Articolo 51 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 50Articolo 52
Versione
1 settembre 1995
Art. 51. (Possesso e diritti reali) 1. Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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