Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 17122
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Sentenza 20 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 29 febbraio 2024, riguardante un'azione revocatoria. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato la legittimità di atti di disposizione patrimoniale, sostenendo che tali atti fossero pregiudizievoli per i loro diritti di credito. Dall'altro lato, la parte controricorrente ha eccepito la prescrizione dell'azione revocatoria e la legittimazione attiva della parte attrice, contestando la validità della procura e l'applicabilità della legge italiana rispetto a quella inglese.

Il giudice ha respinto le censure delle ricorrenti, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Roma. Ha argomentato che l'azione revocatoria era procedibile secondo la legge italiana, in quanto riguardava obbligazioni contrattuali, e ha escluso la prescrizione dell'azione, ritenendo che la notifica della citazione avesse interrotto il termine di prescrizione. Inoltre, ha affermato che la legittimazione attiva era sussistente, in quanto le parti avevano correttamente intimato il socio unico della società estinta, e che la procura era valida. La Corte ha quindi confermato l'inefficacia degli atti impugnati, ritenendoli pregiudizievoli per i creditori.

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Massime1

La clausola pattizia sulla legge regolatrice del contratto, stipulata ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Roma, avendo effetti soltanto tra le parti, non è opponibile al creditore che agisce in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, del negozio che la contiene, anche perché tale azione non è equiparabile a quella con cui si fa valere un'invalidità, né a quella volta al recupero del bene oggetto del negozio, di cui all'art. 10 della medesima Convenzione, non incidendo sugli effetti del contratto tra le parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto regolata dalla legge italiana l'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di conferimento di una proprietà immobiliare in una società di diritto inglese, perché, concernendo la controversia obbligazioni contrattuali, la legge applicabile era da individuarsi sulla base dell'art. 57 l. n. 218 del 1995 e, per l'effetto, della Convenzione di Roma del 1980, e non dell'art. 51 della stessa legge, in tema di diritti reali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 17122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17122
    Data del deposito : 20 giugno 2024

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