Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
La nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2013, n. 8114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18541-2007 proposto da:
LA DO [...], LA IN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VM PINCIANA 25, presso lo studio dell'avvocato CHIOFALO CRISTIANO (STUDIO GRIMALDI), rappresentati e difesi dall'avvocato POLITI FRANCESCO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 00412200586, in persona del Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. MAURIZIO GHERGO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LA ES, LA LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 123/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/10/2006, R.G.N. 275/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2003 la s.p.a. Ericsson IO (brevemente, di seguito, Ericsson) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 16.784,85, notificatole in data 08.08.2003 ad istanza di IN, CA, IC e LO BA, a titolo di corrispettivo di canoni scaduti e non corrisposti per la conduzione in locazione di un torrino della superficie di mq. 20 posto sul lastrico solare di un immobile sito in Reggio Calabria, destinato a stazione radio. Resistevano gli opposti, deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione.
Con sentenza n. 78 del 25.01.2005 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'opposizione, revocando l'opposto decreto, in considerazione della ritenuta ammissibilità dell'opposizione e, nel merito, dell'efficacia della clausola contrattuale sospensiva dell'obbligazione di pagamento del canone sino all'ottenimento da parte della conduttrice delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio delle trasmissioni radio. La decisione, gravata da impugnazione di IN, CA, IC e LO BA, era confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale con sentenza in data 10.10.2007 rigettava il gravame condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IN e IC BA contro la Ericsson e nei confronti di CA e LO BA, svolgendo tre motivi.
Ha resistito la Ericsson, depositando controricorso. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte di CA e BA LO.
È stata depositata memoria da parte della resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. civ., e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 641, 645 e 647 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sul presupposto che l'opposizione dovesse essere proposta con il rito ordinario e, quindi, con citazione. Il motivo è corredato dal seguente quesito: accerti la Corte se la sentenza impugnata ha violato gli artt. 641, 645 e 641 c.p.c., ritenuto che ha malamente applicato la legge, vista l'irrituale proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo mediante ricorso, notificato oltre i termini prescritti tassativamente dall'art. 641 c.p.c., anziché con citazione.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato.
In via di principio si rammenta che nell'ampia nozione di cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis cod. proc. civ., sono da ricomprendere tutte le controversie comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, e segnatamente, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale (Cass. 24 luglio 2001, n. 10070) e, in primis, all'obbligazione di pagamento del canone, come quella che è oggetto della presente controversia.
Ciò posto e considerato che la qualificazione della natura della controversia dipende (per i fini processuali) dal titolo invocato dall'attore a fondamento del bene richiesto e, quindi, nella specie, dai ricorrenti per ingiunzione (attori in senso sostanziale), una volta che costoro avevano agito per il pagamento di canoni locativi, che assumevano non pagati dal conduttore, non era dubbio che si trattava di una controversia "in materia di locazione", come tale soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis cod. proc. civ., per cui l'opposizione risulta correttamente proposta con ricorso, da depositare in cancelleria entro il termini di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (cfr Cass. 02 aprile 2009, n. 8014; Cass. 01 giugno 2000,
n. 7263). Nel caso di specie è pacifico che l'opposizione venne proposta con ricorso depositato il 24.10.2003 (come riportato in sentenza); e poiché il decreto era stato notificato nel periodo di sospensione dei termini in data 04.08.2003 (giusta indicazioni della stessa parte ricorrente), l'opposizione era tempestiva.
1.3. Non contrastano con le considerazioni che precedono le decisioni di questa Corte richiamate da parte ricorrente (sentenze n. 15720 del 2006 e n. 929 del 1989, rispettivamente in materia locatizia e di crediti di lavoro) per inferirne la necessità di proposizione dell'opposizione con citazione, salva successiva modificazione del rito, trattandosi di sentenze che non risultano pertinenti al caso all'esame, in quanto relative a controversie proposte antecedentemente alla soppressione dell'ufficio pretorile. Valga considerare che in un contesto in cui le controversie di locazione, al pari delle cause di lavoro, erano riservate alla competenza ratione materiae del pretore, la richiesta del decreto ingiuntivo al presidente del tribunale (anziché al pretore) implicava la scelta da parte attrice (ricorrente per ingiunzione) di un determinato modus procedendi, e cioè del rito ordinario, con la conseguenza che l'opposizione andava proposta con quello stesso rito e, quindi, con citazione.
Nella specie, invece, il decreto ingiuntivo è stato emesso nell'anno 2003, dopo la soppressione dell'ufficio pretorile in data 02.06.1999, con la conseguenza che la soluzione della questione che qui ci occupa è identica a quella adottata in materia di opposizione a ingiunzione nelle controversie lavorative (ex plurimis, cfr. Cass. 09 giugno 1989, n. 2801); nel senso, cioè, che, nella fattispecie di opposizione a pagamento di canoni di locazione, come in quella di opposizione ad ingiunzione afferente a crediti lavorativi, occorre considerare che - mentre la fase monitoria non ha subito modificazioni con l'introduzione del rito speciale del lavoro - per effetto dell'opposizione, il processo di ingiunzione si trasforma in un processo con cognizione ordinaria, per cui non vi sono ragioni per applicare a tale processo un rito diverso da quello (speciale), che sarebbe ad esso normalmente applicabile alle controversie locatizie (o di lavoro).
Il motivo va, dunque, rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1353, 1358, 1359, 1360, 1175 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3. 2.1. Il motivo riguarda il merito della controversia e, segnatamente, il punto della decisione in cui la Corte di appello ha escluso l'esigibilità del canone di locazione, in considerazione dell'operatività della condizione sospensiva sub art. 4 del contratto inter partes con la quale si era previsto che il canone sarebbe stato corrisposto dal momento in cui la società avesse ottenuto le prescritte autorizzazioni per l'avvio delle trasmissioni radio. In particolare la Corte di appello - precisato che il contratto era sottoposto a due precise condizioni, entrambe operative e, segnatamente: quella sub art. 4 già cit., di carattere sospensivo del diritto dei locatori al pagamento dei canoni e quella sub art. 3, di carattere risolutivo, che rimetteva all'iniziativa della conduttrice la risoluzione del contratto per il caso che non fossero state rilasciate necessarie autorizzazioni urbanistiche o sanitarie o non fosse stato possibile acquisire locali contigui per le apparecchiature - ha ritenuto che l'onere della prova del verificarsi del rilascio delle previste autorizzazioni per le trasmissioni radio, che condizionava sospensivamente l'obbligazione di pagamento, gravasse sui ricorrenti per ingiunzione, con la conseguenza che, in difetto, la relativa pretesa non poteva trovare accoglimento.
2.1.1. Il motivo propone plurime censure, in relazione a plurime violazioni di legge enunciate in rubrica;
correlativamente si formulano i seguenti quesiti: a) accerti la Corte se la sentenza impugnata ha violato l'art. 2697 c.c. in ordine alla pretesa di esigere che l'onere di provare l'avveramento o il non avveramento della condizione risolutiva/sospensiva, prevista rispettivamente dall'art. 3 e 4 del contratto di locazione, in parte motiva specificamente richiamate e trascritte, gravava sul locatore/creditore; b) accerti la Corte se nel comportamento della opponente soc. Ericsson non ricorrono gli elementi della colpa grave per avere, in violazione delle prescrizioni, di cui agli artt. 1175, 1358 e 1375 c.c. omesso di richiedere le autorizzazioni amministrative e di attivarsi per ottenere la locazione dei locali per consentire il non avveramento della condizione risolutiva/sospensiva e quindi rendere operante il contratto di locazione;
c) accerti la Corte se il comportamento omissivo tenuto dalla Soc. opponente, che nulla ha fatto per conseguire il non avveramento della condizione risolutiva/sospensiva e rendere operativo il contratto di locazione, non raffiguri l'ipotesi prevista dagli artt. 1359 e 1360 c.c.. 2.2. Nessuna delle formulate censure merita accoglimento, risultando il motivo inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Innanzitutto si osserva che l'onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale costituisce il corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, risulta ora tradotto nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n.6 e nell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n. 8077 in motivazione).
Orbene, nella specie, l'unica clausola contrattuale che risulta (parzialmente) ritrascritta in ricorso è quella sub art. 3 (risolutiva) e non anche quella sub art. 4 (sospensiva); per giunta manca nello stesso ricorso la specifica indicazione del documento contrattuale su cui il motivo si fonda, posto che ciò avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, la specificazione, a pena di inammissibilità del motivo, dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno dei fascicoli prodotti, in cui l'atto evocato è rinvenibile (cfr. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547; SS.UU. 25 marzo 2010, n. 7161). Peraltro il motivo - postulando il medesimo collegamento temporale tra le due clausole sopra citate e, anzi, una sorta di assimilazione (individuandosi nei quesiti sopra ritrascritti un'unica condizione sospensiva/risolutiva) avrebbe richiesto una specifica critica della diversa interpretazione svolta nella decisione impugnata, segnatamente laddove la Corte di appello ha evidenziato che il collegamento tra le due clausole doveva intendersi nel senso che l'avveramento della condizione sospensiva (dovesse) necessariamente precedere quello della condizione risolutiva, poiché quest'ultima presuppone l'esistenza di un rapporto ormai perfezionato, entrato in vigore attraverso l'avveramento della prima. Sarebbe stato, dunque, necessario che la sentenza venisse impugnata per violazione delle norme che presiedono all'interpretazione contrattuale;
per cui, in difetto, per un verso, il motivo si rivela eccentrico rispetto alle ragioni della decisione impugnata e, per altro verso, i quesiti sopra riportati risultano sicuramente inadeguati, se non addirittura incomprensibili, muovendo da una premessa, quale l'esistenza di unico elemento condizionante (la c.d. "condizione risolutiva/sospensiva") che è estranea alla decisione impugnata.
È appena il caso di aggiungere che la censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ. è anche manifestamente infondata, atteso che correttamente l'onere della prova dell'evento, sospensivamente condizionante la pretesa di pagamento, è stato posto a carico della parte attrice in senso sostanziale (parte opposta/ricorrente per ingiunzione).
2.3. Ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità con specifico riferimento alle censure (correlate ai quesiti sopra ritrascritti sub b) e c)) con cui si prospetta il fittizio avveramento della condizione sulla base dell'art. 1359 cod. civ. e, in generale, si denunzia la violazione della buona fede da parte del conduttore. Invero i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510; e ancora, ex plurimis, Cass. 2000/ 5845; 2000/ 14848; 2004/ 22154; 2005/ 19350). Nel caso di specie le questioni eventualmente prospettabili, in relazione alla negligenza o meno della Ericsson nell'attivarsi per ottenere le necessarie autorizzazioni non risultano aver formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto emerge dall'esame dell'impugnata sentenza nelle sue componenti essenziali (conclusioni riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto e dei motivi dell'impugnazione, motivazione), senza che, contro la stessa decisione, sia stata formulata specifica censura ex art. 112 cod. proc. civ.; pertanto le questioni stesse, introducendo temi di dibattito completamente nuovi e implicando decisione su elementi di giudizio, pure in fatto, che non risultano aver formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, si rivelano, in ogni caso, insuscettibili di valutazione in questa sede.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art.360 cod. proc. civ., n. 5 omessa motivazione in ordine alla contestata violazione dell'art. 1341 c.c., comma 2: inefficacia della condizione sospensiva per la mancata specifica approvazione. A corredo del motivo si articola il seguente quesito: accerti la Corte se la mancata, specifica sottoscrizione della condizione sospensiva di cui all'art. 4, cpv 2, del contratto di locazione non renda la stessa inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2 e se nessuna motivazione è stata esposta in sentenza sul punto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto si rileva che il motivo denuncia vizio motivazionale per cui avrebbe dovuto essere corredato dalla "chiara indicazione" (c.d. quesito di fatto ex art. 366 bis cod. proc. civ.) del "fatto controverso" e della sua "decisività"; invece si conclude con un quesito che propone una questione di diritto, contemporaneamente chiedendo a questa Corte di accertare che manca una motivazione sul punto.
Vero è che l'erronea formulazione del quesito altro non è che il riflesso dell'erronea individuazione della tipologia di vizio. Ciò in quanto l'omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art.112 cod. proc. civ.), deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 375 del 2005; n. 14003 del 2004; n. 604 del 2003; n. 9707 del 2003; n. 11260 del 2000). Nel caso all'esame la denuncia di omessa considerazione di una specifica eccezione - nei termini in cui è prospettata da parte ricorrente - prefigura l'esistenza di un error in procedendo per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Ne consegue l'inammissibilità della stessa censura per erronea individuazione della tipologia del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto, non già come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e neppure come error in iudicando a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 bensì in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, solo in tal modo attivandosi il potere-dovere di questa Corte, quale giudice del "fatto processuale", di esaminare gli atti di causa e di verificare l'eventuale proposizione dell'eccezione di cui trattasi. In disparte il rilievo che, per quanto emerge in atti, non si verte in materia di condizioni generali di contratto ex art. 1341 cod. civ., ma di clausole contrattuali elaborate con riferimento ad un singolo, specifico negozio.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.800,00 per compensi) oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013