Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3026
CASS
Sentenza 29 marzo 1999

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La novazione non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, come si può dedurre dalla sua nozione e dalla sua disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 cod. civ., poste a raffronto con la espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, comunque introdotto nel processo.

In armonia con l'interpretazione dell'art. 421 cod. proc. civ. secondo cui i poteri attribuiti al giudice del lavoro in materia di iniziative istruttorie integrano in realtà dei poteri - doveri, deve ritenersi che il mancato esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di trarre argomenti di prova dal contegno processuale della parte, a norma dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., debba essere motivato e che, in difetto, la sentenza sia affetta da vizio di motivazione deducibile in cassazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per un difetto di motivazione integrato, tra l'altro, dalla mancata considerazione della successiva prospettazione da parte del convenuto di linee difensive diverse e contrastanti tra loro su un aspetto essenziale della controversia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/1999, n. 3026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3026
Data del deposito : 29 marzo 1999

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