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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41503/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41503/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e Controparte_1 P.IVA_1
PERRONE ROBERTO ( ) VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI
MANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate pagina 1 di 5 Per il resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente riget-tarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e con- seguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_2 esponendo: che la ricorrente ha stipulato in data 17.10.2005 con il contratto
[...] Controparte_2 di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
con il medesimo contratto è stata concessa una linea di CR con carta cosiddetta revolving;
il contratto di apertura di CR tramite carta è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenenti alla grande distribuzione. Per tale ragione detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal decreto legislativo n. 374/99; che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284 terzo comma c.c. e non a quelli convenuti nel contratto. Evidenziava altresì che la clausola di determinazione degli interessi è comunque nulla per indeterminatezza per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. atteso che il contratto si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né tantomeno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione. La nullità della clausola di determinazione degli interessi comporta il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c. ovvero ai tassi bot ex art. 117 comma VII TUB, che i contratti revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria la procedura di mediazione. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento revolving con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c.; in via subordinata accogliere la domanda e per gli effetti accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi con conseguente diritto di pagina 2 di 5 restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284 comma terzo c.c. ovvero ai tassi bot ex art. 117 comma settimo tub.
Si costituiva rilevando quali considerazioni preliminari: che non sussiste un Controparte_2 interesse ad agire del cliente che abbia stipulato un contratto di CR revolving ad ottenere la sola dichiarazione di nullità senza la contestuale domanda di ripetizione dell'indebito trattandosi di una pronuncia priva di utilità per controparte che non trarrebbe dalla controversia alcun effettivo beneficio;
che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 del d. lgs 374/99 che riserva ai soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione giacché il relativo regolamento attuativo D.M. 485/2001 prevede che la distribuzione di carte di pagamento non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria. Quand'anche volesse ritenersi sussistente la violazione di cui all'art. 3 dlgs 374/99 non ne conseguirebbe alcuna censura in termini di nullità del contratto in ragione della distinzione tra norme di comportamento e validità e in generale dell'impossibilità di configurare nel caso di specie un'ipotesi di nullità virtuale
In fatto rilevava che, dalla semplice lettura del contratto, emerge che controparte, nel momento in cui ha richiesto l'apertura della EA di CR , era pienamente edotta dei tassi e delle ulteriori CP_3 condizioni economiche applicate al rapporto (TAN: 17,80%; TAEG: 19,33%; fido: Euro 2.600,00; rate minime mensili pari al 5% del fido), così come ivi espressamente riportate;
risulta dunque smentita per tabulas l'avversa ricostruzione, atteso che non sussiste alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di lite, che – al contrario– erano specificamente indicate all'interno del contratto, nonché oggetto di espressa accettazione da parte della SI.ra , che ha Parte_1 sottoscritto di pugno la relativa previsione;
che la “forbice” di valori riportata all'interno del documento di sintesi “0” cui controparte fa riferimento rappresenta null'altro che l'indicazione di condizioni comuni a differenti prodotti offerti alla clientela, che, caso per caso, venivano poi ulteriormente specificate all'interno del contratto, proprio come accaduto nel caso di specie. Rilevava che le condizioni del rapporto sono state riepilogate anche successivamente all'iniziale sottoscrizione del contratto, tanto al momento del materiale invio della Carta di Credito quanto successivamente, con l'invio degli estratti conto mensili del rapporto e, in ultimo, con la procedura attivata da lo scorso CP_2
27 dicembre 2023; che le modalità per la concessione della linea di CR revolving prevedono: l'adesione alle condizioni disciplinanti in sede di sottoscrizione del contratto finalizzato;
la ricezione di comunicazione con il riepilogo delle condizioni economiche già determinate all'atto della sottoscrizione del contratto;
la trasmissione della carta di CR, la procedura di attivazione della stessa.
La ricorrente oltre ad utilizzare la carta di CR anche in data successiva all'avvio dell'azione giudiziale ha, in epoca successiva al ricorso, accettato nuovamente le condizioni economiche relative alla linea di CR revolving.
Eccepiva, quindi, in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non potendosi la condizione ritenersi soddisfatta dall'avvio di un procedimento di mediazione cumulativo che coinvolga più soggetti che non possono considerarsi quale unico centro di interessi;
rilevava altresì che la mediazione introdotta dalla controparte ha avuto ad oggetto doglianze differenti da quelle dedotte nell'odierno contendere atteso che il ricorrente ha lamentato esclusivamente la nullità della linea di CR revolving per la supposta violazione della normativa di cui all'art. 3 dlgs 374/99 senza nulla esporre con riferimento alla supposta indeterminatezza dei tassi applicati a tale rapporto e alla sua conseguente nullità ex art. 117 comma IV tub.
pagina 3 di 5 Deduceva quindi la carenza di interesse ad agire della ricorrente per il fatto che la ricorrente utilizza tutt'ora la carta di CR e l'eventuale pronuncia di nullità determinerebbe inevitabilmente la chiusura della carta di CR e l'impossibilità della ricorrente di farne utilizzo futuro;
che la carenza dell'interesse ad agire è confermata dalla circostanza che in data 27.12.23 la ricorrente ha preso nuovamente visione delle condizioni contrattuali;
che l'insussistenza dell'interesse ad agire consegue al fatto che la ricorrente non vanta alcuna pretesa petitoria rilevando, in ogni caso, la prescrizione del diritto e l'inammissibile frazionamento della domanda.
Rilevava altresì la prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 tub atteso che, trattandosi di nullità relativa di protezione il termine quinquennale decorreva dalla data in cui il contratto è stato stipulato e, in ogni caso, tenuto conto di un termine di prescrizione decennale dovrebbe ritenersi prescritta ogni pretesa anteriore al 3.1.2014.
Rilevava l'infondatezza della nullità del contratto di linea di CR revolving per violazione dell'art. 3 del dlgs 374/99 in primo luogo per l'insussistenza in capo all'esercente della qualifica di agente;
in secondo luogo, ove l'esercente fosse astrattamente qualificabile come agente con conseguente applicabilità dell'art. 3 dlgs 374/99 l'infondatezza della domanda derivava dal decreto attuativo D.M. n.
485/2001 poichè l'art. 2 prevede una specifica deroga secondo cui «ai fini del presente regolamento non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento»; che solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 12 del dlgs 141/2010 il legislatore, innovando la precedente disciplina, ha ritenuto di escludere tale fattispecie da quella oggetto di deroga. In via ulteriormente subordinata rilevava che la sanzione della nullità non era espressamente comminata da alcuna norma e che l'ipotesi di nullità virtuale era esclusa dalla circostanza che la violazione di una regola di comportamento qual è quella dettata dall'art. 3 dlgs 374/99 non può determinare la nullità del contratto salvo che la legge lo preveda espressamente poiché ai sensi dell'art. 1418 c.c. è il regolamento contrattuale medesimo a dover essere contrario a norme imperative.
Con riferimento alla dedotta nullità ex art. 117 tub e 1284 c.c. rilevava che il ricorrente ha stipulato un contratto di linea di CR revolving le cui condizioni economiche, e dunque i tassi applicati, erano dallo stesso necessariamente conosciuti in quanto specificamente riportati nel del contratto;
che il documento di sintesi rappresenta null'altro che l'indicazione di condizioni comuni a differenti prodotti offerti da clientela che venivano poi specificati all'interno del contratto come avvenuto nella specie.
Rilevava in ulteriore subordine che, quand'anche si ritenesse violato l'art. 117 comma IV tub il vizio del contratto dovrebbe intendersi convalidato a fronte della condotta del ricorrente che, per oltre un decennio, ha continuato a fare utilizzo della carta di CR senza mai eccepire alcunché. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda;
che venisse dichiarata l'inammissibilità e la prescrizione della domanda stessa e nel merito che le domande venissero rigettate.
All'esito della prima udienza il giudice assegnava termine alla ricorrente per l'esperimento del procedimento di mediazione. A seguito dell'espletamento della mediazione parte resistente eccepiva l'irregolarità della mediazione per essere stata svolta in assenza del difensore del ricorrente e alla presenza di un soggetto privo dei poteri sostanziali di disposizione dei diritti del ricorrente.
La causa veniva rinviata per conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda avanzata dal ricorrente è improcedibile.
Alla prima udienza è stato assegnato termine al ricorrente per l'esperimento del procedimento di mediazione alla luce delle irritualità del procedimento di mediazione svolto dal ricorrente in forma collettiva.
pagina 4 di 5 Anche il procedimento di mediazione svoltosi successivamente in data 21.5.2024 non può dirsi validamente esperito, come eccepito all'udienza successiva dal resistente, rilevando che all'incontro di mediazione non aveva partecipato un avvocato, bensì una dottoressa praticante che, peraltro, aveva partecipato anche in rappresentanza della parte, sebbene priva di procura sostanziale.
La contestazione è fondata.
L'art. 8 comma IV del dlgs 4.3.2010 n. 28 prescrive che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;
i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia;
ove necessario il mediatore chieda le parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Come chiarito dalla Cassazione sentenza n.8473/19 “deve quindi ritenersi che la parte ( in particolare la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84); quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.
Nel caso di specie dal verbale di mediazione depositato dal ricorrente si evince che all'incontro non presenziava né l'avvocato Ruocco, cui ricorrente aveva conferito la procura speciale, ma compariva esclusivamente la dottoressa priva di procura. CP_4
In assenza di valido espletamento della mediazione demandata dal giudice alla prima udienza deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
La natura assorbente di tale profilo esime dalla delibazione del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa: dichiara improcedibili le domande avanzate dal ricorrente;
condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compenso oltre al rimborso forfettario spese generali oneri e accessori.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41503/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUOCCO ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIApresso il difensore avv. RUOCCO ANDREA
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e Controparte_1 P.IVA_1
PERRONE ROBERTO ( ) VIA MAROSTICA, 1 20146 MILANO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI
MANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate pagina 1 di 5 Per il resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente riget-tarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e con- seguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-date per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_2 esponendo: che la ricorrente ha stipulato in data 17.10.2005 con il contratto
[...] Controparte_2 di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico;
con il medesimo contratto è stata concessa una linea di CR con carta cosiddetta revolving;
il contratto di apertura di CR tramite carta è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenenti alla grande distribuzione. Per tale ragione detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal decreto legislativo n. 374/99; che la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284 terzo comma c.c. e non a quelli convenuti nel contratto. Evidenziava altresì che la clausola di determinazione degli interessi è comunque nulla per indeterminatezza per violazione dell'art. 117 TUB e/o dell'art. 1284 c.c. atteso che il contratto si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare come le parti abbiano concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né tantomeno quale delle parti abbia avuto il potere di procedere a tale quantificazione. La nullità della clausola di determinazione degli interessi comporta il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c. ovvero ai tassi bot ex art. 117 comma VII TUB, che i contratti revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria la procedura di mediazione. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento revolving con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'art. 1284 III comma c.c.; in via subordinata accogliere la domanda e per gli effetti accertare la nullità della clausola di determinazione degli interessi con conseguente diritto di pagina 2 di 5 restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell'articolo 1284 comma terzo c.c. ovvero ai tassi bot ex art. 117 comma settimo tub.
Si costituiva rilevando quali considerazioni preliminari: che non sussiste un Controparte_2 interesse ad agire del cliente che abbia stipulato un contratto di CR revolving ad ottenere la sola dichiarazione di nullità senza la contestuale domanda di ripetizione dell'indebito trattandosi di una pronuncia priva di utilità per controparte che non trarrebbe dalla controversia alcun effettivo beneficio;
che non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 del d. lgs 374/99 che riserva ai soggetti iscritti in un apposito elenco l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, da interpretarsi in conformità alla ratio che ne ha determinato l'introduzione giacché il relativo regolamento attuativo D.M. 485/2001 prevede che la distribuzione di carte di pagamento non integri esercizio di agenzia in attività finanziaria. Quand'anche volesse ritenersi sussistente la violazione di cui all'art. 3 dlgs 374/99 non ne conseguirebbe alcuna censura in termini di nullità del contratto in ragione della distinzione tra norme di comportamento e validità e in generale dell'impossibilità di configurare nel caso di specie un'ipotesi di nullità virtuale
In fatto rilevava che, dalla semplice lettura del contratto, emerge che controparte, nel momento in cui ha richiesto l'apertura della EA di CR , era pienamente edotta dei tassi e delle ulteriori CP_3 condizioni economiche applicate al rapporto (TAN: 17,80%; TAEG: 19,33%; fido: Euro 2.600,00; rate minime mensili pari al 5% del fido), così come ivi espressamente riportate;
risulta dunque smentita per tabulas l'avversa ricostruzione, atteso che non sussiste alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di lite, che – al contrario– erano specificamente indicate all'interno del contratto, nonché oggetto di espressa accettazione da parte della SI.ra , che ha Parte_1 sottoscritto di pugno la relativa previsione;
che la “forbice” di valori riportata all'interno del documento di sintesi “0” cui controparte fa riferimento rappresenta null'altro che l'indicazione di condizioni comuni a differenti prodotti offerti alla clientela, che, caso per caso, venivano poi ulteriormente specificate all'interno del contratto, proprio come accaduto nel caso di specie. Rilevava che le condizioni del rapporto sono state riepilogate anche successivamente all'iniziale sottoscrizione del contratto, tanto al momento del materiale invio della Carta di Credito quanto successivamente, con l'invio degli estratti conto mensili del rapporto e, in ultimo, con la procedura attivata da lo scorso CP_2
27 dicembre 2023; che le modalità per la concessione della linea di CR revolving prevedono: l'adesione alle condizioni disciplinanti in sede di sottoscrizione del contratto finalizzato;
la ricezione di comunicazione con il riepilogo delle condizioni economiche già determinate all'atto della sottoscrizione del contratto;
la trasmissione della carta di CR, la procedura di attivazione della stessa.
La ricorrente oltre ad utilizzare la carta di CR anche in data successiva all'avvio dell'azione giudiziale ha, in epoca successiva al ricorso, accettato nuovamente le condizioni economiche relative alla linea di CR revolving.
Eccepiva, quindi, in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non potendosi la condizione ritenersi soddisfatta dall'avvio di un procedimento di mediazione cumulativo che coinvolga più soggetti che non possono considerarsi quale unico centro di interessi;
rilevava altresì che la mediazione introdotta dalla controparte ha avuto ad oggetto doglianze differenti da quelle dedotte nell'odierno contendere atteso che il ricorrente ha lamentato esclusivamente la nullità della linea di CR revolving per la supposta violazione della normativa di cui all'art. 3 dlgs 374/99 senza nulla esporre con riferimento alla supposta indeterminatezza dei tassi applicati a tale rapporto e alla sua conseguente nullità ex art. 117 comma IV tub.
pagina 3 di 5 Deduceva quindi la carenza di interesse ad agire della ricorrente per il fatto che la ricorrente utilizza tutt'ora la carta di CR e l'eventuale pronuncia di nullità determinerebbe inevitabilmente la chiusura della carta di CR e l'impossibilità della ricorrente di farne utilizzo futuro;
che la carenza dell'interesse ad agire è confermata dalla circostanza che in data 27.12.23 la ricorrente ha preso nuovamente visione delle condizioni contrattuali;
che l'insussistenza dell'interesse ad agire consegue al fatto che la ricorrente non vanta alcuna pretesa petitoria rilevando, in ogni caso, la prescrizione del diritto e l'inammissibile frazionamento della domanda.
Rilevava altresì la prescrizione della domanda di nullità ex art. 117 tub atteso che, trattandosi di nullità relativa di protezione il termine quinquennale decorreva dalla data in cui il contratto è stato stipulato e, in ogni caso, tenuto conto di un termine di prescrizione decennale dovrebbe ritenersi prescritta ogni pretesa anteriore al 3.1.2014.
Rilevava l'infondatezza della nullità del contratto di linea di CR revolving per violazione dell'art. 3 del dlgs 374/99 in primo luogo per l'insussistenza in capo all'esercente della qualifica di agente;
in secondo luogo, ove l'esercente fosse astrattamente qualificabile come agente con conseguente applicabilità dell'art. 3 dlgs 374/99 l'infondatezza della domanda derivava dal decreto attuativo D.M. n.
485/2001 poichè l'art. 2 prevede una specifica deroga secondo cui «ai fini del presente regolamento non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento»; che solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 12 del dlgs 141/2010 il legislatore, innovando la precedente disciplina, ha ritenuto di escludere tale fattispecie da quella oggetto di deroga. In via ulteriormente subordinata rilevava che la sanzione della nullità non era espressamente comminata da alcuna norma e che l'ipotesi di nullità virtuale era esclusa dalla circostanza che la violazione di una regola di comportamento qual è quella dettata dall'art. 3 dlgs 374/99 non può determinare la nullità del contratto salvo che la legge lo preveda espressamente poiché ai sensi dell'art. 1418 c.c. è il regolamento contrattuale medesimo a dover essere contrario a norme imperative.
Con riferimento alla dedotta nullità ex art. 117 tub e 1284 c.c. rilevava che il ricorrente ha stipulato un contratto di linea di CR revolving le cui condizioni economiche, e dunque i tassi applicati, erano dallo stesso necessariamente conosciuti in quanto specificamente riportati nel del contratto;
che il documento di sintesi rappresenta null'altro che l'indicazione di condizioni comuni a differenti prodotti offerti da clientela che venivano poi specificati all'interno del contratto come avvenuto nella specie.
Rilevava in ulteriore subordine che, quand'anche si ritenesse violato l'art. 117 comma IV tub il vizio del contratto dovrebbe intendersi convalidato a fronte della condotta del ricorrente che, per oltre un decennio, ha continuato a fare utilizzo della carta di CR senza mai eccepire alcunché. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda;
che venisse dichiarata l'inammissibilità e la prescrizione della domanda stessa e nel merito che le domande venissero rigettate.
All'esito della prima udienza il giudice assegnava termine alla ricorrente per l'esperimento del procedimento di mediazione. A seguito dell'espletamento della mediazione parte resistente eccepiva l'irregolarità della mediazione per essere stata svolta in assenza del difensore del ricorrente e alla presenza di un soggetto privo dei poteri sostanziali di disposizione dei diritti del ricorrente.
La causa veniva rinviata per conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda avanzata dal ricorrente è improcedibile.
Alla prima udienza è stato assegnato termine al ricorrente per l'esperimento del procedimento di mediazione alla luce delle irritualità del procedimento di mediazione svolto dal ricorrente in forma collettiva.
pagina 4 di 5 Anche il procedimento di mediazione svoltosi successivamente in data 21.5.2024 non può dirsi validamente esperito, come eccepito all'udienza successiva dal resistente, rilevando che all'incontro di mediazione non aveva partecipato un avvocato, bensì una dottoressa praticante che, peraltro, aveva partecipato anche in rappresentanza della parte, sebbene priva di procura sostanziale.
La contestazione è fondata.
L'art. 8 comma IV del dlgs 4.3.2010 n. 28 prescrive che le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia;
i soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia;
ove necessario il mediatore chieda le parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
Come chiarito dalla Cassazione sentenza n.8473/19 “deve quindi ritenersi che la parte ( in particolare la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84); quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale”.
Nel caso di specie dal verbale di mediazione depositato dal ricorrente si evince che all'incontro non presenziava né l'avvocato Ruocco, cui ricorrente aveva conferito la procura speciale, ma compariva esclusivamente la dottoressa priva di procura. CP_4
In assenza di valido espletamento della mediazione demandata dal giudice alla prima udienza deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda.
La natura assorbente di tale profilo esime dalla delibazione del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza disattesa: dichiara improcedibili le domande avanzate dal ricorrente;
condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte resistente le spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per compenso oltre al rimborso forfettario spese generali oneri e accessori.
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossella Filippi
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