Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ConsigliereDott. Giacomo Rota
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1035/2023 R.G.A.C.C., promossa da: Parte 1 (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Roberto Giuliani (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato,
Appellante
contro
: Parte 2 (in persona del legale rappresentante p.t. Parte 3 ), con Ра sede in Vittoria (P.IVA 380 240 885), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonio Giannone (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
e nei confronti di: Codice Fiscale 2 ),Parte 4 (nata a [...], Romania, il 14.9.1980, c.f. rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Corinne Giuliani (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellate
promossa da:
Parte 4 Codice Fiscale 2(nata a [...], Romania, il 14.9.1980, c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Corinne Giuliani (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
Appellante
contro
: Parte 3 ), con(in persona del legale rappresentante p.t. Parte 2
Pa sede in IA (P.IVA 380 240 885), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonio Giannone (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata,
e nei confronti di: Parte 1 (nato a [...] il [...], c.f. Codice Fiscale 1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Roberto Giuliani (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato,
Appellati
OGGETTO: actio pauliana.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 3.3.2025 - già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 10/8/2021 la Parte 2 di IA conveniva innanzi al
Tribunale di Ragusa i coniugi Parte 1 e Parte 4 onde sentir dichiarare inefficace, ed a sè inopponibile ex art. 2901 c.c., l'atto pubblico di compravendita in notar Per 1 del 4/12/2018, Rep. 154249, mercè del quale il primo aveva trasferito alla seconda la piena proprietà dell'immobile per usi diversi sito in Ragusa, via Giusti n. 127, censito in Catasto Urbano al foglio 384, part. 204 sub. 5.
Deduceva essa attrice - dopo aver premesso di essere creditrice della
[...]
e dello stesso CP 2 di socio accomandatario di Controparte_1 tale società, della somma di € 16.760,72 (pari a quanto intimato con atto di precetto spiccato in virtù ed esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1636/2014 emesso dal
Tribunale di Ragusa il 9/10/2014) – che detta compravendita (per il perfezionamento della quale era stato corrisposto prezzo, soltanto vile, di € 20.000,00) fosse stata posta in essere dal Pt 1 e dalla di lui coniuge all'evidente fine di sottrarre il cespite alienato alla garanzia patrimoniale dei creditori dello stesso Pt 1 .
Il quale, nel costituirsi in contraddittorio, contestava la domanda revocatoria di parte attrice;
al pari della coniuge, che si costituiva anch'essa.
L'uno e l'altra deducendo, in particolare, che le vicende giudiziarie che avevano interessato il cespite infine oggetto di detta compravendita dimostrassero che nessun intento fraudolento li avesse mossi alla relativa stipula.
§§§
Ancorchè in questa sede di impugnazione (essendo pacifico che si verta in ipotesi di cause cc.dd. scindibili) più non rilevi, pure si premette che con comparsa del
26/11/2021 il sullodato Avv. Antonio Giannone spiegava atto di intervento nel giudizio: infine formulando anch'egli dopo aver precisato la sua pari qualità di
- creditore del Pt 1 per giusti titoli esecutivi – analoga domanda di accertamento di inefficacia, e di inopponibilità nei suoi confronti, dello stesso atto pubblico di compravendita in notar Per 1 del 4.12.2018.
Essendo la causa già istruita documentalmente, le parti venivano sollecitamente rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali il primo giudice - per quel che in questa sede di impugnazione ancora rileva - riteneva:
- che dovesse riconoscersi la qualità della Parte 2 di creditore del Pt 1 anche in considerazione dell'infondatezza sia "dell'eccezione dei convenuti in base alla quale il credito sarebbe sub iudice, essendo stata proposta opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo (con procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione)", sia dell'ulteriore "eccezione (sollevata dal convenuto Parte 1 ) di "ineseguibilità del decreto ingiuntivo nei "riguardi del Pt 1 per mancata preventiva escussione del patrimonio della
Controparte_1 ex art. 2304 c.c.", che a tale ultimo riguardo andasse pure, ed a tutt'altro concedere, considerato
-
che "la Parte 2 è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare promossa in danno della Controparte_1
iscritta al n. 81/2003 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa;
nell'ambito di tale procedura l'unico bene immobile di proprietà della società esecutata è stato venduto per l'importo di euro 57.000,00; tale importo non era sufficiente a soddisfare integralmente i creditori privilegiati (fra i quali vi era la
Riscossione Sicilia s.p.a., per un credito di euro 307.632,95). Ne segue che il credito chirografario della Parte 2 non potrebbe comunque essere soddisfatto dalla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva iscritta al n. 81/2003
R.G.E. dinanzi al Tribunale di Ragusa;
pertanto, essendovi già stata la preventiva escussione (infruttuosa) della Controparte 1
[...] l'odierna società attrice potrebbe agire esecutivamente nei confronti del socio accomandatario Parte 1
, con conseguente ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione dallo stesso proposta”,
-non soltanto ogniche sussistesse l'eventus damni, predicabile - si sanciva
-
qualvolta in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva nei confronti di quest'ultimo intentata si riveli infruttuosa, ma anche quando possa scrutinarsi che l'azione medesima sia destinata ad essere esercitata con maggiore difficoltà e dispendiosità: di talchè doveva rilevarsi e darsi atto che "Nel caso di specie il convenuto ha trasferito, con l'atto di compravendita del 4/12/2018, l'unico immobile facente parte del suo patrimonio. Il convenuto che ne aveva l'onere, non ha Parte 1
dimostrato né di essere titolare di altri beni, né che il suo patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie", che “Risulta irrilevante che sull'immobile trasferito siano state iscritte
- ipoteche", che "sussiste anche il requisito soggettivo della scientia damni dato dalla consapevolezza, in capo al debitore e al terzo, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo;
[....]. Nel caso di specie, non è dubbio che
Parte 1 fosse consapevole del credito vantato dalla Parte 2
(considerata anche la notifica del decreto ingiuntivo n. 1636/2014 unitamente ad atto di precetto;
cfr. all. 2 all'atto di citazione) e del fatto che l'atto dispositivo (compravendita) comportava la sottrazione alla garanzia del creditore dell'immobile di cui lo stesso disponeva, con conseguente pregiudizio arrecato alla società attrice (non essendovi prova di un residuo patrimonio utilmente pignorabile). D'altro canto, la consapevolezza del terzo
( Testimone 1 ) può presumersi sulla base del rapporto di coniugio intercorrente con Parte 1
Pertanto, con sentenza n. 73/2023 del 17.1.2023, così statuiva infine l'adito
Tribunale: "
PQ M
1) dichiara l'inefficacia, nei confronti della Parte 2
dell'atto di compravendita stipulato in data 4/12/2018, notaio Persona 2
rep. n. 154249 e fasc. n. 26336; 2) [ ]; 3) condanna Parte 1 Testimone 1 al pagamento in favore della Parte 2 delle spese processuali, che si liquidano in euro 282,87 per spese vive e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4)[ ]; 5) [… ]”.
§§§
Avverso la sentenza così pronunciata interponevano appello, con citazioni tempestivamente notificate addì 17.7.2023, sia cheParte 1 Parte 4
Il primo censurava:
con un primo motivo, che allorchè il credito a tutela del cui soddisfacimento si esperisca azione revocatoria sia ancora sub judice occorra che il giudice chiamato a scrutinare la domanda formulata ex art. 2901 c.c. si preoccupi “anche di valutare - anche sommariamente - i motivi di contestazione e di decidere anche sulla sospensione cautelativa del procedimento di revocatoria in attesa della definizione giudiziale del credito. Peraltro è stato dimostrato con la produzione del ricorso in Cassazione come i motivi del ricorso fossero meritevoli di accoglimento. Questo il Giudice non lo ha fatto”, con un secondo motivo, che non fosse “condivisibile l'affermazione del
Tribunale che sia avvenuta da parte della Parte 2 l'escussione preventiva ed infruttuosa del patrimonio sociale, ex art. 2304 c.c., della
[...]
e conseguentemente promossa fondatamente Controparte_1
l'azione revocatoria. Risulta agli atti che la Parte 2 ha agito in sede revocatoria prima che si fosse definita con atto formale la infruttuosità della escussione sociale. La Parte_2 ha promosso la revocatoria in data
27.07.2021 quando ancora non era venuto a conclusione il procedimento esecutivo n. RGE 81/2003 pendente contro la società. Difatti l'immobile è stato aggiudicato provvisoriamente in data 09.06.2021 e solo in data
18.11.2021 è avvenuto il saldo prezzo. Ad oggi, ancora, non è avvenuta alcuna distribuzione! Non risulta al momento alcun atto formale da cui risulti l'infruttuosità della esecuzione nei riguardi della Parte 2 che giustifichi la promozione dell'azione revocatoria", con un terzo motivo, che il Tribunale avesse colpevolmente “ignorato che l'ordinanza del G.E del 13.01.2019 nella procedura esecutiva n.
RGE.203/1998 nel quale risultava pignorato l'immobile oggetto di
-
revocatoria che ha dichiarato improcedibile il procedimento esecutivo
-
costituisse un discrimine dal quale non si poteva prescindere. Il Giudice, dichiarando non più proseguibile il procedimento esecutivo n. 203/1998 pendente da oltre vent'anni, in effetti ha dichiarato implicitamente l'immobile libero da ogni vincolo, anche quello di essere rivenduto dal Pt 1 che ne aveva ogni diritto e con il divieto implicito di essere nuovamente ripignorato non solo dagli stessi creditori intervenuti nel procedimento esecutivo ma neanche da altri diversi creditori che pur non essendo intervenuti nel procedimento esecutivo risultavano creditori del Pt 1 e si erano astenuti dal promuovere un pignoramento personale o accendere una ipoteca giudiziale.
Tra questi "terzi" creditori occorre annoverare anche la Parte_2 che pur avendo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal 9.10.2014 si era astenuto non solo dal promuovere una esecuzione personale ma anche dall'accendere una ipoteca giudiziale a garanzia del credito. Con la liberazione dell'immobile da parte del G.E il Pt 1 era completamente libero di disporre del suo bene, così come risulta garantito dalla Costituzione che all'art. 41 garantisce la piena libertà della iniziativa economica privata. E non
è vero che il Pt 1 aveva la consapevolezza di arrecare danno a terzi;
era invece consapevole di non arrecare danni a nessuno”.
A sua volta Parte 4 censurava la sentenza impugnata:
perché a torto le aveva ascritto un consilium fraudis senza, tuttavia, considerare che essa appellante avesse "interesse all'acquisto dell'immobile in quanto imprenditrice con sua attività autonoma (cfr. visura camerale ditta di [...] Tes 1 , all. 1 alla 1° memoria 183 c.p.c. fascicolo di parte), e ciò sarebbe potuto avvenire legittimamente nell'ambito del procedimento esecutivo pendente (RGE 203/1998 Tribunale di Ragusa). Una volta dichiarato dal G.E. improcedibile il procedimento esecutivo immobiliare per fatti imputabili ai creditori, la Tes 1 non potendo più acquistare l'immobile nell'ambito della vendita esecutiva lo ha acquistato successivamente essendo lo stesso ritornato libero e ritenendo, a ragione, che il bene non interessasse a nessuno dei creditori. Non solo;
come si rileva dalla lettura dall'atto di compravendita, il Pt 1 quale venditore si è obbligato nei confronti dell'acquirente "a sua esclusiva cura e spese a liberare l'immobile venduto da tutte le altre formalità pregiudizievoli sopra indicate nel più breve tempo possibile" (cfr. atto di compravendita - fascicolo di parte di I grado). Pertanto l'assunzione di tale obbligazione da parte del Pt 1 ha rassicurato la Tes 1 sulla bontà della cessione dell'immobile a titolo oneroso",
perché a torto si era ritenuto irrilevante che l'immobile fosse gravato da iscrizioni ipotecarie: infatti, "visto l'importo delle ipoteche superiore al valore dello stesso immobile (cfr. note di udienza del 10.05.2022 - fascicolo di parte di 1° grado), in caso di vendita esecutiva sarebbero presuntivamente soddisfatti, e solo parzialmente, i creditori ipotecari che vantano crediti ben superiori al valore di mercato dell'immobile o all'eventuale minor valore cui lo stesso fosse venduto se venisse sottoposto nuovamente a procedura esecutiva. In merito la Cassazione, pronunciandosi in relazione alla sussistenza reale dell'eventus damni, afferma che il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore debba includere anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario (come nel caso in specie) rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'" eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto al secondo (cfr. Cass. Civ. sentenza n.
25733/2015)".
§§§ Parte 2 contestava gli appelli del Pt 1 eCostituitasi in contraddittorio, la della Pt 4, che chiedeva infine che fossero rigettati.
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§ Il primo motivo dell'appello del Pt 1 è superato dall'intervenuta definizione anche nel grado di legittimità della sullodata opposizione al citato decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ragusa n. 1636/2014 del 9/10/2014. Come è stato da ultimo documentato, infatti, con ordinanza n. 8038/2024 del 25.3.2024 la Suprema Corte, pur accogliendo il ricorso per cassazione già presentato dalla
[...]
avverso la sentenza di questa Corte n. 1231/2019 che Controparte_1
confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 512/17 che aveva rigettato l'opposizione anzidetta, decidendo poi nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.
(non essendo, infatti, necessari ulteriori accertamenti in fatto) rigettava nuovamente, tuttavia, l'opposizione ridetta. CP 1E, a questo punto, il credito a tutela del soddisfacimento del quale la ha esperito l'azione revocatoria per cui è causa non si presta, affatto, ad essere ritenuto ancora sub judice per il solo e mero fatto che avverso la citata ordinanza della Suprema Corte sia stato interposto ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c.
Senza poi non dire, ad ogni buon fine ed a tutto voler concedere, che una sommaria delibazione dello stesso ricorso ne rivela la manifesta infondatezza: posto che, addebitando alla Suprema Corte di non aver “disquisito sulla questione principale in diritto che nella opposizione a decreto ingiuntivo parte ricorrente assume la qualità di attore cui incombe l'onus probandi” (dacchè, in caso contrario, non si sarebbe mancato di riconoscere si è sostenuto che spettasse alla Parte 2
"dimostrare, come da contratto, che la CP_1 si era obbligata a stipulare una polizza globale fabbricati comprensiva di danni per incendio, scoppio ed atti vandalici per l'intera durata della locazione con una primaria compagnia di assicurazione a nome proprio e vincolando il risarcimento a favore della proprietaria e con l'obbligo di consegnare annualmente copia del contratto di assicurazione e quietanza di pagamento"), l'odierna appellante rimprovera, di tutta evidenza, agli Parte 5 di essere incorsi in un preteso errore di giudizio e non certo, invece, in un errore c.d. revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c.
Passando al vaglio del secondo motivo dell'appello del Pt 1 si può anche
, consentire con l'appellante che intempestivo sia bensì stato quanto soltanto per eccesso di zelo il primo giudice, nel prendere posizione sulla suddetta eccezione di
"mancata preventiva escussione del patrimonio della Controparte 1
ex art. 2304 c.C.", riteneva di osservare ulteriormente (cioè a
[...]
dire, che si potesse già scrutinare che le somme ricavate dalla vendita forzata dell'unico immobile di proprietà della Controparte_1
[...] il cui pignoramento aveva dato luogo alla procedura esecutiva iscritta presso il
Tribunale di Ragusa al n. 81/2003 R.G.E. - non fossero sufficienti a soddisfare integralmente neppure i soli creditori privilegiati partecipanti alla procedura medesima): ciò che non si presta, tuttavia, ad incidere sulla valenza allo stesso riguardo decisiva, da sé soltanto, di quanto il Tribunale aveva considerato un momento prima non men che esattamente, vale a dire che l'onere dei creditori di società di persone di escutere previamente (prima, cioè, che dei debiti sociali possa essere preteso il pagamento dai singoli soci) il patrimonio sociale non impedisce, in realtà, ai creditori medesimi "di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., fra tante, Cass.
22629/2020, 25378/2018 e 1040/2009). Ne segue che l'art. 2304 c.c. (applicabile anche alle società in accomandita semplice ex art. 2315 c.c.), avendo efficacia limitatamente alla fase esecutiva, non impedisce al creditore di una società in accomandita semplice di proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti del socio accomandatario (come avvenuto nel caso di specie, in cui Parte 1
" (cfr.è socio accomandatario della Controparte_1
Cass. VI 26261/2019, "Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso l'inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una S.a.s. non preceduta da azione revocatoria nei confronti della società)").
-Infine, deve dirsi priva di ragione la singolare asserzione su cui l'appellante fondava il suo terzo motivo di impugnazione - secondo cui la definizione con ordinanza di improcedibilità (peraltro dichiarata - si noti - ai sensi degli artt. 2668bis
e 2668ter c.c., e non invece ai sensi dell'art. 164bis disp.att.c.p.c.) della procedura esecutiva già iscritta presso il Tribunale di Ragusa al n. 203/1998 R.G.E. avrebbe costituito a pro dell'immobile già pignorato “il divieto implicito di essere nuovamente ripignorato non solo dagli stessi creditori intervenuti nel procedimento esecutivo ma neanche da altri diversi creditori che pur non essendo intervenuti nel procedimento esecutivo risultavano creditori del Pt 1 e si erano astenuti dal promuovere un pignoramento personale o accendere una ipoteca giudiziale”. Divieto, invero, ignoto alla Corte: divieto la cui menzione va d'altro canto stigmatizzato - non certo per caso si rivela priva di qualsiasi riferimento normativo od anche giurisprudenziale, e tantomeno dottrinale.
§§§
Sono altrettanto infondati i due motivi dell'appello a sua volta interposto dalla Pt 4.
Il primo, perché la pur non peregrina deduzione che la mancata vendita forzata dell'immobile de quo nonostante tutti i tentativi di vendita (sino all'ultimo del
31.0.2018) esperiti lungo un intero ventennio sia in grado di dimostrare la scarsa. appetibilità dello stesso cespite in seno al locale mercato immobiliare nulla aggiunge, tuttavia, e nulla toglie al rilievo decisivo che assume la circostanza di portata necessaria e sufficiente ai fini del giudizio - che detta appellante, coniuge convivente وnon potesse non sapere degli ingenti debiti da quest'ultimo accusati in del Pt 1
misura geometricamente superiore (a quel che emerge dagli atti di causa) alla capienza patrimoniale dello stesso Pt 1 . Sarebbe spettato alle parti in contratto odierne appellanti - a mente del granitico indirizzo interpretativo secondo cui (come già rammentava il primo giudice) "In tema di revocatoria ordinaria, non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ben potendo l'azione essere esercitata anche avverso il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni" (ex ceteris Cass. II 1902/2015) – dimostrare che l'alienazione dell'immobile ridetto non rendesse, per l'appunto, più difficile il soddisfacimento dei creditori del Pt 1 : prova, tuttavia, che né il Pt 1 né la Pt 4 hanno mai fornito né chiedevano di fornire, quantomeno sino al momento in cui - soltanto nella presente sede di giudizio di secondo grado e soltanto all'ultima udienza del 3.3.2025 già fissata per l'assegnazione della causa a sentenza è stato versato in atti atto di pignoramento
-
immobiliare del 21.10.2024 che documenta che il Pt 1 sia proprietario (siccome verosimilmente divenuto tale nelle more del giudizio) anche di altre unità immobiliari oltre l'immobile per cui è causa. E' appena il caso di dare atto a tal proposito - al di là della sua oltremodo tardiva produzione della palese carenza di reale
-
significatività probatoria di detta documentazione: non foss'altro perché nulla è dato di sapere del valore di mercato (e neppure di quello erariale, non essendo completo l'atto di pignoramento dell'indicazione della rendita catastale degli immobili staggiti) delle ulteriori unità immobiliari di cui il Pt 1 è proprietario. Tantomeno poi si è precisato nulla essendo stato al riguardo, nonché documentato, neanche allegato -
l'ammontare della complessiva esposizione debitoria (che pur si può intuire
- come premesso di ingente entità al lume dei numerosi creditori che prendevano parte sia alla procedura esecutiva iscritta al n. 203/1998 R.G.E. sia a quella iscritta al n.
81/2003 R.G.E. anzidette) del Pt_1 Infine, va bocciato quanto la Pt_4 ha preteso di ribadire con il suo secondo motivo di impugnazione: perché in contrasto - come esattamente rilevato già dal primo giudice con quanto dalla giurisprudenza di legittimità costantemente affermato in
-
subiecta materia sì da costituire infine jus receptum, ovvero che “L'esistenza su un bene di un'ipoteca, a prescindere dalla consistenza della garanzia ipotecaria e, dunque, anche qualora essa, in relazione al valore del bene, si presenti di entità tale da eventualmente, ove venga fatta valere, potenzialmente assorbirlo, non integra, qualora il bene venga alienato, una situazione tale da escludere la possibilità di una connotazione dell'alienazione come eventus damni legittimante un creditore dell'alienante all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto dispositivo ad integrare un eventus damni è naturalmente proiettata verso il futuro, cioè verso il momento in cui sul bene potrebbe essere fatta valere la garanzia patrimoniale, e, dunque, dev'essere in termini di potenzialità. Ne discende che, essendo proiettata verso il futuro anche l'incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca, cioè sempre verso il momento in cui il creditore ipotecario la farà valere, l'incertezza sia sull'an sia sul quantum in cui in concreto essa potrà incidere sul valore del bene naturaliter ricollegata alla circostanza che per le vicende del credito garantito la garanzia può venir meno o ridimensionarsi, evidenzia che l'atto dispositivo del bene ipotecato è comunque idoneo ad assumere a livello potenziale il carattere di eventus damni per il creditore non ipotecario" (ex ceteris Cass. III 11892/2016).
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto si è pur concisamente avuto modo di osservare e ritenere sia l'appello interposto in atti da sia quello interposto daParte 1
Parte 4 debbono essere rigettati.
Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza dei due appellanti cui far carico delle spese medesime in solido tra loro nella evidente ricorrenza di un interesse comune ex art. 97 c.p.c. e si liquidano sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022
-
(del cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve, stante il valore ex art. 5, comma primo, D.M. 55/2014 della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata nel
-
complessivo importo (cui si perviene sommando € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 per fase introduttiva + € 921,50 per fase di trattazione +€ 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Pt 1 sia della Pt 4 - leDeve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico sia del cui rispettive impugnazioni sono state totalmente disattese
- dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. 115/2002.
PQ M
La Corte definitivamente pronunciando: a) sull'appello avverso la sentenza del
―
Tribunale di Ragusa n. 73/2023 del 17.1.2023 proposto, con citazione del 17.7.2023, nei confronti della e di Parte 4 ; b) da Parte 1 Parte 2
sull'appello avverso la stessa sentenza di primo grado proposto, con citazione del
17.7.2023, da Parte 4 nei confronti della Parte 2 e di Parte 1
- così provvede:
rigetta gli appelli, Parte 1 e Parte 4 , quali debitori tra loro tenuti in
- condanna solido, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €
3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché se dovuti c.p.a. ed IVA come per
-
legge,
- dà atto della sussistenza a carico sia di Parte 1 sia di Parte_4
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio dell'8. V.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)