Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso nel reato di chi, non operando materialmente, ha però fornito le credenziali del conto "trading" al soggetto autore materiale, consentendogli di realizzare un artificioso "rialzo"di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
Leggi di più… - 2. Integra il concorso nel reato di furto la condotta della moglie che, alla guida dell’autovettura, accompagna il marito a rubareErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 aprile 2021
Cass., Sez. V,11 dicembre 2020, n. 5212 È esclusa la configurabilità di una connivenza non punibile quando la presenza del concorrente nel luogo è necessaria o utile alla commissione del fatto tipico, non solo per mera compagnia, integrando il contributo concorsuale sotto il profilo materiale (la moglie guidava l'autovettura attraverso cui il marito, privo di patente, si spostava per commettere una serie di furti; ed era inequivocabile la consapevolezza del contributo apportato per l'osservazione preventiva dei luoghi e delle persone, per la presenza durante le spedizioni predatorie, per l'occultamento dei proventi nei luoghi disponibili anche al partecipe), oltre che sotto il profilo …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2015, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
39 7 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2587/2015 GENNARO MARASCA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI -Rel. Consigliere N. 21169/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. - Consigliere - FERDINANDO LIGNOLA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT FA N. IL 17/05/1958 avverso la sentenza n. 5406/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 02/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. . che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Alberto CARDINO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per l'imputato, l'avv. Alessandra ABBATE ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed insistendo, in particolare, nell'accoglimento del secondo motivo. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2015 la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato FA AT colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 185 D.lvo 58 del 1998 perché, con più azioni esecutive di un disegno criminoso, in tempi diversi, poneva in essere artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario (MTA) di Milano. In particolare al AT erano stati contestati questi fatti: .... effettuava operazioni sulle azioni ordinarie CDC POINT nel MTA, tramite il servizio di on line trading fornito da Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.a., secondo il seguente schema: nelle giornate del 3 gennaio e 11 febbraio 2008, inseriva "proposte di negoziazione" (PDN) in acquisto per quantitativi rilevanti che comportavano il compimento di operazioni al termine della negoziazione continua o nell'asta di chiusura, con correlato rapido rialzo del prezzo del titolo, che raggiungeva così il livello massimo della seduta;
- nelle giornate del 4 gennaio e 12 febbraio 2008, inseriva PDN in vendita per quantitativi rilevanti che comportavano il compimento di operazioni poco dopo l'avvio della negoziazione continua a prezzi inizialmente prossimi al livello massimo della seduta, raggiunto grazie al rapido rialzo del prezzo del titolo avviato al termine delle giornate del 3 gennaio e 11 febbraio. Le operazioni del 3 gennaio e 11 febbraio venivano effettuate con artifici tali da provocare una sensibile variazione del prezzo delle azioni, in quanto: - gli acquisti venivano concentrati in archi temporali ristretti e principalmente al termine della negoziazione continua o nell'asta di chiusura;
nella negoziazione continua, venivano applicate sistematicamente le proposte in vendita (mediante immissioni di ordini per quantità e prezzi definiti in base ai quantitativi di volta in volta offerti in vendita ai vari livelli di prezzo), così da scalare il book di negoziazione;
2 а nell'asta di chiusura del 3 gennaio, veniva immesso ordine d'acquisto con modalità sorprendenti ovvero negli ultimi secondi della fase di pre-asta di durata certa, per quantitativo consistente e prezzo/limite superiore all'ultimo prezzo della negoziazione continua e al prezzo teorico di chiusura al momento E dell'inserimento in modo da ridurre a pochi secondi il tempo a disposizione degli altri operatori per reagire all'improvviso rialzo del prezzo teorico d'asta. t Gli acquisti da parte di FA ON, costituenti una quota percentuale significativa del volume giornaliero degli scambi (44,65% nel primo caso e 40.09 % nel secondo caso), determinavano, per le caratteristiche sopra descritte, una significativa e rapida variazione al rialzo del prezzo del titolo rispetto al prezzo dell'ultimo contratto precedente gli acquisti medesimi (+4,68% nel primo caso e +2,98% nel secondo caso); rialzo che proseguiva nelle successive giornate del 4 gennaio e 12 febbraio. In tali successive giornate, FA ON, approfittando del rialzo del prezzo da lui stesso innescato, vendeva, in un breve lasso di tempo, l'intero pacchetto delle azioni CDC Point acquistato nelle giornate precedenti, ricavando un profitto pari rispettivamente a 6.878,52 euro il 4 gennaio e 8.006,82 euro il 12 febbraio. In Milano, 3 e 4 gennaio, 11 e 12 febbraio 2008>>.
2. Con atto sottoscritto personalmente ha proposto ricorso l'imputato, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo viene dedotta violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 185 d.lvo n. 58/1998. Il ricorrente contesta la ritenuta rilevanza penale delle sue condotte, : rappresentando che il titolo su cui aveva operato era "sottile" (con pochi volumi) e quindi esposto alla possibilità di essere orientato da pochi operatori. Ha quindi dedotto una serie di circostanze di fatto che evidenzierebbero la non riconducibilità della sua attività nel delitto di manipolazione di mercato.
2.2. Con il secondo motivo è stata denunziata la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lettera d) cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta di aver richiesto inutilmente alla Corte d'Appello di esaminare il teste AM CC (presentato in udienza), che avrebbe potuto chiarire una serie di circostanze sulla sua diretta responsabilità nell'operazione oggetto del capo di imputazione, così scagionando il AT o quanto meno attenuando i profili di colpevolezza come ascrittigli.
2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti vizi motivazionali. 3 La Corte territoriale si sarebbe limitata a respingere i motivi di impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la motivazione del giudice di primo grado in termini apodittici e meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla inconsistenza e/o non pertinenza delle censure della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere rigettato.
1. Il primo motivo è inammissibile, perché reitera pedissequamente analogo motivo proposto avverso la pronunzia di primo grado;
e l'esame della sentenza d'appello consente di ritenere -diversamente da quanto sostenuto con il terzo motivo di ricorso- che su tutte le questioni rappresentate dalla difesa sia stata fornita adeguata, congrua e logica risposta in motivazione. Va ricordato in proposito che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce, che si realizza con la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Quindi, se il motivo di ricorso si limita - come nel caso in esame- a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, p.m. in proc. Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708; si vedano anche le più recenti Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133).
2. Va detto, inoltre, che le doglianze proposte con il primo e il terzo motivo mirano a una rivalutazione dei fatti come ricostruiti dai giudici di merito, rivalutazione non ammissibile in sede di legittimità. La motivazione della Corte territoriale non evidenzia vizi di illogicità e i rinvii alla motivazione di primo grado sono stati fatti nel rispetto dei principi affermati in materia: essa, infatti, ha articolatamente fatto riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha anche dato conto della valutazione di tutte le doglianze proposte con l'atto di appello. In proposito, giova evidenziare che da tempo le Sezioni Unite di questa Corte 4 hanno indicato i requisiti necessari perché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U del 21/06/2000, n. 17 Primavera, Rv. 216664). Non è dunque sufficiente il mero richiamo all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri una non supina ed immotivata adesione alla precedente decisione (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone e altri, rv. 261248; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo rv. 259316; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, rv. 233082). Orbene, nel caso in esame la Corte di Appello di Milano si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati e (come si vedrà anche più avanti) ha assolto all'obbligo di motivazione, in quanto non si è limitata al mero richiamo delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, ma ha specificamente valutato le doglianze contenute nelle richieste di appello, in particolare in ordine alla valutazione delle prove e alla conseguente ricostruzione dei fatti (si vedano anche Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022). In proposito, peraltro, giova ricordare che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 5 Q 257595; conformi: n. 8868 del 2000, Rv. 216906, n. 10163 del 2002, Rv. 221116, n. 5606 del 2007, Rv. 236181, n. 13926 del 2012, Rv. 252615).
3. La Corte di Appello di Milano, dopo aver riportato, nella prima parte della sentenza, la decisione di primo grado e i motivi di appello, ha vagliato tutte le questioni allegate dalla difesa dell'imputato (pagg. 15 - 21), partendo dall'analisi della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale (che aveva già rigettato con ordinanza), svolgendo una serie di valutazioni di fatto (poi riportate in sentenza) che non presentano vizi di logicità. E' stato evidenziato che la prova richiesta era sostanzialmente finalizzata ad una nuova ricostruzione dei fatti, avendo l'imputato, comparso in dibattimento, affermato di essere riuscito a sapere nel dicembre del 2014 (ovvero a 6 anni dai fatti e nel periodo intercorrente fra la pronuncia della prima sentenza e l'udienza davanti alla Corte) chi, al suo posto e in quelle due coppie di giornate, aveva operato sul suo conto corrente. Tale soggetto era stato portato in aula ed era stato presente alle dichiarazioni dell'imputato. La Corte territoriale non ha ritenuto di riaprire l'istruttoria dibattimentale tenendo conto delle numerose anomalie riscontrate in tale nuova ricostruzione dei fatti, offerta dall'imputato in modo del tutto inconciliabile con quanto pur aveva affermato a suo discarico nel dibattimento di primo grado. Tali anomalie sono state rappresentate in maniera specifica dalla Corte di Appello e si sostanziano in insindacabili giudizi di merito, conclusisi con l'annotazione che la novità processuale era solo strumentale, concepita dall'imputato "al solo fine di allontanare da sé la responsabilità della condotta contestata e finalizzata ad attribuirla a soggetto (la cui escussione peraltro la Corte avrebbe dovuto subito interrompere perché il teste sarebbe divenuto immediatamente un indagato) che, quantomeno per l'aggiotaggio, non avrebbe patito conseguenza alcuna, essendo già, nei suoi confronti, prescritto il reato" (pagg. 15 e 16). E' del tutto evidente che la Corte territoriale, con esaustiva e logica motivazione, ha rigettato la richiesta istruttoria attenendosi ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, rv. 203974). Come si è detto, la Corte di Appello nel caso in esame ha motivato anche in ordine alla non decisività della prova, con valutazioni sottratte al sindacato di legittimità; infatti, "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, rv. 257741; in senso conforme: n. 5782 del 2007, rv. 236064; n. 40496 del 2009, rv. 245009, n. 24294 del 2010, rv. 247872). Va fatta un'ultima annotazione in diritto. Il ricorrente ha rappresentato di non aver potuto citare come teste a discarico il soggetto che al suo posto avrebbe operato in borsa perché questi era stato "latitante, anche all'estero", fino a circa un paio di mesi prima dell'udienza di appello (pag. 9 del ricorso). Tale versione dei fatti induce a ritenere che la richiesta di esame del teste non abbia avuto ad oggetto una "prova sopravvenuta" o scoperta dopo il giudizio di primo grado. Invero, il tema di prova era certamente già conosciuto dal ricorrente prima della definizione del giudizio di primo grado ed il fatto che il teste fosse "latitante" non può avere rilevanza sulla intempestività della richiesta istruttoria. In proposito, va ricordata la regola stabilita dall'art. 603 comma primo, cod.proc.pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc.pen.; tale regola si applica, oltre che alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, alle prove "nuove" ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio, come certamente è quella richiesta dall'imputato nel caso in esame. Il suddetto termine non si applica solo alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art.603, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.G., Cafà, Rv. 261483; Sez. 2, n. 22896 del 06/03/2008, Ginju, Rv. 240641; Sez. 4, n. 37285 del 01/10/2002, Vicinanza, Rv. 222543). 7 E' del tutto evidente, allora, come la richiesta istruttoria avanzata dal AT solo all'udienza dinanzi alla Corte di Appello debba ritenersi intempestiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 603 e 585 cod. proc. pen.
4. Si è già detto che la Corte territoriale ha vagliato tutti i motivi di appello inerenti la contestazione della sussistenza del reato ascritto al AT. In proposito ha fatto specifico riferimento nella sua interezza alla motivazione del Tribunale, ritenendo che, dalla lettura delle medesima, potesse apprezzarsi quanto il primo giudice avesse tenuto conto delle dichiarazioni del teste Spagnoli, funzionario della CONSOB, valutandone la attendibilità e rilevando riscontri nella documentazione acquisita dalla stessa CONSOB. Nella sentenza, poi, sono state analizzate le censure difensive con riferimento sia ai profili di diritto che a quelli di fatto, con motivazione -si ribadisce- esente da vizi logici e di metodo.
4.1. Il ricorrente-così come aveva fatto con l'atto di appello ha dedotto in questa sede l'erronea applicazione dell'art. 185 d.lvo n. 58/1998. La Corte territoriale ha vagliato tale censura difensiva dando atto in primo luogo dell'infondatezza dell'assunto con il quale si lamenta la "sussunzione di un provvedimento amministrativo Consob, di descrizione di tecniche atte a manipolare il mercato, nel precetto penale". Ha quindi evidenziato che il Tribunale non aveva "operato alcuna integrazione del precetto penale con il provvedimento amministrativo Consob", ma aveva ripercorso le condotte tenute dall'imputato nelle due coppie di giornate, rilevandone l'artificiosità, perché il primo giorno di ogni coppia il AT aveva impostato operazioni finalizzate ad ottenere un sensibile rialzo dei prezzi, lucrandone poi il profitto nelle seconde giornate. "Che tali condotte fossero poi anche descritte nel provvedimento Consob come esempi di manipolazione del mercato altro non era che una conferma, rinvenibile in un provvedimento esplicativo proveniente da un organo tecnico dotato di così particolari competenze sull'andamento del mercato borsistico, della valenza astratta di siffatto modo di operare. Valenza che era stata, però, confermata in concreto: con i prezzi di chiusura, in prima giornata, fissati dalla operatività del ON in sensibile rialzo rispetto all'andamento della seduta prima del suo intervento. Rialzo ottenuto, appunto, con le descritte, concrete, condotte artificiose" (pag. 17 della sentenza). 0 @ 0 Né può aversi alcun dubbio che le relazioni ispettive dei funzionari della CONSOB siano utilizzabili ai fini di prova relativamente alle parti riguardanti il rilevamento dei dati oggettivi sull'andamento delle sedute di borsa ed al contenuto delle registrazioni delle comunicazioni telefoniche degli intermediari (Sez. 5, n. 4324 del 08/11/2012, Dall'Aglio e altro, Rv. 254325). Quindi, i giudici di merito, riguardo le operazioni poste in essere dall'imputato, tenuto conto della loro tempistica, delle specifiche modalità di attuazione e dell'effetto che avevano avuto sul prezzo dei titoli, hanno ritenuto la loro "artificiosità", affermando che le stesse erano state programmate ed eseguite per ottenere, alla chiusura della prima giornata borsistica, un sensibile rialzo del prezzo, per chiudere poi le posizioni (vendendo le azioni comperate il giorno prima) all'apertura della seconda giornata borsistica, approfittando di tale rialzo prima che lo stesso si disperdesse ad esito dell'esaurirsi degli effetti di tale tattica rialzista. La diversa lettura dei fatti proposta dall'imputato ed attentamente pure analizzata dalla Corte territoriale (pagg. 18 e 19 della sentenza) non è valorizzabile in questa sede, non essendo peraltro supportata dalla denunzia del vizio di travisamento della prova. Nella sentenza impugnata sono stati spesi argomenti logicamente ineccepibili sulla confutazione degli assunti difensivi: l'imputato ""non si era affatto inserito in un trend rialzista innescato dal mercato, l'aveva, invece, creato lui stesso, operando alla chiusura della prima giornata per poi realizzare in seconda giornata immediatamente prima che si esaurisse l'artificioso rialzo. Tanto è vero che, contestatogli il così rapido realizzo, incongruente con il supposto trend rialzista del mercato che, come tale, avrebbe dovuto avere una durata ben più apprezzabile, e consentire quindi ancor maggiori guadagni ed imporre comunque smobilizzi meno rapidi, si limitava ad affermare che non ricordava perché aveva : venduto subito, asserendo, incredibilmente e del tutto genericamente, che quella mattina (si riferiva in particolare al 4 gennaio) "deve essere accaduto qualcosa" che lo aveva indotto a vendere. Da tutto ciò si ricava come la versione dei fatti riferita dal ON, gli intenti sottostanti alla sua operatività in quelle due coppie di giornate, sia del tutto contraddetta dalla sua stessa effettiva operatività. Peraltro si può anche apprezzare come, alla luce delle spiegazioni fornite dal ON stesso circa quando accaduto in quei quattro giorni, quanto sia falsa la versione dei fatti che egli ha inteso da ultimo sostenere: la attribuibilità di tale operatività ad altri soggetti"" (pag. 19 della sentenza). 9 Peraltro, anche a voler avvalorare la tesi difensiva introdotta in appello con la richiesta di esame del soggetto che avrebbe concretamente operato al posto del AT, non si può negare (e neanche il AT lo ha fatto) che sia configurabile il concorso dell'imputato nelle condotte manipolative oggetto del processo, avendo questi ammesso di aver fornito le credenziali d'accesso al conto trading al suddetto soggetto, ritenendolo tra i "trader" fidati della gestione dinamica dei propri investimenti (pag. 10 del ricorso). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è sufficiente anche un contributo soltanto agevolatore dell'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo (Sez. 5, n. 9369 del 20/11/2013, Tonini, Rv. 260020).
4.3. Dato atto della corretta e logica valutazione da parte dei giudici di merito delle risultanze processuali e degli assunti difensivi, in diritto va ricordato che il reato di manipolazione del mercato (cosiddetto aggiotaggio finanziario), disciplinato dall'articolo 185 del Testo Unico sulla Finanza, ha quale obiettivo quello di tutelare l'integrità del mercato finanziario e conseguentemente gli investitori dal c.d. market abuse, ovvero quelle condotte manipolative in grado di alterare la regolare formazione del prezzo degli strumenti finanziari, così da garantire al mercato quella trasparenza ed efficienza indispensabile per il suo corretto funzionamento. La norma di cui al citato art. 185 punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi, qualora siano concretamente idonee a provocare una "sensibile" alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
l'alterazione presa in esame dalla norma penale è quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè quello che si sarebbe determinato in un regime di normale contrattazione senza la presenza di condotte artificiose, ed i valori raggiunti dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della condotta tenuta dall'operatore. La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la fattispecie di aggiotaggio manipolativo costituisce un reato di pericolo concreto, la cui consumazione non richiede la verificazione dell'effettiva sensibile alterazione del 10 prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta (Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013, P.M. e P.O. in proc. Compton e altri, Rv. 258708; si vedano anche Sez. 5, n. 25450 del 03/04/2014, P.M. in proc. Ligresti e altri, Rv. 260751; Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, Tanzi e altri, Rv. 253754). In nessun caso è sufficiente l'analisi degli effetti prodotti, i quali, se da un lato sono idonei ad alleggerire (ma non ad eliminare) per l'accusa la prova della idoneità della condotta, dall'altro non sono necessariamente correlati al presumibile (ex ante) sviluppo della stessa. In altri termini, vi può essere sussistenza del reato anche se nessuna alterazione si sia prodotta nel mercato (cfr. Sez. 2^, n. 12989 del 28/11/2012, Consorte, Rv. 255525), qualora la condotta fosse ex ante idonea a produrla (ed essa non si sia verificata, ad esempio, per la presenza di un fattore concomitante ed imprevedibile, non conosciuto dall'agente, che ne ha neutralizzato la portata); analogamente, il reato può ipoteticamente ritenersi non integrato qualora la condotta dovesse ritenersi ex ante non idonea e vi siano state tuttavia alterazioni sensibili nel prezzo degli strumenti finanziari (anche se si tratta di ipotesi scolastica, di difficile riscontro nella realtà). Nel caso in esame gli elementi evidenziati dai giudici di merito supportano pienamente la configurabilità del reato contestato, anche a prescindere dalla valutazione della effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati sul Mercato Telematico Azionario. Infatti, sia il Tribunale che la Corte territoriale, sebbene abbiano tenuto conto concretamente dell'alterazione dei prezzi effettivamente verificatasi, hanno anche indagato adeguatamente sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante, indipendentemente da quella riscontrata ex post. Né, peraltro, può escludersi la sussistenza in capo al AT dell'elemento soggettivo del delitto ascrittogli. La norma violata in esame si limita a prevedere il dolo generico, non rilevando il perseguimento di finalità particolari per l'integrazione del reato: è pertanto sufficiente la coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli 11 Ө strumenti finanziari. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'imputato ha posto in essere plurime operazioni tutte volte a raggiungere il risultato vietato dalla norma ovvero la sensibile alterazione del prezzo, tra l'altro, riuscendovi e lucrandone i profitti. Ha poi significativamente sottolineato che lo stesso inserimento del modello astratto di operatività adottata in concreto dal AT nei provvedimenti CONSOB (disponibili per gli operatori e quindi per l'imputato), come uno degli esempi di condotta di manipolazione, ha costituito un'ulteriore fonte di conoscenza della potenziale illiceità della condotta tenuta dall'imputato (pag. 20 della sentenza).
5. In ragione delle suesposte argomentazioni, il ricorso va rigettato e le spese processuali vanno poste a carico dell'imputato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015 Il consigliere estensore ✗1 Presidente Gennaro Marasca Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 04ser Jun 12