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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 907/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in n Pavia, Viale dei Partigiani n. 137, presso lo studio dell'avv. Simona
Francesca Bozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Villanterio (PV), Via Bachelet n° 1 , presso lo studio dell'avv. Roberta Ferraresi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 21.1.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e segnatamente:
pagina 1 di 20 per parte ricorrente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis Parte_1
reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che CP_1
è responsabile del danno cagionato a ed è pertanto tenuto a
[...] Parte_1
risarcire i danni non patrimoniali patiti da nato a [...] il Parte_1
giorno 9 agosto 2001 e residente a [...], C.F.
e, per l'effetto condannarlo a corrispondere a C.F._3 Parte_1
la somma di € 19.033,57 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti
[...]
così come quantificati dalla relazione del CTU Dott. Con vittoria di spese e Persona_1
compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. 2)
IN VIA SUBORDINATA condannare al risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali patiti da nella misura ritenuta di giustizia. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. A fondamento della richiesta, ci si riporta integralmente alla relazione medico-legale redatta dal CTU incaricato Dott. ” Persona_1
Per parte resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis così CP_1
giudicare: In via preliminare: rigettarsi il ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c per il mancato rispetto dell'indicazione specifica di mezzi di prova da parte del ricorrente cosi come previsto dell'art. 163 c.p.c. comma 3, n° 5; con vittoria di spese e competenze di causa In via principale: disattendere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nessuna esclusa e per l'effetto respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di causa In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il ricorso non venisse rigettato, per l'eccezione preliminare formulata, si chiede il mutamento del rito speciale in rito ordinario con vittoria di spese e competenze di causa In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi onché per interrogatorio formale dell'attore preceduti dalla locuzione “vero che” 1) il giorno 12/07/2020 verso le ore 24.00 la IG
[...]
si trovava in centro a Pavia in un bar in compagnia di due amiche, Pt_2 CP_2
e nonché dei fratelli e allorchè
[...] CP_3 CP_1 Controparte_4
pagina 2 di 20 giungeva un ragazzo sconosciuto;
2) detto ragazzo, poi identificato come , si Parte_1
sedeva presso il tavolo delle ragazze e cercava di comunicare ma storpiava le parole facendo discorsi disconnessi perchè era ubriaco;
3) l'attore tentava di abbracciare e baciare le ragazze, in particolare la quale ad un suo tentativo di Controparte_2
avvicinarsi lo respingeva con le braccia e lui arrabbiandosi, prendendola per le spalle, la spintonava contro il muro;
4) il Signor rivolgendosi successivamente alla IG Pt_1
le tirava uno schiaffo in volto, dopo che la stessa si era lamentata del fatto Parte_2
che lo stesso avesse picchiato la sua amica;
5) i fratelli intervenivano in difesa di CP_1
e successivamente colpiva sulla guancia con un Parte_2 Pt_1 Controparte_4
pugno; 6) si avvicinava per soccorrere il fratello ma mentre cercava CP_1 Pt_1
di infliggergli un pugno il convenuto lo schivava;
7) teneva nella mano CP_1
sinistra il collo di una bottiglia che si rompeva improvvisamente e a causa di ciò si procurava dei tagli sulla mano perdendo del sangue;
8) Mentre i fratelli se ne CP_1
stavano andando si avvicinava un ragazzo dicendo che era il fratello di e che Parte_1 quest'ultimo era in giro per Pavia con una spranga poiché voleva regolare i conti;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: , residente in [...]
Lurani, Via Roma n° 8 , residente in [...] Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza il SI. evocava in giudizio il SI. , Parte_1 CP_1 al fine di ottenere condanna, nei confronti di quest'ultimo, al risarcimento del danno, quantificato in € 19.033,57, subito dall'attore in conseguenza di fatto illecito (aggressione) posto in essere dal convenuto.
A supporto del proprio ricorso, parte ricorrente deduceva che: in data 12 luglio 2020 il SI. si trovava nel centro storico di Pavia con il suo amico in Pt_1 Persona_2
zona Piazza Vittoria/via XX Settembre;
nel corso della serata avevano incontrato tre ragazze già conosciute in precedenza, in compagnia di due giovani;
una delle ragazze aveva scherzato in modo più intimo con il SI. il quale la aveva respinta e le aveva Pt_1
pagina 3 di 20 dato un buffetto sulla guancia;
poco dopo un' altra ragazza del gruppo lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente e lui era stato costretto a respingerla;
a quel punto un ragazzo, che nel frattempo lo aveva seguito, si era “messo in mezzo” e lo aveva separato mentre un altro ragazzo presente lo aveva colpito alla testa con una bottiglia da dietro, ferendolo;
in particolare, il ragazzo aveva trattenuto in mano il collo della bottiglia e da dietro lo aveva premuto sul coppino del SI. per un tempo interminabile, minacciandolo di morte;
Pt_1
l'amico aveva cercato di allontanare l'aggressore dal SI. ; il Persona_2 Pt_1
medesimo aggressore era quindi fuggito verso Piazza Petrarca;
a quel punto, incontrato il fratello, il SI. era stato trasportato in Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia ove i Pt_1
sanitari lo avevano medicato rilasciandogli una prognosi di giorni 14; aveva quindi sporto querela e chiesto giudizio immediato per il il quale aveva presentato opposizione CP_1 con istanza di sospensione con messa alla prova;
ritirata l'opposizione, il decreto penale di condanna era divenuto definitivo;
malgrado richiesta di risarcimento non era stato corrisposto nulla;
sussistevano i presupposti ex art. 2043 c.c. per fondare azione risarcitoria e , segnatamente, fatto illecito doloso nonché danno ingiusto;
era integrata fattispecie penale ex artt. 582 e 585 c.p.; il pregiudizio fisico era attestato da relazione medico legale di parte
Si costituiva il SI. eccependo preliminarmente l'incompatibilità del CP_1
rito prescelto rispetto alla natura e alla complessità della controversia alle luce delle deduzioni della stessa attrice e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il SI. si trovava in locale in evidente stato di alterazione alcoolica, Pt_1
aveva tentato di abbracciare e baciare una ragazze;
la ragazza, di nome ad un suo CP_2
tentativo di avvinarsi, lo aveva respinto con le braccia e lui si era adirato prendendola per le spalle e spintonandola con forza contro il muro;
inoltre aveva schiaffeggiato anche altra ragazza;
il era quindi stato costretto a intervenire per proteggere le ragazze;
il CP_1
decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo;
il Giudice civile doveva procedere ad autonomo accertamento del nesso di causalità e dei danni;
la relazione medico legale di parte non aveva valore probatorio.
pagina 4 di 20 Accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta, era disposto mutamento di rito e veniva fissata prima udienza ex art. 183 c.p.c. all'esito della quale erano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, esame testimoniale, interrogatorio formale e CTU.
All'udienza del 21.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova e il rilievo del decreto penale di condanna
2.La compiuta ricostruzione della fattispecie concreta e il fatto illecito posto in essere dal convenuto
3. Il concorso di colpa dell'attore
4. Il danno subito dall'attore
5. Le spese
1.L'onere della prova e il rilievo del decreto penale di condanna
In via generale e in punto di diritto, essendo stata dedotta da parte dell'attore, Pt_1
, responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al convenuto, SI. , gravava sul
[...] CP_1
primo l'onus probandi circa gli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, il fatto illecito posto in essere dal convenuto, SI. , (nella fattispecie lesioni CP_1
personali aggravate, sanzionato ex artt. 582 e 585 c.p.) il danno subito sul piano fisico
(come dedotto in perizia medico legale di parte) e il nesso di causalità tra la citata condotta illecita e il danno stesso
A supporto della propria ricostruzione parte attrice ha depositato decreto penale di condanna del Tribunale di Pavia n. 461/2021 r.g. 42/2021 n.r. 491/2021 R. GIP del
29.4.2021 emesso a seguito di querela dello stesso e divenuto esecutivo a seguito di Pt_1 rinuncia all'opposizione da parte del medesimo SI. (cfr. doc. 5 e 7 ) CP_1
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 460 c.p.p. quinto comma il citato decreto “Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
pagina 5 di 20 o amministrativo”
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale “l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'eSIenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (si vedano le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991); che nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile;
( in termini
Corte Costituzionale, 27.07.2011, n.254)
Secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi maggioritario l'art. 654 c.p.p. attribuisce soltanto alla sentenza penale irrevocabile, sia di condanna che di assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, relativamente all'accertamento dei fatti materiali (e alle condizioni precisate dalla disposizione), nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale, nel caso in cui la sentenza stessa sia stata "pronunciata in seguito a dibattimento"; pertanto, il legislatore,” nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato …. (così, Cass., SU, n. 674 del 2010 e, con altro recente arresto, Cass., SU, n. 1768 del 2011). (in termini con giurisprudenza citata e proprio con riferimento al decreto penale di condanna Cass. 26.11.2013, n. 26401
;Cassazione civile sez. un., 19.01.2010, n.674)
Purtuttavia, l'assenza di effetti automatici, in ossequio alla stessa giurisprudenza sopra evidenziata, non impedisce al Giudice di trarre elementi o, quanto meno, argomenti probatori anche dal decreto ovvero dalla documentazione relativa al citato decreto, sia pure pagina 6 di 20 da valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie o indiziarie acquisite;
più in generale, inoltre, possono essere utilizzati anche atti di indagine penale quali argomenti di prova nel giudizio civile (Cass., del 2.7.2010 n. 15714; Cass., 05.12.2008, n. 28855)
In adesione a tale orientamento si esclude quindi la medesima efficacia di giudicato al decreto penale di condanna, in quanto , la decisione del giudizio civile fondata esclusivamente su tale provvedimento risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto essendo adottata in assenza di una qualsiasi attività dibattimentale. Tuttavia, ove l'attore produca un decreto penale di condanna o altri documenti contenuti nel fascicolo del procedimento penale, il giudice civile non potrà sottrarsi a considerare tale elemento come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità
(nel merito recentemente Corte appello Catanzaro 28.06.2021, n.937. Tribunale Salerno
05.05.2016 n.1980)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, malgrado le contestazioni del convenuto nel presente giudizio e l'assenza di efficacia di giudicato, il decreto penale di condanna acquisisce comunque valore di elemento probatorio, da valutare unitamente al complesso delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite.
2.La compiuta ricostruzione della fattispecie concreta e il fatto illecito posto in essere dal convenuto
Alla luce delle reciproche deduzioni ed eccezioni, nonché in base all'istruttoria compiuta, si ritiene anzitutto comprovata la lesione fisica subita dal SI. come Pt_1 eziologicamente riconducibile ad atto illecito del SI. : quest'ultimo, in particolare, CP_1
colpiva da dietro, con una bottiglia rotta, la nuca del SI. , ferendolo. Pt_1
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della puntuale ricostruzione dell'attore, le eccezioni della convenuta, in ordine a tale specifico aspetto della dinamica, sono risultate meramente generiche, non fornendo nessuna ricostruzione alternativa specifica circa la causa della lesione occorsa all' . Pt_1
A fortiori, sul punto, gli atti difensivi della parte convenuta contengono plurime pagina 7 di 20 dichiarazioni parzialmente confessorie in ordine all'aggressione effettuata dal convenuto nei confronti dell'attore “ è intervenuto per difendere delle giovani ragazze CP_1 indifese, tra l'altro una di queste la IG ancora minorenne. Il , pur Pt_2 CP_1
essendo circondato da un gruppo numeroso di ragazzi che nel frattempo erano giunti, si è visto comunque costretto ad intervenire “(sic comparsa costituzione pag. 4)
In secondo luogo, depone in tal senso la dichiarazione del testimone Per_2
terzo rispetto alle parti e pacificamente presente la sera della colluttazione, il quale ha univocamente confermato come il spaccava una bottiglia di birra per terra e CP_1 utilizzava il collo rotto come arma sull'ER premendoglielo sul collo.
In terzo luogo, ulteriore testimone ( ) pur non confermando Testimone_1 espressamente la dinamica, ha comunque dichiarato “ho sentito cocci rotti” risultando tale rumore compatibile con la modalità di aggressione descritta;
la stessa , sentita a Pt_2
sommarie informazioni presso la Stazione dei carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano) aveva dichiarato di aver visto, dopo il rumore di cocci rotti, il SI. “sanguinante…cocci di Pt_1 bottiglia in terra pertanto presumibilmente gli era stata tirata di dosso una bottiglia” (sic doc. 1 parte convenuta); ulteriore persona presente, , nelle sommarie Controparte_2
informazioni rese presso la Stazione dei Carabinieri di Belgioiso del 4.9.2020 , aveva dichiarato di aver visto il SI. , la sera stessa dell'evento, con le mani sporche di CP_1
sangue e di aver sentito il medesimo interloquire con il fratello affermando di aver rotto la bottiglia e di aver colpito “il ragazzo “ alla testa (cfr doc. 1 parte convenuta)
In quarto luogo rilevano le dichiarazioni rese dal medesimo SI. , sia in corso Pt_1 di giudizio sia in fase stragiudiziale, nell'immediatezza dell'evento, presso il Pronto
Soccorso , ove riferiva ai sanitari di essere stato aggredito con collo rotto di bottiglia: le medesime dichiarazioni, pur provenienti dalla stessa persona offesa, risultano infatti univoche, prive di contraddizioni e comunque caratterizzate da oggettivi riscontri documentali , tra cui gli stessi referti dell'Ospedale (doc. 1 parte attrice)
A quest'ultimo proposito, in particolare è documentato da referto di pronto soccorso del Policlinico San Matteo ove viene attestato “Riferisce di essere stato aggredito con una bottiglia spaccata…”; in ordine alle conseguenze si attestava “Ferita in parte
pagina 8 di 20 lineare, in parte lacera di lunghezza di almeno 10 centimetri in regione cervico nucale”
In quinto luogo , in adesione alla giurisprudenza sopra evidenziata, rileva comunque il decreto penale di condanna formato, quale elemento probatorio a supporto della ricostruzione attorea.
Infine, a fronte di specifico quesito , risultano particolarmente SInificative le argomentazioni della CTU, in merito alla tipologia di ferita occorsa all' quale Pt_1
conseguenza ordinaria rispetto al fatto illecito occrso;
il CTU ha in particolare sottolineato il “valido traumatismo contusivo-lacerativo cutaneo al distretto nuco-occipitale colpito da terzi con una bottiglia di vetro “rotta” in esito ad aggressione. Decorso clinico sostanzialmente regolare in relazione alla iniziale lesività. L'iniziale lesività è adeguatamente documentata sul piano clinico obiettivo ed è compatibile con la dinamica dell'evento. Adeguato il trattamento medico ricevuto.” (sic relazione pag. 3 e 4)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta comprovata sia la condotta illecita del SI. sia la lesione come eziologicamente riconducibile a tale condotta subita dal CP_1
SI. Pt_1
3. Il concorso di colpa dell'attore
In via preliminare, in punto di diritto, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, co. 1, cod. civ., è un'ipotesi che il giudicante deve valutare e verificare anche d'ufficio, prescindendo dalle argomentazioni e dalle richieste formulate dalla parte, con la conseguenza si può valutare ex officio siffatta responsabilità concorrente nell'ipotesi in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità.
Come precisato in via giurisprudenziale “ il principio di diritto posto dal 1 comma dell'art. 1227 cod. civ., a tenere del quale se il fatto colposo del creditore (o del suo ausiliario) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate… impone al giudice di procedere ex officio (a prescindere da una eventuale eccezione della controparte) ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio ed a rilevare il concorso di colpa del creditore secondo un apprezzamento che è rimesso ai suoi poteri istituzionali (quale
pagina 9 di 20 giudice del fatto)” in termini Cass, 29.02.1988, n.2123; nello stesso senso Cass.
22.03.2011, n.6529 secondo cui “ il giudice può d'ufficio accertare che ad essa ha concorso il comportamento danneggiato. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” ; nello stesso senso Cass. 20.08.2009, n. 18544, Corte appello Napoli, 12.10.2022, n.4224)
Orbene, nel presente giudizio, parte convenuta, pur non formulando espressamente eccezione ex art. 1227 primo comma c.c., ha tuttavia fornito una diversa ricostruzione delle circostanze, con riferimento non tanto alla lesione e alla ferita dell' ma al contesto in Pt_1
cui la stessa avveniva, deducendo, come sopra indicato, un intervento del per CP_1
difendere una sua amica, o comunque conoscente, da avances spinte, anche fisiche, subite da parte del medesimo nonché il successivo tentativo di aggressione posto in essere Pt_1 proprio dall' nei confronti del convenuto;
in altri termini, è stata quindi eccepita una Pt_1 condotta gravemente colposa di quest'ultimo
In ragione di quanto esposto , pur non avendo espressamente formulato eccezione di concorso di colpa, la stessa risulta chiaramente desumibile dal contenuto , fattuale e giuridico degli atti;
in ogni caso, in forza di quanto esposto, la stessa risulta rilevabile ex officio
A riguardo, in punto di fatto è stato univocamente confermato in sede testimoniale come, anzitutto, il SI. , si sedeva presso il tavolo delle ragazze in stato di Parte_1
ubriachezza e facendo discorsi sconnessi;
successivamente, il medesimo tentava di Pt_1
abbracciarle e baciarle;
in tale contesto, una di queste ragazze, ad un Controparte_2
suo tentativo di avvicinarsi lo respingeva con le braccia e lui arrabbiandosi, prendendola per le spalle, la spintonava contro il muro;
parimenti confermato che il medesimo Pt_1
tirava uno schiaffo in volto, alla SI.ra , presente e intervenuta Parte_2
successivamente nonché, infine, che lo stesso, colpiva sulla guancia Pt_1 CP_1
pagina 10 di 20 con un pugno;
(teste “mi ricordo che il SI. , era in CP_4 Parte_2 Parte_1
piedi vicino al nostro tavolo;
ha iniziato a fare complimenti alla SI.ra Controparte_2
3 . Vero;
lei si alzata e cercava di abbracciarla 4. Confermo, ricordo lo schiaffo 5.
Confermo ; ho visto il pugno;
ha importunato tutti.” Sebbene in termini Parte_1 parzialmente dubitativi e generici “il ragazzo si è avvicinato a noi;
ADR era CP_2
ubriaco 3.Non è vero che ha cercato di abbracciare me, bensì la mia amica, SI.ra
(ADR non la frequento più); con me solo qualche scambio di parole;
non Parte_2 ricordo se spintonava contro il muro;
c'è stato un diverbio verbale 4. Non ricordo 5. Non ho visto;
ho visto l'inizio del litigio)
Le dichiarazioni testimoniali sono ulteriormente corroborate dalle sommarie informazioni rese delle medesime SI.re e , rispettivamente presso la Pt_2 CP_2 stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano e di Belgioioso
Segnatamente, la SI.ra aveva già dichiarato come l' “in palese stato Pt_2 Pt_1 di alterazione…cercava di abbracciarci e baciarci”; parimenti la medesima aveva dichiarato che , dopo il rifiuto della sua amica, SI.ra , l'ER si adirava e Controparte_2
la spintonava contro il muro e dava un forte schiaffo alla medesima dichiarante SI.ra
. Parimenti quest'ultima affermava espressamente come altri ragazzi “si Pt_2 intromettevano per difenderci”
Analoghe dichiarazioni rendeva la SI.ra che affermava come l' “mi CP_2 Pt_1 metteva la mano sul mio viso, stringendomi e spingendomi all'indietro”; parimenti la medesima confermava gli insulti e lo schiaffo del medesimo alla SI.ra , Pt_1 Pt_2 intervenuta successivamente in difesa dell'amica; infine, la medesima affermava CP_2 come “nasceva una colluttazione” tra l' e altro ragazzo presente . Pt_1
Risulta particolarmente SInificativo che, in sede di interrogatorio formale lo stesso abbia rilasciato dichiarazioni confessorie sia circa lo stato di ubriachezza, o quanto Pt_1 meno, di ebbrezza alcoolica (“prima avevo bevuto in altri bar;
avevo bevuto ma non “da non stare in piedi”) sia la formulazione di avances, anche fisiche, a una delle ragazze “ho dato un buffetto sulla guancia alla ragazza che ora “passeggia fuori” il teste mostra il
“buffetto” ovvero stringe le guance con la mano.”
pagina 11 di 20 Non sono idonee a confutare le citate dichiarazioni in merito alla ricostruzione dell'evento, in parte qua, le affermazioni divergenti dell'ulteriore testimone sia Per_2
in quanto minoritarie e prive di ulteriori riscontri ( non risulta che il abbia mai Per_2
reso comunicazioni alla polizia o carabinieri) sia in quanto estremamente generiche (
“abbiamo conosciuto due ragazzi a noi ignoti questa ragazza prendeva a pugni;
non Pt_1
so perché”) sia in quanto , secondo valutazione presuntiva basata su criterio di ragionevolezza, chiaramente inverosimili ( c'era solo una ragazza arrivata dopo che parlava con questi due ragazzi che non conoscevamo…per tutta la serata siamo stati soli…) oltre in contrasto con le stesse deduzioni del ricorrente (in ricorso viene dedotta la presenza di tre ragazze e non solo una).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, si ritiene accertato che il ferimento del SI. mediante colpo alla testa con bottiglia rotta avveniva a seguito di una condotta Pt_1 dell' stesso non solo connotata da grave maleducazione (giuridicamente irrilevante) Pt_1
ma di carattere illecito , integrante sia la fattispecie di molestia ex art. 660 c.p. nonché , sia di violenza privata ex art. 610 c.p.
L'attore , infatti, in locale pubblico, in evidente stato di ubriachezza, molestava , non solo verbalmente ma fisicamente, due ragazze e , a seguito del rifiuto , ne spintonava una al muro e ne schiaffeggiava l'altra; parimenti comprovato che, a seguito di intervento di altri ragazzi con lo scopo di protezione delle ragazze, il SI. non si allontanava ma Pt_1
ingaggiava volontariamente una colluttazione nel corso della quale lo stesso fendeva Pt_1
colpi ad estranei tirando pugni nei confronti degli ulteriori avventori.
Orbene così ricostruita la fattispecie concreta e, pertanto, non limitata al momento della lesione subita dall' , ma all'intero contesto ambientale in cui essa avveniva, si Pt_1
sottolinea una condotta, quantomeno, gravemente colposa dello stesso attore in ordine alla causa del sinistro: il ferimento subito dall'attore, SI. , costituiva eventualità Pt_1 concretamente possibile e agevolata proprio dalla condotta dell' stesso, sia in fase ex Pt_1
ante (stante lo stato di ubriachezza e, soprattutto, le molestie verbali e fisiche alle ragazze) sia in fase concomitante il sinistro: l' infatti, pur rimproverato, non solo non cessava Pt_1
l'attività molesta né si allontanava ma avviava la colluttazione.
pagina 12 di 20 La condotta gravemente colposa del danneggiato stesso, valutata in termini civilistici sub specie di grave imprudenza, si pone in connessione causale con il sinistro atteso che era verosimile attendere una reazione da parte di ulteriori avventori al fine di proteggere le ragazze;
essa integra ipotesi ex art. 1227 primo comma c.c.
E' bene sottolineare che l'aggressione del , per la dinamica con Parte_3
cui è avvenuta (non mero trattenimento o spintonamento fuori dal locale ma ferimento con collo di bottiglia da dietro) trova tuttavia una giustificazione solo parziale nella condotta dell' , risultando eccessiva e sproporzionata;
in altri termini, essa risulta non Pt_1
pienamente coerente con la finalità di difesa e di contenimento come dedotta in atti
( , pur essendo circondato da un gruppo numeroso di ragazzi che nel frattempo CP_1
erano giunti, si è visto comunque costretto ad intervenire per difendere le tre amiche che si trovavano in pericolo” sic comparsa pag. 3 ) ; la modalità di attacco concreta dal CP_1
e segnatamente, l'utilizzo della bottiglia rotta da dietro, risulta quindi concausa diretta nella produzione dell'evento.
In via equitativa, pertanto, il concorso di colpa dell' viene riconosciuto al Pt_1
50%, restando il rimanente 50% sul piano eziologico addebitabile al stesso CP_1
4. Il danno subito dall'attore
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa l' effettiva entità del pregiudizio fisico subito dal SI. , stante le allegazioni di parte Parte_1
attrice, supportate da perizia di parte (cfr. doc. 5 ) è stata disposta CTU medico legale
La relazione del consulente risulta particolarmente approfondita, basata su visita del periziando e attenta anamnesi del soggetto, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Il CTU, in particolare, in risposta a specifico quesito, dopo aver sottolineato la causalità tra la modalità del sinistro occorso e la tipologia di lesione, ha evidenziato come
Attualmente permane visibile l'esteso esito cicatriziale in sede occipito-nucale, dismorfico
e localizzato in sede socialmente esposta. Per tutto quanto sopra scritto, valutati gli elementi di giudizio del caso, sulla base del quadro obiettivo e funzionale, tenuto conto
pagina 13 di 20 dello stato anteriore del soggetto, si ritiene stimare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: DANNO BIOLOGICO • danno biologico temporaneo parziale (al 75%):
14 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 50%): 15 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 25%): 20 giorni • Residuano Postumi invalidanti permanenti nella misura del 6% (linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè Editore). - Il periziando si ritiene abbia in relazione ai postumi permanenti un grado di sofferenza psico-fisica pari a 2. - Durante il periodo della temporanea biologica, al Periziando – tenuto conto della iniziale lesività e della evoluzione del quadro traumatico – era fisiologicamente preclusa la piena efficienza funzionale con relativo temporaneo pregiudizio dinamico-relazionale sul “fare quotidiano” e sulla attività lavorativa. Grado di sofferenza psico-fisica 2. - Il pregiudizio dinamico-relazionale, in relazione alla componente lesivo-menomativa estetico- cicatriziale, pur trattandosi in linea di principio di conseguenze “normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire con il medesimo quadro lesivo, nella fase di malattia traumatica e quale esito ha delle conseguenze peculiari per il caso di specie in particolare sugli aspetti relazionali trattandosi di un esito cicatriziale localizzato in area corporea socialmente esposta (sic relazione pag. 4 e 5)
Nessuno dei ctp ha contestato la ricostruzione del CTU
Trattandosi di danno biologico micropermanente derivante da fatto illecito sub specie di reato trovano applicazione le Tabelle maggiormente recenti adottate dal Tribunale di Milano (2024)
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, SInor non già al momento del ferimento, ma, secondo il preferibile orientamento Pt_1
della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi
pagina 14 di 20 venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121, Rv642722-01;
Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n.10303, Rv. 623138-01)”) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 19 anni (essendo l'attore nato a
Pavia il giorno 9 agosto 2001 risultando avvenuta l'aggressione in data 12.7.2020 e ultimata l'inabilità temporanea in data 31.8.2020, tenuto conto dei giorni indicati dal CTU)
l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto considerando il valore di punto biologico indicato dal CTU pari a 6, ammonta a € 13075 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico strictu sensu inteso/dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce
B), sofferenza che, può ritenersi nella specie non solo provata presuntivamente, in forza del punto biologico di danno riconosciuto ma anche in concreto per problematiche sopra esposte e riportate in CTU per la presenza di cicatrici anti estetiche e per il grado di sofferenza pari a 2 , superiore quindi al minimo.
In relazione all'invalidità temporanea, assumendo la stima del CTU non contestata in parte qua dai ctp, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a €
115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di € 2.645 (Invalidità temporanea parziale al 75%: 14 giorni per un totale di € 1.207,5; Invalidità temporanea parziale al 50%: 15 giorni per un totale di € 862,50; Invalidità temporanea parziale al 25%: 20 giorni per un totale di € 575)
Parte attrice ha altresì formulato domanda per la personalizzazione del danno, o
“danno morale” (cfr. ricorso)
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al
pagina 15 di 20 giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle “ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
pagina 16 di 20 stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo
Cass. 17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto , nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti per un incremento, in via equitativa al 20% del danno economico riconosciuto, sia relativo al danno biologico permanente sia al temporaneo: per il primo profilo, il CTU ha sottolineato il lato negativo dovuto alla cicatrice in posizione visibile e socialmente esposta costituendo tale aspetto una conseguenza comunque peculiare e non ordinaria in relazione alla tipologia di danno subito;
sotto il secondo profilo, il medesimo CTU ha evidenziato l'incidenza SInificativa sulla dinamica esistenziale , in relazione al periodo considerato.
Conseguentemente, applicando la maggiorazione del 20% prevista, l'ammontare del danno, in termini economici risulta complessivamente pari a € 15.690,00 per il danno permanente e € 3.174,00 per il danno temporaneo, ovvero €19.404,00 in totale.
Il medesimo CTU ha escluso la presenza di documentazione attestante spese mediche.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di obbligo di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione della somma al momento della lesione (12.7.2020), ottenendo l'importo di € 16.388,51.
La somma ottenuta (€ 16.388,51), parametrata al momento del ferimento, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
pagina 17 di 20 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n.
18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a € 21.142,90.
Stante l'accertato concorso di colpa al 50%, l'importo viene proporzionalmente ridotto;
il SI. è quindi obbligato al pagamento di € 10.571,45 nei confronti del SI. CP_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza Parte_1
al soddisfo.
5. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca”; risulta meritevole di adesione maggioritario orientamento di legittimità secondo cui“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice, pur in assenza di domande riconvenzionali.
Tanto premesso in via generale, sussistono nel caso concreto i presupposti per pagina 18 di 20 integrare la fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. , sia pure parziale al 30% , in ragione del parziale accoglimento delle eccezioni di parte convenuta circa una condotta gravemente colposa dello stesso . Pt_1
Il restante 70% resta comunque addebitato su parte convenuta, riconosciuta comunque responsabile di fatto illecito e obbligata al risarcimento nei confronti dell'attore SI. ; la percentuale di compensazione è inferiore al riconoscimento di Parte_1
concorso di colpa in quanto, comunque, si riconosce prevalenza sul piano giuridico alla condotta illecita del , che ha determinato il danno e , sul piano economico, stante CP_1
l'importo risarcitorio.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore compreso tra €5.200 e
€26.000 tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le singole fasi e risultando pari a € 5.077, da addebitare fino a € 3.553,9 su parte convenuta stante la parziale compensazione al 30% , oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente
Analogamente, le spese di CTU sono addebitate in via definitiva all'85% su parte convenuta e al 15% su parte attrice (considerando il 70% su parte convenuta e il restante
30% equamente diviso tra le parti)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda dell'attore (c.f. ) e, per l'effetto, condanna il Parte_1 C.F._1 convenuto (cf. ) al pagamento di € 10.571,45 nei CP_1 C.F._2
confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- II) condanna altresì parte convenuta a rimborsare all'attore CP_1
il 70% delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed Parte_1
€ 3.553,9 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 19 di 20 III) addebita in via definita le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, all'85% su parte convenuta e al 15% sull'attore . CP_1 Parte_1
Pavia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 907/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in n Pavia, Viale dei Partigiani n. 137, presso lo studio dell'avv. Simona
Francesca Bozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Villanterio (PV), Via Bachelet n° 1 , presso lo studio dell'avv. Roberta Ferraresi che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 21.1.2025 svoltasi in forma scritta e note depositate in via telematica e segnatamente:
pagina 1 di 20 per parte ricorrente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis Parte_1
reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che CP_1
è responsabile del danno cagionato a ed è pertanto tenuto a
[...] Parte_1
risarcire i danni non patrimoniali patiti da nato a [...] il Parte_1
giorno 9 agosto 2001 e residente a [...], C.F.
e, per l'effetto condannarlo a corrispondere a C.F._3 Parte_1
la somma di € 19.033,57 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti
[...]
così come quantificati dalla relazione del CTU Dott. Con vittoria di spese e Persona_1
compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. 2)
IN VIA SUBORDINATA condannare al risarcimento dei danni non CP_1
patrimoniali patiti da nella misura ritenuta di giustizia. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. A fondamento della richiesta, ci si riporta integralmente alla relazione medico-legale redatta dal CTU incaricato Dott. ” Persona_1
Per parte resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis così CP_1
giudicare: In via preliminare: rigettarsi il ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c per il mancato rispetto dell'indicazione specifica di mezzi di prova da parte del ricorrente cosi come previsto dell'art. 163 c.p.c. comma 3, n° 5; con vittoria di spese e competenze di causa In via principale: disattendere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nessuna esclusa e per l'effetto respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di causa In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il ricorso non venisse rigettato, per l'eccezione preliminare formulata, si chiede il mutamento del rito speciale in rito ordinario con vittoria di spese e competenze di causa In via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi onché per interrogatorio formale dell'attore preceduti dalla locuzione “vero che” 1) il giorno 12/07/2020 verso le ore 24.00 la IG
[...]
si trovava in centro a Pavia in un bar in compagnia di due amiche, Pt_2 CP_2
e nonché dei fratelli e allorchè
[...] CP_3 CP_1 Controparte_4
pagina 2 di 20 giungeva un ragazzo sconosciuto;
2) detto ragazzo, poi identificato come , si Parte_1
sedeva presso il tavolo delle ragazze e cercava di comunicare ma storpiava le parole facendo discorsi disconnessi perchè era ubriaco;
3) l'attore tentava di abbracciare e baciare le ragazze, in particolare la quale ad un suo tentativo di Controparte_2
avvicinarsi lo respingeva con le braccia e lui arrabbiandosi, prendendola per le spalle, la spintonava contro il muro;
4) il Signor rivolgendosi successivamente alla IG Pt_1
le tirava uno schiaffo in volto, dopo che la stessa si era lamentata del fatto Parte_2
che lo stesso avesse picchiato la sua amica;
5) i fratelli intervenivano in difesa di CP_1
e successivamente colpiva sulla guancia con un Parte_2 Pt_1 Controparte_4
pugno; 6) si avvicinava per soccorrere il fratello ma mentre cercava CP_1 Pt_1
di infliggergli un pugno il convenuto lo schivava;
7) teneva nella mano CP_1
sinistra il collo di una bottiglia che si rompeva improvvisamente e a causa di ciò si procurava dei tagli sulla mano perdendo del sangue;
8) Mentre i fratelli se ne CP_1
stavano andando si avvicinava un ragazzo dicendo che era il fratello di e che Parte_1 quest'ultimo era in giro per Pavia con una spranga poiché voleva regolare i conti;
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: , residente in [...]
Lurani, Via Roma n° 8 , residente in [...] Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza il SI. evocava in giudizio il SI. , Parte_1 CP_1 al fine di ottenere condanna, nei confronti di quest'ultimo, al risarcimento del danno, quantificato in € 19.033,57, subito dall'attore in conseguenza di fatto illecito (aggressione) posto in essere dal convenuto.
A supporto del proprio ricorso, parte ricorrente deduceva che: in data 12 luglio 2020 il SI. si trovava nel centro storico di Pavia con il suo amico in Pt_1 Persona_2
zona Piazza Vittoria/via XX Settembre;
nel corso della serata avevano incontrato tre ragazze già conosciute in precedenza, in compagnia di due giovani;
una delle ragazze aveva scherzato in modo più intimo con il SI. il quale la aveva respinta e le aveva Pt_1
pagina 3 di 20 dato un buffetto sulla guancia;
poco dopo un' altra ragazza del gruppo lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente e lui era stato costretto a respingerla;
a quel punto un ragazzo, che nel frattempo lo aveva seguito, si era “messo in mezzo” e lo aveva separato mentre un altro ragazzo presente lo aveva colpito alla testa con una bottiglia da dietro, ferendolo;
in particolare, il ragazzo aveva trattenuto in mano il collo della bottiglia e da dietro lo aveva premuto sul coppino del SI. per un tempo interminabile, minacciandolo di morte;
Pt_1
l'amico aveva cercato di allontanare l'aggressore dal SI. ; il Persona_2 Pt_1
medesimo aggressore era quindi fuggito verso Piazza Petrarca;
a quel punto, incontrato il fratello, il SI. era stato trasportato in Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia ove i Pt_1
sanitari lo avevano medicato rilasciandogli una prognosi di giorni 14; aveva quindi sporto querela e chiesto giudizio immediato per il il quale aveva presentato opposizione CP_1 con istanza di sospensione con messa alla prova;
ritirata l'opposizione, il decreto penale di condanna era divenuto definitivo;
malgrado richiesta di risarcimento non era stato corrisposto nulla;
sussistevano i presupposti ex art. 2043 c.c. per fondare azione risarcitoria e , segnatamente, fatto illecito doloso nonché danno ingiusto;
era integrata fattispecie penale ex artt. 582 e 585 c.p.; il pregiudizio fisico era attestato da relazione medico legale di parte
Si costituiva il SI. eccependo preliminarmente l'incompatibilità del CP_1
rito prescelto rispetto alla natura e alla complessità della controversia alle luce delle deduzioni della stessa attrice e, nel merito, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: il SI. si trovava in locale in evidente stato di alterazione alcoolica, Pt_1
aveva tentato di abbracciare e baciare una ragazze;
la ragazza, di nome ad un suo CP_2
tentativo di avvinarsi, lo aveva respinto con le braccia e lui si era adirato prendendola per le spalle e spintonandola con forza contro il muro;
inoltre aveva schiaffeggiato anche altra ragazza;
il era quindi stato costretto a intervenire per proteggere le ragazze;
il CP_1
decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo;
il Giudice civile doveva procedere ad autonomo accertamento del nesso di causalità e dei danni;
la relazione medico legale di parte non aveva valore probatorio.
pagina 4 di 20 Accolta l'eccezione preliminare di parte convenuta, era disposto mutamento di rito e veniva fissata prima udienza ex art. 183 c.p.c. all'esito della quale erano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti, esame testimoniale, interrogatorio formale e CTU.
All'udienza del 21.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'onere della prova e il rilievo del decreto penale di condanna
2.La compiuta ricostruzione della fattispecie concreta e il fatto illecito posto in essere dal convenuto
3. Il concorso di colpa dell'attore
4. Il danno subito dall'attore
5. Le spese
1.L'onere della prova e il rilievo del decreto penale di condanna
In via generale e in punto di diritto, essendo stata dedotta da parte dell'attore, Pt_1
, responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al convenuto, SI. , gravava sul
[...] CP_1
primo l'onus probandi circa gli elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, il fatto illecito posto in essere dal convenuto, SI. , (nella fattispecie lesioni CP_1
personali aggravate, sanzionato ex artt. 582 e 585 c.p.) il danno subito sul piano fisico
(come dedotto in perizia medico legale di parte) e il nesso di causalità tra la citata condotta illecita e il danno stesso
A supporto della propria ricostruzione parte attrice ha depositato decreto penale di condanna del Tribunale di Pavia n. 461/2021 r.g. 42/2021 n.r. 491/2021 R. GIP del
29.4.2021 emesso a seguito di querela dello stesso e divenuto esecutivo a seguito di Pt_1 rinuncia all'opposizione da parte del medesimo SI. (cfr. doc. 5 e 7 ) CP_1
In via generale e in punto di diritto, ai sensi dell'art. 460 c.p.p. quinto comma il citato decreto “Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
pagina 5 di 20 o amministrativo”
A riguardo, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale “l'assetto generale del nuovo processo è ispirato all'idea della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo prevalente, nel disegno del codice, l'eSIenza di speditezza e di sollecita definizione del processo penale rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo medesimo» (si vedano le sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del 1991); che nessun pregiudizio agli interessi civili della persona offesa può derivare dall'eventuale accoglimento dell'istanza di revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'eventuale sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione non produce effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instaurati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest'ultima posta nelle condizioni di costituirsi parte civile;
( in termini
Corte Costituzionale, 27.07.2011, n.254)
Secondo l'orientamento giurisprudenziale oggi maggioritario l'art. 654 c.p.p. attribuisce soltanto alla sentenza penale irrevocabile, sia di condanna che di assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, relativamente all'accertamento dei fatti materiali (e alle condizioni precisate dalla disposizione), nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale, nel caso in cui la sentenza stessa sia stata "pronunciata in seguito a dibattimento"; pertanto, il legislatore,” nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato …. (così, Cass., SU, n. 674 del 2010 e, con altro recente arresto, Cass., SU, n. 1768 del 2011). (in termini con giurisprudenza citata e proprio con riferimento al decreto penale di condanna Cass. 26.11.2013, n. 26401
;Cassazione civile sez. un., 19.01.2010, n.674)
Purtuttavia, l'assenza di effetti automatici, in ossequio alla stessa giurisprudenza sopra evidenziata, non impedisce al Giudice di trarre elementi o, quanto meno, argomenti probatori anche dal decreto ovvero dalla documentazione relativa al citato decreto, sia pure pagina 6 di 20 da valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie o indiziarie acquisite;
più in generale, inoltre, possono essere utilizzati anche atti di indagine penale quali argomenti di prova nel giudizio civile (Cass., del 2.7.2010 n. 15714; Cass., 05.12.2008, n. 28855)
In adesione a tale orientamento si esclude quindi la medesima efficacia di giudicato al decreto penale di condanna, in quanto , la decisione del giudizio civile fondata esclusivamente su tale provvedimento risulterebbe sprovvista di quegli elementi minimi necessari per una esauriente ricostruzione del fatto essendo adottata in assenza di una qualsiasi attività dibattimentale. Tuttavia, ove l'attore produca un decreto penale di condanna o altri documenti contenuti nel fascicolo del procedimento penale, il giudice civile non potrà sottrarsi a considerare tale elemento come un indizio, ovvero una prova, anche da sola sufficiente a dimostrare l'illiceità penale del fatto, laddove il convenuto non ne contesti ragionevolmente, anche mediante contrapposte allegazioni, la sua attendibilità
(nel merito recentemente Corte appello Catanzaro 28.06.2021, n.937. Tribunale Salerno
05.05.2016 n.1980)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, malgrado le contestazioni del convenuto nel presente giudizio e l'assenza di efficacia di giudicato, il decreto penale di condanna acquisisce comunque valore di elemento probatorio, da valutare unitamente al complesso delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite.
2.La compiuta ricostruzione della fattispecie concreta e il fatto illecito posto in essere dal convenuto
Alla luce delle reciproche deduzioni ed eccezioni, nonché in base all'istruttoria compiuta, si ritiene anzitutto comprovata la lesione fisica subita dal SI. come Pt_1 eziologicamente riconducibile ad atto illecito del SI. : quest'ultimo, in particolare, CP_1
colpiva da dietro, con una bottiglia rotta, la nuca del SI. , ferendolo. Pt_1
In primo luogo, si evidenzia che, a fronte della puntuale ricostruzione dell'attore, le eccezioni della convenuta, in ordine a tale specifico aspetto della dinamica, sono risultate meramente generiche, non fornendo nessuna ricostruzione alternativa specifica circa la causa della lesione occorsa all' . Pt_1
A fortiori, sul punto, gli atti difensivi della parte convenuta contengono plurime pagina 7 di 20 dichiarazioni parzialmente confessorie in ordine all'aggressione effettuata dal convenuto nei confronti dell'attore “ è intervenuto per difendere delle giovani ragazze CP_1 indifese, tra l'altro una di queste la IG ancora minorenne. Il , pur Pt_2 CP_1
essendo circondato da un gruppo numeroso di ragazzi che nel frattempo erano giunti, si è visto comunque costretto ad intervenire “(sic comparsa costituzione pag. 4)
In secondo luogo, depone in tal senso la dichiarazione del testimone Per_2
terzo rispetto alle parti e pacificamente presente la sera della colluttazione, il quale ha univocamente confermato come il spaccava una bottiglia di birra per terra e CP_1 utilizzava il collo rotto come arma sull'ER premendoglielo sul collo.
In terzo luogo, ulteriore testimone ( ) pur non confermando Testimone_1 espressamente la dinamica, ha comunque dichiarato “ho sentito cocci rotti” risultando tale rumore compatibile con la modalità di aggressione descritta;
la stessa , sentita a Pt_2
sommarie informazioni presso la Stazione dei carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano) aveva dichiarato di aver visto, dopo il rumore di cocci rotti, il SI. “sanguinante…cocci di Pt_1 bottiglia in terra pertanto presumibilmente gli era stata tirata di dosso una bottiglia” (sic doc. 1 parte convenuta); ulteriore persona presente, , nelle sommarie Controparte_2
informazioni rese presso la Stazione dei Carabinieri di Belgioiso del 4.9.2020 , aveva dichiarato di aver visto il SI. , la sera stessa dell'evento, con le mani sporche di CP_1
sangue e di aver sentito il medesimo interloquire con il fratello affermando di aver rotto la bottiglia e di aver colpito “il ragazzo “ alla testa (cfr doc. 1 parte convenuta)
In quarto luogo rilevano le dichiarazioni rese dal medesimo SI. , sia in corso Pt_1 di giudizio sia in fase stragiudiziale, nell'immediatezza dell'evento, presso il Pronto
Soccorso , ove riferiva ai sanitari di essere stato aggredito con collo rotto di bottiglia: le medesime dichiarazioni, pur provenienti dalla stessa persona offesa, risultano infatti univoche, prive di contraddizioni e comunque caratterizzate da oggettivi riscontri documentali , tra cui gli stessi referti dell'Ospedale (doc. 1 parte attrice)
A quest'ultimo proposito, in particolare è documentato da referto di pronto soccorso del Policlinico San Matteo ove viene attestato “Riferisce di essere stato aggredito con una bottiglia spaccata…”; in ordine alle conseguenze si attestava “Ferita in parte
pagina 8 di 20 lineare, in parte lacera di lunghezza di almeno 10 centimetri in regione cervico nucale”
In quinto luogo , in adesione alla giurisprudenza sopra evidenziata, rileva comunque il decreto penale di condanna formato, quale elemento probatorio a supporto della ricostruzione attorea.
Infine, a fronte di specifico quesito , risultano particolarmente SInificative le argomentazioni della CTU, in merito alla tipologia di ferita occorsa all' quale Pt_1
conseguenza ordinaria rispetto al fatto illecito occrso;
il CTU ha in particolare sottolineato il “valido traumatismo contusivo-lacerativo cutaneo al distretto nuco-occipitale colpito da terzi con una bottiglia di vetro “rotta” in esito ad aggressione. Decorso clinico sostanzialmente regolare in relazione alla iniziale lesività. L'iniziale lesività è adeguatamente documentata sul piano clinico obiettivo ed è compatibile con la dinamica dell'evento. Adeguato il trattamento medico ricevuto.” (sic relazione pag. 3 e 4)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risulta comprovata sia la condotta illecita del SI. sia la lesione come eziologicamente riconducibile a tale condotta subita dal CP_1
SI. Pt_1
3. Il concorso di colpa dell'attore
In via preliminare, in punto di diritto, in adesione al preferibile orientamento giurisprudenziale il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, co. 1, cod. civ., è un'ipotesi che il giudicante deve valutare e verificare anche d'ufficio, prescindendo dalle argomentazioni e dalle richieste formulate dalla parte, con la conseguenza si può valutare ex officio siffatta responsabilità concorrente nell'ipotesi in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità.
Come precisato in via giurisprudenziale “ il principio di diritto posto dal 1 comma dell'art. 1227 cod. civ., a tenere del quale se il fatto colposo del creditore (o del suo ausiliario) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate… impone al giudice di procedere ex officio (a prescindere da una eventuale eccezione della controparte) ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio ed a rilevare il concorso di colpa del creditore secondo un apprezzamento che è rimesso ai suoi poteri istituzionali (quale
pagina 9 di 20 giudice del fatto)” in termini Cass, 29.02.1988, n.2123; nello stesso senso Cass.
22.03.2011, n.6529 secondo cui “ il giudice può d'ufficio accertare che ad essa ha concorso il comportamento danneggiato. L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, non concretando un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte” ; nello stesso senso Cass. 20.08.2009, n. 18544, Corte appello Napoli, 12.10.2022, n.4224)
Orbene, nel presente giudizio, parte convenuta, pur non formulando espressamente eccezione ex art. 1227 primo comma c.c., ha tuttavia fornito una diversa ricostruzione delle circostanze, con riferimento non tanto alla lesione e alla ferita dell' ma al contesto in Pt_1
cui la stessa avveniva, deducendo, come sopra indicato, un intervento del per CP_1
difendere una sua amica, o comunque conoscente, da avances spinte, anche fisiche, subite da parte del medesimo nonché il successivo tentativo di aggressione posto in essere Pt_1 proprio dall' nei confronti del convenuto;
in altri termini, è stata quindi eccepita una Pt_1 condotta gravemente colposa di quest'ultimo
In ragione di quanto esposto , pur non avendo espressamente formulato eccezione di concorso di colpa, la stessa risulta chiaramente desumibile dal contenuto , fattuale e giuridico degli atti;
in ogni caso, in forza di quanto esposto, la stessa risulta rilevabile ex officio
A riguardo, in punto di fatto è stato univocamente confermato in sede testimoniale come, anzitutto, il SI. , si sedeva presso il tavolo delle ragazze in stato di Parte_1
ubriachezza e facendo discorsi sconnessi;
successivamente, il medesimo tentava di Pt_1
abbracciarle e baciarle;
in tale contesto, una di queste ragazze, ad un Controparte_2
suo tentativo di avvicinarsi lo respingeva con le braccia e lui arrabbiandosi, prendendola per le spalle, la spintonava contro il muro;
parimenti confermato che il medesimo Pt_1
tirava uno schiaffo in volto, alla SI.ra , presente e intervenuta Parte_2
successivamente nonché, infine, che lo stesso, colpiva sulla guancia Pt_1 CP_1
pagina 10 di 20 con un pugno;
(teste “mi ricordo che il SI. , era in CP_4 Parte_2 Parte_1
piedi vicino al nostro tavolo;
ha iniziato a fare complimenti alla SI.ra Controparte_2
3 . Vero;
lei si alzata e cercava di abbracciarla 4. Confermo, ricordo lo schiaffo 5.
Confermo ; ho visto il pugno;
ha importunato tutti.” Sebbene in termini Parte_1 parzialmente dubitativi e generici “il ragazzo si è avvicinato a noi;
ADR era CP_2
ubriaco 3.Non è vero che ha cercato di abbracciare me, bensì la mia amica, SI.ra
(ADR non la frequento più); con me solo qualche scambio di parole;
non Parte_2 ricordo se spintonava contro il muro;
c'è stato un diverbio verbale 4. Non ricordo 5. Non ho visto;
ho visto l'inizio del litigio)
Le dichiarazioni testimoniali sono ulteriormente corroborate dalle sommarie informazioni rese delle medesime SI.re e , rispettivamente presso la Pt_2 CP_2 stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano e di Belgioioso
Segnatamente, la SI.ra aveva già dichiarato come l' “in palese stato Pt_2 Pt_1 di alterazione…cercava di abbracciarci e baciarci”; parimenti la medesima aveva dichiarato che , dopo il rifiuto della sua amica, SI.ra , l'ER si adirava e Controparte_2
la spintonava contro il muro e dava un forte schiaffo alla medesima dichiarante SI.ra
. Parimenti quest'ultima affermava espressamente come altri ragazzi “si Pt_2 intromettevano per difenderci”
Analoghe dichiarazioni rendeva la SI.ra che affermava come l' “mi CP_2 Pt_1 metteva la mano sul mio viso, stringendomi e spingendomi all'indietro”; parimenti la medesima confermava gli insulti e lo schiaffo del medesimo alla SI.ra , Pt_1 Pt_2 intervenuta successivamente in difesa dell'amica; infine, la medesima affermava CP_2 come “nasceva una colluttazione” tra l' e altro ragazzo presente . Pt_1
Risulta particolarmente SInificativo che, in sede di interrogatorio formale lo stesso abbia rilasciato dichiarazioni confessorie sia circa lo stato di ubriachezza, o quanto Pt_1 meno, di ebbrezza alcoolica (“prima avevo bevuto in altri bar;
avevo bevuto ma non “da non stare in piedi”) sia la formulazione di avances, anche fisiche, a una delle ragazze “ho dato un buffetto sulla guancia alla ragazza che ora “passeggia fuori” il teste mostra il
“buffetto” ovvero stringe le guance con la mano.”
pagina 11 di 20 Non sono idonee a confutare le citate dichiarazioni in merito alla ricostruzione dell'evento, in parte qua, le affermazioni divergenti dell'ulteriore testimone sia Per_2
in quanto minoritarie e prive di ulteriori riscontri ( non risulta che il abbia mai Per_2
reso comunicazioni alla polizia o carabinieri) sia in quanto estremamente generiche (
“abbiamo conosciuto due ragazzi a noi ignoti questa ragazza prendeva a pugni;
non Pt_1
so perché”) sia in quanto , secondo valutazione presuntiva basata su criterio di ragionevolezza, chiaramente inverosimili ( c'era solo una ragazza arrivata dopo che parlava con questi due ragazzi che non conoscevamo…per tutta la serata siamo stati soli…) oltre in contrasto con le stesse deduzioni del ricorrente (in ricorso viene dedotta la presenza di tre ragazze e non solo una).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, si ritiene accertato che il ferimento del SI. mediante colpo alla testa con bottiglia rotta avveniva a seguito di una condotta Pt_1 dell' stesso non solo connotata da grave maleducazione (giuridicamente irrilevante) Pt_1
ma di carattere illecito , integrante sia la fattispecie di molestia ex art. 660 c.p. nonché , sia di violenza privata ex art. 610 c.p.
L'attore , infatti, in locale pubblico, in evidente stato di ubriachezza, molestava , non solo verbalmente ma fisicamente, due ragazze e , a seguito del rifiuto , ne spintonava una al muro e ne schiaffeggiava l'altra; parimenti comprovato che, a seguito di intervento di altri ragazzi con lo scopo di protezione delle ragazze, il SI. non si allontanava ma Pt_1
ingaggiava volontariamente una colluttazione nel corso della quale lo stesso fendeva Pt_1
colpi ad estranei tirando pugni nei confronti degli ulteriori avventori.
Orbene così ricostruita la fattispecie concreta e, pertanto, non limitata al momento della lesione subita dall' , ma all'intero contesto ambientale in cui essa avveniva, si Pt_1
sottolinea una condotta, quantomeno, gravemente colposa dello stesso attore in ordine alla causa del sinistro: il ferimento subito dall'attore, SI. , costituiva eventualità Pt_1 concretamente possibile e agevolata proprio dalla condotta dell' stesso, sia in fase ex Pt_1
ante (stante lo stato di ubriachezza e, soprattutto, le molestie verbali e fisiche alle ragazze) sia in fase concomitante il sinistro: l' infatti, pur rimproverato, non solo non cessava Pt_1
l'attività molesta né si allontanava ma avviava la colluttazione.
pagina 12 di 20 La condotta gravemente colposa del danneggiato stesso, valutata in termini civilistici sub specie di grave imprudenza, si pone in connessione causale con il sinistro atteso che era verosimile attendere una reazione da parte di ulteriori avventori al fine di proteggere le ragazze;
essa integra ipotesi ex art. 1227 primo comma c.c.
E' bene sottolineare che l'aggressione del , per la dinamica con Parte_3
cui è avvenuta (non mero trattenimento o spintonamento fuori dal locale ma ferimento con collo di bottiglia da dietro) trova tuttavia una giustificazione solo parziale nella condotta dell' , risultando eccessiva e sproporzionata;
in altri termini, essa risulta non Pt_1
pienamente coerente con la finalità di difesa e di contenimento come dedotta in atti
( , pur essendo circondato da un gruppo numeroso di ragazzi che nel frattempo CP_1
erano giunti, si è visto comunque costretto ad intervenire per difendere le tre amiche che si trovavano in pericolo” sic comparsa pag. 3 ) ; la modalità di attacco concreta dal CP_1
e segnatamente, l'utilizzo della bottiglia rotta da dietro, risulta quindi concausa diretta nella produzione dell'evento.
In via equitativa, pertanto, il concorso di colpa dell' viene riconosciuto al Pt_1
50%, restando il rimanente 50% sul piano eziologico addebitabile al stesso CP_1
4. Il danno subito dall'attore
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa l' effettiva entità del pregiudizio fisico subito dal SI. , stante le allegazioni di parte Parte_1
attrice, supportate da perizia di parte (cfr. doc. 5 ) è stata disposta CTU medico legale
La relazione del consulente risulta particolarmente approfondita, basata su visita del periziando e attenta anamnesi del soggetto, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Il CTU, in particolare, in risposta a specifico quesito, dopo aver sottolineato la causalità tra la modalità del sinistro occorso e la tipologia di lesione, ha evidenziato come
Attualmente permane visibile l'esteso esito cicatriziale in sede occipito-nucale, dismorfico
e localizzato in sede socialmente esposta. Per tutto quanto sopra scritto, valutati gli elementi di giudizio del caso, sulla base del quadro obiettivo e funzionale, tenuto conto
pagina 13 di 20 dello stato anteriore del soggetto, si ritiene stimare il danno di rilievo civilistico nella seguente misura: DANNO BIOLOGICO • danno biologico temporaneo parziale (al 75%):
14 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 50%): 15 giorni • danno biologico temporaneo parziale (al 25%): 20 giorni • Residuano Postumi invalidanti permanenti nella misura del 6% (linee guida SIMLA per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – Giuffrè Editore). - Il periziando si ritiene abbia in relazione ai postumi permanenti un grado di sofferenza psico-fisica pari a 2. - Durante il periodo della temporanea biologica, al Periziando – tenuto conto della iniziale lesività e della evoluzione del quadro traumatico – era fisiologicamente preclusa la piena efficienza funzionale con relativo temporaneo pregiudizio dinamico-relazionale sul “fare quotidiano” e sulla attività lavorativa. Grado di sofferenza psico-fisica 2. - Il pregiudizio dinamico-relazionale, in relazione alla componente lesivo-menomativa estetico- cicatriziale, pur trattandosi in linea di principio di conseguenze “normali e fisiologiche” ovvero quelle che qualunque persona del medesimo sesso ed età non potrebbe non subire con il medesimo quadro lesivo, nella fase di malattia traumatica e quale esito ha delle conseguenze peculiari per il caso di specie in particolare sugli aspetti relazionali trattandosi di un esito cicatriziale localizzato in area corporea socialmente esposta (sic relazione pag. 4 e 5)
Nessuno dei ctp ha contestato la ricostruzione del CTU
Trattandosi di danno biologico micropermanente derivante da fatto illecito sub specie di reato trovano applicazione le Tabelle maggiormente recenti adottate dal Tribunale di Milano (2024)
Tanto premesso, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente del giudice, per quanto attiene al danno biologico permanente, e tenendo conto dell'età del danneggiato, SInor non già al momento del ferimento, ma, secondo il preferibile orientamento Pt_1
della giurisprudenza di legittimità (Cass. 27.5.2019, n. 14364 secondo cui: "nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi
pagina 14 di 20 venuto ad esistenza. (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 7 febbraio 2017, n. 3121, Rv642722-01;
Cass. Sez. 3, sent. 21 giugno 2013, n.10303, Rv. 623138-01)”) al momento della conclusione del periodo dell'invalidità temporanea, ovvero 19 anni (essendo l'attore nato a
Pavia il giorno 9 agosto 2001 risultando avvenuta l'aggressione in data 12.7.2020 e ultimata l'inabilità temporanea in data 31.8.2020, tenuto conto dei giorni indicati dal CTU)
l'importo economico in termini risarcitori, ottenuto considerando il valore di punto biologico indicato dal CTU pari a 6, ammonta a € 13075 in base alle Tabelle maggiormente aggiornate al 2024.
Deve rilevarsi che l'importo liquidato per il danno permanente altro non è che il valore monetario tabellare che tiene conto sia del danno biologico strictu sensu inteso/dinamico-relazionale (voce A) che della sofferenza morale soggettiva interiore (voce
B), sofferenza che, può ritenersi nella specie non solo provata presuntivamente, in forza del punto biologico di danno riconosciuto ma anche in concreto per problematiche sopra esposte e riportate in CTU per la presenza di cicatrici anti estetiche e per il grado di sofferenza pari a 2 , superiore quindi al minimo.
In relazione all'invalidità temporanea, assumendo la stima del CTU non contestata in parte qua dai ctp, l'ammontare risarcitorio, computato sulla base dell'importo pari a €
115,00 al giorno, è pari alla somma complessiva di € 2.645 (Invalidità temporanea parziale al 75%: 14 giorni per un totale di € 1.207,5; Invalidità temporanea parziale al 50%: 15 giorni per un totale di € 862,50; Invalidità temporanea parziale al 25%: 20 giorni per un totale di € 575)
Parte attrice ha altresì formulato domanda per la personalizzazione del danno, o
“danno morale” (cfr. ricorso)
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto argomentato, con motivazione che merita di essere integralmente riproposta che “ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che - occorre ribadire - devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al
pagina 15 di 20 giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari da esse distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.” (Cass. 21.9.2017, n. 21939).
In modo ancor più incisivo, recentemente la Cassazione ha evidenziato altresì come
“In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. 11.11.2019 n.28988).
Il giudice pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovrà in primis tenere conto delle conseguenze “ordinarie” dell'evento lesivo - ossia quelle “ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
pagina 16 di 20 stessa età” - e, in secundis, procedere a personalizzare il quantum risarcitorio così determinato alla luce dei pregiudizi peculiari occorsi nel caso concreto - ossia legati
“all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento” - (cfr. Cass.
4.2.2020 n.2463, da ultimo
Cass. 17.5.2022 n. 15733).
Tanto premesso in punto di diritto , nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti per un incremento, in via equitativa al 20% del danno economico riconosciuto, sia relativo al danno biologico permanente sia al temporaneo: per il primo profilo, il CTU ha sottolineato il lato negativo dovuto alla cicatrice in posizione visibile e socialmente esposta costituendo tale aspetto una conseguenza comunque peculiare e non ordinaria in relazione alla tipologia di danno subito;
sotto il secondo profilo, il medesimo CTU ha evidenziato l'incidenza SInificativa sulla dinamica esistenziale , in relazione al periodo considerato.
Conseguentemente, applicando la maggiorazione del 20% prevista, l'ammontare del danno, in termini economici risulta complessivamente pari a € 15.690,00 per il danno permanente e € 3.174,00 per il danno temporaneo, ovvero €19.404,00 in totale.
Il medesimo CTU ha escluso la presenza di documentazione attestante spese mediche.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di obbligo di risarcimento è necessario, in via preliminare, operare una devalutazione della somma al momento della lesione (12.7.2020), ottenendo l'importo di € 16.388,51.
La somma ottenuta (€ 16.388,51), parametrata al momento del ferimento, deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, sino all'attualità: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass. 21.06.2012 n.
pagina 17 di 20 10300 secondo cui “in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata” (Cass. 19.09.2005 n.
18445).
All'esito dei citati calcoli, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attore, aggiornato all'attualità, risulta pari a € 21.142,90.
Stante l'accertato concorso di colpa al 50%, l'importo viene proporzionalmente ridotto;
il SI. è quindi obbligato al pagamento di € 10.571,45 nei confronti del SI. CP_1
, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza Parte_1
al soddisfo.
5. Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca”; risulta meritevole di adesione maggioritario orientamento di legittimità secondo cui“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n.
20888/2018)” (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass. 30.11.2021, n.
37652; in senso parzialmente difforme Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice, pur in assenza di domande riconvenzionali.
Tanto premesso in via generale, sussistono nel caso concreto i presupposti per pagina 18 di 20 integrare la fattispecie di soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. , sia pure parziale al 30% , in ragione del parziale accoglimento delle eccezioni di parte convenuta circa una condotta gravemente colposa dello stesso . Pt_1
Il restante 70% resta comunque addebitato su parte convenuta, riconosciuta comunque responsabile di fatto illecito e obbligata al risarcimento nei confronti dell'attore SI. ; la percentuale di compensazione è inferiore al riconoscimento di Parte_1
concorso di colpa in quanto, comunque, si riconosce prevalenza sul piano giuridico alla condotta illecita del , che ha determinato il danno e , sul piano economico, stante CP_1
l'importo risarcitorio.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 per cause di valore compreso tra €5.200 e
€26.000 tenuto conto della natura e complessità della causa, applicando il parametro medio per le singole fasi e risultando pari a € 5.077, da addebitare fino a € 3.553,9 su parte convenuta stante la parziale compensazione al 30% , oltre spese generali al 15% iva cpa nonché spese di marca e contributo da rifondere interamente
Analogamente, le spese di CTU sono addebitate in via definitiva all'85% su parte convenuta e al 15% su parte attrice (considerando il 70% su parte convenuta e il restante
30% equamente diviso tra le parti)
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda dell'attore (c.f. ) e, per l'effetto, condanna il Parte_1 C.F._1 convenuto (cf. ) al pagamento di € 10.571,45 nei CP_1 C.F._2
confronti di oltre interessi nella misura legale dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- II) condanna altresì parte convenuta a rimborsare all'attore CP_1
il 70% delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed Parte_1
€ 3.553,9 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
pagina 19 di 20 III) addebita in via definita le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, all'85% su parte convenuta e al 15% sull'attore . CP_1 Parte_1
Pavia, 9 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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