Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1991, n. 4820
CASS
Sentenza 5 febbraio 1991

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Il dolo del delitto di collusione presenta carattere di specialità rispetto alla generica violazione del dovere di ufficio, sicché possono ipotizzarsi anche nei confronti del militare della Guardia di Finanza fatti di corruzione senza dolo di collusione.

Il reato previsto dalla prima parte dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, riguarda la violazione finanziaria (qualsiasi violazione finanziaria) costituente delitto, commessa dal militare della guardia di finanza ed è figura del tutto autonoma rispetto alle altre due ipotizzate dallo stesso articolo, tra cui la collusione. Trattasi di reato proprio, monosoggettivo (non richiedente cioè il necessario concorso di altri soggetti, qualificati o no) che il militare può commettere con condotta tipica, se agente isolatamente o con altri militari, ovvero in qualsiasi forma partecipativa, se concorrente con altri soggetti; in tale ultimo caso lo stabilito concerto non dà luogo ad un'ipotesi di collusione, bensì ad un accordo che direttamente sorregge il reato concordato di violazione finanziaria e rende attribuibile a ciascuno il risultato esterno dei contributi unificati.

Il reato di corruzione di pubblico ufficiale non rimane assorbito in quello di collusione.

La esatta interpretazione di un provvedimento camerale - nella specie: sentenza istruttoria - non può prescindere dalla combinata considerazione delle due parti componenti, ossia del dispositivo e della motivazione, che si integrano nel circoscriverne e precisarne la portata, diversamente dai provvedimenti dibattimentali, nei quali la prevalenza certa del dispositivo discende alla diversa metodologia di espressione della volontà del giudice.

In tema di concorso nella commissione di fatti di contrabbando militare, l'obbligo istituzionale dei funzionari U.T.I.F., specie se in posizione dirigente, è quello, fra altri, di reprimere le frodi, eventualmente in funzione surrogatoria di mancati adempimenti da parte di funzionari inferiori, incaricati di specifiche mansioni di vigilanza e di controllo, sicché la volontaria e concertata (con altri) inadempienza, eventualmente contestuale a quelle concorrenti di altri soggetti con doveri particolari, dà corpo tanto al rapporto di concausalità rispetto all'evento, quanto alla violazione del dovere di impedimento, che non deve nascere necessariamente dallo svolgimento di una specifica mansione, bastando un rapporto di tutela tra il soggetto obbligato e l'interesse protetto.

Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è reato istantaneo che si consuma all'atto stesso dell'accordo, a nulla rilevando i posteriori ed attuativi comportamenti.

Il reato di contrabbando militare ha natura plurioffensiva essendo lesivo, al contempo, dell'obbligo di fedeltà alla particolare disciplina militare e dell'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.

In tema di corruzione propria, anche la volontaria omissione di un generale dovere funzionale può concretare il rapporto causale di cui al secondo comma dell'art. 40 cod. pen..

Il reato di "contrabbando militare" (così impropriamente denominata la violazione finanziaria che si concreti nella consumazione di contrabbando interno di oli minerali da parte di militare di finanza, anche in concorso con non militari) non è condizionato immancabilmente dalla realizzazione della condotta ad opera del militare, a ciò potendo procedere il soggetto concorrente non qualificato, purché con il consenso coadiuvante del militare, che può assumere la forma della dolosa elusione del dovere funzionale di intervento impeditivo.

In tema di contrabbando di oli minerali, il gerente di deposito libero di tali oli autorizzato alla emissione, in sostituzione di ufficio dello Stato (Guardia di Finanza ed U.T.I.F.), dei certificati mod. H ter 16 (cosiddetti "certificati di provenienza"), partecipando interinalmente alla specifica, pubblica funzione correlativa e così attestando in essi, originalmente, le operazioni compiute, la qualità e la quantità dei prodotti estratti e quant'altro prescritto dalla legge, riveste la qualità di pubblico ufficiale (la Cassazione ha evidenziato che il principio di cui in massima conserva validità anche dopo che l'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, sostituendo l'art. 357 cod. pen., ha ridefinito la nozione di pubblico ufficiale).

La differenza tra il concorso di persone nel reato continuato e l'associazione per delinquere risiede, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nelle connotazioni dell'accordo partecipativo che, se delimitato nel tempo e nella previsione di fatti specifici, con esaurimento a scopo raggiunto, dà luogo alla prima ipotesi, mentre se proiettato illimitatamente nel futuro, senza predeterminazione cronologica ed operativa, perciò perdurando anche dopo la realizzazione di uno o più tra i delitti-scopo, anche con il sostegno di adeguata organizzazione a base stabile, concertata fra almeno tre soggetti, integra il reato associativo (nell'affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto infondato l'assunto di taluni ricorrenti, secondo il quale la previsione di cui all'art. 416 cod. pen. atterrebbe solo alla consumazione di delitti "eterogenei", di tal che non sarebbe configurabile rapporto associativo, bensì delitto concorsuale continuato nel caso in cui oggetto dell'accordo sia la consumazione ripetuta di delitti della stessa specie).

In tema di nozione di pubblico ufficiale, il secondo comma dell'art. 357 cod. pen., come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, prevede che "la funzione amministrativa" è caratterizzata tra l'altro, "dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". La congiunta previsione di tali poteri, quali mezzi di svolgimento della funzione amministrativa, pur facendo letteralmente apparire fuori dell'ambito funzionale specifico chiunque disponga del solo potere autoritativo o certificativo (e dunque, con riferimento al caso di specie, anche il privato abilitato, occasionalmente, a certificazioni amministrative), va invece interpretata nel senso che si ha svolgimento di detta funzione anche soltanto con il mezzo del potere autoritativo o di quello certificativo (sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto che anche dopo la riformulazione dell'art. 357 cod. pen. l'esercente di deposito libero di oli minerali autorizzato all'emissione dei cosiddetti "certificati di provenienza" mod. H ter 16 riveste la qualità di pubblico ufficiale).

In tema di contrabbando di oli minerali i certificati mod. H ter 16 (cosiddetti "certificati di provenienza") vanno ricondotti nella categoria degli atti pubblici con fede privilegiata (art. 476, comma secondo, cod. pen.), e non in quella del certificato o dell'attestato, a ragione del loro contenuto intrinseco, concernente attività rilevanti svolte direttamente dal redigente o comunque cadute sotto la sua diretta percezione (fattispecie relativa al delitto di falso ideologico in atto pubblico).

Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l'intraneo sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi - ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo (nella specie la Cassazione ha escluso che il reato di cosiddetto "contrabbando militare", previsto dalla prima parte dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, appartenga al novero dei reati propri "esclusivi").

La circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. è applicabile non solo al reato monosoggettivo di cui alla prima ipotesi dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ma altresì al delitto plurisoggettivo di collusione, di cui alla seconda ipotesi di tale norma escludendo dal computo delle persone concorrenti il numero di quelle strettamente necessarie per l'integrazione del reato.

La deroga al principio di specialità dell'estradizione fissata nel secondo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione con riguardo alla prescrizione, attiene soltanto all'interruzione della prescrizione e non alla definizione del rapporto processuale con sentenza. Se la Convenzione avesse inteso autorizzare, in una agli atti interruttivi, anche la pronuncia di sentenza o di provvedimento analogo, ne avrebbe invero dato inequivoca esplicitazione nel testo normativo, che ne è invece carente. La ricordata norma della Convenzione, inoltre, si riferisce espressamente al concetto di "interruzione" della prescrizione che è distinto da quello di "impedimento" della prescrizione, il quale solo, coinvolgendo la necessità di contrastare in via assoluta la verificazione della causa estintiva, legittima anche l'adozione del mezzo estremo rappresentato dalla sentenza non più soggetta ad impugnazione, mentre, d'altro canto, la prevista utilizzabilità anche di procedimento contumaciale non significa che gli atti di giurisdizione, limitati normativamente alla finalità interruttiva, debbano obbligatoriamente giungere al naturale epilogo costituito dalla sentenza. (Nell'affermare i principi di cui in massima la Cassazione ha anche rilevato che, pur a voler ricomprendere la sentenza di condanna tra gli atti interruttivi della prescrizione che possono essere emessi in vista di una richiesta di estradizione suppletiva e nell'impossibilità di giustificare la richiesta stessa con un idoneo diverso titolo - quale ad esempio un provvedimento restrittivo della libertà personale -, una tale possibilità non potrebbe essere comunque giustificata nel caso - quale quello di specie - in cui la eventualità di estradizione suppletiva non sia configurabile per precedente rifiuto dello Stato di rifugio motivato dall'esistenza di un divieto discendente dalla stessa Convenzione - nella specie, dall'art. 5 relativo alla materia dei reati finanziari).

In tema di repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, la particolare fattispecie di cui agli artt. 5 e 15 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (conv. nella legge 27 luglio 1957, n. 464) concerne il trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza o con certificato falso, alterato o scaduto ed attiene, manifestamente, alla sola condotta materiale ivi prevista, cioè al trasporto non legittimato da valido titolo di accompagno. Ove invece sussista condotta concorrente, penalmente illecita, che riguardi particolarmente la formazione del certificato e la fede pubblica che ad essa si riconnette, si ha il reato comune di falso, materiale o ideologico, che si perfeziona al momento stesso della contraffazione o dell'alterazione, senza necessità di uso successivo, che è punito separatamente, se posto in essere da soggetto diverso dal falsificatore. La coesistenza dei due reati fa capo non soltanto alla diversità evidente degli interessi giuridici protetti, ma alla autonomia delle condotte, ciascuna delle quali - in ipotesi di trasporto con certificato falso - copre soltanto una parte della complessiva azione, il che esclude la configurabilità di una stessa materia (art. 15 cod. pen.) soggetta a concorso apparente di norme, verificandosi, invece, concorso effettivo di reati.

Il principio posto dal secondo comma dell'art. 40 cod. pen. inerisce al generale rapporto di causalità ed è applicabile anche ai reati con solo evento giuridico. Ai fini della regola "de qua" l'evento deve intendersi coincidente con quello consumativo del reato, questo rappresentando il vietato risultato giuridico della condotta, alla cui verificazione l'omittente ha volontariamente concorso (nella specie, in cui si imputava a taluni appartenenti alla guardia di finanza il reato di "contrabbando militare" per non aver impedito fatti di contrabbando interno, la Cassazione, affermando il principio di cui in massima, ha respinto l'assunto di un ricorrente secondo cui il principio di cui al comma secondo dell'art. 40 cod. pen. atterrebbe solo ai reati con evento naturalistico e non anche a quelli di pura condotta).

In tema di applicabilità dell'aggravante del "nesso teleologico" (art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.) al delitto di corruzione propria, l'aggravante "de qua" non è configurabile rispetto agli illeciti penali (quali l'omissione di atti di ufficio, l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc.) che alla corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio; ciò non vale rispetto a quelle altre trasgressioni di natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nella associazione per delinquere, ecc.) che, pur indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretta la determinazione del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente il "nesso teologico" tra il reato di corruzione propria e quelli di collusione, contrabbando militare e falso ideologico).

Nei reati plurisoggettivi (o a concorso necessario) la punibilità del concorrente estraneo, quando non espressamente prevista dalla norma, deve essere esclusa (con riguardo al caso di specie, relativo al reato di collusione, ritenuto "a concorso necessario", la Cassazione ha anche escluso che per i reati militari plurisoggettivi la punibilità del concorrente estraneo possa essere ricondotta al disposto dell'art. 14 cod. pen. mil. pace).

La Cassazione deve procedere alla sostituzione della formula assolutoria dubitativa adottata dal giudice di merito con quella piena, ai sensi dell'art. 254 delle disposizioni transitorie del nuovo cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorrente sia deceduto nelle more del giudizio di cassazione e per tale causa non abbia potuto enunciare i motivi di ricorso. A tale effetto non rileva la mancata enunciazione dei motivi, che sarebbero stati comunque mirati all'ottenimento della corrispondente formula piena (nella specie: "per non ave commesso il fatto"), cui devesi pervenire "ex officio" ai sensi dell'art. 530 comma secondo, nuovo cod. proc. pen., immediatamente applicabile, ne' rileva la morte del ricorrente, al cui naturale effetto estintivo deve sovrapporsi, anche per ragioni equitative, quello più favorevole della statuizione assolutoria, che deriva direttamente dal "novum jus" e non esige valutazione di merito, cui osterebbe il difetto di rapporto processuale per il venir meno del soggetto passivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1991, n. 4820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4820
    Data del deposito : 5 febbraio 1991

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