Sentenza 6 marzo 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con i principi di ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa e con le garanzie del c.d. giusto processo, della disposizione di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen., per la parte in cui richiederebbe, ai fini della rinnovazione istruttoria, l'apprezzamento giudiziale dell'assoluta necessità in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado se dedotte dopo il decorso del termine per la proposizione dei motivi aggiunti, dal momento che la preclusione all'assunzione di prove indicate oltre i termini per la proposizione dei motivi aggiunti opera soltanto in riguardo a quelle già acquisite nel dibattimento di primo grado e a quelle nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione di quel giudizio.
Commentario • 1
- 1. Richiesta rinnovazione istruttoria dibattimentale: dove deve essere presentataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2024
Quando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o nei motivi aggiunti? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione (rinnovazione istruttoria) La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città: a) confermava la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio di un'autovettura; b) riduceva a quattro anni di reclusione ed E. 2.000,00 di multa la pena irrogata allo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2008, n. 22896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22896 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 06/03/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 272
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO NAmaria - Consigliere - N. 42282/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NJ IO n. RL (Romania) il 10 settembre 1971;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 13 giugno 2007;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. Mura Antonello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Brambilla Roberto Carlo Giovanni del foro di Milano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 13 giugno 2007 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Voghera in data 26 maggio 2006 con la quale RJ ST JO e JU IO erano stati dichiarati colpevoli del reato di concorso, con altri complici giudicati separatamente, nel sequestro a scopo di estorsione, aggravato dal numero dei concorrenti, di RI NA AR, moglie dell'imprenditore LD FR, che era stata portata via dalla villa di famiglia sita in Silvano Pietra il 20 giugno 2004 ed era stata liberata il 24 giugno successivo in Arquate Scrivia, senza che fosse stato pagato il riscatto di 1.250.000 Euro richiesto con un biglietto lasciato in casa della persona offesa nel corso dell'azione criminosa.
Il RJ - che era stato individuato quale partecipante alla fase organizzativa del sequestro di persona e all'operazione di materiale prelievo dell'ostaggio ed era stato condannato in primo grado alla pena di anni sedici, mesi otto di reclusione, oltre le pene accessorie e la libertà vigilata - nel corso del giudizio di appello concordava con il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, la pena di anni nove, mesi sei mesi di reclusione e la Corte
di appello accoglieva la richiesta.
Il JU (detto EL o EL) - condannato in primo grado alla pena di anni venticinque, mesi sei di reclusione, oltre le pene accessorie - era stato ritenuto l'ideatore del sequestro, che aveva mostrato la villa della persona offesa ai complici partecipando ad almeno un sopralluogo e si era interessato anche alla fase della trattativa con i familiari della vittima pur essendosi trasferito sin dal 14 maggio 2004 in NA. Nel giudizio di appello nei suoi confronti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dell'art. 112 c.p., n. 1, la pena veniva ridotta ad anni sedici di reclusione, ferme rimando le pene accessorie e la libertà vigilata a pena espiata per anni tre. La base logistica degli autori del sequestro era stata individuata, attraverso le telefonate intercettate mentre la donna sequestrata si trovava ancora nelle mani dei rapitori, nell'abitazione di tale CU Gheorgheta, sita nel centro di Voghera e frequentata da vari cittadini rumeni. In detta abitazione la Polizia aveva fatto irruzione la sera del 26 giugno 2004 fermando alcune persone tra cui RJ NT TR, mentre CI LY (detto "L o "L) era riuscito a fuggire ed era stato successivamente arrestato il 5 luglio 2004 in Monaco di Baviera unitamente a NA GE. RJ ST era stato successivamente fermato in NA.
Il ruolo di "basista" del sequestro di persona e di partecipante alle trattative svolto dal JU era stato desunto dal giudice di primo grado dalle dichiarazioni anche autoaccusatorie rese dai concorrenti nel reato, ritenute attendibili in quanto ciascuno dei correi aveva riferito, secondo il grado di conoscenza dei fatti e il ruolo svolto personalmente nell'organizzazione del reato, elementi univoci e coerenti sulla parte avuta da EL nell'ideazione e nella realizzazione del sequestro di persona. La successione cronologica delle chiamate in correità dimostrava che la più precisa e dettagliata di esse, quella proveniente da NA GO, era stata preceduta da altre che, prima che il NA venisse estradato in Italia, avevano già fatto indirizzare le indagini verso il JU. In particolare RJ NT ("V), fratello di RJ ST (I") che era l'autista dell'automezzo con il quale i sequestratori si erano recati sul posto in cui abitava la vittima del sequestro, aveva dichiarato di aver appreso da NA GE che NE aveva indicato la persona da sequestrare con adeguato profitto. "V aveva chiamato in causa anche il fratello I" il quale aveva sostanzialmente confessato confermando l'attendibilità del congiunto, sostenendo di essere giunto in Italia per collaborare al sequestro circa un mese prima che venisse attuato.
CI LY ("L o "L) aveva riferito di aver partecipato in un bar di Voghera, insieme con il NA,
all'incontro con EL e una persona soprannominata "il grasso", senza prendere parte al colloquio, e di aver poi appreso dal NA della proposta di EL di compiere il sequestro di persona e i termini dell'accordo.
CU GEta aveva dichiarato che il EL, da lei identificato nell'imputato JU IO, aveva frequentato la sua abitazione e di essere a conoscenza che l'uomo, prima benestante, aveva perso molti soldi al gioco.
CU GI AM, all'epoca minorenne, aveva sostenuto di aver ricevuto, all'inizio del giugno 2004, dalla NA una telefonata sulla sua utenza cellulare da parte del EL che cercava suo zio NA GE al quale aveva fornito il numero dell'utenza spagnola da cui proveniva la telefonata, aggiungendo di aver visto più volte EL appartarsi nella sua abitazione di Voghera con il NA.
NA GE aveva riferito, infine, che il JU, in difficoltà economiche per debiti di gioco, gli aveva proposto alla presenza di "L e "V di reperire danaro attraverso il sequestro della moglie di un ricco imprenditore che lui conosceva e lo aveva accompagnato per un sopralluogo presso l'abitazione della famiglia LD, gli aveva descritto la donna da sequestrare e gli aveva presentato un altro rumeno di etnia moldava come lui, soprannominato "il grasso", che avrebbe mantenuto dall'Austria contatti telefonici con i familiari dell'ostaggio. Il NA aveva anche sostenuto che nella conversazione telefonica intercettata in cui parlava dei "moldavi che si erano dati alla macchia", commentando l'insuccesso dell'azione criminosa in quanto l'ostaggio sarebbe stato liberato senza pagamento di riscatto, si riferiva proprio al NE e all'uomo soprannominato "il grasso" (il primo si trovava in NA e non era raggiungibile;
l'altro non si era fatto trovare, come convenuto, ad Innsbruck e solo a distanza di tre o quattro giorni gli aveva detto che la situazione si era complicata per l'intervento della Polizia dopo un primo contatto telefonico con la famiglia dell'ostaggio).
Le chiamate in correità, individualizzanti nei confronti del JU, venivano quindi ritenute attendibili, circostanziate, tra loro coerenti, costanti e riscontrate dagli elementi acquisiti dagli inquirenti sulla situazione soggettiva del JU che aveva rilevanti debiti di gioco, sui suoi pregressi rapporti di lavoro con il LD e sulle motivazioni della scelta criminosa. Dinanzi alla Corte di appello il JU - il quale, pur dichiarando di conoscere il NA, "L, "V e "il grasso", si era sempre detto estraneo al sequestro - spontaneamente dichiarava all'udienza del 13 giugno 2007 (in cui sarebbe stata emessa la sentenza impugnata) che "il grasso", da identificarsi in tale LA, gli aveva chiesto, alla presenza del NA, nel bar Marco di Voghera la restituzione di un prestito ottenuto da usurai romeni per pagare i debiti di gioco, e che i due, resisi conto delle sue difficoltà finanziarie, gli avevano chiesto di indicare persone benestanti della zona nelle cui abitazioni CI KA avrebbe potuto per loro conto eseguire dei furti;
che aveva accompagnato i due tra il 5 e il 10 maggio 2004 a vedere la villa dei LD, che dal 12 maggio non aveva più visto i connazionali e che il 14 maggio era partito per la NA con la convinzione che la percentuale pattuita del 10% sul ricavato del furto non gli sarebbe stata mai corrisposta.
La Corte di appello, che nell'esame dei dettagliati motivi di appello non poteva che prendere atto della mutata linea difensiva, riteneva inattendibile quest'ultima riduttiva versione difensiva dell'imputato evidenziando la spontaneità e la precisione di RJ NT che per primo, sin dal 13 luglio 2004 (mentre il NA, riparato in Austria, era stato consegnato alle Autorità italiane solo il 3 settembre successivo), aveva dichiarato che il NA aveva ricevuto l'indicazione di una persona molto ricca da un "basista" indicatogli in EL dallo stesso NA, il quale gli aveva anche riferito il particolare del sopralluogo effettuato presso la villa della famiglia LD (particolare risultato vero anche per le ultime ammissioni del JU). RJ NT aveva anche dichiarato che nella conversazione telefonica (intercettata) con il NA il quale gli comunicava il proprio disappunto perché "i moldavi si erano dati alla macchia", il NA intendeva riferirsi proprio al JU (EL), proveniente da RL, zona moldava della Romania, come il telefonista della banda rimasto sconosciuto. I giudici di appello ritenevano la telefonata particolarmente significativa perché dimostrava il ruolo essenziale svolto dal NE anche nella fase delle trattative, non potendo essere altrimenti spiegabile lo stupore del NA per il fatto che il JU non fosse più
reperibile in una fase cruciale dell'operazione, e costituiva un riscontro alle stesse dichiarazioni del NA il quale, del resto, non avrebbe avuto un interesse concreto, neppure di carattere premiale, a calunniare EL. Incongruo poi sarebbe stato il preteso disinteresse del NE per l'azione criminosa messa in atto dai connazionali dopo il suo trasferimento in NA, considerata la sua pesante situazione debitoria. Quanto alla data in cui venne deciso il sequestro (secondo l'imputato dopo la sua partenza per la NA avvenuta il 14 maggio 2004), la Corte rilevava che RJ ST era giunto in Italia nel mese di maggio (alcuni testi indicavano nei primi giorni di maggio l'epoca del suo arrivo in Italia, la circostanza che il suo telefono cellulare avesse attivato celle situate nel territorio italiano a partire dal 18 maggio non aveva sicura efficacia dimostrativa) ed era stato convocato, come ammesso in dibattimento, per fungere da autista in un sequestro di persona già deciso, per cui era ragionevole che la decisione fosse stata presa mentre il JU si trovava ancora in Italia (come del resto confidato subito dopo l'effettuazione dei sopralluoghi dal NA ai suoi amici). Quanto a LA, nessuna delle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda (i testi AI SI, SA IA EE, FL IN LA;
i coimputati RJ NT TR e CI KA) lo aveva indicato tra i componenti del gruppo di rumeni che frequentava l'abitazione di Voghera o aveva mai sostenuto di averlo visto in compagnia del NA. Risultava infine che stranamente, dopo la sua partenza per la NA, nei contatti telefonici con il NA EL si muovesse con estrema circospezione, come dimostrato dal singolare sistema utilizzato per mettersi in contatto con NA dalla NA tramite l'utenza cellulare della giovanissima CU AM. Avverso la predetta sentenza l'imputato JU ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alle richieste di riapertura dell'istruzione dibattimentale tendenti a far identificare il telefonista della banda in tale LA, persona legata al NA e non al JU, formulate con le memorie difensive del 10 e del 15 maggio 2007 affinché, sulla base della documentazione già depositata, si procedesse all'esame dei testi SE MA e JU RG, alla trascrizione della conversazione in lingua rumena effettuata tramite web cam tra JU ST e AD AL, alla perizia fonica al fine di comparare le voci registrate e appartenenti a LA con la voce del telefonista e ad ogni altro accertamento ritenuto opportuno. Si trattava, secondo il ricorrente, di prove nuove sopravvenute da cui risultava inequivocabilmente che il telefonista della banda di sequestratori era tale LA e che costui aveva ricevuto l'incarico direttamente da NA GO, coimputato confesso e principale accusatore di NE.
Si contesta comunque che il NA nella telefonata in cui si lamentava con RJ NT TR che i moldavi si fossero "dati alla macchia" si riferisse all'imputato.
Si eccepisce inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p., comma 2 laddove sottopone la nuova prova sopravvenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 585 c.p.p. (termine per la presentazione dei motivi nuovi d'impugnazione) alla disciplina restrittiva dell'art. 603 c.p.p., comma 3, che prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria, con conseguente irragionevolezza in riferimento a quanto disposto dall'art. 493 c.p.p., comma 2 (prove che la parte non ha potuto indicare tempestivamente) e violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione e l'erronea applicazione di legge con riferimento alla valutazione dell'attendibilità delle chiamate in correità, in particolare - delle dichiarazioni rese dai coimputati assistiti dal medesimo difensore in violazione dei principi dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis e art. 192 c.p.p., comma 3, anche con riferimento ai relativi elementi di riscontro utilizzati ab estrinseco, evidenziando a questo riguardo che RJ NT, NA GE e CU GEta erano stati assistiti dallo stesso difensore di fiducia e che solo la donna, dopo l'11 novembre 2004, era stata assistita da un altro legale e osservando che, nel caso in cui uno stesso difensore difenda più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato, la Corte di cassazione ha ritenuto che debba essere particolarmente incisiva la verifica di attendibilità dei chiamanti in correità;
- delle dichiarazioni rese da RJ NT, RJ ST, CI KA e NA GE, anche sotto il profilo dell'illogicità in ordine agli elementi di riscontro delle stesse in quanto vi sarebbe una sola chiamata in correità da parte del NA e due chiamate de relato da parte di RJ NT e del CI, in parte consistenti in mere deduzioni e in parte derivanti da indicazioni fornite al RJ e al CI dallo stesso NA;
il ricorrente evidenzia comunque discordanze tra le dichiarazioni rese da costoro circa il momento in cui si era deciso di fare il sequestro, circa l'individuazione della vittima (solo NA aveva detto che EL aveva descritto la moglie dell'imprenditore LD), sulle circostanze in cui era avvenuto l'incontro tra il NA e la persona soprannominata "il grasso".
Il ricorrente deduce anche l'erronea applicazione della legge per aver utilizzato il giudice di merito, a titolo di riscontro, mere deduzioni (come nel caso di RJ NT che aveva solo dedotto che il NA, parlando nella conversazione telefonica intercettata dei moldavi datisi alla macchia, si riferisse a EL) e l'omessa motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, in merito alle dichiarazioni rese da in dibattimento da RJ ST che aveva sostenuto di aver saputo di dover guidare l'autovettura utilizzata per il sequestro solo dopo due o tre settimane che si trovava in Italia, mentre prima sapeva di dover partecipare ad un furto mentre era stato il difensore a rettificare le sue dichiarazioni nel senso che era stato informato, prima di venire in Italia, di dover trasportare in macchina una persona). Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione e il travisamento dei dati emergenti dalla lettura dei tabulati telefonici da cui emergevano numerose telefonate tra NA e il numero del telefonista indicato dal ricorrente in tale LA GE di RL e tra il NA e il AD AL nei giorni del sequestro, mentre non risultavano telefonate tra NA e EL dopo che quest'ultimo aveva telefonato a CU GI AM;
la Corte di appello aveva irragionevolmente trasmesso al pubblico ministero copia delle dichiarazioni rese da EL circa il ruolo svolto da LA, mentre una verifica della veridicità delle stesse tramite la richiesta riapertura dell'istruzione dibattimentale avrebbe consentito al ricorrente di vedersi riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 630 c.p., comma 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge o comunque difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. in quanto il ricorrente, secondo quanto prospettato dalla difesa anche attraverso le richieste di rinnovazione del dibattimento, avrebbe avuto un ruolo esclusivamente nella fase in cui ancora i concorrenti non avevano deciso il tipo di delitto da commettere, limitandosi ad indicare la famiglia LD nella prospettiva di compiere un furto nella sua abitazione e accompagnando i coimputati in un sopralluogo.
Con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione di legge o comunque il difetto di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 630 c.p., comma 5, essendo stato il ricorrente l'unico a fornire indicazioni precise sul telefonista la cui individuazione sarebbe decisiva per valutare la posizione processuale del JU. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ritiene infatti che il rigetto delle richieste difensive di riapertura dell'istruzione dibattimentale - tendenti a dimostrare che "il grasso" si identifica in tale LA, un tassista della città moldava di RL in Romania, che era stato a Voghera nella fase in cui si progettava il sequestro e che nei giorni in cui l'azione criminosa era nella fase esecutiva aveva avuto, indipendentemente dal JU, ripetuti contatti telefonici con il NA - sia desumibile dall' approfondito esame di tutto il materiale probatorio compiuto dai giudici di appello e dall'argomentata motivazione della sentenza impugnata, in cui sono state articolatamente valutate le plurime chiamate in correità, anche alla luce delle parziali ammissioni che il ricorrente ha ritenuto di dover fare solo all'udienza del 13 giugno 2007, in cui la sentenza di appello è stata emessa. Del resto questa Corte ha più volte affermato che il giudice, per esplicitare il mancato accoglimento di una richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, non sia tenuto ad adottare un apposito provvedimento negativo e che comunque, nel caso di rigetto, la motivazione possa essere anche implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello in cui sia dimostrata la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite (Cass. sez. 5^ 18 dicembre 2006 n. 5782, Gagliano;
sez. 5^ 16 maggio 2000 n. 8891, Callegari;
sez. 3^ 19 ottobre 1999 n. 13071, Crilelli;
sez. 6^ 27 maggio 1999 n. 11082, Gerina;
sez. 5^ 17 marzo 1999 n. 6379, Bianchi). Nel caso di specie il convincimento dei giudici di appello che il JU non si fosse limitato a partecipare alla fase ideativa del sequestro di persona, ma si fosse impegnato a svolgere tramite l'uomo presentato al NA come "il grasso" un ruolo anche nella fase delle trattative, è sorretto da adeguate argomentazioni, immuni da vizi logico-giuridici, attraverso le quali si è, inteso attribuire attendibilità alle dichiarazioni accusatorie del NA circa la funzione di telefonista assegnata al moldavo soprannominato "il grasso" che - su indicazione del JU, il quale dopo il sopralluogo nella villa della persona offesa si era trasferito in NA mantenendo una posizione defilata in attesa dell'esito delle trattative - dall'Austria avrebbe mantenuto i contatti telefonici con la famiglia dell'ostaggio. Prima ancora del NA, arrestato non a caso in Austria e sentito per la prima volta nel settembre 2004 dopo la sua consegna alle Autorità italiane, RJ NT aveva parlato nell'interrogatorio reso il 13 luglio 2004 del basista che aveva indicato al NA la persona molto ricca nei cui confronti si era progettato di compiere prima una rapina e poi il sequestro di persona, del sopralluogo effettuato con il basista presso la villa della persona presa di mira (lo stesso JU aveva ammesso di aver accompagnato il NA, per cui la circostanza doveva ritenersi accertata inequivocabilmente), dei colloqui riservati tra il NA e il JU cui aveva assistito, della telefonata (intercettata) nella quale il NA, evidentemente rimasto privo di direttive, si lamentava dei "moldavi" che si erano dati alla macchia riferendosi all'impossibilità di avere contatti con il JU e con il telefonista rimasto sconosciuto (entrambi moldavi perché provenienti dalla città di RL). I giudici appello, proseguendo nel loro ragionamento, hanno posto in luce l'incongruenza del preteso disinteresse del JU, che era pesantemente indebitato, all'esito dell'azione criminosa cui aveva dato un fondamentale contributo sin dall'inizio accompagnando il NA presso la villa della famiglia LD ed hanno, inoltre, evidenziato la sua cautela nel cercare contatti dalla NA con il NA, come dimostrato dalla telefonata sul telefono cellulare della giovanissima CU AM. Infine, ad ulteriore indiretta dimostrazione dell'inutilità delle prove richieste dalla difesa, in un quadro probatorio sufficientemente delineato sulla base degli elementi acquisiti in primo grado, i giudici di appello hanno posto in rilievo che nessuno dei testi e dei coimputati aveva mai riferito di aver visto in NA in compagnia dello LA, mentre sia RJ NT che CI KA avevano dichiarato che all'incontro cui era presente "il grasso" quest'ultimo era giunto in compagnia del JU. L'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p., comma 2 "laddove interpretato nel senso che sottopone la nuova prova sopravvenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art.585 c.p.p. alla disciplina restrittiva dell'art. 603 c.p.p., comma 3 anziché di quella di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2. con relativa irragionevolezza in ragione del principio di cui agli artt.2, 24 e 111 Cost." è manifestamente infondata in quanto parte dall'erroneo presupposto che, nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale chiesta in relazione a prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comm 2, alla scadenza del termine stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 4 per la presentazione dei motivi aggiunti (quindici giorni prima dell'udienza dinanzi al giudice dell'impugnazione) sia collegata una preclusione di ordine temporale relativamente a prove la cui ammissibilità deve essere valutata solo in quanto "manifestamente superflue o irrilevanti" a norma dell'art.495 c.p.p., comma 1, mentre la preclusione sussiste invece solo nella diversa ipotesi di rinnovazione prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1 (Cass. sez. 4^ 1 ottobre 2002 n. 37285, Vicinanza;
sez. 5^ 3 marzo
1994 n. 5690, Coscia). Con il secondo motivo di appello il ricorrente propone sostanzialmente una rilettura nel merito, puramente soggettiva e riduttiva, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o, comunque, l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Manifestamente infondati sono gli ulteriori rilievi difensivi.
Quanto alle dichiarazioni rese dai coimputati assistiti dal medesimo difensore in violazione dei principi dell'art. 106 c.p.p., comma 4 bis e art. 192 c.p.p., comma 3 (RJ NT, NA GO e
CU GEta) le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito nella sentenza n. 21834 del 22 febbraio 2007, ric. Dike, che l'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., comma 4 bis secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre l'eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità. Nella sentenza impugnata tale verifica è stata compiuta in maniera analitica, avendo i giudici di appello esaminato tutti gli aspetti problematici della valutazione delle plurime chiamate in correità giungendo, con argomentazioni plausibili e coerenti, a ritenerne l'attendibilità facendo puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. I rilievi difensivi appaiono manifestamente infondati in quanto nella sentenza impugnata viene posto in adeguato rilievo, come aveva già fatto il giudice di primo grado, l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti del ricorrente dal principale accusatore NA e da altri soggetti che, come CI KA, avevano avuto modo di assistere direttamente all'incontro tra EL, l'individuo soprannominato "il grasso" e il NA o che, come RJ NT, avevano appreso dal NA circostanze sicuramente corrispondenti a verità perché ammesse dallo stesso JU (l'indicazione della famiglia LD come possibile obiettivo di un'azione criminosa diretta a guadagnare in poco tempo una rilevante somma di danaro e l'espletamento di un sopralluogo nei pressi della villa dell'imprenditore, conosciuto solo dal ricorrente). Nella sentenza impugnata le ammissioni fatte dal JU all'udienza del 13 giugno 2007 vengono adeguatamente valorizzate anche ai fini della valutazione delle chiamate in correità circa la sua fondamentale partecipazione alla fase ideativa dell'azione criminosa, attraverso l'indicazione del ricco imprenditore LD e l'accompagnamento del NA nei pressi dell'abitazione dello stesso. Quanto alla telefonata tra il NA e RJ NT i giudici di appello hanno valutato, indipendentemente dalle dichiarazioni rese in proposito dal RJ, l'oggettivo contenuto della telefonata in cui i "due moldavi" resisi inspiegabilmente irreperibili nella fase cruciale dell'operazione inducevano il NA, che non era evidentemente in grado da solo di portare a termine le trattative con i familiari dell'ostaggio, ad un commento stizzoso. La Corte di appello, con argomentazione plausibile ed ineccepibile dal punto di vista logico, ha ritenuto che uno due moldavi, come del resto dichiarato dallo stesso NA, dovesse identificarsi nel JU il quale era legato al telefonista della banda (l'altro moldavo soprannominato "il grasso" che aveva presentato al NA in presenza di CI KA) ed ha evidenziato la circostanza che il JU non aveva lasciato al NA il suo recapito telefonico quando si era trasferito in NA (salvo cercare di mettersi con lui in contatto telefonando alla giovane CU AM). Quanto infine alle discordanze tra le dichiarazioni dei singoli dichiaranti sul momento in cui si decise di fare il sequestro di persona, la Corte osserva che anche su questo argomento i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione logica e coerente, che il richiamo fatto alla persona del JU dal NA nella telefonata in cui si lamentava dei "moldavi datisi alla macchia" smentisse la tesi difensiva del mancato interessamento del ricorrente all'azione criminosa progettata ai danni della famiglia LD dopo la sua partenza per la NA, tesi contraddetta anche dall'inusitato modo scelto per mettersi in contatto con il NA tramite CU AM che denotava un comportamento particolarmente guardingo, spiegabile solo con l'esigenza di sottrarre i contatti con il connazionale ad eventuali controlli. Le ulteriori discrasie evidenziate dalla difesa si sottraggono al controllo del giudice di legittimità che deve estrinsecarsi in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito (Cass. sez. 6^ 26 aprile 2006 n. 22256, Bosco) essendo il sindacato del giudice di legittimità per espressa disposizione legislativa rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività e, infine, esenti da vistose e insormontabili incongruenze tra di loro. Quanto infine al preteso travisamento del contenuto delle dichiarazioni rese da RJ ST sulla data in cui sarebbe stato informato che l'azione criminosa cui avrebbe dovuto partecipare era un sequestro di persona, travisamento che sarebbe stato peraltro determinato da una precisazione del difensore fatta comunque alla presenza del suo assistito che non aveva ritenuto di puntualizzare alcunché, la Corte rileva che il coinvolgimento nel sequestro di persona del JU è fondato nella ricostruzione del giudice di merito anche su altri elementi che da soli, nella loro concatenazione temporale e logica, sorreggono adeguatamente l'affermazione della sua responsabilità in ordine all'azione criminosa messa in atto (le dichiarazioni del NA, secondo il quale il JU aveva fornito in occasione del sopralluogo anche una descrizione della donna poi sequestrata;
l'affidamento del NA sul contributo del JU nella fase delle trattative e il disappunto espresso nella telefonata intercettata per il fatto che i moldavi si erano dati alla macchia;
il rapporto del JU con "il grasso" incaricato di fare il telefonista nella fase della trattativa).
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo in quanto non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio della motivazione che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca implicitamente alla reiezione della deduzione difensiva e che il provvedimento indichi, attraverso una ricostruzione del fatto plausibile e fondata su un ragionamento logico ed argomentato, circostanze ed emergenze processuali ritenute determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Cass. sez. 2^ 19 maggio 2004 n. 29434, Candiano), senza necessità. Le deduzioni difensive sulla possibilità di leggere in modo difforme certuni risultati probatori non possono pertanto essere considerate da questa Corte, alla cui funzione istituzionale è estranea la possibilità di sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione con riferimento alla chiamata in correità da parte del ricorrente di tale LA, che secondo il difensore sarebbe stata valutabile quanto meno ai fini dell'applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 5 in caso di accoglimento della richiesta difensiva di riapertura dell'istruzione dibattimentale, la Corte da un lato si riporta a quanto già detto nell'esaminare il primo motivo e a quanto si dirà in seguito nell'esame del quinto motivo e dall'altro rileva che l'esame della fondatezza di quanto dichiarato al riguardo dal JU solo nella fase terminale del giudizio di appello (facendo peraltro solo parziali ammissioni) è stata doverosamente sottoposta all'esame della Procura della Repubblica competente.
Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di appello, avendo la Corte ricostruito, attraverso un esauriente e razionale percorso argomentativo basato su un analitico esame delle risultanze processuali, il ruolo svolto nella vicenda dal JU, ruolo incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 116 c.p. che, peraltro, resterebbe esclusa soltanto se il reato diverso consistesse in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato (Cass. sez. 2^ 10 novembre 2006 n. 40156, Taroni). Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di appello relativo alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art.630 c.p., comma 5 in conseguenza delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 13 giugno 2007. La diminuente speciale prevista in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove decisive per l'individuazione o la cattura dei complici postula infatti non già un qualsiasi contributo utile di raggiungimento della verità, ma un aiuto determinante all'orientamento delle indagini verso i veri colpevoli, per cui devono ritenersi esclusi dall'applicazione della diminuente speciale quei comportamenti successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato (nel caso di specie, a parte RJ ST, giudicati tutti separatamente), possono contribuire, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento delle singole responsabilità (Cass. sez. 6^ 18 marzo 1994 n. 7504; sez. 6^ 2 luglio 1992 n. 10376, Castiglia). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2008