Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2001, n. 8986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8986 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO TAL 6 08 98 6 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA PICASSAZIONE Oggetto INTERPRETAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CLAUSOLE CONTRATTUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 6728/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 20512 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep.3171 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL-90LE 24 ORE S E N TENZA 726 per-dir sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CA RO IE, MA AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato CARSANA E., difesi dall'avvocato LE MACCIOTTA BRUNO, per procura speciale dott. Flachi Miro, in cagliari, rep. n. 44537, del 2/2/1999; ricorrenti DD122242
contro
LE RA GE, SO AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARRI TURRIO ITALO che li 00122243 2001 difende unitamente all'avvocato MARCHESE MARIANO, -- 452 giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 362/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 1A Oggetto: interpretazione lausole contrattuali_ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 31.08.91, NG MU ed AZ IU premesso che in data 30.12.88 avevano stipulato un contratto di compravendita, portante la de- nominazione di "preliminare", con JA MA e ND NN CA, con il quale avevano acquistato un fon- do rustico con annessa casa colonica in agro di MUvera;
che il prezzo era stato convenuto in £ 350.000.000, delle quali £ 200.000.000 avevano versate alla sottoscrizione, mentre il residuo avrebbero dovuto corrispondere in occa- sione dell'atto pubblico, da stipularsi dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni e dopo la liberazione del fondo dal vincolo di destinazione cui era soggetto in quanto pervenuto ai venditori tramite mutuo agrario con- cesso dalla Regione Sardegna ed erogato dall'Istituto San Paolo di Torino;
che i MA-CA s'erano impegnati a provvedere all'estinzione del mutuo ed alla cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene ma non era stato stabilito entro quale termine avrebbe dovuto aver luogo la stipula dell'atto notarile;
che, pertanto, in data 21.1.1991 ave- vano sottoscritto con i venditori un nuovo documento, ad integrazione del precedente, in base al quale essi ac- quirenti s'erano impegnati a provvedere al pagamento delle spese e delle penalità inerenti l'anticipata estin- zione del mutuo, con un eventuale concorso nelle spese da MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 2 parte dei venditori, ed a versare a costoro al momento del rogito, in luogo della somma inizialmente pattuita di £ 150.000.000, la somma ridotta di £ 76.300.000, mentre la data per la stipula dell'atto notarile era stata fis- sata improrogabilmente per il 31.3.91; che, addì 11.4.91, i venditori avevano loro notificato una dichiarazione di recesso dal contratto senza nulla indicare circa l'impor- to richiesto dall'Istituto erogatore per l'estinzione del mutuo né circa le necessarie autorizzazioni;
che, pertan- to, con atto 13.4.91, essi deducenti avevano risposto alla suddetta dichiarazione diffidando i venditori a provvedere all'adempimento delle loro obbligazioni invi- tandoli, nel contempo, a stipulare l'atto pubblico benché fossero ormai scaduti i termini contrattualmente stabili- ti;
che costoro, dopo aver confermato il recesso, in data 18.7.91 li avevano invitati alla stipula del rogito in- nanzi al notaio per il giorno 5.8.91, ma anche in questa occasione omettendo d'indicare l'importo da corrispondere alla banca per la risoluzione anticipata del mutuo e le modalità per la liberazione dell'immobile dai vincoli cui era sottoposto;
che, quindi, con missiva 22.7.91 avevano a loro volta sollecitato i venditori ad adempiere le per- tinenti obbligazioni onde consentire la stipula dell'atto pubblico ed a presentarsi dal Notaio Rossetti di Cagliari per il giorno 27.8.91%; che anche quest'ultimo invito era MA +1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 3 rimasto senza riscontro, poiché i venditori non s'erano presentati all'appuntamento convenivano in giudizio in- nanzi al tribunale di Cagliari, i coniugi JA MA e ND NN CA al fine d'ottenere, previo ac- certamento dell'adempienza d'essi istanti, sentenza di- chiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile in loro favore, ovvero, in subordine, sen- tenza costitutiva ex art. 2932 CC del medesimo trasfe- rimento, in ogni caso con riserva dei danni da chiedersi in separato giudizio e con vittoria delle spese proces- suali. Costituendosi in giudizio, i MA contestavano le avverse allegazioni rilevando, anzi tutto, che nella spe- cie non trattavasi di contratti definitivi di compraven- dita ma di preliminari ed, in secondo luogo, che
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- parte non aveva adempiuto agli obblighi incombentile en- tro il termine essenziale del 31.03.91, onde essi avevano legittimamente esercitato il diritto di recessO con ri- tenzione della caparra;
deducevano, altresì, che il man- cato pagamento delle somme dovute all'Istituto San Paolo di Torino li aveva esposti all'azione esecutiva del cre- ditore, per evitare la quale erano stati costretti a ver- sare alla banca la somma di £ 49.378.331, versamento cui avrebbe dovuto provvedere controparte;
spiegavano, dun- que, domanda riconvenzionale onde il tribunale dichiaras- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 4 se risolti i contratti preliminari 30.12.88 e 21.1.91 per effetto del recesso esercitato in conseguenza dell'ina- dempimento della controparte, con condanna di quest'ulti- ma al rilascio degli immobili ed al risarcimento dei dan- ni per la privazione del possesso, da liquidarsi in se- parato giudizio, oltre alla cancellazione di ogni tra- scrizione pregiudizievole;
in subordine, chiedevano che controparte fosse condannata al pagamento del residuo prezzo di £ 150.000.000 o di £ 76.300.000 e delle somme dovute per contratto e di quelle conseguenti al pagamento all'Istituto mutuante in sede di estinzione anticipata del mutuo agrario, oltre interessi e rivalutazione e mag- gior danno, nonché al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento e all'impossessamento del bene. Con sentenza 17.7.96, il tribunale di Cagliari ritenuto che i contratti in questione dovessero qualifi- carsi come "preliminari di vendita"; che i promissari ac- quirenti si fossero resi inadempienti sia per non aver provveduto all'estinzione del mutuo agrario ed all'indi- cazione del notaio presso il quale rogare l'atto pubbli- sia per non aver versato la residua parte di prezzo CO per £ 76.300.000 convalidava il sequestro giudiziario - disposto in corso di causa su istanza dei convenuti, ri- proposta dagli attori ordinando la gettava la domanda cancellazione della relativa trascrizione ed, in accogli- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 5 mento della riconvenzionale dei convenuti, dichiarava ri- solti di diritto i due contratti preliminari 30.12.88 e 21.1.91 con condanna dei MU-IU al rilascio degli immobili in favore dei MA-CA ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, oltre al rimborso delle spese processuali. Avverso tale decisione i MA-CA proponevano appello chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sen- tenza ed, in particolare, declaratoria di scioglimento o di risoluzione dei contratti 30.12.88 e 21.1.91 per ef- fetto del recessO ex art. 1385 CC e non per effetto au- tomatico ex art. 1457 CC, con conseguente riconoscimento per ca- del diritto alla ritenzione della somma ricevuta quanto meno, di risoluzione per inadempimento parra della controparte con sua condanna al risarcimento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separato giudizio. Si costituivano i MU-IU contestando l'appello principale e spiegando, a loro volta, appello incidentale inteso ad ottenere che la corte adita pronunciasse sen- tenza dichiarativa costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile in loro favore con determinazione delle somme da corrispondersi a
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- cancellazione dell'ipoteca; in subordineparte dopo la chiedevano determinarsi in via equitativa la caparra ov- vero i danni eventualmente dovuti a controparte. MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 6 Con sentenza 7.12.98 la corte d'appello di Cagliari ritenuto che, esaminati per priorità logica i contratti preliminari al fine di stabilire la comune intenzione delle parti secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e segg. CC, pertanto non solo con riferimento al tenore letterale delle convenzioni ma anche al comportamento te- nuto dalle parti anteriormente e posteriormente alla con- clusione delle stesse, quindi alla luce d'una complessiva valutazione degli accordi conclusi e dei detti comporta- menti delle parti, dovesse riconoscersi essere stato as- sunto dai promittenti venditori l'onere d'attivarsi onde ottenere l'anticipata estinzione del mutuo (in particola- re, perché i promissari acquirenti erano del tutto estra- nei ai rapporti, rispettivamente pubblicistico e privati- stico, tra i promittenti venditori, da un lato, e l'As- sessorato regionale all'Agricoltura e l'Istituto San Pao- lo di Torino, dall'altro, e, dunque, non avevano alcuna veste per attivarsi e provvedere alla complessa attività diretta all'estinzione anticipata del mutuo;
perché dal testo del contratto 21.1.91 emergeva chiaramente come ta- le obbligazione fosse a carico dei promittenti venditori e non a carico dei promissari acquirenti e nessuna varia- zione al riguardo fosse desumibile dal testo del contrat- to 21.1.91; perché anche il comportamento tenuto dai pro- mittenti venditori precedente e successivo alla stipula MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 - 7 di tale ultimo contratto, con le missive inviate all'As- sessorato Regionale dell'Agricoltura in data 2.10.89, nonché allo stesso ed all'Istituto San Paolo Di Torino in date 18.1.91 e 24.1.91); che costoro non avessero adem- piuto a tale onere e fosse loro imputabile la mancata stipula del definitivo;
che fosse stata, quindi, ingiu- stificata la loro dichiarazione di recesso notificata ai promissari acquirenti addì 11.4.91, e che legittimamente questi ultimi non avessero inteso addivenire alla stipula dell'atto pubblico in mancanza dell'estinzione del mutuo e della conseguente impossibilità di cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile; che, pertanto, le pretese avanza- te dai promittenti venditori dovessero considerarsi in- fondate, nessun inadempimento essendo risultato addebita- bile ai promissari acquirenti;
che, quanto all'appello incidentale, dovessero condividersi le argomentazioni del primo giudice circa la natura di "preliminare" dei con- tratti stipulati inter partes e, pertanto, dovesse re- spingersi la domanda proposta dai promissari acquirenti intesa all'accertamento del già intervenuto trasferimento del fondo;
che, viceversa, potesse trovare applicazione il pure invocato art. 2932 CC, attesa la disponibilità all'adempimento dei promissari acquirenti, la cui presta- zione, consistente nell'obbligo di pagare il saldo prezzo di £ 76.300.000, doveva considerarsi non ancora esigibile MA +1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 8 in quanto prevista per espressa pattuizione come conte- stuale alla stipula dell'atto pubblico definitivo;
che, tuttavia, poiché dalle scritture 30.12.88 e 21.1.91 ri- sultava la volontà delle parti di considerare come cor- rispettivo del trasferimento della proprietà dell'immobi- le anche parte della somma necessaria all'estinzione an- ticipata del mutuo (quantificata in £ 91.127.035) e poi- ché detta somma era stata anticipata dai promittenti venditori, l'effetto traslativo del diritto di proprietà dovesse subordinarsi al pagamento di detta somma, oltre al saldo prezzo, da parte dei promissari acquirenti ri- gettava l'appello principale ed, in accoglimento di quel- lo incidentale, dichiarava trasferita ai MU-IU la proprietà dell'immobile in controversia condizionando l'effetto traslativo al pagamento della complessiva somma di £ 167.427.035 ai MA-Ca-denne da eseguirsi dai Mu- ra-IU previa contestuale cancellazione dell'ipoteca; condannava i MA CA al rilascio dell'immobile stesso ed alla restituzione della somma ricevuta per le spese processuali di primo grado nonché alla refusione di quelle relative al grado d'appello. Avverso tale sentenza JA MA e ND Lu- cienne CA proponevano ricorso per cassazione con quattro articolati motivi. MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 9 Resistevano NG MU e AZ IU con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Anzi di procedere all'esame dei singoli motivi d'impugnazione, devesi rilevare come in ciascun d'essi si denunzi la violazione dell'art. 360 nn. 3 e/o 5 CPC "in relazione" a di specifiche norme del codice civile o di procedura. Vuolsi credere che siasi inteso dedurre non la vio- lazione dell'art. 360 CPC, nelle sue varie articolazioni, ma quella delle indicate norme di diritto, sostanziale o processuale, suscettibile questa di censura in sede di legittimità in quanto sussumibile nelle fattispecie pre- viste dal citato art. 360 CPC;
quest'ultimo, infatti, non può formare oggetto di violazioni da parte dei giudici del merito, inteso com'è non a dettare regole dell'atti- vità giurisdizionale, cui detti giudici debbano attenersi e possano, pertanto, violare, ma ad individuare le varie ipotesi di deviazioni dalla corretta applicazione d'altre norme poste dall'ordinamento, nelle quali gli stessi pos- incorrere, queste indicandosono invece effettivamente come suscettibili di censura nel giudizio di legittimità così come il successivo art. 366 CPC indica le modalità con le quali dette deviazioni debbono essere prospettate e gli elementi essenziali dell'atto con il quale la pro- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 10 spettazione deve aver luogo ai fini d'una corretta intro- duzione del giudizio di legittimità. Precisazioni non superflue, quelle che precedono e che richiamano, in particolare, il disposto dell'art. 366 CPC, in ragione delle carenze riscontrabili nell'atto introduttivo in esame e comuni a più motivi tra quelli svoltivi, come meglio si vedrà in seguito. Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 CPC in relazione agli artt. 1362 e 1363 CC si dolgono che la corte territoriale non si sia attenuta al solo valore letterale all'accordo espresso nella scrittura 30.12.88 e ciò sia con riferi- riferimento all'accordo mento ai singoli capi sia con modificativo del 21.1.91; abbia ingiustificatamente rite- nuto a loro carico l'obbligo di attivarsi onde ottenere l'estinzione del mutuo, senza considerare quanto stabili- to nelle citate scritture e soprattutto quanto convenuto nell'accordo modificativo, ove la riduzione del residuo prezzo da £ 150.000.000 a £ 76.300.000, trovava la sua ragion d'essere proprio nell'aver posto a carico dei pro- missari acquirenti l'obbligo di provvedere a tale attivi- tà, diversamente da quanto stabilito con il primo con- tratto. Il motivo non merita accoglimento. Devesi, infatti, tener presente come, pur essendo MA +1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99-11 indiscutibile che, in tema d'interpretazione dei contrat- ti, regole prioritarie per la ricerca della comune in- tenzione delle parti siano l'utilizzazione dei criteri ermeneutici soggettivi (artt. 1362-1365 CC), anzi di ri- correre a quelli oggettivi sussidiari (artt. 1366-1370 CC) e di chiusura (art. 1371 CC), e, nell'ambito dei pri- mi, il desumere, anzi tutto, la volontà negoziale dal te- letterale delle espressioni utilizzate dalle parti nore per manifestarla (art. 1362 pr. co. CC), queste non pos- sano, tuttavia, essere prese in considerazione singolar- mente o comunque nel ristretto ambito di ciascuna clauso- la della quale costituiscono l'esternazione, sibbene deb- bono essere valutate e verificate in relazione tanto alle altre clausole quanto all'intero contesto della dichiara- zione negoziale nella quale sono inserite onde se ne possa intendere l'esatto significato (art. 1363 CC). In vero, la soluzione d'ogni controversia che s'in- centri sull'interpretazione d'un contratto, come l'accer- tamento d'ogni situazione soggettiva che s'affermi in ra- gione della vigenza d'una regola convenzionale, non pos- sono prescindere dalla necessaria integrazione del dato testuale con quello logico-ricostruttivo, questa risul- tando legittitmata, ed al contempo imposta, dall'espressa disciplina normativa del coordinato disposto desumibile dalle affermazioni dell'insufficienza del solo senso let- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 12 terale delle parole del testo, di cui al primo comma del- l'art. 1362 CC, e dell'esigenza dell'esame comparativo delle singole clausole e complessivo dell'atto, di cui all'art. 1363 CC;
per il che l'interpretazione non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole espressioni o clausole, pur ove le une e le altre possano apparire rappresentative d'una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall'accertamento del senso letterale di ciascu- questo poi verifichi nel confronto reciproco ed, in na, fine, razionalmente armonizzi nella valutazione unitaria dell'atto. La predisposizione normativa del rapporto d'interdi- pendenza necessaria tra il primo comma dell'art. 1362 CC ed il successivo art. 1363 CC ai fini dell'accertamento della comune volontà delle parti quale desumibile dal te- sto contrattuale è stata, nel senso sopra indicato, ripe- tutamente evidenziata dalla giurisprudenza di questa Cor- te (nel solo ultimo decennio, e pluribus, Cass. 24.4.90 n. 3439, 11.6.91 n. 6610, 11.1.95 n. 268, 10.6.95 n. 6557 21.2.95 n. 1877, sino alle più recenti 23.11.98 n. 11878 ed, in particolare, 27.6.98 n. 6389) che ha, d'altronde, del pari più volte evidenziato come il nomen iuris dato al negozio dalle parti e le espressioni tecniche o pseudo MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 13 tali dalle stesse utilizzate non vincolino l'interprete che ne ravvisi l'incompatibilità con l'effettiva volontà risultante dalla disamina dell'atto compiuta mediante gli strumenti ermeneutici predisposti dal legislatore (Cass. 21.4.99 n. 3964, 5.20.6.97 n. 5520, 5.10.92 n. 10898, 11.6.91 n. 6610). Ond' è che, non violando sibbene correttamente ap- plicando i fondamentali canoni dell'ermeneutica contrat- tuale, la corte territoriale, dopo aver riportato per esteso le clausole dei due contratti collegati rilevanti -ai fini dell'adottanda decisione, ha poi evidenziato con motivazione esauriente ed immune da vizi logici, in quanto perfettamente aderente al senso letterale ed alla ratio della complessiva convenzione, quali desumibili dal testo coordinato delle dette clausole valutato anche in ragione d'un'ineccepibile considerazione in ordine alla posizione delle parti nei confronti dei terzi Pubblica - come l'onere d'atti- Amministrazione ed Ente mutuante varsi per ottenere l'estinzione anticipata del mutuo ri- sultasse, e non potesse logicamente che essere, posto a carico dei promittenti venditori nel primo accordo, non mutato sul punto nel secondo, fermo restandone l'onere economico a carico dei promissari acquirenti, peraltro ridimensionato mediante proporzionale riduzione del resi- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 14 duo prezzo in ragione del sopravvenuto accertamento del- l'entità di esso, senza che tale variazione fosse in al- cun modo collegata con l'altra obbligazione e venisse ad incidere sull'identificazione della parte tenuta al suo adempimento. Tale considerazione sarebbe già di per sé suffi- ciente alla reiezione della censura de qua che, d'altron- de, si rammostra anche inammissibile. Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'essere dedotto, infatti, a pena d'inammissibi- lità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC cui si è fatto in precedenza richiamo, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto con- tenute nella sentenza gravata che motivatamente s'assuma- no in contrasto con le norme regolatrici della fattispe- cie о con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dot- trina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini del- l'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le que- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 15 stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, per quanto attiene all'interpreta- zione del contratto, così nel suo complesso come in cia- scuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mi- rando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è ti- pico accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, che è censurabile in sede di le- gittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'er- meneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 SS. CC, oltre che per vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo alle regole legali d'in- terpretazione mediante la semplice indicazione delle nor- me asseritamente violate, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a speci- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 16 ficare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato. Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convinci- mento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione delle clausole contrattuali a quella desumibile dalla motiva- zione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomenta- zioni che riportano semplicemente al merito della con- troversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità. Nella specie i ricorrenti, dopo aver genericamente citati nell'intestazione del motivo gli artt. 1362 e 1363 CC ed assunto che l'impugnata sentenza fosse viziata per 13non aver assegnato valore al senso letterale dell'accor- do", non sviluppano poi, con la successiva esposizione, alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento alle norme indicate, il convincimento espresso dal giudice del merito;
si limitano, infatti, a svolgere considerazioni sulle assunte intenzioni delle parti in relazione ad una rilettura soggettiva delle clausole contrattuali la cui conforme valutazione da parte del giudice avrebbe condot- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 -17 to ad una soluzione della controversia rispondente alle loro attese, il che non rappresenta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretesa violazione delle regole legali d'ermeneutica contrattuale. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 CPC in relazione rispettivamente agli artt. 2729 CC per il primo capo del motivo e 132 n. CPC, 1362 CC e 116 CPC per il secondo si dolgono che il giudice d'appello abbia erroneamente ritenuto sussistere a loro carico l'obbligo di porre in all'estinzione anticipata delessere l'attività intesa mutuo non desumendolo dal tenore letterale delle clausole contrattuali ma facendo ricorso al criterio sussidiario del comportamento delle parti, e ciò, inoltre, sulla base delle missive 2.10.89 e 18.1.91 da essi inviate all' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed all'Istituto San Paolo di Torino, senza considerare come le lettere in questione fossero antecedenti all'accordo integrativo e modificativo del 21.1.91 e, dunque, non potessero essere utilizzate al fine d'interpretare un atto ad esse succes- sivo;
abbia, altresì, erroneamente ritenuto di poter uti- lizzare al medesimo fine la lettera 24.1.91, data di sua ricezione dall'Istituto Provinciale dell'Agricoltura ma MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 18 non di creazione del documento, fondamentale al fine di individuare il momento formativo della volontà in esso espressa. Il motivo non merita accoglimento. Anzi tutto, è da rilevare come la decisione sul lo si è evidenziato nell'esame del precedente punto sia stata in primis ed essenzialmente basata motivo delle pertinenti clausoleproprio sull'interpretazione contrattuali (punto 4 sub a,b,c) e come le argomentazioni tratte dal comportamento delle parti (punto 4 sub d) ri- sultino utilizzate dalla corte territoriale solo quali elementi ulteriori a conferma delle conclusioni cui era già pervenuta. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affin- ché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che au- tonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficien- te che anche una sola delle dette ragioni non formi MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 -19 oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'im- pugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano es- sere respinti nella loro interezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni po-ste a base della sentenza о del саро di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Tanto basterebbe alla reiezione del motivo cui, pe- raltro, può pervenirsi anche sull'ulteriore considerazio- ne che se è vero, in tema d'interpretazione dei contrat- ti, essere regola prioritaria per la ricerca della comune intenzione delle parti il desumere, anzi tutto, la volontà negoziale dal tenore letterale del documento nel quale è stata consacrata, ex art. 1362/I CC, e limitare, in secondo luogo, l'indagine all'og-getto da tale docu- mento specificamente risultante, ex art. 1364 CC, ciò non di meno le norme menzionate non inibiscono il ricorso al criterio sussidiario d'inter-pretazione costituito dalla valutazione del comportamento delle parti antecedente e/o successivo alla stipulazione, espressamente previsto quale strumento integrativo dal secondo comma dello stesso art. 1362 CC, ed agli altri criteri sussidiari, codificati e non, conformi ai principi generali in materia d'ermeneutica contrattuale. MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 20 Per il che il ricorso alla valutazione del compor- tamento delle parti non rappresenta, di per se stesso, un vizio di violazione delle norme legali in materia d'in- terpretazione dei contratti per il solo fatto che il te- nore letterale del testo dell'accordo possa apparire di indubbio significato, così quando venga utilizzato non in contrasto ma a conferma della lettura del dato testuale, come nella specie, ma anche quando dell'insufficienza del dato testuale si possa dare adeguata ragione od essa ri- sulti dagli atti di palmare evidenza, richiedendosi sol- tanto, secondo i principi generali, che della formazione del proprio convincimento anche mediante la utilizzazione di siffatto strumento il giudice del merito fornisca adeguata e coerente motivazione. Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamen- te dimostrato, con argomentazioni pertinenti e del tutto immuni dai vizi logici imputatile, come l'essersi i pro- mittenti venditori attivati, subito dopo la stipulazione del secondo contratto ed in coerenza con l'analoga atti- vità già svolta dopo la stipulazione del primo, per ot- l'autorizzazione a restituire anticipatamente latenere somma mutuata pur con la perdita dei benefici, stesse а confermare la l'assunzione d'un impegno al riguardo, come già desunto dall'interpretazione delle clausole contrat- tuali in relazione anche alla posizione delle parti ri- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 21 spetto ai terzi Pubblica Amministrazione ed Ente mutuante Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 360 n. 3 CPC in relazione all'art. 2729 CC e 116 CPC, omessa motivazione su un punto decisi- Vo ex art. 360 CPC n. 5 in relazione all'art. 132 n. 4 CPC, violazione dell'art. 360 CPC n. 5 in relazione all'art. 116 CPC per contraddittorietà della sentenza tra le premesse e le conclusioni si dolgono che il giudice del merito, affermando la sussistenza dell'interesse di controparte ad acquistare un bene libero da ipoteca e da vincoli, abbia posto in essere una presunzione del tutto illegittima ed arbitraria;
abbia omesso di considerare come nella scrittura modificativa 21.1.91 fosse stato apposto un termine essenziale bilateralmente concordato, onde l'unica presunzione da trarre da tale fatto certo fosse l'interesse delle parti alla traslazione della pro- prietà nel termine, senz'alcuna possibilità di poterne desumere un interesse alla traslazione d'un bene libero da vincoli, dovendosi attuare l'estinzione del mutuo pri- ma della scadenza del termine;
nulla abbia statuito in ordine alla necessità dell'estinzione anticipata rispetto allo spirare del termine essenziale, punto, questo, deci- sivo per poterli ritenere inadempienti. Il motivo non merita accoglimento. MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 - 22 Sotto il profilo del denunziato vizio di violazione di legge, si richiama quanto già evidenziato nell'esame del primo motivo in ordine alle modalità di deduzione delle censure ex art. 360 n. 3 CPC, rilevando come, anche in questo caso, all'indicazione d'una pluralità di norme delle quali s'assume la violazione non segua, poi, nello svolgimento del motivo, alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza di questa Corte alla quale si è già fatto riferimento, a sostegno e dimostrazione dell'enunciata violazione degli artt. 2729 CC e 116 CPC e, se vuolsi, dell'art. 132 n. 4 CPC, l'e- sposizione risultando intesa piuttosto a suffragare la diversa censura per vizio di motivazione. Anche per tale aspetto il motivo difetta, tuttavia, della specificità prescritta dall'art. 366 n. 4 CPC, in quanto la censura con la quale alla sentenza impugnata s'imputino vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC deve d'inammissibilità essere intesa a far valere, a pena comminata dalla richiamata norma in difetto di loro pun- tuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giu- dizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per as- soluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insa- nabile contrasto tra gli stessi;
non può, per contro, MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 23A essere intesa a far valere la non rispondenza della valu- tazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della par- te ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli ele- menti stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, in- terni all'ambito della discrezionalità di valutazione de- gli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, at- tengono al libero convincimento del giudice e non ai pos- sibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento ri- levanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il com'è, motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe appunto, per quello in esame in un'inammissibile istan- za di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, finalità del giudizio diestranea alla natura ed alle legittimità. Né, com'è da tralaticio insegnamento di questa Cor- te, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti signifi- cativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste il disposto dell'art. 132 n. CPC non prevedendo ed, an- zi, implicitamente escludendo, la redazione della motiva- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 24 zione come trascrizione e commento dei verbali e degli - mentre sod- atti di causa sulle cui emergenze è basata disfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiun- to convincimento risulti, come nella specie, da un rife- rimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustifi- carlo. Solo ad abundantiam può, dunque, brevenmente rile- varsi come il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa e soggettiva in- terpretazione della parte in ordine agli elementi di giu- dizio in fatto ipotizzando un'intervenuto mutamento dell'originaria pattuizione sull'onere di provvedere all' estinzione del mutuo in ragione della successiva pattui- zione d'un termine per la stipulazione del definitivo e già per ciò solo inammissibile, neppure risulti, d'al- tronde, fondato. La corte territoriale ha, infatti, ben evidenziato come dovesse ritenersi l'inadempimento dei promittenti venditori ed escludersi quello dei promissari acquirenti in ragione del mancato attivarsi per l'estinzione del mu- tuo da parte dei soggetti al riguardo onerati, cioè i primi e non i secondi, giusta l'effettuata analisi degli impegni contrattualmente assunti, solo soggiungendo ad MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 25 colorandum l'" ovvia considerazione che non poteva essere interesse degli acquirenti acquistare un fondo con vin- colo decennale di destinazione agraria e di indivisibili- tà e con un'iscrizione ipotecaria"; non ha, dunque, basa- to la propria decisione su alcuna presunzione, bensì su dati di fatto, desunti dal tenore letterale dei due con- tratti con motivazione logica ed esauriente eppertanto incensurabile in questa sede, la cui univocità ha ritenu- to di suffragare anche con una considerazione anzi tutto aggiuntiva sul che si richiama quanto in precedenza esposto in tema di pluralità di ragioni poste a fondamen- e comunque del tutto coerente alla ratio to del decisum- delle pattuizioni esaminate. L'argomento dedotto dai ricorrenti risultava, di conseguenza, una tesi interpretativa che il giudice del merito non era tenuto a disattendere esplicitamente per le ragioni che pure si sono in precedenza riportate, ond'è che sul punto esaminato non sono ravvisabili nel- l'impugnata sentenza né errori di diritto né vizio alcuno di motivazione. Con il quarto motivo, i ricorrenti - denunziando 3 in relazione all'art. violazione dell'art. 360 CPC n. si dolgono che la corte territoriale abbia 345 CPC errato nel ritenere nuova e dunque, inammissibile, la ' domanda volta all'accertamento del loro diritto a ritene- MA + 1 c/ MU + 1 R.G. 6728/99 26 re la caparra, poiché tale domanda, costituendo modifica- zione della linea difensiva, rappresentava solo esercizio d'un'istanza più ridotta rispetto all'azione di risolzio- ne e non introduceva, quindi, alcuna domanda vietata dal- l'art. 345 CPC. Il motivo non merita accoglimento. I ricorrenti non hanno, infatti, interesse al ri- guardo, dal momento che sia la domanda intesa alla ri- tenzione della caparra sia quella intesa ad ottenere un risarcimento in ragione dell'avverso inadempimento sono precluse dall'accertamento del loro stesso inadempimento e dell'insussistenza dell'inadempimento della controparte Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in £ 9539500 delle quali £ 9.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 13.3.2001. Il Presidente V. Differ Il Cons est Nettiny IL CANCELLIERE C1 Puoi Talarico DEPOSITATO IN LE 3 LUG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 140000 390000 U F F I C I O D E ENTRATE BOMA 2 Registrater 27 SET. 2001 al n42841 320000 (lite Trecentonovantore p. Dirigente Arza Servizi (Dott.ssa Mara G SAO) Responsabile Servizio Alti (Dr. M. RACCIONE