Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 1
È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione. (Fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2020, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
06623-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente Sent. n. sez.2345 Giorgio Fidelbo Stefano Mogini Pierluigi Di Stefano C.C. -09/12/2020 Massimo Ricciarelli -relatore- R.G.N. 20888/2020 Maria Silvia Giorgi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES UI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2020 del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Guido Galletti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 giugno 2020 il Tribunale di Pordenone ha confermato in sede di riesame il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di ES UI in data 7 maggio 2020, in esecuzione del quale sono stati sottoposti a vincolo un Ipad Apple, un Iphone 11, due stampate mail del 3 novembre e del 3 dicembre 2019, in relazione al reato 22 di cui agli artt 318, 321 cod. pen., avente ad oggetto un patto corruttivo intercorso con il funzionario Florean Fabrizio dell'Agenzia delle Entrate di Pordenone.
2. Ha proposto ricorso il ES tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 253 cod. pen. per mancanza del fumus delicti o per mancanza di motivazione in ordine al fumus e alla relazione di pertinenzialità tra le res e il reato in contestazione. Dopo un'ampia premessa sull'articolazione della vicenda giudiziaria, connotata anche dall'emissione di misura interdittiva per lo stesso fatto, annullata dal Tribunale di Trieste che non ha ravvisato una corrispettività tra prestazioni, e da un decreto del P.M. che aveva inteso convalidare il sequestro e disporre sequestro sulle res vincolate in base al decreto precedente, decreto parimenti annullato dal Tribunale di Pordenone, segnala che il Tribunale aveva formulato in ordine al fumus una motivazione apodittica, smentita dagli elementi evincibili dagli atti acquisiti. Non avrebbe potuto costituire utilità il prestito occasionale per una sola volta di un furgone, mentre già il GIP in sede di applicazione di misura interdittiva aveva escluso che i generi alimentari ritirati dal Florean il 16 dicembre 2019 costituissero regalie del ES, essendo state consegnate a quest'ultimo al ritorno del Florean. Difettava il carattere retributivo di reciproche prestazioni, al di là di accessi abusivi del Florean presso banche dati, semmai integranti il non contestato delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. In realtà i reciproci favori avevano origine nel rapporto di amicizia che lega il ES e il Florean, fermo restando che il Florean in data 16 dicembre 2019 aveva preso il furgone non per interesse personale ma per ritirare i panettoni ordinati per conto di Solvepi, la società del ES. Pur dovendo valutare la configurabilità del reato, il Tribunale avrebbe dovuto comunque espletare il controllo sulla base degli elementi rappresentati, al fine di verificare l'idoneità degli elementi a giustificare l'espletamento di indagini per acquisire elementi ulteriori. Inoltre avrebbe dovuto considerarsi che il prestito del furgone rientrava comunque tra le utilità di modesta consistenza, riconducibili a donativi d'uso e di modico valore, ciò che il Tribunale aveva escluso sulla base di una valutazione che non si era confrontata con le deduzioni difensive.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie. 2 Rileva che il decreto del P.M. era privo di motivazione in ordine alle esigenze probatorie, essendosi limitato a considerazioni tautologiche ed apodittiche ma senza spiegare perché fosse necessario il vincolo sui beni sottoposti a sequestro, essendo sufficiente il generico riferimento all'acquisizione di riscontri non dell'ipotesi accusatoria. Il Tribunale non avrebbe potuto integrare le lacune del provvedimento genetico e comunque aveva reso una motivazione ancora una volta apodittica, avendo ricalcato la valutazione del P.M., senza specificare sotto quale profilo e per quale ragione fosse necessaria l'acquisizione di quei beni a fini probatori, non essendo bastevole il riferimento ai motivi dell'accesso abusivo da parte del Florean e al corrispettivo di tale attività.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità e apodittica motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra le res e il reato oggetto di contestazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, censura l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha respinto le doglianze in merito alla qualificazione dei dispositivi elettronici e delle res da sequestrare effettuata dal P.M. e ha omesso di motivare in ordine al difetto di proporzionalità del vincolo apposto indiscriminatamente sui dispositivi elettronici e dunque su tutti i dati informatici, peraltro prescindendo da una valutazione sul nesso di pertinenzialità, riferito a quei dati. Né si era proceduto ad un'opera di selezione di dati rilevanti, così da limitare la consistenza del vincolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve in primo luogo rilevarsi la sostanziale mancanza di motivazione in ordine al fumus delicti, alla stregua delle deduzioni difensive. L'ipotesi accusatoria, che aveva dato origine al decreto di perquisizione e sequestro, era incentrata sulla corruzione ex artt. 318, 321 cod. pen. e faceva leva su un preteso patto illecito intercorso tra il ricorrente e il funzionario Florean, nel quale sarebbero state sinallagmaticamente correlate informazioni acquisite dal Florean presso banche dati dell'Agenzia delle entrate e utilità erogate dal ES, in particolare il prestito di un furgone e regalie di prodotti alimentari. Orbene, è noto che la verifica del fumus non implica un accertamento sulla fondatezza della notizia di reato, ma solo la concreta verifica della possibilità di sussumere un fatto in una fattispecie di reato alla luce delle evidenze disponibili e 3 alla luce delle deduzioni difensive, in modo da giustificare un approfondimento investigativo (da ultimo Sez. 2, n. 25320 del 5/5/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Peraltro nel quadro di tale operazione non può comunque prescindersi da accertamenti effettuati e da consolidate risultanze, alla cui stregua deve essere confrontata la configurabilità de fumus. Nel caso di specie in particolare nei confronti del ricorrente era stata già verificata con separata precedente ordinanza l'inconsistenza dell'elemento rappresentato dal ritiro da parte del Florean di prodotti alimentari, che erano stati in realtà lasciati nel furgone al momento della restituzione al ES. D'altro canto risultava essere stata annullata in sede di appello cautelare l'ordinanza con la quale era stata disposta nei confronti del ES una misura interdittiva, essendo stata rilevata l'assenza di una corrispettività tra esercizio della funzione ed utilità erogate, tale non potendosi considerare nel quadro dei rapporti inter partes il prestito del furgone. Ed allora, posto che la verifica avrebbe dovuto riguardare il fumus, così come prospettato dal P.M., deve convenirsi che il Tribunale in sede di riesame si è limitato ad affermazioni apodittiche in ordine alla rappresentazione di elementi idonei a corroborare un'ipotesi di corruzione, senza confrontarsi in alcun modo con deduzioni riflettenti acquisizioni consolidate, che avrebbero dovuto a quel punto formare parte integrante della valutazione, onde stabilire se l'inquadramento della vicenda nell'alveo di un patto corruttivo potesse nondimeno dirsi parimenti suffragato.
3. Ma ancor più radicalmente deve convenirsi circa la fondatezza dei rilievi difensivi riguardanti la originaria mancanza di indicazioni in ordine al nesso di pertinenzialità e alle relative finalità probatorie perseguite attraverso l'eseguito sequestro. Ed invero il decreto del P.M. faceva riferimento al sequestro di elementi di riscontro in ordine ai rapporti con personale dell'Agenzia delle entrate di Pordenone e in tale quadro indicava dati informatici presenti su dispositivi elettronici o, nel caso di impossibilità di immediata estrapolazione, i dispositivi stessi, tanto che il sequestro aveva in effetti riguardato un Ipad e Iphone. motivazione delSenonché, risulta del tutto assente, anche nella provvedimento emesso in sede di riesame, la spiegazione delle ragioni per cui rispetto a quel reato, di cui era stato prospettato il fumus, potesse dirsi pertinente a fini di prova e dunque ai fini dell'approfondimento del patto corruttivo, l'acquisizione di dati informatici presenti in dispositivi in possesso del ES. 4 RR Va infatti rilevato che il provvedimento genetico era del tutto privo di indicazioni in ordine al tipo di dati acquisibili e al significato probatorio che ci si riprometteva di poterne desumere. Ne discende che il sequestro avrebbe finito per assumere in tale ottica valore meramente esplorativo e non specificamente correlabile alla notizia di reato acquisita e valutata.
4. Ed infine, ma soprattutto, va rimarcato come, in relazione a quanto difensivamente prospettato nel terzo motivo di ricorso, l'eseguito sequestro, peraltro conseguente al decreto genetico del P.M., avesse riguardato per intero dispositivi elettronici, contenenti plurimi dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione. Va al riguardo osservato che anche in materia di misure reali deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità. In tale prospettiva, così come è vietata l'acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092). Per quanto non possa dirsi di per sé illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell'estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficoltà tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all'acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per sé privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un'acquisizione di carattere meramente esplorativo. Ciò comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell'esigenza di estrapolazione e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità. Proprio in tale prospettiva è stato chiarito che «in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949; ma per riferimenti alle modalità operative si rinvia anche a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143). 5 вог 5. Sulla scorta di quanto precede deve ritenersi che i motivi di ricorso debbano essere integralmente accolti, discendendone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto genetico, per difetto dei presupposti e per mancato rispetto del principio di proporzionalità.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del P.M. in data 07/05/2020, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 9/12/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Fidelbo Massimo Ricci 195 др 6