Sentenza 15 febbraio 2023
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Presidente Ramacci - Relatore Galanti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 05/09/2025, il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'istanza di riesame avanzata da F.G. avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 4 agosto 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, in esecuzione del quale venivano sottoposti a vincolo probatorio i telefoni cellulari in uso all'indagato nonché una serie di documenti relativi all'impianto di depurazione e alle stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo (CS). 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il F.G., articolando due profili di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
e' presente l'Avv. Giuseppe Belcastro, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confermava l'ordinanza che aveva applicato al TA GI la massima misura custodiale in relazione a due condotte di trasferimento illecito di valori, inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 512-bis cod. pen. ed aggravate dalla finalità di agevolare la cellula delocalizzata dell'ndangheta insediatasi a Roma e diretta da TO ZO e IN LV. Si contestava a GI TA di essersi prestato a farsi intestare fittiziamente dei beni di LV, referente della 'ndrangheta calabrese nel territorio romano. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6414 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2022 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'istanza di riesame era stata depositata il 19 marzo 2022, mentre gli atti erano stati trasmessi al Tribunale il 24 maggio, dunque sei giorni dopo la richiesta di riesame, ovvero tardivamente: il che comporterebbe ai sensi dell'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen, l'inefficacia della misura cautelare;
2.2 vizio di motivazione: il Tribunale per il riesame aveva applicato a TA la massima misura custodiale in relazione al fatto, contestato precisamente solo nel corso dell'udienza di riesame, che IN LV aveva agito per preservare i propri beni da eventuali misure di prevenzione;
secondo il ricorrente si tratterebbe di una interpolazione del capo di imputazione che renderebbe illegittima l'ordinanza, la quale e non avrebbe offerto una puntuale motivazione in ordine a tale circostanza, in origine non contestata;
2.3. vizio di motivazione: non sarebbe stato dimostrato il dolo specifico necessario per ritenere integrati i reati contestati;
non sarebbero emersi elementi che potevano indicare la consapevolezza in capo al ricorrente della misura di prevenzione che aveva colpito LV;
né poteva ritenersi che il ricorrente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dello stesso. 2.4. Vizio di motivazione: omessa valutazione di quanto contenuto nella memoria difensiva con la quale era stato allegato (a) che il bar pasticceria "Iside" era rimasto nella titolarità di fatto del ricorrente per un brevissimo periodo, (b) che era emersa la volontà dello TA di "rilanciare" l'attività commerciale, (c) che LV era già proprietario della attività, (d) che il ricorrente svolgeva la professione di pasticcere e che lo stesso aveva abbandonato l'attività nel 2017 quando si era reso conto della impossibilità di risanarla. 2.5 Travisamento degli elementi di prova - e segnatamente del contenuto delle intercettazioni - sulla base dei quali cui il Tribunale aveva ritenuto che IN LV fosse collegato a persone della criminalità organizzata sanluchese. 2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante agevolativa: non sarebbe stato evidenziato alcun elemento dal quale poteva dedursi il profilo soggettivo necessario per riconoscere l'aggravante; si ribadiva che non era possibile agevolare un'associazione inesistente e che non vi erano gravi indizi indicativi del fatto che il TA avesse avuto la consapevolezza della sussistenza di un'associazione mafiosa;
peraltro la conoscenza di TA con VI:ZO LV sarebbe avvenuto in un contesto lecito, quale quello della scuola frequentata dalla figlia di LV. 2 2.7 Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo cautelare che, nella prospettiva del ricorrente, sarebbe stato riconosciuto solo sulla base della valorizzazione della gravità delle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1.E' infondato il primo motivo che contesta il mancato rispetto dei termini per trasmettere gli atti al Tribunale per il riesame e la conseguente inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.. Il collegio riafferma che il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale dies a quo non computatur, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Pezone, Rv. 252472 - 01; Sez. 6, n. 12315 del 27/11/2007, dep. 2008, Madonna, Rv. 239411 - 01). Nel caso in esame la trasmissione avveniva tempestivamente il 24 maggio 2022, dato che la richiesta di riesame veniva depositata il 19 maggio. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso infondato. Il collegio riafferma che la modifica dell'addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al Tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria (Sez. 2, n. 35356 del 26/05/2010, Susco, Rv. 248399 - 01). Si condivide anche la giurisprudenza secondo cui, il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione, nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 4, n. 21234 del 15/03/2012, Caste!, Rv. 252737 - 01; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015) A ciò si aggiunge, con riguardo al diritto sostanziale, che è ius receptum che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione, che persegue l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far 3 figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216 - 01; Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075). Dunque, alla luce della struttura della fattispecie astratta, la precisazione contestata, circa la finalità elusiva delle misure di prevenzione dell'attività di intestazione fittizia - ampiamente provata nel corpo della ricca ordinanza cautelare - non si configura lesiva di alcun diritto della difesa, dato che il ricorrente ha avuto la possibilità di confrontarsi con un compendio indiziario che è rimasto immutato nel corso dell'incidente cautelare e che è stato correttamente posto la base della misura, anche alla luce delle precisazioni del pubblico ministero in ordine all'imputazione. 1.3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo non sono consentiti, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione del compendio indiziario, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/1.1/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame il Tribunale, con motivazione articolata ed esaustiva, evidenziava come IN LV, all'epoca dell'entrata in affari con i sanlucoti, era sottoposto da tempo a misura di prevenzione patrimoniale (vicenda nota dato che aveva avuto ampia eco giornalistica in relazione al vincolo di un caffè storico in via Veneto). A ciò si aggiungeva che TA arrivava dallo stesso contesto criminale di LV e solo grazie alla 4 sua autorizzazione (come affermato nella conversazione del 23 marzo 2018) investiva capitali non tracciati in attività economiche a lui riferibili, evidentemente al fine di sottrarli dai vincoli di prevenzione. Il compendio indiziario posto alla base dell'affermazione della misura cautelare rende evidente sia la sussistenza del contestato elemento soggettivo dato che, senza rapporto del gruppo dei sanlucoti e, quindi, del ricorrente, le attività di IN LV avrebbero patito una interruzione, sia la irrilevanza, rispetto alla univoca capacità dimostrativa delle fonti di prova disponibili, delle allegazioni difensive contenute nella memoria della quale il ricorrente denuncia la omessa valutazione. (pag. 25 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Anche il sesto motivo, che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante agevolativa, è infondato. Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 01). Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto, rilevava la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante agevolativa in quanto l'intestazione fittizia contestata era (a) oggettivamente orientata ad agevolare IN LV, che era il referente principale della cellula mafiosa delocalizzata a Roma;
(b) soggettivamente orientata a favorire gli interessi della cosca. La prova della direzione soggettiva dell'azione emergeva dal fatto che le condotte illecite erano maturate in un contesto palesemente riferibile alla mafia storica calabrese ed erano state poste in essere sulla base di un'esplicita autorizzazione di LV, senza la quale non sarebbe stato possibile operare sul mercato romano: questi elementi rendevano pacifico che il ricorrente fosse consapevole che la sua condotta agevolava, consolidandola, la cellula 'ndranghetista insediata nel territorio romano (pagg. 26 e 27 dell'ordinanza impugnata). 1.4. E' infine infondato l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari. Contrariamente a quanto dedotto, la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non si presta ad alcuna censura e si profila come accurata ed esaustiva: il Tribunale rilevava come la presunzione relativa di sussistenza ed adeguatezza della massima misura non risultava superata dalle allegazioni difensive;
e che esisteva un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati analoghi. Veniva evidenziato, infatti, che le condotte emerse non erano "occasionali", dato che si trattava di attività posta in essere sistematicamente, per un lungo arco di tempo, 5 con estrema spregiudicatezza. Veniva rilevato che, nonostante il 4 dicembre del 2017, all'interno del ristorante "Binario 96", fossero state scoperte delle microspie, il ricorrente, unitamente agli altri coindagati, insisteva nel percorso criminale intrapreso, siglando con LV un nuovo patto illecito il 23 marzo 2018. Come si evinceva dalle ultime allegazioni del pubblico ministero, nel maggio del 2020, TA aveva continuato a finanziare le attività illecite di LV, ponendo in essere ulteriori azioni dissimulatorie della effettiva titolarità del ristorante "Binario 96" (pagg. 27 e 28 dell'ordinanza impugnata). Con motivazione ineccepibile il Tribunale riteneva, infine, che non vi fossero elementi idonei a sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive, dato che era altamente probabile che ricorrente, se posto agli arresti domicilliari, ricominciasse a delinquere con modalità analoghe a quelle già manifestate: si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede (pag. 28 dell'ordinanza impugnata). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'estensore Il Pr sidente