Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7532
CASS
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 7 e 10 cod. proc. pen. e violazione dei princìpi in tema di giurisdizione

    La giurisdizione italiana sussiste in quanto l'azione o l'omissione che integra il reato si è verificata in tutto o in parte in Italia, o l'evento si è verificato in Italia. Il centro decisionale e operativo del sistema illecito era radicato in Italia, con segmenti essenziali delle condotte contestate (ideazione del meccanismo, accordi con clienti italiani, esecuzione pagamenti, restituzione contanti) realizzati in Italia.

  • Rigettato
    Duplicazione delle contestazioni di cui ai capi 1 e 2 con conseguente illegittimo aggravamento del trattamento sanzionatorio

    Il motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché investe una questione non specificamente devoluta in sede di gravame e non riconducibile a profili rilevabili d'ufficio.

  • Rigettato
    Esclusione del concorso nella commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e ruolo di ideatore del meccanismo fraudolento

    Il motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha esaminato e disatteso la prospettazione difensiva con motivazione puntuale e coerente, basata su una valutazione degli elementi probatori rispettosa dei canoni di logica.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 6 cod. pen. ed 1 cod. proc. pen. conseguente al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione

    La prospettazione difensiva non coglie la struttura del capo di imputazione né la portata della motivazione dei giudici di merito. La condotta della AC integra il segmento finale ed essenziale dell'operazione di riciclaggio, con contributo determinante alla sua realizzazione in Italia. La giurisdizione italiana sussiste in quanto la fase conclusiva del reato si è realizzata nel territorio dello Stato.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 234 cod. proc. pen., 68 Cost., 8 CEDU e carenza/contraddittorietà/illogicità della motivazione

    Il motivo è dedotto in carenza di interesse e si appalesa generico, non essendo stata prospettata l'incidenza concreta dell'eliminazione delle chat sull'impianto motivazionale. Le chat costituiscono un elemento ulteriore rispetto alle altre risultanze probatorie, già di per sé idonee a fondare la responsabilità. La Corte distrettuale ha valorizzato una pluralità di riscontri autonomi e corroboranti.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 416 cod. pen. e 238-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione

    I motivi sono articolati esclusivamente in fatto e si risolvono in una sollecitazione a una diversa lettura delle risultanze probatorie. La Corte territoriale ha affrontato in modo analitico le questioni, fornendo motivazione completa e logicamente strutturata. La partecipazione all'associazione è provata dal ruolo attivo e consapevole della AC nel sistema di movimentazione delle somme.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e della direttiva UE 1673/2018 e carenza della motivazione

    I motivi sono articolati esclusivamente in fatto. La condanna per riciclaggio si fonda su valutazioni di merito lineari, razionalmente motivate e prive di vizi logici, basate su un compendio probatorio che dimostra un ruolo non meramente passivo della AC.

  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e carenza/contraddittorietà/illogicità della motivazione

    Il motivo non è consentito in sede di legittimità e aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato la gravità dei fatti, la professionalità, l'intensità del dolo e la mancanza di elementi favorevoli. La determinazione della pena è proporzionata e sorretta da motivazione sufficiente.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 254 cod. proc. pen., 15 Cost., 6 ed 8 CEDU e carenza/illogicità della motivazione

    L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti. L'inammissibilità dei motivi originari non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7532
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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