Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4049
CASS
Sentenza 9 febbraio 2023

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La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse un controricorso l'atto con il quale la parte si era limitata a chiedere "la partecipazione del difensore costituito alla trattazione e discussione orale, onde esperire le opportune difese", invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).

La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4049
    Data del deposito : 9 febbraio 2023

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