Sentenza 31 luglio 2018
Massime • 1
In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi "off shore" e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario).
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- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi off shore e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario - Cassazione penale , sez. II , 28/05/2018 , …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valoriAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima Il delitto di riciclaggio, in quanto reato a forma libera e a formazione eventualmente progressiva, realizzabile anche con più atti finalizzati ad ostacolare l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, assorbe il delitto di trasferimento fraudolento di valori in forza della clausola di riserva di cui all' art. 512-bis c.p. nel caso in cui quest'ultimo costituisca un segmento della più articolata condotta riciclatoria (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 15/07/2022 , n. 38141 RITENUTO IN …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: ne risponde chi fa confluire sul proprio conto i proventi di frode informaticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter …
Leggi di più… - 5. La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di sequestro finalizzato alla confisca di valore: vediamo qualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2020
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Pistoia aveva confermato in sede di rinvio, dopo l'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, di precedente ordinanza emessa in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia nei confronti di un imputato, finalizzato a confisca diretta o per equivalente fino ad un valore di euro 7.300.000,00, con riferimento ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen, aventi ad oggetto riciclaggio e impiego di somme provenienti dal delitto di bancarotta. Volume consigliato I motivi addotti dalla difesa nel ricorso per Cassazione Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 36893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36893 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2018 |
Testo completo
36 89 3- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Mirella Cervadoro - Presidente - Sent. n. sez. 1386 Sergio Beltrani UP 28/05/2018 Vittorio Pazienza Relatore Vincenzo Tutinelli R.G.N. 52283/2017 Marco Maria Monaco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano nel procedimento a carico di: FR AB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 30/06/2017 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore della costituita parte civile BANCO POPOLARE Soc. Coop., avv. Giuseppina Ferro, che ha concluso associandosi alle richieste del P.M. e riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese depositata;
uditi i difensori dell'imputato, avv. Luca Sirotti e avv. Donato Castronuovo, che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/06/2017, la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza emessa in data 23/12/2015 dal Tribunale di Milano, con la quale FR AB era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di riciclaggio di cui ai capi A) e B), a lui ascritti in concorso con AN EN (sulla cui posizione il giudice di primo grado aveva dichiarato sussistere un difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria elvetica). In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il FR dal reato di cui al capo A (relativo ad operazioni svolte su somme illecitamente occultate da LL PI ID) perché il fatto non costituisce reato, ritenendo insussistente il dolo anche in forma eventuale;
ha inoltre assolto il FR dalla residua imputazione sub B (relativa ad operazioni concernenti somme illecitamente occultate da SM ID) per non aver commesso il fatto.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, lamentando, in linea generale, che il giudice di secondo grado si era sottratto all'obbligo di motivazione rafforzata, proponendo una lettura alternativa delle risultanze connotata da salti logici e omissioni informative. In particolare, il Procuratore Generale ha dedotto:
2.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto presupposto di dichiarazione infedele commesso dal LL PI, ed agli effetti del cd. scudo fiscale. Si censura la motivazione svolta dalla Corte in ordine al reato di dichiarazione infedele (per quale era stata emessa sentenza irrevocabile di patteggiamento nei confronti del LL PI) nonché agli effetti attribuiti allo "scudo fiscale fittizio" da quest'ultimo posto in essere nel 2002 (ritenuto fittizio essendo emerso, all'esito delle indagini, che era stata prescelta la formula del "rimpatrio" dei fondi, e non della mera regolarizzazione, ma compiendo operazioni negoziali simulate, che avevano consentito al LL PI di restare nella disponibilità del danaro in realtà mai rientrato in Italia, ed occultato in Svizzera attraverso uno "schermo" costituito da trust e società fiduciarie). In particolare, il ricorrente lamenta il mancato apprezzamento della sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del LL PI e la valorizzazione degli effetti dello scudo "fittizio", nonostante la contestazione di dichiarazione infedele definita con patteggiamento riguardasse anni di imposta successivi allo scudo (dal 2003 al 2009), rispetto ai quali, quindi, l'indagine sulla consistenza di quegli effetti presentasse un rilievo limitato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla consapevolezza, in capo al FR, della provenienza delittuosa del danaro. 2 Si censura il passaggio motivazionale per cui il FR non avrebbe avuto ragione di ritenere che, dopo il procedimento di scudo, le somme del cliente-cugino LL PI dovessero essere ancora considerate provento di delitto. Al riguardo, si ribadisce che lo scudo posto in essere (fittizio o meno) risaliva a sette anni prima delle condotte di riciclaggio a lui contestate, sicchè dal momento che i fondi erano detenuti in Svizzera, il FR avrebbe dovuto o potuto chiedersi «cosa ne era stato di quei fondi per tutti quegli anni, come erano stati impiegati, da chi, con quali finalità e se, da ultimo, il titolare cittadino residente in Italia avesse - osservato rispetto ad essi gli obblighi fiscali». Il ricorrente censura poi sia le considerazioni svolte in tema di dolo eventuale e di problematica configurabilità dell'elemento soggettivo qualora il delitto presupposto sia di natura tributaria, sia la valorizzazione acritica delle dichiarazioni (liberatorie per il FR) rese dal LL PI, con una completa pretermissione dei plurimi indici rivelatori della consapevolezza dell'imputato, evidenziati dal giudice di primo grado: allocazione dei fondi in Paesi off-shore, intestazione degli stessi, anche nella fase dell'intervento della AN, a soggetti giuridici appositamente costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario;
rilevanza dell'ammontare delle somme in questione (25 milioni circa di Euro); avvenuto rilascio al FR (oltre che alla AN) di due mandati professionali, in tempi diversi, da parte del LL PI.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla compartecipazione del FR al riciclaggio dei fondi del SM. In relazione al reato sub B), si censura la motivazione della Corte territoriale per aver valutato i fatti nell'esclusiva ottica del concorso materiale, e si lamenta il travisamento per omissione delle dichiarazioni del SM, il quale aveva precisato di aver chiesto al FR (suo legale di fiducia) l'avallo dell'operazione, della quale era ben conscio (avallo concretatosi nella disponibilità del ricorrente di assumere la veste di protector nel trust). Del resto, sempre secondo il SM, era la stessa costituzione del trust ad aver avuto finalità di salvaguardia rispetto a problematiche fiscali. Ulteriori travisamenti erano riscontrabili con riferimento alle deposizioni dei testi IA e LE.
2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal FR. Si lamenta il mancato apprezzamento, in senso favorevole all'accusa (contenuto invece nella sentenza di primo grado), della scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato sia in relazione al capo A (tra l'altro, il FR aveva disconosciuto le procure rilasciate in suo favore, sostenendo di aver sempre ignorato che si trattasse di fondi di matrice illecita dato che il cugino gli aveva detto trattarsi di fondi "scudati") sia in relazione al capo B (tra l'altro, si era 3 dichiarato all'oscuro dei rapporti tra il SM e la AN, ed aveva precisato di aver accettato la carica di protector del trust, mai operativa, solo a tutela dei figli del SM).
3. Con memoria depositata il 11/05/2018, la difesa del FR ha contestato la fondatezza delle argomentazioni del ricorrente, sia quanto ai rilievi di ordine generale sul difetto di una motivazione rafforzata (alla luce di quanto recentissimamente chiarito, sul punto, dalle Sezioni Unite in ordine alla diversa prospettiva che il tema assume a seconda che la decisione "ribaltata" sia di condanna o di assoluzione), sia quanto ai denunciati travisamenti (avendo in realtà il ricorso dedotto differenti valutazioni in punto di fatto, non apprezzabili in sede di legittimità).
3.1. Con riferimento alle censure relative all'assoluzione dal reato sub A), la difesa del ricorrente evidenzia che gli approfondimenti in ordine allo scudo fiscale, svolti dalla Corte d'Appello, erano finalizzati non già a porre in discussione la sentenza a carico del LL PI per il delitto di dichiarazione infedele, bensì solo la possibilità di ritenere sussistente l'elemento soggettivo del riciclaggio ascritto al FR. In particolare, dall'eventuale "fittizietà" dello scudo non poteva automaticamente evincersi che il preteso riciclatore fosse consapevole della provenienza illecita delle somme, anche alla luce della sovrapponibilità - nella disciplina all'epoca vigente tra rimpatrio e regolarizzazione delle somme (nella specie, vi era stata l'emersione dei capitali e il pagamento della somma dovuta).
3.2. Quanto al motivo di ricorso concernente l'elemento psicologico del reato, la difesa del FR contesta l'argomentazione del ricorrente ("si sarebbe dovuto/potuto chiedere") che finisce per ridurre il dolo del riciclaggio a una fattispecie colposa o comunque finisce per presumerlo alla luce della qualificazione professionale del ricorrente. D'altra parte, le dichiarazioni liberatorie del LL PI risultavano riscontrate dalla sostanziale "inerzia" del FR, dalle operazioni in concreto svolte uscendo dalla "gestione Pessina" (che non occultavano il collegamento tra le somme e il LL PI), dal pagamento dell'imposta correlata allo scudo (circostanza poco compatibile con il carattere "posticcio" o comunque inefficace della protezione). Né la Corte aveva inteso discutere la configurabilità del riciclaggio di proventi di reati fiscali, ma solo ristabilire la corretta regola di giudizio. Si censura inoltre l'accezione, propugnata dalla sentenza di primo grado, del dolo eventuale come "semplice possibilità" di rappresentazione della provenienza illecita del danaro, avendo le Sezioni Unite e le pronunce più recenti fissato il principio della rappresentazione di detta provenienza in termini di "concreta possibilità". Nel respingere il paralogismo per cui il FR doveva necessariamente conoscere la provenienza delittuosa del danaro perché tale circostanza non poteva essere ignota al LL PI, la difesa 4 del ricorrente ha evidenziato che oggetto del dolo erano elementi fattuali suscettibili di diverse interpretazioni (come del resto avvenuto nei giudizi di primo e di secondo grado).
3.3. Con riferimento alle censure formulate dal P.G. ricorrente sull'assoluzione per il capo B), la difesa del FR evidenzia che la Corte territoriale ha motivato il suo convincimento ritenendo insufficienti le prove testimoniali espletate (il SM era stato, tra l'altro, contraddittoriamente ritenuto credibile quando aveva detto che il FR era informato di tutto, a differenza di quando aveva illustrato la provenienza delle somme). Inoltre, l'insussistenza di un concorso morale era stata motivata con il difetto di dolo di partecipazione nell'altrui fatto di riciclaggio (le condotte erano riconducibili alla AN), e all'esito di una ponderata valutazione delle risultanze acquisite che doveva far escludere qualsiasi travisamento.
3.4. Quanto alle dichiarazioni del FR, la difesa osserva che le stesse sono state compiutamente valutate dalla Corte, in relazione ad entrambi i capi di accusa, fermo restando che le dichiarazioni difensive possono assurgere ad elemento di prova a carico solo in via residuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Nell'odierno procedimento, in cui la decisione di condanna del Tribunale di Milano è stata ribaltata da una sentenza pienamente assolutoria emessa dalla Corte territoriale, assume un rilievo determinante l'individuazione dei doveri motivazionali gravanti, in tale ipotesi, sul giudice d'appello. -Si tratta di una tematica di estremo rilievo e attualità, tra l'altro oggetto come emerso anche in sede di discussione di un recentissimo intervento delle - Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). -L'effettiva consistenza e la portata generale del principio al di là della specifica questione concernente la nuova escussione delle prove dichiarative, ritenuta indefettibile solo nell'ipotesi, opposta a quella oggi in esame, di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria è stata delineata, nella - motivazione della sentenza Troise, attraverso alcune puntualizzazioni che 5 appaiono di assoluto rilievo anche per l'odierna decisione, e che è pertanto qui opportuno riportare (§ 4.1. del "Considerato in diritto"): Deve trattarsi, peraltro, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. E' dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo. Movendo da tali postulati va inoltre sottolineato come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte. La tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituiva, d'altronde, un orientamento largamente condiviso anche prima della sentenza Dasgupta, sul rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio affonda le sue radici in una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), che ha stabilito, in linea generale, l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Ne discende che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte». In tale quadro ermeneutico-che impone dunque a questa Corte di valutare la motivazione di una decisione di riforma in senso assolutorio verificandone sia l'ancoraggio alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza», sia la specificità e completezza della confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla sentenza di condanna riformata, da effettuarsi 6 riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice» ritiene il Collegio che il ricorso proposto dal Procuratore Generale, avverso la sentenza di assoluzione del FR dai fatti di riciclaggio di cui al capo A (per difetto dell'elemento psicologico) e B (per non aver commesso il fatto), sia fondato per le ragioni che seguono.
3. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono qui essere esaminati congiuntamente, per l'evidente connessione che presentano nel censurare la decisione assolutoria del FR per la "vicenda LL PI" di cui capo A). Come già in precedenza accennato, il Procuratore Generale ha per un verso lamentato la distorsione consistita nell'aver la Corte incentrato la motivazione sull'analisi del procedimento di scudo fiscale, rivelatosi fittizio, perfezionato nel 2002 dal LL PI avvalendosi dell'assistenza professionale e delle strutture societarie riconducibili a IN Fabrizio, tratto in arresto nel 2009: e ciò in quanto tale procedura avrebbe al più potuto avere effetti sananti per il passato, ma non anche, ovviamente, per le condotte di dichiarazione infedele riferite al periodo successivo (fino all'anno di imposta 2008): condotte contestate al LL PI e costituenti il delitto presupposto dell'imputazione di riciclaggio di cui al саро А). Per altro verso, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte territoriale per aver escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al FR con specifico riguardo alla consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme oggetto delle operazioni contestate al capo A - omettendo di considerare una serie di "indici rivelatori" di tale consapevolezza, segnalati dalla sentenza di primo grado, e facendo quindi riferimento alle sole dichiarazioni rese ex art. 197-bis cod. proc. pen. dal LL PI, cugino dell'imputato, secondo le quali egli aveva riferito a quest'ultimo che i capitali erano stati "scudati", e non sussistevano quindi problemi nell'averne la disponibilità.
3.1. Deve al riguardo osservarsi, quanto al primo profilo, che il Procuratore Generale ha correttamente sottolineato che reato presupposto del riciclaggio come del resto precisato nel capo A) della rubrica - nel delitto di dichiarazione infedele: si tratta in particolare del delitto continuato ed aggravato in concorso, contestato al LL PI con riferimento alla mancata rappresentazione delle disponibilità economiche in territorio estero (cfr. il capo 11 della rubrica della sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 30/11/2012, all. 2 al ricorso). Dall'esame della predetta imputazione, emerge che per il primo anno di imposta considerato (2002) le disponibilità estere sono state quantificate in oltre 25 milioni di euro, ovvero nella somma che era stata oggetto dello scudo fiscale realizzato dal IN e rivelatosi fittizio (per gli anni successivi, si fa riferimento 7 -come evidenziato in ricorso alle plusvalenze maturate anno per anno). La oggettiva fittizietà del procedimento di scudo fiscale, avviato e definito dal IN nell'interesse del LL PI, costituisce circostanza non controversa, su cui quindi non è qui utile soffermarsi: basti qui accennare al fatto che, pur avendo fatto optare il LL PI per il "rimpatrio" delle somme, anziché - come all'epoca possibile - per la loro "regolarizzazione” senza rientro in Italia, il IN aveva predisposto una serie di operazioni negoziali, imperniate sul simulato acquisto a titolo oneroso di quote di fondi di investimento e sulla creazione di appositi trust, grazie alle quali il capitale apparentemente "rimpatriato” era tornato all'estero, nella piena, esclusiva e "riservata" disponibilità del LL PI, cui era appunto riferibile il ER ST (cfr. pag.
9-10 della sentenza di primo grado). È opportuno accennare altresì al fatto che, con la citata sentenza di patteggiamento (divenuta irrevocabile), il LL PI ha definito il procedimento per dichiarazione infedele instaurato a suo carico, nel quale come emerge dalla sentenza di primo grado (pag. 20) - egli si era sottoposto ad interrogatorio in data 14/12/2009 assistito dal cugino avvocato (civilista) FR. La circostanza, valorizzata dal Tribunale perché ritenuta dimostrativa del continuo interessamento» dell'imputato per le vicende del LL PI, non è stata presa in considerazione dalla Corte d'Appello, pur risultando evidente la sua assai scarsa compatibilità - considerando anche la specializzazione civilistica del professionista - con una linea difensiva imperniata sulla totale estraneità del FR all'intera vicenda, nella quale egli si era limitato a mettere in contatto il LL PI con la AN dopo l'arresto del IN, restando peraltro sempre all'oscuro del contenuto dell'incartamento ritirato negli uffici di quest'ultimo, dei rapporti instauratisi tra il LL PI e la AN, ecc. (cfr. pag. 9 del ricorso, pag. 14 e 16 della sentenza di primo grado. V. anche infra, § 3.2.4).
3.2. Secondo la difesa del FR, la digressione della Corte d'Appello sulla (ritenuta) opinabilità degli effetti di uno scudo "fittizio" non era finalizzata a contestare l'impostazione accusatoria, nella parte in cui aveva individuato il reato presupposto del riciclaggio nel delitto di dichiarazione infedele;
la digressione aveva piuttosto la finalità di dimostrare l'insussistenza, in capo al FR, della consapevolezza della provenienza delittuosa delle somme che erano nella disponibilità del LL PI. Insussistenza che, in ogni caso, la Corte territoriale ha desunto: dal fatto che l'imputato avesse appreso dal cugino che i capitali erano stati regolarmente scudati, essendosi lo stesso LL PI reso conto della realtà solo nel 2009 (cfr. pag. 12 e 20 della sentenza d'appello); dal fatto che le operazioni contestate al FR in concorso con la AN non erano connotate, come quelle a suo tempo architettate dal IN, da finalità di 8 "nascondimento" del reale beneficiario dei capitali oggetto delle operazioni medesime (pag. 26); dalla singolarità del fatto che il LL PI si fosse determinato a versare all'Erario ben 630.000 Euro per definire il procedimento curato dal IN ottenendo però solo una "scudatura posticcia" (pag. 25). Deve osservarsi, al riguardo, che sulla identificazione della dichiarazione infedele quale reato presupposto la Corte d'Appello ha ripetutamente mostrato perplessità, avendo precisato di aver scartato la formula assolutoria per insussistenza del fatto «perché non ci si è voluti porre in contrasto con il giudicato riveniente» dalla già citata sentenza di patteggiamento (cfr. pag. 16 della sentenza;
analogo passaggio a pag. 18: «qui ci si ferma per non porsi in contraddizione con il predetto giudicato nei confronti di LL PI»). -Peraltro e prescindendo dalla non assoluta chiarezza di tali locuzioni, che certo non possono essere intese nel senso che l'esito di un accertamento giudiziale della sussistenza o insussistenza di un fatto-reato possa essere condizionato da considerazioni di opportunità, se non addirittura di "riguardo" per gli esiti di altri giudizi ciò che occorre evidenziare, in questa sede, è che il percorso argomentativo della Corte d'Appello non appare in linea con i principi espressi dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Troise, difettando un adeguato confronto con la sentenza di primo grado e con le fonti di prova da questa valorizzate.
3.2.1. Va anzitutto evidenziato che la ripetuta affermazione della Corte in ordine al fatto che il LL PI non era a conoscenza della fittizietà dello scudo, nel momento in cui si rivolse al FR (e non avrebbe quindi potuto avvertirlo di ciò), non si confronta con le opposte conclusioni raggiunte del Tribunale (pag. 18) sulla scorta non già di paralogismi come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma delle risultanze documentali acquisite: in particolare, della lettera inviata dal IN al LL PI, rinvenuta dagli operanti e risalente al 2002, con la quale veniva a quest'ultimo descritto e spiegato il reale meccanismo che, di fatto, aveva determinato un solo apparente "rientro" dei capitali, in realtà rimasti all'estero nella disponibilità "riservata" del LL PI attraverso meccanismi negoziali architettati dal IN, cui si è già accennato (cfr. supra, § 3.1). Su tale specifica circostanza valorizzata in primo grado perché ritenuta dimostrativa dell'intento del LL PI di rendere dichiarazioni parziali o comunque volte a ridimensionare le proprie e le altrui responsabilità non vi è - alcuna presa di posizione della Corte d'Appello, che si è limitata a dubitare "fortemente" della fondatezza della contraria opinione (cfr. pag. 20).
3.2.2. Come fondatamente osservato in ricorso (pag. 7), le conclusioni di insussistenza, in capo al FR, della consapevolezza della provenienza delittuosa dei capitali del LL PI, e della conseguente non configurabilità di un dolo di riciclaggio neppure nella forma eventuale, non si confrontano adeguatamente con i dati obiettivi emersi in dibattimento quanto all'allocazione delle risorse, sia prima che dopo le movimentazioni per cui è causa. Va invero evidenziato che gli ingenti capitali in questione, riconducibili al LL PI ma veicolati dal IN in strutture estere aventi la finalità di impedire l'identificazione del reale beneficiario (cfr. quanto già accennato a proposito del ER ST), hanno mantenuto una "veste" analoga anche dopo le operazioni oggetto del capo A: in particolare, le somme provenienti dalla gestione IN, dopo il passaggio sul "conto rubrica terzi" della AN e sul conto ER acceso presso una banca di Zurigo ed intestato al LL PI, sono stati definitivamente allocati in un conto acceso presso una banca di Nassau (Bahamas), intestato ad una società di diritto panamense (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado). Non può in altri termini sottacersi, nella verifica del percorso motivazionale svolto dalla Corte in punto di elemento soggettivo, che il LL PI non si è rivolto al al FR e alla AN per un mero recupero "alla luce del sole" dei capitali affidati al IN, dopo l'arresto di quest'ultimo: come osservato dal Tribunale (pag. 18) senza un'adeguata confutazione da parte della sentenza impugnata, il LL PI ha richiesto l'intervento del cugino per risolvere il ben diverso problema «di riallocare la struttura ed i fondi», risolto appunto con una destinazione finale non meno riservata di quella precedente (conto su banca di Nassau intestato a società panamense). Tra l'altro, quanto appena precisato consente di evidenziare che anche l'affermazione della Corte secondo cui le operazioni della gestione AN non avrebbero avuto finalità di occultare il reale beneficiario dei capitali, a differenza di quelle congegnate dal IN, non si confrontano adeguatamente con le emergenze processuali: come appena ricordato, infatti, i capitali del LL PI non sono rimasti sul conto svizzero ER menzionato dalla Corte d'Appello (pag. 26), ma hanno trovato la definitiva allocazione nella banca delle Bahamas appena ricordata.
3.2.3. Alla luce dei rilievi che precedono, può senz'altro affermarsi che anche l'ulteriore considerazione svolta dalla Corte d'Appello per sostenere che lo stesso LL PI, prima ancora del FR, fosse inconsapevole della fittizietà del procedimento di scudo fiscale approntato dal IN solo un LL PI - inconsapevole avrebbe accettato di sborsare centinaia di migliaia di Euro per non sembra confrontarsi ottenere una mera "scudatura posticcia" adeguatamente con le risultanze, valorizzate dal Tribunale (cfr. pag. 10, cit.), in ordine agli straordinari quanto immediatamente percepibili effetti dello scudo fittizio, di cui il LL PI aveva direttamente e ampiamente beneficiato. Si allude al fatto che proprio il simulato rimpatrio architettato dal IN che - 10 haovviamente mai sarebbe stato scoperto, senza l'arresto di quest'ultimo consentito al LL PI di continuare a disporre riservatamente degli ingenti capitali rimasti all'estero, e di occultare quindi, fino al 2009, rilevantissime componenti positive di reddito, con conseguenti e proporzionali evasioni di imposta (come dettagliatamente precisato nell'imputazione definita con sentenza di patteggiamento).
3.2.4. A tutto ciò occorre aggiungere quanto fondatamente osservato nel ricorso del P.G. in ordine alla totale pretermissione, da parte della Corte d'Appello, delle dichiarazioni rese dal FR in ordine al proprio coinvolgimento nella vicenda, avendo egli negato di aver mai ricevuto incarichi di sorta dal LL PI, tanto da addirittura disconoscere le due procure in atti, rilasciate in tempi diversi (27/08/2008 e 25/02/2009) alla AN e allo stesso ricorrente su carta - intestata ad entrambi ("FR & AN Studio Legale": cfr. all. 3 al ricorso) - per il ritiro presso lo studio Pessina di ogni fascicolo relativo a ER ST (o comunque a società riferibili al LL PI) e per l'adozione di ogni iniziativa, anche giudiziaria, utile all'esecuzione del mandato. Allo stesso modo, la Corte non ha preso in alcuna considerazione quanto riferito dal FR circa l'esser stato sempre all'oscuro del contenuto degli "incartamenti" del LL PI, dei rapporti instauratisi tra quest'ultimo e la AN, nonostante il dato obiettivo, già in precedenza richiamato (cfr. supra, § 3.1.), per cui il FR, pochi mesi dopo il rilascio della seconda procura, aveva fornito assistenza legale al assistito il LL PI nell'interrogatorio reso nel procedimento instaurato per dichiarazione infedele. Pur nell'ottica di un apprezzamento residuale e complementare, indicata dai richiami giurisprudenziali contenuti in ricorso (cfr. pag. 9), la Corte avrebbe dovuto confrontarsi anche con le dichiarazioni del FR, avuto riguardo al loro stridente contrasto con elementi obiettivamente emersi in dibattimento.
3.3. In tale complessivo contesto, ed alla luce dei principi affermati dalla sentenza Troise, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione per nuovo esame della configurabilità dell'elemento soggettivo - anche nella forma del dolo eventuale, ovviamente da intendersi nella più recente accezione elaborata da questa Sezione, anche in tema di riciclaggio, alla luce dei più recenti arresti delle Sezioni Unite: cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhuslin, secondo cui il dolo eventuale, nel riciclaggio, si configura come rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell'azione. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l'esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il 11 verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque».
4. Anche il motivo di ricorso concernente il capo B) della rubrica (come il precedente ascritto al FR in concorso con la AN) è, ad avviso del Collegio, fondato. Anche in questo caso, la sentenza della Corte d'Appello ha riformato in senso assolutorio (peraltro con la formula "per non aver commesso il fatto") la decisione di condanna del Tribunale, che era stata motivata valorizzando soprattutto le dichiarazioni rese da SM Giovanni, in ordine alle attività - oggetto della contestazione sub B al FR, in concorso con la AN finalizzate al "rientro" in Svizzera di propri fondi illecitamente occultati all'estero e mai dichiarati (in particolare, la costituzione di una società di diritto svizzero che avrebbe dovuto ricevere le disponibilità in questione, le quali erano provvisoriamente state fatte transitare, dal conto acceso presso una banca di Singapore intestato ad una società panamense, al "conto rubrica terzi" della AN, in vista del trasferimento finale in favore della predetta società, peraltro non realizzato per il blocco delle operazioni da parte del RE SS).
4.1. Come già in precedenza ricordato, il Procuratore Generale censura la sentenza impugnata per aver assolto il FR ponendosi esclusivamente nell'ottica dell'assenza di prove di un concorso materiale dell'imputato (essendo la creazione della struttura societaria il trasferimento di fondi ecc. stati effettuati dalla AN), senza valutare la prospettiva del concorso morale, accolta nella decisione di condanna di primo grado, in relazione alla quale il ricorrente lamenta il travisamento delle dichiarazioni del SM e degli altri testi escussi.
4.1.1. Per comprendere appieno il contenuto e il senso della doglianza, è opportuno accennare brevemente alle dichiarazioni del SM, per come riportate e valorizzate dal Tribunale (pag. 26 ss.). -diversamente da quantoDa tale compendio dichiarativo esse emerge che accertato in relazione al capo A non era stato il FR (difensore del SM in questioni civili, ed in particolare nella burrascosa separazione dal coniuge) a presentare la AN al cliente, ma era stato FARES Andrea, avvocato penalista del SM, il quale aveva appunto segnalato ai difensori il problema di far rientrare somme mai dichiarate, e quindi connotate da «un rischio fiscale significativo». Alla proposta della AN di creare una struttura composta da un trust con sottostante società di diritto svizzero, il SM chiese al FR di fare da garante e supervisore dell'operazione: ruolo che il ricorrente accettò tranquillizzando il SM sulle competenze tecnico-professionali della AN, ed assumendo la carica di protector nel trust appositamente costituito. Sempre dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge altresì che il SM aveva 12 dichiarato che gli aspetti tecnici (struttura degli organismi creati, modalità del trasferimento fondi ecc.) erano stati curati dalla AN;
tuttavia egli aveva voluto l'avallo del FR, suo professionista di fiducia, il quale, indipendentemente dalla sua presenza o meno nella fase di realizzazione del trust, «essendo lui il protector era assolutamente ben conscio», dato che la scelta era stata condivisa da entrambi i professionisti»; a questi ultimi era anche noto che il danaro occultato dal SM non era mai stato dichiarato, dal momento che «l'impostazione stessa del trust era finalizzata a poter avere una sorta di salvaguardia rispetto a possibili problematiche fiscali». Il SM aveva anche riferito che, nella fase patologica del rapporto conseguente al mancato ritrasferimento dei fondi dal conto AN alla nuova struttura, e alle conseguenti frizioni con quest'ultima, egli aveva chiesto al FR di intervenire, ed era stato da questi rassicurato sul buon esito finale della vicenda: in tale fase patologica, sempre secondo la sentenza del Tribunale, si colloca la riunione di cui aveva riferito il teste LE, funzionario della RE SS, tenutasi dopo un casuale incontro con l'imputato - nello - studio dello stesso FR a Lugano, alla presenza anche della AN e della compliance della banca: una riunione finalizzata a «sbloccare la pratica» (pag. 36).
4.1.2. Si è accennato al fatto che la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di un apprezzabile contributo del FR alle condotte contestate, non ritenendo sufficienti, all'uopo, le affermazioni del SM (in parte riportate a pag. 40 della sentenza impugnata), ed essendo emersa l'estraneità del ricorrente alle condotte materiali, tutte poste in essere dalla AN (costituzione della società svizzera, primo trasferimento del danaro): né per la Corte poteva assumere rilievo, in tal senso, l'assunzione da parte del FR del ruolo di protector nel trust, che non era mai stato operativo. Sempre ad avviso della Corte territoriale, erano invece le dichiarazioni del FR (che aveva ammesso di essere stato informato dal collega penalista che il SM deteneva fondi all'estero, ma di non essersene mai occupato sotto alcun profilo, avendo solo accolto una richiesta del SM di essere protector dei suoi figli in un costituendo trust, che peraltro non aveva mai operato) a risultare pienamente riscontrate, dal momento che nessuna operazione concreta era stata realizzata dl FR, e lo stesso SM aveva attribuito la creazione e l'ideazione del trust alla sola AN;
nessun particolare rilievo poteva poi attribuirsi all'assunzione del ruolo di protector.
4.2. Il P.G. ricorrente ha lamentato che la Corte, nel ritenere insufficienti le affermazioni del SM, non aveva riportato il passaggio delle dichiarazioni in cui quest'ultimo aveva precisato di aver richiesto l'avallo del FR. Il rilievo è graficamente esatto, ma quel che più conta nell'ottica interpretativa indicata dalle Sezioni Unite ed in precedenza richiamata è che la decisione impugnata 13 non sembra essersi compiutamente confrontata con il percorso argomentativo della sentenza di primo grado. Si è visto che quest'ultima aveva valorizzato le dichiarazioni del SM sia nell'appena richiamata richiesta di avallo, sia anche nel precedente passaggio del tutto pretermesso dalla Corte d'Appello da cui emergeva che il FR aveva accettato di fungere da garante e supervisore dell'intera operazione (cfr. pag. 28): in tale prospettiva, il SM aveva richiamato proprio il ruolo di protector per affermare la piena consapevolezza del FR in ordine alla strutturazione del trust si trattava di una «scelta condivisa da entrambi i - professionisti» - oltre che della mancata dichiarazione al fisco dell'ingente somma custodita a Singapore (cfr. pag. 30). Per altro verso, il Tribunale aveva ritenuto del tutto inverosimile la versione dell'imputato circa la sua totale estraneità, valorizzando il fatto che il FR, pacificamente, era il legale che stava assistendo il SM in una sofferta separazione giudiziale: un contesto nel quale, ad avviso del primo giudice, doveva "univocamente ritenersi" che il FR avesse affrontato la problematica con proprio cliente anche sul versante economico, e quindi anche in relazione alle disponibilità estere: allo stesso modo, non potevano in alcun modo ritenersi estranei all'ambito del giudizio di separazione gli interessi economici dei figli del SM, che secondo lo stesso FR erano l'obiettivo che si intendeva proteggere attraverso il trust (pag. 40). Il P.G. ricorrente ha anche fondatamente lamentato, tra l'altro, il travisamento delle dichiarazioni del LE, la cui versione è stata ritenuta "non collidente" con quella del FR (cfr pag. 46 della sentenza d'appello). In effetti, secondo il LE, vi era stata una riunione nell'aprile 2009 allo studio FR tra questi, la AN ed esponenti del RE SS, avente ad oggetto la necessità di "sbloccare la pratica": riunione nella quale i funzionari della compliance avevano esposto le ragioni per le quali non si poteva continuare con l'operazione (pag. 36 della sentenza di primo grado). Tale deposizione è stata ritenuta ulteriormente dimostrativa, dal primo giudice, del pieno e consapevole coinvolgimento dell'imputato (pag. 42). Secondo quest'ultimo, invece, la riunione era stata dedicata al fatto che la AN non era più gradita dal RE SS come propria cliente, e non a problematiche attinenti il recupero di somme del SM, il quale del resto gli aveva solo riferito di avere rapporti ormai difficili con la AN: anche quelli dello stesso imputato con quest'ultima si sarebbero del resto incrinati, sin dalla fine del 2008, a causa di un atteggiamento «molto disdicevole» della AN. (pag. 39 della sentenza di primo grado e pag 32-34 dell'esame dibattimentale del FR, all. 4 ricorso). 14 Il denunciato travisamento appare a questo Collegio evidente, trattandosi di versioni che non possono in alcun modo ritenersi "non collidenti": né la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta plausibilità anche di questa parte della ricostruzione del FR, sia perché questi si sarebbe stranamente adoperato per rasserenare le relazioni tra il RE SS e un avvocato (la AN) i cui atteggiamenti "disdicevoli" avevano peraltro determinato l'incrinarsi anche dei propri rapporti il predetto legale;
sia perché tale compromissione dei rapporti tra il FR e la AN, risalente alla fine del 2008, non avrebbe impedito al FR di indicare al LL PI proprio la AN, quale professionista cui rivolgersi (cfr. supra, § 2).
4.3. In buona sostanza, la decisione assolutoria adottata dalla Corte d'Appello, imperniata sul mancato compimento di condotte materiali da parte del FR, sull'irrilevanza del ruolo di protector e sulla plausibilità della sua versione circa la sua totale estraneità ai fatti, non sembra esser stata emessa all'esito di un compiuto confronto con le ragioni esposte nella sentenza di primo grado a sostegno della condanna (dichiarazioni del SM circa il ruolo di garante accettato dal FR e la condivisione, da parte dell'imputato, della struttura materialmente realizzata dalla AN;
valorizzazione, in tale prospettiva, del ruolo di protector assunto nel trust anche quanto alla consapevolezza dell'esistenza di fondi esteri non dichiarati al fisco, alla luce dell'assistenza legale prestata dal FR al SM nella difficile separazione giudiziale;
inconsistenza della versione resa dall'imputato anche quanto alle ragioni e alle finalità della riunione tenutasi con la AN e la compliance del RE SS). Ciò impone di adottare anche per il capo B), alla luce dei principi enunciati nella sentenza Troise, una decisione di annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, per nuovo esame. All'esito del giudizio di rinvio, saranno valutate le richieste di rifusione delle spese processuali formulate, nel presente grado, dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Spese al definitivo. Così deciso il 28 maggio 2018 Il Consigliere estensore Presidente Cirellancervader Wedbu Vittorio Pazienza Un SedovDEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 31 LUG. 2018 IL MADI 15CANCELLIERA E R P Claudia Planelli Z E I T O R N O E C *