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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunal e, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2020 avente ad oggetto proprietà promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elett.te dom.ti in San Cesareo, Piazza Giulio Cesare 2 presso lo C.F._2
studio dall'avv. Claudio Scacco che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Albano Controparte_1 C.F._3
Laziale (Rm), Via G. Donizetti n. 10, presso lo studio legale dell'Avvocato Valeau, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 settembre 2025, entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi all'accordo transattivo depositato telematicamente, con richiesta che fosse recepito a sentenza ed integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Tivoli Controparte_2 pagina 1 di 6 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare il convenuto a demolire ed arretrare fino alla distanza legale di 5 metri dal confine i propri manufatti realizzati in violazione della suddetta distanza verso il confine con la proprietà degli attori come in premessa specificati. Condannare altresì il convenuto a demolire il muro di recinzione da lui realizzato sopra il muro di proprietà degli attori come in premessa indicato”.
1.2 Con separati atti, si costituivano in giudizio dapprima il sig. e, Controparte_2
successivamente la sig.ra nei confronti della quale veniva Controparte_3
integrato il contraddittorio;
entrambi contestavano l'avversa domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionale del seguente tenore: “nel merito: a) in accoglimento dei motivi di cui al precedente punto sub 3), rigettare la domanda attorea perché infondata e generica;
- con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale:
a) in accoglimento dei motivi di sui al precedente punto sub 4a), accertare e dichiarare che gli attori, sigg.ri ed sulle particelle distinti ai nn. Parte_1 Parte_2
689, 690, 687, 711, 686, 633, 679 e 682 hanno realizzato fabbricati e manufatti in violazione della normativa sulle distanze legali dal confine e, per l'effetto, condannarli alla demolizione e all'arretramento di siffatti edifici fino alla distanza legale di 5,00 ml dal confine;
b) in accoglimento dei motivi di cui al precedente punto sub 4b), accertare e dichiarare che gli attori, sigg.ri ed sul fabbricato Parte_1 Parte_2
situato sulla particella distinta al n. 687 hanno aperto illegittimamente n. 2 (due) finestre e, per l'effetto, condannarli alla loro chiusura sempre previa demolizione ed arretramento del fabbricato su cui sono state aperte costruito in violazione delle distanze legali dal confine”.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione dei testi e veniva nominato CTU, che tuttavia non procedeva all'espletamento dell'incarico stante l'avvio di trattative per il bonario componimento della lite e la disposta sospensione delle operazioni peritali.
pagina 2 di 6 Successivamente ad alcuni rinvii disposti per pendenza delle trattative, veniva, demandata mediazione ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n. 28/2010 con rinvio all'udienza del 29.9.2025 per la verifica dell'esito.
Con comparsa di intervento volontario del 13.1.2025 si costituiva in giudizio
[...]
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso rappresentando che CP_1
in data 05/12/2024, giusta atto a rogito del Notaio Dott. aveva Persona_1
acquistato dai convenuti e il terreno e gli Controparte_2 Controparte_3
immobili oggetto del presente giudizio.
Con note congiunte depositate il 28 aprile 2025, entrambi i difensori delle parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo, allegato in atti e ne chiedevano il recepimento a sentenza.
All'udienza del 29.9.2025, il Giudice preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, invitava i difensori a precisare le conclusioni, i quali precisavano riportandosi all'accordo già depositato telematicamente e ne chiedevano il recepimento a sentenza con integrale compensazione delle spese di lite;
chiedevano altresì congiuntamente l'estromissione dal giudizio dei danti causa e Controparte_2 CP_3
e rinunciavano espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
[...]
Con provvedimento a verbale del 29.9.2025, lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo, disponeva l'estromissione dal giudizio dei convenuti alienanti e Controparte_2
ai sensi dell'art. 111 co. 3 e all'esito tratteneva la Controparte_3
causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Orbene, come sopra rappresentato, le parti hanno raggiunto un accordo a composizione della lite sottoscritto in data 22 gennaio 2025 e depositato agli atti del presente procedimento, ove convengono nei seguenti termini:
“2. i sigg.ri e rinunciano alla domanda e all'azione Parte_1 Parte_2
pendente relativa: a) al mancato rispetto dei confini delle edificazioni presenti sul fondo e sugli immobili di proprietà del sig. b) alla sopraelevazione del muro a Controparte_1
confine;
pagina 3 di 6 3. il sig. accetta la suestesa rinuncia;
Controparte_1
4. Il sig. rinuncia alla domanda e all'azione pendente relativa: a) al Controparte_1
mancato rispetto dei confini delle edificazioni presenti sul fondo e sugli immobili di proprietà dei sigg.ri e b) alla chiusura delle n. 2 (due) Parte_1 Parte_2
finestre e delle altre aperte sul fabbricato situato sulla particella distinta al n. 687 di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
5. I sigg.ri e accettano la suestesa rinuncia;
Parte_1 Parte_2
6. In buona sostanza, le parti congiuntamente dichiarano di tollerare e prestano assenso a che le costruzioni rispettivamente edificate sui fondi di proprietà rimangano nello stato in cui si trovano e, conseguentemente, nessuna delle parti o loro aventi causa avranno a che pretendere l'una dall'altra per il mancato rispetto delle distanze delle costruzioni dai confini avendo le parti acconsentito a tale situazione di fatto e rinunciato ad ogni pretesa e, di fatto, costituendo una specifica servitù;
7. Le parti, inoltre, stabiliscono che:
a. il sig. entro e non oltre il termine di 1 (uno) mese dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente atto, si impegna a liberare le finestre aperte sul fabbricato situato sulla particella distinta al n. 687 di proprietà dei sigg.ri e e Parte_1 Parte_2
che affacciano direttamente sul fondo di proprietà del primo, eliminando gli artefatti oggi presenti ed ivi piantando siepi o altra vegetazione o posizionandovi un riparo per gli attrezzi alla distanza di 80 cm dalle predette finestre così da consentire il richiesto passaggio di aria e di luce all'interno di esse. Le siepi e/o i manufatti installati non dovranno superare in altezza le finestre, ma al massimo essere di pari altezza;
b. laddove, in futuro, il sig. volesse installare un manufatto o piantumare una CP_1
siepe più alta delle finestre e a loro diretto contatto, le parti si accordano sin da ora che le spese per l'installazione di n. 2 (due) finestre cd velux sul tetto dell'immobile dei sigg.ri e sarà divisa al 50% tra le parti della presente scrittura Parte_1 Pt_2
privata;
pagina 4 di 6 c. i sigg.ri e rinunciano altresì ad ogni domanda risarcitoria, Parte_1 Pt_2
indennitaria e/o di ripristino della muratura e della recinzione ancorché ancora non azionate giudizialmente;
d. i sigg.ri e acconsentono a che il Sig. esegua opere Parte_1 Pt_2 Controparte_1
di rinforzamento e rifacimento del muro di confine di proprietà comune, nonché di realizzazione ex novo nelle parti ad oggi mancanti, a sue complete ed esclusive spese, considerato peraltro che trattasi di muro di contenimento essendo la proprietà del
Sigg.ri più bassa rispetto a quella limitrofa, prestando il consenso alle Parte_1
misure dei muri di contenimento in via di costruzione e/o rifacimento. Laddove al momento di sottoscrizione della presente scrittura privata le predette opere dovessero risultare già ultimate, i sigg.ri e espressamente le accettano e le Parte_1 Pt_2
approvano, rinunciando a qualsivoglia pretesa in merito;
e. entrambe le parti si obbligano a procedere, ognuna per quanto di competenza, ad una regolare e periodica pulizia dei rispettivi fondi.
8. con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si dichiarano entrambe integralmente soddisfatte, non avranno più nulla a che prendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, pretesa, motivo, ragione e diritto comunque connesso all'oggetto del giudizio che sarà abbandonato;
9. gli Avv. Scacco e Valeau sottoscrivono la presente scrittura di transazione per autentica di firma dei rispettivi assistiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L. n. 247/2012”.
L'accordo raggiunto dalle parti, nei termini appena riportati, può essere recepito dal
Tribunale, dando atto che lo stesso comporta la costituzione di servitù reciproche a vantaggio delle proprietà di e di Parte_3 [...]
secondo quanto specificatamente previsto nell'accordo sottoscritto dalle CP_1
parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Tivoli, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Teresa Pia
Farina, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto , così provvede:
1) recepisce l'accordo stipulato dalle parti in data 22 gennaio 2025 e dispone in conformità al medesimo, come riportato in parte motiva, dando atto della costituzione di servitù reciproche a vantaggio delle proprietà di
[...]
e di secondo quanto Parte_3 Controparte_1
specificatamente previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti;
2) ordina al Conservatore dei Pubblici Registri di procedere alle relative trascrizioni;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Tivoli, 18 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunal e, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 333/2020 avente ad oggetto proprietà promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elett.te dom.ti in San Cesareo, Piazza Giulio Cesare 2 presso lo C.F._2
studio dall'avv. Claudio Scacco che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Albano Controparte_1 C.F._3
Laziale (Rm), Via G. Donizetti n. 10, presso lo studio legale dell'Avvocato Valeau, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 settembre 2025, entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi all'accordo transattivo depositato telematicamente, con richiesta che fosse recepito a sentenza ed integrale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
citavano in giudizio a comparire dinanzi il Tribunale Civile di Tivoli Controparte_2 pagina 1 di 6 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare il convenuto a demolire ed arretrare fino alla distanza legale di 5 metri dal confine i propri manufatti realizzati in violazione della suddetta distanza verso il confine con la proprietà degli attori come in premessa specificati. Condannare altresì il convenuto a demolire il muro di recinzione da lui realizzato sopra il muro di proprietà degli attori come in premessa indicato”.
1.2 Con separati atti, si costituivano in giudizio dapprima il sig. e, Controparte_2
successivamente la sig.ra nei confronti della quale veniva Controparte_3
integrato il contraddittorio;
entrambi contestavano l'avversa domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionale del seguente tenore: “nel merito: a) in accoglimento dei motivi di cui al precedente punto sub 3), rigettare la domanda attorea perché infondata e generica;
- con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale:
a) in accoglimento dei motivi di sui al precedente punto sub 4a), accertare e dichiarare che gli attori, sigg.ri ed sulle particelle distinti ai nn. Parte_1 Parte_2
689, 690, 687, 711, 686, 633, 679 e 682 hanno realizzato fabbricati e manufatti in violazione della normativa sulle distanze legali dal confine e, per l'effetto, condannarli alla demolizione e all'arretramento di siffatti edifici fino alla distanza legale di 5,00 ml dal confine;
b) in accoglimento dei motivi di cui al precedente punto sub 4b), accertare e dichiarare che gli attori, sigg.ri ed sul fabbricato Parte_1 Parte_2
situato sulla particella distinta al n. 687 hanno aperto illegittimamente n. 2 (due) finestre e, per l'effetto, condannarli alla loro chiusura sempre previa demolizione ed arretramento del fabbricato su cui sono state aperte costruito in violazione delle distanze legali dal confine”.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante escussione dei testi e veniva nominato CTU, che tuttavia non procedeva all'espletamento dell'incarico stante l'avvio di trattative per il bonario componimento della lite e la disposta sospensione delle operazioni peritali.
pagina 2 di 6 Successivamente ad alcuni rinvii disposti per pendenza delle trattative, veniva, demandata mediazione ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n. 28/2010 con rinvio all'udienza del 29.9.2025 per la verifica dell'esito.
Con comparsa di intervento volontario del 13.1.2025 si costituiva in giudizio
[...]
quale successore a titolo particolare nel diritto controverso rappresentando che CP_1
in data 05/12/2024, giusta atto a rogito del Notaio Dott. aveva Persona_1
acquistato dai convenuti e il terreno e gli Controparte_2 Controparte_3
immobili oggetto del presente giudizio.
Con note congiunte depositate il 28 aprile 2025, entrambi i difensori delle parti rappresentavano il raggiungimento di un accordo, allegato in atti e ne chiedevano il recepimento a sentenza.
All'udienza del 29.9.2025, il Giudice preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, invitava i difensori a precisare le conclusioni, i quali precisavano riportandosi all'accordo già depositato telematicamente e ne chiedevano il recepimento a sentenza con integrale compensazione delle spese di lite;
chiedevano altresì congiuntamente l'estromissione dal giudizio dei danti causa e Controparte_2 CP_3
e rinunciavano espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
[...]
Con provvedimento a verbale del 29.9.2025, lo scrivente magistrato, subentrato sul ruolo, disponeva l'estromissione dal giudizio dei convenuti alienanti e Controparte_2
ai sensi dell'art. 111 co. 3 e all'esito tratteneva la Controparte_3
causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Orbene, come sopra rappresentato, le parti hanno raggiunto un accordo a composizione della lite sottoscritto in data 22 gennaio 2025 e depositato agli atti del presente procedimento, ove convengono nei seguenti termini:
“2. i sigg.ri e rinunciano alla domanda e all'azione Parte_1 Parte_2
pendente relativa: a) al mancato rispetto dei confini delle edificazioni presenti sul fondo e sugli immobili di proprietà del sig. b) alla sopraelevazione del muro a Controparte_1
confine;
pagina 3 di 6 3. il sig. accetta la suestesa rinuncia;
Controparte_1
4. Il sig. rinuncia alla domanda e all'azione pendente relativa: a) al Controparte_1
mancato rispetto dei confini delle edificazioni presenti sul fondo e sugli immobili di proprietà dei sigg.ri e b) alla chiusura delle n. 2 (due) Parte_1 Parte_2
finestre e delle altre aperte sul fabbricato situato sulla particella distinta al n. 687 di proprietà dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
5. I sigg.ri e accettano la suestesa rinuncia;
Parte_1 Parte_2
6. In buona sostanza, le parti congiuntamente dichiarano di tollerare e prestano assenso a che le costruzioni rispettivamente edificate sui fondi di proprietà rimangano nello stato in cui si trovano e, conseguentemente, nessuna delle parti o loro aventi causa avranno a che pretendere l'una dall'altra per il mancato rispetto delle distanze delle costruzioni dai confini avendo le parti acconsentito a tale situazione di fatto e rinunciato ad ogni pretesa e, di fatto, costituendo una specifica servitù;
7. Le parti, inoltre, stabiliscono che:
a. il sig. entro e non oltre il termine di 1 (uno) mese dalla sottoscrizione Controparte_1
del presente atto, si impegna a liberare le finestre aperte sul fabbricato situato sulla particella distinta al n. 687 di proprietà dei sigg.ri e e Parte_1 Parte_2
che affacciano direttamente sul fondo di proprietà del primo, eliminando gli artefatti oggi presenti ed ivi piantando siepi o altra vegetazione o posizionandovi un riparo per gli attrezzi alla distanza di 80 cm dalle predette finestre così da consentire il richiesto passaggio di aria e di luce all'interno di esse. Le siepi e/o i manufatti installati non dovranno superare in altezza le finestre, ma al massimo essere di pari altezza;
b. laddove, in futuro, il sig. volesse installare un manufatto o piantumare una CP_1
siepe più alta delle finestre e a loro diretto contatto, le parti si accordano sin da ora che le spese per l'installazione di n. 2 (due) finestre cd velux sul tetto dell'immobile dei sigg.ri e sarà divisa al 50% tra le parti della presente scrittura Parte_1 Pt_2
privata;
pagina 4 di 6 c. i sigg.ri e rinunciano altresì ad ogni domanda risarcitoria, Parte_1 Pt_2
indennitaria e/o di ripristino della muratura e della recinzione ancorché ancora non azionate giudizialmente;
d. i sigg.ri e acconsentono a che il Sig. esegua opere Parte_1 Pt_2 Controparte_1
di rinforzamento e rifacimento del muro di confine di proprietà comune, nonché di realizzazione ex novo nelle parti ad oggi mancanti, a sue complete ed esclusive spese, considerato peraltro che trattasi di muro di contenimento essendo la proprietà del
Sigg.ri più bassa rispetto a quella limitrofa, prestando il consenso alle Parte_1
misure dei muri di contenimento in via di costruzione e/o rifacimento. Laddove al momento di sottoscrizione della presente scrittura privata le predette opere dovessero risultare già ultimate, i sigg.ri e espressamente le accettano e le Parte_1 Pt_2
approvano, rinunciando a qualsivoglia pretesa in merito;
e. entrambe le parti si obbligano a procedere, ognuna per quanto di competenza, ad una regolare e periodica pulizia dei rispettivi fondi.
8. con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si dichiarano entrambe integralmente soddisfatte, non avranno più nulla a che prendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, pretesa, motivo, ragione e diritto comunque connesso all'oggetto del giudizio che sarà abbandonato;
9. gli Avv. Scacco e Valeau sottoscrivono la presente scrittura di transazione per autentica di firma dei rispettivi assistiti e per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L. n. 247/2012”.
L'accordo raggiunto dalle parti, nei termini appena riportati, può essere recepito dal
Tribunale, dando atto che lo stesso comporta la costituzione di servitù reciproche a vantaggio delle proprietà di e di Parte_3 [...]
secondo quanto specificatamente previsto nell'accordo sottoscritto dalle CP_1
parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la congiunta richiesta delle parti.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Tivoli, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Maria Teresa Pia
Farina, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto , così provvede:
1) recepisce l'accordo stipulato dalle parti in data 22 gennaio 2025 e dispone in conformità al medesimo, come riportato in parte motiva, dando atto della costituzione di servitù reciproche a vantaggio delle proprietà di
[...]
e di secondo quanto Parte_3 Controparte_1
specificatamente previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti;
2) ordina al Conservatore dei Pubblici Registri di procedere alle relative trascrizioni;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite .
Così deciso in Tivoli, 18 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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