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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE IM LI Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in LARGO Parte_1 P.IVA_1
MARCO GERRA 3 - 42124 REGGIO EMILIA - presso lo studio dell'avv. PIERDICCA PAOLO
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
– già - (C.F. ), elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in VIA CAVALLOTTI 13 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. SASSANI
RO ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6991/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11/07/2024 e pubblicata in data 12/07/2024.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, a parziale riforma della Sentenza n. 6991/2024 emessa in data 11.07.2024 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 12.07.2024, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale e/o annullamento parziale della sentenza n. 6991/2024 emessa dal
Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio R.G. n. 33305/2022, accogliere le seguenti conclusioni:
ACCERTATO che la ha stipulato con la Compagnia Assicurativa Parte_1 CP_2
il contratto di polizza n. 5908053;
[...]
ACCERTATO che la ha stipulato con la Compagnia Assicurativa Parte_1 CP_1
il contratto di polizza n. 8001356519-09; CP_2
ACCERTATO che i sinistri denunciati rientrano pienamente nella copertura assicurativa;
ACCERTATO che la sentenza di primo grado ha riconosciuto un indennizzo parziale, in particolare €
1.633,00 con riferimento al sinistro n. 20190603500256 ed € 254,00 per il sinistro n.
20190603500191, oltre rivalutazione,
ACCERTATA la fondatezza del presente appello per tutti i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE, in parziale riforma della sentenza n. 6991/2024 del Tribunale di Milano, la
[...]
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano, al pagamento in favore Controparte_3 dell'appallante della somma residua di € 6.979,50 (3.900,00 + 1.500,00 + 1.579,50) per le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria.
ACCERTATO che è stata incardinata la procedura obbligatoria di mediazione, cui Controparte_2 non si è immotivatamente presentata;
CONDANNARE alla refusione delle spese legali di mediazione pari ad €. 1.499,00 Controparte_2 oltre IVA e CPA di legge, oltre al pagamento, a favore dell'erario, della somma di € 237,00
e, conseguentemente, disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_2
pagina 2 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e dando atto che l'appellata Controparte_1
(nuova denominazione societaria di , fermo il resto) si oppone a qualsivoglia istanza o Controparte_2 domanda nuova:
In via preliminare: statuire la manifesta infondatezza dell'appello, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.
In subordine nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di ciascuno e di tutti i motivi di appello promossi da avverso la sentenza n. 6991/2024 pronunciata Parte_1 dall'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Unico Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nel giudizio R.G. 33305/2022, pubblicata il 12/7/2024.
Per l'effetto rigettare in toto l'appello promosso da confermando così Parte_1 integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo.
Con vittoria delle spese e delle spettanze professionali del presente grado di giudizio, nonché del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla e Parte_1 conseguentemente condannava a corrispondere l'indennizzo della misura Controparte_1 pari a € 2.187,16 oltre accessori;
- rigettava la domanda della volta ad ottenere la condanna di Parte_1 [...] al pagamento delle spese di mediazione e la condanna al versamento, in favore CP_1 dell'Erario, della somma corrispondente al contributo unificato;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La (d'ora in avanti assicurata o stipulava con Pt_1 Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(d'ora in avanti o compagnia assicurativa) due polizze assicurative a tutela di una serie di rischi CP_1
– la n. 5908053 nel 2016 e la n. 8001356519-09 nel 2020 (doc. n. 1, n. 2 e n. 4 del fascicolo di primo grado entrambe aventi le medesime condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo Pt_1 informativo (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado . CP_4 Pt_1
Tra il 2019 e il 2020 la denunciava ad i seguenti sinistri: Pt_1 CP_1
a) in data 24/08/2019 un cortocircuito che aveva determinato la rottura di un circuito di elettrovalvole e la perdita di gas refrigerante dalle serpentine degli impianti di condizionamento;
pagina 3 di 12 b) in data 03/10/2019 il distacco di intonaco dal soffitto a causa di un'infiltrazione;
c) in data 06/08/2020 la rottura della grondaia e l'intasamento dell'impianto fognario a seguito di violenti temporali;
d) in data 25/09/2020 la presenza di un albero divenuto pericolante a causa di una forte tempesta di vento.
La compagnia assicurativa indennizzava parzialmente i danni patiti dall'assicurata in occasione del primo ed il terzo sinistro denunciati (riconoscendo rispettivamente € 500,00 e € 446,00); non riconosceva, invece, alcun indennizzo per i danni patiti in occasione del secondo e del quarto sinistro.
La dopo aver sollecitato più volte la compagnia assicurativa per ottenere l'integrale pagamento Pt_1 dell'indennizzo richiesto e dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, citava in giudizio chiedendo che venisse condannata al pagamento, a titolo di CP_1 indennizzo, di € 8.762,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c.. La allegava, inoltre, che non avesse partecipato al procedimento di mediazione senza Pt_1 CP_1 giustificato motivo e chiedeva che venisse condannata alla rifusione in suo favore delle spese per il procedimento di mediazione obbligatoria (pari a € 1.499,00 oltre IVA e CPA) e al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato per il primo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio ritenendo satisfattivo l'indennizzo pari a € 946,00 già corrisposto e CP_1 chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 28 e da 30 a 33 formulati dalla espletato l'incombente, veniva Pt_1 fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6991/2024, accoglieva parzialmente le domande proposte dalla nei confronti di e condannava quest'ultima al pagamento di € 2.187,16 quale Pt_1 CP_1 indennizzo in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nel dettaglio, per ciò che in tale sede interessa, il Tribunale:
- riconosceva l'indennizzo per la rottura delle elettrovalvole, ma non riconosceva l'indennizzo per la perdita di gas refrigerante dall'impianto di condizionamento ritenendo, in conformità con quanto eccepito dalla compagnia assicurativa, che non fossero stati allegati né dimostrati i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti dalla perdita di gas. Il Tribunale riteneva, altresì, che il danno all'impianto di condizionamento non potesse essere considerato danno diretto in pagina 4 di 12 quanto non era stata stipulata un'estensione di garanzia o una garanzia speciale a protezione del predetto impianto;
- rigettava la richiesta di indennizzo per il secondo sinistro denunciato affermando, conformemente a quanto eccepito dalla compagnia assicurativa, che non era stata allegata, né provata, la causa all'origine delle infiltrazioni;
- accertava l'operatività della polizza e indennizzava la per il terzo sinistro denunciato – Pt_1 cioè, quello relativo alla rottura della grondaia e all'intasamento dell'impianto fognario a seguito di violenti temporali;
- riteneva di non poter indennizzare l'ultimo sinistro avente ad oggetto l'albero pericolante affermando (sempre sulla scorta di quanto eccepito dalla compagnia assicurativa) che essendo la copertura prevista dalle polizze per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dalla caduta di alberi, nel caso concreto per il sinistro lamentato non vi era copertura assicurativa in quanto l'albero non era ancora caduto e non aveva causato alcun danno indennizzabile;
- rigettava, infine, la domanda della volta ad ottenere la condanna di al pagamento Pt_1 CP_1 delle spese per il procedimento di mediazione obbligatoria e il versamento in favore dell'Erario del valore del contributo unificato, argomentando che la compagnia assicurativa avesse preventivamente giustificato il suo rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione e non dovesse essere, pertanto, condannata al pagamento della sanzione per la mancata partecipazione.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello la (d'ora in avanti Parte_1 anche appellante) affidandolo a 4 motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'indennizzo per la perdita di gas refrigerante dall'impianto di condizionamento.
Secondo l'appellante il Tribunale nell'escludere l'indennizzo per tale danno avrebbe omesso di tenere in debita considerazione una parte dell'evento verificatosi, ovverosia il cortocircuito che, oltre ad aver danneggiato le elettrovalvole ritenute indennizzabili, avrebbe determinato anche la dispersione del gas refrigerante dalle serpentine e il conseguente danneggiamento dei condizionatori. Secondo la ricostruzione dell'appellante, che prende le mosse da quanto previsto al punto n. 5 dell'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazione, la mancata corresponsione dell'indennizzo è ingiustificata poiché la serpentina interna ai condizionatori
(danneggiata dal cortocircuito) altro non è se non “un circuito posto all'interno di una macchina elettronica denominata “condizionatore”” (cfr. pag. 9 dell'atto d'appello). L'appellante ha pagina 5 di 12 dunque chiesto il riconoscimento dell'importo pari a € 3.900,00 sostenuto per la sostituzione dell'impianto di condizionamento.
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato l'indennizzo assicurativo per il danno derivante dal distacco di intonaco dovuto ad infiltrazioni. L'appellante, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda relativa al sinistro in commento, ha contestato la condotta della compagnia assicurativa che non avrebbe mai disposto l'intervento di un perito affinché verificasse l'origine della perdita. L'appellante ha poi richiamato le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio e ha chiesto la liquidazione in suo favore dell'importo sostenuto per la riparazione, pari a € 1.500,00 già al netto della franchigia contrattualmente prevista.
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'indennizzo per il sinistro avente ad oggetto l'albero pericolante. Secondo
l'appellante il Tribunale così statuendo non solo non avrebbe preso in considerazione le condizioni di polizza (tra le quali il punto n. 9 dell'art.
1.1 e l'art. 8.1), ma neppure le disposizioni del codice civile e, segnatamente, l'art. 1914 c.c. che impone all'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare il danno e prevede che le spese sostenute a tal fine vengano poste a carico dell'assicurazione. L'appellante per tale sinistro ha chiesto la liquidazione in suo favore dei costi sostenuti per rimuovere l'albero pericolante, pari a € 1.579,50 già al netto dello scoperto del 10% contrattualmente previsto.
4) Con il quarto motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto giustificato il rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa alla partecipazione al procedimento di mediazione. L'appellante ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la compagnia assicurativa avrebbe addotto una motivazione del tutto generica ed approssimativa, tale da non poter essere considerata una giustificazione valida.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma dell'appellata sentenza con condanna della compagnia assicurativa sia alla rifusione delle spese per la mediazione (pari a € 1.499,00 oltre iva e cpa), che al versamento in favore dell'Erario del contributo unificato per il primo grado di giudizio pari a € 237,00.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 17/07/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 25/09/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio. pagina 6 di 12 All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita di essere accolto nei termini di seguito precisati.
1. Il primo motivo d'appello, avente ad oggetto il primo dei sinistri denunciati alla compagnia assicurativa (per la parte relativa alla perdita di gas refrigerante dalle serpentine dell'impianto di condizionamento), è meritevole di essere accolto.
Il Giudice di prime cure nella sentenza appellata ha affermato che: “Il cortocircuito che, pacificamente, ha causato la rottura del circuito di elettrovalvole e la perdita di gas refrigerante rientra fra i “fenomeni elettrici” […]”; alla luce di tale affermazione, che risulta coerente con quanto è emerso nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado e che non è stata oggetto di impugnazione, risulta ingiustificato il conseguente mancato riconoscimento dell'indennizzo per il danno patito dall'odierna appellante.
Ad avviso della Corte il Tribunale ha commesso, in particolare, due errori di valutazione.
In primo luogo, ha ricercato i danni materiali e diretti come conseguenza della fuoriuscita di gas refrigerante (affermando che quest'ultima non avesse provocato alcun danno), piuttosto che ricercarli partendo dal cortocircuito, che è stato pacificamente riconosciuto quale evento che ha effettivamente dato origine al sinistro.
In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'impianto di condizionamento non rientrasse tra gli enti assicurati poiché non protetto da una speciale garanzia o da un'estensione delle garanzie in essere.
Una corretta valutazione avrebbe permesso al Tribunale di accertare, al contrario, sia la sussistenza di un danno materiale e diretto all'impianto di condizionamento, sia la sua copertura dal punto di vista assicurativo.
Punto di partenza per una corretta valutazione sono le condizioni generali di assicurazione che all'art.
1.1 n. 5 prevedono che la compagnia assicurativa indennizzi i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da “[…] azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici […]”. Ebbene, nel caso di specie non si è verificato altro se non un cortocircuito (quale fenomeno elettrico che rientra tra gli eventi per i quali è prevista la copertura assicurativa) che si è manifestato in una macchina/impianto elettrico. Di fatto, il danno materiale e diretto si è verificato all'impianto di condizionamento, il quale è stato reso inutilizzabile dalla fuoriuscita di gas refrigerante dalle serpentine causata dal cortocircuito. pagina 7 di 12 Ciò posto, la Corte ritiene che l'impianto di condizionamento rientri sicuramente tra gli enti assicurati senza necessità di un'estensione di garanzia o di una garanzia speciale appositamente sottoscritta;
né dal testo contrattuale può ritenersi diversamente, posto che l'impianto di condizionamento non costituisce oggetto di alcuna espressa esclusione (cfr. art.
1.7 delle condizioni generali di assicurazione).
Il danno all'impianto di condizionamento causato dal fenomeno elettrico è oggetto di copertura assicurativa e deve essere indennizzato.
Passando alla quantificazione dell'indennizzo, l'appellante ha allegato di aver provveduto all'integrale sostituzione dell'impianto di condizionamento, anziché procedere alla riparazione di quello danneggiato, perché ritenuta meno dispendiosa dal punto di vista economico e ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo nella misura pari al costo sostenuto per la sostituzione pari a € 3.900,00 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
La compagnia assicurativa ha contestato tale quantificazione mettendo in evidenza che per il sinistro in esame il petitum ammontava complessivamente a € 4.983,10 (al netto della franchigia) e che, essendo stato riconosciuto in primo grado l'importo pari a € 1.633,00, non possa essere liquidato l'intero importo portato dalla fattura emessa per la sostituzione dell'impianto di condizionamento, bensì la sola differenza tra il petitum e quanto già liquidato in primo grado.
La contestazione sollevata dalla compagnia assicurativa è fondata e, pertanto, deve essere liquidata in favore dell'appellante la somma pari a € 3.350,10, data dalla differenza tra quanto chiesto in primo grado per tale sinistro (€ 4.983,10) e quanto già liquidato (€ 1.633,00).
2. Le argomentazioni proposte con il secondo motivo d'appello, al contrario, sono prive di pregio e non meritano accoglimento.
Partendo sempre dalle condizioni generali di assicurazione è bene evidenziare che per le ipotesi di fuoriuscita accidentale di acqua l'art.
1.1 n. 11) prevede la copertura per i danni verificatisi a seguito di: “rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento […] occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termini e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature […]”. Combinando quanto previsto nelle condizioni di assicurazione appena richiamate con i principi che si sono ormai consolidati in giurisprudenza in tema di onere della prova in materia assicurativa (secondo i quali è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro), non si può che confermare quanto già rilevato dal pagina 8 di 12 Tribunale, ossia che era onere dell'assicurato provare il verificarsi della rottura, o del guasto, o dell'occlusione, di un impianto e che questo avesse causato le infiltrazioni.
Nel caso di specie, l'appellante ha genericamente allegato che il distacco dell'intonaco è stato provocato dalla fuoriuscita di acqua dalle tubature dell'impianto idrico, ma tale allegazione, oltre che generica, non è supportata da alcuna prova. Infatti, dalle dichiarazioni dei testi, che l'appellante richiama a sostegno della sua domanda, è possibile evincere esclusivamente la sussistenza delle infiltrazioni d'acqua, ma non ciò che ha dato origine alle stesse.
La prova dell'evento che dà origine al danno è indispensabile al fine di poter procedere all'accertamento del nesso di causalità tra detto evento ed il danno lamentato, la circostanza che non sussista alcuna prova dell'evento che ha dato origine alle infiltrazioni rende impossibile siffatto accertamento.
Giova precisare, in ogni caso, che non era onere del perito incaricato dalla compagnia assicurativa verificare l'origine della perdita, dovendo il perito limitarsi, in sede di accertamento peritale, ad effettuare una verifica sulla corrispondenza tra quanto denunciato e lo stato dei luoghi, anche al fine di valutare la congruità della richiesta di indennizzo.
Il rigetto della domanda di indennizzo per il secondo dei sinistri denunciati deve essere conseguentemente confermato in quanto, come ha correttamente posto in evidenza il primo
Giudice, non è stato allegato né provato l'evento all'origine del danno lamentato.
3. Deve essere, invece, accolto il terzo motivo d'appello con il quale l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente riconoscimento dell'indennizzo per il quarto dei sinistri denunciati alla compagnia assicurativa, quello avente ad oggetto l'albero pericolante.
L'appellante ha correttamente posto in evidenza che il Tribunale nel valutare questa posizione di sinistro ha completamente omesso di prendere in considerazione quanto disposto dall'art. 1914 c.c..
L'articolo appena richiamato nel prevedere che: “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.” descrive un obbligo di salvataggio che nella sua declinazione più virtuosa – per così dire, nel migliore dei casi possibili – evita che il danno si verifichi a carico dei beni assicurati.
Orbene, nel caso di specie, come dimostrano le foto e i video prodotti (cfr. doc. n. 31 e n. 32 del fascicolo di primo grado di parte appellante), l'albero non era ancora caduto e non aveva causato alcun danno, ma era con tutta evidenza pericolante. Ecco, allora, che nell'operato dell'appellante, che si è attivato immediatamente per la messa in sicurezza dell'albero, si riscontra appunto la fisiologia del soggetto assicurato diligente che, interrompendo lo sviluppo pagina 9 di 12 della catena causale dannosa prima che possa spiegare i suoi effetti negativi, scongiura il verificarsi di una situazione contraria tanto al suo interesse, quanto a quello dell'assicuratore.
Alla luce della previsione codicistica, che viene richiamata anche nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. pag. 42 di 48 del doc. n. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata, ove è scritto: “Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.”), le spese sostenute dall'odierna appellante per la rimozione dell'albero pericolante devono essere poste a carico della compagnia assicurativa.
In punto di quantificazione occorre, tuttavia, precisare che per gli eventi atmosferici l'art.
1.1 n.
9) prevede l'applicazione “di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, con il massimo di €
3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro”, di conseguenza dall'importo chiesto dall'appellante a titolo di indennizzo, pari a € 1.755,00 (cfr. doc. n. 33 del fascicolo di primo grado dell'appellante), deve essere sottratto uno scoperto di € 250,00 che rappresenta il minimo da applicare per ciascun sinistro.
La compagnia assicurativa deve essere, quindi, condannata a pagare in favore dell'appellante la somma pari a € 1.505,00.
4. Anche l'ultimo motivo d'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
La Corte ritiene che la mancata partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento di mediazione obbligatoria possa essere considerata tutt'altro che giustificata. Di fatto, la compagnia ha, in maniera del tutto generica ed approssimativa, comunicato all'odierna appellante che non avrebbe preso parte all'incontro di mediazione obbligatoria sulla scorta di tale motivazione: “il danno rientra nella franchigia contrattualmente prevista” (cfr. doc. n. 36 del fascicolo di primo grado di parte appellante). La motivazione addotta è assolutamente pretestuosa non solo all'esito del giudizio di primo grado, ma, a fortiori, alla luce dell'esito del presente giudizio d'appello che vede la compagnia assicurativa soccombente e condannata a liquidare alla controparte ulteriori importi a titolo di indennizzo.
Il danno di cui l'appellante aveva chiesto il ristoro non era affatto al di sotto della franchigia contrattuale e il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione da parte della compagnia assicurativa non può dirsi giustificato.
La compagnia assicurativa deve essere, quindi, condannata:
a) alla rifusione delle spese per il procedimento di mediazione in favore dell'odierna appellante – specificando che costituiscono spese assimilabili alle spese del giudizio, come da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32306/2023, e che pagina 10 di 12 pertanto non si cumulano con la domanda principale ai fini della determinazione del valore della causa - quantificate dall'appellante in € 1.499,00 oltre accessori e mai contestate nel quantum dalla compagnia assicurativa;
b) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie e segnatamente dall'art. 8, comma
4° bis, del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione vigente anteriormente alla c.d. riforma
Cartabia.
5. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
6. Alla luce di tutto quanto precede l'appello viene parzialmente accolto e la sentenza deve essere parzialmente riformata con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in favore dell'appellante, dei seguenti importi:
- € 3.350,10, oltre rivalutazione monetaria dal 24/08/2019, a titolo di indennizzo per il sinistro relativo alla perdita di gas refrigerante, che ha costituito oggetto del primo motivo d'appello;
- € 1.505,00, oltre rivalutazione monetaria dal 25/09/2019 a titolo di indennizzo per il sinistro relativo all'albero pericolante, che ha costituito oggetto del terzo motivo d'appello;
- € 1.499,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge a titolo di spese per il procedimento di mediazione.
Sulla somma dovuta dall'appellata compagnia assicurativa a titolo di indennizzo assicurativo
(pari € 4.855,10) devono essere riconosciuti anche rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito indicati.
Con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria in materia di assicurazione contro i danni, la Corte non ha motivo di discostarsi dall'applicazione del principio di diritto, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16229/2023; Cass. civ., sez. III, n. 15868/2015;
Cass. civ., sez. III, n. 10488/2009).
Per ciò che concerne gli interessi, sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo pagina 11 di 12 l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat, sino alla data della presente sentenza. Sulle suddette somme devono essere corrisposti, altresì, gli interessi ex art. 1282, 4° comma, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
La compagnia assicurativa deve essere, inoltre, condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a € 237,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
7. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6991/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 12/07/2024, e per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla l'importo pari a € Controparte_1 Parte_1
4.855,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese per il procedimento di mediazione in Controparte_1 favore della che si liquidano in € 1.499,00 oltre accessori tariffari, Parte_1 previdenziali e fiscali di legge;
- condanna al pagamento in favore al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato dell'importo pari a € 237,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore della Controparte_1
ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 1.923,00 Parte_1 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 9/10/2025.
Il Presidente rel. est.
BE IM LI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE IM LI Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in LARGO Parte_1 P.IVA_1
MARCO GERRA 3 - 42124 REGGIO EMILIA - presso lo studio dell'avv. PIERDICCA PAOLO
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
– già - (C.F. ), elettivamente Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in VIA CAVALLOTTI 13 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. SASSANI
RO ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLATA
Assicurazione contro i danni
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6991/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11/07/2024 e pubblicata in data 12/07/2024.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, a parziale riforma della Sentenza n. 6991/2024 emessa in data 11.07.2024 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, pubblicata in data 12.07.2024, contrariis rejectis,
In via principale e nel merito, accogliere il proposto appello, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale e/o annullamento parziale della sentenza n. 6991/2024 emessa dal
Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio R.G. n. 33305/2022, accogliere le seguenti conclusioni:
ACCERTATO che la ha stipulato con la Compagnia Assicurativa Parte_1 CP_2
il contratto di polizza n. 5908053;
[...]
ACCERTATO che la ha stipulato con la Compagnia Assicurativa Parte_1 CP_1
il contratto di polizza n. 8001356519-09; CP_2
ACCERTATO che i sinistri denunciati rientrano pienamente nella copertura assicurativa;
ACCERTATO che la sentenza di primo grado ha riconosciuto un indennizzo parziale, in particolare €
1.633,00 con riferimento al sinistro n. 20190603500256 ed € 254,00 per il sinistro n.
20190603500191, oltre rivalutazione,
ACCERTATA la fondatezza del presente appello per tutti i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE, in parziale riforma della sentenza n. 6991/2024 del Tribunale di Milano, la
[...]
, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 Milano, al pagamento in favore Controparte_3 dell'appallante della somma residua di € 6.979,50 (3.900,00 + 1.500,00 + 1.579,50) per le motivazioni di cui in narrativa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria.
ACCERTATO che è stata incardinata la procedura obbligatoria di mediazione, cui Controparte_2 non si è immotivatamente presentata;
CONDANNARE alla refusione delle spese legali di mediazione pari ad €. 1.499,00 Controparte_2 oltre IVA e CPA di legge, oltre al pagamento, a favore dell'erario, della somma di € 237,00
e, conseguentemente, disattendere le eccezioni e le istanze sollevate dalla parte appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER Controparte_2
pagina 2 di 12 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e dando atto che l'appellata Controparte_1
(nuova denominazione societaria di , fermo il resto) si oppone a qualsivoglia istanza o Controparte_2 domanda nuova:
In via preliminare: statuire la manifesta infondatezza dell'appello, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.
In subordine nel merito: statuire l'integrale infondatezza in fatto e in diritto di ciascuno e di tutti i motivi di appello promossi da avverso la sentenza n. 6991/2024 pronunciata Parte_1 dall'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Unico Dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nel giudizio R.G. 33305/2022, pubblicata il 12/7/2024.
Per l'effetto rigettare in toto l'appello promosso da confermando così Parte_1 integralmente la sentenza pronunciata dal Giudice a quo.
Con vittoria delle spese e delle spettanze professionali del presente grado di giudizio, nonché del rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre a CPA e IVA sulla parte imponibile.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla e Parte_1 conseguentemente condannava a corrispondere l'indennizzo della misura Controparte_1 pari a € 2.187,16 oltre accessori;
- rigettava la domanda della volta ad ottenere la condanna di Parte_1 [...] al pagamento delle spese di mediazione e la condanna al versamento, in favore CP_1 dell'Erario, della somma corrispondente al contributo unificato;
- condannava al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
La (d'ora in avanti assicurata o stipulava con Pt_1 Parte_1 Pt_1 Controparte_1
(d'ora in avanti o compagnia assicurativa) due polizze assicurative a tutela di una serie di rischi CP_1
– la n. 5908053 nel 2016 e la n. 8001356519-09 nel 2020 (doc. n. 1, n. 2 e n. 4 del fascicolo di primo grado entrambe aventi le medesime condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo Pt_1 informativo (doc. n. 3 del fascicolo di primo grado . CP_4 Pt_1
Tra il 2019 e il 2020 la denunciava ad i seguenti sinistri: Pt_1 CP_1
a) in data 24/08/2019 un cortocircuito che aveva determinato la rottura di un circuito di elettrovalvole e la perdita di gas refrigerante dalle serpentine degli impianti di condizionamento;
pagina 3 di 12 b) in data 03/10/2019 il distacco di intonaco dal soffitto a causa di un'infiltrazione;
c) in data 06/08/2020 la rottura della grondaia e l'intasamento dell'impianto fognario a seguito di violenti temporali;
d) in data 25/09/2020 la presenza di un albero divenuto pericolante a causa di una forte tempesta di vento.
La compagnia assicurativa indennizzava parzialmente i danni patiti dall'assicurata in occasione del primo ed il terzo sinistro denunciati (riconoscendo rispettivamente € 500,00 e € 446,00); non riconosceva, invece, alcun indennizzo per i danni patiti in occasione del secondo e del quarto sinistro.
La dopo aver sollecitato più volte la compagnia assicurativa per ottenere l'integrale pagamento Pt_1 dell'indennizzo richiesto e dopo aver esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, citava in giudizio chiedendo che venisse condannata al pagamento, a titolo di CP_1 indennizzo, di € 8.762,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c.. La allegava, inoltre, che non avesse partecipato al procedimento di mediazione senza Pt_1 CP_1 giustificato motivo e chiedeva che venisse condannata alla rifusione in suo favore delle spese per il procedimento di mediazione obbligatoria (pari a € 1.499,00 oltre IVA e CPA) e al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato per il primo grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio ritenendo satisfattivo l'indennizzo pari a € 946,00 già corrisposto e CP_1 chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale, dopo aver concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli da 1 a 28 e da 30 a 33 formulati dalla espletato l'incombente, veniva Pt_1 fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter
c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6991/2024, accoglieva parzialmente le domande proposte dalla nei confronti di e condannava quest'ultima al pagamento di € 2.187,16 quale Pt_1 CP_1 indennizzo in moneta attuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Nel dettaglio, per ciò che in tale sede interessa, il Tribunale:
- riconosceva l'indennizzo per la rottura delle elettrovalvole, ma non riconosceva l'indennizzo per la perdita di gas refrigerante dall'impianto di condizionamento ritenendo, in conformità con quanto eccepito dalla compagnia assicurativa, che non fossero stati allegati né dimostrati i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti dalla perdita di gas. Il Tribunale riteneva, altresì, che il danno all'impianto di condizionamento non potesse essere considerato danno diretto in pagina 4 di 12 quanto non era stata stipulata un'estensione di garanzia o una garanzia speciale a protezione del predetto impianto;
- rigettava la richiesta di indennizzo per il secondo sinistro denunciato affermando, conformemente a quanto eccepito dalla compagnia assicurativa, che non era stata allegata, né provata, la causa all'origine delle infiltrazioni;
- accertava l'operatività della polizza e indennizzava la per il terzo sinistro denunciato – Pt_1 cioè, quello relativo alla rottura della grondaia e all'intasamento dell'impianto fognario a seguito di violenti temporali;
- riteneva di non poter indennizzare l'ultimo sinistro avente ad oggetto l'albero pericolante affermando (sempre sulla scorta di quanto eccepito dalla compagnia assicurativa) che essendo la copertura prevista dalle polizze per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dalla caduta di alberi, nel caso concreto per il sinistro lamentato non vi era copertura assicurativa in quanto l'albero non era ancora caduto e non aveva causato alcun danno indennizzabile;
- rigettava, infine, la domanda della volta ad ottenere la condanna di al pagamento Pt_1 CP_1 delle spese per il procedimento di mediazione obbligatoria e il versamento in favore dell'Erario del valore del contributo unificato, argomentando che la compagnia assicurativa avesse preventivamente giustificato il suo rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione e non dovesse essere, pertanto, condannata al pagamento della sanzione per la mancata partecipazione.
Avverso la summenzionata sentenza ha proposto appello la (d'ora in avanti Parte_1 anche appellante) affidandolo a 4 motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'indennizzo per la perdita di gas refrigerante dall'impianto di condizionamento.
Secondo l'appellante il Tribunale nell'escludere l'indennizzo per tale danno avrebbe omesso di tenere in debita considerazione una parte dell'evento verificatosi, ovverosia il cortocircuito che, oltre ad aver danneggiato le elettrovalvole ritenute indennizzabili, avrebbe determinato anche la dispersione del gas refrigerante dalle serpentine e il conseguente danneggiamento dei condizionatori. Secondo la ricostruzione dell'appellante, che prende le mosse da quanto previsto al punto n. 5 dell'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazione, la mancata corresponsione dell'indennizzo è ingiustificata poiché la serpentina interna ai condizionatori
(danneggiata dal cortocircuito) altro non è se non “un circuito posto all'interno di una macchina elettronica denominata “condizionatore”” (cfr. pag. 9 dell'atto d'appello). L'appellante ha pagina 5 di 12 dunque chiesto il riconoscimento dell'importo pari a € 3.900,00 sostenuto per la sostituzione dell'impianto di condizionamento.
2) Con il secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha negato l'indennizzo assicurativo per il danno derivante dal distacco di intonaco dovuto ad infiltrazioni. L'appellante, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda relativa al sinistro in commento, ha contestato la condotta della compagnia assicurativa che non avrebbe mai disposto l'intervento di un perito affinché verificasse l'origine della perdita. L'appellante ha poi richiamato le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio e ha chiesto la liquidazione in suo favore dell'importo sostenuto per la riparazione, pari a € 1.500,00 già al netto della franchigia contrattualmente prevista.
3) Con il terzo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto l'indennizzo per il sinistro avente ad oggetto l'albero pericolante. Secondo
l'appellante il Tribunale così statuendo non solo non avrebbe preso in considerazione le condizioni di polizza (tra le quali il punto n. 9 dell'art.
1.1 e l'art. 8.1), ma neppure le disposizioni del codice civile e, segnatamente, l'art. 1914 c.c. che impone all'assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare il danno e prevede che le spese sostenute a tal fine vengano poste a carico dell'assicurazione. L'appellante per tale sinistro ha chiesto la liquidazione in suo favore dei costi sostenuti per rimuovere l'albero pericolante, pari a € 1.579,50 già al netto dello scoperto del 10% contrattualmente previsto.
4) Con il quarto motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto giustificato il rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa alla partecipazione al procedimento di mediazione. L'appellante ha argomentato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la compagnia assicurativa avrebbe addotto una motivazione del tutto generica ed approssimativa, tale da non poter essere considerata una giustificazione valida.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma dell'appellata sentenza con condanna della compagnia assicurativa sia alla rifusione delle spese per la mediazione (pari a € 1.499,00 oltre iva e cpa), che al versamento in favore dell'Erario del contributo unificato per il primo grado di giudizio pari a € 237,00.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 17/07/2025 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di un termine fino al 25/09/2025 per il deposito di memorie conclusionali, ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. dinnanzi al Collegio. pagina 6 di 12 All'udienza del 09/10/2025 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, merita di essere accolto nei termini di seguito precisati.
1. Il primo motivo d'appello, avente ad oggetto il primo dei sinistri denunciati alla compagnia assicurativa (per la parte relativa alla perdita di gas refrigerante dalle serpentine dell'impianto di condizionamento), è meritevole di essere accolto.
Il Giudice di prime cure nella sentenza appellata ha affermato che: “Il cortocircuito che, pacificamente, ha causato la rottura del circuito di elettrovalvole e la perdita di gas refrigerante rientra fra i “fenomeni elettrici” […]”; alla luce di tale affermazione, che risulta coerente con quanto è emerso nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado e che non è stata oggetto di impugnazione, risulta ingiustificato il conseguente mancato riconoscimento dell'indennizzo per il danno patito dall'odierna appellante.
Ad avviso della Corte il Tribunale ha commesso, in particolare, due errori di valutazione.
In primo luogo, ha ricercato i danni materiali e diretti come conseguenza della fuoriuscita di gas refrigerante (affermando che quest'ultima non avesse provocato alcun danno), piuttosto che ricercarli partendo dal cortocircuito, che è stato pacificamente riconosciuto quale evento che ha effettivamente dato origine al sinistro.
In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'impianto di condizionamento non rientrasse tra gli enti assicurati poiché non protetto da una speciale garanzia o da un'estensione delle garanzie in essere.
Una corretta valutazione avrebbe permesso al Tribunale di accertare, al contrario, sia la sussistenza di un danno materiale e diretto all'impianto di condizionamento, sia la sua copertura dal punto di vista assicurativo.
Punto di partenza per una corretta valutazione sono le condizioni generali di assicurazione che all'art.
1.1 n. 5 prevedono che la compagnia assicurativa indennizzi i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da “[…] azioni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati, che si manifestino nelle macchine, apparecchiature, circuiti e impianti elettrici ed elettronici […]”. Ebbene, nel caso di specie non si è verificato altro se non un cortocircuito (quale fenomeno elettrico che rientra tra gli eventi per i quali è prevista la copertura assicurativa) che si è manifestato in una macchina/impianto elettrico. Di fatto, il danno materiale e diretto si è verificato all'impianto di condizionamento, il quale è stato reso inutilizzabile dalla fuoriuscita di gas refrigerante dalle serpentine causata dal cortocircuito. pagina 7 di 12 Ciò posto, la Corte ritiene che l'impianto di condizionamento rientri sicuramente tra gli enti assicurati senza necessità di un'estensione di garanzia o di una garanzia speciale appositamente sottoscritta;
né dal testo contrattuale può ritenersi diversamente, posto che l'impianto di condizionamento non costituisce oggetto di alcuna espressa esclusione (cfr. art.
1.7 delle condizioni generali di assicurazione).
Il danno all'impianto di condizionamento causato dal fenomeno elettrico è oggetto di copertura assicurativa e deve essere indennizzato.
Passando alla quantificazione dell'indennizzo, l'appellante ha allegato di aver provveduto all'integrale sostituzione dell'impianto di condizionamento, anziché procedere alla riparazione di quello danneggiato, perché ritenuta meno dispendiosa dal punto di vista economico e ha chiesto la corresponsione dell'indennizzo nella misura pari al costo sostenuto per la sostituzione pari a € 3.900,00 (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
La compagnia assicurativa ha contestato tale quantificazione mettendo in evidenza che per il sinistro in esame il petitum ammontava complessivamente a € 4.983,10 (al netto della franchigia) e che, essendo stato riconosciuto in primo grado l'importo pari a € 1.633,00, non possa essere liquidato l'intero importo portato dalla fattura emessa per la sostituzione dell'impianto di condizionamento, bensì la sola differenza tra il petitum e quanto già liquidato in primo grado.
La contestazione sollevata dalla compagnia assicurativa è fondata e, pertanto, deve essere liquidata in favore dell'appellante la somma pari a € 3.350,10, data dalla differenza tra quanto chiesto in primo grado per tale sinistro (€ 4.983,10) e quanto già liquidato (€ 1.633,00).
2. Le argomentazioni proposte con il secondo motivo d'appello, al contrario, sono prive di pregio e non meritano accoglimento.
Partendo sempre dalle condizioni generali di assicurazione è bene evidenziare che per le ipotesi di fuoriuscita accidentale di acqua l'art.
1.1 n. 11) prevede la copertura per i danni verificatisi a seguito di: “rottura e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento […] occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termini e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature […]”. Combinando quanto previsto nelle condizioni di assicurazione appena richiamate con i principi che si sono ormai consolidati in giurisprudenza in tema di onere della prova in materia assicurativa (secondo i quali è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui chiede il ristoro), non si può che confermare quanto già rilevato dal pagina 8 di 12 Tribunale, ossia che era onere dell'assicurato provare il verificarsi della rottura, o del guasto, o dell'occlusione, di un impianto e che questo avesse causato le infiltrazioni.
Nel caso di specie, l'appellante ha genericamente allegato che il distacco dell'intonaco è stato provocato dalla fuoriuscita di acqua dalle tubature dell'impianto idrico, ma tale allegazione, oltre che generica, non è supportata da alcuna prova. Infatti, dalle dichiarazioni dei testi, che l'appellante richiama a sostegno della sua domanda, è possibile evincere esclusivamente la sussistenza delle infiltrazioni d'acqua, ma non ciò che ha dato origine alle stesse.
La prova dell'evento che dà origine al danno è indispensabile al fine di poter procedere all'accertamento del nesso di causalità tra detto evento ed il danno lamentato, la circostanza che non sussista alcuna prova dell'evento che ha dato origine alle infiltrazioni rende impossibile siffatto accertamento.
Giova precisare, in ogni caso, che non era onere del perito incaricato dalla compagnia assicurativa verificare l'origine della perdita, dovendo il perito limitarsi, in sede di accertamento peritale, ad effettuare una verifica sulla corrispondenza tra quanto denunciato e lo stato dei luoghi, anche al fine di valutare la congruità della richiesta di indennizzo.
Il rigetto della domanda di indennizzo per il secondo dei sinistri denunciati deve essere conseguentemente confermato in quanto, come ha correttamente posto in evidenza il primo
Giudice, non è stato allegato né provato l'evento all'origine del danno lamentato.
3. Deve essere, invece, accolto il terzo motivo d'appello con il quale l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente riconoscimento dell'indennizzo per il quarto dei sinistri denunciati alla compagnia assicurativa, quello avente ad oggetto l'albero pericolante.
L'appellante ha correttamente posto in evidenza che il Tribunale nel valutare questa posizione di sinistro ha completamente omesso di prendere in considerazione quanto disposto dall'art. 1914 c.c..
L'articolo appena richiamato nel prevedere che: “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.” descrive un obbligo di salvataggio che nella sua declinazione più virtuosa – per così dire, nel migliore dei casi possibili – evita che il danno si verifichi a carico dei beni assicurati.
Orbene, nel caso di specie, come dimostrano le foto e i video prodotti (cfr. doc. n. 31 e n. 32 del fascicolo di primo grado di parte appellante), l'albero non era ancora caduto e non aveva causato alcun danno, ma era con tutta evidenza pericolante. Ecco, allora, che nell'operato dell'appellante, che si è attivato immediatamente per la messa in sicurezza dell'albero, si riscontra appunto la fisiologia del soggetto assicurato diligente che, interrompendo lo sviluppo pagina 9 di 12 della catena causale dannosa prima che possa spiegare i suoi effetti negativi, scongiura il verificarsi di una situazione contraria tanto al suo interesse, quanto a quello dell'assicuratore.
Alla luce della previsione codicistica, che viene richiamata anche nelle condizioni generali di assicurazione (cfr. pag. 42 di 48 del doc. n. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellata, ove è scritto: “Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.”), le spese sostenute dall'odierna appellante per la rimozione dell'albero pericolante devono essere poste a carico della compagnia assicurativa.
In punto di quantificazione occorre, tuttavia, precisare che per gli eventi atmosferici l'art.
1.1 n.
9) prevede l'applicazione “di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, con il massimo di €
3.000,00 ed il minimo di € 250,00 per ogni sinistro”, di conseguenza dall'importo chiesto dall'appellante a titolo di indennizzo, pari a € 1.755,00 (cfr. doc. n. 33 del fascicolo di primo grado dell'appellante), deve essere sottratto uno scoperto di € 250,00 che rappresenta il minimo da applicare per ciascun sinistro.
La compagnia assicurativa deve essere, quindi, condannata a pagare in favore dell'appellante la somma pari a € 1.505,00.
4. Anche l'ultimo motivo d'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
La Corte ritiene che la mancata partecipazione della compagnia assicurativa al procedimento di mediazione obbligatoria possa essere considerata tutt'altro che giustificata. Di fatto, la compagnia ha, in maniera del tutto generica ed approssimativa, comunicato all'odierna appellante che non avrebbe preso parte all'incontro di mediazione obbligatoria sulla scorta di tale motivazione: “il danno rientra nella franchigia contrattualmente prevista” (cfr. doc. n. 36 del fascicolo di primo grado di parte appellante). La motivazione addotta è assolutamente pretestuosa non solo all'esito del giudizio di primo grado, ma, a fortiori, alla luce dell'esito del presente giudizio d'appello che vede la compagnia assicurativa soccombente e condannata a liquidare alla controparte ulteriori importi a titolo di indennizzo.
Il danno di cui l'appellante aveva chiesto il ristoro non era affatto al di sotto della franchigia contrattuale e il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione da parte della compagnia assicurativa non può dirsi giustificato.
La compagnia assicurativa deve essere, quindi, condannata:
a) alla rifusione delle spese per il procedimento di mediazione in favore dell'odierna appellante – specificando che costituiscono spese assimilabili alle spese del giudizio, come da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32306/2023, e che pagina 10 di 12 pertanto non si cumulano con la domanda principale ai fini della determinazione del valore della causa - quantificate dall'appellante in € 1.499,00 oltre accessori e mai contestate nel quantum dalla compagnia assicurativa;
b) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie e segnatamente dall'art. 8, comma
4° bis, del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione vigente anteriormente alla c.d. riforma
Cartabia.
5. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
6. Alla luce di tutto quanto precede l'appello viene parzialmente accolto e la sentenza deve essere parzialmente riformata con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento, in favore dell'appellante, dei seguenti importi:
- € 3.350,10, oltre rivalutazione monetaria dal 24/08/2019, a titolo di indennizzo per il sinistro relativo alla perdita di gas refrigerante, che ha costituito oggetto del primo motivo d'appello;
- € 1.505,00, oltre rivalutazione monetaria dal 25/09/2019 a titolo di indennizzo per il sinistro relativo all'albero pericolante, che ha costituito oggetto del terzo motivo d'appello;
- € 1.499,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge a titolo di spese per il procedimento di mediazione.
Sulla somma dovuta dall'appellata compagnia assicurativa a titolo di indennizzo assicurativo
(pari € 4.855,10) devono essere riconosciuti anche rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito indicati.
Con particolare riferimento alla rivalutazione monetaria in materia di assicurazione contro i danni, la Corte non ha motivo di discostarsi dall'applicazione del principio di diritto, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 16229/2023; Cass. civ., sez. III, n. 15868/2015;
Cass. civ., sez. III, n. 10488/2009).
Per ciò che concerne gli interessi, sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo pagina 11 di 12 l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla data dell'evento dannoso sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat, sino alla data della presente sentenza. Sulle suddette somme devono essere corrisposti, altresì, gli interessi ex art. 1282, 4° comma, c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo.
La compagnia assicurativa deve essere, inoltre, condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a € 237,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado.
7. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6991/2024 del Tribunale di
Milano, pubblicata il 12/07/2024, e per l'effetto,
- condanna a corrispondere alla l'importo pari a € Controparte_1 Parte_1
4.855,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese per il procedimento di mediazione in Controparte_1 favore della che si liquidano in € 1.499,00 oltre accessori tariffari, Parte_1 previdenziali e fiscali di legge;
- condanna al pagamento in favore al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1
Stato dell'importo pari a € 237,00 corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado;
- conferma nel resto l'appellata sentenza;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello in favore della Controparte_1
ex DM n. 147 del 13/08/2022, che liquida in complessivi € 1.923,00 Parte_1 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 9/10/2025.
Il Presidente rel. est.
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