CASS
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Emissione di fatture false: per determinare la competenza serve un criterio oggettivo, non basta l’intestazione fittizia (Cass. pen. n. 19809/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 19809/2025, la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza tra i Tribunali di Brescia e Busto Arsizio, ha riaffermato un principio ormai consolidato in tema di competenza per territorio nei reati tributari: in mancanza di elementi oggettivi idonei a localizzare il luogo di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000), la competenza spetta al giudice del luogo in cui è avvenuto l'accertamento. 2. Il caso: due giudici, due rinvii di competenza Il G.u.p. di Brescia, con sentenza del 19 ottobre 2022, si era dichiarato incompetente, individuando la competenza in capo al Tribunale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 19809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19809 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del Tribunale di Brescia Nel processo a carico di UR EL nato in [...] il [...] MO LO nato a [...] il [...] NO IA nato a [...] il [...] con l'ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di Busto Arsizio udita la relazione del Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Simone Perelli, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio;
lette le conclusioni dei difensori dell’imputato MO, avv. Stefano Verzelletti e IA LA, che hanno chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 ottobre 2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere del processo a carico di EL UR, LO MO e IA NO, imputati dei reati di cui agli Penale Sent. Sez. 1 Num. 19809 Anno 2025 Presidente: DE MA PP Relatore: SS IN Data Udienza: 16/05/2025 2 artt. 2, 8, 10 quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, individuando come giudice competente il Tribunale di Busto Arsizio. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la competenza a trattare il procedimento in esame è radicata dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in Gallarate, luogo che risulta dalla intestazione delle fatture ed in cui aveva sede sociale la società emittente le fatture in questione. Con ordinanza del 17 marzo 2025, su eccezione della difesa degli imputati, il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., ritenendo che il giudice competente debba essere individuato nel Tribunale di Brescia. Anche il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che la competenza a trattare il procedimento sia radicata dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha ritenuto che non vi siano elementi oggettivi per ritenere che esso sia stato commesso in Gallarate, che è soltanto la sede sociale della società emittente ed il luogo apparente di intestazione delle fatture;
in mancanza di criteri oggettivi, il Tribunale che ha sollevato il conflitto ha ritenuto che la competenza debba essere individuata in base al luogo di accertamento del reato, che è Brescia. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Con nota scritta i difensori di MO, avv. Stefano Verzelletti e IA LA, hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziato che il conto corrente postale con cui operava la Kappa costruzioni s.r.l., emittente le fatture, era su una filiale di Brescia piazza Vittoria e concluso per la competenza del Tribunale di Brescia, anche in quanto prima Procura che ha iscritto il procedimento, o, in via subordinata, del Tribunale di Bergamo perché l’autorità accertativa era la Tenenza della Guardia di Finanza di Clusone. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. 2. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», 3 previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali” (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). La sede in Gallarate della Kappa costruzioni s.r.l. era, pertanto, un elemento privo di efficacia dimostrativa da cui ricavare la competenza per territorio per il reato in esame, già scrutinato come insufficiente nella giurisprudenza di legittimità. Né a conclusioni diverse induce l’altro elemento valorizzato nella pronuncia del giudice bresciano, ovvero il luogo di intestazione delle fatture, che è sempre Gallarate, posto che, come è evidente, si tratta di un luogo che a sua volta non fornisce alcun elemento oggettivo idoneo a fondare una ragionevole certezza sul luogo in cui può essere perpetrata l’azione criminosa, posto che la indicazione della intestazione della fattura è effettuata sempre dall’autore del reato, o da uno degli autori del reato, che può indicare anche un luogo di comodo, senza che ci sia alcuna evidenza che in tale luogo sia stata effettivamente posta in essere la condotta contestata. È , invece, molto più indicativo del luogo effettivo in cui è stata tenuta la condotta criminosa la circostanza, evidenziata nella memoria depositata dai difensori dell’imputato MO nel corso del giudizio di cassazione, che il conto corrente della Kappa costruzioni srl fosse appoggiato su un ufficio postale di Brescia, perché si tratta di un indice oggettivo, sia pure indiretto, della possibile localizzazione in Brescia dell’attività delittuosa. In ogni caso – e la considerazione è assorbente -, in mancanza di “elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza” sul luogo di commissione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione, supplisce il criterio del luogo di accertamento dello stesso, di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che è prevalente, in quanto disposizione speciale, rispetto a quello di cui agli artt. 9 e 16 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01). Il luogo di accertamento del reato tributario deve, a sua volta, per consolidata giurisprudenza di legittimità, essere individuato nella sede dell'ufficio giudiziario “in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 – 01; Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992), e, pertanto, nel caso in esame in Brescia, in quanto luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario che ha iscritto per primo la notizia di reato. 4 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. Il processo dinanzi al Tribunale di Brescia riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 34765 del 26/06/2024, confl. comp. in proc. Reina, n.m.; Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Nardi, n.m.), ovvero dall'udienza preliminare, in cui è avvenuta la dichiarazione di incompetenza del 19 ottobre 2022. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 16/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SS PP DE MA
lette le conclusioni del P.G., Simone Perelli, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio;
lette le conclusioni dei difensori dell’imputato MO, avv. Stefano Verzelletti e IA LA, che hanno chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Brescia. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 ottobre 2022, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere del processo a carico di EL UR, LO MO e IA NO, imputati dei reati di cui agli Penale Sent. Sez. 1 Num. 19809 Anno 2025 Presidente: DE MA PP Relatore: SS IN Data Udienza: 16/05/2025 2 artt. 2, 8, 10 quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, individuando come giudice competente il Tribunale di Busto Arsizio. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la competenza a trattare il procedimento in esame è radicata dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in Gallarate, luogo che risulta dalla intestazione delle fatture ed in cui aveva sede sociale la società emittente le fatture in questione. Con ordinanza del 17 marzo 2025, su eccezione della difesa degli imputati, il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., ritenendo che il giudice competente debba essere individuato nel Tribunale di Brescia. Anche il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto che la competenza a trattare il procedimento sia radicata dal reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha ritenuto che non vi siano elementi oggettivi per ritenere che esso sia stato commesso in Gallarate, che è soltanto la sede sociale della società emittente ed il luogo apparente di intestazione delle fatture;
in mancanza di criteri oggettivi, il Tribunale che ha sollevato il conflitto ha ritenuto che la competenza debba essere individuata in base al luogo di accertamento del reato, che è Brescia. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Con nota scritta i difensori di MO, avv. Stefano Verzelletti e IA LA, hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziato che il conto corrente postale con cui operava la Kappa costruzioni s.r.l., emittente le fatture, era su una filiale di Brescia piazza Vittoria e concluso per la competenza del Tribunale di Brescia, anche in quanto prima Procura che ha iscritto il procedimento, o, in via subordinata, del Tribunale di Bergamo perché l’autorità accertativa era la Tenenza della Guardia di Finanza di Clusone. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. 2. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», 3 previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali” (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Giuliani, Rv. 281568 - 01). La sede in Gallarate della Kappa costruzioni s.r.l. era, pertanto, un elemento privo di efficacia dimostrativa da cui ricavare la competenza per territorio per il reato in esame, già scrutinato come insufficiente nella giurisprudenza di legittimità. Né a conclusioni diverse induce l’altro elemento valorizzato nella pronuncia del giudice bresciano, ovvero il luogo di intestazione delle fatture, che è sempre Gallarate, posto che, come è evidente, si tratta di un luogo che a sua volta non fornisce alcun elemento oggettivo idoneo a fondare una ragionevole certezza sul luogo in cui può essere perpetrata l’azione criminosa, posto che la indicazione della intestazione della fattura è effettuata sempre dall’autore del reato, o da uno degli autori del reato, che può indicare anche un luogo di comodo, senza che ci sia alcuna evidenza che in tale luogo sia stata effettivamente posta in essere la condotta contestata. È , invece, molto più indicativo del luogo effettivo in cui è stata tenuta la condotta criminosa la circostanza, evidenziata nella memoria depositata dai difensori dell’imputato MO nel corso del giudizio di cassazione, che il conto corrente della Kappa costruzioni srl fosse appoggiato su un ufficio postale di Brescia, perché si tratta di un indice oggettivo, sia pure indiretto, della possibile localizzazione in Brescia dell’attività delittuosa. In ogni caso – e la considerazione è assorbente -, in mancanza di “elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza” sul luogo di commissione del reato di cui al capo 2) dell’imputazione, supplisce il criterio del luogo di accertamento dello stesso, di cui all’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, che è prevalente, in quanto disposizione speciale, rispetto a quello di cui agli artt. 9 e 16 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01). Il luogo di accertamento del reato tributario deve, a sua volta, per consolidata giurisprudenza di legittimità, essere individuato nella sede dell'ufficio giudiziario “in cui è stata compiuta un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (Sez. 3, n. 36118 del 15/07/2024, Lipani, Rv. 286900 – 01; Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992), e, pertanto, nel caso in esame in Brescia, in quanto luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario che ha iscritto per primo la notizia di reato. 4 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia. Il processo dinanzi al Tribunale di Brescia riprenderà dal punto in cui si trovava nel momento in cui è stato emesso il provvedimento che ha declinato la competenza a provvedere (Sez. 1, n. 34765 del 26/06/2024, confl. comp. in proc. Reina, n.m.; Sez. 1, n. 1569 del 9/11/2023, dep. 2024, confl. comp. in proc. Nardi, n.m.), ovvero dall'udienza preliminare, in cui è avvenuta la dichiarazione di incompetenza del 19 ottobre 2022. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così è deciso, 16/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SS PP DE MA