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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6277/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.04.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FORMICONI ANTONIO ha concluso come da nota depositata Parte_1
in data 19/05/2025 per l' e per la nessuno Controparte_1 Controparte_2
è comparso
Il Giudice dato atto di quanto sopra, accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia della CP_2
, si ritira in camera di consiglio.
[...]
Alle ore 11:16 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6277/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6277/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FORMICONI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina
(LT), Via Dante Alighieri, n. 27, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCINI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Arezzo (AR), Via Paolo Uccello, n. 6, in virtù di procura allegata in atti;
convenuta-opposta
e contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
convenuta-opposta contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' Parte_1 [...]
e la al fine di sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in ragione del fumus boni iuris e periculum in mora rappresentati nei motivi spesi nel presente atto;
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità della cartella esattoriale di pagamento n. 057 2020 00171440 60 000 per i motivi sopra esposti e per l'effetto disporre l'annullamento e/o l'inefficacia e dichiarare non dovute le somme ivi riportate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva: - di aver ricevuto, in data 22.02.2022, la notifica, da parte di della cartella esattoriale di pagamento n.05720200017144060000 per la somma di CP_3
€ 29.240,58 avente ad oggetto una serie di contravvenzioni al C.d.S. elevate dalla Prefettura di , CP_2
con specifico riferimento al verbale 665005924 emesso il 10.10.2016; - che il credito vantato dall'Ente impositore doveva considerarsi prescritto;
- che le sanzioni amministrative oggetto della cartella non erano mai state notificate, né ad essa erano state allegate le copie autentiche del verbale di violazione al C.d.S.; - che, nella anzidetta cartella, non erano stati richiamati gli estremi della violazione irrogata e il tipo di sanzione applicata;
- che la cartella in parola era, dunque, affetta da nullità, in quanto non preceduta dalla notifica dei verbali di violazione al C.d.S. ed illegittima l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, L. 24.11.1981, n. 689.
L , tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.03.2023, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
; nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e
[...] dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Tutto, con vittoria di compensi professionali, da liquidarsi ex art. 93 cpc all'Avvocato Francesco Francini, antistatario”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
È jus receptum quello secondo cui, in relazione alla cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a)
l'opposizione, nelle forme previste dalla legge n. 689/1981, solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al C.d.S., al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi (prescrizione, avvenuto pagamento), asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(Cass.n.562/2000; Cass.n.21793/2010; Cass.n.19801/2014).
Ciò posto, sono da ritenersi tardivi e, dunque, inammissibili alcuni dei motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione e, segnatamente, l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., la mancata allegazione alla cartella dei predetti verbali, la mancata indicazione degli estremi della violazione irrogata e del tipo di sanzione applicata e, infine, l'irregolarità della notifica della cartella.
Per quanto riguarda l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni, si osserva che la contestazione deve essere fatta valere mediante il rimedio dell'opposizione, in via recuperatoria, ex
L. n. 689/81, contro la cartella esattoriale (o l'estratto di ruolo ovvero l'intimazione di pagamento), entro 30 gg., ai sensi dell'art.7, D.lgs. n. 150/ 2011.
Il mezzo di impugnazione in parola consente, infatti, di rimuovere la validità dei verbali di contravvenzione, del ruolo e della sua efficacia esecutiva, oltre a consentire al giudice adito di sospendere preventivamente l'esecuzione.
Ciò posto, l'attore è decaduto dalla possibilità di eccepire la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S., risultando per tabulas come l'odierna opposizione è stata iscritta a ruolo in data 5.12.22, ovvero oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della cartella di pagamento (23.2.22).
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni relative alla mancata allegazione alla cartella dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., alla mancata indicazione degli estremi della violazione irrogata e del tipo di sanzione applicata, nonché all'irregolarità della notifica della cartella stessa, si osserva che esse attengono alla regolarità formale del procedimento avviato dall'Ente Riscossore per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici, e che, pertanto, il mezzo di impugnazione è quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
In ragione di quanto sopra, pertanto, vanno respinti i superiori motivi oggetto di disamina.
Invero, la cartella di pagamento veniva notificata all'opponente in data 23.2.2022, mentre l'iscrizione a ruolo del presente giudizio con deposito dell'atto di citazione avveniva in data 5.12.2022, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c. (decorrente dalla data del
23.2.2022), con la conseguenza che l'opposizione, anche qualificandola, limitatamente alle predette contestazioni, come un'opposizione agli atti esecutivi, è da ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile. Venendo agli altri motivi di opposizione, si osserva che l'eccezione di prescrizione del credito e quella relativa all'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, ex art. 27 della L. 24.11.1981, n. 689, possono essere fatte valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza alcun termine decadenziale.
A tale proposito, l'opponente asserisce che siano decorsi oltre cinque anni tra l'emissione del verbale di accertamento della violazione (10.10.2016) e la notifica della cartella opposta (23.10.2022).
L'eccezione è infondata, posto che, a prescindere dalla notifica di validi atti interruttivi della prescrizione, il termine prescrizionale non è maturato.
Invero, risulta per tabulas che il verbale di accertamento è stato emesso il 10.10.2016 (vd. all.to n. 1, citazione, e all.to n. 3, comparsa), che il ruolo è stato reso esecutivo in data 20.5.2020 e consegnato all'Agente Riscossore il 10.7.2020 (vd. all.to n. 1, citazione) ed, infine, che la cartella di pagamento
è stata notificata il 23.10.2022 (vd. all.to n. 2, comparsa).
Orbene, l'art. 68, co. 4 bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) prevede che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021 (…) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, il carico derivante dalle sanzioni amministrative è stato affidato in data 10.7.2020, ovvero durante il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, periodo rispetto al quale l'articolo in parola ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione (vd. Trib. Roma 19.11.24, n.17627; Trib.
Civitavecchia 31.10.24, n.1439).
Ciò rilevato, sebbene il termine ordinario di prescrizione quinquennale sarebbe dovuto scadere l'11.10.2021 (decorsi cinque anni dall'emissione del verbale del 10.10.2016), per effetto della proroga di 24 mesi prevista dal Decreto Cura Italia, la notifica della cartella avvenuta il 23.10.2022 risulta essere tempestiva, in quanto effettuata entro il nuovo termine prorogato.
Quanto alla contestazione relativa all'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, sostiene l'opponente che questa non fosse dovuta in quanto limitata al solo caso di emissione di un'ordinanza-ingiunzione.
L'eccezione in parola è parimenti infondata.
L'art. 206 del C.d.S. dispone che: “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il rinvio operato dal suddetto disposto codicistico alla normativa di cui all'art. 27, L. n. 689/1981, è previsto per tutti i casi di riscossione tout court e senza eccezioni, dunque, sia nel caso in cui venga emessa ordinanza-ingiunzione a seguito di opposizione al Prefetto, sia quando non sia stato proposto ricorso e non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta.
Una diversa interpretazione pregiudicherebbe la ratio complessiva del sistema di riscossione delle sanzioni previste per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sistema che prevede, in progressione, il pagamento in misura ridotta, il pagamento della metà del massimo della sanzione (nelle ipotesi in cui il verbale di accertamento non venga impugnato, né sia intervenuto il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso) ed, infine, la riscossione forzosa ex art. 206
C.d.S., con applicazione della sanzione aggiuntiva di cui all'art. 27, L. n. 689/1981.
Quanto sopra ha trovato piena conferma nel pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità, cui s'intende aderire, secondo cui la maggiorazione in questione ha natura di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante da quella aggiuntiva (ex multis, Cass. Sez. U.,
15.6.2016, n.12324; Cass. 10.2.2017, n.3621; Cass. 27.1.2017, n.2117).
Conclusivamente, in ragioni delle superiori argomentazioni, l'opposizione andrà rigettata e, per l'effetto, confermata l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti della , parte vittoriosa nel presente giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata;
b) condanna l'attore-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Francini Francesco;
c) nulla per le spese nei confronti della . Controparte_2
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 27 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 10.04.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FORMICONI ANTONIO ha concluso come da nota depositata Parte_1
in data 19/05/2025 per l' e per la nessuno Controparte_1 Controparte_2
è comparso
Il Giudice dato atto di quanto sopra, accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia della CP_2
, si ritira in camera di consiglio.
[...]
Alle ore 11:16 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6277/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6277/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FORMICONI ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cisterna di Latina
(LT), Via Dante Alighieri, n. 27, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attore-opponente contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCINI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Arezzo (AR), Via Paolo Uccello, n. 6, in virtù di procura allegata in atti;
convenuta-opposta
e contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_2
convenuta-opposta contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l' Parte_1 [...]
e la al fine di sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale e/o preliminare: sospendere
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, in ragione del fumus boni iuris e periculum in mora rappresentati nei motivi spesi nel presente atto;
nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare
l'illegittimità della cartella esattoriale di pagamento n. 057 2020 00171440 60 000 per i motivi sopra esposti e per l'effetto disporre l'annullamento e/o l'inefficacia e dichiarare non dovute le somme ivi riportate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
A fondamento dell'opposizione l'attore deduceva: - di aver ricevuto, in data 22.02.2022, la notifica, da parte di della cartella esattoriale di pagamento n.05720200017144060000 per la somma di CP_3
€ 29.240,58 avente ad oggetto una serie di contravvenzioni al C.d.S. elevate dalla Prefettura di , CP_2
con specifico riferimento al verbale 665005924 emesso il 10.10.2016; - che il credito vantato dall'Ente impositore doveva considerarsi prescritto;
- che le sanzioni amministrative oggetto della cartella non erano mai state notificate, né ad essa erano state allegate le copie autentiche del verbale di violazione al C.d.S.; - che, nella anzidetta cartella, non erano stati richiamati gli estremi della violazione irrogata e il tipo di sanzione applicata;
- che la cartella in parola era, dunque, affetta da nullità, in quanto non preceduta dalla notifica dei verbali di violazione al C.d.S. ed illegittima l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, L. 24.11.1981, n. 689.
L , tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.03.2023, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito: In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
; nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e
[...] dichiarare legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite, esimendola quindi da ogni responsabilità. Tutto, con vittoria di compensi professionali, da liquidarsi ex art. 93 cpc all'Avvocato Francesco Francini, antistatario”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
È jus receptum quello secondo cui, in relazione alla cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, tre rimedi: a)
l'opposizione, nelle forme previste dalla legge n. 689/1981, solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al C.d.S., al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi (prescrizione, avvenuto pagamento), asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quando si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(Cass.n.562/2000; Cass.n.21793/2010; Cass.n.19801/2014).
Ciò posto, sono da ritenersi tardivi e, dunque, inammissibili alcuni dei motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione e, segnatamente, l'omessa notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., la mancata allegazione alla cartella dei predetti verbali, la mancata indicazione degli estremi della violazione irrogata e del tipo di sanzione applicata e, infine, l'irregolarità della notifica della cartella.
Per quanto riguarda l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni, si osserva che la contestazione deve essere fatta valere mediante il rimedio dell'opposizione, in via recuperatoria, ex
L. n. 689/81, contro la cartella esattoriale (o l'estratto di ruolo ovvero l'intimazione di pagamento), entro 30 gg., ai sensi dell'art.7, D.lgs. n. 150/ 2011.
Il mezzo di impugnazione in parola consente, infatti, di rimuovere la validità dei verbali di contravvenzione, del ruolo e della sua efficacia esecutiva, oltre a consentire al giudice adito di sospendere preventivamente l'esecuzione.
Ciò posto, l'attore è decaduto dalla possibilità di eccepire la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S., risultando per tabulas come l'odierna opposizione è stata iscritta a ruolo in data 5.12.22, ovvero oltre il termine di 30 gg. dalla notifica della cartella di pagamento (23.2.22).
Per quanto riguarda, invece, le contestazioni relative alla mancata allegazione alla cartella dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., alla mancata indicazione degli estremi della violazione irrogata e del tipo di sanzione applicata, nonché all'irregolarità della notifica della cartella stessa, si osserva che esse attengono alla regolarità formale del procedimento avviato dall'Ente Riscossore per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici, e che, pertanto, il mezzo di impugnazione è quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
In ragione di quanto sopra, pertanto, vanno respinti i superiori motivi oggetto di disamina.
Invero, la cartella di pagamento veniva notificata all'opponente in data 23.2.2022, mentre l'iscrizione a ruolo del presente giudizio con deposito dell'atto di citazione avveniva in data 5.12.2022, quindi, ben oltre il termine decadenziale di 20 giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c. (decorrente dalla data del
23.2.2022), con la conseguenza che l'opposizione, anche qualificandola, limitatamente alle predette contestazioni, come un'opposizione agli atti esecutivi, è da ritenersi tardiva e, quindi, inammissibile. Venendo agli altri motivi di opposizione, si osserva che l'eccezione di prescrizione del credito e quella relativa all'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, ex art. 27 della L. 24.11.1981, n. 689, possono essere fatte valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., senza alcun termine decadenziale.
A tale proposito, l'opponente asserisce che siano decorsi oltre cinque anni tra l'emissione del verbale di accertamento della violazione (10.10.2016) e la notifica della cartella opposta (23.10.2022).
L'eccezione è infondata, posto che, a prescindere dalla notifica di validi atti interruttivi della prescrizione, il termine prescrizionale non è maturato.
Invero, risulta per tabulas che il verbale di accertamento è stato emesso il 10.10.2016 (vd. all.to n. 1, citazione, e all.to n. 3, comparsa), che il ruolo è stato reso esecutivo in data 20.5.2020 e consegnato all'Agente Riscossore il 10.7.2020 (vd. all.to n. 1, citazione) ed, infine, che la cartella di pagamento
è stata notificata il 23.10.2022 (vd. all.to n. 2, comparsa).
Orbene, l'art. 68, co. 4 bis, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) prevede che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021 (…) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Nel caso di specie, il carico derivante dalle sanzioni amministrative è stato affidato in data 10.7.2020, ovvero durante il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, periodo rispetto al quale l'articolo in parola ha prorogato i termini di decadenza e prescrizione (vd. Trib. Roma 19.11.24, n.17627; Trib.
Civitavecchia 31.10.24, n.1439).
Ciò rilevato, sebbene il termine ordinario di prescrizione quinquennale sarebbe dovuto scadere l'11.10.2021 (decorsi cinque anni dall'emissione del verbale del 10.10.2016), per effetto della proroga di 24 mesi prevista dal Decreto Cura Italia, la notifica della cartella avvenuta il 23.10.2022 risulta essere tempestiva, in quanto effettuata entro il nuovo termine prorogato.
Quanto alla contestazione relativa all'illegittimità dell'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento, sostiene l'opponente che questa non fosse dovuta in quanto limitata al solo caso di emissione di un'ordinanza-ingiunzione.
L'eccezione in parola è parimenti infondata.
L'art. 206 del C.d.S. dispone che: “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli
202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il rinvio operato dal suddetto disposto codicistico alla normativa di cui all'art. 27, L. n. 689/1981, è previsto per tutti i casi di riscossione tout court e senza eccezioni, dunque, sia nel caso in cui venga emessa ordinanza-ingiunzione a seguito di opposizione al Prefetto, sia quando non sia stato proposto ricorso e non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta.
Una diversa interpretazione pregiudicherebbe la ratio complessiva del sistema di riscossione delle sanzioni previste per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sistema che prevede, in progressione, il pagamento in misura ridotta, il pagamento della metà del massimo della sanzione (nelle ipotesi in cui il verbale di accertamento non venga impugnato, né sia intervenuto il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso) ed, infine, la riscossione forzosa ex art. 206
C.d.S., con applicazione della sanzione aggiuntiva di cui all'art. 27, L. n. 689/1981.
Quanto sopra ha trovato piena conferma nel pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità, cui s'intende aderire, secondo cui la maggiorazione in questione ha natura di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante da quella aggiuntiva (ex multis, Cass. Sez. U.,
15.6.2016, n.12324; Cass. 10.2.2017, n.3621; Cass. 27.1.2017, n.2117).
Conclusivamente, in ragioni delle superiori argomentazioni, l'opposizione andrà rigettata e, per l'effetto, confermata l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il mancato espletamento di attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti della , parte vittoriosa nel presente giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attore – opponente e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata;
b) condanna l'attore-opponente a rimborsare alla convenuta-opposta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Francini Francesco;
c) nulla per le spese nei confronti della . Controparte_2
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 27.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini