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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.2668/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Calabrese Giuseppe) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Virga Roberto) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che con ricorso del 7.12.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.12.2004, a Petralia Sottana (PA), con;
Controparte_1 che il convenuto, costituitosi, non si è opposto alla domanda di divorzio;
che, all'udienza dell'11 giugno 2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “I coniugi rimangono liberi di fissare la propria residenza/domicilio ove meglio credano;
2. Le parti, pienamente a conoscenza delle rispettive condizioni economiche, concordemente stabiliscono che nessuna somma sarà corrisposta da un coniuge ad un altro a titolo di assegno di divorzio;
3. il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Controparte_1 Persona_1
maggiorenne, ma non economicamente indipendente, fino alla indipendenza economica dello stesso e, di conseguenza, si impegna al versamento dell'importo mensile di euro
300,00 (trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento;
4. Il superiore importo dovrà essere versato entro il giorno venti di ogni mese su conto corrente intestato esclusivamente al figlio il quale accetta che la somma Persona_1 venga così corrisposta.
5. le spese mediche e di istruzione universitaria e straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio verranno suddivise nella misura del 50 % ciascuno tra
i coniugi.
6. le spese del presente giudizio rimangano compensate tra le parti”. ritenuto che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo di sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo raggiunto, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
28.12.2004, a Petralia Sottana (PA), da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Petralia Sottana al n. 15, parte II, Serie A, anno 2004; omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata l'11.06.2025, sopra riportate;
compensate le spese di lire;
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petralia Sottana, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 13.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)