Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 4583
CASS
Sentenza 10 dicembre 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all'estero e l'avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l'erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati).

In tema di intercettazioni, la dispersione dei "file" audio originali contenenti le registrazioni delle conversazioni captate è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio nel caso in cui agli atti del fascicolo siano presenti solo copie informali di detti "file" realizzate dalla polizia giudiziaria, delle quali non sia possibile verificare la conformità agli originali. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, essendo stati dispersi anche i verbali delle operazioni compiute, dovevano ritenersi inutilizzabili, nei confronti di tutti gli imputati, compresi quelli non impugnanti sul punto, tanto i risultati delle captazioni, quanto le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto).

Commentario1

  • 1Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 4583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4583
Data del deposito : 10 dicembre 2021

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