperture degli edifici della città di Livorno hanno resi- stito adeguatamente alla pur forte velocità del vento. Inoltre, l'attrice ha inoltre prodotto alcuni tabulati contenenti le rilevazioni della velocità del vento, nei mesi di dicembre 12019, dicembre 2021 , riportati nella seguente tabella:
G v iorno, mese e anno elocità del vento (km/h) 2 6 2/12/2019 5 km/h 1 1
/12/2021
00 km/h
1 6 8/12/2022 5 km/h
Il dato relativo alla giornata del 22/12/2019 non coincide con quello documentato, per la stessa giornata, da parte convenuta, che ha prodotto una rilevazione, effettuata dal'
[...]
secondo cui quel giorno il vento ha assunto la velocità di 108 km/h (e non di 65 CP_12 km/h). Questa discrasia, tuttavia, si spiega, presumibilmente, che il dato fornito da ri- CP_12 guarda la velocità delle raffiche e non dalla velocità del vento. Ad ogni modo, essa non assume carattere decisivo. Infatti, anche a voler dare per assodato che il 22 dicembre 2019 la città di Livorno sia stata interessata da venti (o raffiche) di velocità superiore a 100 km/h, va tuttavia evidenziato che l'anno successivo, e precisamente il 01/12/2021, si sono verificati venti di velocità pari a 100 km/h. Ebbene, ciò nonostante, nulla è accaduto alla scossalina che, nel frattempo, era stata monta- ta dalle nuove imprese incaricate dal Condominio e, cioè, la srl Flli dello Sbarba che il 22.9.2021 aveva ultimato la fornitura della nuova scossalina (cfr. doc. nr. 29 fasc att.) e dal- la , che l'aveva montata (cfr. doc. nnr. 12 e 13 fasc. att.). Parte_4 In conclusione, gli eventi atmosferici verificatisi tra 22 e 23 dicembre 2019 non sono stati affatto eccezionali e come tali imprevedibili, essendo invece vero il contrario e, cioè, che nella stagione invernale la città di Livorno è interessata, per almeno un giorno, da venti con velocità monto elevata. Proprio per questa ragione la avrebbe dovuto avvedersi della inidoneità Controparte_3 della copertina n calcestruzzo, per lo stato di degrado in cui si trovava, e per lo scaso spes- sore che la caratterizzava, a fungere da solido ancoraggio per la scossalina.
In conclusione, la domanda va accolta non solo perché la non ha dimostrato che CP_1 il danno si sia verificato per causa ad essa non imputabile, ma perché è stata raggiunta la prova piena che il sinistro è dovuto a grave colpa dei suoi incaricati.
8. Quantum debeatur Il CT geom. ha quantificato il costo degli interventi necessari ad eliminare CP_11 i vizi lamentati in € 7.850,00. Invece, il geom. incaricato dal condominio, ha quantificato il costo complessi- CP_13 vo in € 18.200,00.
7 Come si desume dalla tabella che segue, la differenza è data dalla ineludibile necessità, af- fermata dal Condominio, di sostituire la scossalina.
c c osto secondo il CP_1 in- osto (secondo i CT geom. M. tervento geom. ramella CP_11 for- 2 5 mazione dell'area cantiere
.000 €
00 rimo- zione della guaina, fissaggio delle mattonelle e posa della nuova co-
1 1 pertina in cemento
.200 €
.200 forni- tura e posa in opera della scossali- na, fissaggio dei tasselli ogni 50 cm., ancorati in profondità sia sul lato orizzontale che su quello ver- 1 1 ticale
.250 €
.000
inter- vento sulla scossalina esistente con fissaggio tasselli ogni 100 cm., an- corati in profondità sia sul lato 8 orizzontale che su quello verticale 00 €
veri- fica della guaina esistente, even- tuale fissaggio a fuoco di parti di- staccate, posa di nuova guaina se 1 necessario, tinteggiatura
.000 € spese 8 8 tecniche 00 € 00 pie- 8 gatura della scossalina 00 €
inter- vento da affidare a ditta specializ- zata munita di piattaforma aerea (rimozione scossalina esistente, fornitura e posa di nuova scossali- na in alluminio, smaltimento pres- 1 so pubblica discarica) 4.700 tota- 7 1
8 le .850 € 8.200 €
La domanda del Condominio è fondata. Il CT geom. aveva ritenuto sufficiente procedere alla piegatura della CP_11 scossalina, avendo ritenuto non necessaria “l'ipotesi di sostituire tutta la scossalina” (cfr. pag. 13 relazione CT). Tuttavia, la ditta incaricata dal Condominio (FP di ) ha riferito di aver Parte_4
“provato a inserire nuovi tasselli sulla scossalina già esistente”, mediante operazioni di piegatura e “ritasselllamento”, ma tale esperimento non era andato a buon fine, perché “la nuova piega esteticamente è inaccettabile e viene meno la funzione di impermeabilizzazio- ne, perché la stessa piega porta l'acqua verso l'interno e non verso l'esterno” (cfr. dichia- razione a firma di del 25.6.21, dc. nr. 12 fasc. att.). Parte_4 Tale dichiarazione è stata confermata dal teste Bellini all'udienza del 30.3.2023. Egli ha in tale sede precisato “che sotto lo scossalina c'e una lastra di marmo che fuoriesce in aggetto di circa 3 cm quindi piegando la scoossalina per essere ancorata, non si ottene- va un ancoraggio sicuro e quindi una completa impermeabilizzazione, oltre all' estetica che veniva danneggiata”. Alla luce delle dichiarazioni su riportate, non vi è alcun dubbio circa la indispensabilità del- la voce di costo di € 14.700,00 di cui al preventivo del 21.7.2021 della (doc. nr. 15 Pt_5 fasc. att.). Infatti, come è emerso pacificamente, la soluzione suggerita dal CT (piegatura della scos- salina) non è accettabile non soltanto per ragioni di ordine estetico (che, pure hanno la loro rilevanza), ma di funzionalità della scossalina che, piegata, rende impossibile la impermea- bilizzazione, perché convoglia l'acqua verso l'interno.
La convenuta, infine, ha affermato di contestare “la pretesa di € 3.500,00 oltre iva «quale differenza tra l'importo teorizzato dal CT al netto di quanto realmente occorso», posto che nessuna somma è stata addebitata a controparte per il noleggio della piattaforma e per l'accesso alla copertura, come risulta chiaramente dalla contabilità finale dei lavori”. Questa contestazione non coglie nel segno. La somma di € 3.500,00 non riguarda affatto il noleggio della piattaforma, perché tale costo Pa è incluso nel preventivo di € 14.700,00 della ditta . L'importo di € 3.500,00, invece, corrisponde alla somma di tutte le voci di costo quantifica- te dal geom. e che è di molto inferiore a quelle stimate dal CT (che le aveva CP_13 indicate in complessivi € 7.800,00).
9. Polizza assicurativa La , producendo la polizza, ha dimostrato l'esistenza di una franchi Controparte_2 del 10% (art. 15 polizz). Pertanto, la compagnia va condannata a tenere indenne la per la somma di € CP_1 16.380,00.
10. Spese
9 Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere al Condo- Controparte_3 minio le spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese del procedimento di ATP e il compenso liquidato al CT geom. . CP_11 La non può rivalersi sulla sua compagnia assicurativa per quanto riguarda le CP_1 spese legali, perché l'art. 17 della polizza dispone:
“La Società non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non Parte_6 siano da essa designati”. Nel caso di specie, infatti, non risulta che l'avv. Nicola Luigi Giorgi e il geom.
[...] siano stati designati dalla CP_15 Controparte_2 CP_ A norma dell'art. 1917, terzo comma, c.c., la deve tener indenne la anche CP_1 per le spese che la convenuta deve pagare alla parte vittoriosa.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la a pagare al Controparte_3 Parte_7
la somma di € 18.200,00 olre IVA;
[...] b) condanna la a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_3
- per l'importo di € 16.380,00 oltre Iva, se dovuta;
- per le somme indicate alla lett. d) del presente dispositivo;
c) compensa le spese processuali tra e Controparte_3 Controparte_2
[...] d) condanna la a rifondere al Controparte_3 Parte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in: Parte_8
- € 5.077,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 3.246,54 per spese legali del procedimento n. 853/2020;
- € 2.131,50 per compenso liquidato al ctu geom. nel procedimento CP_11 853/2020;
- € 945,00 per compenso del consulente tecnico di parte, geom. CP_13
- € 288,00 per anticipazioni nel procedimento 853/2020;
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.11.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2590/2021 con OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. QUAGLIERINI NICOLA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 GIORGI NICOLA LUIGI
CONVENUTA
E
Controparte_2
con il patrocinio di avv. TADDIA STEFANO , TERZO CHIAMATO
1 Svolgimento del processo
1. Il ha evocato in giudizio la Parte_2 Controparte_3
esponendo:
[...] a) che con contratto di appalto sottoscritto nel mese di maggio 2019 il Parte_1 aveva commissionato alla vari lavori sul tetto del fabbricato, “tra i CP_1 quali la fornitura e la posa in opera di una scossalina in alluminio perimetrale alla copertura del fabbricato per un importo di € 24.500,00 oltre Iva”; b) che poco tempo dopo l'esecuzione del lavoro e cioè nella notte tra 22 e 23 di- cemb32 2019,il vento:
1) ha sradicato parte della scossalina “portando al conseguente distaccamento della guaina cui la scossalina era ancorata”;
2) ha danneggiato “parte delle piastrelle in graniglia sottostanti il manto e par- ti della muratura, andando a cadere nella corte sottostante”; c) che la invece di intervenire per ripristinare la copertura e la scossali- CP_1 na, formulava una offerta economica di ben € 32.550,00 oltre iva per ripristinare i danni;
d) che il 28.1.2020 si verificava un analogo episodio, e “i danni questa volta inte- ressavano un'altra porzione della scossalina e del relativo manto di copertura”; e) che la “escludeva qualsivoglia propria responsabilità”; CP_1 f) che il geom. nella relazione redatta il 4.3.2020, su incarico del Con- CP_4 dominio, aveva evidenziato che “la scossalina non seguiva la conformazione del solaio di copertura” e non era stata correttamente fissata;
g) che la non aveva utilizzato la piattaforma “che era stata espressa- CP_1 mente richiesta al fine di ancorare la stessa scossalina”; h) che non era stato eseguito lo smontaggio dell'antenna né la realizzazione di due lucernari;
i) che non erano stati realizzati 4 baggioli, opera extracontratto per la quale era sta- to pattuito il corrispettivo di € 4.400,00; j) che era stato esperito un procedimento di accertamento tecnico preventivo, espletato dal geom. ; Controparte_5 k) che questi suggeriva una soluzione tecnica, poi eseguita dall'impresa Bellini, la quale aveva però riferito che “il lavoro fatto non rispetta la regola d'arte” sia sul piano estetico sia perché “viene meo la funzione di impermeabilizzazione”; l) che nella notte tra 22 e 23 dicembre 2019 non si era verificato alcun evento ec- cezionale;
m) che i danni ammontavano a € 18.200,00 oltre Iva, di cui: CP_ 1) € 14.700,00 per la sostituzione della scossalina ad opera della CP_7
;
[...] 2) € 3.500,0 quale differenza tra l'importo stimato dal CT e l'importo real- mente occorso;
Chiedeva altre sì la condanna alla rifusione delle spese del procedimento di ATP. Il Condominio ha quindi concluso chiedendo la condanna della a pagare Controparte_1 la somma di € 28.815,04 oltre interessi. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 24.11.2021, la Controparte_3 si è costituita deducendo:
2 a) che l'evento lamentato dal era stato provocato “dalla conforma- Parte_1 ziome strutturale del solaio … sia dai fortissimi venti abbattutisi sul posto”; b) che lo stato originario dei luoghi era stato modificato dall'attore, che aveva ese- guito degli interventi provvisori, asportando gran parte del manto impermeabi- lizzante;
c) che prima di montare la scossalina, l'impresa aveva “sottoposto all'approvazione del committente nella persona del suo amministratore Geom.
il quale l'ha approvata la sagoma, le misure e le caratteristi- Controparte_8 che strutturali ed estetiche”; d) che la nuova scossalina era stata “posizionata sopra il manto impermeabilizzan- te preesistente … ed è stata fissata meccanicamente con fissaggi posti a inte- rasse cm. 60” invece che a 1 metro, come aveva previsto il geom. che CP_4 aveva redatto il capitolato;
e) che inoltre, per ben collegare la scosssalina alla membrana bituminosa preesi- stente, l'impresa aveva incollato una membrana bituminosa di mm. 4 di spesso- re, armata con “tessuto non tessuto”; f) che non era stato previsto il fissaggio con tassello verticale e che comunque ciò non poteva essere realizzato, “proprio perché la committente aveva chiesto di installare la copertina di metallo sul perimetro della copertura ossia sul profilo in cemento armato costituito dalla copertina, distante appunto alcuni centimetri dal cornicione”; g) che, contrariamente a quanto sostenuto dal CT geom. , “la CP_5 [...]
era stata ancorata al sottostante manufatto di cemento armato (c.d. “co- Pt_3 pertina”)”; h) che “ la causa dell'evento dannoso deve essere ricercata nell'eccezionalità del fenomeno metereologico che ha interessato, il 22 e 23 dicembre 2019, la zona ove è ubicato l'edificio in questione”; i) che “il vento aveva distaccato il vecchio manto impermeabile dal suo supporto, sia per aspirazione, forza decisamente maggiore di tutte, che per compressio- ne”. Con riferimento al petitum, la CP_1 a) riteneva infondata la pretesa di € 3.500,00, evidenziando “che nessuna somma è stata addebitata a controparte per il noleggio della piattaforma e per l'accesso alla copertura, come risulta chiaramente dalla contabilità finale dei lavori”, b) osservava che era creditrice della somma di € 3.865,00 di cui alla fattura 87 del 18.9.2019; c) manifestava l'intento di chiamare in causa la compagnia di assicurazione. La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. 3. Con comparsa di costituzione depositata il 25.2.2022, la spa Controparte_9
[... si è costituita, deducendo: a) che all'esito della consulenza tecnica disposta nel procedimento di ATP, essa aveva manifestato la disponibilità a pagare al Condominio la somma complessi- va di € 15.246,04, al lordo dello scoperto contrattuale pari al 10%; e, quindi, € 13.746,04 a suo carico;
b) che la non aveva aderito;
CP_1
3 c) che la compagnia assicurativa aveva messo “a disposizione le predette somme in favore della , non avendo rapporto diretto con il Con- Controparte_3 dominio, con l'avviso che, in caso di giudizio ordinario, non avrebbe risposto dell'ulteriore aggravio di spese”; d) che contestava le allegazioni formulate da parte attrice (inidoneità della soluzio- ne tecnica prospettata dal CT geom. , necessità della sostituzione CP_5 integrale della scossalina, quantificazione del danno) e) che non deve sostenere le spese legali o per consulenti tecnici sostenuti dalla perchè la polizza prevede che devono essere designati dalla Controparte_1 compagnia;
f) che la polizza prevede la franchigia del 10%.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con l'acquisizione della relazione tecnica del geom. . CP_5
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 2.10.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposto di note scritte:
- in data 1.10.25, da parte attrice;
- in data 1.10.25, da parte convenuta;
- in data 29.9.25 dalla chiamata in causa. 6. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
7. An debeatur Tra le parti ( 1 e 2 e la ) è inter- Controparte_10 Controparte_3 venuto, in data 21.9.2018, un contratto per l'esecuzione di lavori di straordinaria manuten- zione. Pertanto, a norma dell'art. 1218 c.c., incombe sull'appaltatore, a norma dell'art. 1218 c.c. l'onere di dimostrare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. S.U. 13533/2001). Il geom. , nominato CU nel procedimento di accertamento tecnico Controparte_11 preventivo nr. 853/2020 (cfr. doc. 11 fasc. att.) ha riferito quanto segue. Tra il 22 e il 23 dicembre 2019 si era verificato un “evento ventoso particolarmente impe- tuoso”, che ha provocato lo sradicamento di parte della scossalina. In particolare, “buona parte della copertina i calcestruzzo, su cui era fissata la scossalina, si era frantumata”. Copertina e scossalina erano cadute nella corte sottostante, insieme ad alcune mattonelle di graniglia. Analogo episodio si è verificato il 28.1.2020. La “ha posato in opera una scossalina in metallo verniciato perimetralmente al- CP_1 la copertura, ancorata alla sottostante copertina in calcestruzzo con dei tasselli verticali posati ad un interasse di circa 60 cm, la ditta ha inoltre fissato la guaina catramata verni- ciata, raccordandola ed assicurandola a quella preesistente mediante saldature a fuoco, e sopra la nuova scossalina”.
4 Il CT ha evidenziato che la scossalina “non ha ricevuto fissaggi sul lato verticale, ed il suo profilo sempre nel lato verticale, non segue esattamente il profilo murario sottostante, risultando scostata di circa 5 cm. da esso, inoltre i fissaggi non sono ancorati al cordolo in c.a. sottostante, ma solo alla copertina avente spessore di pochi centimetri.”. Il geom. ha aggiunto che “la copertina in cemento è alquanto degradata e CP_11 friabile”. Il consulente ha quindi concluso che “con molta probabilità nel punto dove è stata divelta, la consistenza della copertina era meno omogenea che in altre zone” e cioè “che in quel punto la copertina in cemento non fosse ben coesa ed ancorata alla struttura sottostante”. In conclusione, il CT ha individuato le cause del distacco della scossalina ai seguenti fat- tori:
- assenza di fissaggi sul lato verticale;
- scostamento di 5 cm. tra l'andamento della scossalina e quello del muro sotto- stante;
- ancoraggio dei tasselli non al cordolo in cemento armato ma alla copertina che aveva uno “spessore di pochi centimetri”.
Ciò premesso, occorre verificare se la ha assolto l'onere a suo carco di Controparte_3 dimostrare che il distacco della scossalina sia dipeso non da una cattiva esecuzione della prestazione che si era contrattualmente impegnata a realizzare, bensì da “una causa non imputabile” (art. 1218 c.c.). Gli argomenti a difesa della convenuta sono: a) la conformazione strutturale del solaio;
b) “i fortissimi venti abbattutisi sul posto”.
Per quanto riguarda la “conformazione strutturale del solaio”, la convenuta ha sostenuto di aver “sottoposto all'approvazione del committente … la sagoma, le misure e le caratteristi- che strutturali ed estetiche della scossalina”. Tale argomento è irrilevante. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato il principio per cui “l'auto- nomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed ob- bligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecu- zione dell'opera” (Cass. 11371/2006). Questo principio trova una deroga solo nei casi in cui “l'appaltatore, in base ai patti con- trattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus mini- ster di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e speci- fiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appalta- tore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto” (Cass. 27612/2019). Nel caso di specie l'appaltatore non ha provato né di essere stato destinatario di veri e pro- pri ordini dettagliati e vincolanti del Condominio, tali da escludere in radice l'autonomia imprenditoriale della CP_1
5 Il fatto che essa abbia sottoposto “all'approvazione del committente … la sagoma, le misu- re e le caratteristiche strutturali ed estetiche della scossalina” non assume alcun valore esimente della responsabilità dell'appaltatore per la evidente ragione che solo l'impresa ha le conoscenze tecniche e la struttura organizzativa indispensabili per valutare l'idoneità del- la soluzione escogitata per eseguire a regola d'arte il lavoro ad essa affidato. D'altra parte, il capitolato redatto dal geom. prevedeva che la sagomatura sarebbe Per_1 stata definita “secondo le caratteristiche della sezione di posa da rilevare durante le opere congiuntamente alla ditta esecutrice a protezione di tutto il perimetro della copertura”. Se si considera che il distacco della scossalina è dovuto al fatto che i tasselli sono stati an- corati non al cordolo in cemento armato ma alla copertina che aveva uno “spessore di pochi centimetri”, è evidente che la non ha adeguato la soluzione tecnica proposta CP_1 all'effettivo stato della copertura, cioè al fatto che la copertina aveva poco spessore e, quin- di, non era in grado di consentire la dovuta stabilità alla scossalina, una volta che essa fosse stata alla prima ancorata. Per tale ragione, appare erroneo l'argomento difensivo secondo cui “non è emersa la prova contraria, ossia la fragilità e incoerenza strutturale di detto supporto, sì che non si vede per quale motivo il fissaggio a detta struttura non si dovrebbe ritenere corretta e conforme alle regole dell'arte.” (cfr. pag. 9 conclusionale convenuta). Invero, il fatto stesso che la copertina in cemento aveva “uno spessore di pochi centimetri” è, anche agli occhi di un profano, la prova del macroscopico erroneità della decisione della di fissarvi la scossalina. CP_1 Questa conclusione è confermata dall'ulteriore elemento di fatto fornito dal CT e, cioè, che “la consistenza della copertina era meno omogenea che in altre zone” e cioè “che in quel punto la copertina in cemento non fosse ben coesa ed ancorata alla struttura sotto- stante”. Gli operai della in ultima analisi, avrebbero dovuto accorgersi che in quel punto CP_1 la copertina era troppo deteriorata e non poteva garantire un solido aggancio alla scossalina.
La convenuta ha poi addotto un ulteriore argomento per andare esente da responsabilità e, cioè, che la scossalina si staccò dal tetto a causa dei “fortissimi venti abbattutisi sul posto”. In particolare, la ha sostenuto che il 22 e 23 dicembre 2019 “sono stati rilevati CP_1 temporali di straordinaria intensità accompagnati da raffiche di vento con velocità di circa 113 km/h, che hanno provocato allagamenti e l'abbattimento di alberi e manufatti proprio in prossimità del fabbricato condominiale di cui si discute.”. Sul punto, va osservato quanto segue. L'articolo di giornale prodotto (doc. 2 fasc. conv.) è datato 22 dicembre e si riferisce, espressamente, a quanto avvenne il giorno precedente;
i fatti oggetto di causa, invece, sono avvenuti nella notte tra il 2 2 e il 23 dicembre. Al di là di questa considerazione, che dimostra comunque la inidoneità dell'articolo a com- provare quanto sostenuto dalla convenuta, va inoltre considerato che le conseguenze verifi- catesi per colpa del maltempo avvenuto il 21 dicembre sono del tutto diverse da quelle og- getto di causa. Infatti, il 21 dicembre si sono verificati: allentamento degli ormeggi di una nave, decine di motorini a terra, allagamenti, caduta di alberi in via dei Pensieri e in via Machiavelli, ri- chieste per la messa in sicurezza di alcune grondaie pericolanti. Ma non si cita mai il “volo” di consistenti pezzi di copertina in cemento armato e di scossaline.
6 Ciò dimostra che il 21 dicembre le coperture degli edifici della città di Livorno hanno resi- stito adeguatamente alla pur forte velocità del vento. Inoltre, l'attrice ha inoltre prodotto alcuni tabulati contenenti le rilevazioni della velocità del vento, nei mesi di dicembre 12019, dicembre 2021 , riportati nella seguente tabella:
G v iorno, mese e anno elocità del vento (km/h) 2 6 2/12/2019 5 km/h 1 1
/12/2021
00 km/h
1 6 8/12/2022 5 km/h
Il dato relativo alla giornata del 22/12/2019 non coincide con quello documentato, per la stessa giornata, da parte convenuta, che ha prodotto una rilevazione, effettuata dal'
[...]
secondo cui quel giorno il vento ha assunto la velocità di 108 km/h (e non di 65 CP_12 km/h). Questa discrasia, tuttavia, si spiega, presumibilmente, che il dato fornito da ri- CP_12 guarda la velocità delle raffiche e non dalla velocità del vento. Ad ogni modo, essa non assume carattere decisivo. Infatti, anche a voler dare per assodato che il 22 dicembre 2019 la città di Livorno sia stata interessata da venti (o raffiche) di velocità superiore a 100 km/h, va tuttavia evidenziato che l'anno successivo, e precisamente il 01/12/2021, si sono verificati venti di velocità pari a 100 km/h. Ebbene, ciò nonostante, nulla è accaduto alla scossalina che, nel frattempo, era stata monta- ta dalle nuove imprese incaricate dal Condominio e, cioè, la srl Flli dello Sbarba che il 22.9.2021 aveva ultimato la fornitura della nuova scossalina (cfr. doc. nr. 29 fasc att.) e dal- la , che l'aveva montata (cfr. doc. nnr. 12 e 13 fasc. att.). Parte_4 In conclusione, gli eventi atmosferici verificatisi tra 22 e 23 dicembre 2019 non sono stati affatto eccezionali e come tali imprevedibili, essendo invece vero il contrario e, cioè, che nella stagione invernale la città di Livorno è interessata, per almeno un giorno, da venti con velocità monto elevata. Proprio per questa ragione la avrebbe dovuto avvedersi della inidoneità Controparte_3 della copertina n calcestruzzo, per lo stato di degrado in cui si trovava, e per lo scaso spes- sore che la caratterizzava, a fungere da solido ancoraggio per la scossalina.
In conclusione, la domanda va accolta non solo perché la non ha dimostrato che CP_1 il danno si sia verificato per causa ad essa non imputabile, ma perché è stata raggiunta la prova piena che il sinistro è dovuto a grave colpa dei suoi incaricati.
8. Quantum debeatur Il CT geom. ha quantificato il costo degli interventi necessari ad eliminare CP_11 i vizi lamentati in € 7.850,00. Invece, il geom. incaricato dal condominio, ha quantificato il costo complessi- CP_13 vo in € 18.200,00.
7 Come si desume dalla tabella che segue, la differenza è data dalla ineludibile necessità, af- fermata dal Condominio, di sostituire la scossalina.
c c osto secondo il CP_1 in- osto (secondo i CT geom. M. tervento geom. ramella CP_11 for- 2 5 mazione dell'area cantiere
.000 €
00 rimo- zione della guaina, fissaggio delle mattonelle e posa della nuova co-
1 1 pertina in cemento
.200 €
.200 forni- tura e posa in opera della scossali- na, fissaggio dei tasselli ogni 50 cm., ancorati in profondità sia sul lato orizzontale che su quello ver- 1 1 ticale
.250 €
.000
inter- vento sulla scossalina esistente con fissaggio tasselli ogni 100 cm., an- corati in profondità sia sul lato 8 orizzontale che su quello verticale 00 €
veri- fica della guaina esistente, even- tuale fissaggio a fuoco di parti di- staccate, posa di nuova guaina se 1 necessario, tinteggiatura
.000 € spese 8 8 tecniche 00 € 00 pie- 8 gatura della scossalina 00 €
inter- vento da affidare a ditta specializ- zata munita di piattaforma aerea (rimozione scossalina esistente, fornitura e posa di nuova scossali- na in alluminio, smaltimento pres- 1 so pubblica discarica) 4.700 tota- 7 1
8 le .850 € 8.200 €
La domanda del Condominio è fondata. Il CT geom. aveva ritenuto sufficiente procedere alla piegatura della CP_11 scossalina, avendo ritenuto non necessaria “l'ipotesi di sostituire tutta la scossalina” (cfr. pag. 13 relazione CT). Tuttavia, la ditta incaricata dal Condominio (FP di ) ha riferito di aver Parte_4
“provato a inserire nuovi tasselli sulla scossalina già esistente”, mediante operazioni di piegatura e “ritasselllamento”, ma tale esperimento non era andato a buon fine, perché “la nuova piega esteticamente è inaccettabile e viene meno la funzione di impermeabilizzazio- ne, perché la stessa piega porta l'acqua verso l'interno e non verso l'esterno” (cfr. dichia- razione a firma di del 25.6.21, dc. nr. 12 fasc. att.). Parte_4 Tale dichiarazione è stata confermata dal teste Bellini all'udienza del 30.3.2023. Egli ha in tale sede precisato “che sotto lo scossalina c'e una lastra di marmo che fuoriesce in aggetto di circa 3 cm quindi piegando la scoossalina per essere ancorata, non si ottene- va un ancoraggio sicuro e quindi una completa impermeabilizzazione, oltre all' estetica che veniva danneggiata”. Alla luce delle dichiarazioni su riportate, non vi è alcun dubbio circa la indispensabilità del- la voce di costo di € 14.700,00 di cui al preventivo del 21.7.2021 della (doc. nr. 15 Pt_5 fasc. att.). Infatti, come è emerso pacificamente, la soluzione suggerita dal CT (piegatura della scos- salina) non è accettabile non soltanto per ragioni di ordine estetico (che, pure hanno la loro rilevanza), ma di funzionalità della scossalina che, piegata, rende impossibile la impermea- bilizzazione, perché convoglia l'acqua verso l'interno.
La convenuta, infine, ha affermato di contestare “la pretesa di € 3.500,00 oltre iva «quale differenza tra l'importo teorizzato dal CT al netto di quanto realmente occorso», posto che nessuna somma è stata addebitata a controparte per il noleggio della piattaforma e per l'accesso alla copertura, come risulta chiaramente dalla contabilità finale dei lavori”. Questa contestazione non coglie nel segno. La somma di € 3.500,00 non riguarda affatto il noleggio della piattaforma, perché tale costo Pa è incluso nel preventivo di € 14.700,00 della ditta . L'importo di € 3.500,00, invece, corrisponde alla somma di tutte le voci di costo quantifica- te dal geom. e che è di molto inferiore a quelle stimate dal CT (che le aveva CP_13 indicate in complessivi € 7.800,00).
9. Polizza assicurativa La , producendo la polizza, ha dimostrato l'esistenza di una franchi Controparte_2 del 10% (art. 15 polizz). Pertanto, la compagnia va condannata a tenere indenne la per la somma di € CP_1 16.380,00.
10. Spese
9 Dalla soccombenza consegue l'obbligo della di rifondere al Condo- Controparte_3 minio le spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre alle spese del procedimento di ATP e il compenso liquidato al CT geom. . CP_11 La non può rivalersi sulla sua compagnia assicurativa per quanto riguarda le CP_1 spese legali, perché l'art. 17 della polizza dispone:
“La Società non riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non Parte_6 siano da essa designati”. Nel caso di specie, infatti, non risulta che l'avv. Nicola Luigi Giorgi e il geom.
[...] siano stati designati dalla CP_15 Controparte_2 CP_ A norma dell'art. 1917, terzo comma, c.c., la deve tener indenne la anche CP_1 per le spese che la convenuta deve pagare alla parte vittoriosa.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) condanna la a pagare al Controparte_3 Parte_7
la somma di € 18.200,00 olre IVA;
[...] b) condanna la a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_3
- per l'importo di € 16.380,00 oltre Iva, se dovuta;
- per le somme indicate alla lett. d) del presente dispositivo;
c) compensa le spese processuali tra e Controparte_3 Controparte_2
[...] d) condanna la a rifondere al Controparte_3 Parte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in: Parte_8
- € 5.077,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 3.246,54 per spese legali del procedimento n. 853/2020;
- € 2.131,50 per compenso liquidato al ctu geom. nel procedimento CP_11 853/2020;
- € 945,00 per compenso del consulente tecnico di parte, geom. CP_13
- € 288,00 per anticipazioni nel procedimento 853/2020;
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.11.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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