Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la qualificazione del fatto, prima inquadrato nella fattispecie di riciclaggio, come impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se nella contestazione sono contenuti gli elementi concreti per apprestare un'utile difesa in riguardo al diverso reato poi ritenuto in sentenza. (La Corte, sul presupposto che tra i reati indicati intercorre un rapporto di specialità, ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato era stato contestato come riciclaggio il fatto non solo di aver compiuto operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro, ma anche di aver impiegato una certa somma di denaro di provenienza dai reati di contrabbando nell'acquisto di due imbarcazioni ecologiche).
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- 1. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2007, n. 29912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29912 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 17/05/2007
Dott. ESPOSITO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 584
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 013576/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AT N. IL 10/12/1958;
2) AR UC N. IL 28/04/1962;
3) TE FI N. IL 04/12/1937;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO di LECCE del 15/07/2005;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
dita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv. Corleto Pasquale e Sicilia Ernestina, del foro di Brindisi, per l'imputato RI CA, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito l'Avv. Conte Francesca Grazia del foro di EC per RZ ER, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale si inserisce nell'ambito di una vasta indagine (operazioni denominate "Brave" e "Atlantide") portata a termine dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi nell'aprile 1997 su presunte attività di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e riciclaggio, riferibili alla famiglia di EO US e a D'OR TO e CO. Secondo l'accusa le condotte erano state poste in essere tramite l'accensione, da parte di fiduciari delle famiglie EO-D'OR, di certificati di deposito al portatore, libretti di deposito al risparmio e successive operazioni di rimborso ed estinzione ed infine tramite immissioni con idonei artifici contabili, della relative somme nei conti delle imprese D'OR. In data 15.4.97 venivano quindi notificate numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere e in data 14.6.97 analoga ordinanza era richiesta a carico di RI CA, in relazione alla sua qualità di presidente e amministratore delegato della EC, società partecipata anche dai D'OR, con particolare riferimento all'acquisto di due imbarcazioni ecologiche, nell'assunto accusatorio tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro depositate presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Brindisi (vedi capi Cd e CE dell'imputazione).
Con provvedimento in data 28.6.97 il GIP del Tribunale di Brindisi, tuttavia, non convalidava l'ordinanza di custodia carceraria per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il PM svolgeva quindi ulteriori indagini (ascolto del teste IA US) ed all'esito rinnovava la richiesta cautelare. A fronte di tale richiesta il GIP in data 7.7.97 applicava allo RI la misura degli arresti domiciliari (per la sola vicenda della consegna al IA delle somme in contanti per L. settanta milioni); in data 1.8.97 detta ordinanza veniva annullata dal Tribunale del riesame, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tale provvedimento veniva confermato anche nelle successive sedi di appello e ricorso in cassazione proposti dal PM, acquisendo così il carattere di giudicato cautelare. Con decreto in data 16.5.97, il GU del Tribunale di Brindisi aveva disposto il rinvio a giudizio nei confronti di DI EF + 24 altri imputati (proc. n. 839/96 notizie reato - proc. R.G. n. 10922/97), mentre con altro decreto in data 9.12.97 disponeva il rinvio a giudizio di LL OR RO + 53 altri imputati, fra cui lo RI (R.G. 10119/98). Con decreto in data 13.4.99 era disposto altro giudizio nei confronti di LL OR RO + 8 (R.G. n. 10460/99). Disposta la riunione fra i diversi processi e con quello iscritto al n. 10922/97 R.G.T., gli imputati, odierni ricorrenti, unitamente ad altri, chiedevano il giudizio abbreviato ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223; il Tribunale disponeva procedersi con il giudizio abbreviato, stralciando dal giudizio ordinario la posizione di ON OD + 16 imputati. Con sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1562/02 del 16.12.2002/14.3.2003, RZ ER veniva ritenuto colpevole (Decreto 16 maggio 1997, n. 839/1996) del reato di cui ai capi G) art. 416 c.p., commi 1, 2 e 3; H) art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., L. n. 50 del 1994, art. 2; 1) art. 110 c.p., art.112 c.p., n. 1, art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 34,
292, art. 295, comma 2, lett. d), art. 341; P) art. 110 c.p., art.112 c.p., n. 1, art. 56 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292, 293,
art. 295, comma 2, lett. d), art. 341; RI CA veniva ritenuto colpevole (Decreto 9 dicembre 1997, n. 2844/1996) dei reati contestatigli ai capi CB), CC), CD), CE), tutti riqualificati ex art.648 ter cod. pen.. Il RZ veniva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000.000 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5; RI alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00.
TA EN, imputata (Decreto 13 aprile 1999, n. 1532/1997) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 648 c.p. e art. 648 bis c.p., commi 1 e 2 e TA PA, imputata (Decreto 13 aprile
1999, n. 1532/1997) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 648 c.p. e art. 648 bis c.p., commi 1 e 2, venivano assolte con la formula "per non aver commesso il fatto".
Avverso tale sentenza i citati imputati proponevano appello. RZ ER chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con l'assoluzione in formula piena, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, e ciò anche quale conseguenza della declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche richiamate dal giudice estensore dell'impugnata sentenza.
Il subordine, invocava il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena.
RI CA eccepiva, in rito, la mancata correlazione tra l'imputazione e la sentenza pronunciata con conseguente violazione del principio che la prevede. Nel merito chiedeva l'assoluzione delle imputazioni per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
sottolineava la mancanza dell'elemento psicologico e in subordine invocava la riduzione della pena inflitta. TA PA e TA EN presentavano appello contro le statuizioni della suddetta sentenza nella parte in cui disponeva la confisca di quanto sequestrato.
Con sentenza n. 1130 del 15.7/27.9.2005, la Corte d'appello di EC decideva sulle impugnazioni così formulate. L'appello proposto da TA PA veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) non essendo soggetto interessato all'impugnazione.
Le doglianze presentate da TA EN non trovavano accoglimento poiché, pur essendo essa estranea alla vicenda ed essendo stata assolta per non aver commesso il fatto, i titoli sequestrati non avrebbero mai potuto rientrare in possesso della stessa, essendo detti titoli direttamente riconducibili all'autore delle operazioni di riciclaggio, TA NI, e quindi costituenti legittimamente oggetto di confisca.
Le richieste di RZ ER non potevano essere accolte, per le ragioni illustrate alle pagg. da 8 a 11 della sentenza, sulle quali si tornerà in seguito. Analogamente la Corte decideva per RI CA (vedi pagg. 11/16).
Nel giudizio culminato con la condanna dei predetti imputati erano confluite diverse indagini dalle quali il RZ e lo RI erano risultati colpevoli dei reati loro ascritti.
Tale valutazione si fondava sulle relazioni di servizio del 18 marzo 1996 e del 15 maggio 1996, nelle quali i militari operanti avevano dichiarato di aver riconosciuto senza dubbio in una riproduzione fotografica RZ ER.
Pur non potendosi valutare alla stregua di una ricognizione in senso tecnico, queste dichiarazioni costituivano un'individuazione di persona assolutamente probante ai fini processuali. Il RZ era stato riconosciuto anche appartenente al programma criminoso del cosiddetto "gruppo napoletano".
Per quanto concerneva le intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal Tribunale del Riesame e dalla Suprema Corte, queste concernevano la fase incidentale del procedimento. Le comunicazioni telefoniche richiamate dal giudice di prime cure risultavano legittimate in virtù del decreto autorizzativo adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato.
Con riguardo alle richieste fatte dal RZ, in subordine all'assoluzione, anche queste non potevano trovare accoglimento. Infatti, il Tribunale di primo grado ben aveva valutato la mancanza del concorso delle circostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell'imputato, desunta dai suoi atti e comportamenti concreti, nonché dalla gravità del fatto richiamato nell'impugnata sentenza e dall'intensità del dolo.
Anche l'appello proposto dallo RI veniva rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Essendo egli un imprenditore ed avendo partecipato direttamente alle operazioni condotte dalle società implicate nei reati, non poteva essere prospettata la sua buona fede riguardo alla provenienza del denaro. Lo RI aveva ammesso di conoscere i precedenti specifici dei suoi interlocutori nelle diverse operazioni;
solo uno sprovveduto avrebbe potuto non accorgersi dell'illecita provenienza del denaro a disposizione di questi.
Confermata la penale responsabilità degli imputati, la Corte riteneva che anche la quantificazione delle pene appariva equa in relazione alla sua posizione nell'esecuzione dei reati. Con separati ricorsi proposti in data 28.11.05 i difensori di fiducia di RI e di RZ impugnavano la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati. Anche TA EN presentava ricorso per cassazione, depositato il 25.11.2005, rappresentando i motivi che saranno poi oggetto di esame. La sentenza d'appello, invece, è divenuta irrevocabile per TA PA dal 15 marzo 2006.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed i difensori di RI CA e di RZ ER hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza, che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Ricorso per RI CA.
1.1 - Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato RI CA deduceva, con il primo motivo di gravame, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. I giudici del secondo grado avevano omesso di analizzare, sia pure per dimostrarne la scarsa valenza probatoria, gli specifici profili di censura mossi al percorso valutativo circa le fonti di prova seguito dal Tribunale di Brindisi, risoltosi nell'erronea valorizzazione delle asserite prove a carico e nell'omessa considerazione di quelle a discarico, rinunciando ad esporre (ex art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)), le ragioni per le quali non erano state ritenute attendibili le prove contrarie alla tesi accusatoria. La conferma delle precedenti statuizioni è intervenuta in modo completamente sganciato dalle argomentazioni svolte nei motivi d'appello. In particolare, sulla questione del reato presupposto mancherebbe la motivazione sulla prova della provenienza illecita delle somme confluite nella EC, presupposto ineludibile ai fini dell'accertamento del fatto reato (Cass. sent. n. 6945 del 9.5/12.6.2000), a fronte di una piattaforma probatoria assolutamente insufficiente, mediante assemblaggio di atti distinti e distanti fra loro, non collegabili alla figura dello RI. I reati di associazione a delinquere, riciclaggio e contrabbando non potevano dirsi provati atteso che il procedimento a carico di D'OR TO (operazione Brave) e dei D'OR (operazione Atlantide) non era ancora sfociato in una sentenza definitiva ne' tanto meno in una di primo grado. Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico ritenuto in capo allo Scaglarini la sentenza d'appello aveva apparentemente aderito alla ricostruzione prospettata dai primi giudici, tramite un percorso motivazionale non solo assai scarno e pedissequamente ricalcante quello della sentenza di 1^ grado, ma del tutto indifferente rispetto alle censure.
Sosteneva il ricorrente la sussistenza di un equivoco di fondo ove si era ritenuto che la EC fosse in grave difficoltà economica, circostanza questa che avrebbe indotto lo RI ad acconsentire al suo utilizzo come comodo strumento di ripulitura di denaro sporco. All'epoca (1995/ 96) la situazione contabile e bancaria, analiticamente riportata nei motivi d'appello, evidenziava come EC e Discovermare operassero regolarmente ed abbondantemente nei limiti delle linee di credito concesse. La difesa dello RI attribuiva alla sentenza d'appello un'errata ed incompleta lettura delle risultanze documentali in atti. Denunciava la mancanza di motivazione anche sugli ulteriori motivi di censura mossi alla sentenza di 1^ grado, sia con riferimento alla questione dell'elemento psicologico, sia per quella relativa alla ricostruzione delle condotte materiali in contestazione. Lo RI aveva costituito nel 1991 la società con i figli di CO D'OR (capitale sociale diviso in parti uguali fra due società), dal momento che il gruppo imprenditoriale facente capo a costoro fin dal 1985 si presentava come uno dei più consistenti del settore.
RI aveva saputo da un'intervista resa da D'OR che costui negli anni settanta era stato dedito al contrabbando di T.L.E., tuttavia tale notizia era stata da lui appresa in epoca successiva ai fatti in contestazione. Tale circostanza era stata da lui fatta presente in sede d'appello, ma i giudici del secondo grado avevano ignorato l'elemento temporale ed avevano considerato condivisibile l'assunto dei primi giudici, secondo cui lo RI aveva sostanzialmente ammesso il reato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale. Tale situazione rappresentava travisamento del fatto, già puntualmente dedotto nei motivi di gravame in appello, secondo gli insegnamenti di cui alla sentenza S.U. del 30.4/2.7.97 n. 6402. Quanto alle condotte materiali in contestazione ed in particolare alle modalità tramite le quali sarebbe confluito il danaro nelle casse della EC (settanta milioni in contante al momento dell'acquisto delle motobarche Eco-Ship ed Eco-Lab, capo CD) e connesse attività di deposito di somme su certificati di deposito accesi a garanzia dei finanziamenti richiesti per dette acquisizioni (capi CB, CD e CE), la responsabilità dell'imputato era inferita da una chirurgica selezione di lacune delle dichiarazioni sul punto rese dal teste IA, e precisamente quelle rese nel secondo verbale di ascolto innanzi al PM in data 30.6.97. In tale situazione doveva aversi presente che il IA, incalzato dal PM, aveva tentato di chiamarsi fuori. Al momento in cui il HI aveva chiesto il rientro dell'esposizione debitoria concessa sul conto affidato della EC, i D'OR avevano versato 200 milioni, mentre RI aveva versato 150 milioni, e non 50 come erroneamente riportato in sentenza;
tali versamenti risultavano regolarmente registrati ed esposti in bilancio come finanziamento proveniente dai soci e come tali erano stati rinvenuti dal custode giudiziario, nominato all'esito del sequestro della compagine sociale.
La Corte d'appello non aveva affrontato e risolto il nodo centrale determinato dalla valutazione circa la credibilità del teste IA, pur a fronte dell'evidente peso assegnato alle sue dichiarazioni. Nè aveva chiarito perché fosse da ritenere attendibile solo la ricostruzione degli accadimenti offerta nel verbale del 30.6.97. Analoga lacuna era ravvisabile per la questione relativa alla formazione e successiva estinzione dei libretti a risparmio accesi a garanzia del finanziamento bancario erogato per l'acquisizione delle motobarche in questione.
La Corte aveva prestato acquiescenza alle argomentazioni del primo giudice ignorando i motivi dell'appello. Il Tribunale di Brindisi era pervenuto a ritenere che i libretti di deposito fossero stati accesi proprio in vista della restituzione del finanziamento alla Banca e che, pertanto, le ragioni della loro esistenza andassero ricercate nell'esigenza di mascherare la provenienza delittuosa delle somme ivi versate. Anche sul punto si evinceva un totale travisamento del fatto.
Non poteva, poi, considerarsi esatta l'affermazione secondo cui il debito della EC sarebbe stato pagato con soldi propri del D'OR, peraltro ritenuti in modo apodittico provenienti dal contrabbando.
1.2 - Deduceva quindi la difesa di RI la mancanza e manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento psicologico del reato, richiesto dall'art. 648 ter cod. pen., ponendo il problema del cd. dolo eventuale.
Si doveva considerare che la pena era stata ritenuta equa sulla scorta "dell'intensità del dolo (già posto in particolare evidenza)..." e che il dolo eventuale era considerato compatibile rispetto ad un evento che doveva ancora verificarsi e che quindi avrebbe potuto qualificarsi nella mente del soggetto agente come più o meno probabile. Diversamente, si sarebbe finito per ipotizzare una situazione di dubbio che non sarebbe stata in realtà distinguibile da un errore sul fatto ex art. 47 cod. pen., riconducibile al massimo ad una situazione di colpa estranea alle dinamiche psicosoggettive previste per la fattispecie in questione. Tutto quanto atteneva all'ambito del dubbio, dell'errore colpevole, e quindi alle condotte riconducibili ai parametri della colpa, trovava specifica collocazione, e quindi autonomo rilievo penale, nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.. Secondo la difesa RI, appariva contraddittorio parlare di intensità del dolo in un caso di dolo eventuale;
nello stesso tempo, ritenere la compatibilità del dolo eventuale con la fattispecie applicata costituiva errore di applicazione della legge penale. 1.3 - Con il terzo motivo di gravame la difesa dello RI deduceva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione alla riqualificazione giuridica dei fatti-reato operata dai primi giudici, e condivisa dalla Corte d'appello di EC, e alla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. La Corte d'appello aveva sostenuto che non fosse stata operata una modifica radicale della struttura della contestazione con sostituzione del fatto tipico, in relazione al nesso di causalità e all'elemento psicologico del reato, cosicché l'azione non appariva diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato.
Il Tribunale aveva ravvisato gli estremi di cui all'art. 648 ter cod. pen. in quanto lo RI, più che aver partecipato direttamente al riciclaggio delle somme di denaro provenienti direttamente o indirettamente dal contrabbando (imputazione originaria), aveva impiegato tali somme nelle attività economiche della EC. Sosteneva il ricorrente che l'avvenimento storico dedotto era diverso nelle sue coordinate di tempo e di luogo, posto che per l'art. 648 bis cod. pen. si doveva fare riferimento alle operazioni di mescolatura/ripulitura del denaro (accensione dei libretti, operazioni queste del tutto estranee allo RI), mentre con riferimento alla seconda imputazione, si doveva fare riferimento all'investimento nelle casse della EC e quindi impiego/reimpiego dei soldi provenienti dall'estinzioni di tali libretti per rientrare delle garanzie bancarie (anche queste operazioni estranee allo RI). Diventava quindi ancora più distante lo iato temporale fra i due momenti storici delle condotte (ripulitura o impiego dei denari). La difesa del ricorrente rilevava poi che la diversa qualificazione giuridica andava esclusa solo se il fatto storico addebitato fosse rimasto identico in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore. Considerava che, stante la clausola di sussidiarietà dell'art. 648 ter cod. pen., sarebbero comunque rimasti esclusi da questa fattispecie i comportamenti di coloro che avessero impiegato il denaro, i beni e le altre utilità, avendoli ricevuti direttamente dagli autori dei reati presupposti. Sussisterebbe un rapporto di specialità tra l'un reato (reimpiego) e l'altro (il riciclaggio;
nonché fra questo e la ricettazione), che non andrebbe ad inficiare la eterogeneità e la incompatibilità tra le singole condotte.
Osservava la difesa ricorrente che il principio di correlazione era volto a tutelare il diritto di difesa. La Corte d'appello aveva liquidato la questione (pag. 16) affermando che non c'era stato alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria. Secondo detta difesa, il Tribunale avrebbe dovuto o assolvere lo RI dall'originaria imputazione di riciclaggio con la formula "perché il fatto non sussiste", ovvero avrebbe dovuto restituire gli atti al PM, stante le due distinte rappresentazioni del fatto, dovendosi ravvisare fra le due rappresentazioni un rapporto non di continenza, bensì di eterogeneità ed incompatibilità.
1.4 - Infine, con il quarto motivo di gravame, la difesa dello RI deduceva ancora inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in uno con la mancanza di motivazione, con riferimento all'art. 133 cod. pen. ed alla quantificazione della pena. La motivazione offerta dalla Corte d'appello sull'equità della pena rappresentava semplice motivazione apparente.
La pena era sproporzionata, la pena base non era ancorata ai mini edittali, l'aumento elevato per la continuazione rendeva la pena inflitta superiore al tetto della sospensione e negazione dei benefici.
1.5 - Con memoria in data 7 aprile 2006 la difesa di RI depositava nuovi motivi di ricorso ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, secondo le indicazioni della L. n. 46 del 2006, art. 10.
Affermava di aver già in ricorso dedotto, fra l'altro (oltre a varie ipotesi di violazione della legge penale) anche profili di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e), sia in ordine all'affermazione di responsabilità,
sia in ordine all'applicazione della pena.
La difesa dello RI attribuiva ancora alla Corte d'appello il travisamento degli elementi di prova, ribadendo che la conoscenza da parte dello RI delle attività di contrabbando, cui era stato dedito CO D'OR, era avvenuta solo nell'aprile '97, ben oltre i fatti, e rilevava come la L. n. 46 del 2006, art. 8 aveva ampliato la valutazione della Cassazione, laddove il ricorrente abbia censurato la mancanza, contraddittorieta' o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Nel caso in esame tali atti erano stati indicati nella documentazione commerciale e contabile della EC, nella documentazione bancaria riferita al finanziamento dell'operazione commerciale, nonché nelle dichiarazioni del teste IA rese in data 29.5.97 e 30.6.97. Da tali documenti la difesa RI assumeva che risultava come la EC non fosse una scatola vuota e non lavorasse in perdita. La Corte d'appello di EC aveva completamente omesso l'esame ed il vaglio critico di detti documenti. Restava da chiarire se nel caso di specie avrebbe potuto e meno desumersi che la famiglia D'OR non era in grado di disporre altrimenti di settanta milioni in contanti, se non grazie al contrabbando.
Bisogna accertare se la documentazione bancaria del Monte dei Paschi riscontrava o non riscontrava la buona fede di RI. Ci si poteva ancora chiede se le due dichiarazioni di IA US, diverse fra loro o rectius corroborate le seconde rispetto alle prime, davano o non davano il senso di una costruzione contro gli indagati, e contro l'imputato odierno ricorrente, dal momento che diversamente la lettura di tali dichiarazioni poteva portare solo a ritenere che IA voleva vendere entrambi i mezzi nautici il prima possibile, al miglior prezzo e ricevere i soldi subito. La documentazione contabile della EC risultava riscontrata dall'amministratore giudiziario, come riferito nei motivi d'appello, avendo la Corte territoriale taciuto anche su tale punto. Decidendo a seguito di giudizio abbreviato, gli elementi in parola erano riscontrabili da subito e non furono suscettibili di modificazione dibattimentale. Già il Tribunale del riesame e la Corte di cassazione poi avevano ritenuto che alla luce di questi documenti fossero inesistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo allo RI.
Deduceva ancora la difesa del ricorrente la manifesta illogicità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. e), come novellato dalla L. n. 46 del 2006, con riferimento agli atti del processo ed alle conclusioni della motivazione. A detta della difesa, l'ipotesi accusatoria non era avallata da alcun elemento certo e ragionevole. Al contrario la tesi difensiva, più che ragionevole, inficiava completamente la forza della motivazione di primo grado, rispetto al "ragionevole dubbio" introdotto e già cristallizzato agli atti del processo dal Tribunale del riesame nel luglio 1997 e successivamente dalla Cassazione. Gli atti processuali esistenti facevano optare per una ragionevole estraneità dello RI al reato, comunque il Tribunale e la Corte d'appello volessero qualificarlo. Semplicisticamente si era condannato RI perché, seppur non sapeva del disegno di ripulitura che forse i correi avevano, comunque avrebbe inserito nelle casse della sua società denari sporchi. 1.6 - Esaminando i motivi di ricorso come sopra riassunti questa Corte rileva che appare preliminare l'esame del terzo motivo riguardante l'addebito di omessa correlazione fra accusa e condanna. L'addebito è infondato. Si deve innanzitutto affermare la legittimità della riqualificazione dei reati di cui agli artt. 648 bis in quello previsto dall'art. 648 ter cod. pen.. considerato che tale metodo, nel caso specifico, non ha rappresentato alcuna lesione nel diritto di difesa dello stesso.
Va premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, distinguendosi le predette fattispecie, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza dell'indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità debba essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter c.p. è quindi in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 bis c.p. e questo lo è, a sua volta, rispetto all'l'art. 648 (in termini
sent. sez. 4 n. 6534 del 23/03/2000, rv. 216733, Presidente Fattori, est. Savino, imp. Ascieri ed altri).
La riqualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p. in quella di cui all'art. 648 ter c.p., pur trattandosi sicuramente di fattispecie diverse fra loro, ancorché con elementi comuni, non pregiudica comunque il diritto di difesa, essendo al contrario la descrizione dei fatti quale contenuta nei capi di imputazione contestati allo RI idonea a sottoporre fin dall'inizio all'attenzione della medesima difesa la possibilità che nel corso del dibattimento si delineassero gli estremi di una diversa imputazione, per altro non più sfavorevole per l'imputato. La nuova qualificazione ha rispettato gli schemi di cui agli artt. 516 e 521 cod. proc. pen., e non ha realizzato comunque un trattamento deteriore per la difesa dell'imputato. La Corte d'appello di EC ha, sia pur sinteticamente, esaminato il profilo della dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e condanna, facendo corretta applicazione delle norme di legge, e ritenendo che non vi fosse stato una "stravolgimento" dell'imputazione originaria considerato che allo RI si era attribuito di aver "comunque compiuto", in relazione al denaro di provenienza illecita, "operazioni tali da ostacolarne l'identificazione" della provenienza stessa, avendo il giudice del primo grado precisato che dette operazioni si erano concluse con l'impiego in attività economiche".
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa (in tal senso, Cass, sez. 6, sent. n. 12175 del 21/01-29/03/2005, rv. 231483, Tarricone ed altri;
sez. 4, sent. n. 10103 del 15/01 - 9/03/2007, rv. 236099, Granata e altri;
conformi: sent. n. 16900 del 2004, n. 36032 del 2004 rv. 229756, n. 41663 del 2005 rv. 232423). Deve qui ribadirsi che l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non può ritenersi violato in presenza di qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. La nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. Nel caso in esame, come già si è detto, i fatti contestati si evincevano chiaramente, nella loro esatta portata, dalla lettura dei capi di imputazione;
da essi infatti si trae che all'imputato non era solo contestato di aver compiuto operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro, nello specifico depositate presso il Monte dei Paschi di Siena, ma altresì di aver impiegato la somma di L. 70.000.000 di provenienza delittuosa dai reati di contrabbando nell'acquisto delle due imbarcazioni ecologiche. In tale situazione non può certo sostenersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa, essendo stata al contrario la difesa messa in grado di conoscere il ventaglio degli addebiti così da predisporre strumenti adeguati di tutela. Ed è sulla base di tale corretta affermazione che la Corte territoriale ha escluso la violazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. 1.7 - Meritano di essere quindi esaminati i motivi 1^ e 2^, come sopra riassunti, attinenti a dedotti vizi di motivazione e violazioni di legge in merito alla valutazione delle prove ed alla ricorrenza dell'elemento psicologico in capo allo RI. Ad avviso del Collegio gli addebiti sono in parte fondati.
Con riguardo al primo profilo deve innanzitutto ritenersi condivisibile la prospettazione svolta dalla difesa nella memoria 7.4.2006 secondo cui la Corte d'appello di EC sarebbe caduta nel travisamento degli elementi di prova, quantomeno in relazione alla asserita circostanza della conoscenza da parte dello RI delle attività di contrabbando di CO D'OR. È ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che la lettura dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, induce a ritenere che in tema di giudizio di cassazione sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, vizio ravvisabile allorché nella motivazione si sia fatto uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (in tal senso;
Sez. 2, sentenza n. 5223 del 24/01/2007-07/02/2007, Rv. 236130, imputato: IN ed altri;
conformi: N. 16956 del 2006 Rv. 233822, N. 20245 del 2006 Rv. 234099, N. 27518 del 2006 Rv. 234604, N. 30440 del 2006 Rv. 234603, N. 31978 del 2006 Rv. 234010, N. 31980 del 2006 Rv. 234930, N. 35194 del 2006 Rv. 234915, N. 36764 del 2006 Rv. 234605, N. 42353 del 2006 Rv. 235511, N. 318 del 2007 Rv. 235690, N. 752 del 2007 Rv. 235733, N. 2618 del 2007 Rv. 235782, N. 4675 del 2007 Rv. 235656).
Se è vero che la medesima giurisprudenza si orienta nel senso di ritenere che simile vizio possa essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutimi" con recuperi in sede di legittimità, deve ritenersi che tale difficoltà non si ponga nel caso di specie, ove già in sede di impugnazione la questione risulta essere stata proposta. La Corte d'appello di EC (vedi pag. 14) in sostanza ha fondato la conferma degli addebiti nei confronti dello RI sull'assunto che questi, avendo ammesso di aver saputo quali erano i precedenti specifici di D'OR CO (contrabbando), non essendo uno sprovveduto, ma un imprenditore da lunga data, non poteva non sapere (o quantomeno non prospettarsi in termini di dolo eventuale, secondo quanto si dirà in seguito) che il denaro contante messo a disposizione da parte di costui doveva essere collegato al predetto genere di attività illecita.
La Corte d'appello, tuttavia, non ha considerato che lo RI aveva sostenuto di aver appreso della risalente attività di contrabbandiere del D'OR da un articolo di giornale apparso nell'aprile 1997, nessuna ammissione essendo stata fatta e nessun elemento di prova essendo in atti (al riguardo manca qualsiasi diversa valutazione da parte dei giudici di merito) circa una pregressa consapevolezza da parte dello RI. È evidente che la diversa collocazione temporale dell'apprendimento di simile notizia ha inciso in modo decisivo sulle valutazioni espresse dalla Corte d'appello, essendo peraltro evidente che la consapevolezza o la previsione e accettazione del rischio in termini di dolo eventuale avrebbero potuto fondarsi sulla constatazione della conoscenza dell'attività illecita di D'OR CO acquisita prima o contemporaneamente ai rapporti d'affari di cui si discute, ma non certo ove simile conoscenza fosse stata acquisita successivamente ed a distanza di molto tempo da detti eventi.
Parimenti carente è la motivazione della Corte d'appello a proposito della disamina della documentazione contabile della EC, documentazione che si assume essere stata riscontrata dall'amministratore giudiziario della società (secondo quanto riferito già nei motivi d'appello), dalla quale documentazione si evincerebbe che la situazione di dissesto della EC non era sussistente o quantomeno non lo era nei termini ritenuti dai giudici di merito, e che lo RI, allorché il Monte dei Paschi aveva richiesto il rientro delle esposizioni debitorie concesse sul conto affidato della EC, aveva versato non la somma di L. 50.000.000, riportata in sentenza, bensì quella di L. 150 milioni, che raffrontata con il versamento di L. 200 milioni fatto dai due soci D'OR, riequilibra la posizione dello stesso RI, inducendo a ritenere carente o quantomeno dubbia la prova della sua consapevolezza e dell'approfittamento da parte sua, nella gestione della società, del denaro di dubbia provenienza del padre dei D'OR, e ciò con particolare riferimento all'elemento del dolo eventuale di cui al punto successivo. Deve infine riscontrarsi che la Corte d'appello non ha affrontato il tema della credibilità del teste IA, decisamente contrastata nei motivi di gravame dell'appellante RI, le cui dichiarazioni sono state utilizzate solo per quanto utile ai fini della tesi accusatoria, senza che si desse conto delle ragioni di una simile scelta. 1.8 - In merito alle censure formulate a proposito della valutazione offerta dalla Corte d'appello circa la ricorrenza dell'elemento psicologico delle ipotesi di reato contestate in termini di dolo eventuale, si deve rilevare che già in primo grado la sentenza del Tribunale di Brindisi (pag. 86) aveva ritenuto la ricorrenza dell'elemento soggettivo dell'ipotesi di reato di cui all'art. 648 ter c.p. sotto forma di dolo eventuale. Tale affermazione nasceva dal rilievo che RI, nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso dinanzi al GIP, aveva dichiarato di essere a conoscenza dei precedenti specifici nel contrabbando di D'OR CO e ciò ben prima del procedimento. La consapevolezza della provenienza delittuosa era corroborata dal rilievo che solo uno sprovveduto avrebbe potuto non porsi il dubbio circa la provenienza dei capitali. Anche per il primo giudici, quindi, il presupposto dell'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico era da individuarsi nell'ammissione riguardante la pregressa attività di contrabbandiere di D'OR CO. Ma anche per il primo giudice vale il rilievo che non ha accertato se detta conoscenza fosse stata acquisita (non tanto in epoca anteriore all'inizio del procedimento, come considerato dal medesimo giudice, elemento del tutto irrilevante) quanto prima della condivisione di affari con D'OR AN e LF, ed in particolare prima dell'episodio di acquisto delle motobarche, episodio sul quale si appuntano le considerazioni di maggior rilievo sotto il profilo accusatorio.
L'affermazione di aver appreso da un articolo di giornale apparso solo nell'aprile 1997 della pregressa attività di D'OR CO non vale a confortare l'ipotesi che lo RI avesse già tale conoscenza all'epoca dei fatti, che risalgono al dicembre 1994. 1.9 - Esaminando il quarto motivo di gravame formulato con riferimento all'entità della pena, si deve considerare la parziale fondatezza delle censure esposte laddove si sottolinea la contraddittorietà dell'affermazione della sussistenza del dolo eventuale, sostenuta dal giudice di prime cure e condivisa dalla Corte d'appello, rispetto alla valutazione della congruità della prova fondata sull'intensità del dolo, "già posto - è detto a pag. 16 della sentenza impugnata - in particolare evidenza". È fondato il rilievo dell'incompatibilità di un'ipotesi di dolo eventuale con l'affermazione dell'intensità del dolo, che sembra avere attinenza ad un'ipotesi di dolo diretto piuttosto che non indiretto o eventuale. Anche questo punto della motivazione, che va ad incidere sulla dosimetria della pena, merita di essere approfondito, in sede di rinvio.
Alla luce delle considerazioni svolte la condanna pronunciata nei confronti di RI deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di EC, sezione distaccata di Taranto.
2 - Ricorso per RZ ER.
2.1 - Con ricorso in data 28.11.2005 il difensore di RZ ER deduceva la violazione e l'inosservanza dell'art. 407 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 587 e 438 cod. proc. pen. (sui presupposti del giudizio abbreviato), essendosi eccepita nell'atto d'appello di TA EN la nullità degli atti di indagine, perché compiuti dopo il termine delle indagini, non prorogato e quindi in violazione dell'art. 407 c.p.p. citato. A norma dell'art.587 c.p.p. la difesa del ricorrente RZ chiedeva l'estensione di tale eccezione anche al RZ. Affermava sinteticamente che la soluzione adottata dalla Corte d'appello per disattendere la richiesta declaratoria di nullità violava il disposto di cui all'art. 407 c.p.p.; che la scelta del rito abbreviato non presupponeva in alcun modo la possibilità di utilizzare atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari ex art. 407 c.p.p. e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, gli atti compiuti dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato non potevano essere utilizzati.
La difesa di RZ ha ritenuto di non articolare specifiche ragioni a sostegno del motivo di gravame dedotto con la tecnica della semplice richiesta di estensione a norma dell'art. 587 c.p.p. del motivo dedotto dalla difesa di TA EN. Da tale scelta difensiva deriva, tuttavia, che il RZ deve sottostare alla sorte subita nel procedimento dal conforme motivo di ricorso della TA, da lui semplicemente richiamato. Infatti, il ricorrente non si è fatto carico di svolgere autonomi argomenti a sostegno del motivo in parola, con ciò contravvenendo al disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. e), il quale prevede che l'atto di impugnazione debba contenere i motivi corredati dalla "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Per costante giurisprudenza di questa Corte tale obbligo esige, a pena di inammissibilità, che siano ben individuati i punti della decisione cui si riferiscono le doglianze, e che siano esposti in maniera concreta i motivi di diritto che si intendono sottoporre al sindacato di legittimità e con cui si intende sorreggere le censure dedotte (ex plurimis, Cass. 14.5.92, Genovese;
27.6.97, Lambiase;
27.5.99, Albanese;
29.3.00, Barone;
25.6.04, Rosaniti).
Le brevi affermazioni sopra riportate, contenute nel ricorso, non sono state meglio motivate, essendo rimaste a livello di asserzioni apodittiche, prive di un idoneo sostegno argomentativo. Da quanto osservato deriva che alla declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame dedotto da TA EN, per le ragioni di cui si dirà in seguito, consegue la pari declaratoria di inammissibilità del motivo dedotto da RZ ER. 2.2 - Con il secondo motivo di gravame la difesa del RZ ha dedotto l'inosservanza ed errata applicazione della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. e dei cd. reati satelliti, nonché motivazione carente e contraddittoria. Ricordando gli elementi del reato associativo, quali elaborati dalla giurisprudenza, la difesa ricorrente rileva che sotto il profilo probatorio sarebbe stata enfatizzata in malam partem la portata indiziaria della mera presenza di RZ ER il 16.3.96 con D'OR e RT EL, presenza durata solo pochi minuti, che lungi dal comprovare una condotta di partecipazione a norma dell'art. 416 cod. pen. E l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, in termini di affectio societatis scelerum, provava l'esatto contrario.
La sentenza sarebbe nulla anche sotto il profilo della motivazione, che apparirebbe carente e contraddittoria in merito agli asseriti riscontri, costituiti da intercettazioni telefoniche (241, 250, 254 e 259) erroneamente attribuite a RZ ER, ma ictu oculi riguardanti altri imputati. La carenza e la contraddittorietà riguarderebbe anche tutti gli altri elementi probatori. I motivi di gravame così articolati risultano coinvolgere mere questioni di fatto, apparendo tesi ad ottenere un'inammissibile diversa valutazione da parte di questa Corte di quei medesimi elementi sui quali si sono diffusamente intrattenuti i giudici del merito per motivare il proprio convincimento.
In particolare, il Tribunale di Brindisi ha analizzato le singole intercettazioni sopra riportate, indicando le ragioni circa il convincimento che RZ fosse coinvolto nelle vicende di cui alle medesime intercettazioni (vedi pag. 22 della sentenza di primo grado). La motivazione così svolta appare puntuale, esauriente e coerente, del tutto esente da censure rilevabili nella presente sede di legittimità.
Parimenti puntuale e logica è la motivazione svolta dalla Corte d'appello nell'analisi della posizione del medesimo imputato: questa ha valorizzato che, al di là del singolo episodio della presenza del RZ all'aeroporto di Napoli in occasione dell'incontro con RT EL, il coinvolgimento del RZ era ben altro, essendo risultato che egli era incaricato dal gruppo di vendere le sigarette al Nord ed aveva compito di supporto al troncone dell'organizzazione incaricata dello sbarco. A seguito della valutazione dei diversi elementi riferiti in sentenza (pagg. 8 e 9), con puntuale riferimento ai motivi di gravame articolati dalla difesa nell'interesse del RZ, la Corte ha confermato la compartecipazione dell'appellante all'attività criminosa all'interno del cd. "gruppo napoletano" con piena adesione al programma stabilito e con assoluta consapevolezza del ruolo svolto all'interno dello stesso per il conseguimento delle relative finalità.
Alla luce di tali considerazioni, il motivo di ricorso formulato nell'interesse di RZ ER appare inammissibile posto che la critica al provvedimento impugnato è mossa proponendo una valutazione di elementi fattuali, e quindi una valutazione di merito, non consentita in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri). Inoltre, nella disamina delle ultime argomentazioni svolte dalla difesa di RZ ER circa l'affermazione di contraddittorietà e carenza della motivazione in merito ai riscontri ravvisati nelle intercettazioni telefoniche ed in merito a "tutti gli altri elementi probatori", non può che ravvisarsi l'assoluta genericità delle riportate affermazioni, non supportate da alcuna più precisa specificazione circa le dedotte contraddittorietà e circa gli elementi probatori che si intenderebbe sottoporre a critica. In tale situazione il motivo di censura appare anche generico. In conclusione il motivo di gravame, dedotto come secondo, in parte rappresenta una censura in fatto, in parte risulta generico;
conseguentemente il ricorso non può che essere considerato nel suo complesso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro 1.000,00 (Euro mille), in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).
3 - Ricorso per TA EN.
3.1 - Con il proposto ricorso, depositato il 25.11.2005, la difesa di TA EN premetteva che era stata disposta la confisca nei suoi confronti dei titoli in sequestro, quali corpo del reato, presso l'Istituto di credito Credem, presso la Banca Commerciale Italiana, presso il Monte dei Paschi di Siena, titoli ritenuti direttamente riconducibili a TA NI e quindi al riciclaggio in favore di LE LI. La posizione di TA NI nel giudizio era stata definita avendo l'imputato concordato la pena nel corso dell'udienza dinnanzi alla Corte d'appello in data 18.5.04.
Con il primo motivo di gravame la difesa della TA deduceva la violazione e l'inosservanza dell'art. 407 c.p.p., comma 3, la contraddittorietà, mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), la conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine prorogato delle indagini preliminari, e cioè gli atti compiuti successivamente al 13.12.1997, tale essendo la trasmissione della documentazione bancaria redatta dalla 11^ Legione della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Brindisi del 4.11.1998, nonché il provvedimento di riunione emesso dal PM procedente in data 20.2.98 e relativo ai procedimenti nn. 1532 e 1534 del 1997 R.G.N.R. Essendo gli imputati indagati nell'ambito del procedimento n. 2844/1996 (cd. processo "Atlantide"), secondo la difesa della TA, avrebbe dovuto farsi riferimento alla data di iscrizione di quella notizia di reato per stabilire la decorrenza del termine delle indagini e non a quella relativa al procedimento n. 1532/97 in cui il primo procedimento era confluito. Le indagini del procedimento n. 2844/1996 erano iniziate il 30.10.96; la prima richiesta di proroga era intervenuta il 26.4.97; il 9.7.97 il PM procedente aveva disposto la separazione di alcune posizioni del procedimento "madre" e l'iscrizione a ruolo nel registro degli indagati degli stessi nominativi, creando i proc. 1532 e 1534/97; il 20.2.98 il PM aveva disposto la riunione di tali ultimi procedimenti;
la prima richiesta di proroga intervenuta nell'ambito del proc. n. 1532 era del 21.2.98, mentre una seconda e tardiva richiesta era intervenuta dopo la scadenza del termine per le indagini, per i soggetti inizialmente indagati nell'ambito del proc. 2844/96 (fra cui TA EN e NI), per i quali il termine delle indagini era scaduto il 13.12.97, e cioè alla scadenza della prima proroga del proc. Atlantide.
Il giudice di primo grado, con una motivazione condivisa dalla Corte d'appello, aveva sostenuto l'autonomia tra le indagini compiute nell'ambito del procedimento penale n. 2844/96, rispetto a quelle compiute nell'ambito del proc pen. n. 1532/97, poi riunito in fase di indagini al n. 1534/97.
Secondo la difesa della TA, non corrisponderebbe a verità che nell'ambito del proc. Atlantide si procedesse ad indagini per riciclaggio in favore del solo gruppo EO-D'OR; al contrario, risultavano già indagati tanto LL OR RO, che LE LI, TA EN e TA NI, nonché altri soggetti riconducibili, secondo la tesi accusatoria, al gruppo LE ed all'attività di riciclaggio svolta in favore del gruppo. Non può quindi parlarsi di procedimenti del tutto autonomi, bensì di artifici processuali utili a prorogare illegittimamente il termine delle indagini già spirato. Proprio avendo scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e quindi allo stato degli atti era necessario che tali atti fossero dotati del necessario requisito dell'utilizzabilità.
3.2 - Con il secondo motivo di censura veniva dedotta la violazione di legge, l'erroneità, illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione e l'inutilizzabilità nei confronti della ricorrente degli atti di indagine contenuti nei procedimenti riuniti al n. 1532/97.
Gli imputati che avevano chiesto il giudizio abbreviato si erano visti giudicare sulla base di atti che non conoscevano al momento della richiesta del rito abbreviato, presentata prima della disposta riunione. Quindi, il rito abbreviato era stato ammesso sulla base di un materiale parzialmente ignoto perché frutto dell'illegittima ed intempestiva riunione con altri fascicoli. Appariva in contrasto con l'art. 438 cod. proc. pen. l'assunto secondo cui gli imputati avrebbero potuto revocare la richiesta di rito abbreviato, posto che, salva l'ipotesi di cui all'art. 441 bis cod. proc. pen., la richiesta del rito abbreviato non avrebbe potuto essere revocata. 3.3 - Con il terzo motivo di censura la difesa di TA EN deduceva la violazione di legge, l'erroneità, illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione e l'inutilizzabilità degli atti derivanti dalla mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini preliminari a carico di LE LI.
La Corte d'appello aveva risolto la questione ritenendo che la stessa potesse essere proposta solo da LE LI. Osservava la difesa ricorrente che era proprio la posizione di LE LI, dante causa della TA secondo l'accusa, a costituire il primo passaggio logico dell'accertamento della responsabilità penale dei presunti riciclatori. Ed allora l'acquisizione in copia degli atti di altri procedimenti, tendente solo a giustificare l'accusa nei confronti del LE, in assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini a carico di questi, e tendente a giustificare l'accusa di riciclaggio a carico degli altri, diveniva rilevante anche per le posizioni processuali dei presunti riciclatori e vieppiù per la ricorrente, che aveva subito la confisca dei certificati di deposito sul presupposto che le somme fossero corpo del reato.
3.4 - Con il quarto motivo di censura veniva dedotta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 28 c.p.p., commi 1 e 2, in termini di violazione di legge, erroneità,
illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione, per omessa risoluzione del conflitto positivo di competenza - nullità e/o abnormità del decreto che aveva disposto il giudizio (ai sensi dell'art. 429 c.p.p. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.). La difesa della TA deduceva ancora l'assoluta mancanza di motivazione in merito alla predetta questione sia da parte del Tribunale che della Corte d'appello. Affermava che il PM avesse chiesto il rinvio a giudizio di LE LI per alcuni capi di imputazione che erano assolutamente identici a quelli contestati nei confronti del LE ai capi e), l) ed m) del procedimento cd. "Barberino" proc. n. 197/96, pendente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di Brindisi.
All'udienza preliminare del 2.3.1999 la difesa della TA aveva chiesto al GU la risoluzione ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2 dell'insorgente conflitto positivo di competenza. Il GU aveva omesso di provvedere su tale richiesta, laddove, per altra analoga situazione, con sentenza 9.12.1997 nell'ambito del proc. pen. n. 2844/96, aveva disposto il non luogo a provvedere ai sensi degli artt. 28 e 29 nei confronti di altri soggetti, avendo considerato che questi rispondevano degli stessi reati in altro procedimento, già pendente davanti al collegio dibattimentale.
Da quanto esposto derivava la abnormità e/o nullità del decreto che aveva disposto il giudizio nel processo n. 1532 del 1997, limitatamente ai capi indicati ed alla posizione processuale di LE LI.
La questione per la ricorrente rilevava nella parte in cui si desumeva l'intendimento di provare la commissione dei delitti di contrabbando di t.l.e. da parte di LE LI, quale presupposto dei delitti di riciclaggio contestati agli altri imputati. A detta della difesa della ricorrente, era accaduta la paradossale situazione della condanna del riciclatore (TA NI) e la confisca dei titoli ritenuti corpo del reato, sulla base del presupposto della colpevolezza di LE LI, ancora tutto da accertare nell'ambito di altro procedimento (il n. 187/96), in contrasto con la recente giurisprudenza della Cassazione che aveva esteso l'applicabilità dell'art. 649 cod. proc. pen. anche indipendentemente dall'irrevocabilità della sentenza. Nell'ipotesi in cui il LE venisse assolto, mancherebbe a posteriori il presupposto della condanna per riciclaggio e vieppiù della confisca dei titoli.
3.5 - Con il quinto motivo di censura veniva dedotta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., come violazione di legge, erroneità, illogicità,
mancanza e contraddittorietà della motivazione, per erronea valutazione degli elementi di prova.
Ad avviso della difesa di TA EN non risultava fornito alcun tipo di motivazione in ordine all'affermazione della confisca dei titoli in sequestro, avendo la scelta processuale del coimputato TA NI (definizione ex art. 599 c.p.p., comma 4) condizionato la decisione della Corte d'appello.
Non avendo la ricorrente formulato alcun atto di rinuncia, la sua posizione non poteva essere compromessa dalla scelta fatta da altri. La rinuncia ai motivi d'appello fatta da altri, infatti, avrebbe potuto condizionare la posizione processuale di un imputato solo quando la posizione processuale di questi fosse accompagnata da una spontanea ed incondizionata ammissione di colpevolezza, cosa che non poteva certo considerarsi avvenuta nella specie.
Nella sentenza impugnata era stata omessa l'analisi dei movimenti sottesi alle operazioni tramite la Banca Commerciale e il Monte dei Paschi, limitando il campo di valutazione alle sole operazioni ritenute sospette presso la Banca Tamborrino NI poi Credem, il cui direttore all'epoca dei fatti era RO LL OR. La Corte si era limitata ad esaminare unicamente i certificati di deposito presso la Credem per ritenere che le attribuzioni alle sorelle TA fossero meramente apparenti. L'indagine peritale era stata svolta (dal Dott. Martinetti Edoardo Ct del PM) sulle distinte di versamento di TA EN presso la Banca Tamborrino Sangiovanni, e l'indagine era stata estesa anche su documentazione del Monte dei Paschi di Siena. Il tecnico aveva ritenuto attribuibili alla TA le firme apposte sulla documentazione in essere presso il Monte dei Paschi di Siena, ad eccezione di una distinta di versamento per L. 75.000.000. Anche le dichiarazioni rese dalle imputate nel corso degli interrogatori riguardavano rapporti dalle stesse intrattenute con il Credem e non con altre banche, mentre TA PA aveva affermato di aver avuto rapporti con il Monte dei Paschi e la Commerciale e non con il Credem. Non vi erano elementi per ritenere che i titoli sequestrati presso la Banca Commerciale e presso il Monte dei Paschi fossero collegati alla attività per cui erano state svolte le indagini. Uno dei titoli non era neppure compreso fra quelli "sospetti", indicati nei capi di imputazione (vedi certificato di deposito al portatore n. 10463277.81 per L. 45.000.000, che non appariva fra quelli indicati al capo e), quale operazione di emissione di certificati di deposito al portatore, eseguiti per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro utilizzato. Anche con riferimento ai titoli accesi presso il Credem la Corte d'appello non aveva assolto all'onere di motivare su alcuni punti specifici, essendo carente tanto la preventiva dimostrazione del reato presupposto, quanto la preventiva dimostrazione della relazione di immediatezza tra delitto presupposto e la rea oggetto di ricettazione o di riciclaggio. Gli unici elementi in proposito erano rappresentati dagli indizi desunti dalle anomalie tecnico-bancarie che avevano riguardato le operazioni descritte nei capi di imputazione.
Gli stessi lacunosi elementi indizianti non erano stati sufficienti per supportare la condanna di altri imputati nel processo di primo grado, ai quali i titoli sequestrati erano stati restituiti. 3.6 - Replicando a tutti i motivi di gravame svolti dalla difesa di TA EN si deve considerare che gli stessi risultano inficiati da una considerazione di fondo, che preclude a questa Corte il loro esame, ovverosia la carenza di interesse ad impugnare e la carenza di legittimazione a rappresentare tutte le censure che avrebbe potuto svolgere solo il soggetto ritenuto il vero titolare dei certificati di deposito sottoposti a confisca. È incontrovertibile, infatti, e la stessa difesa della TA dimostra di aver ben recepito l'indicazione, che presupposto della confisca era l'affermazione che tutte le operazioni apparentemente effettuate dalla medesima (come pure da TA PA e NI, vedi sentenza di primo grado, pag. 113) erano in realtà riconducibili direttamente a LE LI. Tale affermazione risulta riscontrata nella sentenza di primo grado da una serie di elementi, confermati dai giudici dell'appello e non più sottoposti a vaglio critico. Tutte le considerazioni esposte dai giudici del merito hanno confermato l'attribuzione a TA NI dei titoli formalmente intestati a TA EN e TA PA (vedi ancora sent. I grado pag. 114). A sua volta TA NI costituiva, assieme a ON OD, uno degli anelli della catena di prestanome utilizzati da LE LI per riciclare gli ingenti proventi dell'attività di contrabbando, di cui l'associazione per delinquere era stata ritenuta responsabile. Alla luce delle esposte considerazioni, le imputate TA EN e PA sono state assolte dalle imputazioni loro inizialmente ascritte con la più ampia formula liberatoria ("per non aver commesso il fatto").
Tutte le censure formulate nella presente sede a proposito dell'inutilizzabilità delle prove e degli atti istruttori non rivestono quindi per TA EN alcun interesse. A norma dell'art. 568 cod. proc. pen., comma 3 il diritto all'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre per la previsione del comma 4, medesimo art. per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Corollario di tali principi è la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art.591 c.p.p., comma 1, lett. a) per l'impugnazione proposta da chi non
è legittimato o non ha interesse. Nel caso di specie va considerato che, non potendo la TA vantare alcun diritto alla restituzione dei beni o delle somme da altri illegittimamente acquisite in forza di negozi contra legem, in capo alla stessa non può ravvisarsi alcun diritto ad impugnare la statuizione che ha disposto la confisca di quelle somme e di quei beni a norma dell'art. 240 cod. pen. (principio condiviso da sent. n. 49966 del 9.11.2004, rv. 230387, imp. Salah;
sent. n. 26728 del 4.4.03, rv. 226987, imp. Cannata;
sent. n. 1550 del 4.4.97, rv. 207766, imp. Dimi e al.). Le medesime censure poi non possono essere qui esaminate, anche per mancanza di legittimazione in capo alla TA, dal momento che le stesse riguardano la posizione di imputati diversi (essendo la TA stata assolta), e nello stesso tempo non valgono a rappresentare, neppure in maniera mediata, la legittimità dell'acquisto dei titoli intestati alla TA, posto che l'intestazione dei titoli medesimi in capo a quest'ultima è stata incontrovertibilmente ritenuta fittizia. Su tale ultima questione, infatti, unica questione che avrebbe visto legittimata all'impugnazione l'odierna ricorrente, nulla è stato dedotto in ricorso.
Nel ricorso si trova solo un breve cenno all'affermazione che nella sentenza impugnata si sarebbe omesso di analizzare i movimenti sottesi alle operazioni tramite la Banca Commerciale e il Monte dei Paschi, limitando il campo di valutazione alle sole operazioni ritenute sospette presso la Banca Tamborrino NI, poi Credem, il cui direttore all'epoca dei fatti era RO LL OR. A parte il rilievo che non è dato comprendere se la riportata affermazione sia stato svolta per censurare il giudizio circa l'effettiva riconducibilità a LE LI di tutti i titoli fittiziamente intestati a TA EN, si deve comunque rilevare che la questione non era stata dedotta nell'atto d'appello di TA EN, onde non era materia che i giudici del secondo grado dovessero sottoporre a scrutinio e neppure che questa Corte possa ora prendere in considerazione ex nova.
Deve poi replicarsi ai rilievi della difesa che non può ammettersi la TA a svolgere le difese che sarebbero spettate a LE LI, o a TA NI, nell'assunto che questi fossero i suoi danti causa, posto che il processo penale non prevede posizioni assimilabili a quella del sostituto processuale o del titolare di pretese surrogatorie riservate all'ambito civile.
Quanto alla considerazione conclusiva (contenuta nell'ambito del quinto motivo di gravame per TA EN) circa la non inclusione nei capi di imputazione di uno dei titoli sottoposti a confisca (si tratterebbe del certificato di deposito al portatore n. 10463277.81 per L. 45.000.000, che non risulterebbe fra quelli indicati al capo o), può ritenersi che la questione ben possa eventualmente essere rappresentata in sede esecutiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di TA EN non merita accoglimento e deve essere rigettato nel suo complesso, con conseguente condanna della stessa (in solido con l'altro condannato RZ ER) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI CA e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di EC, sezione distaccata di Taranto. Dichiara inammissibile il ricorso di RZ ER e rigetta il ricorso di TA EN. Condanna il RZ e la TA al pagamento in solido delle spese processuali ed il RZ altresì al pagamento della somma di Euro 1.000,00 (Euro mille) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007