Sentenza 10 dicembre 2021
Massime • 3
L'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è persona offesa dei reati tributari ed è pertanto autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità della previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui il delitto sia realizzato con condotte frazionate e progressive tenute da soggetti distinti, quando anche solo un frammento dell'azione posta in essere da alcuni dei correi, intesa in senso naturalistico, si sia svolta nel territorio dello Stato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento della giurisdizione italiana nel caso di consegna in Italia, da parte di alcuni imputati, di denaro costituente provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita commessi in Italia, ad altri correi, che lo avevano poi trasportato all'estero e l'avevano versato su conti correnti accesi presso una banca straniera, ottenendo, infine, da una banca italiana, di fatto controllata da quella straniera, l'erogazione di finanziamenti per importi corrispondenti ai versamenti effettuati).
In tema di intercettazioni, la dispersione dei "file" audio originali contenenti le registrazioni delle conversazioni captate è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio nel caso in cui agli atti del fascicolo siano presenti solo copie informali di detti "file" realizzate dalla polizia giudiziaria, delle quali non sia possibile verificare la conformità agli originali. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, essendo stati dispersi anche i verbali delle operazioni compiute, dovevano ritenersi inutilizzabili, nei confronti di tutti gli imputati, compresi quelli non impugnanti sul punto, tanto i risultati delle captazioni, quanto le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto).
Commentario • 1
- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 4583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
Testo completo
AAL 04583-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: SERGIO DI PAOLA Presidente- - Sent. n. sez.2746 SERGIO BELTRANI UP 10/12/2021- IGNAZIO PARDO Relatore - R.G.N. 13061/2021 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB VA nato a [...] il [...] NI TE nato a [...] il [...] SS AN nato a [...] il [...] AL CO nato a [...] il [...] AT ND nato a [...] il [...] TT CR nato a [...] il [...] TA BA nato il [...] CASSA DI RISPARMIO DI SAN MARINO S.P.A. avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alessandro Cimmino che ha concluso chiedendo rigettarsi le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità del capo di imputazione, ritenersi utilizzabili le intercettazioni e le deposizioni dell'ispettore di P.G. per i quali sussista il supporto fonico, inutilizzabili quelle senza supporto, e rigettarsi tutti i ricorsi. uditi i difensori delle parti civili: l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv.to Salvatore Faraci per l'Agenzia delle entrate, il quale chiede il rigetto dei ricorsi, deposita comparsa e nota spese;
avv.to Antonio Baldassarri su delega dell'avv.to Flavia Sforza per la NC d'IA che chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili, deposita comparsa e nota spese;
avv.to Alessandro ON per NC di Credito e Risparmio della NA s.p.a. il quale chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese. Uditi i difensori degli imputati: avv.to Cocco PO per Cassa di Risparmio di San Marino il quale chiede l'accoglimento del ricorso;
avv.to Ambra Giovene per AR che dopo ampia esposizione si riporta ai motivi principali ed aggiunti;
avv.to Luca Sirotti per AR ed ER che insiste nell'accoglimento dei motivi;
avv.to Piergerardo Santoro per ER in sostituzione dell'avv.to Diddi, che si riporta alle osservazioni ed alle censure esposte nel ricorso;
avv.to Gabrielloni Monica per IC, che insiste nei motivi. Avv.to Pagliai AN il quale conclude e si riporta ai motivi di ricorso;
avv.to Fiorella per ON il quale chiede l'annullamento della sentenza rinviando ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 30 settembre 2020 la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di OR del 10 aprile 2018: - confermava la condanna di ER AN in ordine ai delitti di riciclaggio di cui al capo N) e di abusivismo NCrio di cui al capo B-a1) riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni 6, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed € 5066,00 di multa;
-riduceva la pena inflitta a AR RB per gli stessi delitti di riciclaggio (capo N) ed abusivo esercizio di attività NCria (capo B-a1) ad anni 5 di reclusione;
- riduceva la pena inflitta ad ON VA ed AL CO, in ordine al delitto di concorso nel peculato di cui al capo N), ad anni 2, mesi 4, giorni 7 di reclusione ed € 1422,00 di multa ciascuno;
- riduceva la pena inflitta a IC ST, SA DA e ES Alessandro, tutti ritenuti colpevoli del delitto di abusivismo NCrio, ad anni 2 di reclusione ed € 6.400,00 di multa per IC, anni 1, mesi 6 di reclusione ed € 5800,00 di multa per SA, ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed € 5.600,00 di multa per ES, concessa a tutti i predetti il beneficio della sospensione condizionale della pena;
- confermava la condanna di AS NC s.p.a., poi incorporata in Cassa di Risparmio di San Marino s.p.a., in ordine all'illecito amministrativo di cui al capo FF) con riferimento ai fatti di reato di cui al capo C (ostacolo alle attività di vigilanza della NC d'IA) e la condannava alla sanzione di 350 quote per un valore complessivo di 420.000 euro.
1.2 Riteneva il giudice di appello bolognese che AS NC, operativa nello stato straniero extracomunitario di San Marino, il cui Presidente era ER e la AR Direttore generale, avesse svolto attività NCria non autorizzata in IA tramite il controllo societario ed operativo della NC di Credito e Risparmio di NA ( B.C.C.R.); in particolare era emerso che alcuni dipendenti della AS (ES, IC e SA), avevano raccolto denaro in IA trasferendolo poi nello stato sanmarinese;
nel caso di cui al capo N) il denaro era risultato provento dei delitti di frode fiscale ed appropriazione indebita, commessi dal coimputato separatamente giudicato PE, che aveva ricevuto l'erogazione di somme "ripulite" a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione di B.C.C.R. tra i cui componenti figuravano ON ed AL, oltre ad altri soggetti separatamente giudicati. Ritenuto, quindi, che B.C.C.R. operava quale braccio operativo italiano di AS, permettendo a questa di esercitare attività NCria in IA che le era preclusa, la corte 2 di appello ricostruiva le condotte di abusivismo NCrio e riciclaggio, riconosceva la giurisdizione italiana (p.22), riteneva sussistente l'aggravante della transnazionalità del delitto di cui all'art.61 bis cod.pen. (pag. 42 e segg.), stante l'operatività di un gruppo criminale organizzato (pur preso atto dell'intervenuta assoluzione dal reato associativo pronunciata dal tribunale), riteneva infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (pp.25 e segg.) ed aggiungeva, quanto alle singole posizioni, che ER era il dominus di AS NC ed indirettamente, attraverso soggetti dallo stesso controllati, anche di B.C.C.R., la AR doveva ritenersi correa nelle condotte nella sua qualità di Direttore Generale di AS, AL ed ON avevano concorso nel fatto di riciclaggio perché componenti del c.d.a. di B.C.C.R..; i rimanenti imputati rispondevano di abusivo esercizio di attività NCria in quanto avevano operato la raccolta del risparmio nel territorio italiano, pur essendo dipendenti o comunque operativi in AS di San Marino.
1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Moreno Maresi per AL deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità, con riferimento al disposto dell'art. 546, comma terzo, cod. proc.pen. per difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di primo grado in relazione al capo N) per il quale si era disposta in parte condanna ed in parte assoluzione del medesimo imputato AL con susseguente contrasto insanabile della pronuncia;
vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento ad inosservanza di legge processuale prevista a pena di nullità, con riferimento al disposto di cui all'art.429 cod.proc.pen., quanto al difetto di chiarezza e precisione del capo di imputazione che la corte di appello aveva superato sulla base di argomenti non condivisibili, tenuto conto della pletora di informazioni ultronee e non conferenti contenute nell'imputazione che rendevano assai ardua e confusa la comprensione della stessa e ciò aveva contribuito a sviare l'individuazione della singola condotta attribuibile all'AL; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc.pen. in riferimento al difetto di giurisdizione dello Stato italiano per errata individuazione del locus commissi delicti del reato di riciclaggio di cui al capo N) che si consumava con la realizzazione delle condotte dissimulatorie, avvenute, nel caso in esame, con il deposito del denaro in NC a San Marino;
-vizio ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in riferimento all'inosservanza dell'art. 271 cod.proc.pen., violazione del diritto di difesa, in merito alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, eccepita a seguito della cancellazione di tutti i dati contenuti nel server sia dei files di fonia, che dei verbali delle operazioni di intercettazione;
inoltre, l'attività di recupero parziale era avvenuta senza avviso alle difese e tramite le attività degli ufficiali di P.G. (ispettore RO) che avevano provveduto a recuperare in tempi successivi solo dati parziali;
vizio di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc.pen. in riferimento alla dedotta nullità ex art. 178 cod.proc.pen. ovvero inutilizzabilità della deposizione dell'ispettore RO in ordine al contenuto delle telefonate intercettate, ritenuta invece ammissibile dalla corte di appello;
3 V vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in riferimento alla inosservanza del disposto di cui all'art. 78 cod. proc.pen. per difetto di procura speciale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate all'Avvocatura dello Stato;
- vizio ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. risultante dal testo del provvedimento impugnato per contraddittorietà ed illogicità della motivazione e travisamento della prova in riferimento alla responsabilità penale dell'imputato, carenza della motivazione per omessa valutazione dei rilievi difensivi posto che, in relazione alla frazione di condotta contestata ad AL, la corte di appello aveva travisato gli elementi probatori e non aveva valutato che il ricorrente aveva espressamente dato voto contrario in consiglio di amministrazione alla delibera attinente il finanziamento per la pratica PE-Tubozeta s.r.l., così che l'imputato non aveva prestato alcun consenso al perfezionamento del supposto fatto delittuoso e la sua contrarietà risultava anche dal contenuto delle conversazioni captate che venivano in parte riportate per evidenziarne la portata;
la corte di appello bolognese aveva pertanto del tutto travisato la reale motivazione alla base del voto contrario emersa con palmare evidenza;
vizio ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc.pen. circa la non configurabilità del gruppo criminale transnazionale;
vizio ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 cod.pen. ed al trattamento sanzionatorio.
1.4 L'avv.to Alessandro Russo, nell'interesse di DA SA, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: - mancanza di motivazione ex articolo 606 lettera e) codice procedura penale in ordine ad un motivo oggetto di specifica censura della sentenza di primo grado poiché, l'atto di appello, aveva contestato l'attribuzione al ricorrente degli episodi relativi al presunto compimento di abusiva attività NCria e ciò sulla base di singole considerazioni effettuate con riguardo a ciascuna di tali operazioni;
sul punto nessun percorso motivazionale era stato svolto dal giudice di secondo grado che non si era neppure riportato alle argomentazioni della sentenza del tribunale, non corrispondendo al vero che le contestazioni degli imputati riguardavano soltanto la qualificazione giuridica dei fatti ma anche l'effettiva verificazione degli stessi;
-erronea applicazione dell'articolo 131 decreto legislativo numero 385 del 1993 quanto alla ritenuta sussistenza di attività abusiva NCria;
al proposito, infatti, doveva ritenersi che la corte di appello di Bologna aveva errato nell'applicazione della norma penale posto che, per affermare la sussistenza del delitto di cui al citato articolo 131 del testo unico leggi NCrie, è necessariamente richiesto che si svolga sia l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico che quella finalizzata all'erogazione del credito;
nel caso di specie, le condotte ascritte al ricorrente SA, mero dipendente ed esecutore di ordini impartiti dagli organi sovraordinati, non erano finalizzate alla erogazione del credito e trattandosi di mera raccolta del risparmio avrebbe, al più, potuto ritenersi sussistente l'ipotesi punita e sanzionata dall'articolo 130 T.U.L.B. a titolo di semplice contravvenzione;
violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della circostanza aggravante della transnazionalità e per conseguente erronea applicazione dell'articolo 61 bis codice penale;
detta 4 aggravante presuppone la prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato ed aveva errato la corte d'appello nel ritenere sussistente la circostanza stante le conclusioni cui era pervenuto il tribunale di OR che aveva escluso la sussistenza del delitto associativo, non ravvisando alcuna forma di organizzazione neppure rudimentale;
la corte di appello non aveva motivato in ordine ai requisiti della stabilità tra gli adepti e le finalità delittuose, circa la definizione dei ruoli e la non occasionalità degli stessi, pervenendo a conclusioni illogiche circa l'identificazione delle persone giuridiche quali AS NC e la NC di Credito Risparmio di NA con un aggregato criminale;
gli elementi richiamati dal giudice d'appello potevano al più ritenersi idonei a provare un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.
1.5 Lo stesso avv.to Alessandro Russo, nell'interesse di Alessandro ES, proponeva analoghi motivi con i quali lamentava: - violazione dell'articolo 606 lettera e) codice procedura penale, mancanza di motivazione in ordine ad una specifica censura della sentenza di primo grado, con riguardo alla attribuzione al predetto ricorrente di un episodio avvenuto in data 13 novembre 2007 relativo al presunto prelievo di una somma di 10.200 € da una società avente sede in territorio italiano e precisamente a Pesaro;
al proposito si contestava la sussistenza di elementi per affermare che effettivamente il ES si fosse recato a Pesaro per procedere al ritiro della somma di denaro e sul punto alcuna motivazione aveva speso giudice di appello;
- violazione dell'articolo 606 lettera b) codice procedura penale per erronea applicazione dell'articolo 131 del Testo Unico Legge NCria con argomenti del tutto analoghi a quelli già spesi nel secondo motivo del ricorso SA e con i quali si segnalava come fossero emersi elementi per affermare che il ricorrente si era limitato, nella singola ipotesi allo stesso contestata, ad una semplice attività di raccolta del risparmio che, per essere punibile a titolo contravvenzionale ai sensi dell'articolo 130 T.U.L.B., deve essere effettuata tra il pubblico e non nei riguardi di un singolo soggetto, come avvenuto per caso di specie;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc.pen. per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della circostanza aggravante della transnazionalità ed erronea applicazione dell'articolo 61 bis codice penale con argomenti del tutto analoghi a quelli già analizzati nel ricorso SA;
al proposito, si insisteva deducendo che la corte bolognese aveva identificato la struttura organizzativa del gruppo criminale con quella dei due istituti di credito italiano e sammarinese pervenendo a conclusioni illogiche e contrarie anche ai principi costituzionali, non potendo trovare cittadinanza la presunzione per la quale una persona giuridica di diritto privato possa essere qualificata alla stregua di un aggregato criminale quando alcuni dei suoi membri si rendano autori di reati;
si concludeva, pertanto, ritenendo che nel caso di specie potessi al più configurarsi un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.
1.6 L'avv.to Cocco, per Cassa di Risparmio di San Marino, cessionaria dei rapporti e dei beni di AS NC s.p.a., lamentava con i motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inapplicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti dettate 5 dal decreto legislativo 231 del 2001 ad AS NC, difetto di giurisdizione e violazione di legge sul punto;
al proposito, infatti, si deduceva che l'illecito amministrativo, al più, appariva commesso all'estero e cioè nel territorio della Repubblica di San Marino e non apparteneva perciò alla giurisdizione del giudice italiano;
nessuna norma del citato decreto numero 231 disciplina l'ipotesi della punibilità dell'illecito in caso di reato commesso in IA dai vertici di un ente con sede all'estero e la tesi prevalente esclude tale possibilità posto che nessuna norma del nostro ordinamento consente di perseguire in IA un illecito amministrativo estero. Affinché si configuri l'illecito dell'ente è, infatti, necessaria la mancata adozione del modello di organizzazione e gestione cioè una specifica omissione organizzativa e gestionale che rappresenta il nucleo centrale dell'illecito stesso;
ora, nel caso di enti esteri, il luogo di commissione di tale condotta non può che essere individuato in quello della sede amministrativa e gestionale con la conseguenza che l'illecito amministrativo deve considerarsi commesso all'estero. Tale interpretazione doveva ritenersi dimostrata dal disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 231 del 2001 secondo cui i reati commessi all'estero determinano una responsabilità amministrativa solo per gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale. Nella specie, dunque, con riferimento al reato contestato ad AS NC s.p.a. doveva rilevarsi o la non imputabilità per mancanza del requisito di legge o sicuramente il difetto di giurisdizione;
- violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) ed e) con riferimento alla motivazione della condanna di AS NC per la responsabilità di cui al capo FF) con riferimento alle condotte contestate al capo C) agli imputati;
la corte di appello bolognese riteneva provata una corrispondenza tra AS NC e NC di Credito e Risparmio della NA che non trovava corrispondenza negli elementi probatori;
al proposito venivano passati in rassegna i singoli episodi riguardanti il supposto ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità pubbliche contestando l'interpretazione normativa e la ricostruzione dei fatti;
NC d'IA aveva svolto distinte ispezioni presso la B.C.R.R. senza rilevare alcun elemento rispetto alle garanzie ricevute e non prestate;
alcuna criticità era stata rilevata dai funzionari della NC d'IA durante le testimonianze assunte nel giudizio in relazione al rischio di liquidità connesso ai depositi ed al credito erogato alla clientela e gli elementi probatori erano stati desunti da fuorvianti interpretazioni di conversazioni telefoniche;
quanto alle condotte del presidente del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione, esse non potevano attribuirsi ad AS NC spa e comunque doveva rilevarsi anche l'intervenuta assoluzione del VE membro del consiglio di amministrazione di B.C.R.R.; l'occultamento dei documenti al momento dell'ispezione non poteva in alcun modo essere attribuito in termini di responsabilità all'ente e le dichiarazioni di EL sulla condotta sopradescritta nonché le intercettazioni telefoniche risultavano prive di qualsiasi riscontro;
peraltro, AS NC, era titolare in IA di ulteriori depositi a vista e non soltanto di quelli presenti presso B.C.R.R.; quest'ultima, poi, aveva continuato la normale operatività pur non detenendo più i 15 milioni di euro depositati da AS NC e commissariata dalla NC d'IA aveva ceduto le quote alla Cassa di Risparmio di Ferrara ottenendo anche un vantaggio a favore dei propri soci;
in alcun modo, poi, poteva valere la condotta di occultamento dei tassi di favore dei depositi intestati al consigliere ON trattandosi eventualmente di responsabilità in capo ai gradi apicali;
-violazione dell'articolo 606, comma primo, lettere b), c) ed e) codice procedura penale per avere la sentenza impugnata confermato la confisca della somma di euro 200.000 in relazione al capo N), con riferimento alla operazione compiuta nell'interesse di PE AN;
dalle verifiche compiute a seguito della sentenza di primo grado era risultato che il PE non aveva alcuna posizione di conto corrente presso AS NC spa bensì era titolare di un rapporto in San Marino AS Management assolta in primo grado dalla contestazione;
pertanto, la confisca era stata disposta in capo ad un soggetto che non era quello depositario del conto corrente in cui era avvenuta la movimentazione di contante oggetto dell'imputazione e la pronuncia andava cassata anche sul punto.
1.7 L'avv.to Monica Gabrielloni, nell'interesse di IC ST, deduceva con i motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione degli articoli 268 e 191 codice procedura penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni e ciò sia con riferimento alla violazione del procedimento di formazione della prova intercettiva, sanzionato da inutilizzabilità, che con riguardo alla violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo e del contraddittorio, difetto di motivazione della pronuncia di appello sul punto;
al proposito, si deduceva l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate ex articolo 271 codice procedura penale posto che l'assenza dei verbali di registrazione ed ascolto e l'assenza delle registrazioni originali doveva fare concludere per tale sanzione;
errate, quindi, dovevano ritenersi le valutazioni sia del tribunale, che aveva valutato il materiale recuperato quale prova documentale, che della corte d'appello la quale vi aveva attribuito la natura di prove atipiche non documentali che rappresentano il documento originario in modo mediato;
in tal modo si era raggirato il disposto normativo dettato degli articoli 268 e 271 codice procedura penale e tale interpretazione aveva particolare rilievo per la posizione del IC, posto che alcune circostanze, riguardanti il fermo dello stesso il 31 ottobre del 2007, non erano state confermate dai coimputati nel corso dei loro interrogatori. In ogni caso l'inutilizzabilità delle conversazioni veniva dedotta anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 191 codice procedura penale, trattandosi di attività successiva di recupero dei files effettuata ad iniziativa esclusiva della polizia giudiziaria in assenza di contraddittorio e sulla base di valutazioni personali operate dalla stessa;
- violazione dell'articolo 606 lettere c) ed e) codice procedura penale in relazione alla testimonianza degli ufficiali di P.G., ed in particolare dell'ispettore RO, di cui si eccepiva la nullità nella parte in cui il teste aveva letto il contenuto di quelle conversazioni intercettate recuperate;
in ogni caso si eccepiva, altresì, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto teste in ordine al contenuto delle stesse intercettazioni;
precisato che tale eccezione veniva tempestivamente formulata da tutte le difese, si contestava l'ordinanza del tribunale dell'8 novembre 2016 nonché la decisione della corte di merito poiché la violazione e l'inosservanza delle norme processuali che prevedono e regolamentano le intercettazioni doveva ritenersi palese;
la corte di appello aveva poi travisato la circostanza del recupero parziale delle conversazioni posto che tale tentativo 7 non aveva sortito in verità alcun effetto così che non poteva parlarsi di ricostruzione parziale del reperto;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per tutti i reati allo stesso contestati di abusivismo NCrio di cui al capo b); al proposito, si lamentava l'erronea applicazione dell'articolo 131 del testo unico leggi NCrie il quale presuppone che sia stata svolta un'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico e la connessione tra l'attività di raccolta e l'esercizio del credito;
tali presupposti erano stati superficialmente analizzati dalla corte di appello posto che non poteva ritenersi che la raccolta del risparmio fosse stata effettuata presso il pubblico poiché la stessa aveva carattere di occasionalità e, comunque, veniva effettuata nei confronti di un ristretto e circoscritto numero di persone ben individuate e cioè i clienti di AS NC ovvero persone collegate a rapporti di amicizia con il IC come, risultava da alcune dichiarazioni testimoniali che venivano riportate in parte nel ricorso;
precisato, poi, che non poteva attribuirsi al IC alcuna responsabilità quanto alla condotta posta in essere dal coimputato SA, si contestava che nel caso di specie la raccolta del risparmio fosse connessa con l'esercizio del credito e ciò, a maggior ragione, per il ricorrente, quale, dipendente della AS NC, si era limitato ad effettuare operazioni saltuarie di raccolta recandosi da suoi amici ovvero da clienti della NC senza svolgere alcun ruolo effettivo in una successiva ed eventuale fase di esercizio del credito da parte dell'istituto per il quale lavorava;
doveva, pertanto, escludersi il più grave reato di cui all'articolo 131 rispetto a quello di raccolta abusiva di cui all'articolo 130 testo unico leggi NCrie punito quale semplice contravvenzione;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato quanto all'elemento soggettivo del reato di abusivismo NCrio ovvero per la parte in cui si era ritenuto che avesse fornito un contributo consapevole alla perpetrazione del reato da parte dei correi;
si deduceva come la corte aveva fondato la propria valutazione richiamando le intercettazioni telefoniche prive di fonia così che mancava qualsiasi dimostrazione di relazioni tra il IC ed altri soggetti dai quali desumere la consapevolezza dell'esercizio abusivo del credito, potendosi soltanto ritenere la volontà di effettuare un trasporto illecito di valuta, passibile di semplice sanzione amministrativa;
difatti, il trasporto dei contanti ammontanti ad euro 31.500, non poteva provare la consapevolezza di compiere una condotta penalmente rilevante posto che per i NCri sanmarinesi era ritenuto legittimo effettuare saltuarie operazioni di raccolta fuori dal territorio della Repubblica qualora il denaro venisse poi versato presso un istituto autorizzato in San Marino;
al proposito si richiamava, a riprova della legittimità delle operazioni di raccolta, la decisione del giudice delle appellazioni (sanmarinese) con il provvedimento del 7 luglio 2008 che veniva in parte riportato;
in ogni caso le intercettazioni prive di supporto fonico nulla potevano provare anche perché smentite dalle successive dichiarazioni dei coimputati in sede di interrogatorio;
violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della circostanza aggravante della transnazionalità e conseguente erronea applicazione dell'articolo 61 bis codice penale;
la sentenza impugnata appariva viziata sotto il profilo della illogicità della motivazione in ordine alla 8 sussistenza degli elementi costitutivi la circostanza speciale che presuppone l'esistenza di un gruppo criminale organizzato transfrontaliero;
benché il tribunale di OR e la corte di appello avessero escluso la sussistenza del delitto associativo, era mancata qualsiasi motivazione sugli elementi costitutivi dell'aggravante (individuabili nella stabilità tra gli adepti e nel perseguimento di finalità delittuose, in un minimo di organizzazione con definizione di ruoli e nella non occasionalità ed estemporaneità della stessa); aveva, peraltro, errato la corte d'appello nell'identificare il gruppo criminale in istituti di diritto privato violando anche principi di ordine costituzionale circa la liceità delle persone giuridiche, non potendosi fare discendere la sussistenza della circostanza aggravante dalla constatazione della interessenza operativa tra due banche ed essendo emersa, al più, la sussistenza di una pluralità di persone che avrebbero commesso una pluralità di reati riconducibili alle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche in capo all'imputato non potendosi equiparare la posizione dello stesso a quella di chi rivestiva posizioni apicali o altri compiti istituzionali;
difetto di motivazione quanto all'aumento di pena per la ritenuta continuazione fra i vari episodi di abusivismo NCrio;
violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla negazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
1.8 L'avv.to Antonio Fiorella, nell'interesse di VA ON, deduceva con i motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen.: - violazione di legge penale, sostanziale e processuale, per difetto di giurisdizione italiana con riguardo al fatto di riciclaggio oggetto del procedimento ed illogicità della motivazione sul punto;
al proposito deduceva come, stante la natura istantanea del reato di riciclaggio, lo stesso risultava interamente commesso nel territorio di San Marino difettando la possibilità di rinvenire qualsiasi profilo di collegamento con il territorio italiano;
invero, irrilevante doveva ritenersi, ai fini della individuazione della giurisdizione, la circostanza che l'attività di raccolta del denaro era stata svolta in IA ed il successivo finanziamento, operato da B.C.R.R., non poteva integrare la condotta di riciclaggio costituendo, al più, un post factum non punibile;
difatti, il delitto di riciclaggio, consumato al momento del versamento del denaro sul conto aperto presso AS di San Marino, non può avere ad oggetto proventi illeciti già ripuliti e pertanto doveva dichiararsi ai sensi dell'articolo 20 codice procedura penale il difetto della giurisdizione italiana;
nullità del decreto che dispone il giudizio e dei capi di imputazione in rapporto alla posizione di ON, manifesta illogicità della motivazione sul punto posto che difettavano i requisiti di chiarezza e precisione imposti dalla legge processuale a pena di nullità; il decreto si caratterizzava, infatti, per una pletorica quantità di dati fattuali contenuti in una descrizione di oltre 100 pagine, con indiscutibile pregiudizio della chiarezza delle accuse;
né poteva valere il giudizio della corte d'appello secondo cui le difese avevano regolarmente esercitato il proprio ruolo poiché ciò non valeva a superare il vizio originario dell'imputazione; - inammissibilità della costituzione di parte civile della Agenzia delle Entrate per assenza dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e per difetto di procura speciale rilasciata all'Avvocatura dello Stato;
inutilizzabilità delle intercettazioni e nullità della deposizione degli operanti di polizia giudiziaria con riguardo alla lettura dei brogliacci e delle intercettazioni medesime e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
al proposito si deduceva che i giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche le cui registrazioni erano però andate disperse così che errato doveva ritenersi il ragionamento della corte di appello stante la totale incompletezza del materiale recuperato per l'insufficienza dello stesso;
in ogni caso,non poteva ritenersi che le dichiarazioni rese sia dal ricorrente che dagli altri imputati in sede di interrogatori, fornissero conferma del contenuto di intercettazioni illegittimamente acquisite ed inutilizzabili erano tutte le valutazioni espresse dal testimone RO circa le relazioni tra i coimputati;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'articolo 648 bis codice penale quanto all'elemento dell'attività delittuosa presupposta, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
al proposito si deduceva come non fosse stata fornita prova precisa del perfezionarsi del delitto presupposto del riciclaggio ed i giudici di merito si fossero accontentati di una possibile provenienza delittuosa mai effettivamente acclarata e rimasta del tutto imprecisata, attribuendo illegittimamente all'imputato l'onere della prova del fatto contrario con palese violazione della legge processuale;
travisamento della prova con riguardo al delitto presupposto, in relazione all'estratto conto documentante le date dei versamenti, acquisito all'udienza del 22 luglio 2020, e dal quale risultavano le date dai versamenti effettuati da PE sul conto AS per l'importo di euro 103.300 il 24 Aprile 2007; tale dato era stato totalmente travisato dalla corte di appello che aveva dato per scontato il verificarsi di un versamento in AS nella metà di novembre omettendo la valutazione dell'unica documentazione pertinente e, comunque, non potendo avere rilievo decisivo il patteggiamento del reato fiscale da parte del PE dovendo sempre considerarsi come, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il delitto di riciclaggio attuato con la condotta di sostituzione di somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscale mediante delitti in materia di dichiarazione non può consumarsi se il termine di presentazione della dichiarazione annuale non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata;
pertanto, presupposto imprescindibile per il riciclaggio di somme omesse alla dichiarazione fiscale, rimane quello della precedente scadenza dell'obbligo dichiarativo e, nel caso di specie, le operazioni svolte dal PE nell'anno 2007 non potevano essere contestate a titolo di riciclaggio in quanto effettuate ad aprile di quell'anno e, quindi, prima della scadenza della consumazione del delitto di frode fiscale rapportato alla data del 31 luglio 2007; travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento da PE e manifesta illogicità della motivazione sul punto posto che, lo stesso, all'udienza del 19 settembre 2017, aveva smentito la ricostruzione accusatoria sotto il profilo della mancanza di correlazione tra i versamenti in AS e il successivo finanziamento ricevuto da B.C.R.R.; PE aveva confermato che le somme che venivano depositate erano frutto di operazioni in nero e quindi al più avrebbe potuto ritenersi un'ipotesi di 10 autoriciclaggio non ancora penalmente rilevante al momento della sua consumazione;
- difetto di motivazione in relazione alla collocazione temporale dell'attività di raccolta del cosiddetto "nero" e conseguente difetto del reato presupposto e violazione della legge penale;
difatti, le sentenze impugnate, nulla riferivano circa la riconducibilità del denaro in nero all'anno di riferimento per la dichiarazione fiscale, così che anche sotto tale profilo non vi era prova del reato presupposto;
inosservanza della legge penale per difetto del reato presupposto di appropriazione indebita poiché le somme acquisite in "nero" dal PE, erano funzionali agli interessi della società così che doveva escludersi la configurazione del delitto di cui all'articolo 646 codice penale;
difatti le pretese somme di denaro frutto di vendite in nero erano state gestite sempre dal titolare dell'impresa nell'interesse della stessa con l'effetto di non poter ritenere concretizzata una appropriazione ai danni della medesima società; né rilevava il versamento delle somme nel conto personale del PE presso AS, rimanendo comunque ferma la effettiva titolarità delle stesse in capo alla società, ed in ogni caso, tutte tali circostanze, erano del tutto ignote al ricorrente architetto ON che non poteva avere alcuna consapevolezza di fatti e comportamenti altrui;
errata interpretazione della legge penale sotto il profilo della ritenuta condotta di riciclaggio consistente nel "lavaggio" di capitali illeciti, individuato nella forma dell'erogazione dei crediti e manifesta illogicità della motivazione sul punto quanto all'identificazione di detta condotta nel finanziamento erogato dalla NC B.C.R.R.; al proposito si segnalava come, nel caso di specie, non vi era stato alcun trasferimento o sostituzione del denaro versato da PE in AS perché le somme erano sempre rimaste presso quel conto ed il delitto, quindi, si era consumato in quel preciso momento del versamento così che il successivo finanziamento ricevuto non costituiva condotta punibile ed era impossibile stabilire una qualsiasi correlazione funzionale tra il versamento ed il successivo finanziamento;
mancata individuazione di un contributo materiale al preteso delitto di riciclaggio riferibile al ricorrente, travisamento della prova ed omessa motivazione sul punto poiché la sentenza impugnata non aveva indicato una specifica condotta concorsuale e non aveva tenuto conto di quelle emergenze dell'istruzione dibattimentale dalle quali risultava il pieno merito creditizio della società TuboZeta del PE e quindi la legittimità del finanziamento;
- inosservanza di legge penale sotto il profilo della ritenuta sussistenza del dolo in capo al ricorrente, travisamento della prova e difetto di motivazione sul punto;
ed invero, per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 648 bis codice penale, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto sul quale vengono poi compiute le operazioni di sostituzione mentre, gli elementi acquisiti nel caso di specie, provavano la mancanza di qualsiasi correlazione tra il deposito in AS e il successivo finanziamento, non potendo valere intercettazioni del tutto inutilizzabili;
in ogni caso non si era fatto riferimento ad alcun elemento dal quale desumere che il ricorrente fosse consapevole dell'origine illecita del denaro versato da PE, la concessione del credito era stata discussa nel consiglio di amministrazione di B.C.R.R. e la prova era stata travisata non potendo trarsi da conversazioni intercettate la certezza dell'elemento psicologico;
violazione di legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante transnazionale, difetto di motivazione con riguardo agli elementi costitutivi l'aggravante e con riferimento alla posizione specifica dell'architetto ON;
ai fini della sussistenza della suddetta aggravante non poteva ritenersi sufficiente che una comune organizzazione economica avesse dato un contributo causale al fatto-reato e la corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione in ordine alla specifica natura criminale del gruppo, così omettendo di motivare circa il quid pluris richiesto rispetto al mero concorso di persone, dovendo necessariamente essere individuata un'organizzazione autonoma e distinta;
in ogni caso, nel caso di specie, mancava del tutto la prova dell'appartenenza del ricorrente all'ipotetico gruppo criminale non avendo lo stesso prestato alcun contributo;
- violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio quanto alla circostanza attenuante di cui all'articolo 114 codice penale avuto riguardo al minimo contributo del ricorrente ed alla omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, nullità delle statuizioni di civili e delle disposizioni sulle spese.
1.9 Gli avv.ti Diddi e Sirotti, nell'interesse di AN ER, lamentavano con distinti motivi che si riassumono ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge e violazione dell'articolo 606 lettera c) in relazione all'articolo 20 codice penale quanto all'eccepito difetto di giurisdizione;
la corte di appello avrebbe dovuto prendere atto che il riciclaggio si era consumato in San Marino dove erano avvenuti i depositi in NC oggetto di contestazione presso i conti di AS;
difatti, posto che il deposito in NC costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio, i successivi atti di finanziamento non potevano essere considerati rilevanti così come, priva di decisività, era l'attività di raccolta del "nero" mediante consegna al dipendente di AS delle somme che non comportava attività dissimulatoria;
richiamati alcuni principi giurisprudenziali, si insisteva affermando che la raccolta ad opera dei collettori non costituiva momento consumativo del riciclaggio e non poteva, pertanto, affermarsi che l'attività dissimulatoria fosse stata compiuta anche in parte in IA;
- nullità del capo di imputazione per indeterminatezza, inosservanza della legge processuale penale ed in particolare dell'articolo 429 codice procedura penale in relazione alla mancata formulazione dell'imputazione in forma chiara e precisa;
la corte di appello aveva ritenuto che l'eccesso di dettaglio non aveva privato la difesa della possibilità di confrontarsi con fatti specifici e, tuttavia, doveva ricordarsi come secondo l'interpretazione dottrinale l'eccesso di elementi induce in errore la difesa dell'imputato fuorviata da una messe di dettagli inutili e irrilevanti;
l'imputazione, infatti, deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, nel caso di specie del tutto mancanti e la corte di appello non aveva tenuto in alcun conto i precedenti giurisprudenziali che affermavano tale principio;
- violazione dell'articolo 606 comma primo lettera c) e degli articoli 268 comma primo e 271 codice procedura penale quanto alla inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, sollevata sotto due profili, entrambi connessi al disposto dell'articolo 271 citato, secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano 12 state seguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi primo e terzo;
la questione, prontamente eccepita dinanzi al tribunale, derivava dalla circostanza che a seguito della scadenza del contratto di fornitura delle apparecchiature necessarie per eseguire le operazioni di intercettazione, con la società RadioTrevisan, la ditta uscente ritirava i server e cancellava i dati in essi conservati così che, a causa dell'avvicendamento delle ditte fornitrici il sistema e le apparecchiature, erano stati perduti tutti i dati riguardanti le intercettazioni telefoniche inerenti il procedimento;
successivamente, la P.G. procedeva ad accedere presso la RadioTrevisan ritirando 7 dischi rigidi, sui quali l'incaricato del pubblico ministero svolgeva una consulenza che però consentiva di recuperare una ridottissima parte di quanto registrato originariamente sul sistema informativo;
pertanto, la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni era stata dedotta sotto il profilo della violazione dell'articolo 268 comma primo cod. proc.pen. secondo il quale le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale, e tale condizione è richiamata come causa espressa di inutilizzabilità dall'articolo 271 codice procedura penale;
la corte di appello aveva, invece, ritenuto che sul contenuto della prova era possibile acquisire la testimonianza di coloro i quali avevano esaminato il reperto prima della dispersione così che il materiale utilizzato per la decisione non era quello presente sul server bensì una copia di esso privo di alcuna ufficialità e, quindi, privo dei requisiti richiesti dal citato articolo 271; difatti, dopo la dispersione dei dati originari, la questura di OR aveva recuperato numerosi file di fonia relativi alle conversazioni telefoniche e stralci dei brogliacci compilati nel corso delle attività di ascolto e, con questo materiale, predisponeva un ulteriore brogliaccio di sala sul quale poi deponeva l'ispettore AN RO;
tuttavia, in relazione a tale modalità di recupero era stata eccepita l'elusione delle norme di riferimento poiché l'acquisizione, conservazione e duplicazione dei dati informatici era avvenuta senza alcuna osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale e la difesa non vi aveva partecipato, in violazione dell'articolo 268 cod.proc.pen.; in ogni caso, ciò che era stato utilizzato, non era quanto captato e conservato attraverso gli impianti nella procura;
inoltre la deposizione del RO doveva ritenersi affetta da nullità di ordine generale tempestivamente eccepita così come era stata dedotta la nullità delle operazioni di recupero e delle ordinanze emesse sul punto dal tribunale che aveva respinto le questioni;
- inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche, violazione dell'articolo 606 comma primo lettera c) ed e) codice procedura penale per avere la sentenza impugnata omesso di motivare con riferimento alla richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale;
al proposito si rappresentava come la difesa avesse formulato istanza di perizia sui server di Radio Trevisan nonché di audizione del pubblico ministero quanto alle attività svolte per effettuare il recupero ma su tali richieste la corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi;
- invalidità della deposizione dell'ispettore RO ai sensi dell'articolo 606 lettera c) codice procedura penale, inosservanza di norme previste a pena di nullità ed inutilizzabilità nelle parti in cui il predetto aveva riferito il contenuto delle intercettazioni telefoniche disperse e difetto di motivazione rispetto alle questioni reiterate con l'atto di appello;
richiamata la giurisprudenza sul punto, si sottolineava come l'ispettore oltre a leggere le trascrizioni 13 si era anche profuso in una serie di valutazioni e deduzioni aventi ad oggetto l'interpretazione delle stesse e, sul punto, la corte di appello aveva completamente omesso di motivare;
errata valutazione della documentazione NCria depositata in corso di appello e difetto di motivazione della corte di appello sul punto;
invero, in sede di giudizio di secondo grado, veniva prodotta dai difensori la documentazione NCria relativa alla movimentazione del conto corrente riconducibile a AN PE in San Marino, che la corte di merito però aveva ritenuto una produzione postuma dallo scopo elusivo, ritenendola totalmente inattendibile e ciò perché, inizialmente, gli imputati si erano opposti alla richiesta di rogatoria presentata all'autorità di San Marino;
tuttavia, dall'analisi del documento, risultava che PE non aveva versato le somme frutto di "nero" in AS bensì in AM società del gruppo AS gestita da persona diversa dagli odierni imputati;
i versamenti non erano stati effettuati nella primavera e nel novembre del 2007 ma sino ad Aprile del 2007; la somma versata era pari a 200.000 € e coincideva con quella oggetto delle imputazioni;
l'impugnata sentenza doveva pertanto essere annullata essendo incorsa, la corte di merito, in un plateale travisamento della prova;
violazione dei principi in tema di correlazione tra fatto contestato e quanto ritenuto, nella parte in cui la sentenza aveva condannato per riciclaggio per un fatto diverso da quello contestato;
invero, il fatto di cui al capo N) descritto in imputazione, si era realizzato attraverso il finanziamento rilasciato al PE da NC B.C.R.R., mentre, la corte di appello, aveva considerato il riciclaggio come consumato con il solo deposito in NC delle somme in nero;
- violazione dell'articolo 606 comma primo lettere b) e c) codice procedura penale in relazione all'articolo 648 bis codice penale per erronea interpretazione della norma penale e per difetto di motivazione sulle deduzioni svolte dalla difesa in riferimento alla sussistenza del reato di riciclaggio e dei reati presupposto;
la corte di appello, aveva omesso il tema della configurabilità del reato presupposto, ritenendo provati i delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita dai quali sarebbero derivate le disponibilità di denaro contante;
ricostruita la condotta posto in essere dal PE e dagli altri imputati, doveva innanzitutto evidenziarsi come il delitto presupposto fosse costituito dall' abusiva attività NCria alla luce della quale veniva svolta la raccolta del denaro, il concorso nella quale impediva, in virtù della clausola di riserva prevista dal 648 bis cod.pen., la consumazione della fattispecie di riciclaggio;
inoltre, si deduceva come per il reato fiscale presupposto del riciclaggio, rilevava il problema della sua anteriorità rispetto alla condotta di sostituzione;
al proposito si contestava, innanzitutto, l'accertamento del delitto presupposto sulla base della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del PE e si deduceva, poi, che aveva errato la corte di appello nel ritenere che per i redditi del 2007 il termine di legge per la presentazione della dichiarazione potesse individuarsi nel 31 luglio 2007 che invece riguardava i redditi del precedente anno 2006, così che le attività riciclatorie potevano al più riguardare le attività frodatorie commesse nel 2006; tuttavia doveva tenersi conto del contenuto delle dichiarazioni del PE il quale aveva riferito di avere trasferito a San Marino il profitto di piccole vendite in nero e ciò impediva la qualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 2 decreto legislativo 74 14 del 2000 dovendosi ritenere integrate le fattispecie di dichiarazione fraudolenta o dichiarazione infedele per la cui sussistenza non era stata superata la soglia di punibilità; quanto all'altro dei delitti presupposto, e cioè quello di appropriazione indebita, si rilevava come il reato non potesse ritenersi sussistente posto che PE aveva agito nell'interesse della stessa società che rappresentava e, quindi, in accordo con la volontà della medesima e che lo stesso non aveva operato un distacco delle somme poiché i fondi "neri" erano stati accantonati in vista di pagamenti nell'interesse della società stessa;
si insisteva, poi, sul tema della anteriorità del reato fiscale rispetto alla condotta di riciclaggio sottolineando come rispetto ai versamenti eseguiti nel 2007 il reato tributario di cui all'articolo 2 al più poteva essere solo quello concernente la presentazione della dichiarazione del 2006 ma rispetto alla condotta posta in essere in concreto da PE non era possibile configurare il suddetto reato;
si esponeva, ancora, che la condotta di cui all'articolo 2 D.Lvo 74/2000 di dichiarazione fraudolenta era inidonea a realizzare un profitto di reato suscettibile di costituire oggetto materiale di riciclaggio;
in conclusione, comunque, il delitto tributario presupposto non poteva essere considerato consumato in data anteriore rispetto alla condotta dell'asserito riciclaggio, non essendo stata raggiunta la prova riguardo alla data certa dello stesso;
si insisteva, poi, sul tema del mancato superamento della soglia di penale rilevanza del reato tributario da qualificarsi ex articolo 4 decreto legislativo 74 del 2000; quanto all'altro delitto presupposto, ai fini della prova dell'appropriazione indebita, non poteva ritenersi decisiva l'acquisizione della sentenza di patteggiamento ed, in ogni caso, era stato violato il disposto dell'articolo 238 bis codice procedura penale che impone la valutazione dei fatti accertati nella sentenza unitamente ad altri elementi di prova;
le risorse in "nero" versate dal PE non provenivano dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti bensì da vendite non contabilizzate, accantonate per le esigenze della società e segnatamente per il pagamento in nero degli straordinari così che doveva escludersi la sussistenza del reato di appropriazione indebita in quanto la creazione di riserve occulte rispondeva ad un interesse riconducibile all'oggetto sociale;
- violazione di legge, errata interpretazione delle norme penali, difetto di motivazione quanto all'elemento psicologico del delitto di riciclaggio in capo ad ER poiché avrebbe dovuto essere provato che questi fosse consapevole della provenienza da delitto delle somme depositate in AS da PE;
- violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale per avere la Corte illogicamente motivato in merito alla configurabilità del concorso di ER nel riciclaggio di PE posto che il ricorrente non conosceva la genesi della liquidità depositata dal cliente di AS e la Corte di appello nulla aveva motivato sul punto;
- violazione dell'articolo 606 comma primo lettere b) e c) codice procedura penale per avere la sentenza erroneamente motivato in merito all'abusiva attività NCria realizzata da AS;
la corte di appello aveva ritenuto la sussistenza del reato di cui all'articolo 131 testo unico legge NCria in relazione alle attività svolte da AS mediante raccolta di denaro in IA e, tuttavia, si era segnalato come nei casi in contestazione difettava il requisito della raccolta tra il pubblico e della connessione funzionale tra raccolta e credito;
posto che AS era una NC autorizzata ad esercitare attività in San Marino e che 15 lecitamente esercitava la raccolta del risparmio, non si era tenuto conto della circostanza che il requisito necessario per integrare la fattispecie incriminatrice è quello della pubblicità della raccolta;
tale requisito poteva ritenersi integrato soltanto quando l'attività di raccolta viene esercitata nei confronti di soggetti che non sono contraddistinti da particolari legami con l'intermediario e quando è rivolta ad un numero potenzialmente indeterminato di persone, mentre è insussistente quando la raccolta avviene tra familiari ed amici e nei confronti di una limitata cerchia di persone come avvenuto nel caso di specie in cui le operazioni di raccolta dovevano ritenersi scarsamente significative e, comunque, erano tutte derivanti da stretti rapporti personali preesistenti con i clienti;
la corte aveva anche omesso di considerare le spiegazioni fornite dal direttore generale AR che aveva limitato a pochissimi casi la raccolta in IA e, comunque, non vi era alcun rapporto con l'attività creditizia posta in essere da AS e non poteva pertanto affermarsi che il frutto della raccolta fosse stato impiegato per erogare il credito;
violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante transnazionale, difetto di motivazione in merito alla configurabilità del gruppo organizzato criminale all'estero; la sentenza impugnata non aveva spiegato in che modo sarebbe stato composto il gruppo organizzato ed aveva errato nel ritenere implicitamente la sussistenza del reato associativo poiché, in tal modo, l'aggravante non poteva essere contestata secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite, altrimenti punendosi lo stesso fatto più di una volta e non tenendosi conto che il gruppo criminale organizzato deve essere distinto da quello cui è riferibile il reato;
in ogni caso, le contestate attività di raccolta, integravano reato soltanto in IA e non anche a San Marino così che veniva meno la pluralità degli Stati ove viene esercitata l'attività delittuosa, presupposto dell'applicazione dell'art. 61 bis cod.pen.; - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera c) codice procedura penale per avere la sentenza impugnata omesso di motivare sul ruolo di AN ER e sul trattamento sanzionatorio.
1.10 Il solo avv.to Luca Sirotti, nell'interesse dell'imputata RB AR, deduceva motivi analoghi a quelli avanzati nell'interesse di ER aventi ad oggetto: - il difetto di giurisdizione rispetto al delitto di riciclaggio in contestazione;
la nullità del capo d'imputazione per indeterminatezza;
l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche;
tale tema, esponeva, assumeva rilevanza estrema posto che gli esiti delle intercettazioni, erano stati utilizzate dai giudici di merito per fondare l'affermazione di responsabilità di RB AR, in quanto la stessa era stata ritenuta responsabile di riciclaggio sulla base di due conversazioni, una dell'8 novembre 2007 e una del 20 novembre 2007, così che sussisteva uno specifico interesse ad impugnare la statuizione della corte circa l'utilizzabilità delle conversazioni;
- invalidità della deposizione dell'ispettore RO per analoghi motivi avanzati nel ricorso ER;
- errata valutazione della documentazione NCria offerta in corso di appello (vedi ER); - nullità della sentenza per violazione dell'articolo 522 codice procedura penale nella parte in cui l'imputata era stata condannata per un fatto diverso da quello contestato posto che 16 la corte d'appello aveva considerato il riciclaggio consumato con il solo deposito in NC delle somme in "nero"; violazione dell'articolo 606 lettere b) e c) codice procedura penale quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, per avere la corte di appello illogicamente motivato in riferimento al momento consumativo, alla sua sussistenza ed a quella dei reati presupposto;
al proposito venivano riproposti i temi sulla individuazione del reato presupposto del contestato riciclaggio, posto che gli imputati avevano concorso nell'abusivismo NCrio così che doveva ritenersi operare la clausola di riserva contenuta nell'articolo 648 bis codice penale, della anteriorità o posteriorità del delitto tributario presupposto commesso dal PE, della insussistenza del delitto di appropriazione indebita commesso dal PE con riguardo a quelle somme comunque destinate ad attività sociali da parte della amministratore;
si deduceva ancora mancanza di tipicità delle condotte di riciclaggio, insussistenza del fatto, illogicità della motivazione sul punto;
- violazione di legge, travisamento della prova in merito alla configurabilità del concorso della ricorrente nel riciclaggio di PE ed alla ricostruzione dell'elemento soggettivo con riferimento al medesimo fatto;
in merito al primo profilo, si deduceva come nulla poteva ricavarsi dalla conversazione dell' 8 novembre 2007 tra la ricorrente e lo EL che dimostrava invece come l'imputata fosse del tutto ignara delle operazioni e dei rapporti con PE AN così che mai avrebbe potuto contribuire al riciclaggio delle somme dello stesso;
sotto il profilo del dolo, poi, in alcun modo poteva ritenersi sussistere la consapevolezza in capo all'imputata dell'origine illecita del denaro depositato dal PE;
difatti, il solo deposito all'estero di capitali, non è sintomo automatico della volontà di celare una provvista illecita;
- violazione di legge e difetto di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza del reato di attività NCria abusiva realizzata dagli esponenti di AS NC mancando la pubblicità della raccolta e la connessa attività di esercizio del credito;
->violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante transnazionale richiedendosi la sussistenza di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più di uno stato e non di un semplice reato transnazionale;
- violazione di legge e difetto di motivazione ancora sull'aggravante transnazionale, nella parte in cui la corte di appello aveva ritenuto sussistente la circostanza dando per presupposta l'esistenza di un gruppo che contribuisce causalmente alla commissione dei reati senza motivare sul punto;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 59 comma secondo codice penale, nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'aggravante in capo ai singoli compartecipi senza operare alcun ragionamento di colpevolezza di ciascuno di essi;
doveva infatti ritenersi che le singole aggravanti vanno provate sul piano interiore del soggetto compartecipe non potendo operare un mero automatismo per il fatto dell'esistenza oggettiva del sodalizio criminale;
-omessa motivazione in punto di determinazione della pena in prossimità al minimo edittale richiesta con l'atto di appello;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 17 1.11 Con motivi aggiunti dell'avv.to Ambra Giovene nell'interesse della AR, si lamentava ancora: - erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. ed illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. quanto alla sussistenza del riciclaggio in relazione alla ritenuta anteriorità del delitto presupposto rispetto alle successive condotte incriminate;
al proposito, si sottolineava come il ragionamento inferenziale operato dalla corte, che aveva desunto l'esistenza di prova documentale della tesi accusatoria (la posteriorità dei depositi di PE rispetto alla dichiarazione fiscale di quest'ultimo) dall'esercizio di un diritto (l'opposizione alla rogatoria), doveva ritenersi un falso sillogismo, e palesava anche la vistosa tendenza del giudice di seconde cure ad invertire premessa e conclusione del procedimento dimostrativo;
erronea era anche la ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 646 cod.pen. con riguardo alle condotte distrattive quale fattispecie presupposto;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.61 bis cod.pen. posto che il contributo casuale del gruppo criminale organizzato transnazionale implica alterità o diversità soggettiva tra il gruppo organizzato medesimo e la realtà plurisoggettiva beneficiaria di quel contributo, nonché autonomia di condotta;
inoltre, l'attività doveva assumere carattere illecito in entrambi gli Stati e ciò non valeva per le condotte in San Marino;
- mancanza di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche avuto anche riguardo alla data di consumazione dei fatti anteriore alla modifica apportata dalla legge n.125 del 2008. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono, innanzi tutto, essere affrontate alcune questioni preliminari avanzate da più ricorrenti nei differenti atti di impugnazione con motivazioni sostanzialmente comuni. Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione (primo motivo dei ricorsi ER, AR, ON, Cassa di Risparmio di San Marino e terzo motivo del ricorso AL) la stessa risulta avanzata, in relazione al più grave delitto di riciclaggio di cui al capo N), sotto il profilo che il riciclaggio si sarebbe consumato integralmente nel territorio di San Marino dove erano avvenuti i depositi oggetto di contestazione presso i conti di AS NC;
al proposito, sottolineano i ricorsi, che il deposito in NC costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio, concretizzando la fattispecie tipica di sostituzione, e che i successivi atti di finanziamento non potevano essere considerati rilevanti così come, priva di decisività, doveva ritenersi l'attività di raccolta delle somme contanti frutto di pagamenti non contabilizzati mediante consegna al dipendente di AS NC, collettore delle somme, perché condotta che non comportava, a quel momento, ancora alcuna attività dissimulatoria. I motivi così come proposti appaiono infondati sia perché operano una forzata parcellizzazione della complessiva condotta incriminata al capo N), e peraltro anche emersa all'esito delle fasi di merito, sia perché non paiono osservare i principi giurisprudenziali dettati sul punto;
al proposito, questa Corte di cassazione, ha ripetutamente affermato che ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato 18 si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in IA e quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Rv. 282061 - 01; Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Rv. 269062 ed altre). Posto, quindi, che non è neppure - richiesta ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana l'integrale consumazione del fatto nel territorio dello Stato, essendo sufficiente individuare una frazione della condotta, specificamente indicata dalla giurisprudenza quale semplice frammento privo persino dei caratteri del tentativo punibile, certamente deve ritenersi corretta la decisione della corte di appello di Bologna nella parte in cui, alle pagine 22-24, ha sottolineato la natura del riciclaggio quale delitto a condotta frazionata ed individuato la giurisdizione alla luce della complessiva azione, costituita dal trasferimento delle somme dall'IA a San Marino, nel successivo versamento delle stesse presso conti correnti AS o AM e nell'ulteriore finanziamento ottenuto in IA da parte di NC di Credito e Risparmio della NA. Invero, così ricostruiti i fatti, parte della condotta incriminata è certamente commessa in IA posto che, sia il primo trasferimento delle somme non contabilizzate, che il rifinanziamento del soggetto titolare del c/c in San Marino sono avvenuti e si sono perfezionati proprio in IA, ove il denaro ripulito veniva consegnato all'autore del delitto presupposto. In tema di competenza si è recentemente affermato, in un caso assai simile, che in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.; fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello in cui era avvenuta l'iniziale consegna del denaro di provenienza delittuosa, destinato ad essere dapprima trasferito in altri luoghi del territorio nazionale, quindi fatto espatriare per l'impiego in operazioni di investimento (Sez. 2, n. 38105 del 08/04/2021, Rv. 282019-01). Analogamente, quindi, deve affermarsi che l'eccezione di difetto di giurisdizione in tema di riciclaggio è infondata ove il reato sia realizzato con condotte frazionate e progressive affidate a distinti soggetti ed anche una sola parte di esse sia avvenuta nel territorio italiano;
ed in specie, sussiste la giurisdizione italiana, ove gli autori del delitto presupposto abbiano consegnato ad altri incaricati somme provento di appropriazione indebita o di reati tributari omissivi che siano poi state trasportate all'estero e versate su conti correnti NCri ivi accesi.
2.2 Con il secondo motivo dei rispettivi ricorsi, gli imputati AL, ON, ER e AR hanno dedotto la nullità del capo di imputazione sotto il profilo della indeterminatezza dello stesso e della conseguente impossibilità di individuare in concreto una specifica condotta a ciascuno contestata;
anche al proposito, ritiene questa Corte di cassazione, che le osservazioni svolte dalla corte di merito a pagina 22 della motivazione della sentenza impugnata non siano censurabili così che non si ravvisano i vizi denunciati sotto i profili della violazione di legge ed in particolare della disciplina dettata dall'art. 429 cod.proc.pen.. Deve ricordarsi come, secondo l'orientamento di questa corte di 19 legittimità, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, * inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772 --- 01); inoltre si è anche precisato che in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Rv. 258948 -01). L'applicazione dei sopra esposti principi, deve necessariamente portare a respingere le rispettive doglianze avanzate nei differenti ricorsi;
non vi è dubbio che, nel caso in esame, il capo di imputazione presenti degli aspetti di eccentricità ed anormalità evidenti, essendo composto da una descrizione delle condotte contestate in oltre 100 pagine e presentando, in diversi punti, una serie di valutazioni dell'organo del pubblico ministero del tutto estranee all'oggetto della contestazione. Per quanto pletorica ed eccessiva, non può però ritenersi che l'imputazione non abbia consentito agli imputati di difendersi, essendo comunque indicate quali condotte contestate sia le ipotesi di abusivismo NCrio in relazione alle attività svolte da organi apicali (ER-AR) e dipendenti di AS (IC-SA-AT), sia le condotte di riciclaggio attuate, con specifico riferimento alla vicenda PE-Tubozeta, oltre che dai predetti organi direttivi, anche dai componenti del C.d.A. di NC di Credito e Risparmio di NA, AL ed ON, elevate al capo N) della complessa rubrica. Seppure, quindi, non possono che essere stigmatizzati gli aspetti sicuramente eccentrici dell'imputazione, la stessa contiene la descrizione delle condotte rispettivamente contestate ed ha consentito l'esercizio del diritto di difesa così che le doglianze devono essere ugualmente respinte.
2.3 Con alcuni motivi di ricorso (terzo motivo del ricorso ON e terzo motivo AL) si è contestata, poi, la legittimità della costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate e ciò sia sotto il profilo del difetto di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che con riguardo al difetto di procura speciale rilasciata nei confronti dell'Avvocatura dello Stato. Orbene, al proposito, vanno richiamati plurimi indirizzi giurisprudenziali di questa Corte di cassazione che hanno ritenuto non fondate analoghe eccezioni;
al proposito, va ricordato, come sia stato innanzi tutto precisato che (Sez. 2, n. 7739 del 22/11/2011, Rv. 252018 01) persona offesa dei reati tributari è, oltre alla Amministrazione finanziaria, anche l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria. Fatta tale premessa quanto al primo profilo, e cioè al difetto di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, valgono i principi dettati da due fondamentali pronunce di questa sezione che hanno proprio escluso che la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'Agenzia sia subordinata all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio. Ed invero una prima pronuncia (Cass. sez. 2, Sentenza n. 43302 del 2010) afferma in 20 ...motivazione che:" va rilevato che successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui, per effetto della istituzione delle agenzie fiscali ad opera del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si è verificata, ai sensi dell'art.111 c.p.c., una successione a titolo particolare delle stesse nei poteri e nei rapporti giuridici facenti capo al Ministero, la costituzione di parte civile nel processo penale può avvenire ad opera della sede centrale dell'Agenzia delle Entrate o alternativamente da parte degli uffici periferici della stessa, in persona dei rispettivi direttori pro tempore. L'Agenzia delle Entrate non è un organo dello Stato, sia pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto giuridico -, essendosi verificata la successione a titolo particolare nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, con la conseguente separazione tra la titolarità di tale obbligazione, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri in materia d'imposizione fiscale, trasferiti all'Agenzia. Conseguentemente non trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate la L. 3 gennaio 1991, n. 3, art. 1, comma 4, che prevede che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri...". Il principio risulta ribadito anche da altro successivo intervento di questa Corte di cassazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7739 del 2012) la quale procede ad un ulteriore approfondimento del tema;
invero in motivazione si precisa che:" Ciò premesso, devono, però, individuarsi i rapporti della Agenzia delle Entrate con l'Amministrazione finanziaria, così come sono stati configurati dal legislatore. Sul punto soccorrono le Sezioni Unite civili di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 3116 del 14/02/2006, Rv. 587608), le quali hanno chiarito che a seguito della istituzione della suddetta Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa il 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia, che costituisce una figura organizzatoria autonoma, alla quale sono affidate funzioni originariamente statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò sulla base di un atto normativo primario (è questa la caratteristica del caso di specie), anche se il destinatario del gettito fiscale senza intermediazione alcuna rimane sempre lo - Stato..... È evidente, pertanto, che la legge affida alla Agenzia delle Entrate la tutela dell'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione del tributo. Neppure trova applicazione, nel caso di costituzione di parte civile dell'Agenzia delle Entrate, la L. 3 gennaio 1991, n. 3, art. 1, comma 4, che prevede che la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Sez. 2, n. 43302 del 24/11/2010)". Pertanto, alla luce di tale ricostruzione sistematica, l'Agenzia delle Entrate, quale "parte esclusiva" nel processo tributario deve essere considerata autonomamente legittimata a costituirsi parte civile, senza necessità ai autorizzazione alcuna, in relazione all'adempimento di obbligazioni tributarie, o di altri reati che l'abbiano danneggiata, posto che, come hanno chiarito le Sezioni Unite civili, l'Agenzia ha il potere di disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale. 21 M Quanto al secondo tema sollevato dalle difese, relativo al difetto di procura speciale rilasciata all'Avvocatura dello Stato, valgono i principi stabilmente affermati da questa Corte di cassazione e secondo cui la costituzione di parte civile, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non richiede il conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione rappresentata in giudizio, perché l'Avvocatura dello Stato deriva lo "ius postulandi" direttamente dalla legge, con l'ulteriore conseguenza che non è neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (Sez. 6, n. 5447 del 04/11/2009, Rv. 246068 01). Inoltre, è stato anche stabilito che, ai fini della costituzione di parte civile, l'avvocato dello Stato, derivando il suo "ius postulandi" direttamente della legge, non ha bisogno del conferimento di una procura da parte dell'amministrazione rappresentata in giudizio, e non è neppure onerato della produzione della documentazione attestante la volontà della stessa amministrazione di procedere giudizialmente (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, Rv. 239191 – 01). - In conclusione sul punto, quindi, i relativi motivi dei ricorsi AL ed ON devono essere respinti.
2.4 Quanto alla dedotta nullità od inutilizzabilità delle intercettazioni, il motivo avanzato nei ricorsi di AL ed ON al quarto motivo, IC con il primo motivo, ER con il terzo e quarto motivo e AR con il terzo, è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Il dato di fatto da cui dovere fare partire le osservazioni è la circostanza pacifica dell'avvenuta totale dispersione dei files audio originali contenenti le conversazioni intercettate. Al proposito, basta richiamare la ricostruzione operata alle pagine 25-26 della sentenza di appello nella quale viene espressamente dato atto che, nel caso in esame, "le registrazioni delle conversazioni sono disperse". Il dato viene poi integralmente ricostruito nel ricorso ER, con perspicui riferimenti a dati processuali, nel quale viene appunto sottolineato come la completa dispersione degli originali files audio, sia stata causata da un'errata operazione di cancellazione dei dati del server utilizzato per la raccolta dei files a seguito della scadenza del contratto con la locale procura della Repubblica senza effettuare il necessario backup;
tra il materiale disperso vi erano anche i verbali delle operazioni anch'essi soppressi nelle operazioni di formattazione del server. A seguito della constatazione dei fatti, venivano invece recuperate delle copie che, nel corso delle operazioni, gli operatori di Polizia Giudiziaria avevano effettuato ad uso personale e tali copie, poi trascritte unitamente ad altri brogliacci della stessa P.G., formavano il materiale riversato nel procedimento. Ad avviso del giudice di primo grado, pur mancando le intercettazioni originali, tali copie dovevano qualificarsi come prova documentale utilizzabile, mentre, il giudice di appello, li qualificava come prove atipiche utilizzabili per il principio della libertà della prova. Tali conclusioni, ad avviso di questo collegio, sono errate, non potendosi ritenere che, copie informali dei files audio originali effettuate dalla P.G., possano essere utilizzate in assenza di qualsiasi dimostrazione della loro conformità agli originali andati totalmente e completamente dispersi unitamente agli stessi verbali delle operazioni. Soffermandosi su aspetti analoghi, questa Corte di cassazione, con due distinte pronunce, ha affermato come il diritto del difensore di ascoltare le registrazioni di conversazioni o 22 V comunicazioni intercettate e di estrarre copia dei "files" audio, dopo il deposito effettuato ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di limitazione né è subordinato ad autorizzazione, per cui ogni compressione di tale diritto dà luogo alla nullità di ordine generale a regime intermedio prevista dall'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, Rv. 271701 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 41362 del 11/07/2013 Rv. 257804 - 01). Nel primo caso la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte di appello omesso di verificare se il diritto all'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate fosse stato, in concreto, compresso dalla indisponibilità dei nastri magnetici, al fine di valutare, all'esito di tale verifica, la fondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni;
nel secondo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che in un procedimento celebrato con rito abbreviato, aveva utilizzato, ai fini della decisione, conversazioni intercettate acquisite mediante "brogliacci", senza consentire ai difensori l'esercizio della facoltà di ascolto. Inoltre, di particolare interesse si rileva la lettura della motivazione della prima pronuncia del 2017 (Sez. 4, Sentenza n. 57195 del 15/11/2017 cit.) ove si afferma che:" In linea di principio, va premesso che l'elemento concretante la prova in caso di intercettazioni è dato dai supporti sui quali risultano registrate le conversazioni captate;
non lo sono le trascrizioni sommarie delle conversazioni rese dalla polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci), nè le trascrizioni integrali delle stesse che, nel costante orientamento della Corte di Cassazione, costituiscono una rappresentazione grafica del contenuto di prove già acquisite mediante registrazione fonica (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 26677501; Sez. 2, n. 5472 del 28/01/2016, Mancuso, Rv. 26620101; Sez. 2, n. 4243 del 25/10/2011, dep. 2012, Stepich, Rv. 25220201).
8.4. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che il diritto all'ascolto dei predetti nastri è prerogativa difensiva che non può essere ristretta entro gli argini dell'incidente cautelare. Una volta che si sia proceduto al deposito ai sensi dell'art. 268, comma 4, cod.proc.pen., i difensori hanno il diritto, non suscettibile di limitazione alcuna ne' di apposita autorizzazione, di ascoltare i files audio relativi alle registrazioni delle captazioni. Da tanto si deduce che la violazione del diritto all'ascolto delle registrazioni e quello legato alla copia dei files audio dà luogo ad una compressione del diritto di difesa, tale da concretare una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett.c) cod.proc.pen., perché cade direttamente sulla possibilità di vaglio critico del momento nel quale si concreta la prova, ossia la registrazione". I suddetti interventi trovano fondamento nei principi stabiliti dalle Sezioni Unite già nel 2010, seppur riferiti alla fase cautelare, quando si affermava che in tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato 23 probatorio, in sé considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate". (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Rv. 246907 - 01). Deve, pertanto, ritenersi che nell'interpretazione delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici è stato ripetutamente affermato che il diritto all'ascolto delle registrazioni costituisce estrinsecazione del diritto di difesa e non può essere limitato o totalmente compresso. Nel caso in esame invece, dalla ricostruzione dei fatti in precedenza esposta e ricavata dalle sentenze di merito, risulta evidente che i difensori non hanno potuto avere accesso alcuno agli originali dei files audio, e cioè alle conversazioni intercettate, essendo state acquisite al procedimento solo delle copie parziali delle stesse effettuate dalla P.G., selezionate dagli stessi operatori di polizia e, poi, oggetto anche di successiva testimonianza. Inoltre, è stato anche sottolineato nei ricorsi, senza che alcun elemento sul punto la sentenza di appello abbia esposto, che la dispersione non ha riguardato soltanto i files audio ma anche i verbali delle operazioni formati in osservanza della disposizione contenuta nell'articolo 268 comma primo cod. proc.pen. e la cui necessità risulta affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 47557 del 26/09/2019, Rv. 277990 - 04); così che le norme espressamente violate risultano sia il citato articolo 268 comma primo, che il successivo articolo 269 cod. proc.pen. che al primo comma, nella formulazione in vigore al momento dell'effettuazione delle operazioni, prevedeva l'obbligo di conservazione integrale dei verbali e delle intercettazioni con la conseguenza di dovere ritenere operante nel caso di specie la specifica sanzione prevista dall'art. 271 comma primo cod. proc.pen. per cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati se risultano violate le norme di cui all'art. 268 commi primo e terzo cod.proc.pen.. Difatti, se è vero che la prova è indiscutibilmente costituita dalla registrazione della captazione della conversazione, non può ammettersi che in caso di perdita della stessa abbiano ingresso nel processo copie informali ricavate dai server in uso alla Polizia Giudiziaria senza nessun elemento per potere affermare che si tratta di copie integrali e conformi agli originali;
e tale affermazione fonda la censura delle considerazioni svolte sul punto dalla corte di appello che ha attribuito, alle intercettazioni ricavate da copie di P.G. in assenza totale degli originali, la natura di prove atipiche utilizzabili. Difatti, tale ragionamento, non tiene conto della specifica sanzione di inutilizzabilità dettata dall'art. 271 primo comma citato che, espressamente, stabilisce la non ammissibilità quali mezzi di prova dei risultati delle operazioni effettuate in violazione specifica dell'art. 268 cod.proc.pen. così che sussistendo specifica previsione la violazione della norma determina proprio tale effetto senza possibilità di "recuperi" a titolo di prove atipiche. Conseguentemente, in accoglimento dei motivi di ricorso in precedenza richiamati, deve affermarsi che le intercettazioni e le trascrizioni delle conversazioni riversate nel processo sono affette da nullità nonché inutilizzabili. 24 2.5 In conseguenza di tale affermazione, risulta inficiata da inutilizzabilità anche la deposizione dell'ispettore RO in ordine al contenuto delle conversazioni intercettate;
ed invero non può ammettersi il recupero di una prova inutilizzabile attraverso l'assunzione di una deposizione testimoniale sul contenuto della stessa, ed in specie, ove la stessa sia costituita da conversazioni intercettate i cui files audio originali siano andati totalmente dispersi. Tuttavia, va precisato che l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale RO riguarda soltanto il contenuto delle conversazioni e non anche gli esiti dei servizi di appostamento, perquisizione e sequestro, dallo stesso compiuti anche unitamente ad altri agenti operanti, sui quali il teste ha riferito nel corso del dibattimento di primo grado. Trattasi, infatti, di operazioni di polizia giudiziaria che non risultano affette da alcun vizio e che devono ritenersi perfettamente utilizzabili. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, i motivi dei ricorsi avanzati dagli imputati AL, ON, IC, ER e AR vanno accolti nei limiti sopra precisati. Va poi chiarito come la declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni riportate dagli operatori di P.G. in assenza dei files originari perché andati dispersi nonché la parziale inutilizzabilità della deposizione RO, giovi anche agli imputati che non hanno proposto specifico motivo sul punto (AT-SA-Cassa di Risparmio di San Marino già AS); invero, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236756 -01). E nel caso in esame certamente deve affermarsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni anche nei confronti di quegli imputati come AT, SA chiamati a rispondere del reato di abusivismo NCrio in concorso con gli altri ricorrenti ed in specie con i vertici di AS ER e AR;
uguali considerazioni vanno svolte per la AS ora Cassa di Risparmio di San Marino.
2.6 L'affermata inutilizzabilità delle intercettazioni non determina però il generalizzato annullamento della sentenza impugnata;
al proposito, infatti, valgono i principi dettati dalla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di prova di resistenza. Il tema della prova di resistenza a seguito di declaratoria di inutilizzabilità parziale delle prove risulta già affermato dalle Sezioni Unite con una prima pronuncia secondo cui la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non 25 لے sufficienti a giustificare identico convincimento (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Rv. 216249 -01). L'argomento risulta poi riaffermato e precisato dalle sezioni semplici, anche in relazione allo specifico campo del giudizio di legittimità; si è così stabilito che allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di una prova (nella specie, dichiarazione testimoniale "de relato" non corredata dell'indicazione della fonte diretta), è doveroso procedere, anche in sede di legittimità, alla cosiddetta "prova di resistenza", e cioè verificare la presenza di altre prove che, una volta espunto l'elemento inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013 Rv. 258093 01). Il principio risulta chiarito e precisato anche da altra - pronuncia che ha spostato l'analisi sul contenuto del ricorso che lamenti con taluno dei motivi l'inutilizzabilità di una o più prove;
si è affermato così che la Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l'illegale assunzione di una prova non deve procedere all'automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti. (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Rv. 258007 01). Ed in tale - ultimo caso la Corte, pur rilevando l'illegittima utilizzazione di dichiarazioni rese in contrasto con l'art. 63 cod. proc. pen. non ha proceduto all'annullamento, in quanto gli altri elementi di prova raccolti in sede di merito consentivano di non tener conto della dichiarazione inutilizzabile. A tali principi occorrerà, pertanto, attenersi nella trattazione delle singole posizioni le quali verranno esaminate espunto il materiale probatorio ricavato dai giudici di merito dalle intercettazioni dichiarate non utilizzabili e dalla deposizione testimoniale dell'ispettore RO avente ad oggetto le stesse.
2.7 Proseguendo nella trattazione delle questioni comuni a vari ricorsi, vanno analizzate le doglianze proposte in relazione al tema generale della configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie di abusivismo NCrio esposte nel secondo motivo dei ricorsi SA e ES, nel terzo motivo dell'impugnazione IC, nel decimo motivo nell'interesse di ER e nella nona doglianza nell'interesse di AR. In sostanza, i ricorsi, lamentano che per affermare la sussistenza del delitto di cui all'articolo 131 del testo unico leggi NCrie, è necessariamente richiesto che si svolga sia l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico che quella finalizzata all'erogazione del credito;
nel caso di specie, viceversa, le condotte ascritte e ricostruite non erano finalizzate alla erogazione del credito trattandosi di mera raccolta del risparmio così che avrebbe, al più, potuto ritenersi sussistente l'ipotesi punita e sanzionata dall'articolo 130 T.U.L.B. a titolo di semplice contravvenzione. In ogni caso, poi, mancherebbe anche il requisito della raccolta fra il pubblico, essendo stata effettuata l'attività di raccolta del risparmio presso pochi soggetti legati da vincoli di conoscenza e frequentazione e da parte di dipendenti di un istituto di credito, AS NC, legittimato ad operare a San Marino. Il motivo è infondato poiché, legittimamente, la corte di appello di Bologna, con le argomentazioni esposte alle pagine 40-42 dell'impugnata pronuncia, ha spiegato le 26 ragioni per cui ritenere sia la sussistenza di raccolta tra il pubblico che lo svolgimento di attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito. Difatti, la pronuncia impugnata, ha correttamente sottolineato come, ai fini della qualificazione della condotta in esame, occorre valutare l'attività complessiva del gruppo NCrio di fatto AS-BCRR che raccoglieva il risparmio in IA, ne otteneva il versamento nei conti correnti aperti dai clienti a San Marino ed erogava il credito in favore degli stessi o di società agli stessi riconducibili attraverso la controllata B.C.R.R.. Nel caso in esame, gli imputati, rispondono in concorso tra loro ex art. 110 cod.pen. dell'art. 131 T.U.L.B. e non si può, al fine di procedere alla qualificazione giuridica, procedere ad un frazionamento delle singole condotte tramite la parcellizzazione delle stesse in singoli episodi;
tali argomenti valgono ad elidere la fondatezza di quei motivi di ricorso (IC-ES-SA) con i quali si lamenta l'eventuale coinvolgimento nella sola raccolta del risparmio e si chiede la riqualificazione nella condotta contravvenzionale ex art. 130 T.U.L.B.; posto, infatti, che i collettori delle somme contanti frutto di operazioni non contabilizzate, trasportavano il denaro in San Marino ove veniva versato nei conti correnti, essi devono essere chiamati a rispondere anche della successiva frazione di condotta delittuosa posta in essere, in seguito, da chi operava il credito nei confronti degli stessi clienti o rilasciando fideiussioni o permettendo a B.C.R.R. di operare finanziamenti. Quanto alla contestazione della insussistenza della destinazione delle operazioni di raccolta del risparmio nei confronti di un pubblico indeterminato di soggetti, tale doglianza è palesemente infondata e reiterativa. Valgono al proposito le esatte osservazioni svolte dalla corte di appello bolognese secondo cui la destinazione al pubblico sussiste ogni qualvolta la raccolta del risparmio e' effettuata nei confronti di soggetti non legati da vincoli familiari e che effettuano depositi NCri. Il tema, peraltro, risulta già affrontato da vari precedenti di questa Corte che analizzando le norme del citato testo unico delle leggi NCrie hanno sottolineato come nei reati di raccolta abusiva del risparmio e di abusivo esercizio di attività finanziaria, la destinazione al pubblico dell'offerta non deve necessariamente essere interpretata in senso quantitativo, ma è sufficiente che lo sia in senso qualitativo e cioè come rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti (Sez. 1, n. 36051 del 03/06/2003, Rv. 225981 01); circostanza questa esattamente sussistente nel caso in esame ove si - sfruttava la struttura di una NC straniera, la AS di San Marino, e le prestazioni di servizio dei propri dipendenti (IC-ES-SA), per raccogliere il risparmio in IA in favore di soggetti poi beneficiati di fideiussioni o di prestiti in varie forme. Ciò che rileva, quindi, non è tanto che le operazioni siano state effettuate per una cerchia ristretta di soggetti, circostanza che pure dalla analisi dei fatti compiutamente descritti nella sentenza di primo grado deve essere esclusa, ma che l'offerta fosse rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti, come accertato nel caso di specie dalla genesi delle operazioni di acquisizione del pacchetto di maggioranza di B.C.R.R. da parte di AS compiutamente descritte nelle sentenze dei giudici di primo e secondo grado.
2.8 Altra questione controversa nei ricorsi è quella relativa alla riconosciuta sussistenza della aggravante transnazionale di cui all'art. 61 bis cod.pen.; in particolare, se ne 27 dolgono i ricorsi SA e AT al terzo motivo, IC con il quinto motivo, ON con il dodicesimo motivo, ER con il decimo e la AR con il decimo e l'undicesimo motivo di doglianza. Tutti i predetti motivi rappresentano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla decisione della corte di appello posto che, detta aggravante, presuppone la prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato e tale presupposto non poteva ritenersi riscontrato, sia perché il tribunale di Forli aveva escluso la sussistenza del delitto associativo non ravvisando alcuna forma di organizzazione neppure rudimentale, sia perché mancavano i requisiti della stabilità tra gli adepti, delle finalità delittuose, della definizione dei ruoli e della non occasionalità delle attività illecite. Inoltre, rappresentavano i ricorsi, si era pervenuti a conclusioni illogiche circa l'identificazione delle persone giuridiche quali AS NC e la NC di Credito Risparmio di NA con un aggregato criminale e le conclusioni della corte di appello sul punto dovevano ritenersi confliggere con l'orientamento delle Sezioni Unite nella sentenza Adami. Anche tali doglianze ad avviso di questa Corte di cassazione paiono non fondate posto che, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 42-44 della impugnata sentenza, la corte di merito ha esattamente inquadrato l'ambito operativo della circostanza aggravante giungendo a conclusioni corrette. Innanzi tutto, deve essere escluso che la ritenuta sussistenza dell'aggravante transnazionale in relazione al delitto di abusivismo NCrio possa in qualche modo confliggere con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite;
ed invero con una prima massima il supremo consesso ha stabilito come la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255035 -01). Nel caso in esame, essendo intervenuta decisione definitiva di assoluzione dal reato associativo, alcun problema si pone circa il divieto di doppia punizione per i medesimi fatti, residuando l'aggravante solo in relazione ai reati fine di riciclaggio ed abusivismo NCrio. Quanto al lamentato difetto dei presupposti, la medesima decisione delle Sezioni Unite ha stabilito come il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale;
ed in motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034 - 01). Ne consegue, 28 in primo luogo, affermare come alcun vincolo sussisteva a seguito dell'assoluzione definitiva dal reato associativo ben potendo il gruppo criminale organizzato ravvisarsi in assenza di condotte punibili ex art. 416 cod.pen.. Fatte tali premesse, devono ritenersi corrette le conclusioni in fatto del giudice di appello perché prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta;
con le osservazioni espresse a pagina 42 della motivazione la corte di merito ha spiegato come dalla ricostruzione dei fatti, contenuta nella sentenza di primo grado integralmente richiamata, fosse emerso che la transnazionalità delle attività delittuose pianificate e realizzate era proprio la ragione del successo delle attività di NC AS in IA;
un istituto NCrio che non poteva operare perché estero e privo di autorizzazione, non sottoposto ad organismi di vigilanza, sfruttava la raccolta del risparmio effettuata da suoi dipendenti e la parallela erogazione del credito da parte della controllata B.C.R.R. per sottrarsi alla legislazione italiana ricevendo cospicui quantitativi di somme non contabilizzate e cioè in nero. Non vi è dubbio che, così ricostruita la complessiva attività di AS emersa all'esito dell'attività istruttoria, deve ritenersi che, quanto meno per la frazione delle condotte poste in essere dalla predetta NC tramite la ricezione di somme non contabilizzate in IA ed il successivo affidamento dei correntisti, corretta appare la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistere gli elementi indicati dalla pronuncia delle Sezioni Unite;
integrato è, difatti, il requisito della stabilità tra gli adepti tutti operanti nell'ambito di ruoli direttivi o mansioni inferiori in più istituti di credito, sussistente la divisione dei ruoli (dirigenti degli istituti NCri, collettori di somme, soggetti incaricati degli affidamenti etc..); inoltre la reiterazione non occasionale ma preordinata delle condotte di ricezione delle somme in "nero", la realizzazione delle stesse in vista di evidenti vantaggi finanziari nascenti dalle operazioni di riciclaggio ed abusivismo NCrio, essendosi certamente aumentata la raccolta del risparmio da parte di AS e quindi la capitalizzazione della NC, correttamente faceva concludere l'esistenza della aggravante ex art.61 bis cod.pen.. Quanto all'ulteriore elemento contestato dai ricorsi, costituito dalla circostanza che per aversi transnazionalità il reato deve essere commesso attraverso attività delittuose in più stati, l'argomento risulta affrontato ed approfondito dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite già indicata;
si è così affermato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255038 01). E l'analisi delle suddette categorie deve fare ritenere che, applicate le stesse al caso in esame, sussistano quanto meno gli elementi indicati dalla pronuncia di riferimento alle lettere b) e d) poiché dalle ricostruzioni dei giudici di merito è emerso 29 come, riciclaggio ed abusivismo NCrio, erano frutto della predisposizione in San Marino ove agiva la centrale direttiva ed operativa di AS NC e poi realizzati anche solo in parte in IA. Inoltre, anche a ritenere il riciclaggio consumato esclusivamente in San Marino, le somme ripulite sotto forma di finanziamenti venivano accreditate in IA da B.C.R.R.. Così che deve essere affermato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite non è compito del giudice italiano, ai fini del riconoscimento della aggravante ex art. 61 bis cod.pen., verificare il requisito della doppia punibilità, in IA e nello stato estero, essendosi precisato essere elemento idoneo e sufficiente anche la sola predisposizione e preparazione del reato all'estero e successiva consumazione in IA o comunque la produzione degli effetti sostanziali nel territorio nazionale. In ogni caso, e ciò al fine di ritenere comunque del tutto infondate le doglianze difensive aventi ad oggetto l'assenza di doppia punibilità (vedi motivi aggiunti AR), nel caso di specie, sussisterebbe pure la contestata doppia punibilità; invero, dall'analisi del codice penale di San Marino, risulta che sono punite sia le condotte di appropriazione indebita che di ricettazione così che dovrebbe proprio ritenersi che le condotte illecite sono state poste in essere in stati differenti poiché, con riferimento al riciclaggio di cui al capo N), in San Marino sarebbe avvenuta la condotta di ricezione delle somme in nero versate da PE punibile, quanto meno, a titolo di ricettazione trattandosi di denaro provento di differenti delitti. In alcun modo, pertanto, possono valere ad escludere la natura transnazionale della condotta le decisioni del giudice delle appellazioni di San Marino che alcuna efficacia vincolante evidentemente assumono.
2.9 Svolta l'analisi delle questioni comuni a molti ricorsi può ora procedersi con l'esame delle singole posizioni;
quanto alla posizione di ER AN, deve ritenersi che il ricorso vada respinto poiché lo stesso non supera la prova di resistenza non confrontandosi con numerosi elementi di prova che, ben oltre le intercettazioni dichiarate inutilizzabili, i giudici di primo grado, con statuizione integralmente richiamata in appello, hanno posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità. In primo luogo, va precisato che il primo motivo sul difetto di giurisdizione trova risposta al punto 2.1 della presente motivazione ed il secondo in tema di nullità del capo di imputazione al 2.2 cui si rinvia. Il terzo, quarto e quinto motivo, in tema di intercettazioni e deposizione testimoniale RO, hanno trovato invece risposta, ed accoglimento, nei punti 2.4, 2.5 della presente motivazione cui si rinvia. Con il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo i difensori, nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse del ricorrente, hanno dedotto l'insussistenza del riciclaggio sotto diversi profili deducendo anche un profilo di nullità della sentenza per difformità tra fatto contestato e quello ritenuto all'esito dei giudizi di merito. Tale ultima doglianza, proposta in particolare con il settimo motivo, non appare fondata posto che sia nell'imputazione che nella ricostruzione della corte di appello e del giudice di primo grado, la condotta di riciclaggio è esattamente ricostruita come fattispecie a consumazione frazionata e prolungata che ha inizio con la raccolta del denaro frutto delle vendite non contabilizzate 30 del PE in IA, successivo trasferimento a San Marino e versamento sul c/c AS, finanziamento delle società PE da parte della controllata B.C.R.R.. Appare, pertanto, evidente che tale essendo la condotta complessivamente contestata in imputazione e ritenuta all'esito delle fasi di merito alcuna difformità rilevante sussiste. Al proposito valgono le specifiche ed ampie argomentazioni esposte dalla corte di appello di Bologna alle pagine 29-30 della impugnata sentenza in cui viene accuratamente ripercorso il percorso seguito dal denaro attraverso il suo versamento e la successiva restituzione sotto forma di finanziamenti o affidamenti. In tal modo i giudici di merito appaiono avere fatto corretta applicazione del principio già stabilito da questa Corte al proposito di operazioni su conti correnti NCri e secondo cui in tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Rv. 267856 - 01). In relazione alle altre doglianze, va precisato che i motivi con i quali si contesta la sussistenza del riciclaggio ovvero la responsabilità soggettiva di ER appaiono o infondati in punto di diritto ovvero privi di specifico confronto con le plurime emergenze probatorie che, diverse dalle intercettazioni, hanno fatto emergere il coinvolgimento dello stesso, sotto il profilo della programmazione e direzione dell'attività illecita, nelle attività di abusivismo NCrio prima e riciclaggio poi. Il ricorso si diffonde lungamente sul rilievo decisivo che avrebbe assunto una produzione documentale dalla quale emergerebbe l'avvenuto versamento delle somme da parte del PE non su conti correnti aperti presso AS bensì in AM ed in date precedenti al novembre del 2007, termine quest'ultimo individuato dai giudici di merito, assumendo il travisamento di una prova decisiva. Orbene, nessuno dei due elementi sopra indicati assume tale rilievo decisivo;
invero, a parte la considerazione che è stato lo stesso PE nel corso della sua audizione dibattimentale di primo grado (allegata ai ricorsi e citata espressamente nella sentenza del tribunale) a fare espresso e ripetuto riferimento all'avvenuto versamento del denaro presso AS, la circostanza che il c/c dello stesso fosse aperto presso AM nessun rilievo decisivo assume posto che tale ultima società è una controllata al 100% di AS e cioè una società dello stesso identico gruppo. Difatti AM non è altro che l'abbreviazione di San Marino AS Managemet così che il ricorso risulta avere dedotto un dato, quello della differente indicazione nominativa della NC, privo di qualsiasi decisività oltre che involgente aspetti di puro fatto neppure correttamente e con completezza rappresentati. Ne risulta affermare che corretta appare la conclusione dei giudici di merito secondo i quali il PE effettuava versamenti in conti sanmarinesi del gruppo AS come peraltro dallo stesso ripetutamente riferito. Quanto all'ulteriore aspetto che si assume decisivo, anticipato nel settimo motivo e poi lungamente approfondito nell'ottava doglianza, relativo alla supposta non configurabilità del reato presupposto in relazione alle date dei versamenti del denaro contante da parte del PE rispetto alla consumazione del reato tributario, con riguardo alla sussistenza della clausole di riserva per avvenuto concorso nel reato presupposto di abusivismo 31 NCrio, ed ancora per insussistenza della fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen., il tema appare privo anch'esso di decisività per essere non fondate tutte le doglianze. Innanzi tutto, occorre fugare ogni dubbio circa l'identificazione del reato presupposto che né l'imputazione né le sentenze di merito hanno mai individuato nel delitto di cui all'art. 131 T.U.L.B.. Invero, come risulta sia dall'analisi dell'imputazione che dallo svolgimento delle pronunce di merito, il delitto presupposto del riciclaggio non è la raccolta abusiva del risparmio, ma il delitto tributario e di appropriazione indebita, entrambi commessi dal PE ed appare evidente che non vi è, rispetto agli stessi, alcuna operatività della clausola di riserva ex art. 648 bis cod. pen.. Il percorso illustrato dalle sentenze di merito raffigura una illecita attività NCria nei confronti di un numero generalizzato di soggetti, svolta dall'istituto di credito di San Marino in IA attraverso suoi dipendenti ivi inviati dal suo Direttore Generale, la AR, e dal suo Presidente, l'ER, e la successiva condotta specifica di ricezione di somme, sottratte agli obblighi di pagamento fiscali da parte di contribuenti italiani con versamenti a San Marino, effettuati anche a favore di soggetti giuridici, le persone fisiche, diverse da quelle che effettuavano le operazioni non contabilizzate (Tubozeta s.r.l.). Così che l'abusivismo NCrio era solo la premessa della successiva consumazione di ulteriori fattispecie delittuose cui seguivano condotte riciclatorie attuate attraverso la ricezione del denaro a San Marino ed il successivo rifinanziamento. Ne deriva, pertanto, affermare che l'operatività della clausola di riserva non appare prospettabile, come pure si deduce, neppure rispetto all'appropriazione indebita commessa dal PE perché, l'attività di AS e dei suoi operatori, è certamente successiva la condotta di sottrazione del denaro al suo titolare giuridico costituito dalla società a responsabilità limitata dal parte del PE e si perfeziona invece con quella frazione della condotta riciclatoria costituita dal versamento delle somme in contanti in conti correnti personali dello stesso PE, quale persona fisica, aperti presso AS o società del gruppo. Quanto al tema della anteriorità del reato fiscale rispetto alla condotta di riciclaggio, le difese hanno sottolineato come rispetto ai versamenti eseguiti nel 2007 il reato tributario non poteva ancora ritenersi consumato, non essendo scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento delle imposte;
lo stesso risulta parimenti privo di decisività e non fondato. Premesso che se anche dovesse ritenersi non configurabile il reato tributario, indicato dalla corte di appello alla pagina 30 della motivazione in quello di cui agli articoli 2 e 4 D.Lvo 74 del 2000 di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele, residuerebbe comunque la fattispecie di appropriazione indebita per la quale risulta acquisita e valutata dai giudici di merito anche la sentenza di patteggiamento riportata dal PE e che certamente assume particolare valenza probatoria, deve comunque ritenersi che i giudici di merito hanno adeguatamente sottolineato come i versamenti effettuati dal PE siano stati eseguiti nell'anno successivo l'avvenuta sottrazione dei redditi al pagamento delle imposte. Difatti, nel caso di specie, la Corte di appello, con le osservazioni specificamente svolte alle pagine 30 e seguenti, ha già adeguatamente sottolineato come i versamenti del 2007 di somme contanti nei conti AS fossero avvenuti in concomitanza con l'omesso versamento delle 32 imposte per i redditi maturati nel precedente anno d'imposta 2006. Tale ricostruzione deve considerarsi sufficiente anche sotto il profilo dell'individuazione del delitto tributario presupposto, non sussistendo nel caso di specie alcuna incompatibilità tra l'imputazione ed i fatti accertati poiché la prima fa specifico riferimento alla consumazione di reati avvenuti da agosto del 2006 a tutto il 2007, con la conseguenza di ritenere illecita la condotta posta in essere da PE con i versamenti in nero a San Marino senza che possa assumere rilievo decisivo l'individuazione della data degli stessi rispetto a quella di scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione. Questa Corte di cassazione, con una pronuncia citata anche nei ricorsi, ha affermato il principio secondo cui non integra il delitto di riciclaggio la condotta di sostituzione di somme sottratte agli obblighi di pagamento fiscali mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione annuale non sia ancora decorso e la stessa non sia stata ancora presentata, atteso che il delitto di riciclaggio non può consumarsi prima del delitto presupposto (Sez. 2, n. 30889 del 09/09/2020 Rv. 279913 01); in motivazione si è specificato che il riciclaggio non può essere contestato rispetto ad attività consumate nel corso degli stessi anni in cui è imposto l'obbligo di dichiarazione e di versamento delle imposte e ciò perché l'ordinamento fiscale prevede che l'obbligo dichiarativo sorge nell'anno successivo di maturazione dei redditi. Ma, nel caso di specie, tale incompatibilità non pare sussistere posto che sia l'imputazione sia le due pronunce di merito fanno espresso riferimento a versamenti di somme in nero avvenuti nel corso dell'anno 2007, quali frutto di omesso versamento delle imposte 2006 e tale ricostruzione non pare affetta dai denunciati vizi, tanto più che la corte di merito richiama, quali dati davvero decisivi, la confessione del PE sul punto (vedi pagina 35 sentenza di appello) e la particolare valenza probatoria della sentenza di patteggiamento su entrambi i reati presupposto. Così che a fronte del confessato omesso versamento di ogni imposta relativamente a quella rilevante somma contante, diviene irrilevante l'accertamento del momento consumativo del reato omissivo. E quanto alle contestazioni mosse in tema di sussistenza del reato presupposto di cui all'art. 646 cod.pen. basta al proposito osservare che il valore probatorio della sentenza di patteggiamento si salda con la considerazione della diversità soggettiva dei titolari delle somme che, sottratte da PE alla s.r.l. di cui era amministratore, venivano versate sul conto corrente personale in San Marino. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno sostenuto che le somme versate nel corso del 2007 da PE in banche del gruppo AS a San Marino erano frutto di appropriazione indebita (vedi al proposito anche le osservazioni svolte al punto 2.14 della presente motivazione) e reati fiscali dichiarativi relativi all'anno di imposta 2006, senza che possa assumere rilievo decisivo la data dell'avvenuto versamento, essendo comunque consumato un reato presupposto a fronte di un riciclaggio a condotta frazionata che, iniziato con il versamento delle somme non contabilizzate in "nero", si perfezionava ben dopo con l'ottenimento dei finanziamenti da parte della controllata B.C.R.R.. E, proprio sul punto, deve poi essere svolta la considerazione che il ricorso non supera la c.d. prova di resistenza posto che sia la prassi generale che la specifica posizione assunta 33 dall'ER nella vicenda PE sono emersi da numerosi elementi anche diversi rispetto alle prove non utilizzabili;
invero, rispondendo a quei motivi che contestano pure il concorso del ricorrente nei fatti di cui al capo N), va sottolineato come, per la vicenda del riciclaggio PE-Tubozeta, valgono, oltre alle già citate dichiarazioni del PE, riportate dalla sentenza primo grado alle pagine 367-368, gli esiti della consulenza tecnica del p.m. sulla natura illecita dell'operazione ed, in particolare quanto riferito dal consulente Ferruccini nel corso dell'istruzione dibattimentale (vedi pagine 370-371 sentenza primo grado), il quale affermava espressamente che la natura delle operazioni di finanziamento faceva ritenere fossero state prestate garanzie occulte, e cioè proprio il "nero" versato a San Marino. Ma oltre a tale vicenda specifica oggetto di contestazione sotto il profilo del riciclaggio la sentenza di primo grado, pure integralmente richiamata quanto allo svolgimento dei fatti da quella di appello e che in caso di doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo, ha ricostruito ulteriori episodi significativi della strategia NCria attuata da ER e con i quali il ricorso non si confronta;
basti pensare alla vicenda LL esposta a pagina 184 della sentenza del tribunale di OR in cui si sottolinea come il predetto teste riferiva di avere come clienti del proprio esercizio commerciale proprio ER e AR e che proprio questi gli proposero di aprire un conto in AS sita a San Marino;
così che periodicamente gli stessi ER e AR ritiravano il denaro in IA e lo versavano sul conto corrente sanmarinese rilasciando anche ricevute. E valgono ancora ai fini della prova di resistenza ulteriori dichiarazioni testimoniali evidenziate dalla sentenza di primo grado e che questa Corte deve analizzare dopo la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni;
si fa riferimento in particolare alle dichiarazioni del teste AT, citate alle pagine 7 e seguenti della pronuncia del tribunale, sul sistematico rilascio di fideiussioni da AS a B.C.R.R. per diversi clienti a fronte di affidamenti operati dalla stessa B.C.R.R. ed alle attività di ER che selezionava il personale B.C.R.R. ed agiva quale interessato ad ogni deliberazione. Lo stesso AT ricordava che altro soggetto coinvolto nei fatti, lo EL, sollecitava espressamente un finanziamento di 500.000 euro perché il cliente avrebbe versato ad AS la somma corrispondente (vedi p.12 sentenza primo grado). Ancora valgono ai fini della prova di resistenza, tra le tante, le dichiarazioni di EL TR ampiamente riportate alle pagine 17 e seguenti della pronuncia di primo grado e secondo le quali proprio ER avrebbe appoggiato clienti della NC AS per finanziamenti da operarsi da B.C.R.R. per attività che i clienti stessi avevano in NA ovvero quelle di EL PO secondo cui una o due volte al mese ER si recava con la AR presso B.C.R.R. e si occupavano della gestione della NC e delle operazioni anche nei dettagli (vedi in particolare pagina 33 sentenza tribunale di OR). Tali elementi escludono fondatezza a quei motivi (9-10-11) con i quali il ricorso ER contesta sia il concorso nel riciclaggio sotto il profilo della consapevolezza dell'origine illecita del denaro che l'affermazione di responsabilità anche per l'abusivismo NCrio poiché, la prova di resistenza per tale ricorrente, si conclude con una valutazione negativa sotto il profilo dell'omesso confronto del ricorso con i plurimi e convergenti elementi di prova circa l'avvenuta ideazione ed attuazione, da parte proprio di ER, di quella 34 strategia che prevedeva l'apertura di conti correnti in AS di San Marino ove i clienti italiani versavano somme sottratte al fisco od ai loro reali titolari, per ricevere poi affidamenti dalla controllata italiana NC di Credito e Risparmio della NA. Le ulteriori doglianze in tema di non configurabilità del delitto di cui all'art. 131 T.U.L.B. e dell'aggravante transnazionale di cui all'art. 61 bis cod.pen. trovano riposta nei punti 2.7 e 2.8 cui si rinvia. Quanto all'ultimo motivo, in punto di determinazione della pena, le osservazioni svolte non soltanto nell'intera pronuncia ma altresì nella sezione specificamente dedicata al trattamento sanzionatorio circa l'ER, alle pagine 59-60 della sentenza di appello, appaiono esenti da ogni censura avendo il giudice di merito sottolineato la centralità del ruolo del ricorrente, in tal misura giustificando sia la determinazione della pena base che gli aumenti per l'aggravante e la continuazione.
2.10 Anche il ricorso proposto nell'interesse di IC ST deve essere respinto non superando la prova di resistenza, pur a seguito della declaratoria di non utilizzabilità delle conversazioni intercettate in accoglimento dei primi due motivi. Premesso che il terzo motivo in tema di configurabilità in astratto dell'ipotesi di abusivismo NCrio trova riposta nel punto 2.7 della presente motivazione cui si rinvia, i motivi specificamente destinati a contestare la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla posizione del predetto ricorrente paiono non fondati. Quanto alla contestata sussistenza di rapporto fra raccolta del risparmio ed esercizio del credito, va sottolineato, in primo luogo, che l'imputato è chiamato a rispondere di abusivismo NCrio in concorso con gli altri concorrenti così che non rileva certamente che la condotta allo stesso contestata sia quella frazione destinata alla sola raccolta delle somme contanti "in nero" presso clienti italiani di AS, dovendo egli rispondere dell'intero fatto commesso unitamente ai correi. In ogni caso, la sentenza di primo grado, in ciò richiamata da quella di appello, ha anche riportato parte delle deposizioni testimoniali dalle quali risultava che lo stesso IC era solito accompagnare gli stessi clienti di AS presso B.C.R.R. (vedi teste LL PO). E ciò a riprova precisa della consapevolezza da parte dello stesso dell'operazione di triangolazione che prevedeva l'apertura dei conti in San Marino, il finanziamento degli stessi e la restituzione di altre somme sotto forma di affidamenti da parte del B.C.R.R.. Quanto, poi, al contestato difetto di motivazione in punto responsabilità, il ricorso non si confronta con gli elementi specifici valorizzati per il IC;
in primo luogo le sentenze di merito hanno sottolineato il sequestro, proprio a IC, della somma di 31.500 euro in contanti del 31 ottobre 2007 (vedi pagine 111 e seguenti sentenza di primo grado) che non risulta afflitto da alcuna inutilizzabilità emergendo dalle deposizioni dei testi di P.G. AN e RO, sulle operazioni di perquisizione e sequestro, che in quanto attività irripetibili risultano riferite in dibattimento di primo grado;
invero, i testimoni, anche se appartenenti alla Polizia Giudiziaria, ben possono riferire in dibattimento nel contraddittorio delle parti circa le attività compiute nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e tali dichiarazioni, pertanto, costituiscono elementi di prova del tutto indipendenti dall'esito delle conversazioni intercettate aventi ad oggetto le captazioni dell'indagato. Così che l'avvenuto svolgimento di una perquisizione e la successiva attività 35 di sequestro della somma contante rinvenuta in possesso del IC, legittimamente veniva posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di abusivismo NCrio. Sotto questo profilo, pertanto, l'avvenuto accoglimento del primo motivo relativo alla dedotta non utilizzabilità, non determina l'evanescenza completa del materiale probatorio che questa Corte applicando i principi in tema di prova di resistenza è chiamata ad effettuare. Inoltre, i giudici di primo e secondo grado, ed il tribunale di OR in particolare, hanno evidenziato ulteriori elementi significativi dello svolgimento di attività NCria abusiva da parte del IC nella sua qualità di dipendente di NC AS di San Marino, non autorizzata a svolgere attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito nel territorio italiano;
così in particolare la sentenza di primo grado ha evidenziato: la vicenda Fipes srl descitta a pagina 162 della motivazione di primo grado ricavata - dalla deposizione del teste MA il quale aveva appreso proprio da IC che NC AS poteva ricevere somme non contabilizzate ed in "nero" dei clienti italiani;
il contenuto della deposizione del teste PI (pagina 172) il quale dichiarava che portava il denaro in "nero" ad AS e lo versava sul c/c aperto da IC;
la vicenda società Mare descritta a pagina 173 e risultante dalle dichiarazioni del teste VO il quale riferiva dell'apertura di conti correnti a nome della società e personali precisando che sul c/ c personale versava somme frutto di evasione fiscale che a volte erano prelevate anche da IC in IA;
la vicenda MA (vedi p.178) al cui proposito l'omonimo teste riferiva di avere versato 140.000 euro al IC in contanti e senza ricevuta;
aggiungeva che aveva chiesto un finanziamento per la società Euroittica ed aveva saputo che gli sarebbe stato erogato da B.C.R.R.; egli consegnava il denaro in nero a VO che poi lo faceva ritirare a IC (vedi p.180); l'ulteriore vicenda SI descritta a pagina 183 della pronuncia del tribunale in - cui si da atto di come il teste avesse riferito che IC si recava da lui stesso a ritirare denaro contante frutto di operazioni non contabilizzate e quindi in "nero" per circa 20 volte, somme che poi venivano versate sul conto corrente in San Marino presso AS NC (pagina 184). Si è in presenza, quindi, di un vasto e variegato panorama probatorio valorizzato ed esposto dai giudici di merito circa le frequenti attività di raccolta del denaro contante frutto da evasione fiscale operato da IC nell'interesse di AS e dei suoi vertici in particolare (ER-AR), che dimostra proprio la consapevole attività di abusivismo NCrio dallo stesso posta in essere, perché frequente e reiterata in numerosissimi viaggi avendo agito quale stabile collettore di somme contanti sottratte al pagamento delle imposte italiane e versate a San Marino;
tali considerazioni elidono ogni fondatezza ai motivi di doglianza in punto sussistenza del delitto contestato e ritenuto poiché, oltre alle valutazioni già svolte in tema di delitto ex art. 131 T.U.L.B. esposte al punto 2.7 della motivazione cui si rinvia, gli elementi probatori hanno fatto emergere chiaramente come sia corretta la ricostruzione della corte di appello secondo cui l'attività del IC fosse proprio rivolta non ad un nucleo determinato e ristretto 36 di soggetti bensì al pubblico e cioè ad un novero indeterminato e potenzialmente illimitato di persone. In relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. del reato transnazionale si rinvia al punto 2.8 della presente motivazione, essendo sufficiente richiamare i principi già espressi con la precisazione che non vi è identificazione tra enti privati (istituti NCri) e gruppo criminale bensì si è affermata la responsabilità' anche degli enti per le attività illecite svolte dai suoi organi rappresentativi e dai suoi dipendenti (in particolare di AS). Quanto agli altri motivi: - la negazione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato è adeguatamente motivata posto che la posizione di lavoratore subordinato dello stesso risulta già valutata nella determinazione di una sanzione inferiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
- non sussiste il lamentato difetto di motivazione quanto all'aumento di pena per la ritenuta continuazione fra i vari episodi di abusivismo NCrio poiché la corte di appello dopo avere richiamato le ricostruzioni in fatto del giudice di primo grado ha limitato tale aumento in misura minima (1 mese ed 100 per ciascun reato); -la corte di appello appare avere adeguatamente motivato la negazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale con le specifiche osservazioni in punto di fatto esposte a pagina 62 non censurabili nella presente sede.
2.12 I ricorsi di SA DA e ES Alessandro sono entrambi fondati nei limiti che verranno esposti;
invero, premesso che con le osservazioni svolte al punto 2.5 della presente motivazione si è già sottolineato come la declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni si estende anche alla posizioni dei predetti, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento ad entrambe le posizioni perché, escluse le intercettazioni, il giudice di merito dovrà provvedere ad individuare ulteriori e differenti elementi, ove sussistenti, che dimostrino il coinvolgimento dei due nell'abusivismo NCrio. Invero, a differenza delle posizioni IC ed ER, per le quali lo svolgimento della prova di resistenza ha portato all'emersione di un vasto e variegato materiale probatorio, sia il SA che ES sono chiamati a rispondere di pochi fatti di abusivismo NCrio che paiono ricavati, dalle pronunce di merito, in larga parte dalle conversazioni intercettate e ritenute non utilizzabili e che entrambi, con i primi motivi dei rispettivi ricorsi, hanno pure contestato in termini specifici senza che la corte di appello vi abbia dedicato specifica motivazione. Così che si impone un nuovo giudizio di appello la fine di individuare altri e diversi elementi di prova circa lo svolgimento da parte dei predetti dipendenti di AS di analoga attività di abusivismo NCrio nelle ipotesi loro contestate;
con la precisazione che le doglianze dagli stessi avanzate, sia in tema di configurabilità in generale del suddetto reato di cui all'art. 131 T.U.L.B. che in riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen., sono entrambe non fondate nei limiti già ampiamente esposti ai punti 2.7 e 2.8 cui si rinvia.
2.13 Ad analoghe considerazioni di parziale accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame deve pervenirsi con riferimento alle posizioni 37 di AL CO ed ON VA;
ed invero, anche in relazione agli stessi si impone l'annullamento con rinvio perché escluse le intercettazioni il giudice di merito dovrà provvedere ad individuare ulteriori e differenti elementi, ove sussistenti, che dimostrino il coinvolgimento dei due nel riciclaggio PE. Posto, infatti, che i predetti sono chiamati a rispondere dello specifico episodio di concorso nel riciclaggio PE di cui al capo N), nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione di B.C.R.R. che avrebbe deliberato gli affidamenti, va evidenziato come, la corte di appello di Bologna, nel delibare la posizione degli stessi ha ampiamente richiamato proprio il contenuto delle conversazioni non utilizzabili, come risulta dalla lettura in particolare delle pagine 52-53 della pronuncia impugnata, dalle quali risulta che il giudice di appello ricavava la consapevolezza in capo ad entrambi dei depositi paralleli che il cliente PE aveva in NC AS da alcuni passi di conversazioni captate. In sede di nuovo giudizio andranno pertanto valorizzate, solo ove effettivamente sussistenti ed idonei a fondare un'affermazione di responsabilità, altri elementi diversi dalle captazioni. Inoltre, sempre con riferimento alla posizione di entrambi, deve anche essere segnalato come i rispettivi ricorsi AL ed ON siano fondati anche nella parte in cui lamentano difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità a titolo concorsuale nel riciclaggio di cui al capo N) posto che, la corte di merito, appare avere illogicamente valutato le emergenze probatorie, essendo pure emerso e specificamente dedotto nei rispettivi ricorsi, che nel consiglio di amministrazione incriminato, perché autore della delibera di affidamento o finanziamento di PE e delle sue società, AL risulta avere dato voto contrario ed ON non risultava presente. E tale parte motiva della pronuncia di appello appare affetta da illogicità manifesta nella parte in cui, al fine di dimostrare un concorso materiale nel riciclaggio, valorizza un singolo comportamento quale il voto contrario, espressamente definito una astuzia di AL, che è privo di contributo causale alla realizzazione del fatto tipico di cui all'art. 648 bis cod.pen. così come privo di contributo causale sarebbe l'assenza dell'ON che dovrà essere oggetto anch'essa di nuovo esame alla luce del materiale probatorio. Risulta, pertanto, evidente che l'affermazione di responsabilità di entrambi gli imputati andrà fondata su diversi elementi di prova che, ove sussistenti, dimostrino come gli stessi abbiano fornito un concreto e preciso contributo allo specifico episodio di riciclaggio, anche sotto l'eventuale profilo dell'istigazione o ideazione, senza però potersi valorizzare come elementi decisivi un espresso voto contrario od una assenza al consiglio di amministrazione che deliberava gli affidamenti. L'accoglimento di entrambi i ricorsi va, però, limitato al difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità rispettiva, posto che i motivi di ricorso relativi al difetto di giurisdizione, alla nullità del capo di imputazione, alla irregolare costituzione in giudizio della Agenzia delle Entrate, alla sussistenza in astratto del riciclaggio e del reato presupposto, all'aggravante transnazionale, all'abusivismo NCrio, hanno trovato integrale rigetto nella parte della presente motivazione espressamente dedicata alla trattazione delle doglianze comuni ed in cui i predetti motivi sono stati esaminati e respinti. Infine, in relazione al primo motivo del ricorso AL, con il quale si deduce nullità della 38 sentenza di primo grado per difformità del dispositivo letto in udienza in relazione al capo N) per il quale si era disposta in parte condanna ed in parte assoluzione del medesimo imputato con susseguente contrasto insanabile della pronuncia, lo stesso non pare fondato posto che dalla complessiva lettura della sentenza del tribunale emerge come il predetto ricorrente fosse stato condannato per il concorso nel riciclaggio PE con statuizione anche riportata in dispositivo. In tal caso, pertanto, va fatta applicazione del principio secondo cui in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267082 01). E nel caso in esame il dispositivo va - interpretato, certamente, alla luce del contenuto della motivazione che contiene chiaramente la ricostruzione della responsabilità dell'AL per il fatto di cui al capo N).
2.14 Parzialmente fondato, nei termini che verranno esposti, è il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputata RB AR;
deve, innanzi tutto, essere precisato che i motivi di ricorso con i quali si lamenta il difetto di giurisdizione e la nullità del capo di imputazione non possono trovare accoglimento per le ragioni spiegate ai punti 2.1 e 2.2 della presente motivazione cui si rinvia. Parimenti infondato appare il sesto motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc.pen. e difetto di corrispondenza tra fatto contestato e ritenuto in sentenza, posto che dalla lettura di entrambe le pronunce di merito risulta che la ricorrente risulta condannata per i fatti esattamente indicati in imputazione e cioè per il suo supposto concorso nel riciclaggio PE di cui al capo N), quale fattispecie a condotta frazionata avvenuta con la ricezione delle somme non contabilizzate in San Marino e successivo finanziamento da parte di B.C.R.R. ed altresì per l'attività di abusivismo NCrio;
la corte di appello bolognese ha adeguatamente spiegato l'avvenuta consumazione del riciclaggio in plurime attività da parte di diversi istituti NCri, in uno dei quali la AR rivestiva la carica di Direttore Generale, senza incorrere in alcuna delle violazioni contestate ed essendo stato specificato che la ricezione in IA delle somme ed il versamento delle stesse somme nel conto corrente sanmarinese costituiva la prima frazione della condotta illecita complessivamente considerata. Infondato è anche il settimo motivo, che contesta sotto molteplici profili la possibilità di configurare un'ipotesi punibile di riciclaggio nella fattispecie di cui al capo N) sia in relazione al delitto presupposto di appropriazione indebita che con riguardo al riciclaggio;
gli argomenti, ampiamente ripresi anche nel primo motivo aggiunto dell'avv.to Giovene, non tengono conto della molteplicità degli elementi acquisiti nel corso delle fasi di merito circa la condotta tenuta dal PE e dai dipendenti e direttivi di AS NC con i quali lo stesso si rapportava. In primo luogo, infatti, i motivi principali ed aggiunti contestano l'esistenza del delitto presupposto di appropriazione indebita richiamando un asserto giurisprudenziale secondo cui non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società di persone che trasferisca all'estero fondi della stessa per sottrarli all'imposizione fiscale (Sez. 2, n. 20062 del 06/05/2011, Rv. 250439 - 01), 39 r relativo all'appropriazione di somme da parte di amministratori di società di persone non confacenti al caso in esame in cui lo spostamento delle risorse appare essere avvenuto fra soggetti giuridici differenti;
difatti è stato accertato che il PE aveva versato su conti correnti aperti a suo nome presso AS NC di San Marino, od altro istituto controllato dalla stessa AS, denaro che risultava distratto dalla Tubzeta s.r.l. e cioè da una società di capitali che è diverso soggetto giuridico dotato di propria autonomia patrimoniale rispetto ai soci. Al caso di specie, pertanto, si applicano i principi ripetutamente stabiliti da questa Corte di cassazione e secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso delle relazioni di ufficio la condotta dell'amministratore, socio unico di una società a responsabilità limitata, che si appropri di denaro della società stessa distraendolo dallo scopo cui è destinato (Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Rv. 257646-01); e nel caso in esame, il trasferimento di denaro non contabilizzato frutto di vendite di una società a responsabilità limitata a favore del conto corrente all'estero (San Marino) del singolo amministratore persona fisica, in quanto comporta il depauperamento del patrimonio sociale, la sottrazione del reddito e lo spostamento presso altro soggetto giuridico in un conto estero, comporta certamente la fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen. presupposto del riciclaggio. Peraltro, anche a confutazione degli stessi argomenti svolti sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, va ancora ricordato come il PE abbia patteggiato la pena nel separato procedimento avente ad oggetto anche il reato di cui all'art. 646 cod.pen. con statuizione che assume certamente efficacia probatoria nel presente giudizio. I motivi, poi, risultano non fondati anche in relazione alla contestazione dell'altra fattispecie presupposto indicata nei reati di cui all'art.2 D.Lvo 74 del 2000; come già osservato con riferimento alle doglianze svolte nell'interesse dell'ER cui si rimanda, la posteriorità del riciclaggio, nell'ipotesi della vicenda PE, deve essere analizzata con riferimento all'avvenuta contestazione della sottrazione di somme al pagamento dei redditi dell'anno di imposta 2006 ed alla ricostruzione della condotta a consumazione frazionata posta in essere attraverso plurimi passaggi di denaro versato nel conto corrente personale, cui seguivano gli affidamenti B.C.R.R. garantiti da AS. Ed in relazione a tale complessiva ricostruzione alcuna violazione di legge sussiste, essendo congrue e corrette le argomentazioni svolte alle pagine 34-35 della sentenza di appello ed insistendo le difese su un elemento, quello dell'avvenuto versamento delle somme in una data anteriore rispetto alla consumazione del reato tributario, emerso tardivamente, di puro fatto, congruamente confutato dai giudici di merito e peraltro anche privo di decisività sussistendo comunque l'ipotesi di cui all'art. 646 cod.pen. nella condotta PE. In ultimo su tale aspetto ampiamente sviluppato dai ricorsi anche nell'interesse della AR si conferma che stante la natura frazionata e prolungata del riciclaggio nel caso di specie, è certo che quanto meno una parte della condotta, e cioè il finanziamento del PE e delle sue società con denaro ripulito sia avvenuto dopo la consumazione del delitto tributario per essere scaduto il termine di presentazione della dichiarazione. Quanto al quinto motivo, con il quale si deduce la rilevanza decisiva della documentazione NCria depositata nel corso del giudizio di appello, valgono le argomentazioni svolte nella presente pronuncia sui motivi del coimputato ER cui si rinvia, con la 40 precisazione che trattasi di motivo palesemente infondato posto che il versamento PE avveniva su conti accesi o presso AS od altri istituti dello stesso gruppo (San Marino AS Management). Fondati sono invece terzo, quarto ed ottavo motivo del ricorso principale con il quale si è dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni e della deposizione RO sul contenuto delle stesse, nonché lamentato difetto di motivazione circa la prova del concorso materiale o morale di AR nel riciclaggio di cui al capo N); rinviando quanto alle conclusioni sulle intercettazioni ai punti 2.4 e 2.5 della presente motivazione, ne consegue che la prova del concorso di RB AR nell'ipotesi specifica di riciclaggio contestata al capo N) dovrà essere ricavata dal giudice di merito in sede di rinvio da altri e differenti elementi di prova rispetto alle captazioni, peraltro anche tra terzi, valorizzate nelle sentenze di merito. Difatti, la pronuncia di appello alle pagine 50-51 e quella di primo grado, risultano avere valorizzato proprio diverse conversazioni intercettate al fine di individuare gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel riciclaggio PE di cui al capo N); e nel caso di specie, quindi, espunte le predette intercettazioni andrà effettuato un nuovo e completo esame delle emergenze, al fine di individuare altri e differenti elementi, ove sussistenti, a sostegno dell'affermazione di colpevolezza. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AR RB limitatamente al capo N) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per il giudizio. Infondati appaiono, invece, tutti i motivi proposti sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti, aventi ad oggetto l'affermazione di responsabilità della AR per i differenti episodi di abusivismo NCrio alla stessa contestati;
in primo luogo, deve essere sottolineato come le doglianze esposte nel motivo n.9 del ricorso principale in punto configurabilità in astratto del delitto di cui all'art. 131 T.U.L.B., trovano integrale risposta nel punto 2.7 della presente motivazione cui si rinvia. Quanto al concreto concorso della AR nei fatti di abusivismo NCrio, il ricorso sul punto non supera la prova di resistenza posto che il pieno e diretto coinvolgimento della stessa nella raccolta abusiva del risparmio e nella successiva erogazione del credito da parte della controllata da AS NC di Credito e Risparmio di NA, risulta davvero accertato con giudizio conforme da parte dei giudici di merito sulla base di una cospicua messe di prove, principalmente testimoniali, che hanno esaltato il ruolo direttivo della predetta ricorrente nelle attività illecitamente svolte da AS nel territorio italiano in assenza di qualsiasi autorizzazione. Valgono al proposito sia le deposizioni concernenti i temi generali dei rapporti tra AS e B.C.R.R. (AT-EL PO-EL TR) sia quei dati emergenti dalle dichiarazioni di numerosi dipendenti della predetta B.C.R.R. che riferivano di essere stati assunti a seguito di colloqui avvenuti proprio con la AR od anche alla presenza della stessa e circa le numerose presenze nella NC italiana della stessa ricorrente che operava specificamente e concretamente al fine di controllare le singole operazioni ( testi RI, NZ, IG, AS, GA, MA alle pagine da 35 a 47 della sentenza di primo grado richiamata quanto ai fatti da quella di appello). Così che il materiale probatorio valorizzato dai giudici di primo e secondo grado, 41 circa l'abusivismo NCrio commesso in concorso dalla AR attraverso le attività dei dipendenti di AS nella raccolta del nero e quelle della controllata B.C.R.R., paiono fondate su una congerie di elementi tutti concordi, suppletivi ed autonomi rispetto alle conversazioni non utilizzabili. Infondati sono anche i motivi principali ed aggiunti aventi ad oggetto l'aggravante transnazionale, secondo gli argomenti spiegati al punto 2.8 della presente motivazione cui si rinvia integralmente. E' appena il caso di ricordare, quanto alla specifica doglianza esposta nel motivo n. 12 del ricorso principale che del tutto inconferente appare il richiamo alla violazione della disciplina dettata dall'art. 59 cod.pen. posto che, nel caso in esame, l'attribuzione alla AR della aggravante del reato transnazionale è avvenuta in forza della dimostrazione della predisposizione diretta da parte di ER e della stessa di modalità operative che prevedevano proprio la consumazione dei delitti in differenti stati. L'esame dei motivi sulla pena va riservata alla definitiva trattazione del ricorso sul capo N) in sede di giudizio di rinvio. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, deve dichiararsi irrevocabile l'affermazione di responsabilità di AR RB in ordine al reato di cui al capo B1- a1-1, B1-a1-3, B1-a1-4, B1-a1-5, B1-a1-6 in relazione a PE, B1-a1-9, B1-a1-10, B1-a1-11, B1-a1-13, B1-a1-14, B1-a1-15, B1-a1-16. 2.15 Infondati sono anche i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di AS NC, oggi Cassa di Risparmio di San Marino. Quanto al primo motivo, con il quale si deduce la non applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, dettate dal decreto legislativo 231 del 2001, poiché le attività illecite appaiono commesso all'estero, nel territorio della Repubblica di San Marino, e nessuna previsione disciplina l'ipotesi della punibilità dell'illecito in caso di reato commesso in IA dai vertici di un ente con sede all'estero, la tesi è infondata, innanzi tutto, per le ragioni già esposte al punto 2.1 della presente motivazione in tema di difetto di giurisdizione cui si rinvia. Invero, in tale parte della presente motivazione, si è già spiegato come le attività illecite ideate e predisposte dagli organi direttivi di AS NC (ER e AR), poi attuate attraverso i propri dipendenti ( IC) o attraverso le attività della controllata italiana B.C.R.R., venivano commesse, quanto meno in parte, certamente nel territorio italiano ove il denaro non contabilizzato e sottratto all'imposizione fiscale veniva raccolto, ed ove poi, gli stessi clienti (come il PE), ricevevano i finanziamenti. Tale ricostruzione, che si basa sugli accertamenti conformi delle sentenze di merito ricavati anche da elementi differenti rispetto ai dati intercettativi, escludono la tesi della extra territorialità delle attività di AS ed, anzi, dimostrano che tale istituto operò occultamente nel territorio italiano, effettuando la raccolta non autorizzata del risparmio e restituì ai clienti italiani il denaro ripulito attraverso la controllata B.C.R.R.. Inoltre, va altresì richiamato quell'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica risponde dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui 42 direzione o vigilanza, a prescindere dalla nazionalità dell'ente e dal luogo ove esso abbia la sede legale, nonché dall'esistenza o meno, nello stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia, anche con riguardo alla predisposizione ed all'efficace attuazione di modelli organizzativi e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (sez. 6-, n. 11626 del 11/02/2020, RV. 278963 - 04). Il principio risulta anche recentemente ribadito da altra pronuncia secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, se il reato-presupposto è stato commesso sul territorio italiano, sussiste la giurisdizione nazionale per l'illecito amministrativo della persona giuridica pur avente esclusiva sede all'estero, perché il luogo di commissione dell'illecito è quello in cui si consuma il reato presupposto. (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 - 07). Appare, pertanto, evidente che alcun rilievo decisivo può assumere la nazionalità dell'ente chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo ove il reato presupposto sia stato consumato da rappresentanti od altri soggetti sottoposti a vigilanza nel territorio italiano;
e tale circostanza è proprio quella emersa nel caso in esame in cui, gli organi di AS NC, portavano a termine in IA l'illecita attività di raccolta del risparmio ed erogazione del credito in assenza di autorizzazione e cioè la fattispecie di abusivismo NCrio, integrando anche fattispecie di vero e proprio riciclaggio di somme frutto di appropriazione indebita e reati tributari. Quanto all'aspetto con il quale si deduce, sempre nel primo motivo del ricorso Cassa di Risparmio di San Marino, non potersi configurare l'illecito dell'ente in assenza del necessario presupposto della mancata adozione del modello di organizzazione e gestione, cioè una specifica omissione organizzativa e gestionale che rappresenta il nucleo centrale dell'illecito stesso, anche tale prospettazione non ha fondatezza. Ed invero, come già anticipato con le precedenti argomentazioni, la carenza organizzativa va ravvisata in relazione alle attività svolte dall'ente estero nel territorio italiano;
e, nel caso di specie, sussiste tale grave ed accentuata omissione posto che una NC di San Marino, priva di autorizzazione della NC d'IA, permetteva la raccolta del risparmio proprio nel territorio italiano ed attuava l'erogazione del credito tramite B.C.R.R.. Né fondata è la ricostruzione pure operata dalla difesa circa l'interpretazione dell'art. 4 del D.Lvo 231/2001; detta norma è infatti espressamente intitolata "Reati commessi all'estero" e riguarda espressamente la punibilità degli enti aventi sede nel territorio nazionale per fatti commessi in altri stati esteri senza che in alcun modo deroghi al principio fondamentale di sussistenza della giurisdizione italiana per i fatti commessi anche dagli enti stranieri in IA. Infondato, ed in parte anche inammissibile in quanto proponente tutta una lettura alternativa di elementi di prova non deducibile in sede di legittimità, appare il secondo motivo che avanza doglianze ex articolo 606 comma primo lettera b) ed e) con riferimento alla motivazione circa la condanna di AS NC per la responsabilità di cui al capo FF), in relazione alle condotte contestate al capo C) agli imputati;
la corte di appello di Bologna, con dovizia di particolari, ha esattamente ricostruito le modalità dell'acquisizione da parte di AS NC, sotto la spinta dell'imputato ER, del 43 controllo di NC di Credito e Risparmio della NA e le successive attività abusive svolte direttamente ed indirettamente nel territorio italiano, con le osservazioni svolte alle pagine 56 e seguenti dell'impugnata pronuncia;
inoltre, la corte di appello, con valutazione conforme al giudice di primo grado, ha sottolineato gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere provata la spasmodica attività di occultamento ed ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di NC d'IA attuata dai dirigenti e dipendenti di B.C.R.R., sotto la sollecitazione dell'ER e della AR. In particolare, in relazione a tale aspetto decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità per il capo FF), la corte di appello di Bologna senza incorrere né in violazione di legge né in difetti di motivazione, ha espresso vari argomenti alle pagine 58-59 della sentenza impugnata, sottolineando le attività di occultamento dei documenti compromettenti attuate dallo LL e da altri soggetti in occasione dell'ispezione dell'autorità centrale di vigilanza presso B.C.R.R.. Al proposito, va segnalato come, pur dichiarate non utilizzabili le intercettazioni anche nei confronti di AS, il ricorso non supera la prova di resistenza emergendo tale complessiva condotta da un ampio compendio testimoniale pure contenuto nella sentenza di primo grado integralmente richiamata da quella di appello quanto all'accertamento dei fatti;
a confutazione del secondo motivo vanno richiamate pertanto quelle emergenze risultanti in primo luogo dall'ispezione della NC d'IA (pagina 61-62 sentenza primo grado) in occasione della quale i testi EL TR e MA nascondevano uno scatolone di documenti in antibagno per sottrarli all'analisi degli ispettori (vedi anche pagina 105 primo grado). Rilevano ancora le deposizioni dei testi di NC d'IA Manno e D'MI, le cui dichiarazioni risultano riportate nella sentenza di tribunale richiamata da quella di appello, i quali riferivano che la prassi di rilasciare fideiussioni in favore di intermediari italiani i quali poi davano finanziamenti agli stessi imprenditori che avevano acceso conti in San Marino era ritenuta da NC d'IA elusiva dell'obbligo di ottenere autorizzazione da parte delle autorità italiane. Gli stessi testi, inoltre, riferivano della forte anomalia costituita dal rilevante deposito a vista che AS aveva in B.C.R.R. ( 11 milioni di euro) così da renderla una società di fatto controllata anche in relazione al monte depositi. Ancora, sui rapporti tra le due banche, il ricorso nella parte in cui eccepisce il difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità, non si confronta adeguatamente con le dichiarazioni del teste AT circa il sistematico rilascio di fideiussioni da AS a B.C.R.R. in favore di clienti a fronte di affidamenti operati dalla stessa NC italiana ed al ruolo che ER ricopriva, di tale ingerenza al punto da selezionare il personale ed agire quale interessato ad ogni deliberazione. Circostanze, queste, della stretta connessione, indicata dalla corte di appello come incestuosa origine a pagina 57 della motivazione, che emergono dalle dichiarazioni di EL TR che nel corso dell'istruzione dibattimentale dichiarava come ER avrebbe appoggiato clienti della NC AS per finanziamenti presso la B.C.R.R. in relazione ad attività che avevano in NA e che risultano confermate quanto al tema dell'ingerenza del predetto imputato anche da altri testimoni tutti dipendenti di B.C.R.R. che riferivano delle attività dello stesso ER e della AR (NZ, Bianchi, Venieri, IG, AS, Foschi, 44 + GA etc.). Con tutti questi chiari ed univoci elementi il secondo motivo che lamenta il difetto di motivazione circa l'affermazione di responsabilità omette totalmente di confrontarsi. Quanto al terzo motivo, con il quale si lamentano vizi in relazione alla disposta confisca eccependo che la somma di 200.000 euro risultava depositata presso altro istituto di credito, assolto all'esito del giudizi di primo grado, e cioè la già indicata S.M.A.M. (San Marino AS Management), il motivo propone una lettura alternativa di elementi di prova documentali già ritenuti tardivamente prodotti dalla corte di appello e frutto di una strategia difensiva che vedeva prima opporsi alla rogatoria e poi procedere alla produzione di documenti unilateralmente formati. In ogni caso, quanto alla supposta diversità dell'ente beneficiario dei depositi, che si assume essere AM e non AS NC, il tema non rileva sia perché AM è risultata una controllata al 100% proprio da AS NC come risulta dallo stesso nominativo (San Marino AS Management) sia perché l'avvenuta incorporazione in Cassa di Risparmio di San Marino, quindi titolare della totalità dei rapporti anche passivi dei due istituti, rende la doglianza priva di interesse e fondatezza.
2.16 In conclusione anche il ricorso di Cassa di Risparmio di San Marino deve essere respinto e la stessa condannata al pagamento delle spese processuali unitamente agli imputati IC ed ER. Infine, avuto riguardo alle rispettive posizioni processuali, ER AN deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituita Agenzia delle Entrate, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori di legge in relazione alla definitiva affermazione di responsabilità per il capo N). ER AN, AR RB e IC ST, tutti definitivamente responsabili dei fatti di abusivismo NCrio, vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile NC d'IA, liquidate in € 7.020,00 oltre accessori di legge. Gli stessi ER AN, AR RB e IC ST, sempre in relazione alla medesima condanna ex art. 131 T.U.L.B., vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile NC di Credito e Risparmio di NA liquidate in € 6200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON VA, AL CO SA DA e ES Alessandro con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR RB limitatamente al capo N) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per il giudizio. Rigetta nel resto il ricorso della AR e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità della stessa per il reato di cui al capo B1-a1-1, B1-a1-3, B1-a1-4, B1-a1- 5, B1-a1-6 in relazione a PE, B1-a1-9, B1-a1-10, B1-a1-11, B1-a1-13, B1-a1-14, B1-a1-15, B1-a1-16. 45 Rigetta i ricorsi di, IC ST, ER AN e Cassa di Risparmio di San Marino s.p.a., che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato ER AN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile costituite, Agenzia delle Entrate che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge. Condanna gli imputati ER AN, AR RB e IC ST, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile NC d'IA che liquida in € 7.020,00 oltre accessori di legge. Condanna gli imputati ER AN AR RB e IC ST, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile NC di Credito e Risparmio di NA che liquida in € 6200,00 oltre accessori di legge. Roma, 10 dicembre 2021 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardo ملهو IL PRESIDENTE Dott. Sereto Di Paola DEPOSITATO IN CANCELLERIA .- 9 FEB. 2022 IL "CANCELIERERE Claudia Pian 46