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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1188/2023 promossa in grado d'appello da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARSIGLIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via Santa Lucia, 20 80132 Napoli presso il difensore
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio di se stessa e dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VITTORINO LO GIUDICE, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec indicati appellata oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni per Parte_1
Conclude perché l'adita Corte d'Appello di Milano Voglia, in accoglimento dell'appello, annullare pagina 1 di 24 l'impugnata sentenza n. 1566/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto accogliere integralmente la domanda proposta da e quindi dichiarare che gli accordi intervenuti tra le parti per Parte_1 gli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del Gruppo sono validi e che gli stessi devono essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto intercorso, anche a quelli non ancora fatturati, come da elenco riportato;
dichiarare che nulla è dovuto per imborso spese forfettario, essendo l'importo compreso nel compenso concordato;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese per trasferta non autorizzate;
dichiarare che l'avv. non ha CP_1 diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
dichiarare che le disposizioni convenzionali, anche relative al rimborso spese ed alle spese di trasferta, debbano essere applicate a tutti i giudizi non ancora fatturati;
In via gradata confermare che le disposizioni convenzionali, anche relative al rimborso spese ed alle spese di trasferta, debbono essere applicate a tutti i giudizi conclusi alla data del 5.12.2017. In via ancor più gradata dichiarare che il compenso di cui al D.M. 55/2014 deve essere applicato a far tempo dal 6.12.2017, ai giudizi non ancora conclusi, in base al valore minimo dei compensi. Voglia quindi dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dall'avv.
e comunque rigettarlo integralmente sia per la novità delle domande e sia per l'infondatezza CP_1 delle stesse. Voglia porre a carico dell' appellata le spese di giudizio di primo grado e condannarla al pagamento di quelle di appello.
Conclusioni per Controparte_1
In via preliminare, si rassegnano le seguenti conclusioni definitive: Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di
Milano, respinta ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e difesa, 1.0 rilevare la mancata accettazione del contraddittorio in ordine alle domande e richieste nuove, ovvero inammissibili ( anche per le intervenute preclusioni assertive ) e conclusioni formulate in appello da e per ultimo Parte_1 con atto del 04 sett. 2024 e che, tutte, si contestano, negano e smentiscono, chiedendone l'integrale rigetto;
2.0 rilevare l' inesistenza ed infondatezza dell'eccezione di novità domanda in appello dell'avv.
e formulata da e per come emerge da pag. 8, lettera “ E”, della memoria di CP_1 Parte_1 costituzione e riconvenzionale di primo grado 14 / 03 / 2020 ; domanda, ovvero, eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo avanti il Tribunale dall'avv. ; 2 3.0 rilevare, in CP_1 ogni caso, che l'abuso dipendenza economica è sollevabile ex officio e, quindi, l'inibitoria è stata validamente proposta;
3.0 bis ) che sono rilevabili ex officio le “ Nullità di Protezione “ (sussistenti per fattispecie indipendenti dall'art. 13 bis ) ;
3.0 ter ) che sussiste la rilevabilità ex officio, come da pagina 2 di 24 giurisprudenza della Corte Europea di di Giustizia , delle clausole contrattuali imposte unilateralmente da spa generali e che, inoltre, ed ex lege vanno interpretate contro l'autore ( ovvero generali spa) ; 4°) che sussiste Abuso dipendenza economica. in danno di e che la stessa ha diritto di CP_2 sentire dichiarate nulle le convenzioni intercorse anche in rapporto al “ Jobs Act Autonomi e professionisti”, ovvero in rapporto alla legge 22 maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”; 4° bis ) che la ha posto in essere le condotte Parte_1 tipizzanti ed individuate dalla dottrina con la definizione “ clienti tiranni “ ; rilevare che il fenomeno viene descritto sotto altro profilo ulteriore, come « proletarizzazione dell'avvocatura » [ 1 ] e che è tanto fragile da essere trattata come “manodopera sostituibile all'istante” e così è avvenuto anche con l'avv. e tanti altri avvocati, “ fulmineamente” revocati e/o sostituiti non appena hanno chiesto CP_1 condizioni eque e dignitose;
5° ) che ex lege è stata introdotta la presunzione ex lege di dipendenza economica e ha gestito ed imposto una convenzione gestita mediante piattaforma di Parte_1
con modalità tali da rendere impossibile la prova contraria ( per altro non fornita in primo Parte_1 grado ), stante la sussistenza di prove confessorie che, appunto, inibiscono la proponibilità di prove contrarie;
rilevare che la ha violato le norme in materia di piattaforme digitali in quanto Parte_1 non ha mai eseguito l'informativa preventiva inerente il funzionamento della propria piattaforma denominata “ sinertrade” e tanto richiesto ed ancor più, tanto meno conseguito, il consenso dell'avv.
( e di tutti gli altri legali coinvolti nel lavoro su piattaforma ) e che avrebbe dovuto fornire CP_1 adeguata informativa anche in ordine all'algoritmo che gestisce la piattaforma e così con violazione di norme imperative e di ordine pubblico e la cui violazione è rilevabile ex officio e così rendendo certezza ulteriore della nullità assoluta delle clausole imposte da spa generali in quanto illegittime come da codice privacy del 2003, e successivo Regolamento UE 2016/679 e con conseguenti violazioni dei diritti umani (nullità anche queste rilevabili ex officio ) e per come confermato anche dal recentissimo e sopravvenuto, ius superveniens, regolamento europeo in tema di A.I. e che è normativa rilevante nel presente procedimento in quanto conferma la vigenza delle pregresse e vincolanti disposizioni, mai applicate da spa generali;
6° ) rilevare il contesto di monocommittenza del rapporto ed a seguito della cessazione di tutti gli incarichi ed il rifiuto di pagamento dei compensi (operato da ), Parte_1 rilevare anche lo stato di necessità dell'avv. e che l'ha costretta a cancellarsi dall'ordine degli CP_1 avvocati ed adattarsi al ruolo di “cameriera-badante”, pur di poter mantenere i figli, e così a riscontro ed il conseguente passaggio dell'avv. a puntuale riscontro e conferma della imponente CP_1 dipendenza economica;
rilevare che, pertanto, è stata fondatamente richiesta l'inibitoria dopo la pagina 3 di 24 sentenza di primo grado stante la condotta di di voler perseverare nelle condotte Pt_1 antigiuridiche, 7° ) rilevare l'operatività dell'art. 13 bis in tema di equo compenso in tema e materia di contratti di durata ad esecuzione differita aventi ad oggetto l'erogazione di servizi legali, come da dottrina e sentenza Corte Appello Venezia del 02/05/2023 n. 60 e Trib. Verona del 26/05/2023 ; 8° ) rilevare che nei giudizi nei quali ha eseguito sostituzione dell'avv. con nuovo Parte_1 CP_1 difensore, non ha amai eseguito, al settembre 2024 il pagamento dei compensi e come da conclusioni del 04 settembre 2024 ha confessato che pretende di eseguirli solo in applicazione della convenzione viziata da nullità e discriminazione territoriale, connessa direttamente alle origini meridionali dell'avv.
e così con pagamento inferiore rispetto ai legali esercenti preso altre regioni;
9° ) rilevare CP_1 che a seguito della richiesta dell'ecc.ma Corte di formulare congrua proposta funzionale anche al pagamento dei compensi per le pratiche ancora da pagare per intero, con le conclusioni del 04 settembre 2024, la ha reiterato l'emulativa ed antigiuridica condotta e pretende di pagarli Parte_1 secondo le modalità di calcolo che ha imposto unilateralmente all'avv. [ 2 ] con la CP_1 convenzione nulla e discriminatoria in quanto meridionale;
rilevare che, con ulteriore effetto ammissivo, la stessa , rispondendo al quesito posto dall'ecc.ma Corte di appello [ 3 ] , ha Parte_1 precisato che l'offerta di e.90.000,00 è riferita ai soli giudizi già fatturati e che per quelli mai fatturati, dovranno applicarsi le modalità illegittime del testo convenzionale imposto;
come da estratto conclusioni del 4sett24 e che segue : 10 ° ) rilevare che le deduzioni di spa generali sono in Parte_1 violazione del dovere di verità e della buona fede nella stipula ed esecuzione del contratto e per come già contestato, anche nella fase dell'inibitoria, rinunziata stante l'imminente rimessione in decisione del merito onde non porre l'ecce.ma Corte nella condizione di dover esaminare, nel cautelare e nel merito, le stesse tematiche;
11° ) rilevare che in data 21 maggio 2024, per l'avv. è stata depositata la CP_1 tabella raffronto compensi imposti da convenzione nulla e compensi dovuti come da parametri e relativa ai soli procedimenti nei quali l'avv. è stata sostituita da altro difensore, dopo la CP_1 revoca dei mandati, e da cui emerge che solo per tali procedimenti i compensi integralmente non pagati da ( e come da parametri ) sono pari ad euro 111.646,48; rilevare che la spa non ha Pt_1 Pt_1 potuto negare e nemmeno tentare di contestare, anche in sede di conclusioni del 04 settembre 2024, le risultanze oggettive di tale tabella di raffronto compensi imposti da convenzione nulla in euro
27.000,00 con quelli calcolati come da parametri per e. 111.646,48 e per cui sussiste la prova oggettiva della nullità assoluta della convenzione per aver imposti importi irrisori, forfettari ed iniqui;
12 ° ) rilevare che è sopravvenuto anche l'Art. 25 bis CDF e che vieta agli avvocati ( e, quindi, anche all'avv.
pagina 4 di 24 di concordare-accettare compensi iniqui, irrisori e/o forfettari che siano in violazione dei CP_1 parametri vigenti;
13 ° ) accogliere, oltre le conclusioni sopra elencate, quelle di primo grado e quelle di cui alla memoria di costituzione ed appello incidentale e successivi atti di causa, ivi compresi quelli formulati nella fase cautelare per l'avv. ( che seppur cancellata, conserva il diritto di CP_3 utilizzo del titolo di avvocato ) ; rigettare l'appello di , confermare la sentenza di primo Parte_1 grado, accogliere l'appello incidentale di;
14 ° ) rilevare ai fini della temerarietà della CP_2 condotta e con condanna ex art. 96 cpc, che l'importo offerto da per conciliare ogni Pt_1 contenzioso in euro 90.000,00 non copre nemmeno gli importi mai pagati e dovuti come da parametri per le pratiche di cui ha bloccato e blocca dal 2019 il pagamento ( dando prova confessoria Pt_1 della violazione dell'abuso di dipendenza economica) e costringendo l'avv. a cancellarsi ed a CP_1 svolgere l'attività di cameriera pur di poter mantenere la famiglia ed i figli ed in conseguenza, condannare la per danni ex art. 96 cpc;
15 ° ) rilevare che l'antigiuridica condotta di spa Parte_1 generali è quanto mai colpevole anche ai fini della sussistenza dei danni punitivi, e che, nel caso la stessa arriva al punto di operare condotte razziste e discriminatorie in base all'origine Parte_1 meridionale dell'avv. e così imponendo alla stessa (così come a tutti gli altri avvocati “ CP_1 meridionali “ ) un compenso inferiore di ben 400 euro a prestazione rispetto a quello dei colleghi con studio nel nord Italia;
rilevare che tale condotta gravissima, è tanto oggettiva che non è mai stata negata-contestata da ed emerge dal prospetto rapido di individuazione delle nullità, all. n.16 Pt_1
(deposito 07/01/2024 per Ud 08/01/2024 ) ; 16 ° ) stante la situazione di urgenza e di gravissimo pregiudizio nel ritardo per l'avv. , ed ai fini dell'inibitoria , con l'emananda sentenza, CP_1 ordinare a di cessare sia la condotta consistente nel rifiutare l'applicazione dei parametri medi Pt_1 per determinare i compensi dovuti per differenza all'avv. e sia il rifiuto del pagamento dei CP_1 compensi integralmente mai pagati , revocare il provvedimento di rigetto della domanda cautelare e Par condannare la alle spese di tale fase, 17 ° ) condannare la ai danni ex art. 96 Parte_1 Pt_1 cpc e per danni punitivi, come da appello incidentale ed atti successivi;
18 ° ) con la condanna alle spese e compensi dei due gradi e della fase cautelare da distrarsi per aver anticipato le spese e con riscosso compensi e con quantificazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc per la palese temerarietà ed emulatività della condotta ai danni del contraente debole . Salvo ogni altro diritto, in ampia e generale forma.
pagina 5 di 24 Svolgimento del processo
1. citando in causa l'avv. formulava le seguenti domande: Parte_1 Controparte_1
a. dichiarare validi gli accordi intervenuti tra essa assicurazione e l'avv. in CP_1 rapporto agli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del gruppo e che gli stessi dovevano essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto, anche a quelli non ancora fatturati, come da elenco riportato;
b. dichiarare che nulla era dovuto per imborso delle spese forfettarie, essendo l'importo compreso nel compenso concordato;
c. dichiarare che nulla era dovuto a titolo di spese per trasferte non autorizzate;
d. dichiarare che la convenuta non aveva diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
e. dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi previsti dall'art. 17 (clausola di recesso) delle condizioni generali di contratto (con riserva di quantificare i danni in separato giudizio).
2. L'avv. nella comparsa di costituzione di primo grado, faceva presente che: CP_1
a. benché le cause fossero afferenti a questioni giuridiche ripetitive, le stesse si svolgevano in oltre venti fori diversi, ad oltre 100 Km giornalieri di trasferta ed una media di 10 – 12 udienze con durata compresa tra i 3 ed i 4 anni;
b. la procedura di apertura della piattaforma per consentire ai legali fiduciari di CP_4 formulare proposte economiche era stata inutilizzata più che contestata da parte dell'avv. fin tanto che detta piattaforma era stata chiusa;
CP_1
c. le trattative per la regolamentazione del compenso erano iniziate nel 2014, proseguite nel 2017 e ancora nel 2019.
d. Riscontrava tutte le vicende negoziali - trattative e mancati pagamenti celeri intercorsi con i vari funzionari dell'assicuratore, al fine di sottolineare il grave danno economico ricevuto.
e. Deduceva che l'art. 13 bis introdotto dalla legge forense n. 172/2017 di conversione pagina 6 di 24 del D.l. n. 148/2017 aveva riguardo all'equo compenso e si applicava agli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, con riferimento al caso in cui le convenzioni erano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
f. La c.d. convenzione (“Condizioni Generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale relativi ai sinistri”) era da considerare un contratto-tipo in cui le clausole erano state interamente “predisposte” dall'impresa Parte_1 ed era sostanzialmente uguale per tutti i professionisti.
g. Le clausole non erano state proposte agli avvocati, ma utilizzate dalla società che se ne era avvalsa, di fatto imponendole alla controparte debole. Detta convenzione, in considerazione del predetto art. 13-bis, si presumeva unilateralmente predisposta, ponendo a carico della società l'onere di dimostrare la prova contraria, ovvero che le clausole non erano state predisposte ma congiuntamente determinate e concordate con il professionista e, nel caso, con l'avv. CP_1
h. La non equità del compenso rappresentava soltanto una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. In particolare, l'art. 13-bis prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano vessatorie quando
“determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”.
i. Un primo squilibrio era stato registrato nel 2012 con la riduzione unilaterale degli incarichi di oltre il 70% e poi con l'imposizione di vere e proprie clausole capestro.
j. Pertanto, in via riconvenzionale, sollevava eccezione di nullità delle clausole delle convenzioni del 2007, del 2013 e del 2017 per vessatorietà con richiesta di applicazione del D.M. n. 55/2014 quanto alle sotto elencate clausole:
i. 10- Compenso: 10.1 Quale corrispettivo dell'attività professionale da esso svolta, il Professionista avrà diritto al compenso calcolato secondo i criteri descritti nell'appendice 2 alle presenti CGC.
ii. 13-Spese 13.2 Il rimborso forfettario delle spese generali, nonché di ogni altra pagina 7 di 24 spesa imponibile, s'intenderà ricompresa nel compenso pattiziamente determinato ai sensi dell'appendice 2 senza applicazione, nei rapporti tra le Parti, di quanto previsto dall'art.
2.2 del Decreto. 13.3 Le eventuali trasferte dovranno sempre essere improntate ai criteri di ragionevole economia e dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate dalla Società senza applicazione, nei rapporti tra le Parti, di quanto previsto dagli articoli 11, 15 e 27 del Decreto.
iii. 14-Fatturazione. 14.4 Il mancato esercizio del diritto del Professionista al compenso entro tre anni dal compimento dell'incarico attraverso l'emissione del progetto di fattura o la fattura, ovvero l'emissione della fattura entro tre anni dall'approvazione scritta del progetto di fattura da parte della Società, determina la decadenza del Professionista dal diritto al compenso nei confronti della
Società.
iv. 15- Pagamenti 15.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 14.4, il pagamento del compenso da parte della Società dovrà avvenire entro 90 gg dal ricevimento della fattura.
v. 17- Recesso 17.4 In caso di cessazione di un incarico per qualsivoglia motivo, il corrispettivo è determinato secondo i seguenti criteri: Nei casi assoggettati a compenso forfettario: a) cessazione prima dell'inizio della Fase Istruttoria: €
200,00 b) cessazione successiva al rinvio a udienza di precisazione delle conclusioni: € 350,00 c) cessazione dopo il deposito degli scritti conclusivi: €
500,00. Tali importi si intendono comprensivi delle spese- incluse le spese generali- ed escluse le spese non imponibili, al netto di CAP e IVA.
k. L'eccezione di nullità era azionata per tutte le cause dal 2004 al 2019 e già fatturate dal
15.7.2009 al 15.7.2019, data di rinuncia ai mandati.
l. La convenuta chiedeva, quindi, che il giudice, accertata la nullità parziale delle predette convenzioni che si erano succedute nel tempo, ossia nel 2007, nel 2013 e nel 2017, rideterminasse il compenso delle cause, tenendo presente che la somma poteva essere aumentata fino alll'80%, in ragione della pregevolezza dell'attività, dell'urgenza, della complessità delle questioni trattate. Indicava, dunque, elenco di n. 718 cause con fattura già emessa e comprensiva di IVA, CPA e spese vive;
indicava, infine, n. 51 pagina 8 di 24 cause ancora da fatturare.
m. Poste tali premesse, l'avv. chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte da CP_1 parte attorea e dichiararsi la vessatorietà e nullità delle clausole Parte_1 sopra indicate, contenute nelle Convenzioni 2007-2013 e 2017 sub “Condizioni
Generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale relativi ai sinistri”;
n. dichiarare il diritto dell'avv. all'equo compenso e, quindi, autorizzare il legale CP_1 all'emissione, nei confronti di di parcelle integrative delle Parte_1 parcelle ai sensi del comma 10 dell'art. 13-bis L.F. secondo i parametri che il giudice avrebbe ritenuto giusti;
o. condannare la controparte alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio;
p. condannare parte attorea per lite temeraria ex art. 96, 2 comma, c.p.c..
q. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'avv. chiedeva ulteriormente che CP_1 adempisse agli obblighi assunti il 13.06.2019, mediante la stipula di una Pt_1 nuova convenzione tra le parti per gli incarichi futuri e con l'eliminazione delle clausole vessatorie impugnate, in funzione di un parziale, seppur minimo, riequilibrio dell'assetto contrattuale e di un assestamento della posizione economica del legale, anche tenuto conto della spiegata domanda di risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1566/2023 del 24.2.2023, premetteva che il giudizio aveva ad oggetto la validità degli accordi intervenuti tra le parti per gli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del gruppo e che gli stessi dovevano essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto, compresi quelli non ancora fatturati;
che parte attorea aveva chiesto la declaratoria che nulla era dovuto per imborso forfettario delle spese generali, essendo il relativo importo compreso nel compenso concordato;
che parte attorea aveva chiesto la declaratoria che nulla era dovuto a titolo di spese per trasferte non autorizzate, oltre che l'accertamento che la convenuta non aveva diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
che l'assicuratore aveva chiesto, infine,
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi pagina 9 di 24 previsti dall'art. 17 (clausola di recesso) delle condizioni generali di contratto.
4. Il giudice di prime cure, quanto al punto 3 delle conclusioni rappresentate con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma, relativa alla richiesta della parte convenuta avv. che CP_1 adempia agli obblighi assunti il 13.6.2019” con la specifica richiesta che Pt_1 Pt_1 stipulasse una nuova convezione tra le parti per incarichi futuri con eliminazione delle clausole vessatorie impugnate, ha ritenuto trattarsi di domanda nuova, proposta tardivamente, in quanto non formulata nella comparsa di costituzione e non scaturente dal contradditorio tra le parti.
5. Ha, poi, premesso che l'avv. - ai fini della dichiarazione di vessatorietà di alcune delle CP_1 clausole contenute nelle condizioni generali di contratto – invocava l'art. 13/bis della legge n.
247 del 31.12.2017 (e non L. n. 172 del 31.12.2017 così come indicato in comparsa di risposta), come introdotto dall'art. 19/quatordecies, c.1, del d.l. 148/2017, che prevede l'ipotesi di presunzione legale di vessatorietà di alcune clausole inserite nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività dei professionisti legali in favore di imprese bancarie ed assicurative, in ipotesi di stipula di convenzioni unilateralmente predisposte dalle suindicate imprese. Ha specificato che dette clausole sono annoverabili tra quelle previste dalla norma di cui sopra, ma che la stessa era entrata in vigore in data
6.12.2017 e, trattandosi di norma di diritto sostanziale, non poteva essere applicata automaticamente con effetto retroattivo alle attività svolte precedentemente a tale data;
con la conseguenza che per le attività svolte prima del 6.12.2017, occorreva tenere in debito conto i compensi professionali stipulati dalle parti con le invocate convenzioni, avuto riguardo non al momento di fatturazione, ma al momento dell'attività in concreto svolta.
6. Pertanto, quanto al criterio di liquidazione delle spese, previste dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ad avviso del giudice di prime cure, l'art. 13.2 era illegittimo: ed, invero, il compenso, così come previsto nella convenzione, dapprima all'art. 10 delle Condizioni
Generali di contratto era definito quale “corrispettivo dell'attività professionale svolta”, mentre successivamente all'art. 13.2 nello stesso era ricompreso “il rimborso generale delle spese generali, nonché di ogni altra spesa imponibile”. Tale evidente non allineamento nella qualificazione della voce “compenso” all'interno delle Condizioni Generali di Contratto era frutto di unilaterale imposizione da parte della società assicuratrice, rispetto alla quale il legale pagina 10 di 24 era il cd. “contraente debole”; pertanto, la clausola convenzionale di cui all'art. 13.2 CGC, con la quale si riteneva assorbito nel compenso il rimborso delle spese generali doveva essere considerata vessatoria e, quindi, nulla, con applicazione del relativo decreto ministeriale vigente.
7. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva l'art. 13.3, relativo alla preventiva autorizzazione delle spese di trasferta, nullo in quanto vessatorio, non potendosi costringere un professionista - che deve svolgere attività professionale dinanzi a diversi Tribunali e/o Giudici di Pace - a dover chiedere ogni volta la cd. “preventiva autorizzazione”. Conclusivamente, quanto a tali clausole, il giudice di prima istanza dichiarava l'avv. autorizzata a rideterminare il compenso e CP_1 le relative spese per le attività professionali svolte a favore di sulla base dei Parte_1 decreti ministeriali relativi alle tariffe forensi tempo per tempo vigenti.
8. In ordine alla domanda di parte attorea di accertamento e dichiarazione di Pt_1 inadempimento contrattuale della convenuta, agli obblighi previsti nell'art. 17 delle Condizioni generali di Contratto – Recesso, la domanda era da rigettare, perché dagli atti non emergeva in alcun modo quale fosse stato l'avversario comportamento cd. “inadempiente”, “atteso che la convenuta ha svolto la prerogativa espressamente prevista dal contratto, a fronte della quale non è prevista alcun tipo di sanzione”.
9. Respingeva, infine, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniale e morale formulata da parte convenuta.
10. In considerazione della soccombenza reciproca, disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1 dichiararsi la validità di tutti gli accordi intervenuti tra le parti e quindi: che le clausole pattizie erano valide ed efficaci;
che nulla era dovuto per rimborso forfettario delle spese generali;
che nulla era dovuto a titolo di spese di trasferta e, conseguentemente, che la convenuta non aveva diritto di ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto dall'assicuratore versato, in base agli accordi per incarichi già fatturati, estinta essendo ogni obbligazione.
12. L'avv. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha proposto Controparte_1 appello, chiedendo: accertarsi il diritto del legale alla sostituzione della convenzione in essere con altra conforme “ai criteri in materia”, non trattandosi di domanda nuova, ma di conseguenza pagina 11 di 24 automatica dei principi civilistici a tutela del contraente debole;
accertarsi la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, non trattandosi affatto di domanda nuova, con le naturali conseguenze sul piano risarcitorio;
accertarsi il diritto del legale a “notulare e percepire il compenso come da valori medi, anche per tutte le pratiche” ( come da elenco G della comparsa di costituzione e da elenco H della memoria ex art. 183 c.p.c.) e con decorrenza dal
2004; accertarsi l'abuso commesso dall'assicuratore nell'imporre la piattaforma informatica di gestione del contratto di fornitura dei servizi legali;
accertarsi l'illegittimità della condotta volta a imporre la progressiva riduzione dei compensi professionali;
accertarsi l'illegittimità della condotta discriminatoria posta in essere dalla controparte con il prevedere parametri diversi a seconda della localizzazione geografica dei legali, in violazione dell'art. 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
accertarsi l'omessa pronuncia in ordine alle domande di cui ai punti nn. 3 e 4 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., domande relative “alla nullità ed inefficacia dell'interruzione del conferimento incarichi all'avv. ed CP_3 operata da a seguito delle contestazioni sollevate dal legale in merito ai compensi Parte_1 unilateralmente imposto in misura forfettaria ed incompatibile con il decoro e la dignità della professione”; condannare la società al risarcimento dei danni derivanti dalle Parte_1 plurime condotte antigiuridiche poste in essere, per come illustrate;
condannare la parte appellante al pagamento degli interessi di mora su ogni singola fattura e limitatamente alle differenze ancora dovute da;
condannare la società assicuratrice al risarcimento dei Parte_1 danni costituiti dalla perdita economica collegata alla cessazione dell'incarico, perdita economica quantificata in € 18.000,00 all'anno; condannare l'assicurazione al danno ex art. 96
c.p.c..
13. Antecedentemente all'udienza di prima comparizione, la Corte, con ordinanza riservata del
30.8.2023, respingeva il ricorso ex art. 9 L. n. 192/1998 proposto dalla difesa dell'avv.
In data 7.5.2024 si teneva la prima udienza, in occasione della quale i difensori si CP_1 impegnavano a comunicare l'eventuale definizione transattiva del giudizio, instando per la rimessione della causa in decisione. La causa era, infine, trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2024, ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 12 di 24 Motivi della decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata interpretazione della legge n. 247/2017: irretroattività della legge e non applicabilità alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore: primo motivo dell'appello principale;
b. errata interpretazione dell'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017: immotivata ed errata determinazione dell'equo compenso, in violazione dell'art. 2697 c.c.: secondo motivo dell'appello principale;
c. errata declaratoria di vessatorietà delle clausole relative al rimborso delle spese generali e delle spese di trasferta: terzo motivo dell'appello principale;
d. erroneità della declaratoria di tardività della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., con la quale l'avv. aveva chiesto la permanenza in vigore della CP_1 vecchia convenzione o la sostituzione della stessa con una nuova convenzione
“conforme ai criteri in materia”: primo motivo dell'appello incidentale;
e. omessa indicazione del diritto dell'avv. ad emettere notule e percepire i CP_1 relativi compensi per tutte le pratiche dal 2004 in avanti in ragione di condotte illegittime, volte alla progressiva riduzione del compenso ed a una vera e propria discriminazione dei legali, in ragione della loro localizzazione geografica: secondo motivo dell'appello incidentale;
f. omessa pronuncia in merito alle domande sub nn. 3 e 4 della memoria ex art. 183, n. 1
c.p.c., domande volte alla prosecuzione del rapporto convenzionale, depurato dalle clausole nulle;
nullità ed inefficacia dell'interruzione del conferimento degli incarichi all'avv. con configurazione della violazione di abuso di dipendenza CP_1 economica: terzo motivo dell'appello incidentale;
g. omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni: quarto motivo dell'appello incidentale;
h. omessa pronuncia in merito agli interessi di mora sulla differenza tra il dovuto e quanto corrisposto dall'assicuratore: quinto motivo dell'appello incidentale;
pagina 13 di 24 i. richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: sesto motivo dell'appello incidentale.
15. In via prioritaria deve essere esaminato il motivo sub n. 14.d, ossia il primo motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, per ragioni di ordine logico. Sostiene la difesa di parte appellata che la domanda contenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. al punto n.
3 - domanda costituita dalla richiesta che stipuli una nuova convenzione per gli incarichi Pt_1 futuri con eliminazione delle clausole vessatorie impugnate - non potesse essere considerata domanda nuova, ma si ponesse in termini di continuità, per così dire, automatica rispetto alla contestazione di nullità delle clausole negoziali di cui alla convenzione in essere tra e Pt_1
in data 24.4.2017. Il motivo è spiegato alle pagg. 48 - 50 della comparsa di CP_1 costituzione in secondo grado, nei seguenti termini: “in realtà, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la richiesta dell'avv. non costituisce domanda CP_1 nuova ma è espressione e conseguenza automatica dei principi generali dell'ordinamento e delle norme in materia ed in base alle quali ed a tutela del contraente debole, la nullità delle clausole nulle non determina la cessazione del contratto, ma la prosecuzione con sostituzione della clausola nulla con quella conforme al criterio legale. Pertanto, avendo l'avv. CP_1 denunziato nella memoria riconvenzionale la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, non sussiste alcuna domanda nuova e la sostituzione delle clausole all'origine della condotta abusiva (nel caso, in violazione dei principi e norme dell'ordinamento e ed anche discriminatorie) non costituisce domanda nuova ma un effetto automatico in quanto secondo lo spirito della norma ( violazione del divieto di dipendenza economica) non costituisce ingerenza nell'autonomia negoziale», né «un intervento giudiziale di tipo creativo, stante che non è suscettibile di tutela l'autonomia negoziale, peraltro a senso unico, e che si esprima con modalità non consentite dall'ordinamento. Infatti, e per altro verso nell'ottica della tutela del contraente debole il risarcimento del danno deve avere una funzione residuale, riservata all'ipotesi in cui non sia possibile un corretto adempimento. Con la riforma del 2001, il legislatore ha disposto che “il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”. In particolare, l'intervento è finalizzato a prevenire o inibire quei comportamenti abusivi che privano illegalmente il soggetto debole della sua indipendenza economica e nel caso in cui la sola nullità della clausola non sia sufficiente, l'Autorità Giudiziaria è preposta ad adottare
pagina 14 di 24 azioni inibitorie e/o risarcitorie al fine di tutelare l'interesse (positivo) della vittima ad intrattenere con la controparte una relazione convenzionale equa. Quindi, nessuna domanda nuova e la sentenza andrà riformata disponendo che nella convenzione siano sostituite le le clausole nulle con i principi vigenti in materia di determinazione dei compensi ( parametri forensi nella misura media) ; ovvero ed in subordine, condannando la al Parte_1 risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica e condotta temeraria da quantificarsi nella misura di euro 50.000,00 ( tenuto conto che durante la durata della convenzione il fatturato massimo era di circa 100.000,00 euro ) dalla interruzione e per almeno sette anni onde consentire al legale di potere superare gli effetti della dipendenza economica e danni subiti”.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub 14.d. E' preliminarmente doveroso un attento esame delle domande formulate dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.. Ebbene, nella comparsa costitutiva l'avv. chiedeva CP_1 accertarsi la nullità parziale delle convenzioni che si erano susseguite nel tempo, predisposte da tenendosi conto dei parametri di quantificazione degli onorari utilizzati dal D.M. n. Pt_1
55/2014, con rigetto delle contrapposte domande attoree;
chiedeva dichiararsi la vessatorietà delle clausole indicate al punto D) costituite da compenso come da allegato 2, spese generali incluse negli onorari e spese per trasferta, valide solo se autorizzate;
dichiarare la nullità parziale degli assetti negoziali ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed il diritto dell'avv. all'equo compenso, con autorizzazione all'emissione, nei confronti dell'assicuratore, CP_1 di parcelle integrative rispetto a quelle indicate sub F), secondo i parametri ritenuti giusti dal giudice, con vittoria di spese e condanna della parte attorea ex art. 96 c.p.c..
17. In sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., l' proponeva la seguente domanda: “in CP_1 conseguenza della nuova domanda spiegata nel punto B) di queste note si chiede che Pt_1 adempia agli obblighi assunti il 13.06.2019 stipulando una nuova convenzione tra le parti per gli incarichi futuri eliminando le clausole vessatorie impugnate, fermo restando la presente controversia che ci occupa. Ciò consentirebbe un parziale, seppur minimo, riequilibrio dell'assetto contrattuale e un assestamento della posizione economica della scrivente anche in considerazione della spiegata domanda di risarcimento del danno”. Ebbene, come risulta dalla mera interpretazione letterale, la stessa formulava la domanda versata in atti in CP_1 termini di conseguenza non di domande/ eccezioni formulate dalla controparte (tra l'altro pagina 15 di 24 essendo convenuta la stessa neppure poteva trovarsi esposta ad una riconvenzionale ), CP_1 ma quale conseguenza ulteriore di proprie considerazioni di cui al precedente punto B;
punto con il quale il legale contestava l'accordo successivamente raggiunto con la quarta convenzione in data 13.6.2019 e, dunque, neppure le clausole della convenzione invocata da ossia quella dell'aprile 2017, riproduttiva delle due precedenti. Come si nota Pt_1 agevolmente, si tratta di domanda nuova e non di mera qualificazione giuridica, sussumibile nel potere – dovere officioso del giudice di qualificare le domande formulate, posto che non pochi interrogativi si pongono in merito proprio a circostanze fattuali che dovrebbero integrare detta violazione ed al perimetro entro il quale dovrebbe inscriversi il preteso ordine giudiziale. In altri termini, anche dando per ammesso il carattere vessatorio delle clausole in questione, la difesa della convenuta ha introdotto un tema totalmente nuovo, sviluppando un obbligo di conformazione dell'assicuratore committente che non costituisce la semplice conseguenza processuale della vessatorietà; disegnandosi, piuttosto, in termini di un facere, peraltro del tutto disancorato da un puntuale dettato normativo. E, del resto, è significativo che la difesa dell'odierna appellata abbia trattato di tale obbligo quale conseguenza “automatica” del carattere vessatorio e della sostituzione ex lege della convenzione nella sua interezza, senza neppure l'individuazione delle norme di legge che dovrebbero sostituirsi alle predette clausole vessatorie. Anzi, ha rafforzato un tale invocato obbligo di conformazione, mediante il ricorso all'asserito abuso di posizione dominante.
18. Orbene, in via preliminare, si osserva che la riforma apportata all'art. 342 c.p.c. con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. In tal senso, le Sezioni Unite della
Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per sé indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o
pagina 16 di 24 nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”. Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico- giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. Nulla di tutto questo è accaduto nel caso in esame, ove l'appellante incidentale non ha spiegato per quale ragione la domanda non potrebbe considerarsi quale mutatio libelli.
19. Infine, del tutto nuova, in quanto mai proposta in prime cure è la domanda di inibitoria del comportamento contrario a buona fede caratterizzato da: rifiuto di proseguire la convenzione a condizioni aderenti ai principi costituzionali e di legalità; interruzione degli incarichi all'avv. per aver ella richiesto la rinegoziazione delle clausole nulle e per aver rifiutato la CP_1 stessa di subire l'imposizione di clausole unilateralmente imposte;
cessazione della discriminazione connessa alle origini territoriali;
imposizione unilaterali dei compensi;
applicazione di clausole antigiuridiche nella determinazione dei compensi;
rifiuto di fissare il compenso in conformità al valore medio dei parametri;
pretesa di imporre l'operatività delle clausole e criteri nulli di determinazione e calcolo del compenso, pretesa viziata da abuso del diritto originario e conseguente declaratoria del diritto di “rinotulare” per le differenze secondo i lavori medi di tariffe;
rifiuto del pagamento delle spese generali e di trasferta;
altre condotte emulative e lesive dei diritti e della dignità del professionista. Tale domanda è stata formulata in prima battuta con il ricorso ex art. 9 L. n. 192/1998, ricorso rigettato con l'ordinanza della sezione feriale in data 30.8.2023, sulla base del rilevato carattere di novità della domanda proposta e di conseguente inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c..
20. Vengono, ora, esaminati i motivi sub nn. 14.b e 14.c in via prioritaria rispetto al motivo sub n. 14.a, dato il carattere assorbente.
21. Rappresenta l'appellante, quanto in particolare al motivo n. 14.b, che il giudice di prime cure ha ritenuto non congrua la quantificazione dei compensi disposta dall'assicuratore sulla base della convenzione, disponendo in sostituzione l'applicazione del valore medio della tariffa di cui al
D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione e senza tenere conto dell'assoluta mancanza di prove circa la qualità e le caratteristiche dell'attività professionale prestata. Tra l'altro,
l'affermazione di circa il carattere seriale delle vertenze era stato espressamente Pt_1
pagina 17 di 24 riconosciuto dall' che aveva solo sottolineato il fatto di essersi dovuta recare presso CP_1 venti fori diversi. Inoltre, la difesa dell'impugnante osserva in modo specifico che: i compensi per le cause innanzi al Giudice di Pace erano stati forfettariamente fissati in € 700,00 comprensivi del 15% di rimborso forfettario delle spese generali e, dunque, il compenso netto in concreto era di € 608,50. Ebbene, dovevano essere considerati i seguenti compensi previsti dal
D.M. n. 55/2014: per le cause fino ad € 1.100,00 pari ad € 180,00; per le cause sino ad €
5.200,00, pari ad € 671,00; per le cause sino ad € 26.000,00, pari ad € 1.104,00. Ora, considerato che la maggior parte dei giudizi innanzi ai Giudici di Pace non superava €
5.200,00, ne derivava che, facendo una media tra i due compensi di € 180,00 e di € 671,00 risultava la somma di € 425,50 che, sommata al 15% a titolo di rimborso forfettario, dava l'importo finale di € 488,82, importo di gran lunga inferiore a quello pattuito di € 700,00, oltre tutto indipendentemente dall'espletamento o meno di attività istruttoria;
e ciò senza considerare che in caso di esito vittorioso il compenso era di € 1.200,00.
22. Quanto con riguardo al motivo sub n. 14.c, la difesa di osserva che la clausola relativa Pt_1 alla quantificazione delle spese generali impinge su di una norma che è derogabile e che a tale proposito le parti avevano deciso di includere il rimborso direttamente nel compenso. Anche la necessità della preventiva autorizzazione alle spese di trasferta rispondeva ad un generale criterio di economia e di prudenza, come tale ampiamente negoziabile in ambito privatistico.
23. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 14.b. e 14.c. La Corte premette che la disapplicazione delle tariffe previste dalla convenzione in sede di condizioni generali di contratto è totalmente priva di qualsivoglia motivazione, non avendo il giudice di primo grado, neppure in via esemplificativa, potuto verificare la qualità e la quantità dell'attività professionale dispiegata dall'avv. Tale omesso esame è motivato dal fatto che la CP_1 difesa della parte convenuta non ha riversato in causa il benché minimo documento comprovante l'attività difensiva svolta. Non è in atti una copia di una comparsa, di una qualsivoglia memoria, né di un verbale di udienza. Ragione per la quale non sovvengono minimamente elementi utili a valutare il carattere equo del compenso ex art. 13 bis L. n.
247/2017 all'epoca in vigore;
elementi che non sono, per vero, neppure allegati in modo preciso, dovendosi anche considerare che la stessa avvocatessa aveva confermato sin CP_1 dal primo grado il carattere seriale del contenzioso affidato e indicato solo mediante l'enumerazione di una serie di pratiche e fatture da cui non era possibile evincere lo stadio pagina 18 di 24 processuale e men che meno la complessità della vertenza. Ed, infatti, tanto la comparsa di costituzione, quanto le memorie ex art. 183 c.p.c. non contengono alcun riferimento ad atti concreti e men che meno un documento attinente all'attività difensiva e ciò nonostante nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. fosse stato fatto riferimento a ben 122 cause (cfr. pag. 3 della predetta memoria). Ancora, a pag. 28 della comparsa di costituzione, la convenuta assumeva che la propria domanda riconvenzionale non necessitava di attività istruttoria, essendo tutte le eccezioni e deduzioni provate in via documentale;
si riservava, in ogni caso, per scrupolo difensivo, di produrre tutta la documentazione (verbali di causa e numero di udienze, nomine
CTP, spese di trasferta, registrazioni sentenze, ecc..) relativa alle cause di cui chiedeva l'integrazione del compenso e delle spese;
attività che, però, non aveva avuto seguito. Ancora, nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. la difesa dell' precisava: “i compensi stabiliti con CP_1 le “Condizioni Generali di Contratto”, nelle tre Convenzioni si trovano indicati nell'Appendice
2- rubricata Criteri per la determinazione del compenso. Essi stabiliscono gli importi da corrispondere al fiduciario in base al all'ESITO, alle FASI e alle AREE Pt_2
TERRITORIALI. Ma né il né le Fasi indicati corrispondono ai Valori e alle Fasi dei Pt_2
Parametri Forensi Civili ex artt.
1-11 D.M.55/2014 . Ad esempio, per le cause di competenza del
Giudice di Pace viene riconosciuto un compenso forfettario che, nel caso di specie (avvocato del
Sud-99% dei sinistri di valore superiore ad € 1101 e come mandante il Fondo di Garanzia per
Le Vittime della Strada-70% causa portata a sentenza), in caso di soccombenza, ammonterebbe ad € 600+CPA+Iva mentre secondo i parametri legali ad € 1205 oltre 15% spese generali, spese di trasferta e oneri accessori. Tale importo non si raggiungerebbe neppure in caso di esito favorevole della causa per il quale è previsto un compenso di € 1100. Anche per cause di competenza della Magistratura Togata, viene stabilito un valore della causa fino ad €uro 26.000
e un compenso forfettario, in caso di soccombenza, di € 800 che potrebbe arrivare ad € 1300 in caso di vittoria. Secondo i parametri legali, indipendentemente dall'esito, e prendendo a riferimento lo scaglione di valore da € 1101 ad € 5200, l'importo ammonterebbe ad € 2430 come totale medio. Per tutti gli incarichi elencati nella domanda riconvenzionale e che qui
s'intendono ripetuti e trascritti oltre a quelli di cui al punto F) successivo, l'avv. non CP_1 ha percepito un compenso equo ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione oltre che non conforme ai parametri del DM n. 55/2014” ( cfr. pagg. 5 – 6 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.). Ebbene, a pagina 19 di 24 prescindere dalla totale assenza di documenti – circostanza di non poco momento – è a dirsi che la valutazione richiesta al giudice è completamente disancorata da alcun parametro normativo, traducendosi dunque non in una puntuale verifica circa l'equità del compenso, ma in un inammissibile sindacato circa la convenienza economica della regolamentazione negoziale. Ne segue l'accoglimento del motivo di gravame esaminati, con applicazione della convenzione siglata in data 24.4.2017 tra le parti, ossia tra e l'avv. con Parte_1 Controparte_1 esclusione del richiamo al D.M. n. 55/2014.
24. Con particolare riguardo al rimborso forfettario delle spese generali (art. 13.2. della convenzione), che secondo la predetta convenzione sono comprese nel compenso pattuito, risulta davvero arduo coglierne il carattere vessatorio. Anche in questo caso si tratta di un inammissibile ed ingiustificato controllo imperativo dell'autonomia negoziale, controllo che - al di fuori delle ipotesi normative valutate dal legislatore in ragione del carattere debole di una parte contraente – non ha alcuna cittadinanza nel diritto positivo. Ad abundantiam, sono anche illuminanti le considerazioni esposte dalla difesa dell'appellante, come esposte sub n. 21 per cogliere l'assenza di qualsiasi fondamento normativo della pretesa di procedere obbligatoriamente sulla base del D.M. n. 55/2014, in difetto del carattere vessatorio di simile assetto negoziale.
25. Con riferimento alle spese di trasferta, la Corte esclude il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 13.3, che subordina il riconoscimento delle spese di trasferta alla preventiva autorizzazione. In primo luogo, anche in questo caso è totalmente assente un qualsiasi riferimento normativo rispetto al quale operare un giudizio di vessatorietà. In secondo luogo, la preventiva valutazione in ordine alla trasferta od alla possibilità di avvalersi di un domiciliatario
( trattandosi, in gran parte, anche di cause davanti al giudice di pace in un momento storico in cui non vi era ancora completamente il processo civile telematico) risponde ad un'esigenza minima di valutazione della convenienza economica delle alternative;
in altri termini, è ben possibile e legittimo che il committente, ossia valuti se autorizzare una trasferta con Pt_1
i relativi costi, oppure se appoggiarsi ad altro difensore, anche nell'ottica del contenimento delle spese e della razionalizzazione delle risorse. In ultima analisi, non si comprende quale possa essere il danno subito dal legale, al quale non rimane affatto addossata una spesa per una trasferta già effettuata, ma al quale compete l'onere di inviare una richiesta di autorizzazione della trasferta. Anche tale motivo merita, pertanto, accoglimento. pagina 20 di 24 26. Le sopra esposte considerazioni in merito ai motivi sub nn. 14.b e 14.c comportano l'assorbimento del motivo sub n. 14.a.
27. Sono anche assorbiti i motivi dell'appello incidentale sub 14.d, 14.e, 14.f, 14.g, 14.h, 14.i. Tali motivi presuppongono, infatti, l'accertamento delle violazioni, da parte di per come Pt_1 contestate dall'avv. CP_1
28. Rimane opportuno, in ogni caso, esporre le seguenti, ulteriori considerazioni, fermo quanto detto sub nn. 23 – 25. Quanto al motivo sub 14.e - incentrato sulla progressiva riduzione del compenso ed una ritenuta vera e propria discriminazione dei legali, in ragione della loro localizzazione geografica - è da segnalare come, al di là di improprie valutazioni sociologiche, non sia mai stato offerto un qualsivoglia termine normativo sul quale operare la valutazione di pretesa discriminazione sollecitata dalla difesa dell'appellante incidentale. Né accoglimento merita la doglianza relativa all'utilizzo della piattaforma per gestire i pagamenti delle parcelle, considerato che la stessa legale aveva ammesso sin dalla comparsa di primo grado che la piattaforma era stata chiusa in breve tempo.
29. Quanto al motivo sub 14.f – fermo quanto esposto sub nn. 23 – 25 - è a dirsi che, anche a volere attribuire una valenza autonoma alla pretesa, illegittima interruzione del rapporto da parte di nei confronti dell'avv. risulta che fu l'avv. ad Pt_1 CP_1 Controparte_1 interrompere il rapporto di collaborazione professionale, come esposto dalla stessa CP_1 con PEC in data 15.7.2019 ( documento non presente, ancorché indicato sub n. 8 come allegato alla comparsa di costituzione e come doc. n. 9 nell'indice documenti). Circostanza, comunque, non contestata dalla controparte e, come tale, idonea ad escludere una qualsivoglia illegittimità nella condotta di Né sono state sviluppate argomentazioni tali da Parte_1 poter ritenere che la rinuncia ai mandati da parte dell'avv. sia stata, per così dire, CP_1 necessitata da una condotta contraria a buona fede e correttezza da parte del committente.
30. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da accerta la Parte_1 validità delle clausole contenute nel contratto per il conferimento degli incarichi professionali di natura legale relativi a sinistri siglato tra e l'avv. in Parte_1 Controparte_1 data 24.4.2017, con revoca degli accertamenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4 del dispositivo della sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accertamenti relativi a: obbligo di applicare i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le attività
pagina 21 di 24 prestate a decorrere dal 6.12.2017; obbligo di applicare il D.M. sopra citato quanto al rimborso delle spese generali ed alle trasferte, previo accertamento del carattere vessatorio degli artt. 13.2
e 13.3 della detta convenzione;
con esclusione della declaratoria del diritto dell'avv. a CP_1 rideterminare il compenso e le relative spese per le attività professionali svolte a favore di
Parte_1
31. L'appello incidentale va, invece, rigettato.
32. Rimane ferma la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda svolta da
[...] di accertamento di inadempimento da parte della convenuta avv. capo Parte_1 CP_1 rispetto al quale non è stato interposto appello.
33. L'esito del gravame giustifica la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, nei termini di cui al dispositivo, tenuto anche conto che Controparte_1 ha rifiutato l'importo di € 90.000,00 offerto da riferito a tutti i giudizi già Parte_1 fatturati, restando quelli ancora non fatturati soggetti alle convenzioni sottoscritte inter partes
(convenzione del 2017 che riprende quelle precedenti del 2007 e del 2013). Restano ferme le spese del procedimento cautelare come regolate e liquidate con ordinanza della Corte in data
30.8.2023.
34. La Corte reputa sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. a carico dell'avv. ed a favore di alla luce delle seguenti Controparte_1 Parte_1 considerazioni. In primo luogo, la riproposizione di domande formulate in prime cure, in difetto di una benché minima critica argomentativa della sentenza gravata, come esposto sub n. 18, costituisce già di per sé un abuso del sistema giustizia, in quanto tecnica difensiva disancorata dal basilare dato normativo. In secondo luogo, la proposizione di domande nuove, veicolate oltre tutto con lo strumento cautelare, costituisce un ulteriore aggravio processuale, in aperta violazione dell'art. 345 c.p.c.. In terzo luogo, a prescindere dall'infondatezza per come già accertata, la richiesta di valutazione della congruità dei termini economici della convenzione non è stata accompagnata dalla produzione del benché minimo atto difensivo;
e ciò nonostante la richiesta di valutazione del merito dei predetti scritti di un numero considerevole di vertenze sia stata reiteratamente inoltrata sin dal primo grado. In quarto luogo, non può non aversi riguardo alle plurime circostanze fattuali esposte ancora in sede di precisazione delle conclusioni intercorse con riguardo a: “ Jobs Act Autonomi e professionisti”, in rapporto alla pagina 22 di 24 legge 22 maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”, richiamo mai svolto in prime cure;
riferimento a condotte qualificate dalla dottrina con la definizione “clienti tiranni”, circostanza mai dedotta in prime cure;
richiamo a concetti sociologici quali la proletarizzazione dell'avvocatura, non aventi cittadinanza nel diritto positivo, in quanto non supportati da una specifica violazione di legge (con l'assunto del carattere fulmineo della sostituzione dei legali, quale effetto ritorsivo a fronte della richiesta dell'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014); richiamo del necessario utilizzo della piattaforma di , circostanza non allegata quale fonte di danni in via autonoma Parte_1 ed a proposito della quale l'appellata invoca non meglio indicate “prove confessorie”, con deduzione di mancata informativa solo in secondo grado;
violazioni dei diritti umani;
circostanze, queste ultime due, dedotte in modo contraddittorio, quanto alla prima (che l'avv. ha ammesso essere stata rapidamente chiusa) ed in modo del tutto avulso dal contesto CP_1 di allegazioni, quanto alla seconda. Tutte tali considerazioni integrano un vero e proprio abuso del sistema giustizia, che, come noto, non ha risorse illimitate. La Corte reputa equo commisurare la predetta condanna sul quantum delle spese processuali di secondo grado. Ai sensi dell'art. 96, IV comma, c.p.c., deve essere condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 500,00 in favore della Parte_3
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, sussistono per l'avv. i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1188/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la validità ed efficacia delle clausole contenute nel contratto per il conferimento degli incarichi professionali di natura legale relativi a sinistri, stipulato tra e l'avv. Parte_1 in data 24.4.2017, previa revoca degli accertamenti contenuti nei Controparte_1 punti nn. 1, 2, 3, 4 del dispositivo della sentenza di primo grado;
II. respinge l'appello incidentale proposto dall'avv. Controparte_1
pagina 23 di 24 III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna l'avv. a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che, quanto al primo grado, liquida in complessivi € 10.860,00; quanto al secondo grado, liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna l'avv. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 8.470,00 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c.;
VI. condanna l'avv. al pagamento della somma di € 500,00 in favore Controparte_1 della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV comma, c.p.c.; Parte_3
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 20.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1188/2023 promossa in grado d'appello da
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARSIGLIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in via Santa Lucia, 20 80132 Napoli presso il difensore
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio di se stessa e dell'avv. Controparte_1 C.F._1
VITTORINO LO GIUDICE, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec indicati appellata oggetto: inadempimento contrattuale.
Conclusioni per Parte_1
Conclude perché l'adita Corte d'Appello di Milano Voglia, in accoglimento dell'appello, annullare pagina 1 di 24 l'impugnata sentenza n. 1566/2023 del Tribunale di Milano e per l'effetto accogliere integralmente la domanda proposta da e quindi dichiarare che gli accordi intervenuti tra le parti per Parte_1 gli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del Gruppo sono validi e che gli stessi devono essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto intercorso, anche a quelli non ancora fatturati, come da elenco riportato;
dichiarare che nulla è dovuto per imborso spese forfettario, essendo l'importo compreso nel compenso concordato;
dichiarare che nulla è dovuto a titolo di spese per trasferta non autorizzate;
dichiarare che l'avv. non ha CP_1 diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
dichiarare che le disposizioni convenzionali, anche relative al rimborso spese ed alle spese di trasferta, debbano essere applicate a tutti i giudizi non ancora fatturati;
In via gradata confermare che le disposizioni convenzionali, anche relative al rimborso spese ed alle spese di trasferta, debbono essere applicate a tutti i giudizi conclusi alla data del 5.12.2017. In via ancor più gradata dichiarare che il compenso di cui al D.M. 55/2014 deve essere applicato a far tempo dal 6.12.2017, ai giudizi non ancora conclusi, in base al valore minimo dei compensi. Voglia quindi dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto dall'avv.
e comunque rigettarlo integralmente sia per la novità delle domande e sia per l'infondatezza CP_1 delle stesse. Voglia porre a carico dell' appellata le spese di giudizio di primo grado e condannarla al pagamento di quelle di appello.
Conclusioni per Controparte_1
In via preliminare, si rassegnano le seguenti conclusioni definitive: Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di
Milano, respinta ogni avversa deduzione, eccezione, richiesta e difesa, 1.0 rilevare la mancata accettazione del contraddittorio in ordine alle domande e richieste nuove, ovvero inammissibili ( anche per le intervenute preclusioni assertive ) e conclusioni formulate in appello da e per ultimo Parte_1 con atto del 04 sett. 2024 e che, tutte, si contestano, negano e smentiscono, chiedendone l'integrale rigetto;
2.0 rilevare l' inesistenza ed infondatezza dell'eccezione di novità domanda in appello dell'avv.
e formulata da e per come emerge da pag. 8, lettera “ E”, della memoria di CP_1 Parte_1 costituzione e riconvenzionale di primo grado 14 / 03 / 2020 ; domanda, ovvero, eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo avanti il Tribunale dall'avv. ; 2 3.0 rilevare, in CP_1 ogni caso, che l'abuso dipendenza economica è sollevabile ex officio e, quindi, l'inibitoria è stata validamente proposta;
3.0 bis ) che sono rilevabili ex officio le “ Nullità di Protezione “ (sussistenti per fattispecie indipendenti dall'art. 13 bis ) ;
3.0 ter ) che sussiste la rilevabilità ex officio, come da pagina 2 di 24 giurisprudenza della Corte Europea di di Giustizia , delle clausole contrattuali imposte unilateralmente da spa generali e che, inoltre, ed ex lege vanno interpretate contro l'autore ( ovvero generali spa) ; 4°) che sussiste Abuso dipendenza economica. in danno di e che la stessa ha diritto di CP_2 sentire dichiarate nulle le convenzioni intercorse anche in rapporto al “ Jobs Act Autonomi e professionisti”, ovvero in rapporto alla legge 22 maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”; 4° bis ) che la ha posto in essere le condotte Parte_1 tipizzanti ed individuate dalla dottrina con la definizione “ clienti tiranni “ ; rilevare che il fenomeno viene descritto sotto altro profilo ulteriore, come « proletarizzazione dell'avvocatura » [ 1 ] e che è tanto fragile da essere trattata come “manodopera sostituibile all'istante” e così è avvenuto anche con l'avv. e tanti altri avvocati, “ fulmineamente” revocati e/o sostituiti non appena hanno chiesto CP_1 condizioni eque e dignitose;
5° ) che ex lege è stata introdotta la presunzione ex lege di dipendenza economica e ha gestito ed imposto una convenzione gestita mediante piattaforma di Parte_1
con modalità tali da rendere impossibile la prova contraria ( per altro non fornita in primo Parte_1 grado ), stante la sussistenza di prove confessorie che, appunto, inibiscono la proponibilità di prove contrarie;
rilevare che la ha violato le norme in materia di piattaforme digitali in quanto Parte_1 non ha mai eseguito l'informativa preventiva inerente il funzionamento della propria piattaforma denominata “ sinertrade” e tanto richiesto ed ancor più, tanto meno conseguito, il consenso dell'avv.
( e di tutti gli altri legali coinvolti nel lavoro su piattaforma ) e che avrebbe dovuto fornire CP_1 adeguata informativa anche in ordine all'algoritmo che gestisce la piattaforma e così con violazione di norme imperative e di ordine pubblico e la cui violazione è rilevabile ex officio e così rendendo certezza ulteriore della nullità assoluta delle clausole imposte da spa generali in quanto illegittime come da codice privacy del 2003, e successivo Regolamento UE 2016/679 e con conseguenti violazioni dei diritti umani (nullità anche queste rilevabili ex officio ) e per come confermato anche dal recentissimo e sopravvenuto, ius superveniens, regolamento europeo in tema di A.I. e che è normativa rilevante nel presente procedimento in quanto conferma la vigenza delle pregresse e vincolanti disposizioni, mai applicate da spa generali;
6° ) rilevare il contesto di monocommittenza del rapporto ed a seguito della cessazione di tutti gli incarichi ed il rifiuto di pagamento dei compensi (operato da ), Parte_1 rilevare anche lo stato di necessità dell'avv. e che l'ha costretta a cancellarsi dall'ordine degli CP_1 avvocati ed adattarsi al ruolo di “cameriera-badante”, pur di poter mantenere i figli, e così a riscontro ed il conseguente passaggio dell'avv. a puntuale riscontro e conferma della imponente CP_1 dipendenza economica;
rilevare che, pertanto, è stata fondatamente richiesta l'inibitoria dopo la pagina 3 di 24 sentenza di primo grado stante la condotta di di voler perseverare nelle condotte Pt_1 antigiuridiche, 7° ) rilevare l'operatività dell'art. 13 bis in tema di equo compenso in tema e materia di contratti di durata ad esecuzione differita aventi ad oggetto l'erogazione di servizi legali, come da dottrina e sentenza Corte Appello Venezia del 02/05/2023 n. 60 e Trib. Verona del 26/05/2023 ; 8° ) rilevare che nei giudizi nei quali ha eseguito sostituzione dell'avv. con nuovo Parte_1 CP_1 difensore, non ha amai eseguito, al settembre 2024 il pagamento dei compensi e come da conclusioni del 04 settembre 2024 ha confessato che pretende di eseguirli solo in applicazione della convenzione viziata da nullità e discriminazione territoriale, connessa direttamente alle origini meridionali dell'avv.
e così con pagamento inferiore rispetto ai legali esercenti preso altre regioni;
9° ) rilevare CP_1 che a seguito della richiesta dell'ecc.ma Corte di formulare congrua proposta funzionale anche al pagamento dei compensi per le pratiche ancora da pagare per intero, con le conclusioni del 04 settembre 2024, la ha reiterato l'emulativa ed antigiuridica condotta e pretende di pagarli Parte_1 secondo le modalità di calcolo che ha imposto unilateralmente all'avv. [ 2 ] con la CP_1 convenzione nulla e discriminatoria in quanto meridionale;
rilevare che, con ulteriore effetto ammissivo, la stessa , rispondendo al quesito posto dall'ecc.ma Corte di appello [ 3 ] , ha Parte_1 precisato che l'offerta di e.90.000,00 è riferita ai soli giudizi già fatturati e che per quelli mai fatturati, dovranno applicarsi le modalità illegittime del testo convenzionale imposto;
come da estratto conclusioni del 4sett24 e che segue : 10 ° ) rilevare che le deduzioni di spa generali sono in Parte_1 violazione del dovere di verità e della buona fede nella stipula ed esecuzione del contratto e per come già contestato, anche nella fase dell'inibitoria, rinunziata stante l'imminente rimessione in decisione del merito onde non porre l'ecce.ma Corte nella condizione di dover esaminare, nel cautelare e nel merito, le stesse tematiche;
11° ) rilevare che in data 21 maggio 2024, per l'avv. è stata depositata la CP_1 tabella raffronto compensi imposti da convenzione nulla e compensi dovuti come da parametri e relativa ai soli procedimenti nei quali l'avv. è stata sostituita da altro difensore, dopo la CP_1 revoca dei mandati, e da cui emerge che solo per tali procedimenti i compensi integralmente non pagati da ( e come da parametri ) sono pari ad euro 111.646,48; rilevare che la spa non ha Pt_1 Pt_1 potuto negare e nemmeno tentare di contestare, anche in sede di conclusioni del 04 settembre 2024, le risultanze oggettive di tale tabella di raffronto compensi imposti da convenzione nulla in euro
27.000,00 con quelli calcolati come da parametri per e. 111.646,48 e per cui sussiste la prova oggettiva della nullità assoluta della convenzione per aver imposti importi irrisori, forfettari ed iniqui;
12 ° ) rilevare che è sopravvenuto anche l'Art. 25 bis CDF e che vieta agli avvocati ( e, quindi, anche all'avv.
pagina 4 di 24 di concordare-accettare compensi iniqui, irrisori e/o forfettari che siano in violazione dei CP_1 parametri vigenti;
13 ° ) accogliere, oltre le conclusioni sopra elencate, quelle di primo grado e quelle di cui alla memoria di costituzione ed appello incidentale e successivi atti di causa, ivi compresi quelli formulati nella fase cautelare per l'avv. ( che seppur cancellata, conserva il diritto di CP_3 utilizzo del titolo di avvocato ) ; rigettare l'appello di , confermare la sentenza di primo Parte_1 grado, accogliere l'appello incidentale di;
14 ° ) rilevare ai fini della temerarietà della CP_2 condotta e con condanna ex art. 96 cpc, che l'importo offerto da per conciliare ogni Pt_1 contenzioso in euro 90.000,00 non copre nemmeno gli importi mai pagati e dovuti come da parametri per le pratiche di cui ha bloccato e blocca dal 2019 il pagamento ( dando prova confessoria Pt_1 della violazione dell'abuso di dipendenza economica) e costringendo l'avv. a cancellarsi ed a CP_1 svolgere l'attività di cameriera pur di poter mantenere la famiglia ed i figli ed in conseguenza, condannare la per danni ex art. 96 cpc;
15 ° ) rilevare che l'antigiuridica condotta di spa Parte_1 generali è quanto mai colpevole anche ai fini della sussistenza dei danni punitivi, e che, nel caso la stessa arriva al punto di operare condotte razziste e discriminatorie in base all'origine Parte_1 meridionale dell'avv. e così imponendo alla stessa (così come a tutti gli altri avvocati “ CP_1 meridionali “ ) un compenso inferiore di ben 400 euro a prestazione rispetto a quello dei colleghi con studio nel nord Italia;
rilevare che tale condotta gravissima, è tanto oggettiva che non è mai stata negata-contestata da ed emerge dal prospetto rapido di individuazione delle nullità, all. n.16 Pt_1
(deposito 07/01/2024 per Ud 08/01/2024 ) ; 16 ° ) stante la situazione di urgenza e di gravissimo pregiudizio nel ritardo per l'avv. , ed ai fini dell'inibitoria , con l'emananda sentenza, CP_1 ordinare a di cessare sia la condotta consistente nel rifiutare l'applicazione dei parametri medi Pt_1 per determinare i compensi dovuti per differenza all'avv. e sia il rifiuto del pagamento dei CP_1 compensi integralmente mai pagati , revocare il provvedimento di rigetto della domanda cautelare e Par condannare la alle spese di tale fase, 17 ° ) condannare la ai danni ex art. 96 Parte_1 Pt_1 cpc e per danni punitivi, come da appello incidentale ed atti successivi;
18 ° ) con la condanna alle spese e compensi dei due gradi e della fase cautelare da distrarsi per aver anticipato le spese e con riscosso compensi e con quantificazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 cpc per la palese temerarietà ed emulatività della condotta ai danni del contraente debole . Salvo ogni altro diritto, in ampia e generale forma.
pagina 5 di 24 Svolgimento del processo
1. citando in causa l'avv. formulava le seguenti domande: Parte_1 Controparte_1
a. dichiarare validi gli accordi intervenuti tra essa assicurazione e l'avv. in CP_1 rapporto agli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del gruppo e che gli stessi dovevano essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto, anche a quelli non ancora fatturati, come da elenco riportato;
b. dichiarare che nulla era dovuto per imborso delle spese forfettarie, essendo l'importo compreso nel compenso concordato;
c. dichiarare che nulla era dovuto a titolo di spese per trasferte non autorizzate;
d. dichiarare che la convenuta non aveva diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
e. dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi previsti dall'art. 17 (clausola di recesso) delle condizioni generali di contratto (con riserva di quantificare i danni in separato giudizio).
2. L'avv. nella comparsa di costituzione di primo grado, faceva presente che: CP_1
a. benché le cause fossero afferenti a questioni giuridiche ripetitive, le stesse si svolgevano in oltre venti fori diversi, ad oltre 100 Km giornalieri di trasferta ed una media di 10 – 12 udienze con durata compresa tra i 3 ed i 4 anni;
b. la procedura di apertura della piattaforma per consentire ai legali fiduciari di CP_4 formulare proposte economiche era stata inutilizzata più che contestata da parte dell'avv. fin tanto che detta piattaforma era stata chiusa;
CP_1
c. le trattative per la regolamentazione del compenso erano iniziate nel 2014, proseguite nel 2017 e ancora nel 2019.
d. Riscontrava tutte le vicende negoziali - trattative e mancati pagamenti celeri intercorsi con i vari funzionari dell'assicuratore, al fine di sottolineare il grave danno economico ricevuto.
e. Deduceva che l'art. 13 bis introdotto dalla legge forense n. 172/2017 di conversione pagina 6 di 24 del D.l. n. 148/2017 aveva riguardo all'equo compenso e si applicava agli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, con riferimento al caso in cui le convenzioni erano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
f. La c.d. convenzione (“Condizioni Generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale relativi ai sinistri”) era da considerare un contratto-tipo in cui le clausole erano state interamente “predisposte” dall'impresa Parte_1 ed era sostanzialmente uguale per tutti i professionisti.
g. Le clausole non erano state proposte agli avvocati, ma utilizzate dalla società che se ne era avvalsa, di fatto imponendole alla controparte debole. Detta convenzione, in considerazione del predetto art. 13-bis, si presumeva unilateralmente predisposta, ponendo a carico della società l'onere di dimostrare la prova contraria, ovvero che le clausole non erano state predisposte ma congiuntamente determinate e concordate con il professionista e, nel caso, con l'avv. CP_1
h. La non equità del compenso rappresentava soltanto una delle cause da cui può scaturire la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni. In particolare, l'art. 13-bis prevede che le clausole contenute nelle convenzioni si considerano vessatorie quando
“determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”.
i. Un primo squilibrio era stato registrato nel 2012 con la riduzione unilaterale degli incarichi di oltre il 70% e poi con l'imposizione di vere e proprie clausole capestro.
j. Pertanto, in via riconvenzionale, sollevava eccezione di nullità delle clausole delle convenzioni del 2007, del 2013 e del 2017 per vessatorietà con richiesta di applicazione del D.M. n. 55/2014 quanto alle sotto elencate clausole:
i. 10- Compenso: 10.1 Quale corrispettivo dell'attività professionale da esso svolta, il Professionista avrà diritto al compenso calcolato secondo i criteri descritti nell'appendice 2 alle presenti CGC.
ii. 13-Spese 13.2 Il rimborso forfettario delle spese generali, nonché di ogni altra pagina 7 di 24 spesa imponibile, s'intenderà ricompresa nel compenso pattiziamente determinato ai sensi dell'appendice 2 senza applicazione, nei rapporti tra le Parti, di quanto previsto dall'art.
2.2 del Decreto. 13.3 Le eventuali trasferte dovranno sempre essere improntate ai criteri di ragionevole economia e dovranno essere preventivamente e specificatamente autorizzate dalla Società senza applicazione, nei rapporti tra le Parti, di quanto previsto dagli articoli 11, 15 e 27 del Decreto.
iii. 14-Fatturazione. 14.4 Il mancato esercizio del diritto del Professionista al compenso entro tre anni dal compimento dell'incarico attraverso l'emissione del progetto di fattura o la fattura, ovvero l'emissione della fattura entro tre anni dall'approvazione scritta del progetto di fattura da parte della Società, determina la decadenza del Professionista dal diritto al compenso nei confronti della
Società.
iv. 15- Pagamenti 15.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 14.4, il pagamento del compenso da parte della Società dovrà avvenire entro 90 gg dal ricevimento della fattura.
v. 17- Recesso 17.4 In caso di cessazione di un incarico per qualsivoglia motivo, il corrispettivo è determinato secondo i seguenti criteri: Nei casi assoggettati a compenso forfettario: a) cessazione prima dell'inizio della Fase Istruttoria: €
200,00 b) cessazione successiva al rinvio a udienza di precisazione delle conclusioni: € 350,00 c) cessazione dopo il deposito degli scritti conclusivi: €
500,00. Tali importi si intendono comprensivi delle spese- incluse le spese generali- ed escluse le spese non imponibili, al netto di CAP e IVA.
k. L'eccezione di nullità era azionata per tutte le cause dal 2004 al 2019 e già fatturate dal
15.7.2009 al 15.7.2019, data di rinuncia ai mandati.
l. La convenuta chiedeva, quindi, che il giudice, accertata la nullità parziale delle predette convenzioni che si erano succedute nel tempo, ossia nel 2007, nel 2013 e nel 2017, rideterminasse il compenso delle cause, tenendo presente che la somma poteva essere aumentata fino alll'80%, in ragione della pregevolezza dell'attività, dell'urgenza, della complessità delle questioni trattate. Indicava, dunque, elenco di n. 718 cause con fattura già emessa e comprensiva di IVA, CPA e spese vive;
indicava, infine, n. 51 pagina 8 di 24 cause ancora da fatturare.
m. Poste tali premesse, l'avv. chiedeva rigettarsi tutte le domande proposte da CP_1 parte attorea e dichiararsi la vessatorietà e nullità delle clausole Parte_1 sopra indicate, contenute nelle Convenzioni 2007-2013 e 2017 sub “Condizioni
Generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale relativi ai sinistri”;
n. dichiarare il diritto dell'avv. all'equo compenso e, quindi, autorizzare il legale CP_1 all'emissione, nei confronti di di parcelle integrative delle Parte_1 parcelle ai sensi del comma 10 dell'art. 13-bis L.F. secondo i parametri che il giudice avrebbe ritenuto giusti;
o. condannare la controparte alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio;
p. condannare parte attorea per lite temeraria ex art. 96, 2 comma, c.p.c..
q. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'avv. chiedeva ulteriormente che CP_1 adempisse agli obblighi assunti il 13.06.2019, mediante la stipula di una Pt_1 nuova convenzione tra le parti per gli incarichi futuri e con l'eliminazione delle clausole vessatorie impugnate, in funzione di un parziale, seppur minimo, riequilibrio dell'assetto contrattuale e di un assestamento della posizione economica del legale, anche tenuto conto della spiegata domanda di risarcimento del danno.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1566/2023 del 24.2.2023, premetteva che il giudizio aveva ad oggetto la validità degli accordi intervenuti tra le parti per gli incarichi conferiti per conto dell'attrice e delle società del gruppo e che gli stessi dovevano essere applicati a tutti gli incarichi affidati alla convenuta ed espletati nel corso del rapporto, compresi quelli non ancora fatturati;
che parte attorea aveva chiesto la declaratoria che nulla era dovuto per imborso forfettario delle spese generali, essendo il relativo importo compreso nel compenso concordato;
che parte attorea aveva chiesto la declaratoria che nulla era dovuto a titolo di spese per trasferte non autorizzate, oltre che l'accertamento che la convenuta non aveva diritto ad ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto corrisposto sulla base degli accordi per incarichi già fatturati, essendo estinta ogni obbligazione;
che l'assicuratore aveva chiesto, infine,
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta per violazione degli obblighi pagina 9 di 24 previsti dall'art. 17 (clausola di recesso) delle condizioni generali di contratto.
4. Il giudice di prime cure, quanto al punto 3 delle conclusioni rappresentate con memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c., VI° comma, relativa alla richiesta della parte convenuta avv. che CP_1 adempia agli obblighi assunti il 13.6.2019” con la specifica richiesta che Pt_1 Pt_1 stipulasse una nuova convezione tra le parti per incarichi futuri con eliminazione delle clausole vessatorie impugnate, ha ritenuto trattarsi di domanda nuova, proposta tardivamente, in quanto non formulata nella comparsa di costituzione e non scaturente dal contradditorio tra le parti.
5. Ha, poi, premesso che l'avv. - ai fini della dichiarazione di vessatorietà di alcune delle CP_1 clausole contenute nelle condizioni generali di contratto – invocava l'art. 13/bis della legge n.
247 del 31.12.2017 (e non L. n. 172 del 31.12.2017 così come indicato in comparsa di risposta), come introdotto dall'art. 19/quatordecies, c.1, del d.l. 148/2017, che prevede l'ipotesi di presunzione legale di vessatorietà di alcune clausole inserite nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività dei professionisti legali in favore di imprese bancarie ed assicurative, in ipotesi di stipula di convenzioni unilateralmente predisposte dalle suindicate imprese. Ha specificato che dette clausole sono annoverabili tra quelle previste dalla norma di cui sopra, ma che la stessa era entrata in vigore in data
6.12.2017 e, trattandosi di norma di diritto sostanziale, non poteva essere applicata automaticamente con effetto retroattivo alle attività svolte precedentemente a tale data;
con la conseguenza che per le attività svolte prima del 6.12.2017, occorreva tenere in debito conto i compensi professionali stipulati dalle parti con le invocate convenzioni, avuto riguardo non al momento di fatturazione, ma al momento dell'attività in concreto svolta.
6. Pertanto, quanto al criterio di liquidazione delle spese, previste dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto, ad avviso del giudice di prime cure, l'art. 13.2 era illegittimo: ed, invero, il compenso, così come previsto nella convenzione, dapprima all'art. 10 delle Condizioni
Generali di contratto era definito quale “corrispettivo dell'attività professionale svolta”, mentre successivamente all'art. 13.2 nello stesso era ricompreso “il rimborso generale delle spese generali, nonché di ogni altra spesa imponibile”. Tale evidente non allineamento nella qualificazione della voce “compenso” all'interno delle Condizioni Generali di Contratto era frutto di unilaterale imposizione da parte della società assicuratrice, rispetto alla quale il legale pagina 10 di 24 era il cd. “contraente debole”; pertanto, la clausola convenzionale di cui all'art. 13.2 CGC, con la quale si riteneva assorbito nel compenso il rimborso delle spese generali doveva essere considerata vessatoria e, quindi, nulla, con applicazione del relativo decreto ministeriale vigente.
7. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva l'art. 13.3, relativo alla preventiva autorizzazione delle spese di trasferta, nullo in quanto vessatorio, non potendosi costringere un professionista - che deve svolgere attività professionale dinanzi a diversi Tribunali e/o Giudici di Pace - a dover chiedere ogni volta la cd. “preventiva autorizzazione”. Conclusivamente, quanto a tali clausole, il giudice di prima istanza dichiarava l'avv. autorizzata a rideterminare il compenso e CP_1 le relative spese per le attività professionali svolte a favore di sulla base dei Parte_1 decreti ministeriali relativi alle tariffe forensi tempo per tempo vigenti.
8. In ordine alla domanda di parte attorea di accertamento e dichiarazione di Pt_1 inadempimento contrattuale della convenuta, agli obblighi previsti nell'art. 17 delle Condizioni generali di Contratto – Recesso, la domanda era da rigettare, perché dagli atti non emergeva in alcun modo quale fosse stato l'avversario comportamento cd. “inadempiente”, “atteso che la convenuta ha svolto la prerogativa espressamente prevista dal contratto, a fronte della quale non è prevista alcun tipo di sanzione”.
9. Respingeva, infine, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniale e morale formulata da parte convenuta.
10. In considerazione della soccombenza reciproca, disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite.
11. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1 dichiararsi la validità di tutti gli accordi intervenuti tra le parti e quindi: che le clausole pattizie erano valide ed efficaci;
che nulla era dovuto per rimborso forfettario delle spese generali;
che nulla era dovuto a titolo di spese di trasferta e, conseguentemente, che la convenuta non aveva diritto di ottenere alcuna differenza di compenso rispetto a quanto dall'assicuratore versato, in base agli accordi per incarichi già fatturati, estinta essendo ogni obbligazione.
12. L'avv. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via incidentale, ha proposto Controparte_1 appello, chiedendo: accertarsi il diritto del legale alla sostituzione della convenzione in essere con altra conforme “ai criteri in materia”, non trattandosi di domanda nuova, ma di conseguenza pagina 11 di 24 automatica dei principi civilistici a tutela del contraente debole;
accertarsi la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, non trattandosi affatto di domanda nuova, con le naturali conseguenze sul piano risarcitorio;
accertarsi il diritto del legale a “notulare e percepire il compenso come da valori medi, anche per tutte le pratiche” ( come da elenco G della comparsa di costituzione e da elenco H della memoria ex art. 183 c.p.c.) e con decorrenza dal
2004; accertarsi l'abuso commesso dall'assicuratore nell'imporre la piattaforma informatica di gestione del contratto di fornitura dei servizi legali;
accertarsi l'illegittimità della condotta volta a imporre la progressiva riduzione dei compensi professionali;
accertarsi l'illegittimità della condotta discriminatoria posta in essere dalla controparte con il prevedere parametri diversi a seconda della localizzazione geografica dei legali, in violazione dell'art. 21 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
accertarsi l'omessa pronuncia in ordine alle domande di cui ai punti nn. 3 e 4 della prima memoria ex art. 183 c.p.c., domande relative “alla nullità ed inefficacia dell'interruzione del conferimento incarichi all'avv. ed CP_3 operata da a seguito delle contestazioni sollevate dal legale in merito ai compensi Parte_1 unilateralmente imposto in misura forfettaria ed incompatibile con il decoro e la dignità della professione”; condannare la società al risarcimento dei danni derivanti dalle Parte_1 plurime condotte antigiuridiche poste in essere, per come illustrate;
condannare la parte appellante al pagamento degli interessi di mora su ogni singola fattura e limitatamente alle differenze ancora dovute da;
condannare la società assicuratrice al risarcimento dei Parte_1 danni costituiti dalla perdita economica collegata alla cessazione dell'incarico, perdita economica quantificata in € 18.000,00 all'anno; condannare l'assicurazione al danno ex art. 96
c.p.c..
13. Antecedentemente all'udienza di prima comparizione, la Corte, con ordinanza riservata del
30.8.2023, respingeva il ricorso ex art. 9 L. n. 192/1998 proposto dalla difesa dell'avv.
In data 7.5.2024 si teneva la prima udienza, in occasione della quale i difensori si CP_1 impegnavano a comunicare l'eventuale definizione transattiva del giudizio, instando per la rimessione della causa in decisione. La causa era, infine, trattenuta in decisione all'udienza del
12.11.2024, ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
pagina 12 di 24 Motivi della decisione
14. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata interpretazione della legge n. 247/2017: irretroattività della legge e non applicabilità alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore: primo motivo dell'appello principale;
b. errata interpretazione dell'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017: immotivata ed errata determinazione dell'equo compenso, in violazione dell'art. 2697 c.c.: secondo motivo dell'appello principale;
c. errata declaratoria di vessatorietà delle clausole relative al rimborso delle spese generali e delle spese di trasferta: terzo motivo dell'appello principale;
d. erroneità della declaratoria di tardività della domanda contenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., con la quale l'avv. aveva chiesto la permanenza in vigore della CP_1 vecchia convenzione o la sostituzione della stessa con una nuova convenzione
“conforme ai criteri in materia”: primo motivo dell'appello incidentale;
e. omessa indicazione del diritto dell'avv. ad emettere notule e percepire i CP_1 relativi compensi per tutte le pratiche dal 2004 in avanti in ragione di condotte illegittime, volte alla progressiva riduzione del compenso ed a una vera e propria discriminazione dei legali, in ragione della loro localizzazione geografica: secondo motivo dell'appello incidentale;
f. omessa pronuncia in merito alle domande sub nn. 3 e 4 della memoria ex art. 183, n. 1
c.p.c., domande volte alla prosecuzione del rapporto convenzionale, depurato dalle clausole nulle;
nullità ed inefficacia dell'interruzione del conferimento degli incarichi all'avv. con configurazione della violazione di abuso di dipendenza CP_1 economica: terzo motivo dell'appello incidentale;
g. omessa pronuncia in merito alla domanda di risarcimento dei danni: quarto motivo dell'appello incidentale;
h. omessa pronuncia in merito agli interessi di mora sulla differenza tra il dovuto e quanto corrisposto dall'assicuratore: quinto motivo dell'appello incidentale;
pagina 13 di 24 i. richiesta di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: sesto motivo dell'appello incidentale.
15. In via prioritaria deve essere esaminato il motivo sub n. 14.d, ossia il primo motivo posto a fondamento dell'appello incidentale, per ragioni di ordine logico. Sostiene la difesa di parte appellata che la domanda contenuta nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. al punto n.
3 - domanda costituita dalla richiesta che stipuli una nuova convenzione per gli incarichi Pt_1 futuri con eliminazione delle clausole vessatorie impugnate - non potesse essere considerata domanda nuova, ma si ponesse in termini di continuità, per così dire, automatica rispetto alla contestazione di nullità delle clausole negoziali di cui alla convenzione in essere tra e Pt_1
in data 24.4.2017. Il motivo è spiegato alle pagg. 48 - 50 della comparsa di CP_1 costituzione in secondo grado, nei seguenti termini: “in realtà, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la richiesta dell'avv. non costituisce domanda CP_1 nuova ma è espressione e conseguenza automatica dei principi generali dell'ordinamento e delle norme in materia ed in base alle quali ed a tutela del contraente debole, la nullità delle clausole nulle non determina la cessazione del contratto, ma la prosecuzione con sostituzione della clausola nulla con quella conforme al criterio legale. Pertanto, avendo l'avv. CP_1 denunziato nella memoria riconvenzionale la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, non sussiste alcuna domanda nuova e la sostituzione delle clausole all'origine della condotta abusiva (nel caso, in violazione dei principi e norme dell'ordinamento e ed anche discriminatorie) non costituisce domanda nuova ma un effetto automatico in quanto secondo lo spirito della norma ( violazione del divieto di dipendenza economica) non costituisce ingerenza nell'autonomia negoziale», né «un intervento giudiziale di tipo creativo, stante che non è suscettibile di tutela l'autonomia negoziale, peraltro a senso unico, e che si esprima con modalità non consentite dall'ordinamento. Infatti, e per altro verso nell'ottica della tutela del contraente debole il risarcimento del danno deve avere una funzione residuale, riservata all'ipotesi in cui non sia possibile un corretto adempimento. Con la riforma del 2001, il legislatore ha disposto che “il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”. In particolare, l'intervento è finalizzato a prevenire o inibire quei comportamenti abusivi che privano illegalmente il soggetto debole della sua indipendenza economica e nel caso in cui la sola nullità della clausola non sia sufficiente, l'Autorità Giudiziaria è preposta ad adottare
pagina 14 di 24 azioni inibitorie e/o risarcitorie al fine di tutelare l'interesse (positivo) della vittima ad intrattenere con la controparte una relazione convenzionale equa. Quindi, nessuna domanda nuova e la sentenza andrà riformata disponendo che nella convenzione siano sostituite le le clausole nulle con i principi vigenti in materia di determinazione dei compensi ( parametri forensi nella misura media) ; ovvero ed in subordine, condannando la al Parte_1 risarcimento del danno per abuso di dipendenza economica e condotta temeraria da quantificarsi nella misura di euro 50.000,00 ( tenuto conto che durante la durata della convenzione il fatturato massimo era di circa 100.000,00 euro ) dalla interruzione e per almeno sette anni onde consentire al legale di potere superare gli effetti della dipendenza economica e danni subiti”.
16. Opinione della Corte quanto al motivo sub 14.d. E' preliminarmente doveroso un attento esame delle domande formulate dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.. Ebbene, nella comparsa costitutiva l'avv. chiedeva CP_1 accertarsi la nullità parziale delle convenzioni che si erano susseguite nel tempo, predisposte da tenendosi conto dei parametri di quantificazione degli onorari utilizzati dal D.M. n. Pt_1
55/2014, con rigetto delle contrapposte domande attoree;
chiedeva dichiararsi la vessatorietà delle clausole indicate al punto D) costituite da compenso come da allegato 2, spese generali incluse negli onorari e spese per trasferta, valide solo se autorizzate;
dichiarare la nullità parziale degli assetti negoziali ai sensi dell'art. 1418, I comma, c.c. ed il diritto dell'avv. all'equo compenso, con autorizzazione all'emissione, nei confronti dell'assicuratore, CP_1 di parcelle integrative rispetto a quelle indicate sub F), secondo i parametri ritenuti giusti dal giudice, con vittoria di spese e condanna della parte attorea ex art. 96 c.p.c..
17. In sede di memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., l' proponeva la seguente domanda: “in CP_1 conseguenza della nuova domanda spiegata nel punto B) di queste note si chiede che Pt_1 adempia agli obblighi assunti il 13.06.2019 stipulando una nuova convenzione tra le parti per gli incarichi futuri eliminando le clausole vessatorie impugnate, fermo restando la presente controversia che ci occupa. Ciò consentirebbe un parziale, seppur minimo, riequilibrio dell'assetto contrattuale e un assestamento della posizione economica della scrivente anche in considerazione della spiegata domanda di risarcimento del danno”. Ebbene, come risulta dalla mera interpretazione letterale, la stessa formulava la domanda versata in atti in CP_1 termini di conseguenza non di domande/ eccezioni formulate dalla controparte (tra l'altro pagina 15 di 24 essendo convenuta la stessa neppure poteva trovarsi esposta ad una riconvenzionale ), CP_1 ma quale conseguenza ulteriore di proprie considerazioni di cui al precedente punto B;
punto con il quale il legale contestava l'accordo successivamente raggiunto con la quarta convenzione in data 13.6.2019 e, dunque, neppure le clausole della convenzione invocata da ossia quella dell'aprile 2017, riproduttiva delle due precedenti. Come si nota Pt_1 agevolmente, si tratta di domanda nuova e non di mera qualificazione giuridica, sussumibile nel potere – dovere officioso del giudice di qualificare le domande formulate, posto che non pochi interrogativi si pongono in merito proprio a circostanze fattuali che dovrebbero integrare detta violazione ed al perimetro entro il quale dovrebbe inscriversi il preteso ordine giudiziale. In altri termini, anche dando per ammesso il carattere vessatorio delle clausole in questione, la difesa della convenuta ha introdotto un tema totalmente nuovo, sviluppando un obbligo di conformazione dell'assicuratore committente che non costituisce la semplice conseguenza processuale della vessatorietà; disegnandosi, piuttosto, in termini di un facere, peraltro del tutto disancorato da un puntuale dettato normativo. E, del resto, è significativo che la difesa dell'odierna appellata abbia trattato di tale obbligo quale conseguenza “automatica” del carattere vessatorio e della sostituzione ex lege della convenzione nella sua interezza, senza neppure l'individuazione delle norme di legge che dovrebbero sostituirsi alle predette clausole vessatorie. Anzi, ha rafforzato un tale invocato obbligo di conformazione, mediante il ricorso all'asserito abuso di posizione dominante.
18. Orbene, in via preliminare, si osserva che la riforma apportata all'art. 342 c.p.c. con D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l. 43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre, indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata – e con essi le relative doglianze – siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. In tal senso, le Sezioni Unite della
Cassazione (sent. 27199/2017) hanno rilevato come, in tale ottica, la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, non potendo costituire per sé indice di inammissibilità dell'appello, debba articolarsi in modo da “evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto o
pagina 16 di 24 nell'applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”. Ne deriva che, nella propria impugnazione, l'appellante deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico- giuridico della pronuncia di primo grado e, al contempo, ponga il giudice superiore nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. Nulla di tutto questo è accaduto nel caso in esame, ove l'appellante incidentale non ha spiegato per quale ragione la domanda non potrebbe considerarsi quale mutatio libelli.
19. Infine, del tutto nuova, in quanto mai proposta in prime cure è la domanda di inibitoria del comportamento contrario a buona fede caratterizzato da: rifiuto di proseguire la convenzione a condizioni aderenti ai principi costituzionali e di legalità; interruzione degli incarichi all'avv. per aver ella richiesto la rinegoziazione delle clausole nulle e per aver rifiutato la CP_1 stessa di subire l'imposizione di clausole unilateralmente imposte;
cessazione della discriminazione connessa alle origini territoriali;
imposizione unilaterali dei compensi;
applicazione di clausole antigiuridiche nella determinazione dei compensi;
rifiuto di fissare il compenso in conformità al valore medio dei parametri;
pretesa di imporre l'operatività delle clausole e criteri nulli di determinazione e calcolo del compenso, pretesa viziata da abuso del diritto originario e conseguente declaratoria del diritto di “rinotulare” per le differenze secondo i lavori medi di tariffe;
rifiuto del pagamento delle spese generali e di trasferta;
altre condotte emulative e lesive dei diritti e della dignità del professionista. Tale domanda è stata formulata in prima battuta con il ricorso ex art. 9 L. n. 192/1998, ricorso rigettato con l'ordinanza della sezione feriale in data 30.8.2023, sulla base del rilevato carattere di novità della domanda proposta e di conseguente inammissibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c..
20. Vengono, ora, esaminati i motivi sub nn. 14.b e 14.c in via prioritaria rispetto al motivo sub n. 14.a, dato il carattere assorbente.
21. Rappresenta l'appellante, quanto in particolare al motivo n. 14.b, che il giudice di prime cure ha ritenuto non congrua la quantificazione dei compensi disposta dall'assicuratore sulla base della convenzione, disponendo in sostituzione l'applicazione del valore medio della tariffa di cui al
D.M. n. 55/2014, senza alcuna motivazione e senza tenere conto dell'assoluta mancanza di prove circa la qualità e le caratteristiche dell'attività professionale prestata. Tra l'altro,
l'affermazione di circa il carattere seriale delle vertenze era stato espressamente Pt_1
pagina 17 di 24 riconosciuto dall' che aveva solo sottolineato il fatto di essersi dovuta recare presso CP_1 venti fori diversi. Inoltre, la difesa dell'impugnante osserva in modo specifico che: i compensi per le cause innanzi al Giudice di Pace erano stati forfettariamente fissati in € 700,00 comprensivi del 15% di rimborso forfettario delle spese generali e, dunque, il compenso netto in concreto era di € 608,50. Ebbene, dovevano essere considerati i seguenti compensi previsti dal
D.M. n. 55/2014: per le cause fino ad € 1.100,00 pari ad € 180,00; per le cause sino ad €
5.200,00, pari ad € 671,00; per le cause sino ad € 26.000,00, pari ad € 1.104,00. Ora, considerato che la maggior parte dei giudizi innanzi ai Giudici di Pace non superava €
5.200,00, ne derivava che, facendo una media tra i due compensi di € 180,00 e di € 671,00 risultava la somma di € 425,50 che, sommata al 15% a titolo di rimborso forfettario, dava l'importo finale di € 488,82, importo di gran lunga inferiore a quello pattuito di € 700,00, oltre tutto indipendentemente dall'espletamento o meno di attività istruttoria;
e ciò senza considerare che in caso di esito vittorioso il compenso era di € 1.200,00.
22. Quanto con riguardo al motivo sub n. 14.c, la difesa di osserva che la clausola relativa Pt_1 alla quantificazione delle spese generali impinge su di una norma che è derogabile e che a tale proposito le parti avevano deciso di includere il rimborso direttamente nel compenso. Anche la necessità della preventiva autorizzazione alle spese di trasferta rispondeva ad un generale criterio di economia e di prudenza, come tale ampiamente negoziabile in ambito privatistico.
23. Opinione della Corte quanto ai motivi sub nn. 14.b. e 14.c. La Corte premette che la disapplicazione delle tariffe previste dalla convenzione in sede di condizioni generali di contratto è totalmente priva di qualsivoglia motivazione, non avendo il giudice di primo grado, neppure in via esemplificativa, potuto verificare la qualità e la quantità dell'attività professionale dispiegata dall'avv. Tale omesso esame è motivato dal fatto che la CP_1 difesa della parte convenuta non ha riversato in causa il benché minimo documento comprovante l'attività difensiva svolta. Non è in atti una copia di una comparsa, di una qualsivoglia memoria, né di un verbale di udienza. Ragione per la quale non sovvengono minimamente elementi utili a valutare il carattere equo del compenso ex art. 13 bis L. n.
247/2017 all'epoca in vigore;
elementi che non sono, per vero, neppure allegati in modo preciso, dovendosi anche considerare che la stessa avvocatessa aveva confermato sin CP_1 dal primo grado il carattere seriale del contenzioso affidato e indicato solo mediante l'enumerazione di una serie di pratiche e fatture da cui non era possibile evincere lo stadio pagina 18 di 24 processuale e men che meno la complessità della vertenza. Ed, infatti, tanto la comparsa di costituzione, quanto le memorie ex art. 183 c.p.c. non contengono alcun riferimento ad atti concreti e men che meno un documento attinente all'attività difensiva e ciò nonostante nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. fosse stato fatto riferimento a ben 122 cause (cfr. pag. 3 della predetta memoria). Ancora, a pag. 28 della comparsa di costituzione, la convenuta assumeva che la propria domanda riconvenzionale non necessitava di attività istruttoria, essendo tutte le eccezioni e deduzioni provate in via documentale;
si riservava, in ogni caso, per scrupolo difensivo, di produrre tutta la documentazione (verbali di causa e numero di udienze, nomine
CTP, spese di trasferta, registrazioni sentenze, ecc..) relativa alle cause di cui chiedeva l'integrazione del compenso e delle spese;
attività che, però, non aveva avuto seguito. Ancora, nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. la difesa dell' precisava: “i compensi stabiliti con CP_1 le “Condizioni Generali di Contratto”, nelle tre Convenzioni si trovano indicati nell'Appendice
2- rubricata Criteri per la determinazione del compenso. Essi stabiliscono gli importi da corrispondere al fiduciario in base al all'ESITO, alle FASI e alle AREE Pt_2
TERRITORIALI. Ma né il né le Fasi indicati corrispondono ai Valori e alle Fasi dei Pt_2
Parametri Forensi Civili ex artt.
1-11 D.M.55/2014 . Ad esempio, per le cause di competenza del
Giudice di Pace viene riconosciuto un compenso forfettario che, nel caso di specie (avvocato del
Sud-99% dei sinistri di valore superiore ad € 1101 e come mandante il Fondo di Garanzia per
Le Vittime della Strada-70% causa portata a sentenza), in caso di soccombenza, ammonterebbe ad € 600+CPA+Iva mentre secondo i parametri legali ad € 1205 oltre 15% spese generali, spese di trasferta e oneri accessori. Tale importo non si raggiungerebbe neppure in caso di esito favorevole della causa per il quale è previsto un compenso di € 1100. Anche per cause di competenza della Magistratura Togata, viene stabilito un valore della causa fino ad €uro 26.000
e un compenso forfettario, in caso di soccombenza, di € 800 che potrebbe arrivare ad € 1300 in caso di vittoria. Secondo i parametri legali, indipendentemente dall'esito, e prendendo a riferimento lo scaglione di valore da € 1101 ad € 5200, l'importo ammonterebbe ad € 2430 come totale medio. Per tutti gli incarichi elencati nella domanda riconvenzionale e che qui
s'intendono ripetuti e trascritti oltre a quelli di cui al punto F) successivo, l'avv. non CP_1 ha percepito un compenso equo ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione oltre che non conforme ai parametri del DM n. 55/2014” ( cfr. pagg. 5 – 6 della memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.). Ebbene, a pagina 19 di 24 prescindere dalla totale assenza di documenti – circostanza di non poco momento – è a dirsi che la valutazione richiesta al giudice è completamente disancorata da alcun parametro normativo, traducendosi dunque non in una puntuale verifica circa l'equità del compenso, ma in un inammissibile sindacato circa la convenienza economica della regolamentazione negoziale. Ne segue l'accoglimento del motivo di gravame esaminati, con applicazione della convenzione siglata in data 24.4.2017 tra le parti, ossia tra e l'avv. con Parte_1 Controparte_1 esclusione del richiamo al D.M. n. 55/2014.
24. Con particolare riguardo al rimborso forfettario delle spese generali (art. 13.2. della convenzione), che secondo la predetta convenzione sono comprese nel compenso pattuito, risulta davvero arduo coglierne il carattere vessatorio. Anche in questo caso si tratta di un inammissibile ed ingiustificato controllo imperativo dell'autonomia negoziale, controllo che - al di fuori delle ipotesi normative valutate dal legislatore in ragione del carattere debole di una parte contraente – non ha alcuna cittadinanza nel diritto positivo. Ad abundantiam, sono anche illuminanti le considerazioni esposte dalla difesa dell'appellante, come esposte sub n. 21 per cogliere l'assenza di qualsiasi fondamento normativo della pretesa di procedere obbligatoriamente sulla base del D.M. n. 55/2014, in difetto del carattere vessatorio di simile assetto negoziale.
25. Con riferimento alle spese di trasferta, la Corte esclude il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 13.3, che subordina il riconoscimento delle spese di trasferta alla preventiva autorizzazione. In primo luogo, anche in questo caso è totalmente assente un qualsiasi riferimento normativo rispetto al quale operare un giudizio di vessatorietà. In secondo luogo, la preventiva valutazione in ordine alla trasferta od alla possibilità di avvalersi di un domiciliatario
( trattandosi, in gran parte, anche di cause davanti al giudice di pace in un momento storico in cui non vi era ancora completamente il processo civile telematico) risponde ad un'esigenza minima di valutazione della convenienza economica delle alternative;
in altri termini, è ben possibile e legittimo che il committente, ossia valuti se autorizzare una trasferta con Pt_1
i relativi costi, oppure se appoggiarsi ad altro difensore, anche nell'ottica del contenimento delle spese e della razionalizzazione delle risorse. In ultima analisi, non si comprende quale possa essere il danno subito dal legale, al quale non rimane affatto addossata una spesa per una trasferta già effettuata, ma al quale compete l'onere di inviare una richiesta di autorizzazione della trasferta. Anche tale motivo merita, pertanto, accoglimento. pagina 20 di 24 26. Le sopra esposte considerazioni in merito ai motivi sub nn. 14.b e 14.c comportano l'assorbimento del motivo sub n. 14.a.
27. Sono anche assorbiti i motivi dell'appello incidentale sub 14.d, 14.e, 14.f, 14.g, 14.h, 14.i. Tali motivi presuppongono, infatti, l'accertamento delle violazioni, da parte di per come Pt_1 contestate dall'avv. CP_1
28. Rimane opportuno, in ogni caso, esporre le seguenti, ulteriori considerazioni, fermo quanto detto sub nn. 23 – 25. Quanto al motivo sub 14.e - incentrato sulla progressiva riduzione del compenso ed una ritenuta vera e propria discriminazione dei legali, in ragione della loro localizzazione geografica - è da segnalare come, al di là di improprie valutazioni sociologiche, non sia mai stato offerto un qualsivoglia termine normativo sul quale operare la valutazione di pretesa discriminazione sollecitata dalla difesa dell'appellante incidentale. Né accoglimento merita la doglianza relativa all'utilizzo della piattaforma per gestire i pagamenti delle parcelle, considerato che la stessa legale aveva ammesso sin dalla comparsa di primo grado che la piattaforma era stata chiusa in breve tempo.
29. Quanto al motivo sub 14.f – fermo quanto esposto sub nn. 23 – 25 - è a dirsi che, anche a volere attribuire una valenza autonoma alla pretesa, illegittima interruzione del rapporto da parte di nei confronti dell'avv. risulta che fu l'avv. ad Pt_1 CP_1 Controparte_1 interrompere il rapporto di collaborazione professionale, come esposto dalla stessa CP_1 con PEC in data 15.7.2019 ( documento non presente, ancorché indicato sub n. 8 come allegato alla comparsa di costituzione e come doc. n. 9 nell'indice documenti). Circostanza, comunque, non contestata dalla controparte e, come tale, idonea ad escludere una qualsivoglia illegittimità nella condotta di Né sono state sviluppate argomentazioni tali da Parte_1 poter ritenere che la rinuncia ai mandati da parte dell'avv. sia stata, per così dire, CP_1 necessitata da una condotta contraria a buona fede e correttezza da parte del committente.
30. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da accerta la Parte_1 validità delle clausole contenute nel contratto per il conferimento degli incarichi professionali di natura legale relativi a sinistri siglato tra e l'avv. in Parte_1 Controparte_1 data 24.4.2017, con revoca degli accertamenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4 del dispositivo della sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accertamenti relativi a: obbligo di applicare i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le attività
pagina 21 di 24 prestate a decorrere dal 6.12.2017; obbligo di applicare il D.M. sopra citato quanto al rimborso delle spese generali ed alle trasferte, previo accertamento del carattere vessatorio degli artt. 13.2
e 13.3 della detta convenzione;
con esclusione della declaratoria del diritto dell'avv. a CP_1 rideterminare il compenso e le relative spese per le attività professionali svolte a favore di
Parte_1
31. L'appello incidentale va, invece, rigettato.
32. Rimane ferma la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda svolta da
[...] di accertamento di inadempimento da parte della convenuta avv. capo Parte_1 CP_1 rispetto al quale non è stato interposto appello.
33. L'esito del gravame giustifica la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, nei termini di cui al dispositivo, tenuto anche conto che Controparte_1 ha rifiutato l'importo di € 90.000,00 offerto da riferito a tutti i giudizi già Parte_1 fatturati, restando quelli ancora non fatturati soggetti alle convenzioni sottoscritte inter partes
(convenzione del 2017 che riprende quelle precedenti del 2007 e del 2013). Restano ferme le spese del procedimento cautelare come regolate e liquidate con ordinanza della Corte in data
30.8.2023.
34. La Corte reputa sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, III comma, c.p.c. a carico dell'avv. ed a favore di alla luce delle seguenti Controparte_1 Parte_1 considerazioni. In primo luogo, la riproposizione di domande formulate in prime cure, in difetto di una benché minima critica argomentativa della sentenza gravata, come esposto sub n. 18, costituisce già di per sé un abuso del sistema giustizia, in quanto tecnica difensiva disancorata dal basilare dato normativo. In secondo luogo, la proposizione di domande nuove, veicolate oltre tutto con lo strumento cautelare, costituisce un ulteriore aggravio processuale, in aperta violazione dell'art. 345 c.p.c.. In terzo luogo, a prescindere dall'infondatezza per come già accertata, la richiesta di valutazione della congruità dei termini economici della convenzione non è stata accompagnata dalla produzione del benché minimo atto difensivo;
e ciò nonostante la richiesta di valutazione del merito dei predetti scritti di un numero considerevole di vertenze sia stata reiteratamente inoltrata sin dal primo grado. In quarto luogo, non può non aversi riguardo alle plurime circostanze fattuali esposte ancora in sede di precisazione delle conclusioni intercorse con riguardo a: “ Jobs Act Autonomi e professionisti”, in rapporto alla pagina 22 di 24 legge 22 maggio 2017 n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”, richiamo mai svolto in prime cure;
riferimento a condotte qualificate dalla dottrina con la definizione “clienti tiranni”, circostanza mai dedotta in prime cure;
richiamo a concetti sociologici quali la proletarizzazione dell'avvocatura, non aventi cittadinanza nel diritto positivo, in quanto non supportati da una specifica violazione di legge (con l'assunto del carattere fulmineo della sostituzione dei legali, quale effetto ritorsivo a fronte della richiesta dell'applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014); richiamo del necessario utilizzo della piattaforma di , circostanza non allegata quale fonte di danni in via autonoma Parte_1 ed a proposito della quale l'appellata invoca non meglio indicate “prove confessorie”, con deduzione di mancata informativa solo in secondo grado;
violazioni dei diritti umani;
circostanze, queste ultime due, dedotte in modo contraddittorio, quanto alla prima (che l'avv. ha ammesso essere stata rapidamente chiusa) ed in modo del tutto avulso dal contesto CP_1 di allegazioni, quanto alla seconda. Tutte tali considerazioni integrano un vero e proprio abuso del sistema giustizia, che, come noto, non ha risorse illimitate. La Corte reputa equo commisurare la predetta condanna sul quantum delle spese processuali di secondo grado. Ai sensi dell'art. 96, IV comma, c.p.c., deve essere condannata al pagamento Controparte_1 della somma di € 500,00 in favore della Parte_3
35. Infine, in virtù del rigetto dell'appello incidentale, sussistono per l'avv. i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1188/2023 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in accoglimento dell'appello principale proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano, accerta la validità ed efficacia delle clausole contenute nel contratto per il conferimento degli incarichi professionali di natura legale relativi a sinistri, stipulato tra e l'avv. Parte_1 in data 24.4.2017, previa revoca degli accertamenti contenuti nei Controparte_1 punti nn. 1, 2, 3, 4 del dispositivo della sentenza di primo grado;
II. respinge l'appello incidentale proposto dall'avv. Controparte_1
pagina 23 di 24 III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 1566/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
IV. condanna l'avv. a rimborsare, in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese processuali che, quanto al primo grado, liquida in complessivi € 10.860,00; quanto al secondo grado, liquida in complessivi € 8.470,00 - oltre, in entrambi i gradi, al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna l'avv. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 8.470,00 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma, c.p.c.;
VI. condanna l'avv. al pagamento della somma di € 500,00 in favore Controparte_1 della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV comma, c.p.c.; Parte_3
VII. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 20.11.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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