Sentenza 23 aprile 2020
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alla trasgressione del divieto di reingresso da parte dello straniero già denunciato ed espulso per il reato di cui al comma 13, configura una circostanza aggravante indipendente della fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma e non un reato autonomo.
Commentario • 1
- 1. Quali reati commette chi picchia un medico in servizio? La Cassazione definisce la linea dura (Cass. Pen. n. 39438/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 dicembre 2025
Aggredire un medico durante l'esercizio delle funzioni non è una reazione impulsiva tollerabile né un episodio “di nervi” da minimizzare: è una condotta di particolare gravità, potenzialmente articolata in più fattispecie penali. La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 39438/2025, ha confermato la responsabilità di un'imputata che, presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti, aveva strattonato e tirato con forza i capelli alla dottoressa in servizio per ottenere un accesso immediato alla visita, in assenza dei presupposti sanitari previsti dal triage. Le fattispecie applicabili in caso di aggressione al personale sanitario La Corte chiarisce la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2020, n. 12821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12821 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2020 |
Testo completo
1282 1-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 262/2020 UP 05/03/2020 VINCENZO SIANI - R.G.N. 31827/2019 MARCO VANNUCCI -Relatore - DOMENICO FIORDALISI ROSA ANNA SARACENO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC EL nato il [...] avverso la sentenza del 17/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 13 co. 13 bis d.lgs. 286/1998.. ہم RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 30 ottobre 2018 a definizione di processo svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, il Tribunale di Parma: accertò che AU EL (di nazionalità moldava) commise il delitto (accertato in Parma il 15 ottobre 2018) di cui all'art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione") perché, essendo già stato condannato per avere commesso il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del t.u. immigrazione ed espulso il 13 giugno 2018 dal territorio dello Stato in esecuzione del provvedimento emesso il 5 giugno 2018 dal Tribunale di Parma, fece rientro in Italia senza avere prima ottenuto autorizzazione del Ministro dell'interno; dopo avere accertato la sussistenza della, contestata, recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata, condannò tale persona alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione;
revocò il beneficio della sospensione condizionale della pena alla stessa persona concesso con il decreto e le tre sentenze irrevocabili di condanna specificamente indicati in dispositivo;
dispose che l'imputato venga espulso dal territorio dello Stato dopo l'espiazione della pena, con divieto di rientro in Italia prima che siano decorsi cinque anni dall'esecuzione dell'ordine.
2. Adita dall'imputato, con sentenza pronunciata il 17 aprile 2019 la Corte di appello di Bologna ha confermato tali decisioni.
2.1 Per quanto qui interessa, la motivazione della sentenza è, in risposta ai motivi di appello, nel senso che: contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, Corte cost. sent. n. 466 del 2005 dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, t.u. immigrazione nel testo risultante dalla modificazione introdotta dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, mentre la disposizione contenuta nel vigente art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, venne introdotta dal d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 271 del 2004, "che ha disciplinato l'ipotesi del secondo periodo del comma 13-bis come circostanza aggravante ad effetto speciale"; la sentenza di primo grado ha correttamente applicato la disposizione contenuta nell'art. 69, terzo comma, cod. pen., in quanto, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale (tale essendo la, accertata, recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata), "ha proceduto ad applicare la pena per la più grave circostanza individuata nella recidiva e, nell'ambito della discrezionalità concessagli, ha poi disposto un aumento peraltro contenuto nella misura di mesi due per la aggravante - - dell'art. 13, comma 13-bis L. 286/98"; la decisione di non concedere all'imputato circostanze attenuanti generiche è da condividere, in quanto, la ripetizione di identica condotta illecita ravvicinata nei tempi rivela "la persistente volontà dell'imputato di ripetere condotte illecite;
ove l'imputato fosse stato mosso dal desiderio di ricongiungersi a moglie e figlia, residenti in Italia, egli avrebbe potuto chiedere un permesso per ricongiungimento familiare;
egli ha preferito invece rientrare illegalmente in Italia;
l'imputato, in occasione dei suoi rientri illegali in Italia, era risultato di volta in volta in possesso di documenti di identità indicanti diverse generalità (fra cui quello rilasciato al nome di AU EL, verosimilmente contraffatto, avendo l'imputato dichiarato che tale cognome è quello della propria moglie e non risultando la relativa utilizzazione preceduta da legittimo provvedimento); inconferente poi l'affermazione dell'imputato secondo cui egli non sarebbe rientrato illegalmente in Italia per ivi commettere altri reati, "dato che lo stesso era rientrato da appena dieci giorni (come da lui dichiarato) non potendosi escludere una ideazione in via di elaborazione"; la pena inflitta è più adeguata in ragione delle modalità esecutive della condotta, "tenuto conto che l'imputato, già condannato per il rientro illegale sul territorio, ha deciso di persistere nelle scelte antigiuridiche, riconfermando la sua spinta criminogena già evidenziata dai plurimi precedenti penali;
la scelta della pena di base (due anni di reclusione) è sorretta da adeguata motivazione, con particolare riferimento "alla gravità del fatto, alla reiterazione delle violazioni in materia di immigrazione, all'utilizzo di generalità diverse, avendo lo stesso più alias, mostrando in tal senso una maggiore intensità del dolo".
3. Per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Emanuele Luppi) contenente tre motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza, considerata mancante e illogica nella parte relativa alla conferma della decisione di non concedere circostanze attenuanti innominate, in quanto: è irragionevole non valutare, in funzione della concessione di tali circostanze, la volontà di esso ricorrente di ricongiungersi a moglie e figlia;
il riferimento alla detenzione di documento materialmente falsificato è privo di ogni riscontro probatorio e l'affermazione secondo cui non è da escludere che egli abbia fatto rientro in Italia al fine di commettere nuovi reati con "ideazione in via di elaborazione" è affatto congetturale.
2. Osserva la Corte. Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare 2 riferimento (cfr. per tutte: Sez. 2, n. 2285 del 11 ottobre 2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). Le circostanze attenuanti innominate hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi di segno positivo;
intendendosi per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 cod. pen. La ragion d'essere della previsione normativa recata dall'art. 62 -bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. La meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30 maggio 2017, Di Luca, Rv.270694). Al contrario, è tale meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini,cfr.: Sez. 1, n. 11361 del 19 ottobre 1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 2, n. 38383 del 10 luglio 2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 46568 del 18 maggio 2017, Lamin, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 30 maggio 2017, Di Luca, Rv. 270694). Tenuti presenti tali ordini di concetti, infondata è la censura del ricorrente, avendo la sentenza impugnata: in risposta specifica al motivo di appello, spiegato in maniera logica le ragioni per cui non è rilevante, in funzione della concessione di circostanze attenuanti innominate, la deduzione dell'imputato di essere rientrato illegalmente nel territorio dello Stato solo per ricongiungersi alla moglie (di nazionalità rumena) e al figlio, in Italia residenti;
valorizzato, in funzione del diniego della concessione di tali circostanze, i numerosi precedenti penali e giudiziari del ricorrente, la commissione di reati in tempi fra loro ravvicinati e il fatto che costui, in occasione dei suoi rientri illegali in Italia era risultato di volta in volta in possesso di documenti di identità indicanti diverse generalità (fra cui quello rilasciato al nome di AU EL, verosimilmente contraffatto, avendo 3 l'imputato dichiarato che tale cognome è quello della propria moglie e non risultando la relativa utilizzazione preceduta da legittimo provvedimento); affermato l'inconferenza, allo scopo, dell'affermazione dell'imputato secondo cui egli non sarebbe rientrato illegalmente in Italia per ivi commettere altri reati.
3. Con il secondo il motivo il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da erronea applicazione della legge penale nella parte in cui afferma, senza sul punto motivare, che la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, t.u. immigrazione, costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto previsto dalla prima proposizione dello stesso comma e non autonoma fattispecie di reato, "con conseguente aumento di pena ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 3, c.p. ed art. 13, comma 13-bis D.lgs. n. 286/1998". Secondo il ricorrente la seconda proposizione contenuta nel citato art. 13, comma 13-bis, prevede “un'autonoma cornice edittale (oltre un elemento costitutivo del reato differente rispetto al primo periodo del comma in questione), nel caso in cui lo "straniero, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale". Da tale interpretazione discende che, ad avviso del ricorrente la pena avrebbe dovuto essere calcolata nell'ambito di quella edittale (da uno a cinque anni di reclusione) prevista da tale seconda proposizione, sulla quale poi calcolare l'aumento per la ritenuta recidiva;
senza dunque effettuare sulla pena di due anni di reclusione fissata per il reato in discorso un doppio aumento di pena (per la recidiva e per la circostanza aggravante ritenuta ad effetto speciale). N Il ricorrente deduce poi, in subordine, che anche a volere qualificare la fattispecie descritta dalla disposizione di legge speciale in discorso come circostanza aggravante il delitto previsto dalla prima proposizione dell'art. 13, comma 13-bis, la stessa non è ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, seconda proposizione, cod. pen., perché l'aumento di pena dalla disposizione recato (da uno a cinque anni di reclusione) non è superiore ad un terzo della pena (da uno a quattro anni di reclusione) prevista dal primo periodo dell'art. 13, comma 13-bis.
4. Osserva la Corte. Non avendo il ricorrente proposto appello quanto all'accertamento in termini di illiceità penale dei fatti descritti nel capo di imputazione a lui contestato, si è formato il giudicato quanto ai seguenti accertamenti di fatto: il ricorrente, di nazionalità moldava, venne espulso dal territorio dello Stato il 13 giugno 2018 in esecuzione di provvedimento di espulsione emesso il 5 giugno 2018 dal Tribunale di Parma;
prima del 15 ottobre 2018 egli rientrò abusivamente (id est, in assenza di specifica autorizzazione dal Ministro dell'interno, concessa in applicazione dell'art. 13, comma 13, prima proposizione, t.u. immigrazione) in Italia e venne in Parma arrestato il 15 ottobre 2018; prima di tale abusivo rientro il ricorrente venne già denunciato e condannato per la commissione, in tempi diversi, di due delitti previsti dall'art. 13, comma 13, t.u. immigrazione (con sentenza irrevocabile del 29 dicembre 2014; con sentenza non ancora irrevocabile del 5 giugno 2018). La questione della qualificazione di tali fatti come delitto autonomo ovvero come delitto aggravato (a tale questione accede quella di qualificazione della circostanza aggravante come ad effetto speciale) è dal ricorrente proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta infatti che avanti la Corte di appello di Bologna il ricorrente contestò l'applicazione dell'aumento effettuato dalla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. sul rilievo secondo cui la seconda proposizione contenuta nell'art. 13, comma 13-bis, t.u. immigrazione era stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., sent. n. 466 del 2005. A tale, quanto mai specifico, motivo di appello, la sentenza impugnata correttamente replica che la sentenza della Corte costituzionale citata si riferiva al testo della disposizione di legge risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, mentre le disposizioni contenute nel vigente art. 13, comma 13-bis vennero introdotte dal d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 271 del 2004, "che ha disciplinato l'ipotesi del secondo periodo del comma 13-bis come circostanza aggravante ad effetto speciale". Il motivo dal ricorrente in questa sede dedotto per la prima volta è ammissibile, rientrando la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto fra quelle sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: essa può dunque essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (in questo senso cfr., fra altre: Sez. 2, n. 17235 del 17 gennaio 2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n. 3763 del 15 novembre 2013, dep. 2014, Torrisi, Rv. 258262; Sez. 1, n. 13387 del 16 maggio 2013,dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 6, n. 6578 del 25 gennaio 2013, Piacentini, Rv. 254543; Sez. 2, n. 45583 del 15 novembre 2005, De Juli, Rv. 232773). Nel caso di specie non sono necessari altri accertamenti di fatto diversi da quelli sopra esposti - coperti da giudicato endoprocessuale. La sentenza impugnata, nel confermare, quella di primo grado sul punto, qualifica tali fatti come delitto previsto dall'art. 13, comma 13-bis, primo periodo, t.u. immigrazione, aggravato dalla circostanza (qualificata come ad effetto speciale) prevista dal secondo periodo contenuto in tale comma. 5 Tale qualificazione è data per scontata, non essendo la stessa sostenuta da specifica motivazione;
anche perché il ricorrente non sollecitò con l'appello una specifica riflessione sul punto. La vigente formulazione del comma 13-bis dell'art. 13 t.u. immigrazione fu introdotta dall'art. 1, comma 2-ter, lett. b), del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004 (tale comma 2-ter venne in particolare aggiunto con la legge citata quale modificazione all'art. 1 del decreto). L'art. 13 della legge in questione contiene, per quanto qui interessa: il comma 13, secondo cui: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera"; il comma 13-bis, secondo cui: "Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni" (primo periodo); "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni" (secondo periodo). La legge punisce dunque con identica sanzione criminale (la reclusione da uno a quattro anni) il comportamento dello straniero che, espulso dal territorio dello Stato in esecuzione di provvedimento amministrativo (comma 13) ovvero di provvedimento giudiziale emesso in applicazione di specifiche disposizioni recate dallo stesso t.u. immigrazione (comma 13-bis), trasgredisce al divieto di reingresso nello stesso territorio nel periodo indicato dall'atto dispositivo dell'espulsione, nel rispetto, comunque, dei limiti di durata del divieto in questione stabiliti dallo stesso t.u. (art. 13, comma 14; art. 16, commi 1 e 1-bis; art. 16, commi 5 e 8). Nonostante l'identità della sanzione, il comma 13 e il comma 13-bis disciplinano due fattispecie di reato, in quanto diversa è la fonte (amministrativa ovvero giudiziale) dell'ordine di espulsione alla base della trasgressione al divieto di reingresso conseguente all'adozione dell'atto autoritativo. Come detto, il comma 13-bis si applica alle espulsioni di stranieri (intendendosi per tali gli apolidi e i cittadini non appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea: art. 1, comma 1, t.u.) giudizialmente disposte in applicazione delle specifiche disposizioni previste dal t.u. (artt. 15, 16, commi 1, 1-bis e 5). La fattispecie prevista dal primo periodo di tale comma ha quali elementi materiali del delitto: un ordine giudiziale di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso in applicazione delle disposizioni contenute nel t.u.; l'avvenuta esecuzione di tale ordine giudiziale;
il reingresso (che l'esecuzione dell'ordine di espulsione presuppone), non specificamente autorizzato dal Ministro dell'interno, dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine del divieto al reingresso medesimo dal giudice fissato nel rispetto delle disposizioni di legge sul punto. Trattasi, al pari del delitto previsto dal comma 13 dello stesso art. 13, di reato permanente, in quanto diretto ad impedire l'illegale reingresso e la permanenza illecita nel territorio dello Stato del soggetto espulso (il bene giuridico tutelato dalla norma è quello di impedire l'illegale permanenza e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo), la cui durata permane fino a quando il trasgressore al divieto conseguente all'ordine non abbandona il territorio dello Stato;
ponendo così in essere il comportamento per lui doveroso (la giurisprudenza di legittimità è costante nel qualificare come permanente il reato previsto dall'art. 13, comma 13, del t.u.; in questo senso, cfr.: Sez. 1, n. 10716 del 2 marzo 2010, Altin, Rv. 246517; Sez. 1, n. 40651 del 1 ottobre 2008, Gjika, Rv. 241433; Sez. 1, n. 43028 del 7 novembre 2007, Mazlami, Rv. 238115; Sez. 1, n. 17878 del 18 febbraio 2004, Prenga, Rv. 228548). In particolare, onde accertare se la fattispecie delineata dal secondo periodo del comma 13-bis delinei una circostanza aggravante il reato previsto dal primo periodo dello stesso comma ovvero individui un reato autonomo, in mancanza di una espressa volontà del legislatore, desumibile dal testo della singola disposizione, nell'uno ovvero nell'altro senso (tale espressa volontà si rinviene per le ipotesi descritte nell'art. 12, commi 3-bis e 3-ter del t.u. immigrazione, che il successivo comma 3-quater qualifica esplicitamente come "aggravanti"), le Sezioni Unite della Corte hanno costantemente ribadito che il criterio interpretativo principale (anche se non unico) è quello strutturale, attenendo alla struttura del precetto o della sanzione: il modo in cui la norma descrive gli elementi costitutivi della fattispecie o determina la pena è indicativo della volontà di qualificare gli elementi come circostanza o come reato autonomo (tale criterio è stato seguito, in particolare, da: S.U. n. 40982 del 21 giugno 2018, P., Rv. 273937; S.U., n. 4694 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Casani, Rv. 251270; S.U., n. 35737 del 24 giugno 2010, Rico, Rv. 247910; S.U. n. 26351 del 26 giugno 2002, Fedi, Rv. 221663). In tale ordine di concetti, si osserva in primo luogo che: nel primo periodo del comma 13-bis in esame "è punito con la reclusione da uno a quattro anni" il trasgressore al divieto di reingresso nel territorio dello Stato conseguente all'esecuzione di espulsione giudizialmente ordinata;
nel secondo periodo, invece, "si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni" al trasgressore al medesimo divieto che sia stato in precedenza denunciato per avere commesso il delitto previsto dal comma 13 dello stesso art. 13 ed espulso in esecuzione di provvedimento amministrativo. 7 L'utilizzazione del verbo "applicare", sinonimo del verbo "infliggere" (in luogo del verbo "punire") nel secondo periodo del comma, in ragione di pregressa denuncia per il reato di cui al comma 13 dell'art. 13 ed espulsione, è indicativa di una configurazione della fattispecie avente quale presupposto una trasgressione "punita", in applicazione del primo periodo dello stesso comma. In secondo luogo, la descrizione della fattispecie contenuta nel secondo periodo non immuta gli elementi essenziali, materiale e psicologico, del delitto di reingresso illegale nel territorio dello Stato in violazione del divieto conseguente ad esecuzione di espulsione giudizialmente ordinata, limitandosi ad introdurre un elemento di fatto accidentale, e dunque circostanziale, costituito dall'essere stato il trasgressore all'ordine giudiziale di espulsione già denunciato per avere in precedenza commesso il delitto previsto dal precedente comma 13 ed espulso in esecuzione del provvedimento amministrativo poi violato. Il secondo periodo del comma contiene dunque elementi di fatto che si pongono in rapporto di specie a genere con quelli indicati nella fattispecie descritta nel primo periodo del medesimo comma, non immutando gli elementi essenziali della condotta illecita descritta in tale primo periodo che vengono soltanto integrati da specificazione meramente dipendente della condotta, di base, prevista nel primo periodo. In definitiva, i fatti descritti nel secondo periodo del comma 13-bis dell'art. 13 del t.u. immigrazione aggravano la fattispecie di reato descritta nel primo periodo del medesimo comma. La circostanza aggravante in discorso ha natura c.d. "indipendente", in quanto contenuta in disposizione indicante un aumento di pena in misura autonoma (reclusione da uno a cinque anni) rispetto alla misura della sanzione (reclusione da uno a quattro anni) prevista per la commissione del reato descritto nel primo periodo del comma. In linea generale, le circostanze aggravanti indipendenti che non implicano un aumento di pena superiore ad un terzo di quella prevista dal reato cui accedono, determinando invece un aumento di pena inferiore a tale limite, non sono qualificabili come circostanze ad effetto speciale, come definite dall'art. 63, terzo comma, ultimo periodo, cod. pen. (in questo senso, in sede di risoluzione di contrasto relativo alla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, cfr. S.U., n. 28953 del 27 aprile 2017, S., Rv. 269784; nel medesimo senso, in riferimento all'applicazione della disciplina relativa alla custodia cautelare in carcere, cfr. Sez. 3, n. 31293 del 8 maggio 2019, M., Rv. 276291). La circostanza aggravante c.d. "indipendente" delineata nel secondo periodo del comma 13-bis dell'art. 13 del t.u. immigrazione non è, dunque, ad effetto speciale 8 perché non importa un aumento della pena superiore ad un terzo di quella prevista dal primo periodo del medesimo comma. Nel caso di specie, risulta dalla sentenza di primo grado che tale circostanza aggravante concorre con la, accertata, recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata, qualificabile come circostanza aggravante ad effetto speciale in funzione dell'applicazione della disciplina recata dall'art. 63 cod. pen. (in questo senso, cfr. S.U., n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato, Rv. 249664). La sentenza di primo grado, dopo avere determinato in due anni di reclusione la pena per il delitto di cui all'art. 13, comma 13-bis, primo periodo, t.u. immigrazione:aumentò tale pena fino a tre anni e quattro mesi di reclusione in applicazione dell'art. 99, quarto comma, seconda ipotesi, cod. pen.; aumentò tale ultima misura della pena, ai sensi dell'art. 63, terzo comma, cod. pen., a tre anni e sei mesi di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'art. 13, comma 13- bis, secondo periodo, del medesimo t.u. Non essendo la circostanza aggravante da ultimo menzionata ad effetto speciale, l'aumento di pena per questa si effettua facendo applicazione dell'art. 63, secondo comma, cod. pen. In questo senso deve dunque essere corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).
5. Infine il ricorrente censura la motivazione della sentenza nella parte relativa alla determinazione della misura della pena, affermando che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la scelta di discostarsi dal minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, argomentando la propria decisione sul punto "sulla base di riferimenti affatto generici ed astratti alle "modalità esecutive della condotta" ed alla "spinta criminogena evidenziata dai plurimi precedenti penali" W del reo, senza tuttavia ancorare tali affermazioni a specifici elementi che hanno caratterizzato le circostanze del caso concreto"; trascurando che la decisione di esso ricorrente di rientrare in Italia era dovuta alla sua volontà di convivere con moglie e figlio e che esso ricorrente aveva ammesso la sua responsabilità, "mostrando senso di evidente resipiscenza".
6. Premesso che la determinazione di una pena pari o superiore a quella media prevista dalla legge richiede una specifica motivazione quanto ai criteri, soggettivi e oggettivi, elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione (rieducativa, retributiva, preventiva) della pena (cfr., fra le altre: Sez. 5, n. 35100 del 27 giugno 2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10 gennaio 2013, Monterosso, Rv. 25515301) e che nella specie la misura della pena, confermata dalla sentenza impugnata, è stata dalla sentenza di primo grado 9 determinata in due anni di reclusione (pari alla misura media della pena prevista dall'art. 13, comma 13-bis, primo periodo, t.u. immigrazione), la sentenza impugnata si sottrae alla critica del ricorrente, avendo condiviso, con motivazione in questa sede non sindacabile, perché specifica e non intrinsecamente illogica, la motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado in riferimento "alla ہو gravità del fatto, alla reiterazione delle violazioni in materia di immigrazione, all'utilizzo di generalità diverse, avendo lo stesso più alias, mostrando in tal senso una maggiore intensità del dolo". Il motivo è dunque inammissibile, in quanto sostanzialmente tendente a far apprezzare in questa sede fatti diversi da quelli considerati dalla sentenza impugnata nella parte relativa alla conferma della pena al ricorrente inflitta dalla sentenza di primo grado.
7. Il ricorso è in conclusione da rigettare, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 marzo 2020. Il Presidente Il Consigliere estensore Marco Vannucci Antonella Patrizia Mazzei DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 APR 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10