Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 990
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Accordo con il Pubblico Ministero

    La Corte ritiene infondato il motivo, poiché l'accordo non includeva la determinazione della confisca, ma solo la richiesta di conversione del sequestro preventivo in conservativo limitatamente alla somma offerta in risarcimento.

  • Accolto
    Violazione dei principi sulla confisca in caso di concorso di persone

    La Corte ritiene fondato il motivo, poiché la confisca è stata motivata in modo apparente e la quantificazione contrasta con i principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo cui la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito.

  • Altro
    Mancata motivazione sulla quantificazione del profitto

    La Corte ritiene questo motivo assorbito dalle considerazioni precedenti.

  • Altro
    Mancata individuazione dei beni da sottoporre a confisca

    La Corte ritiene questo motivo assorbito dalle considerazioni precedenti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 990
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo