CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240009759674000 IMPOSTA UNICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240009759674000 GIOCHI-LOTTERIE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre a questa Corte la Ricorrente_1 nata in [...] il [...], c.f.: CF_Ricorrente_1, residente a [...], Indirizzo_1, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, Direzione interregionale Emilia Romagna e Marche
- Ufficio dei Monopoli - con sede in Bologna ed Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Direzione Provinciale di Parma, per l'annullamento della cartella di pagamento n.078 2024 0009759674
000, notificata a mezzo pec in data 19.9.2024, cartella emessa in conseguenza degli accertamenti riguardanti l'Imposta unica di cui all'art.1 del D. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al D.M. n.111/2006, portante un complessivo importo di € 492.978,49 inerente alle annualità dal 2016 al 2020.
Specificatamente, con sentenza n.944/2022 depositata in data 13.12.2022, la C.G.T. di primo grado di Parma respingeva il ricorso proposto dalla odierna ricorrente, in proprio ed in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento in materia di imposta unica n.
M04160009203U, n. M04170009205U e n. M04180009206U relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
Sulla scorta di detta favorevole sentenza, l'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna iscriveva a ruolo i 2/3 dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti, ai sensi dell'art.68 - comma 1 lett. a) - del D. Lgs.
n.546/1992 e dell'art.19 - comma 1 - del D. Lgs. n.472/1997, emettendo, quindi, i ruoli n.900098, n.900096
e n.900097 del 06.06.2024, ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data 10.07.2024 con richiesta di provvedere al recupero delle somme richieste nei ruoli trasmessi.
Oltre a quanto sopra specificato, ai sensi dell'art. 24 - comma 12 - del D.L. n.98/2011, l'Ufficio emetteva anche il ruolo n.900094, sempre in data 06.06.2024, consegnato all'A.D.E.R. pure questo in data 10.07.2024, provvedendo all'iscrizione a ruolo della metà dell'imposta unica e della metà degli interessi, chiesti alla parte con avviso di accertamento n. M04180011556U, prot. n.49481 del 20.10.2023, notificato in data 20.10.2023, relativo anch'esso all'annualità 2018.
Parimenti, per l'annualità 2019, sempre ai sensi dell'art. 24 - comma 12 - del D.L. n.98/2011, emetteva nella stessa data di cui sopra il ruolo n.900095, con consegna all'A.D.E.R. sempre in data 10.07.2024, con cui erano iscritti a ruolo gli importi chiesti all'odierna ricorrente con avviso di accertamento n. M04190011557U, prot. n. 49482 del 20.10.2023, notificato il 20.10.2023.
Infine, per l'annualità 2020, emetteva il ruolo n.900093 con le stesse modalità e date di cui sopra, con cui venivano iscritti a ruolo gli importi chiesti all'odierna ricorrente con avviso di accertamento n.
M04200011558U, prot. n. 49483 del 20.10.2023.
In detto ricorso, vengono eccepite le sottoelencate eccezioni:
1) nullità della notifica con riferimento alla relazione di notificazione;
2) vizi formali della cartella (con riferimento al vizio di motivazione); 3) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4) mancata indicazione del ruolo;
5) mancata chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
6) calcolo degli interessi;
7) contestazioni varie in merito della pretesa.
Viene concluso con la richiesta, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dell'annullamento della cartella, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di causa.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'A.D.M. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con controdeduzioni rispettivamente redatte nelle date 25.11.2024 e 19.11.2024, eccependo, entrambe, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi opposti, ritenendo l'A.D.M. che le eccezioni riguardano essenzialmente vizi della cartella per i quali non può essere ascritta alcuna responsabilità alla stessa, mentre per l'Agenzia Entrate-Riscossione si è in presenza di eccezioni opponibili nei soli confronti dell'Ente impositore sia in merito all'emissione dei ruoli che della pretesa tributaria, essendo la stessa solamente responsabile della notificazione, che risulta avvenuta tramite pec e non per raccomandata a/r come eccepito.
In mancanza dell'accoglimento del difetto di legittimazione passiva, entrambi contro deducono alle eccezioni sollevate, sostenendo con articolate argomentazioni in fatto e diritto, supportate da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la piena legittimità del loro operato, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, per totale infondatezza delle eccezioni proposte.
L'istanza di sospensione è stata trattata nell'udienza del 20.12.2024 e risulta rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta totalmente infondato e deve essere rigettato.
A parere del Collegio, si rileva la totale mancanza di valide argomentazioni e/o contestazioni di tutte le eccezioni formulate, tali da rendere inammissibile il ricorso.
In merito ai punti 1) e 2), si osserva infatti che la contestazione relativa alla notificazione della cartella impugnata è solo fuorviante essendo la stessa stata regolarmente effettuata mediante pec e non attraverso una raccomandata a/r.
Parimenti pure i punti 3), 4), 5) e 6), da trattare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, risultano del tutto infondati. La cartella opposta, infatti, così come previsto dell'art. 25 del D.P.R. n.602/73, risulta redatta in piena conformità ai modelli approvati con appositi decreti ministeriali (D.M. 321/99), i quali dispongono che il contenuto della cartella debba essere costituito dagli elementi elencati nel ruolo formato dall'ente impositore, e non impongono affatto altri contenuti, neppure in ordine alla modalità di calcolo degli interessi.
La cartella in esame riporta correttamente quanto previsto dalle norme e dal modello ministeriale, e contiene tutti gli elementi identificativi della cartella stessa e degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
Per quanto sopra, risulta pertanto evidente che, con riferimento agli atti opposti, non può ravvisarsi alcuna carenza di motivazione e quindi le suddette eccezioni devono essere rigettate per totale infondatezza.
Da ultimo, in merito alle contestazioni varie sulla pretesa, si osserva che le motivazioni enunciate riguardano questioni già oggetto di ripetuta ed articolata disamina e determinazione, con costante rigetto e/o inammissibilità delle eccezioni formulate, da parte della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale
e della Suprema Corte, di cui, per quest'ultima, si indicano, tra le tante, le sentenze n.8757/2021 e n.9735/2021; le ordinanze n.31678/2021 e n.7247/2024 e da ultimo l'ordinanza n.15724/2025.
Per tutte quante le sopraindicate motivazioni, la Corte ravvisa la manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso, ragioni che ne determinano il rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.500 omnia a carico di ognuna delle parti resistenti con distrazione delle spese al difensore antistatario solo per Agenzia Entrate Riscossione di Parma.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAVANI ITALO, Presidente e Relatore
PAVIGNANI IVONNE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 419/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 1 - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240009759674000 IMPOSTA UNICA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240009759674000 GIOCHI-LOTTERIE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 228/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre a questa Corte la Ricorrente_1 nata in [...] il [...], c.f.: CF_Ricorrente_1, residente a [...], Indirizzo_1, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, avverso l'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, Direzione interregionale Emilia Romagna e Marche
- Ufficio dei Monopoli - con sede in Bologna ed Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Direzione Provinciale di Parma, per l'annullamento della cartella di pagamento n.078 2024 0009759674
000, notificata a mezzo pec in data 19.9.2024, cartella emessa in conseguenza degli accertamenti riguardanti l'Imposta unica di cui all'art.1 del D. Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta sulla raccolta di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al D.M. n.111/2006, portante un complessivo importo di € 492.978,49 inerente alle annualità dal 2016 al 2020.
Specificatamente, con sentenza n.944/2022 depositata in data 13.12.2022, la C.G.T. di primo grado di Parma respingeva il ricorso proposto dalla odierna ricorrente, in proprio ed in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento in materia di imposta unica n.
M04160009203U, n. M04170009205U e n. M04180009206U relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018.
Sulla scorta di detta favorevole sentenza, l'Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna iscriveva a ruolo i 2/3 dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti, ai sensi dell'art.68 - comma 1 lett. a) - del D. Lgs.
n.546/1992 e dell'art.19 - comma 1 - del D. Lgs. n.472/1997, emettendo, quindi, i ruoli n.900098, n.900096
e n.900097 del 06.06.2024, ruoli consegnati all'Agente della Riscossione in data 10.07.2024 con richiesta di provvedere al recupero delle somme richieste nei ruoli trasmessi.
Oltre a quanto sopra specificato, ai sensi dell'art. 24 - comma 12 - del D.L. n.98/2011, l'Ufficio emetteva anche il ruolo n.900094, sempre in data 06.06.2024, consegnato all'A.D.E.R. pure questo in data 10.07.2024, provvedendo all'iscrizione a ruolo della metà dell'imposta unica e della metà degli interessi, chiesti alla parte con avviso di accertamento n. M04180011556U, prot. n.49481 del 20.10.2023, notificato in data 20.10.2023, relativo anch'esso all'annualità 2018.
Parimenti, per l'annualità 2019, sempre ai sensi dell'art. 24 - comma 12 - del D.L. n.98/2011, emetteva nella stessa data di cui sopra il ruolo n.900095, con consegna all'A.D.E.R. sempre in data 10.07.2024, con cui erano iscritti a ruolo gli importi chiesti all'odierna ricorrente con avviso di accertamento n. M04190011557U, prot. n. 49482 del 20.10.2023, notificato il 20.10.2023.
Infine, per l'annualità 2020, emetteva il ruolo n.900093 con le stesse modalità e date di cui sopra, con cui venivano iscritti a ruolo gli importi chiesti all'odierna ricorrente con avviso di accertamento n.
M04200011558U, prot. n. 49483 del 20.10.2023.
In detto ricorso, vengono eccepite le sottoelencate eccezioni:
1) nullità della notifica con riferimento alla relazione di notificazione;
2) vizi formali della cartella (con riferimento al vizio di motivazione); 3) mancata sottoscrizione della cartella esattoriale;
4) mancata indicazione del ruolo;
5) mancata chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate;
6) calcolo degli interessi;
7) contestazioni varie in merito della pretesa.
Viene concluso con la richiesta, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dell'annullamento della cartella, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di causa.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'A.D.M. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con controdeduzioni rispettivamente redatte nelle date 25.11.2024 e 19.11.2024, eccependo, entrambe, in via preliminare il difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi opposti, ritenendo l'A.D.M. che le eccezioni riguardano essenzialmente vizi della cartella per i quali non può essere ascritta alcuna responsabilità alla stessa, mentre per l'Agenzia Entrate-Riscossione si è in presenza di eccezioni opponibili nei soli confronti dell'Ente impositore sia in merito all'emissione dei ruoli che della pretesa tributaria, essendo la stessa solamente responsabile della notificazione, che risulta avvenuta tramite pec e non per raccomandata a/r come eccepito.
In mancanza dell'accoglimento del difetto di legittimazione passiva, entrambi contro deducono alle eccezioni sollevate, sostenendo con articolate argomentazioni in fatto e diritto, supportate da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la piena legittimità del loro operato, concludendo con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, per totale infondatezza delle eccezioni proposte.
L'istanza di sospensione è stata trattata nell'udienza del 20.12.2024 e risulta rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2025 sulle conclusioni delle rispettive parti.
Nel merito della lite si osserva: il ricorso risulta totalmente infondato e deve essere rigettato.
A parere del Collegio, si rileva la totale mancanza di valide argomentazioni e/o contestazioni di tutte le eccezioni formulate, tali da rendere inammissibile il ricorso.
In merito ai punti 1) e 2), si osserva infatti che la contestazione relativa alla notificazione della cartella impugnata è solo fuorviante essendo la stessa stata regolarmente effettuata mediante pec e non attraverso una raccomandata a/r.
Parimenti pure i punti 3), 4), 5) e 6), da trattare congiuntamente per la loro intrinseca connessione, risultano del tutto infondati. La cartella opposta, infatti, così come previsto dell'art. 25 del D.P.R. n.602/73, risulta redatta in piena conformità ai modelli approvati con appositi decreti ministeriali (D.M. 321/99), i quali dispongono che il contenuto della cartella debba essere costituito dagli elementi elencati nel ruolo formato dall'ente impositore, e non impongono affatto altri contenuti, neppure in ordine alla modalità di calcolo degli interessi.
La cartella in esame riporta correttamente quanto previsto dalle norme e dal modello ministeriale, e contiene tutti gli elementi identificativi della cartella stessa e degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
Per quanto sopra, risulta pertanto evidente che, con riferimento agli atti opposti, non può ravvisarsi alcuna carenza di motivazione e quindi le suddette eccezioni devono essere rigettate per totale infondatezza.
Da ultimo, in merito alle contestazioni varie sulla pretesa, si osserva che le motivazioni enunciate riguardano questioni già oggetto di ripetuta ed articolata disamina e determinazione, con costante rigetto e/o inammissibilità delle eccezioni formulate, da parte della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale
e della Suprema Corte, di cui, per quest'ultima, si indicano, tra le tante, le sentenze n.8757/2021 e n.9735/2021; le ordinanze n.31678/2021 e n.7247/2024 e da ultimo l'ordinanza n.15724/2025.
Per tutte quante le sopraindicate motivazioni, la Corte ravvisa la manifesta infondatezza e pretestuosità del ricorso, ragioni che ne determinano il rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 2.500 omnia a carico di ognuna delle parti resistenti con distrazione delle spese al difensore antistatario solo per Agenzia Entrate Riscossione di Parma.