Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2015, n. 3971
CASS
Sentenza 16 luglio 2015

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Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso nel reato di chi, non operando materialmente, ha però fornito le credenziali del conto "trading" al soggetto autore materiale, consentendogli di realizzare un artificioso "rialzo"di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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  • 2Integra il concorso nel reato di furto la condotta della moglie che, alla guida dell’autovettura, accompagna il marito a rubare
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 aprile 2021

    Cass., Sez. V,11 dicembre 2020, n. 5212 È esclusa la configurabilità di una connivenza non punibile quando la presenza del concorrente nel luogo è necessaria o utile alla commissione del fatto tipico, non solo per mera compagnia, integrando il contributo concorsuale sotto il profilo materiale (la moglie guidava l'autovettura attraverso cui il marito, privo di patente, si spostava per commettere una serie di furti; ed era inequivocabile la consapevolezza del contributo apportato per l'osservazione preventiva dei luoghi e delle persone, per la presenza durante le spedizioni predatorie, per l'occultamento dei proventi nei luoghi disponibili anche al partecipe), oltre che sotto il profilo …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2015, n. 3971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3971
Data del deposito : 16 luglio 2015

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