Sentenza 5 febbraio 1991
Massime • 21
Il dolo del delitto di collusione presenta carattere di specialità rispetto alla generica violazione del dovere di ufficio, sicché possono ipotizzarsi anche nei confronti del militare della Guardia di Finanza fatti di corruzione senza dolo di collusione.
Il reato previsto dalla prima parte dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, riguarda la violazione finanziaria (qualsiasi violazione finanziaria) costituente delitto, commessa dal militare della guardia di finanza ed è figura del tutto autonoma rispetto alle altre due ipotizzate dallo stesso articolo, tra cui la collusione. Trattasi di reato proprio, monosoggettivo (non richiedente cioè il necessario concorso di altri soggetti, qualificati o no) che il militare può commettere con condotta tipica, se agente isolatamente o con altri militari, ovvero in qualsiasi forma partecipativa, se concorrente con altri soggetti; in tale ultimo caso lo stabilito concerto non dà luogo ad un'ipotesi di collusione, bensì ad un accordo che direttamente sorregge il reato concordato di violazione finanziaria e rende attribuibile a ciascuno il risultato esterno dei contributi unificati.
Il reato di corruzione di pubblico ufficiale non rimane assorbito in quello di collusione.
La esatta interpretazione di un provvedimento camerale - nella specie: sentenza istruttoria - non può prescindere dalla combinata considerazione delle due parti componenti, ossia del dispositivo e della motivazione, che si integrano nel circoscriverne e precisarne la portata, diversamente dai provvedimenti dibattimentali, nei quali la prevalenza certa del dispositivo discende alla diversa metodologia di espressione della volontà del giudice.
In tema di concorso nella commissione di fatti di contrabbando militare, l'obbligo istituzionale dei funzionari U.T.I.F., specie se in posizione dirigente, è quello, fra altri, di reprimere le frodi, eventualmente in funzione surrogatoria di mancati adempimenti da parte di funzionari inferiori, incaricati di specifiche mansioni di vigilanza e di controllo, sicché la volontaria e concertata (con altri) inadempienza, eventualmente contestuale a quelle concorrenti di altri soggetti con doveri particolari, dà corpo tanto al rapporto di concausalità rispetto all'evento, quanto alla violazione del dovere di impedimento, che non deve nascere necessariamente dallo svolgimento di una specifica mansione, bastando un rapporto di tutela tra il soggetto obbligato e l'interesse protetto.
Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è reato istantaneo che si consuma all'atto stesso dell'accordo, a nulla rilevando i posteriori ed attuativi comportamenti.
Il reato di contrabbando militare ha natura plurioffensiva essendo lesivo, al contempo, dell'obbligo di fedeltà alla particolare disciplina militare e dell'interesse dello Stato alla regolare percezione dei tributi.
In tema di corruzione propria, anche la volontaria omissione di un generale dovere funzionale può concretare il rapporto causale di cui al secondo comma dell'art. 40 cod. pen..
Il reato di "contrabbando militare" (così impropriamente denominata la violazione finanziaria che si concreti nella consumazione di contrabbando interno di oli minerali da parte di militare di finanza, anche in concorso con non militari) non è condizionato immancabilmente dalla realizzazione della condotta ad opera del militare, a ciò potendo procedere il soggetto concorrente non qualificato, purché con il consenso coadiuvante del militare, che può assumere la forma della dolosa elusione del dovere funzionale di intervento impeditivo.
In tema di contrabbando di oli minerali, il gerente di deposito libero di tali oli autorizzato alla emissione, in sostituzione di ufficio dello Stato (Guardia di Finanza ed U.T.I.F.), dei certificati mod. H ter 16 (cosiddetti "certificati di provenienza"), partecipando interinalmente alla specifica, pubblica funzione correlativa e così attestando in essi, originalmente, le operazioni compiute, la qualità e la quantità dei prodotti estratti e quant'altro prescritto dalla legge, riveste la qualità di pubblico ufficiale (la Cassazione ha evidenziato che il principio di cui in massima conserva validità anche dopo che l'art. 17 della legge 26 aprile 1990 n. 86, sostituendo l'art. 357 cod. pen., ha ridefinito la nozione di pubblico ufficiale).
La differenza tra il concorso di persone nel reato continuato e l'associazione per delinquere risiede, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nelle connotazioni dell'accordo partecipativo che, se delimitato nel tempo e nella previsione di fatti specifici, con esaurimento a scopo raggiunto, dà luogo alla prima ipotesi, mentre se proiettato illimitatamente nel futuro, senza predeterminazione cronologica ed operativa, perciò perdurando anche dopo la realizzazione di uno o più tra i delitti-scopo, anche con il sostegno di adeguata organizzazione a base stabile, concertata fra almeno tre soggetti, integra il reato associativo (nell'affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto infondato l'assunto di taluni ricorrenti, secondo il quale la previsione di cui all'art. 416 cod. pen. atterrebbe solo alla consumazione di delitti "eterogenei", di tal che non sarebbe configurabile rapporto associativo, bensì delitto concorsuale continuato nel caso in cui oggetto dell'accordo sia la consumazione ripetuta di delitti della stessa specie).
In tema di nozione di pubblico ufficiale, il secondo comma dell'art. 357 cod. pen., come sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, prevede che "la funzione amministrativa" è caratterizzata tra l'altro, "dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi". La congiunta previsione di tali poteri, quali mezzi di svolgimento della funzione amministrativa, pur facendo letteralmente apparire fuori dell'ambito funzionale specifico chiunque disponga del solo potere autoritativo o certificativo (e dunque, con riferimento al caso di specie, anche il privato abilitato, occasionalmente, a certificazioni amministrative), va invece interpretata nel senso che si ha svolgimento di detta funzione anche soltanto con il mezzo del potere autoritativo o di quello certificativo (sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto che anche dopo la riformulazione dell'art. 357 cod. pen. l'esercente di deposito libero di oli minerali autorizzato all'emissione dei cosiddetti "certificati di provenienza" mod. H ter 16 riveste la qualità di pubblico ufficiale).
In tema di contrabbando di oli minerali i certificati mod. H ter 16 (cosiddetti "certificati di provenienza") vanno ricondotti nella categoria degli atti pubblici con fede privilegiata (art. 476, comma secondo, cod. pen.), e non in quella del certificato o dell'attestato, a ragione del loro contenuto intrinseco, concernente attività rilevanti svolte direttamente dal redigente o comunque cadute sotto la sua diretta percezione (fattispecie relativa al delitto di falso ideologico in atto pubblico).
Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l'intraneo sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi - ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo (nella specie la Cassazione ha escluso che il reato di cosiddetto "contrabbando militare", previsto dalla prima parte dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, appartenga al novero dei reati propri "esclusivi").
La circostanza aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. è applicabile non solo al reato monosoggettivo di cui alla prima ipotesi dell'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, ma altresì al delitto plurisoggettivo di collusione, di cui alla seconda ipotesi di tale norma escludendo dal computo delle persone concorrenti il numero di quelle strettamente necessarie per l'integrazione del reato.
La deroga al principio di specialità dell'estradizione fissata nel secondo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione con riguardo alla prescrizione, attiene soltanto all'interruzione della prescrizione e non alla definizione del rapporto processuale con sentenza. Se la Convenzione avesse inteso autorizzare, in una agli atti interruttivi, anche la pronuncia di sentenza o di provvedimento analogo, ne avrebbe invero dato inequivoca esplicitazione nel testo normativo, che ne è invece carente. La ricordata norma della Convenzione, inoltre, si riferisce espressamente al concetto di "interruzione" della prescrizione che è distinto da quello di "impedimento" della prescrizione, il quale solo, coinvolgendo la necessità di contrastare in via assoluta la verificazione della causa estintiva, legittima anche l'adozione del mezzo estremo rappresentato dalla sentenza non più soggetta ad impugnazione, mentre, d'altro canto, la prevista utilizzabilità anche di procedimento contumaciale non significa che gli atti di giurisdizione, limitati normativamente alla finalità interruttiva, debbano obbligatoriamente giungere al naturale epilogo costituito dalla sentenza. (Nell'affermare i principi di cui in massima la Cassazione ha anche rilevato che, pur a voler ricomprendere la sentenza di condanna tra gli atti interruttivi della prescrizione che possono essere emessi in vista di una richiesta di estradizione suppletiva e nell'impossibilità di giustificare la richiesta stessa con un idoneo diverso titolo - quale ad esempio un provvedimento restrittivo della libertà personale -, una tale possibilità non potrebbe essere comunque giustificata nel caso - quale quello di specie - in cui la eventualità di estradizione suppletiva non sia configurabile per precedente rifiuto dello Stato di rifugio motivato dall'esistenza di un divieto discendente dalla stessa Convenzione - nella specie, dall'art. 5 relativo alla materia dei reati finanziari).
In tema di repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, la particolare fattispecie di cui agli artt. 5 e 15 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (conv. nella legge 27 luglio 1957, n. 464) concerne il trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza o con certificato falso, alterato o scaduto ed attiene, manifestamente, alla sola condotta materiale ivi prevista, cioè al trasporto non legittimato da valido titolo di accompagno. Ove invece sussista condotta concorrente, penalmente illecita, che riguardi particolarmente la formazione del certificato e la fede pubblica che ad essa si riconnette, si ha il reato comune di falso, materiale o ideologico, che si perfeziona al momento stesso della contraffazione o dell'alterazione, senza necessità di uso successivo, che è punito separatamente, se posto in essere da soggetto diverso dal falsificatore. La coesistenza dei due reati fa capo non soltanto alla diversità evidente degli interessi giuridici protetti, ma alla autonomia delle condotte, ciascuna delle quali - in ipotesi di trasporto con certificato falso - copre soltanto una parte della complessiva azione, il che esclude la configurabilità di una stessa materia (art. 15 cod. pen.) soggetta a concorso apparente di norme, verificandosi, invece, concorso effettivo di reati.
Il principio posto dal secondo comma dell'art. 40 cod. pen. inerisce al generale rapporto di causalità ed è applicabile anche ai reati con solo evento giuridico. Ai fini della regola "de qua" l'evento deve intendersi coincidente con quello consumativo del reato, questo rappresentando il vietato risultato giuridico della condotta, alla cui verificazione l'omittente ha volontariamente concorso (nella specie, in cui si imputava a taluni appartenenti alla guardia di finanza il reato di "contrabbando militare" per non aver impedito fatti di contrabbando interno, la Cassazione, affermando il principio di cui in massima, ha respinto l'assunto di un ricorrente secondo cui il principio di cui al comma secondo dell'art. 40 cod. pen. atterrebbe solo ai reati con evento naturalistico e non anche a quelli di pura condotta).
In tema di applicabilità dell'aggravante del "nesso teleologico" (art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen.) al delitto di corruzione propria, l'aggravante "de qua" non è configurabile rispetto agli illeciti penali (quali l'omissione di atti di ufficio, l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc.) che alla corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio; ciò non vale rispetto a quelle altre trasgressioni di natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nella associazione per delinquere, ecc.) che, pur indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti (nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha considerato corretta la determinazione del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente il "nesso teologico" tra il reato di corruzione propria e quelli di collusione, contrabbando militare e falso ideologico).
Nei reati plurisoggettivi (o a concorso necessario) la punibilità del concorrente estraneo, quando non espressamente prevista dalla norma, deve essere esclusa (con riguardo al caso di specie, relativo al reato di collusione, ritenuto "a concorso necessario", la Cassazione ha anche escluso che per i reati militari plurisoggettivi la punibilità del concorrente estraneo possa essere ricondotta al disposto dell'art. 14 cod. pen. mil. pace).
La Cassazione deve procedere alla sostituzione della formula assolutoria dubitativa adottata dal giudice di merito con quella piena, ai sensi dell'art. 254 delle disposizioni transitorie del nuovo cod. proc. pen., anche nel caso in cui il ricorrente sia deceduto nelle more del giudizio di cassazione e per tale causa non abbia potuto enunciare i motivi di ricorso. A tale effetto non rileva la mancata enunciazione dei motivi, che sarebbero stati comunque mirati all'ottenimento della corrispondente formula piena (nella specie: "per non ave commesso il fatto"), cui devesi pervenire "ex officio" ai sensi dell'art. 530 comma secondo, nuovo cod. proc. pen., immediatamente applicabile, ne' rileva la morte del ricorrente, al cui naturale effetto estintivo deve sovrapporsi, anche per ragioni equitative, quello più favorevole della statuizione assolutoria, che deriva direttamente dal "novum jus" e non esige valutazione di merito, cui osterebbe il difetto di rapporto processuale per il venir meno del soggetto passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/1991, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1991 |
Testo completo
☐ 4820 AL MASSIIO
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 5.2.199 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1
LA CORTE SUPREMA DI SSE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 111
Dott. CORRADO CARNEVALE Presidenté
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.STANISLAO SIBILIA
« FRANCESCO PINTUS2. N. 27772/90
3. UMBERTO FELICIANGELI
4. » MARIO SCHIAVOTTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricors i proposti da :
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di RI, nei confronti di:
LO TE TO, SI LE, FR ER,
LL AL, TA RI, RE OD,
RO MA, OD LO, TA BR,
IE MA, NE UM, LL BR,
CA LO;
·
2) AC PI RO,n. 1'8.7.1939;
3) ND EO, n. il 6.1.1939;
4) AM NT, n. il 18.4.1947;
5) LL RI, n..il 1°.3.1938;
6) SI LE, n. il 22.2.1928;
7) ND GU,n. 11 16.2.1932;.
8.) LL. AL,n. ...il 2.12. 1936;
9). LI IZ, n. il 16.9.1945;
10) LZ RI;
n. 41 30.1. .1943;
11) ON IO, n. 11 27.12.1946;.
12) UZ FR,n. 11.2.7:1927;
13) CA NO,n. 11 16.8.1945;
14) AI PE, n. 11 9.11.1920,
15): CAMPO ND,n. 11:20.3.1940;
16) RD Stefano, n. il 9.10.1933;
Mod. 82 A. Spinosi Roma ના
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66)
CASATI AL, n. il 4.2.1925%;
TA BR, n. il 12.7.1943;
TA RI, n. il 7.10.1951;
TA SA,n. il 23.11.1933;
IE MA, n. il 5.10.1924;
2.3.1948; AB RO,n. il
CICCHIELLO EN, n. il 10.3.1930;
CI RO, n. il 24.9.1938;
RI RA, n. il 18.5.1935;
ME IO, n. il 10.2.1937;
TI RI,n. il 29.10.1936;
LL CE, n. il 16.2.1914%;
ZZ AR, n. il 23.7.1946%;
AG BE Massimo, n. il 18.8.1949;
D'IC NR, n. il 2.1.1935;
DE TT PE, n. il 16.12.1923;
DE NI EG,n. il 7.5.1925;
SA RO, n. il 1°.10.1927; DE il 31.5.1924; DI ON AN, n. il 9.7.1937; DI AP ER, n.
27.9.1915%; UC Simeone, n. il il 16.4.1944; TO FR, n. il 16.3.1930%; LE PE, n. il 4.6.1923; ER NO, n.
LI FR, n. il 18.9.1942;
FR ER, n. il 23.5.1928;
4.10.1937%; RE OD, n. il il 27.10.1928;GA VA, n.
NE UM, n. il 4.12.1928;
GI RZ il 31.3.1925;
, n.
SI GG, n. il 29.1.1962.
LA BR, n. il 31.8.1936;
LO MU IO, n. il 3.10.1940;
LO TE TO, n. il 9.12.1922;
LT AL, n. il 21.5.1934%;
AN PE, n. il 16.10.1922;
NI LO, n. il 9.4.1930;
RO MA,n. il 26.2.1928;
NE GI NR, n. il 5.1.1924;
IL RI, n. il 30.10.1934;
RE PE,n, il 1°.9.1938;
OT RI, n. il 25.11.1923;
LL BR, n. il 6.6.1925;
UZ GI,n. il 23.9.1938; LI NZ,n. il 9.8.1929;
NE IT,n. il 28 10.1936;
DI ER,n, il 21.2.1923;
ER IO,n. 1 1° 1.1928;. TA CH,n. il 23.7.1934;
IC UM,n Il 15.6.1931; 7) GH AN, n il 18.3.1924;
8) VI OL, n. il 2.9.1938;
9) SA RA, n. 11 23.3.1939;
0) IC AR, n. il 26.6.1938;
1) IA EA FR, n. il 29.1.1936;
2) ON DI, n. il 5.1.1923;
3) AF RI,n. il 6.11.1928; > on
4) DI ST, n. il 23.2.1931;
5) CC AN, n. il 24.4.1923; CANCELLERIA
6) OD LO, n. il 4.10.1943;
7) TU LE,n il 23.3.1937;
8) CA LO, n. 11 21.8 1924;
'9) IC AN, n. il 29.4.1923; in
30) RO DI, n. il 17.1.1921 (deceduto)
Ricorrenti
avverso la sentenza in data 17 luglio 1979 della Corte d'Appel-
lo di RI;
il TA ed il RO altresì avverso le ordinan ze dibattimentali del 2.5.1989 e del 2.e 8 maggio 1989, rispet 1 847195
tivamente, che ne dichiaravano la contumacia nel giudizio di appello;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 84719
Udita in pubblica uidenza la relazione fatta dal Consigliere
Dr.M. Schiavotti
E847 188 Udito, per la parte civile, l'avv. A.De Stefano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore E847132
Generale Dr.A.Scopelliti
E847184 che ha concluso per: 1) Inammissibile il ricorso del P.G. nei
E842183 confronti di: 1) LL AL%; 2) TA BR;
E847182
3) TA RI;
4) IE MA;
5) ED OD;
E897185
6) NE UM;
7) RO IL;
8) LL BR;
E84718
9) OD LO;
10) CA LO;
11) LO TE TO;
E847 12) AC PI RO;
13) D'IC NR;
14) CA MO;
LUKTE SUPREMA DI SSE
- COFIE
Rilasel studio 15) LO MU IO%3 16) LT AL;
17) OT RI;
al SIQ. per diritti 108000 B) IC AR;
19) ON IO;
'
IL CANCELLIERE) Rigetto ricorso c/o SI;
CORTE SUPREMA DI SS (3) Accogliersi ricorso c/o FREATO;
UFFICIO COPE
Annullare senza rinvio per prescrizione: LL- capo E;
Ο
36000 Rilasci MORELLI capo F;
NE capo E;
GIANFRANO. - fermo il capo R. al SIG. per diritti annullarsi i reati commessi fino al frebbraio '76; LI - capo A;
LZ i reati commessi fino al febbraio 176%;BIL CANCELLIERE
籍
prescritto il reato di falso%; DE NI prescritto UZ
reato Z/B;
Annullare quanto all'SI il punto relativo alla ne-
gata concessione dell'attenuante p. e p. dall'art.48 c.p.n.p.
- quanto ad AM, LI e TA BR Accogliersi
-
il motivo relativo alla continuazione tra i reati decisi in sentenza e quelli di cui alle sentenze C.C. del 14.3.89 e
12.12.89.
:
Eliminare l'aggravante p. e p. dall'art.47 c.p.n.p. ex lege febbraio 1990 e rimettere gli atti al IC di RI per nuovo giudizio sulle attenuanti giuridiche nei confronti di:
.
UZ, DE NI, RO, IL, LL, FORMATO, EMACOLDI.
Sostituzione formula dubbio nei confronti di:
ME IO, TI RI, ND, LL, SI,
ND, LI, FR, NE, NE, TT,
IA EA, TU, CA, IO, LA, NI,
RE, DI, RO 5-
Accogliersi ricorso NE e correggere capo "C" in capo "D".
Accogliersi ricorso AF e annullare con rinvio.
Accogliersi ricorsi CH, DI ON, DE SA e DE TT
quanto alla negata restituzione della cauzione.
Disporre la sospensione della pena accessoria, ex art.166 c.p.,
nei confronti di ON, DE TT, DE SA, ER, ON,
CC.
Revocare la pena accessoria nei confronti di NE, LA,
LT, DI.
Rigetto nel resto dei ricorsi predetti e di tutti gli altri ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti: A.Galasso; G.Maris; D.Pesce; P.D'Ovidio;
M.Gallerano; L.Balestri; M.Cassola; G.Damiani; G.Bova; F. Par-
ravicini; G.De Seta;
F.Bricola; M.Monaco; P.Fiore; R.Console;
T.Mazzucca; G.Volante; M.Cortesi; G.Lozzi; L.Mucci%3B V.Chiusano;
C.Zaccone; G.Azzoli; A.Angelucci; F.Dean.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di cui al presente procedimento attengono ad amplissima ed articolata attività di contrabbando in-
terno di olf minerali, cui davano vita, nell'arco di
cempo compreso tra il 1972 ed i primi mesi dell'anno
1979, gruppi associati nella gestione di affinerie di aziende petrolifere dell'Italia Settentrionale,
con la complicità di vasterasee degli organi gilanza (Guardia di Finanza e Uffici Tecnici delle 1
1
a
Imposte di Fabbricazione), ottenuta con capillare opera di corruzione, giunta secondo le sentenze di
merito sino ai vertici (comandante generale e capo di Stato Maggiore) del Corpo militare, ricoperti,
rispettivamente, dai generali AF IC e Do-
nato Lo ET.
L'ingentissima frode, che procurava centinaia di mi liardi di utili e la cui realizzazione coinvolgeva anche il concorso di operatori privati, ai più sva-
riati livelli, comporta pure, quali indispensabili mezzi attuativi, l'esecuzione di reati strumentali
(la collusione, la corruzione, l'associazione per de linquere, i falsi ideologici nei documenti normati-
vamente prescritti a tutela del credito fiscale del-
lo Stato), e di altri aventi funzione di copertura
(falsi in verifiche od in rapporti) del reato-fine già consumato.
Il complesso fenomeno delittuoso, eccezionalmente
cospicuo per durata, dimensioni territoriali, entità
dei lucri, estensione delle trame corruttive, dava poi luogo a parecchi procedimenti penali, alcuni dei quali, concernenti anche soggetti qui ricorrenti,
conclusi con sentenze irrevocabili.
Avanti al Tribunale di RI confluivano, a seguito di ponderose istruttorie, i procedimenti recanti i 7
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
n.2995/84, 2533/85, 24/85 e 3043/82, a carico degli UFFIC IE
Richiesta copia stud odierni ricorrenti (e di altri imputati ancora, le da sig PETROME por diritti L. 44000 cui posizioni qui più non interessano).
#1 14 GEN. 83. I relativi fatti, articolati sui moduli operativi te- M. CANCE
DIRITTI D
stè cennati, ed imperniati prevalentemente sulle il-
lecite attività di contrabbando eseguite dalle azien-
VA JAG de "Costieri Alto Adriatico" (fungente da elemento
AW49 di collegamento tra i vari gruppi associati), SI,
P63320
ICIP, MO Distributory, Petronafta, appartenen- ADO91651 ti al gruppo facente capo a LI BR, SIPLAR,
GARLATE Petroli, COBEGAS, COMEA, Bensol ed altre,
del gruppo capeggiato da IS EN e SS
VA (ex ufficiali della Guardia di Finanza)
A009163 nonchè da altre aziende appartenenti a gruppi minori
A0091658 (BU, AT, NI), avevano potuto svolger si anche con la partecipazione di titolari di aziende AD091659
petrolifere non coinvolte direttamente nelle opera-
zioni di contrabbando, ma che avevano fornito a quel le operanti documenti genuini, ancorchè ideologicamen te falsi, in grado di costituire apparenti legittima CORTE SUPREMA DI CASSATIONE
Ur COPIE zioni, e perciò coperture formali, delle manipolazio
Richiesta copia studio dal Sig. e ni e delle distrazioni dei prodotto, poste ad oggetto
18,59 per diri++:
della massiccia e sistematica evasione fiscale.
2.9 MAR 2004 il
IL CANCELLIERE In tale quadro, importanza essenziale aveva assunto
secondo le ipotesi di accusa, poi trasfuse in di- CORTE SUPREMA DI SSE
UFFICIO COPIE
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BARTOLI dal Sig. per diritti L.414000
19 OTT. 2001 IL CANCELLIERE
LIRE 2000
CANCELLERIA
AJ896403
HJ896407
AJ896408
LIRE 1000
CANCELLERIA
AU368306
AU368307
AU368308
AU368309
AU368344
AU368345
AU368305
AU368310
stinti capi di imputazione elevati nei procedimenti anzidetti la ricercata, e spesso ottenuta, adesio- ne al piano criminoso di militari della Guardia di Finanza e di appartenenti agli Uffici Tecnici di fabbricazione, indotti, mercè cospicue corruzioni,
alla violazione dei doveri funzionali di sorveglian- za e di controllo e perciò alla agevolazione, in for me omissive varie, ma tutte dolose, del successo del-
la complessa attività di contrabbando.
La capillare ed astuta opera di penetrazione negli apparati di sorveglianza era stata peraltro favorita,
sempre secondo l'accusa, da pressioni esercitate da
"lobbies" politico-affaristiche, dominate dai c.d.
"petrolieri", che avevano ottenuto l'effetto della nomina in posti-chiavi della Guardia di Finanza e
degli U.T. I.F. di ufficiali e funzionari già asservi-
ti, mediante compensi in denaro ○ in altre forme,
alla ben organizzata articolazione del contrabbando,
e dei quali ci si intendeva servire, come poi avven- ne, a fini di "protezione", non esclusi interventi
trasferimenti di militari ligi al dovere e perciò e concretamente in grado di accertare e svelare le fro di in atto, del resto di tale imponenza da richiede-
necessariamente una fitta e parallela rete di re prezzolate complicità, estesa verticalmente sino ai 9
più alti gradi del Corpo militare e dell'apparato ci-
:
vile. In tale cornice, ad esempio, erano state favo-
rite, sempre secondo le ipotesi di accusa, le nomine del gen. AF IC e del gen.TO Lo ET alle cariche, rispettivamente di comandante generale e di capo di stato maggiore della Guardia di Finanza,
nonchè dell'ing. Edigio De LE a direttore dell'Uffi- cio Tecnico delle Imposte di fabbricazione di Tori-
no, prima, e di MI, poi.
'A carico dei predetti e, naturalmente, di numerosi altri soggetti, tra cui i responsabili delle ditte coinvolte e loro dipendenti, erano elevate nutrite serie di imputazioni (estese a fiancheggiatori varia-
mente presenti ed operanti nella stessa attività il-
lecita), le più significative delle quali ritenute a tutti unitariamente ascrivibili (vedansi, soprat tutto, le rubriche di cui ai capi A e C del procedi-
mento n. 2533/85) sulla base di comune intesa, inte-
grata operativamente da flussi reciproci di prodot contrabbandati, di supporti cartacei e di modalità
soggettive, esecutive. In particolare, con variazioni
di cui meglio si dirà in appresso, erano di contrabbando interno di o f minerali,
tinuato ed aggravato, di collusione con milita la Guardia di Finanza, ai sensi dell'art.3 If ipote- 10
si L. 1383/41, di corruzione propria di pubblico uffi ciale, di falso in atti pubblici, con riferimento ai certificati d'accompagno H ter 16, ai processi verba-
li di denaturazione dei prodotti petroliferi ed ai rapporti amministrativi.
Il Tribunale di RI, basandosi sulle confessioni rese da molti protagonisti dei fatti, e di mezzi di prova altrimenti acquisiti, pronunciava, in data 30.
4.1987, sentenza di condanna nei confronti, tra altri,
di AL EO, OR NT, AN RI,
AU LE, RO AL, NE IZ,
IC IO, BO RI, ON IO, Buzzoni Franco, CA NO, CA PE
CA ND, LI Stefano, AT BR, Ca-
ES SA, VA MA, TI RO,
CC EN, CC RO, NI
RA, ZO AR, AG LB NO, De
AT PE, De LE ID, De TI RO,
Di NN AN, Di IO ER, Dutto Gianfran
CO, ED PE, ER NO, Formato Giulio,
ED OD, SS VA, Giannetta Umber-
to, LI RZo, IS EN, Giudice Raf
faele, LA BR, Lo. ET TO, MA Ubal
do, NI PE, RO. MA, MI RI,
OR PE, MO RI, LI BR, Muz- 11
-
zi GI, PE IT, AC ER, RA IO,
AI CH, IC UM, ET Giovan-
ni, CI FO, TI GI, TA RI, Tama-
coldi ST, OC AN, TO LO, Vac-
caro LO, ON AN, IS AN, per tutti о per alcuni reati rispettivamente ascritti,com minando le relative pene, pel cui dettaglio - quando necessario si dirà in prosieguo;
adottava pronunce assolutorie о declaratorie di estinzione di reati per prescrizione, in relazione ad altri capi, nei confronrizi ti di alcuni tra gli imputati predetti ed assumeva,
poi, le determinazioni del caso in punto di risarci-
mento dei danni a favore del Ministero delle Finanze,
anche а carico di responsabili civili e disponeva le statuizioni accessorie, tra cui la rimozione dal gra do, ai sensi degli artt. 29 e 219 C.P.M.P degli im-
putati AL, AN, IC, CA, CA,
LI, VA, CC, CC, NI,
De AT, De TI, LA, AN, Giannetta,
Lo ET, MA, PE, AC, RA, CI, Ca-TI, OC, ON;
assolveva AT AL,
ES RI, EL IO, TI RI, Corbel
la CE, D'Ap ice NR, PA FR, FR
ER, Lo MU IO, AN LO, NE UI
ġi NR, NO NZ, AL OL, ER - 12 Francesco, AN DI, IC AR, Sotto-
via EA FR, LL LE in ordine dai reati rispettivamente ascritti con formule varie, di-
chiarando, in qualche caso, non doversi procedere perchè estinto il reato per amnistia 0 per prescrizio ne. A tutti i condannati, salvo che al TI, al
ZO ed al FO, erano concesse le attenuan-
ti generiche, equivalenti o prevalenti.
Provvedendo sugli appelli del P.M. e degli imputati,
la Corte di appello di RI, premessa la separazio ne del giudizio nei confronti di IC AF,
IC IO, FO IO, IS EN,
CI OD, ON AN (oltrechè di EL
LA, poi deceduto), pronunciava sentenza in 'data
17 luglio 1989, confermando la più parte delle deci-
sioni precedentemente assunte, statuendo talume asso
luzioni per insufficienza di prove
° estinzione di tenendo sostanzialmen nati per prescrizione, comunque specie nei confron- te fermo l'impianto accusatorio,
ti dei maggiori imputati- come meglio si dirà in seguito ed operando, in sede di motivazione, siste matici richiami a quella esposta dal Tribunale.
Sulle questioni giuridiche, general del procedimento cui è uesto momento fare ampio cen-
perchè comuni a gruppi imputati poi oggetto: 13 - di censure di tenore conforme nei ricorsi proposti,
la Corte d'Appello riteneva di stabilire, in sostan- ziale concordia con le opinioni del primo giudice:
in materia di estradizione riguardante gli imputati
TI, Lo ET, MI, TO, LI, Ri
cucci, arrestati in paesi stranieri e poi estradati in Italia limitatamente ai reati non finanziari о per reati attinenti ad altri procedimenti, ai sensi del-
la Convenzione Europea di estradizione (stipulata il
13.2.1957 e resa esecutiva in Italia con L.30.1.1963
n..300), che il c.d. principio di specialità, di cui
all'art:14 della stessa Convenzione, non è d'impedi-
: mento assoluto all'esercizio della giurisdizione ita liana relativamente ai reati commessi anteriormente alla consegna, e diversi da quelli pei quali l'estra-
dizione è concessa, quando ciò sia necessario per in
-----
terrompere il corso della prescrizione, a tal fine
potendosi anche utilizzare, a tenore del comma secon-
do dell'articolo, lo strumento del giudizio contuma-
ciale, fermo divieto di esecuzione della pena even
tualmente inflitta (o di altra forma di restrizione
personale), almeno sino all'esito posITo del а
estradizione se avviata Obletiva chiesta senso 1a. Corte richiamava la recente pronuncia in
ʼn data 28.2.1989 (ric.Nigro), delle Sezioni Unite - 14
di questa Corte di Cassazione;
in materia di esatta qualificazione dei reati di collusione e di contrabbando interno di olf minerali,
separatamente contestati, па connotati dalla parteci-
pazione concorsuale di privati e di militari della Guardia di Finanza, questi anche nella forma cau salmente omissiva di cui all'art.40 cpv. C.P. che i
relativi fatti costituiscono il reato complesso di cui alla prima ipotesi dell'art.3 L.1383/41 (la "vio lazione finanziaria commessa dal militare"), per ef-
fetto della fusione dei due reati-base in quella fi-
gura maggiore, comprensiva dei relativi elementi, con
conseguente eliminazione delle loro autonomie a fa-
)e monosoggettivo reato proprio, di vore di complesso (
1
danno anche finanziario (il c.d. "contrabbando mili tare"), da riguardarsi come progressione del reato di
pericolo costituito dalla sola collusione, ed in cui il concorso del privato deve essere unitariamente va
lutato, secondo la disciplina dell'art.117 C.P in
relazione al mutamento del titolo dipendente dalla
: qualità personale del soggetto qualificato, e cioè
del militare, (cfr. Cass.Sz.6´ 30.7.1985, ric.Egidi);
reato plurisoggettivo di collullusionein materia
(seconda. ipotesi ex art precitato), che il privato ente ià parimenti punibile, secondo - 15
tamento prevalente della giurisprudenza, per effetto dei principi generali A l concorso delle persone nel
reato ed in virtù, altresì, del disposto dell'art.14
'C.P.M.P.%;B
che è ammissibile il concorso formale tra i reati di collusione e di corruzione di p.u., alla stregua del radicato orientamento giurisprudenziale, giustificato anche dalla diversità delle condotte materiali affe renti a ciascuna figura;
in materia di associazione per delinquere, che ogni trama accertata nel processo deve essere ricondotta,
malgrado la diversità dei soggetti e D delle aziende (
operanti, ad unica matrice progettuale e perciò a
-
stabile veicolo omnicomprensivo, sostenuto da accordo collettivo a durata illimitata, con ripartizione di compiti interni ed esterni, funzionali alle varie
esigenze del contrabbando, ivi comprese quelle con-
nesse alla garanzia dell'impunità e perciò all'acqui sizione di prezzolate connivence negli apparati 33-
pressivi;
consumati massiccia- in materia di falsi ideologici,
ti mod." H ter 16 (documenti mente nei compagno dei prodotti petroliferi per assicura la soggezione al regime fiscale) che tratta di pubblico fidefac pporto alla 16
-
documentativa di attività direttamente esple funzione
о constatate dal pubblico ufficiale redigente tate
○ da altro soggetto espressamente abilitato, interi-
nalmente investito di consimile e pubblica potestà
certificativa. Sulla base di tali principi, la Corte d'Appello di
RI definiva, con sentenza 16.6.1990, anche il giudizio di appello nei confronti degli imputati Bo-
niciolli BE, FO IO, CI FO e
ON AN, pei quali aveva precedentemente dispo- sto stralcio, provvedendo ad ulteriore separazione del procedimento riguardo al IS, ed al IC (il
EL era nel frattempo deceduto). Erano, in gene- re confermate le decisioni di primo grado, ed a tut-
ti, salvo che al FO, restava confermata (o sta-
tuita) la concessione delle attenuanti generiche,
equivalenti o prevalenti. Avverso dette sentenze hanno prodotto ricorsi i sog-.
getti in epigrafe, ma il P.G. di RI ha poi enun-
ciato motivi soltanto nei confronti di AU Pa-
squale e di FR ER (con implicita rinuncia al gravame nei riguardi del LL di AT RI,
di AT BR, del VA, del GI, del
LI, del AN, del RO del Todescato
del CA) - 17
I ricorrenti Aceto, D'Apice, Duca, Lo MU, MA,
MO, IC e ON non hanno depositato mo-
tivi. Il ricorrente AN DI è deceduto nel le more del giudizio di cassazione.
Il P.G. predetto ha lamentato nei confronti dell'Au-
siello, per la parte relativa alla assoluzione dubi-
tativa dal reato di contrabbando, di cui al capo A
proc.2533/85 (già riunito, in primo grado, al capo E,
concernente il reato di collusione, nel reato comples
SO di contrabbando militare), contraddittorietà di motivazione, poichè la confermata colpevolezza per detto reato di collusione, unitamente alla ribadita consapevolezza del contrabbando consumato anterior-
mente presso la "Costieri Alto Adriatico" nei cui confronti aveva espletato compiacente verifica tribu taria, d'intesa con i vertici del Corpo militare, do-
vevanc essere valutate quali prove di accordo protet-
tivo, stipulato con il Gissi anche relativamente al
CO trabbando in corso. Nei riguardi del FR, e D
(
per la parte relativa all'assoluzione dubitativa dal reato di contrabbando, il ricorrente ha esposto ana-
Loga doglianza, avendo la Corte per un verso mante-
nuta ferma tribuzione all'imputato consapevole partecipazione all icende ed li utili della Bi-
tumoil della SI (società de gruppo LI) - 18
- in cui largamente si praticava il contrabbando, e
del ruolo altresì di attiva protezione in ambienti
D per altro verso proceduto politico-industriali, e (
alla illogica svalutazione dei contenuti probatori connessi, sulla sola base della formale estraneità
dell'incolpato alla direzione amministrativa e gestio nale di tali aziende, comunque profilandosi almeno elementi del reato di ricettazione. Le censure introdotte dagli altri ricorrenti hanno riguardato innanzitutto, per motivazioni coincidenti largamente dei soggetti interessati, le questioni giuridiche di comune rilievo, risolte dalla Corte di
RI. secondo i principi sopra riferiti.
In materia di estradizione, i ricorrenti TI,
MI, Lo ET, LI, IC e TO EA
FR hanno, con argomentazioni diffuse, denunciato l'erronea interpretazione dell'art. 14 della Convenzio
ne Europea, che è norma di garanzia per l'imputato perseguito per reati non inclusi nella estradizione concessa da questa espressamente esclusi, assumen-
do che per tali reati lo Stato richiedente non può
normalmente esercitare la giurisdizione, in del principio di specialità discendente dalla norma con la sola cezione degli atti diretti all'interru zione della prescrizione, quando questa sia prossima, :
19
ai fini di una possibile richiesta di estradizione suppletiva ovvero - secondo il LI - nel solo periodo corrente tra la richiesta di estradizione e la decisione dello Stato di rifugio%;B con ciò esclu-
dendosi la possibilità, invece ritenuta dalla Corte
di RI, di libero esercizio della giurisdizione,
senza coercizione, nel fondato timore di prossima pre scrizione, anche con lo strumento del procedimento contumaciale, sino all'emanazione di una sentenza di'
condanna. Il ricorrente Lo ET, in particolare, ha sostenuto l'impossibilità di richiesta di estradizio ne suppletiva (e quindi l'impraticabilità di proce- dimento contumaciale a quella finalizzata) pei reati di natura finanziaria (quale, ad esempio, il ravvisa-
to contrabbando militare) che erano stati espressamen-
te esclusi dalla estradizione concessa dall'Autorità
spagnola, in conformità a specifica previsione della
Convenzione internazionale, così dandosi luogo a "giu-
dicato estradizionale" non più rivedibile.
I ricorrenti BO, NE, CA, CC, Cava-
liere, AG LB, De LE, ER, Galassi, Mus-
selli, RO, ZI, Rizcucci, Scialo, ON, con-
dannati tra altri pel reato complesso di contrab-
bando militare, ai sensi della prima ipotesi di cui all'art.3 L.1383/41, hanno variamente motivato le - 20
-
censure espresse sul punto, taluni (il NE, il
De LE, lo CI) denunciando, in rito, il difetto di correlazione tra la pronuncia e le originarie im putazioni di collusione e di contrabbando comune, e così assumendo trattarsi di fatti diversi, essi stes-
si ed altri opponendo, sul piano sostanziale, che
detta prima ipotesi dell'art. 3 è configurabile, con
assorbimento del reato di collusione, eventualmente presente e concorrente con quello di contrabbando,
quando la violazione finanziaria, innominatamente in essa prevista, e che si concreta nella commissione di un qualsiasi fatto considerato come delitto dalle leggi finanziarie, sia consumata direttamente, in
veste di autore, dal militare della Guardia di Finan- za, che attui la condotta tipica, così realizzando reato proprio, nel quale è ammissibile il concorso
di coagenti o di partecipi non rivestiti della quali-
tà militare%;B e non quando, come nelle fattispecie concrete, la violazione finanziaria sia principalmen-
te commessa dall'extraneus ed il militare di finanza fornisca soltanto apporto atipico ai sensi dell'art. 40 cpv. mediante omissione dei doveri funziona-
li di intervento impedITo eraltro configurabile,
secondo taluni ricorrenti, soltanto nei reati con _
evento naturalistico, e non già in quelli di mera - 21
condotta, com'è il contrabbando comune. E stato pure avanzato il rilievo (ricorrenti LI e RO),
per cui il c.d. contrabbando militare sarebbe, alme- no in concreto, figura delittuosa di contenuto gene-
rale rispetto a quella speciale, ed assorbente, del
contrabbando previsto negli artt. 23 segg. R.D.334/39
(come modificato dalla L.474/57) aggravato ai sensi
dell'art.61 n. 9 C.P., sicchè la normativa applicabi-
le è soltanto quella da ultimo menzionata;
e che,
anche a prescindere dal proposto rapporto di specia-
lità, la disposizione ex art.3 precitato concretereb- be soltanto circostanza aggravante di reato previsto
da altra norma di contrabbando comune, come tale sog-
getta a giudizio di comparazione. Si sostenuto, an-
cora, che il reato complesso di contrabbando milita-
e non ha, comunque, natura di delitto finanziario e non è, pertanto, escluso dai benefici dei provvedi.
menti di indulto, attenendo soprattutto alla tutela della disciplina e del dovere di fedeltà del milita-
re, e così recependo la connotazione di delitto mili-
tare non soltanto dalla qualità personale dell'auto-
re, ma dalla natura indubbiamente militare del Reato
di collusine, che principalmente lo compone. Si
pure sostenuto, infine, che del reato medesimo non dovrebbero esser comunque punibili i privati concor- - 22
renti, per le stesse ragioni, ben note, alla cui stre gua è stata esclusa la loro punibilità nel delitto di collusione (e, in generale, quella dell'extraneus nei reati plurisoggettivi) principio, questo, afferma-
to dalla Corte di Cassazione in due pronunzie (Sez.
VI, 30.7.1985, ric. Egidi ed altri, e Sez. I, 14.3.1989, ric.P.G. di MI ed altri) e ripreso, in questa sede, dai ricorrenti LL, NE, Catanese Bru no e AT SA, AG LB, De LE, ED,
SS, AI e da altri.
A riguardo della ritenuta partecipazione di militari di Finanza nel contrabbando militare, ai sensi dello art.40 cpv. C.P. si è affermato dai ricorrenti De '
LE, CA), AN, con motivi ovviamente estensi-
bili ad altri interessati, che la Corte di RI si
è sottratta al dovere di indicare, caso per caso, 10
indispensabile nesso tra la violazione dello specifi-
co obbligo d'ufficio e l'evento criminoso, non poten-
do quella disposizione essere connessa all'inosser-
vanza di obbligo funzionale soltanto generico;
e che,
comunque, avrebbe dovuto essere data ragione, indi-
vidualmente, di un effettive rapporto di causalità tra l'omissione ascritta e la verificazione del singolo evento lesivo.
Nè si è mancato di rilevare (ricorrente CC) che 23
la qualificazione adottata dal giudice di merito ha 10portato a difformità di trattamento nei confronti di imputati che, rispondendo di addebiti astrattamente
riconducibili all'ipotesi di contrabbando militare,
¡sono stati definITamente giudicati in separati pro-
cedimenti per l'uno о per l'altro reato componente,
sicchè nei loro confronti non è stato possibile, in
questa sede, procedere per il contrabbando militare,
con indubbi benefici anche nel godimento di indulti.
I ricorrenti AL, AT BR, FO, Ga-
lassi, ON hanno censurato le sentenze impugnate concorso tra i reati di collusione e nell'affermato
(propria) di p. u., assumendo l'assorbi- di corruzione mento dell'uno nell'altro (e cioè nel più grave) se-
condo il principio di specialità ex art.15 C.P., trat-
tandosi di fattispecie sostanzialmente coincidenti nel contenuto e connotate di elementi di specialità
reciproca (la qualità di militare di Finanza e la
accettazione di denaro с di altra utilità, Cvvero
della relativa promessa, aggiuntiva rispetto all'ac cordo collusivo).
In materia di ritenute associazione per delinquere,
alcuni correnti hanno contestato la correttezzacontestato formale della imputazione, sul rilievo che non figurabile rapporto associativo, bensì delitto con 1 24 -
-
corsuale e continuato, quando l'oggetto dell'accordo sia la consumazione ripetuta di delitti della stessa
specie, attenendo la previsione di cui all'art. 416 C.P.
soltanto alla consumazione illimitata di delitti ete
rogenei (ric.BO nel procedimento separato, e,
FO e ON).
Nella stessa materia, è stato pure sostenuto dai ri-
correnti, a conferma del prospettato carattere non
omogeneo dei reati-scopo, che l'associazione diretta alla commissione di delitti dello stesso tipo è puni-
bile, come tale, soltanto se espressamente prevista dell'associazione dalla legge penale, come nel caso
di tipo mafioso.
In materia di falso, con riferimento agli innumeri episodi di falso ideologico intervenuti nella compi-
lazione dei mod.H ter 16, si è ascritta alla sentenza
impugnata erronea applicazione della legge sostanzia-
le nella qualificazione del fatto-tipo, trattandosi,
ad avviso di molti ricorrenti, di documenti non defi-
nibili atti pubblici fidefacenti, se formati da pri-
vati (il più delle volte) al di fuori della qualità
di pubblici ufficiali ovvero,. al più, in funzione soltanto autorizzativa del trasporto dei prodotti 11 rasporto certificativa dell loro provenien-. beri da imposta:
e non costitutiva. di diritt - 25
In tema di circostanze del reato e di pene accessorie, sono state proposte da numerosi ricorrenti, con ef-
fetti estensibili ad altri interessati, questioni di comune rilevanza, sui punti e con le motivazioni se-
guenti:
è stata denunciata l'erronea applicazione, nei reati di collusione e di contrabbando militare, di cui al-
la prima ipotesi dell'art.3 Legge 9.12.1941 n.1383,
dell'aggravante del numero delle persone (art.112,
1 CO. n.2 C.P.), sul rilievo che trattasi di reato
(ricorrenti BU, FO, a concorso necessario
Lo ET);
stata parimenti censurata la configurabilità del રે
dell'art.51 n.2 C.? tra nesso teleologico, ai sensi
reato di corruzione propria e quelli di collusio- il contrabbando militare, falso ideologico, che ге ne, hanno concretamente гаро tato il previsto esito,
quali esplorazioni degli atti contrari al dovere di
finalizzato ufficio, cui il primo era intrinsecamente
(ricorrenti ER e RO);
è stata dedotta dal ricorrente De LE, con possibi-
li effet estensivi per ricorrenti ci cui la non valutabilità dell'aggravan tenuta dalla Corte ài RI 47.n. C. (grà
nei confronti dei condannati pel reato di contrabban- 26
do militare) in forza del disposto dell'art. 3 L.7.2. 1990 n. 19, che ha sostituito l'art.118 C.P., modifi- cando il regime di valutazione delle circostanze ed in particolare delimitando alla persona cui si rife- riscono le circostanze inerenti alla persona del col-
pevole;
è stata, infine, proposta dal ricorrente De AT
- la sospensione condizionale della pena accessoria della rimozione del grado, già disposta incondiziona- tamente dai giudici del merito per alcuni imputati militari, alla luce del nuovo testo dell'art.166 C.P., introdotto con l'art. 4 L. 19/90, in forza del quale la sospensione condizionale della pena si estende alle
pene accessorie.
I ricorrenti BA GU, PA FR, Freato
ER, ET AN, NE GI NR
hanno chiesto, senza dettaglio di motivi esplicati-
vi, la sostituzione della formula di assoluzione
"per insufficienza di prova" con quella" "non aver
commesso il fatto", ai sensi dell'art. 530 n.2 C.P.P..
(immediatamente applicabile), in relazione a tutti
о a taluni dei reati rispettivamente ascritti.
Analogha richiesta, sostenuta da dettagliati motivi stata avanzata dai ricorrenti EL IT
IO, TI RI, NO NZ, AN Pao- 27
-
lo, BE CE, GI UM OR Giu-
seppe, AC ER, TO EA FR, Turella Alessandro, CA LO, LA BR, per tutti
о alcuni dei reati rispettivamente ascritti%;B e nello
stesso senso hanno pure concluso, per taluni capi, i ricorrenti AU LE, AL, EO, A-
niello RI, LI BR, ER RA,
IS AN, i cui ricorsi, come pure quelli del GI e del OR, formulano ulteriori do-
glianze, di cui si dirà in appresso.
Passando all'esposizione dei motivi enunciati dai va
ri ricorrenti e che presentano interesse soltanto in dividuale, si Osserva quanto segue.
L'AL, ufficiale della Guardia di Finanza, ha dedotto difetto e contraddittorietà di motivazione in punto di ritenuta responsabilità pel reato di collu-
sione (capo E proc.2533/85), eccependo l'incompeten-
za funzionale del proprio reparto (la Compagnia G.d. F. di LEo) rispetto alle ditte petrolifere operan-
ti nel relativo territorio (in particolare, la SIPLAR
e. la AR Petroli, del gruppo IS- SS), es-
Nuclei di Polizia Tribusendo all'uopo competer ria, regionali e provinciali;
testando; comun que;
l'inconsapevolezza delle frodi in atto presso quelle aziende, reietta dai giudici di merito senza 28
indicazione specifica di elementi di prova, e contro le stesse risultanze acquisite, tra cui la scagionan- te dichiarazione dello stesso SS, che parlò di una "regalia", in unico episodio, elargita al ricor
rente, 0, per meglio dire, ai suoi figli: il che la-
scerebbe escludere l'esistenza di una collusione,
prezzolata o no%;B ha, poi, lamentato, carenza di moti
vazione in punto di determinazione della pena, fonda-
ta sulla pretesa. e non dimostrata, "gravità oggetti-
va del comportamento"
OR NT, già operaio addetto ai depositi del.
la soc.SIPLAR, ha parimenti lamentato, con un primo motivo ed in relazione al reato di falso (di cui al capo I/3 del proc. 2533/85), che non si sia tenuto
conto del suo ruolo di mero ed inconsapevole esecuto-
re di ordini superiori, di cui non poteva sindacare il merito%;B ed ha, con un secondo motivo, lamentato il rigetto immotivato della istanza di ritenere det-
to reato di continuazione con quelli giudicati defi nITamente con sentenza 14.3.1989 dalla Corte di Cas
sazione, concernente il contrabbando svolto presso la s.p.a MO.
Con motivi principali ed aggiunti AN RI,
ufficiale della Guardia di Finanza;
ha lamentato, con riferimento al reato di collusione di al capo 29
del proc. 2533/85, pel quale è stato condannato, ed a quello di corruzione di cui al capo D dello stesso procedimento, dichiarato estinto per prescrizione,
difetto di motivazione nell'apprezzamento della SO-
la prova a carico (la dichiarazione del SS di avergli dato, in un paio di occasioni, somme di dena-
ro per l'importo complessivo di due milioni di lire), non valutata alla luce dell'art. 192 del Codice proce durale vigente, non analizzata nell'intrinseca at-
tendibilità, specie per le modalità in cui venne resa
(il chiamante era stato tratto nuovamente in arresto),
e non riscontrata alla stregua di elementi esterni,
peraltro inesistenti e semmai di tenore favorevole alle proteste di innocenza, a non considerare, poi,
che lo stesso SS aveva definito quelle dazioni
"omaggi senza contropartite, a titolo di amicizia".
Sul piano della violazione di legge, ha lamentato che siasi configurato il delitto di corruzione senza
alcuna determinazione degli atti d'ufficio, commissi-
vi od omissivi, da compiersi in violazione dei doveri funzionali, non integrando il reato la dichiarata,
generica disponibilità ad imprecisati;
futuri compor-
tamenti omissivi;
ed ha, subordinatamente, eccepito la prescrizione del reato di collusione, consumato,
secondo le risultanze, anteriormente al febbraio 1976. - 30
-
AU LE, anch'egli ufficiale della Guardia
di Finanza, condannato pel reato di collusione (capo
E proc. 2533/85), ha lamentato pure difetto di moti-
vazione sulla stabilita colpevolezza, in particolare sul contenuto dei contratti da lui avuti con il Gis-
si, che non fu quello collusivo ritenuto in sentenza, del resto escluso dallo stesso coimputato e non ri-
traibile dagli elementi accusatori utilizzati dalla
Corte (il preteso, mirato trasferimento a Venezia,
per effettuare una verifica addomesticata presso la Costieri Alto Adriatico;
le dichiarazioni del coim putato IS), ciascuno inficiato da travisamen to di fatto, specie il primo, smentito documentalmen- te, ed il secondo, ancora, basato Su mere impressioni del deducente%;B senza dire che la verifica fu opera-
ta in conformità alle istruzioni ricevute ed in tut-
ta regolarità, come confermato da altra eseguita nel-
1 anno 1980 da ufficiali certamente al di sopra di ogni sospetto;
nè, peraltro, potevasi addebitare al ricorrente l'omessa adozione di tecnica d'indagine idonea per l'accertamento delle frodi in atto, es-
sendosi egli attenuto per tale parte, come per qual-
siasi altra, alle direttive ricevute;
ha pol.censu rato l'omesso esame di ipotesi alternative (inter se privato in di ufficio o favoreggiamento) - 31 -
lui adombrate, nel dimostrato difetto dell'ascritta collusione, per la qualificazione corretta dell'atti
vità di "copertura", addebitatagli quale condotta delittuosa%;B ed ha lamentato, infine, carenza di moti-
vazione per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art.48 C.P.M.P.
NE IZ, dipendente privato del gruppo Galas
si, condannato pel reato di contrabbando militare
(capo A proc. 2533/85), premesse al riguardo censure tra quelle esposte da altri coimputati, ha altresì
lamentato, in ordine al reato associativo di cui al
capo C del predetto procedimento, peraltro già dichia-
rato estinto per prescrizione, l'omessa considerazio-
ne del rapporto di sudditanza psicologica che lo le-
gava al SS (essendone anche nipote), impedendo-
gli di sindacare le disposizioni, ed ha,infine, de-
nunciato il rigetto della richiesta di ritenere i fatti, di cui alla condanna, continuazione di quelli definITamente giudicati, anche nei suoi confronti,
con sentenza 14.3.1989 della Corte Suprema di Cassa-
zione, prodotta in atti
BO RI, coinvolto nelle attività delittuose deldel c.d. "gruppo BU" condannato pe reati di
contrabbando militare (capi C, D, E, N, O, P del procedi mento 2995/84), falso, associazione per delinquere 32 -
(capi F, G, Q stesso procedimento) ed assolto per in-
sufficienza di prove dal reato di corruzione di p.u.
(capo S stesso procedimento), mentre altri reati so_
ΠΟ stati dichiarati estinti per prescrizione, ha li-
mitato l'impugnazione, come già aveva fatto nell'ap-
pello avverso la sentenza di primo grado, ai soli ca-
pi investiti dalla pronuncia di condanna, formulando critiche di contenuto generale quanto al ritenuto
I reato di contrabbando militare ed ulteriormente assu-
mendo, a tale proposito, che i reati di collusione e di contrabbando interno, se distintamente conside-
نانے کو rati nelle loro distinte autonomie, sono estinti per prescrizione, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche prevalenti. Pei delitti di falso e
) di asso- (
1
ciazione per delinquere, il ricorrente si è egualmen. te rifetto alle censure, di contenuto generale e non
personale, esposte in precedenza. Buzzoni FR, imprenditore petrolifero, condannato
pel reato di contrabbando militare (così riuniti i capi I, L, N del procedimento 2995/84), nonchè pei rea ti di cui ai capi C, H, R.dello stesso procedimento
(collusione, contrabbando interno, falsi), ha denuncia to difet di motivazione sulla ritenuta esponsabi-
lità, omessa considerazione quanto contrab bando militare della sua personale estraneità ai 33
contatti collusivi con i militari di Finanza e che,
in ogni caso, gli ufficiali coinvolti nella vicenda furono poi assolti, sicchè resterebbe ingiustificata e contraddittoria la condanna pronunciata nei suoi confronti. Ha poi lamentato l'errata interpretazione della legge penale, per la ritenuta applicabilità ai reati plurisoggettivi, a concorso necessario, della
aggravante del numero delle persone (art.112 1° CO™
n.1 C.P.), e si è doluto, infine, pel diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute, non essendosi tenuto conto de-
bito delle ampie dichiarazioni confessorie, costituen ti valido titolo meritorio.
CA NO, ufficiale della Guardia di Finan- za, condannato pei reati di contrabbando militare,
corruzione e falso (capi A, E, D, G,O,P, del proc.
2533/85), ha denunciato difetto di motivazione sulla ritenuta colpevolezza, essendo stati pretermessi ele-
menti scagionanti (il breve periodo di tempo occorso
per gli accertamenti eseguiti presso la soc. Petrol-
fire del NI, 1'apparente regolarità delle opera zioni ivi svolte, la difficoltà di accertamenti ap-
l'inesistenza di contatti con i gestori,profondit la necessità dell' ottemperanza del superiore ordine di sospensione del controllo, il difetto di prova 34
sulla corruzione passiva, l'incertezza e 1'ambiguità
delle dichiarazion, accusatorie del NI), solo alcuni dei quali malamente valutati dalla Corte;
ed
ha poi lamentato il diniego della richiesta prevalen- za delle attenuanti generiche sulle aggravanti, mal-
grado gli ottimi precedenti di servizio e la situa-
zione familiare del deducente. Con motivi ulteriori,
egli ha lamentato l'omessa assoluzione piena dai rea
ti di autocalunnia (capo Q) e di violazione della pubblica custodia di cose (capo P), dichiarati estin-
ti per amnistia e per prescrizione, rispettivamente,
malgrado l'esistenza disprove di non colpevolezza;
nonchè il diniego dell'attenuante di cui all'art.48 C.P.M.P., che era invece applicabile in considerazio me dell'ottimo stato di servizio.
Con diffusi motivi, distintamente formulati dagli av voeati L. Mucci e F.Coppi, CA ND, ufficiale della Guardia di Finanza, condannato pel reato di contrabbando militare, ha dedotto, unitamente a ri-
lievi in diritto di contenuto generale, di cui è so-
pra cenno, articolate motivazioni critiche sulla ri tenuta personale responsabilità per fatti as storicamente imperniati su due specifiche vicen-
de (il controllo presso il deposito libero CO.BE. GAS,
sito in Cologno Monzese e la c.d. vicenda. MI"), 35
per ognuna delle quali ha ripercorso, innanzitutto,
lo svolgimento modale, con riferimento alle esisten- ti fonti probatorie. In relazione alla vicenda CO.BE.GAS.
avvenuta il 21.1.1976 egli ha, con i primi cinque mo-
tivi dell'avv. Mucci, denunciato difetto di motivazio ne e travisamento di fatto, assumendo che soltanto i componenti della pattuglia inviata sul posto per nor-
male controllo (composta dal M:llo MA AL,
dal brig. GR. . e dall'app. LA BR) ebbet,
cognizione degli illeciti ivi in via di attuazione,
mercè il prelievo di un campione di D.P.L.. (come da testimonianza di tale Galiberti) (
)e la visione diret- 1
ta di due autobotti con sigilli ufficiali effratti per fatti e di documentazione deponente sicuramente di contrabbando, peraltro desumibili anche dalla cir-
costanza che da uno degli automezzi veniva estratto
non gasolio come avrebbe dovuto essere bensì al-
ر تا ماه میره است tro prodotto dalle successive ammissioni del SO-
praggiunto ET AN (dipendente del Galas-
si ed ex sottufficiale del Corpo); ma che tali noti-
zie furono poi celate verosimilmente al ten.Comella
IO, ceduto sul posto a seguito di chiamata te-
.
certamente ad esso cap. CA, lefonica del MA,.
a sua volta sopraggiunto dietro invito telefoni-
del EL e che di nulla, peraltro, avvidė, 36
neppure a seguito di colloquio, formale ed insignifi-
cante, con il Galassi, anch'egli da poco giunto in loco. Ha, di conseguenza, amentato il ricorrente di essere stato condannato malgrado l'inesistenza di pro va di una sua acquisita consapevolezza dei fatti in
corso, ed in contrasto, soprattutto, con le pronunce assolutorie assunte nei confronti dei subordinati operanti, certamente informati, invece, del contrab-
bando in atto (escluso, forse, il EL), e che il
giorno successivo all'accertamento furono retribuiti dal ET con denaro e buoni di benzina. A cor-
redo di tali assunti, ha dedotto il ricorrente la immotivata svalutazione della deposizione Galiberti,
e l'illogica rilevanza accordata aduana iniziale con-
fessione (nella quale aveva ammesSO di essere rima- sto volutamente passivo al cospetto delle accertate e conosciute irregolarità, per tema di rappresaglia da parte di superiori, che sapeva legati al SS)
ed in realtà dettata, come aveva potuto precisare in seguito, dal solo desiderio di recuperare la libertà
personale, ristretta a seguito di mandato di cattura;.
ed analoga doglianza ha svolto riguardo alla acriti-
utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie del
SS, di tenore ambiguo ed oscillante;
ed infine esitate, senza che la Corte ne abbia poi tenuto con 37
in sostanziale ritrattazione. Sulla scorta di tali puntualizzazioni, il ricorrente ha quindi lamentato che, senza il conforto di prove ulteriori e perciò
con vero salto logico, sia stata ritenuta la sua re-
sponsabilità nella copertura delle attività di con-
trabbando svolte dalle altre società facenti capo al gruppo SS-IS.
Con i motivi sesto e settimo dell'avv.Mucci, il ri-
corrente ha esposto, in riferimento alla vicenda Bor-
mida (iniziata il 16.3.1976, allorchè carabinieri del
Nucleo Investigativo di Monza fermarono, in Agrate
Brianza, due persone identificate in MI Giovan ni e PE GI, ed il primo venne trovato in
possesso di buste contenenti cinque bollette di cau-
zione mod. C/21, verosimilmente correlate ad operazio-
pi di contrabbando), di essere stato ritenuto respon-
sabile di concorso nel delitto di contrabbando mili-
tare per non aver attivato le dovute indagini a segui-
to di quel ritrovamento, ricevuto pur avendo
- secon-
11-1
do i guidici di merito copia del rapporto n. 4/76
in data 19.3.1976, redatto sull'argomento dagli stes si Carabinieri di Monza e formalmente indiriztato anche al suo Comando, ed ha prospettato, travisa di fatto assumendo, sulla scorta di. rilievi,
on ave mai ricevuto detta copia essere 38
a conoscenza del fatto molto più tardi, allorchè,
espletando indagini delegategli dalla Procura della
Repubblica di quella città, potè ottenere visione dell'incarto processuale, rinvenendovi l'originale rapporto, nonchè atti istruttori successivamente espletati dal medesimo organo giudiziario, e ciò a
riprova della circostanza che dei fatti ebbe cogni- zione alcuni mesi dopo la data (23.3.1976) di affida- mento delle indagini: di guisa che sarebbe infondato l'addebito di non aver proceduto con sollecitudine agli sviluppi accertativi dei dati indiziari acquisi-
ti dall'Arma, e di non averne informato gli altri comandi interessati all'indagine delegata, neppure
dopo aver appreso la reale consistenza dei risultati raggiunti dai Carabinieri, essendo intervenute, nel frattempo, ulteriori acquisizioni da parte dell'Au-
torità Giudiziaria, con la collaborazione anche del-
la Guardia di Finanza di LEo, il che rendeva super-
flue e duplicative eventuali iniziative, nello stes-
SO. senso, da parte sua.
Con motivi comuni, RA IO, LI Stefano,
TI IO OC Damia militari della Gua
dia di Finanza, condannati pei reati di contrabban-
do ilitare falso (capi A, E richiamati al capo
capo B/1 del procedimento 2533/85) hanno Impugna - 39 to la sentenza di appello sotto il profilo del difet
to di motivazione nel rigetto della richiesta di ri-
duzione della pena inflitta in primo grado, deducen-
ido che la Corte di RI non ha considerato il loro basso grado e la concreta soggezione ai voleri di Su-
periori corrotti, nonchè relativamente ad esso Ra-
l'inesistenza di prove sull'attribuito ruolo vera, di "coordinatore" dei turni di servizio (presso la
"SI" del gruppo LI) dei compiacenti colleghi Catanese Bruno, imprenditore petrolifero, condannato
pei reati di cui ai capi N, P del proc.2533/85(collu- sione e falso) ha introdotto, oltre a quelle di conte nuto generale superiormente esposte, specifica censu- ra di violazione della legge processuale, in punto di rigetto di eccezione di incompetenza territoriale dell'A. G. di RI, ritualmente introdotta sul ri-
lievo che i fatti ascritti erano stati consumati in
MO ed in MI e che eventuali interdipendenze pro-
batorie ( (territorialmente delimitate a que e zone lom
Shence barde) risultavano comunque, dai diversi fatti giudica-
ti a RI, non esistendo, d'altronde, rapporti di concessione con questi ultimf, se non quello meramen soggettivo nei confronti dei coimputati ONVi
altri, che In tale procedimento dovevano, difatt rispondere di reati certamente appartenenti la com- 40
petenza dell'A.G. di RI. Con ulteriori motivi,
·la parte ha lamentato errata applicazione della con-
tinuazione, rispetto a condanna definITa inflitta-
gli dal Tribunale di La Spezia ed ha, infine, chie-
sto ulteriore continuazione con i fatti di cui alla sentenza di condanna 6 maggio-25 novembre 1987 della
Corte d'Appello di MI, irrevocabile il 12 novem- bre 1989 (sentenza in pari data della 61 Sezione del
la Corte di Cassazione).
AT RI, assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi N, P del proc. 2533/85, men-
tre il reato di cui al capo Q (modificato in autoca-
lunnia) è
% stato dichiarato estinto per amnistia, ha 0
2
proposto analoga denuncia in tema di eccepita incom-
petenza territoriale.
AT SA, anch'egli imprenditore petrolifero,
condannato pei reati di cui ai capi E, N,P del proc.
2533/85 (collusione e falso) ha denunciato difetto di motivazione e violazione dell'art.192 C.P.P. in
ordine allo specifico episodio collusivo concernente il col.VA (comunque assorbito in analoga im-
putazione già radicata nei suoi confronti in separa-
rocedimento avviato in MI) e più in gener le, sul ritenuto concorso nei reati collusivi;
ha poi sostenuto il collettivo, assunto della non pühibi- 41 1
lità dell'estraneo nel delitto di collusione;
ed ha,
infine, lamentato difetto di motivazione sulla deter minazione della pena.
VA MA;
ufficiale superiore della Guardia
di Finanza, condannato pel reato di contrabbando mili tare (così unificati e modificati i reati di collusio ne e di contrabbando di cui ai capi A, E del proc.
2533/85) ha sostenuto, in principalità, la tesi gene-
rale della inconfigurabilità del reato complesso, la-
mentando, poi, che gli siano state applicate, unita-
mente alla pena relativa a tale delitto, altresì quel le pecuniarie attinenti all'assorbito reato di con-
trabbando, malgrado la dichiarata prescrizione di questo stesso; ed ha lamentato, infine, difetto di мо
tivazione in punto di determinazione della pena e di
diniego dell'attenuante di cui all'art.43 C.P.M.P.,
oltrechè di rifiutata applicazione degli indulti di cui agli artt. 7 u.c. D.P.R.413/78 e 8 u.c. D. P. R.
744/81, spettanti anche in ipotesi di corretta quali ficazione del reato di contrabbando militare, da ri
tenere delitto non finanziario, ma militare.
TI RO, imprenditore petrolifero, condanna to pei reati di cui ai capi A, C del proc.2533/85
(contrabbando e associazione er delinquere), ha dotto, in una alla violazione di legge in materia 1 42
estradizione ed all'adozione, nei suoi confronti del giudizio ordinario, anzichè di quello contumaciale, carenza di motivazione sulla ritenuta responsabilità
pei fatti di contrabbando asseritamente, ma non dimo-
stratamente, commessi presso la Bensol s.p.a. di cui era amministratore, non sostenuta da concreti ele-
menti ed anzi contrastata da testimonianze (NG,
LL) ignorate o travisate dalla Corte, la quale non avrebbe, inoltre, considerato che tali fatti
avrebbero avuto luogo in periodo posteriore alla ces
sazione della carica rivestita, che fu effettiva e
non apparente, come erroneamente ritenuto dal giudi-
ce, in tal senso militando reiterate dichiarazioni precisative dello stesso NG, che gli succedette.
Con altro motivo, infine, la parte ha criticato il diniego delle attenuanti generiche;
; malgrado il limi tato ruolo svolto, a tutto concedere, nelle vicende di cui alle imputazioni.
condannato pel reato di contrab- CC EN
per falso, nella sua qualità di ap- bando militare e a
)
partenente alla Guardia di Finanza, ha censurato la
ritenuta (dalla Corte) inapplicabilità dell'attenuan-
te di cui all'ar 114 cọ I CẤP, per: fetto di sussi-
stenza dell aggravante di cui all'art: 112 co tesso Godice malgrádo la soccombenza di questa nel 43
giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche, difatti dichiarate prevalenti, ed ha de-
nunciato il diniego, nel merito, dell'attenuante pre detta per l'attribuita qualità di autore dei delitti
di falso, malgrado ne fosse stato chiesto il ricono-
scimento pel delitto di contrabbando, in cui la sua partecipazione, fungibile e di minimo rilievo, era
risultata pacifica. Con altro motivo, poi, il ricor rente ha censurato il rifiuto di restituzione della cauzione versata al momento dell'ottenimento della libertà provvisoria, perchè dalla Corte ritenuta vin colata alla garanzia dei crediti di cui all'art. 189 C.P
CC RO, ufficiale della Guardia di Finan-
za, condannato pel reato di contrabbando militare
(capi A, E del proc.2533/85),premesse censure, dal noto tenore, sulla configurabilità del reato comples
SO, e comunque ribadita, con ulteriori argomenti, la natura prevalentemente militare, e non finanziaria,
di tale delitto, ha ancora denunciato difetto di mc-
tivazione e travisamento di fatto in punto di ritenu-
ta responsabilità, lamentando che la Corte di RI
hon abbia considerato pronunce liberatorie, da lui ct-
tenute avanti alla Corte dei Conti nel giudizio danno promosso sulla base delle isultanze
. donutilizzate nel procedimento penale ed abbia, er 44 tro, valutato validi probatoriamente elementi di col-
pevolezza (l'amicizia con il FO, la frequenta-
zione degli uffici del IS, le discordanti giusti-
ficazioni al rigurado rese) certamente non definibi-
li tali con riferimento all'epoca, in cui era ancora ignoto il cospicuo contrabbando in atto dei suoi autori, e tantomeno era noto l'inserimento effettivo del IS nella compagnia societaria della "Costieri
Alto Adriatico"; e, sullo stesso argomento, ha ancora eccepito • átex(gimiice d'appello che l'ascritta col-
lusione non ha trovato alcuna conferma nelle pur am-
pie confessioni del SS e del ET;
infine,
la parte ha denunciato carenza motivazionale nel di-
niego dell'attenuante di cui all'art:48 C.P.M.P.
NI RA, ufficiale della Guardia di Finan-
za, già in servizio in Alessandria e poi in MI,
condannato pei reati di contrabbando militare (capi
A, E proc. 2533/85), corruzione ed associazione per delinquere (capi C, D stesso procedimento), in rela-
zione a condotte omissive nei riguardi di aziende del grupppo Cola, operanti nell'alessandrino, ha la-
mentato, in punto di affermata responsabilità
credito attribuito alla versione accusatoria del coimputato MO RI, intrinsecamente inaffida- bile e contraddittoria, sprovvista, ínoltre, di 45 -
sITi riscontri, tali non potendosi considerare le concorrenti dichiarazioni del De LE e dello stesso
Cola%; ed ha, in proposito, espressamente denunciato la mancata verifica della credibilità della chiamata di correo, espressa dal coimputato soltanto in un
terzo interrogatorio, dopo che, in precedenti dichia-
razioni, pur asseritamente ispirate a fini di verità,
egli aveva totalmente taciuto sul nome e sul preteso,
ruolo di esso ricorrente, in relazione alle attività.
di contrabbando in corso presso la ditta "Petronafta",
appartenente al gruppo summenzionato. Con altro moti- Vo la parte ha comunque eccepito l'improcedibilità dei reati ascrittigli, ai sensi dell'art.90 C.P.P. del
1930, trattandosi a Suo dire di fatti già giudicati,
quali delitti di collusione e di corruzione, in proce dimento definito con sentenza di proscioglimento in data 29.7.1935 del giudice istruttore di Alessandria,
ricomprendente, secondo il tenore del disposITo,
anche le vicende posteriori al suo trasferimento ૩
MI.
Dag Alberi Maring, legato al gruppo BU, con-
dannato pei reati di contrabbando militare (capi
N del proc. 2533/85) = falso in atto pubblic
(capo H del proc: 2995/34) si è doluto, oltrechè
la ritenuta punibilità del ivile el primo delitto. 46
altresì per la statuita responsabilità nei falsi ideo logici relativi ai mod. H ter 16, a suo dire argomen-
tata dalla Corte di RI, con evidente travisamen- to di fatto, dalle dichiarazioni confessorie da lui rese in relazione alle attività della "Domestic Petrol
Service" (altra azienda del gruppo, corrente in Ca-
raglio di Cuneo) per le quali venne giudicato con sentenza definITa del Tribunale di Cuneo del 16.3.
1984; ed ha, conseguentemente, denunciato l'indebita utilizzazione di tale elemento anche per altri fatti,
comunque eccependo, subordinatamente, la prescrizione attenuanti ge del reato, tenuto conto delle concesse neriche prevalenti.
De AT PE, militare della Guardia di Finan- za, condannato pei reati di contrabbando militare e
di falso (capi A, E, B/1 del proc.2533/85), ha dedot
to difetto e contraddittorietà di motivazione per la denegata riduzione della pena inflitta in primo gra-
do, chiedendo come già detto la sospensione della
-
pena accessoria della rimozione del grado e la resti
tuzione della cauzione versata per l'ottenimento del la libertà provvisoria, denunciando in merito 1'ille-
gittimo rifiuto della Corte d'Appello, per disposta ritenzione a garanzia del credito dello Stato a sen-
dell'art.189 47
De LE EG, già direttore degli uffici Tecnici
delle Imposte di Fabbricazione di Torino e poi di Mi-
lano, condannato pel reato di contrabbando militare
(capi D, E proc.2533/85) ha, con elaborati motivi
principali ed aggiunti, dedotto preliminarmente la inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. in da
ta 2.5.1987, anche nei suoi confronti, perchè notifi cato il 2 giugno successivo, e perciò oltre il tren-
tesimo giorno dalla proposizione, da ciò dovendo con-
seguire, secondo l'esponente, l'eliminazione dello aumento di pena disposto dalla Corte in accoglimen-
to del gravame;
ha, quindi, svolto censure dal noto tenore in ordine alla configurazione del reato com-
plesso di contrabbando militare, a lui non opponibi-
le quale extraneus e per non aver espletato all'epc-
са dei fatti, nel compito di vice-direttore dell'UTIF
di RI, funzioni incidenti sul controllo del con-
trabbando%3B ha poi lamentato, circa le valutazioni di merito, difetto di motivazione sull'attribuita consapevolezza di concorrere con appartenenti alla reaGuardia di Finanza, precedentemente corrotti, nel to di contrabbando, consapevolezza stabilita dai giudici on arbitrarie presunzioni ed in contrasto
Logico con il proscioglimento istruttorio del delit to di collusione ed ha posto, quindi, analoga do. 48
-
glianza con riferimento alla attribuita responsabili tà per la pretesa protezione che avrebbe accordato alle aziende del gruppo BU, operanti in Casti
Gerola, che erano, invece, sottratte alla sua compe-
tenza territoriale. Con censure subordinate, infine,
il ricorrente ha rilevato che nessuna sanzione è sta
ta determinata dalla Corte di RI in ordine al reato di cui al capo Z/b proc.2995/84, di cui pure
è stato ritenuto colpevole (ma che si sarebbe pre-
successivamente)%;B ed ha dedotto carenza as-scritto
soluta di motivazione pel diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenu-
te, malgrado l'esplicito riconoscimento, da parte del giudice istruttore, del potente contributo dato, con le sue confessioni, all'accertamento dei fatti.
De TI RO%3 appartenente al Corpo di Finanza,
condannato per contrabbando militare e per falso
(capi A, E, richiamati nel capo L, e B/1 proc. 2533/85),
ha lamentato che, nei suoi confronti, la Corte non si sia attenuta al criterio prefisso di graduazione della pena in relazione alla durata ed alla gravità de i falsi ideologici ed abbia, conseguentemente, omes so di. considerare 11 secondario ruolo da lui svolto
nei fatti rispetto a quello di altri militari ha poi chiesto la restituzione della cauzione versata 49 1
per l'ottenimento della libertà provvisoria.
Di IO ER, funzionario UTIF, condannato pei reati di contrabbando militare e di falso ideologico
(capi A, E, B/1 del proc.2533/85), ha lamentato di-
fetto di motivazione sulla richiesta di applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio,
avvenuti presso la SI, e quelli giudicati con sen-
tenza 26.1.1988 della Corte d'Appello di RI (av-
venuti presso la ISOMAR e la STEDI), sentenza passa-
ta in giudicato il 20.2.1990: ed ha richiesto a que-
sta Corte regolatrice di ravvisare la dedotta conti-
nuazione, ricorrendone i presupposti, disponendo in conseguenza.
ED PE socio della SI, condannato pei reati di contrabbando militare, partecipazione ad as-
sociazione per delinquere, falso e corruzione (capi
A, E, B, C, D proc. 2533/85), premesse le note censu-
re sulla non punibilità dell'extraneus nel reato di
collusione, ha dedotto, con motivi principali ed ag-
giunti, mancanza di motivazione sulla partecipazione ai fatti contestati, basata dai giudici soltanto sul-
la sua qualità di socio della SI (azienda del gruppo LI), da cui peraltro recedette ben pre-
sto: per insorti contrasti con il LI stesso. comunque, nat interessandosi della gestion Stesencale, comunque mai interessandosi della gestione aziendale, 50
testimonianze, come coralmente provato da numerose indebitamente neglette dalla Corte di RI, che sa- rebbe incorsa, secondo l'esponente, anche in travisa- menti di fatto, quali l'attribuita ritenzione di par-
te del pacchetto azionario, ad onta della vendita to- tale a tale Binetti o la percezione di utili derivan-
ti dal contrabbando, ciò stabilendo sulla scorta di assegni bancari, in realtà riferibili a soggetti o rapporti diversi, salvo. taluni, per l'importo comples sivo di L.380.000.000, cedutigli dal LI, ma in
restituzione di obbligazioni SI da lui precedente-
mente sottoscritte, e perciò a titolo diverso dalla distribuzione di utili sociali, giacchè, se di utili
si fosse trattato, la Somma sarebbe stata di gran lun ga superiore, tenuto conto degli ingentissimi profit ti derivanti dal contrabbando, quali peritalmente ac.
certati ex post. Con altri motivi, la parte ha rileva to difetto di motivazione sulla ritenuta responsabi-
lità pei reati di corruzione, collusione e falso, sul l'assunto che l'accertata estraneità alla gestione della società la rendeva comunque inconsapevole delle modalità concrete di attuazione della frode,. a nulla
ilevando, in merito, la qualità di:socio o, Iimi-
te, di percettore di utili;
ed ha, infine, eccepito prescrizione del reato di Intrabbando, tenuto. - 51
conto delle già concesse attenuanti generiche, dichia rate equivalenti alle aggravanti ritenute.
ER NO, dipendente della soC.SI di Brui no, condannato pei reati di contrabbando militare e
di falso ideologico, ha denunciato, in una ai rilievi in diritto di ordine generale quanto al reato comples
50, motivazione illogica e carente sulla ritenuta responsabilità, quale tramite corruttivo tra il ver-
tice aziendale ed i militari addetti ai controlli di fabbrica, ruolo invece svolto, secondo plurime fonti,
tra cui il LI, dal ZI, la cui chiamata di correo (sostanzialmente il solo elemento a carico) avrebbe dovuto essere oggetto di rigoroso vaglio, in-
vece omesso;
ed ha poi lamentato il mancato conteni-
mento della pena nel minimo edittale, anche quale au-
mento per la ravvisata continuazione, malgrado la di-
chiarata prevalenza delle attenuanti generiche e gli
ampi riconoscimenti sull'intervenuta resipiscenza;
AN OD, ufficiale della Guardia di Finanza,
nei cui confronti è stato dichiarato n.d.p. in ordi-
ne ai reati di contrabbando militare, corruzione e
falso, estinti per prescrizione, ha, con un primo mo tivo, denunciato la iolazione delle norme sulla .com petenza per territorio, er avere la Corte ritenuta
. connessione meramente probatoria, esistente, tra
.
. 2 1 1 52
reati ascritti, consumati in luoghi lombardi, ed al-
tri discendenti dalle dichiarazioni del BO e del Buzzoni, appartenenti al procedimento di RI,
idonea allo spostamento della competenza concernente i primi;
e, con un secondo motivo, difetto e contrad-
dittorietà di motivazione sulla ritenuta corruzione del deducente ad opera del coimputato CA, que-
st'ultimo, tuttavia, assolto da analogo addebito,
perchè ritenute non sufficientemente attendibili le parole accusatrici del BO, del BU e del
LI, invece e contraddittoriamente stimate credibili nei riguardi di esso ricorrente, anche sul-
la base di concorrente travisamento di fatto riguar-
dante alcuni assegni, recanti 1'apparente sua firma di girata, ritenuti riscontri estrinseci delle affer mazioni del Buzzoni ed invece temporalmente posterio-
ri all'asserito incontro collusivo tra il primo ed il secondo, peraltro neppure ipotizzabile in rappor-
to alla carica allora ricoperta (sino al novembre
1973) di comandante della Compagnia G.d.F. di Pavia,
funzionalmente incompetente (contrariamente all'as-
sunto della Corte, derivante da errata lettura del :
ntrolli delle ditte. Regolamento di Servizio) a del BU devoluti alla competenza del Nucleo
di P.T mentre;
pel periodo posteriore al novembre 53
:
D fino al trasferimento a Milano (marzo 1974), 1973 e
(
è stato documentalmente provato che nessuna omissione può essere riferita al ricorrente, ciò che la Corte
ha indebitamente passato sotto silenzio.
SS VA, già ufficiale della Guardia di Fiannza e poi imprenditore petrolifero, condannato
pei reati di contrabbando militare (capi A, E, I/1
proc.2533/85), contrabbando, falso, associazione per delinquere (capi B/1, C, 1/3 stesso procedimento),
ha denunciato, oltre a violazioni di legge di natura generale, comuni ad altri imputati, difetto di moti-
vazione per la ritenuta responsabilità anche pei fat-
ti di contrabbando riguardanti la NA LI,
malgrado l'opposta negativa, che doveva essere consi-
derata credibile per l'ampiamente riconosciuta atten-
dibilità delle dichiarazioni rese, confessorie Su
molti degli addebiti mossi;
ed ha contestato l'attri buita colpevolezza pel reato di falso continuato con-
cernente il rapporto di verifica presso la Tecnifar-
be, redatto dal col. ON senza alcuna pressione da parte del deducente, come riconosciuto dall'ufficia-
che indico invece nel FO il suo cornuttore, Ie,
ed istigatore del falso;
ha poi lamentato i diniego riduzione della pena, non ngruamnte motivato e peraltro in contrasto patente con l'ampia collabora 1 54
-
zione offerta processualmente.
GI UM, sottufficiale della Guardia di Finanza, che ha altresì richiesto la formula piena pei capi dai quali è stato assolto per insufficien-
za di prove, ha lamentato, in ordine al reato di cui al capo D proc.2533/85 (corruzione propria), dichia-
rato prescritto in primo grado, difetto e contraddit-
torietà di motivazione, per essere stata ritenuta la f. concorso doloso, mal- materialità del fatto ed il suo grado il dubbio fatto cadere sul reato di collusione,
nei cui confronti la corruzione era stata posta qua- le mezzo strumentale, così prospettandosi illogica-
mente ipotesi di elargizione corruttiva senza speci-
fica finalità.
LI RZo, all'epoca dipendente del Buzzo-
ni, nei cui confronti sono stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di contrabbando militare
(capi C, D, E proc.2995/84), di associazione per de-
linquere e corruzione (capi A, B dello stesso proce-
dimento) e di falso ideologico (capo F stesso proce-
dimento) ha proposto, unitamente a quelle d'indole giuridica sul reato complesso, di cui sopra, specifi-
ca eccezione di nullità per violazione: delle norme sulla competenza, assumendo che i reati contestati commessi in territorio di MI e di Pavia, non po- - 55 tevano essere sottratti alla competenza del giudice naturale per solo effetto di connessione probatoria,
peraltro neppure precisata, con reati appartenenti alla competenza del giudice di RI%;B ha poi lamen-
tato violazione dell'art. 414 C.P.P. (del 1930), in ordine alla disposta separazione di altro procedimen-
to a suo carico, decisa dal Tribunale cong la stessa sentenza di merito, ed ha conseguentemente censurato sotto il profilo dell'errore di diritto, la giustifi-
cazione al riguardo resa dalla Corte d'appello, che ha definito discrezionale, ed improduttiva di danno per la difesa, l'ordinanza del primo giudice%;B ed ha,
in relazione al capo riguardante il falso nei mod.H
ter 16, eccepito l'assorbimento del
- in forza' reato in quello previsto da- del principio di specialità -
gli artt.5 e 15 D.L.271/57, di cui il falso contesta-
to ha rappresentato modalità di esecuzione;
infine,
con motivazione generale, il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione sul dolo, ritenuto a suo cari
co sulla sola base di innegabile consapevolezza dei fatti delittuosi che si commettevano nelle aziende del BU;
e non per partecipazione dimostrata agl
¨stessi fatti.
Lo TE TO, già ufficiale superiore poi capo di Stato maggiore della Guardia di Finanza;
condanna- 56 -
to pei reati di contrabbando militare (capi A, E,
F/4, F/5 proc. 2533/85), corruzione, collusione, con-
trabbando, falso ideologico, associazione per delin-
quere (capi C/1, C, D, F/2, F/3, F/6, G, I stesso pro-
cedimento), premesse censure in materia di ritenuta procedibilità anche per i reati esclusi dalla estra-
dizione concessa dall'Autorità Spagnola, ha, con ul-
teriori motivi principali ed aggiunti, distintamen-
te redatti dai difensori avv.prof.F.Dean e A. Angeluc-
ci, denunciato:
la violazione dell'art.416 II CO. C.P., ed il tra-
visamento di fatto in punto di stabilita colpevolez-
za pel reato associativo, basata su dato probatorio
(la c.d. "busta Roma") controverso, smentito dal coimputato IS e comunque rappresentativo, a tutto concedere, di unilaterale iniziativa di privato, in nulla dimostrativa di partecipazione, in funzione
"protettiva", ad organico sodalizio associato, e Sem-
mai da intendersi quale donativo per interventi deli
mitati
- secondo lo stesso schema accusatorio ad occasionali intese, tenuto anche conto dell'assolu-
zione ottenuta per i fatti concernenti la nomina del gen IC” à. comandante generale del Corpo e della dimostrata legittimità della propria nomina alla ca-
rica di capo to Maggiore e. della successiva 57 -
ristrutturazione dell'assetto del Comando Generale,
fatti questi ulteriormente escludenti l'ipotesi dello inserimento del deducente in più vasta e permanente trama ○ "protettiva"; 1'inosservanza dei criteri di valutazione probatoria di cui all'art.192 del vigente Codice di procedura,
con riferimento al reato di corruzione continuata pro-
pria, affermato a proprio carico sulla base di quat- tro elementi (un quadro di valore donato dal Mussel-
li, i donativi del IS, i libretti al portatore
"Lapadula", le c.d. "possidenze estere"), il primo,
in realtà, costituito da semplice regalo d'uso tra
conoscenti, certamente non a scopo corruttivo, come
¡precisato dallo stesso LI, il secondo da ascri-
vere alla stessa causale, anche pel modesto valore economico, ben diverso da quello della c.d. "busta
Roma", peraltro destinata a soggetto ignoto, erronea-
mente identificato nel deducente contro le stesse parole del IS, il terzo mai assistito da prova certa di attinenza a propria disponibilità, ed il quarto il più vistoso pecuniariamente (trattavasi di conto svizzero a nome della consorte del ricorren-
cassetta di sicurezza panimenti intestatăte,
a costei, congiuntamente alla figlia). concernente cespit di altrui appartenenza, erroneamente collega- 58
-
ti alla persona del ricorrente, malgrado le giusti-
ficazioni rese dalle intestatarie ed il difetto di prova sulla ritenuta derivazione illecita dei rela-
tivi valori%;B
il difetto di motivazione ed il travisamento di fat- to in ordine al reato di contrabbando militare e per gli aspetti riguardanti i trasferimenti di alcuni ufficiali del Corpo (il cap.BA, il col.LI, il col. IS, il col. AU ed altri), ritenuti strumentali alla ipotizzata "protezione" del contrab bando dei gruppi LI e IS, malgrado l'eviden te legittimità di tali provvedimenti, già riscontra-
ta in altre pronunce, trattandosi comunque di atti rientranti nella esclusiva competenza del Comandante Generale, e da costui disposti senza ingerenza alcu na del ricorrente, in realtà ed al più fungente da mero tramite delle superiori disposizioni, come ri-
sultato da testimonianze, peraltro travisate dalla
Corte, come quella del col.Diddi;
analoghi vizi per la pretesa della Corte di trarre elementi di prova per lo stesso reato da vicende ri guardanti la "vecchia SI", tuttora oggetto dagine istruttoria;
il difetto di motivazione erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta responsabi 59 1
lità pei reati di falso ideologico, cui il deducente,
per la posizione occupata, fu estraneo materialmente je psicologicamente, dal momento che i relativi fatti coinvolsero, al più, complicità locali;
il difetto di motivazione, in ogni caso, sull'esi-
stenza di indispensabile rapporto causale tra l'azio-
ne partecipativa erroneamente attribuita e l'evento patrimoniale consistito nell'acquisizione di profit-
ti personali, in relazione anche all'esclusa qualità
di socio occulto della TU OR del
Masselli%;B
la violazione di legge in ordine alla condanna in-
flitta pel reato di contrabbando anche per fatti an-
teriori al 14 novembre 1977, che non costituivano reati secondo la legge spagnola (cioè dello Stato di
Irifugio), così difettando una delle condizioni (la reciprocità) per la procedibilità nello Stato richie dente;
il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alle ritenute aggravanti relative al delit
το di corruzione, non trovando materiale riscontro quelle attinenti al numero delle persone superiore'
cinque ovvero alla direzione del concorso (art.112
n.1 e 2 C.P.) ed essendo già insite nel tipo di
'to le altre concernenti l'abuso di autorità 60 1
Inesso teleologico (art. 62 n.1 e n.2 C.P.); il difetto di motivazione sulla denegata prevalenza delle attenuanti generiche e per la mancata concessio
ne di quella speciale ex art.48 C.P.M.P., non essen-
dosi tenuto conto dell'età avanzata e dell'ineccepi-
bile passato militare del ricorrente, trattandosi,co munque, di benefici direttamente applicabili dalla
Corte di legittimità, ai sensi degli artt.597 5° CO.
del vigente Codice di Procedura e 245 lett.p delle
Disposizioni Transitorie.
NI PE, imprenditore petrolifero condannato pei reati di collusione e falso in atto pubblico
(capi E, G, N, P proc. 2533/85) mentre i reati di corruzione ed associazione per delinquere (capi C,D)
sono stati dichiarati estinti per prescrizione, ha dedotto, oltre alla violazione di legge per la riter
nuta punibilità nel reato di collusione, difetto di motivazione sulla mancata qualificazione di parte le sa del delitto di concussione, anzichè di soggetto attivo del reato di corruzione, ed in panto, altresì,
di valutazione dell'episodio della "carta filigrana-
ta" ritenuto a suo carico sulla sola base delle chiarazioni, sospette ed interessate di AT
BR; con altro motivo, poi eccepito motivazio
\ne carente nella determinazione della pena, suo 61 re non adeguata agli elementi mentorî riconosciutigli dalla stessa sentenza.
RO MA, ingegnere dell'UTIF di MO, condan-
nato pei reati di contrabbando militare (capi A, E,
I del proc. 2533/85), associazione per delinquere,
corruzione, contrabbando e falso (capi C, D, I/3 stes so procedimento), ha ritualmente denunciato, con un
primo motivo, la nullità delle ordinanze 2 e 8 mag-
gio 1989, che ne dichiarava la contumacia nel giudi-
zio di appello;
successivamente, tuttavia, egli ha
fatto rinuncia a tale doglianza. Ha, poi, esposto cen
sure in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art.61 n.2 C.P., ritenuta per il delitto di cor
ruzione propria di pubblico ufficiale, а suo dire
già ricompresa nella struttura del reato, ed ulterio-
ri rilievi, del noto tenore, circa il delitto di con
trabbando militare;
ha lamentato, infine, difetto di motivazione sull'istanza, introdotta nei motivi di appello, di ritenere come il più grave, tra i reati
pei quali è intervenuta pronuncia di condanna, quel-
lo di partecipazione ad associazione per delinquere,
denunziando, con proposizione finale ma concettual-
mente preliminaré, la iolazione dell'art.192 C.P
in punto di ritenuta responsabilità, sul rilievo che chiamate di correo a suo carico (del NI del 62
IS, del SS e di altri) sono state utilizzate per la sua condanna benchè non assistite da riscon-
tri esterni, che permettessero almeno la delimitazio ne dell'entità degli apporti concorsuali.
MI RI, imprenditore petrolifero, condannato pei reati di contrabbando militare (capi A, E, I/1)
del proc.2533/85 e B del proc.3043/82), falso in at-
to pubblico, associazione per delinquere, corruzione,
contrabbando comune (capi B/1, C, D, G, I/3 proc.
2533/85 e A proc.3043/82), ha esposto soltanto cen-
sure in materia di estradizione, precisando di esse-
re stato estradato dalla Svizzera per il solo reato di bancarotta fraudolenta, perseguito in altro proce.
dimento e, a seguito di richiesta suppletiva, pei SO
li episodi corruttivi contestati nel presente proce-
non per altre imputazioni qui elevate. dimento, e (
)
OR PE, imprenditore petrolifero, condanna-
to pei reati continuati di falso in atto pubblico
(capi F del proc. 2995/84 e 5,5 del proc.24/85), ha chiesto, innanzitutto, la sostituzione della formula assolutoria dubitativa, relativa ad alcuni reati,
con quella non ave commesso il fatto"; ha poi denunciato difetto di Ivazione in punto di respon-
sabilità pei reati ritenuti, probatoriamente fondata
Sulle dichiarazioni istruttorie del coimputato Restai - 63 tuttavia mutate radical no e del teste IL,
mente in sede dibattimentale, e che avrebbero dovuto essere assistite da verifiche intrinseca ed estrinse-
ca, invece omessa sul conto del primo e comunque va-
nificata, per entrambi, dalle ritrattazioni dibatti-
imentali, del resto in linea con le parole scagionanti di altri coimputati. e con le spiegazioni giustifica-
tive delle particolari modalità dei rapporti finan-
ziari avuti con il BU, che avevano indotto in sospetto i giudici del merito;
ha,inoltre, dedotto contraddittorietà logica tra l'assoluzione dal delit-
to di corruzione e dall'addebito di promozione della associazione per delinquere, e la responsabilità ri-
tenuta pei reati di contrabbando e falso, fondata,
peraltro, sulla sola consapevolezza dei relativi fat- ti e non su dimostrati apporti concorsuali;
ed ha,
con ulteriori motivi, chiesto la dichiarazione di pre valenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti,
denunciando altresì difetto di motivazione sui crite-
ri di determinazione della pena.
LI BR, condannato pei reati di contrabbando militare (capi A, E proc.2533/35), falso, corruzione,
(capi B/1, D, G stesso procedimento), premesse le sur richiamate doglianze in materia estradizionale e su
altri punti coinvolgenti questioni di diritto, ha 64
denunciato: difetto di motivazioni sul quantum di pe na dichiarata ineseguibile per non concessa estradi- zione, in relazione alla statuita eseguibilità delle sole pene relative ai fatti di contrabbando succes-
sivi al 14 novembre 1977, concernenti quantitativi maggiori di kg.120.000 di benzina e consumati presso le aziende SI, COMEA e C.A.A.; difetto di motiva-
zione in punto di ritenuta corresponsabilità pei rea ti di contrabbando, corruzione e falso consumati presso aziende di gruppi diversi, nel loro esclusivo interesse, reati pei quali la Corte ha erroneamente ritenuto che il primo giudice non avesse pronunciato
condanna nei suoi confronti%3 difetto logico per la statuita responsabilità in relazione ai fatti di con
trabbando contestati come commessi presso la TU
OR, sia per l'indimostrato assunto che
tutto il prodotto ivi in transito derivasse da con-
trabbando, sia perchè, а tutto concedere, si sarebbe.
trattato, comunque, di benzina proveniente dai vari :
depositi del gruppo, già soggetta a precedente eva-
sione dell'imposta, sanzionabile una sola volta e non in relazione a ciascun passaggio;
carenza di mo-
tivazione in punto di responsabilità per i trabbando, pei reati connessi, verificatisi pres onafta erivata dalle so dichiarazio- 65
ni del coimputato Anghileri, non suffragata da ele-
menti di riscontro%;B carenza e contraddittorietà di motivazione per la denegata concessione dell'attenuan te ex art. 117 C.P., pel reato di contrabbando milita re, per omessa considerazione delle ragioni di ordine oggettivo che determinarono il passaggio all'attivi-
tà di contrabbando (la crisi petrolifera dei primi anni '70), nonchè per la negata dichiarazione di pre-
valenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti,
anche per carente valutazione del "peso" di queste ultime. Il ricorrente ha, infine, richiesto l'appli cazione della formula assolutoria piena al reato di
cui al capo del proc.2533/85.
ZI GI, dipendente del LI, condannato per
contrabbando militare (capi A, E proc.2533/85) e า per ล
falso in atto pubblico (capo B/1 dello stesso proce-
dimento), ha denunciato erronea interpretazione del-
la legge penale nella configurazione del rato comples SO e difetto di motivazione in punto di determinazio-
ne della pena, per pretermissione di elementi (1'età
avanzata, il ruolo subordinato, il presupposto), ido-
nei a. più equa fissazione.
za, con PE IT, ufficiale.della Guardia i Finanza
dannato pel reato di collusione (capo E proc.2533/85),
ha denunciato contraddittorietà di motivazione con 66 1 il coevo proscioglimento dai reati di contrabbando,
falso ed associazione per delinquere, unitamente al difetto di prove ul preteso accordo collusivo, per avere lo stesso SS, donatore di qualche somma di denaro a titolo di amicizia, escluso finalità cor-
ruttive in tali elargizioni, ciò che la Corte non
avrebbe considerato, così cadendo in giudizio apodit- tico, contrastato da specifiche risultanze ed altre-
sì dall'assoluzione concessa, sugli stessi presuppo-
sti, al M.llo GI, che dipendeva gerarchicamen te da esso ricorrente ed operava liberamente presso l'azienda "AR"
AI CH, collaboratore del BU, condan-
nato pei reati di collusione e falso in atto pubbli
со (capi C proc.2995/84 e 5,6 proc. 24/85) ha dedotto con un primo motivo, violazione dell'art.185 1° CO.
n.3 C.P.P. (del 1930) e difetto di motivazione, sul
rilievo che, constatata in sede di primo giudizio, ma soltanto al momento dell'interrogatorio, l'incom-
patibilità tra la sua posizione e quella del coimpu tato CA, essendo entrambi difesi dall'avv.Costan
tino Macri, potè fruire da quel momento di difensore d'ufficio, con l'inevitabile conseguenza della nülli-
tà del dibattimento, nei suoi confronti, almeno rela-
tivamente agli atti espletati precedentemente con 67
assistenza di difensore incompatibile (e ciò, ovvia- mente, in ipotesi di incompatibilità effettiva),ov-
vero, in alternativa, della nullità del dibattimento per la fase successiva alla nomina di difensore di ufficio, con rinuncia forzata a quello fiduciario,
in ipotesi di incompatibilità insussistente: a nulla
rilevando, peraltro, la giustificazione resa dalla
Corte, secondo cui alcuna nullità si sarebbe verifi-
cata, per essere stata comunque assicurata la difesa.
Con un secondo motivo, poi, il ricorrente ha ripropo-
sto la tesi della non punibilità dell'extraneus nel
delitto di collusione.
IC UM, già ufficiale superiore della Guar-
dia di Finanza e poi dipendente del LI, condan nato pei reati di contrabbando militare (capi A, E
proc.2533/85), falso in atto pubblico e corruzione
(capi B/1, D stesso procedimento), ha, innanzitutto,
eccepito la violazione delle norme in materia estradi-
zionale (egli fu estradato dalla Svizzera), comunque lamentando che siasi proceduto nei suoi confronti,
nel giudizio d'appello, non con il rito contumaciale
prescritto in via tassativa dal n.2 dell'art.14
della Convenzione Europea - ma con giudizio ordinario,
ed estendendo la doglianza di nullità altresì al pro cedimiento contumaciale seguito in primo grado, per 1
68
difetto di tempestiva ordinanza dichiarativa di con-
tumacia, con inevitabile pregiudizio del diritto di difesa%; ed ha, infine, riproposto lagnanze sulla
configurabilità del reato complesso.
AL OL, uomo di fiducia del IS, nei cui confronti è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di contrabbando relativo alla soc. COMEA (ca-
po A del proc.2533/85), mentre da consimile addebito,
concernente la soc. Bensol: (stesso capo A) è stato assolto per non aver commesso il fatto, ha denunciato
è da difetto di motivazione e violazione di legge ww
presumere, in difetto di specificazione sul ricorso,
limitatamente al primo fatto assumendo che la Corte
ha confuso tra semplice conoscenza degli episodi di
(contrabbando e dolo di partecipazione, soltanto la prima presente nel ricorrente, che mai ebbe ad opera-
re sui conti del IS, come confermato dal SS
e dal coimputato NE, restando così estraneo al-
le varie transazioni riguardanti il contrabbando.
TA RI, ingegnere degli UTIF, condannato pei rea
ti di falso in atto pubblico e corruzione (capi B/1
e D proc.2533/65) ha ritualmente eccepito, innanzi -
tutto, la nullità dell'ordinanza che ne dichiarava appello, assunta nella la contumacia nel giudizio di udienza del 2 maggio 1989 cui era rinviata 69 -
quella indicata nel decreto di citazione, senza che
gliene fosse data comunicazione, peraltro omessa an-
che per le udienze successive, con evidente violazio
ne del diritto di difesa, derivante anche dalla pro-
trazione del dibattimento oltre la data del 30 giu-
gno 1989, entro e non oltre la quale era stata auto-
rizzata, essendo egli in affidamento in prova al sert
vizio sociale, la sua partecipazione al procedimento;
ha poi dedotto difetto di motivazione in punto di af fermata responsabilità, basata su fonti "de relato",
non controllate e su circostanza equivoca ed insigni-
ficante, quale la fruizione di alloggio procuratogli dal coimputato TO. Subordinatamente, la parte ha altresì eccepito carenza di motivazione in punto di determinazione della pena e per la mancata assolu-
zione dai reati di cui ai capi A e R (contrabbando e frode processuale), dichiarati rispettivamente estinti per prescrizione ed amnistia.
TO LO, interessato a breve gestione della
NA LI, condannato pel solo reato di fal So in atto pubblico (capo B/1 proc. 2533/85), ha la-
mentato travisamento di fatto e difetto di motivazio-
ne per la mancata assoluzione piena dai reati di par-
tecipazione ad associazione per delinquere, dichia-
rato estinto per prescrizione, e di falso predetto, 70
in particolare esponendo che tali statuizioni sono state basate su chiamate in correità del MI, pri-
ve di riscontri estrinseci e su altre circostanze estranee alla materia, perchè afferenti a ditta di- iversa (la SCOMA), e peraltro posteriori di oltre due anni ai fatti del procedimento%; ha poi eccepito l'in giusto diniego della continuazione con reati della
stessa indole, definiti con sentenza del Tribunale
di Mantova.
IS AN, ufficiale superiore della Guari
dia di Finanza, condannato per reato di contrabbando militare (capi A, E del proc. 2533/85), ha dedotto di fetto di motivazione in punto di confermata responsa:
bilità, sia per il credito accordato alle parole ac-
cusatorie non riscontrate del IS, sia per con-
trasto logico;
con il riconoscimento che l'approccio corruttivo tentato da costui stesso, in relazione all'espletanda verifica presso la "Costieri Alto
Adriatico", di cui il deducente era stato incaricato,
non incontrò l'adesione di controparte, il che avreb be dovuto condurre a pronuncia assolutoria, tanto più
che statuizione di assoluzione (dubitativa) ¨¨è(dub stata assunta anche pel concorrente addebito di falso in atto pubblico, da ritenersi strumentale rispetto al e per quello di ipotizzato contrabbando militar 71
-
corruzione propria passiva, come già deciso dal Tri- bunale e che avrebbe dovuto, in ogni caso, vanifica-
re gli effetti indiziari del preteso (dal IS) re-
galo di una scatola d'argento contenente la somma di
L.10.000.000. Analoga critica, poi, il ricorrente ha proposto in relazione alla affermata responsabilità
per la protezione suppostamente accordata alle azien de "SIPLAR" e "AR", basata sulla mera presunzio- ne di condotta legata a ragioni di riconoscenza ver- SO il Gissi. L'assoluzione con formula piena è stata poi chiesta pei reati coperti da pronunzia assoluto-
ria per insufficienza di prova.
ZO AR, condannato pel reato di contrabban-
do (capo A proc.2533/85), ha lamentato il confermato diniego delle attenuanti generiche, per omessa consi
derazione di ragioni di equità nei confronti di coim-
putati, cui tali attenuanti sono state concesse, e (
1
)
del ruolo marginale da lui avuto nello svolgimento dei fatti.
TO FR, condannato pel reato di contrabban-
do militare (capi I, L, N. proc. 2995/84) e pei reati
di falso ideologico in atto pubblico (capi H, R.stes.
so procedimento) ha eccepito la maturata prescr ne di tali reati, consumati entro primi giorni del- - 72
delle attenuanti generiche sulle aggravanti ritenute.
CA PE, imprenditore petrolifero, condanna-
to per il reato di collusione (capo N proc.2533/85),
a suo dire limitatamente ai rapporti con il col.Ca-
valiere per l'attività della "Petrolifera Lombarda"
ha denunciato difetto di motivazione sull'attribuita responsabilità, basata sulle sole affermazioni del
IS e del SS, non riscontrate e comunque con-
trstate, di avere corrisposto somme al predetto uffi-
ciale per ottenerne compiacente "protezione" a favo-
re di esso ricorrente, dichiarazioni che, al più,
costituirebbero semplice indizio e non prova di col-
pevolezza.
ER ancesco, che ha richiesto pure la SO-
stituzione della formula assolutoria dubitativa con-
cernente il reato di cui al capo I/3 del proc.2533/85,
ha lamentato, in relazione ai reati di cui ai capi
A, C, I/1 dello stesso procedimento, dichiarati estin ti per prescrizione a seguito di concessione delle attenuanti generiche, difetto di motivazione sul ri tenuto contributo concorsuale, in particolare per lo elemento psicologico, non avendo la Corte considera-
to il ruolo subordinato di dipendente, incaric to di adempimenti materiali (escluse, comunque, com-
pilazioni di documenti falsi) svolti nell'inconsape- 73
-
volezza del contrabbando in atto presso le aziende del
gruppo IS-SS, in cui prestava servizio.
AC ST, già amministratore della SOC.
"Tecnifarbe", condannato pei reati di contrabbando militare e per altri addebiti, ha rappresentato di-
fetto di motivazione e travisamento di fatto sugli attribuiti contesti collusivi con ufficiali della
Guardia di Finanza, invece concordi nel riferirli a soggetto diverso (il EL), vero gestore della so-
cietà, malgrado la carica formalmente ricoperta da esso ricorrente;
ed ha, poi, lamentato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, contra-
stante con la sua marginale partecipazione ai fatti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, innanzitutto, la inammissibilità del ricorso del procuratore generale della Repubblica di
MI nei confronti del LL, di AT BR',
di AT RI, del VA, del AN, del
GI, del RO, del LI, del TO,
del CA, del Lo ET, per omessa enunciazione dei motivi.
Per analoga ragione, debbono essere dichiarati inam.
missibili i ricorsi dell'CE, del D'AP, del UC,
del Mattola, del IC, del ON.
Sono inammissibili tresi i ricorsi del AT e - 74.- del Di Donna, il primo per genericità manifesta nel-
la denuncia di difetto di motivazione, del tutto ca- rente di specificazione argomentativa, il secondo
perchè esponente motivo di solo merito (il prospet-
tato dubbio sul dolo), che si propone come alterna-
tiva interpretazione rispetto a quella della Corte
d'Appello e non già quale denuncia di vizio logico-
giuridico.
Il ricorso del P.G., nei confronti dell'AU,
deve essere rigettato, perchè infondato. La censura
proposta, con la quale si è denunciata inammissibi- le discordanza tra l'assunto di acquisita (nello stesso AU) consapevolezza del contrabbando già
consumato presso la "Costieri Alto Adriatico" e quel lo di possibile sconoscenza dell'evasione ancora in atto, non ha introdotto, a ben vedere, alcun profilo di inconciliabilità logica, vertendosi in tema di
fatti bensì omogenei, ma temporalmente distinti (11
passato ed il presente) rispetto ai quali è ben le-
gittima, in sede valutativa, la supposizione di dif-
formi atteggiamenti conoscITi. Sicchè l'opinione maturata dalla Corte d'Appello, assistita da congrua motivazione e fondata sui discrezionale apprezzamen
.to.,. non mostra intrinseca ed ineliminabile caduta razionalità; nè risulta compromessa, per altro verso - 75.
dalla circostanza che, in quel medesimo periodo, lo Ausiello fosse al corrente del contrabbando perduran-
.te presso altra società (la "Brunello"), con la quale aveva allacciato rapporti corruttivi: ed invero lo
argomento in tal senso utilizzato dall'ufficio ricor-
rente ha scarso rilievo, concernendo situazioni sog-
gettive e materiali del tutto estranee alla fattispe-
cie contestata.
Il gravame del P.G. nei confronti del FR è pari-
imenti infondato, avendo la Corte addotto debita moti-
vazione alla base del dubbio se l'imputato (pur con-
sapevole percettore di utili provenienti dal contrab-
bando praticato presso le aziende del gruppo Mussel-
li) partecipasse in ruolo concorsuale alla consum zione del reato fiscale e di quelli connessi, attesa
la sua personale estraneità alla gestione delle stes-
se imprese. Nè l'orientamento del giudice di RI
può ritenersi affetto da vizio logico, giacchè non è
dato concepire ineludibile ed automatico collegamen-
to tra la qualità di beneficiario di utilità economi-
ca derivante da illecito penale e quella di necessa-
rio concorrente nello stesso reareato. Resta, naturalmen
L'ipotesi della ricettazione, per la quale
P.G. d'udienza ha sollecitato l'annullamento della sentenza, impugnata, al fine di onsentir esame 76 1
da parte del giudice di rinvio.
Ma trattasi, chiaramente, di richiesta inaccoglibile,
perchè esorbitante dai limiti del giudizio di cassa-
zione e del thema decidendum segnato dalla imputazio- ne elevata, rispetto alla quale l'ipotesi subordina-
ta (di ricettazione, appunto) appare concretare con-
testazione di fatto diverso, da introdursi, invece,
nelle forme processuali previste.
In relazione ai ricorsi-proposti dagli imputati, ap- pare opportuno affrontare prioritariamente le questio ni giuridiche di ordine generale, per l'evidente CO-
munanza di interessi ad esse sottostanti.
In materia di estradizione, le critiche espresse dail ricorrenti LI, MI, TO, IC, Chia-
botti, Lo ET, ancorchè discendenti da posizioni non completamente omogenee, hanno proposto il comune
richiamo al "principio di specialità" di cui all'art
14 n.1 della Convenzione Europea di estradizione, in
forza di motivazioni sopra riassunte, in cui è fon-
damentale l'affermazione che, per reati diversi da quelli per cui l'estradizione è concessa, e che sia-
no stati commessi anteriormente alla consegna, è vie tata non soltanto la coercizione fisica (sul che,tut le opinioni concordano); ma la stessa possibilità di perseguire e giudicare la persona estradata, al 77
-
1
meno sino all'eventuale verificazione di una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stes So articolo, che riguardano, rispettivamente, la con-
cessione di estradizione suppletiva ed il volontario assoggettamento dell'imputato alla giurisdizione del-
lo Stato che ne abbia richiesto la estradizione;
per tanto al di fuori di tali ipotesi, residua a favore
dello Stato procedente la sola facoltà, derogativa al divieto di procedibiltà, di compiere, fra altro,
[atti interruttivi, della prescrizione, se incombente,
in conformità alla propria legislazione, anche con il ricorso ad un procedimento contumaciale, come pre-
visto dal comma secondo dell'articolo predetto;
non
è consentita, invece, la facoltà di pronunciare sen- tenza, tantomeno sentenza di condanna, specie se de
finITa, perchè ciò vanificherebbe totalmente il ge-
nerale divieto di giurisdizione, potendo favorire,
inoltre, eventuali abusi, con conseguenti e scstan-
ziali violazioni del patto internazionale, nel quale
1'intervento sovrano degli Stati contraenti si è ma-
nifestato anche e soprattutto nella predeterminazione di limiti e divieti, poi introdotti nelle legislazio ni nazionali con gli “umenti di ratifica.
Tali assunti sono condivisibili. Premesso che la sentenza impugnata ha fatto proprie, argomento, - 78
le opposte vedute della prevalente giurisprudenza
(peraltro contrastate dalla migliore dottrina), ed
in particolare quelle rielaborate nella precitata sentenza 28.2.1989, ric.P.M.
contro
Nigro, delle Se-
zioni Unite della Corte di Cassazione, è necessario Osservare che l'indirizzo maggioritario (fondamental mente basato sul concetto, costituzionalmente stabi- lito, della obbligatorietà dell'azione penale e, per altro verso, sull'affermata regola etico-politica che il rifugio in altro Stato non si traduca in ga-
ranzia di impunità per il reo), non si sottrae a fon
date critiche, la principale delle quali si riconnet te all'effettivo svuotamento del principio di specia.
lità, pur solennemente proclamato, cui fatalmente si perverrebbe, almeno per l'aspetto della giurisdizio-
ne, se non della coercizione, e dell' 'esecuzione del la pena, con la dilatazione interpretativa del conte nuto del secondo comma dell'art.14, sino a ricompren. dervi la possibilità di pronunciare sentenza addirit tura irrevocabile, anehe attraverso un procedimento contumaciale, ovviamente privo delle complete garan-
zie offerte da quello ordinario.
Se il principio di specialità è, al contempo , regola
di tutela per l'imputato estradato, di garanzia.
per il rispetto della sovranità degli Stati contraen 79
ti, del che non pare potersi dubitare, sarebbe perlo-
meno contraddittorio consentirne la generalizzata inosservanza nelle forme sostenute dall'indirizzo prevalente, che lungi dal prospettarsi come eccezio-
nalmente derogative al suo imperio, ne comporterebbe-
ro, come detto,, l'abrogazione di fatto, oltretutto per iniziativa unilaterale dello Stato procedente,
che in tal modo potrebbe superare dinieghi estradizio nali espressamenti opposti dallo Stato di rifugio,
per norma convenzionale o per valutazione discrezio-
nale (come accaduto nelle fattispecie concrete): il che, a tacer d'altro, minerebbe gravemente i rappor-
ti di reciproca fiducia sottostanti a qualsiasi accor do internazionale. Bisogna considerare, al proposito che nell'ordinamento penale italiano la quasi totali tà dei reati è soggetta a prescrizione, facendo ecce.
zione i soli reati puniti con la pena dell'ergastolo.
Da ciò consegue che il pericolo di prescrizione che,
secondo l'opinione maggioritaria, legittimerebbe il libero esercizio della giurisdizione, se non della
coercizione e della esecuzione della pena, nei con-
fronti di estradati, per reati anteriori e diversi da quelli per cui l'estradizione stata concessa immanente nella quasi totalità dei procedimenti,
tutto concedere, l'eventuale ed iniziale in 80
rispetto del principio di specialità verrebbe gra-
dualmente a cedere il passo, secondo quella teoria,
alla progressiva maturazione dei termini prescrizio-
nali, sino a scomparire del tutto, restando così de-
limitato ai soli reati puniti dalla legge con la pe- na dell'ergastolo: ed il tutto sarebbe affidato alla valutazione insindacabile del magistrato procedente,
al cui soggettivo apprezzamento sarebbe legata la individuazione del momento della incondizionata pro-
cedibilità, con la inevitabile conseguenza, è d'uopo aggiungere, di abusi o di disparità di trattamento facilmente intuibili.
Sicchè, contrariamente allo spirito ed alla lettera della norma internazionale (1'art. 14 precitato), il principio di specialità, formulato come regola gene- rale e primaria, ancorchè suscettibile di deroghe,
diverrebbe eccezione al contrario principio dell'in-
condizionato esercizio della giurisdizione nazionale nelle ipotesi considerate, e questo stesso assurge-
rebbe al rango di disposizione generale. Sarebbe na-
turale chiedersi, allora, perchè la norma di garanzia
sia stata scritta, risultandow in concreto la super-
fluità in tale funzione, e perchè non sia stato pro clamato, se si ritiene che questa fosse 1'intenzione degli Stati contraenti, il criterio della libera 81 -
seguibiltà dell'estradato anche pei reati esclusi
dalla estradizione o in questa non contemplati;
sal-
Vo il divieto della coercizione.
La questione, è bene chiarire, non riguarda i casi di estradizione non richiesta o rifiutata in toto,
che si pongono al di fuori del precetto di cui allo stesso art.14 e nei quali, di conseguenza, non può
porsi limitazione al diritto-dovere di punizione, ap-
partenente allo Stato sovrano, ed alle relative espli cazioni processuali, salvo le difficoltà di ordine
.
ماشوم materiale din abla disponibilità fisica della persona dell'imputato.
Nelle diverse ipotesi di estradizione parziale, i rilievi formulati, già parzialmente colti dellelle Se-
zioni Unite nella sentenza del 1954 a inducono ad in-
terpretazione diversa del comma secondo dell'artico lo, certamente riduttiva rispetto a quella preferita dalla avversa opinione giurisprudenziale, ed in for-
za della quale, secondo il tenore letterale della nor ma, sono legittimi i soli atti interruttivi della prescrizione, in tal senso dovendosi ritenere conte-
nuta l'accezione al divieto di giurisdizione;
e poco importa stabilire se il compimento di tali atti sia delimitabile, temporalmente, alla sola fase antece dente alla decisione dello Stato di rifugio sulla - 82 -
chiesta di estradizione (come hanno sostenuto il Mus
selli ed il Lo ET), Ovvero possa svolgersi anche successivamente, eventualmente anche in sede dibatti mentale, fermo il divieto di pronunciare sentenza,
che è l'atto tipicamente espressivo della giurisdi-
zione piena ed illimitata. Sostenere, in contrario,
che anche la sentenza di condanna è, secondo il no-
stro ordinamento, atto interruttivo della prescrizio ne, per cui ne sarebbe legittima la pronuncia ai sensi della norma succitata, significa utilizzare un
profilo, particolare all'ordinamento nazionale, per individuare l'esatto significato di disposizione in-
vece rivolta ad una pluralità di Stati con ordinamen
ti difformi, ed il cui contenuto, di portata genera-
le, non può essere piegato ad esigenze particolari di un qualsiasi Stato contraente, dovendosi invece cogliere, in una corretta ottica interpretativa, il
senso logico della regola, che attiene, è bene ripe-
tere, soltanto all'interruzione della prescrizione e non alla definizione del rapporto processuale con
sentenza: D'altronde, la distinzione concettuale tra
interruzione della prescrizione e pronuncia definiti-
va (ancorchè impugnabile) sul rapporto processuale
é netta nel sistemi processuali europei (ed anche.
traeuropei), sicchè è ben aturale pensare che ove ო
1
la Convenzione avesse inteso autorizzare, in una agli atti interruttivi della prescrizione, anche la pronuncia di sentenza, о di provvedimento analogo, ne avrebbe dato inequivoca esplicitazione nel testo
normativo, che ne è, invece, carente. Nè, peraltro,
può avere rilievo, in senso contrario, che nella le-
gislazione italiana gli atti interruttivi della pre-
scrizione abbiano efficacia comunque limitata alla metà del periodo ordinario o che la sentenza di con- danna sia annoverata fra gli atti interruttivi, da ciò non potendosi trarre spunti validi per il chiari mento del disposto convenzionale, enunciante regola presumibilmente atta a preservare, in altri ordina-
la possibilità di esercizio dell'azione penale menti,
dall'effetto estintivo proprio della prescrizione.
A ciò aggiungasi che è pure chiara la distinzione letterale e sostanziale tra il concetto di "interru-
zione" della prescrizone, cui espressamente si rife-
า quello di "impedimento" della pre- risce la norma e ด
scrizione, utilizzato dall'avverso orientamento, па
in modo non rispondente al precetto normativo, po-
stochè 1 impedimento della causa estintiva coinvol-
la necessità dí in via assoluta. la verificazione, risultandone così legittimata andhe l'adozione del mezzo estremo, che è la sentenza non 84
più soggetta ad impugnazione, il che, ripetesi, non
è dato ricavare dal testo convenzionale.
Tanto più rilevano tali considerazioni in quanto,
nella visione complessiva dell'istituto dell'estra-
dizione, sia possibile assegnare agli atti interrut- tivi della prescrizione, consentiti in via derogati- va al principio di specialità, funzione concreta,
in vista, cioè, della finalità di una estradizione suppletiva, idonea alla legittimazione piena della giurisdizione (ivi compresa la coercizione e l'ese
cuzione della pena) in un procedimento nel frattempo! utilmente conservato contro il pericolo della prescri zione. Ma nelle fattispecie concrete non può farsi riferimento neppure ad ipotesi del genere, essendo
certo che l'estradizione fu espressamente negata per i reati finanziari, ° comunque diversi da quelli con-
sentiti, restando così esclusa qualsiasi possibilità
residuale di estradizione suppletiva.
Del resto, a ben vedere, le stesse Sezioni Unite han-
no riconosciuto, nella sentenza del 28.2.1989, il di ritto dello Stato di rifugio di porre limiti al pote di persecuzione dello Stato richiedente (e proprio a ciò è anche predisposto il principio di specialità)
ma hanno creduto di contrapporre all'e'esercizio effet tivo di alë diritto l'esigenza che, attraverso il 85
rifugio all'estero, non si determini una sostanziale immunità a favore del colpevole riguardo a reati an- teriori e diversi da quelli cui l'estradizione si ri
ferisce, potendosi per essi prospettare la possibili tà di estradizione suppletiva. Ma, così argomentando,
sembra che le stesse Sezioni Unite abbiano inteso collegare la possibilità di giurisdizione, che non
sarebbe pertanto automaticamente sospesa pur in di-
fetto di estradizione principale, alla ipotesi della persistenza, ○ della sopravvenienza, di elementi uti-
li per una richiesta di estradizione suppletiva, ol-
trechè a quelle, giustificate dall'interpretazione in bonam partem, della sussistenza evidente di cause
estintive del reato, о altrimenti liberatorie ai sen- si dell'art 152 cpv. C.P.P. del 1930, corrispondente all'art. 129 cpv. del vigente Codice. In tale ambito,
pertanto, sarebbe consentito l'espletamento di atti interruttivi della prescrizione, sino alla pronuncia di sentenza, specie quando, in vista di una richiesta
di estradizione integrativa, la natura del reato non
consenta la formazione di provvedimento restrittivo della libertà personale o di altro atto equipollente allo stesso scopo. Ma se, per il conseguimento del fine in argomento potrebbesi, a tutto concedere, ricomprendere fra gl 8.6 atti interruttivi della prescrizione anche la senten- za di condanna, quando non sia possibile provvedere con altro mezzo, non si vede come possa giustificar-
si eguale possibilità in assenza di scopo raggiungi-
bile, quand'appunto la eventualità di estradizione suppletiva non sia neppure configurabile, per prece-
dente ed esplicito rifiuto dello Stato di rifugio
(come nei casi in concreto), tanto più se motivato non per ragioni squisitamente discrezionali (teorica mente rivedibili), ma per ritenuto divieto di estradi zione discendente dalla stessa Convenzione Europea
(l'art.5, in materia di reati finanziari), nel che pare implicita decisione irrevocabile. Resterebbe a
sostegno dell'opposta tesi, allora, la sola, afferma-
ta necessità che la fuga all'estero non sia causa di effettiva impunità, ma ciò si traduce in concetto
privo di base normativa e semmai collegabile al di-
sposto dell'art.112 della Carta Costituzionale, con-
cernente l'obbligatorietà dell'azione penale: ma que
sto è argomento insufficiente, sia perchè altra nor- ma di rango costituzionale (l'art.10) impone la con-
formità dell'ordinamento giuridico interno alle hor-
me del diritto internazionale generalmente riconosciu talia-te, tanto più se stipulate anche dallo Stat
poi recepite internamente con la ratifica 1 87 I
perchè come le Sezioni Unite hanno lucidamente spie-
gato nella sentenza del 19 maggio 1984 l'obbliga
-
torietà dell'esercizio dell'azione penale non deve essere intesa in modo assoluto, ma deve raccordarsi a quelle altre disposizioni procedurali che ne disci
plinano tempi e modalità, prescrivendone, in taluni
casi, la sospensione ed il rinvio, e tra questi può
farsi rientrare, appunto, l'improcedibilità dipenden-
te dall'applicazione dell'art:14 della Convenzione
Europea.
E non sembra che a diverse conclusioni possa perve-
nirsi sul rilievo della utilizzabilità anche di pro-
cedimento contumaciale, ai fini interruttivi della prescrizione, secondo la stessa previsione dell'art. 14 anzidetto.
Tale possibilità, in relazione ai variegati ordinamen ti processuali degli Stati aderenti, non significa
- innanzitutto che ne sia consenti- necessariamente ta la fruizione nella fase del giudizio;
ma non si-
gnifica, soprattutto, che gli atti di giurisdizione,
limitati normativamente alla finalità interruttiva,
debbano obbligatoriamente conseguire sino al: natura.
le epilogo costituito dalla sentenza: d al riguardo va fatto rinvio alle considerazioni che precedono,
in relazione agli atti interruttivi ottenibili in 88
detta fase.
Per concludere, è convincimento di questa Corte che le deroghe consentite dal comma secondo dell'art:14
precitato non possano essere lette quale legittima-
zione all'esercizio incondizionato dei poteri di gi risdizione e di persecuzione, nel difetto di estrad.
zione principale e di non configurabilità di estradi
zione suppletiva;
e che, di conseguenza, le doglian ze al riguardo mosse dai ricorrenti siano fondate,
il che porta all'annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata, concernenti i ricorrenti
predetti, limitatamente ai reati, di cui per ciascu- no si dirà nell'esame delle singole posizioni, pei
quali l'estradizione non fu concessa, attesa l'impro-
cedibilità dell'azione penale.
Il secondo argomento che coinvolge le posizioni di numerosissimi ricorrenti, attiene alla configurabili-
tà del reato di "contrabbando militare", nel quale
- come già ricor- i giudici di merito hanno ritenuto di assorbire le distinte imputazioni di collu- dato -
sione e di contrabbando interno di olf minerali ele-
vate nei confronti di imputati militari, eMilitari, di civili
con essi concorrenti, unificandole nell'ipotesi de-
littuosa di cui alla prima ipotesi dell'art.3 L.1383/41
le note conseguenze in punto di qualificazione 89 1 del delitto (ritenuto di natura finanziaria) e di ne gata applicazione degli indulti.
Che siasi trattato di interpretazione innovativa è
fuor di dubbio, anche se non mancano rari precedenti nello stesso senso (ad es., il procedimento definito con la nota sentenza di questa Corte, Sez.6^, del
17.6.1985, ric. Egidi ed altri), giacchè nella prassi applicativa l'autonomia tra i due reati è stata OS-
servata. per criterio tradizionale, sino alla fase decisoria, anche di legittimità.
Ma questa, chiaramente, non è ragione rilevante nella valutazione delle doglianze variamente espresse (con l'eccezione, per il vero, del solo Lo ET), sulla cui fondatezza grava, peraltro, il sospetto di con-
tingente interesse pratico, perchè il mantenimento dell'autonomia delle contestazioni avrebbe per lo più consentito la fruizione della causa estintiva
della prescrizione quanto al delitto di contrabbando comune, bastando a ciò la concessione delle attenuan-
ti generiche equivalenti, e dei benefici indulgenzia li quanto al delitto di collusione (reato militare).
oltrechè, relativamente agli "estranei , della even-
tuale non punibilità per tale reato secondo recenti pronunce di questa Corte di cassazione. Ed è sintoma tico;
sotto questo aspetto, che il ricorrente Lo Pre- - 90 te, interessato alla improcedibilità dei reati finan- ziari per le note limitazioni poste dall'Autorità
spagnola in sede di estradizione, abbia implicitamen-
te sostenuto la legittimità della costruzione giuri-
dica dei giudici di merito, ed esplicitamente la va-
lutazione di delitto finanziario da essi data al rea to complesso e che alla stessa linea si siano attenu- ti altri ricorrenti, egualmente attenti, principal-
mente, alla stessa questione in tema di estradizione. Prescindendo, ovviamente, da interessi particolari e. ponendo il problema sul naturale piano astratto,
si deve constatare che la decisione assunta dal Tri-
bunale e dalla Corte di RI appare, innanzitutto,
come la più favorevole per gli imputati, sotto il
profilo sanzionatorio, comportando l'assorbimento del reato di collusione e di quello concorrente nel-
la "violazione finanziaria commessa dal militare del-
la Guardia di Finanza e perciò l'applicazione di una sola pena detentiva, anzichè di due (per la col-
lusione e per il contrabbando, rispettivamente), fer ma l'irrogabilità, per una sola volta, della pena pecuniar evidente, pertanto, il giovamento che punto di vista concretamente punITo, gli impu-
tati, almeno quelli militari, hanno atto dall azione ella duplice. tazione una sola en - 91
tità giuridica. Ma, a parte tale considerazione, del tutto accessoria,
la conclusione raggiunta sull'argomento dai giudici del merito dev'essere pienamente condivisa, anche se per motivazioni diverse da quelle da essi prospettate. E' vero, difatti, che nella fattispecie non sussisto-
no presupposti in fatti o ragioni giuridiche per la
'configurazione di un reato complesso, ai sensi dello
art.84 1° CO. C.P., risultando condotte violatrici direttamente riconducibili, senza necessità di unifi-
canti passaggi intermedi, alla previsione di cui alla
-prima parte dell'art.3 precitato del tutto autonoma
rispetto alle altre due ipotizzate nello stesso arti-
colo, tra cui la collusione che riguarda, come ri-
saputo, la violazione finanziaria (qualsiasi violazio ne finanziaria), costituente delitto, commessa dal
militare della Guardia di Finanza. Trattasi, pacifica-
mente, di reato proprio, monosoggettivo (non richie-
dente, cioè, il necessario concorso di altri sogget-
ti, qualificati o no), che il militare può commette-
re con condotta tipica, se agente isolatamente о con altri militari, ovvero in qualsiasi forma partecipati-
va, se concorrente con altri soggetti: in quest'ulti mo caso, lo stabilito concerto non dà luogo ad ipote 92
si di collusione, bensì ad accordo che direttamente sorregge il reato concordato di violazione finanzia-
ria, e rende attribuibile a ciascuno il risultato esterno dei contributi unificati. Nel concorso di più persone nel reato, è necessario,
oltre al requisito ovvio della pluralità di soggetti, che taluno dei concorrenti realizzi il fatto tipico di una fattispecie monosoggettiva e che si abbia,
al contempo, un contributo obiettivamente rilevante e causalmente efficiente, come apporto concorsuale da parte del compartecipe. La partecipazione può
estrinsecarsi sia attivamente, che in forma omissiva,
ai sensi dell'art. 40 cpv. C.P., sul che non sorgono dubbi. Nei reati proprí, il concorso di più soggetti non si differenzia, in linea di principio, da quello al
¡reato comune, se non per l'ovvia necessità che fra i compartecipi figuri un soggetto qualificato: e non
è indispen sabile che proprio l'intraneo sia l'esecu
tore dell'azione tipica, che può essere materialmen
concorrente, purchè quello te realizzata da altro dia, secondo le regole generali, il suo qualiffic contributo efficiente, in qualsi contributo efficiente, in qualsiasi forma, ed anche in quella omissiva della volontaria e concertata
ensione dall'obbligo di impedire evento: 93
-
conclusione, anche nei reati di questo tipo, non è
consentita alla stregua della concezione accolta nel codice penale, che vede l'equivalenza causale delle condotte concorrenti e la riferibilità dell'evento,
nella sua interezza, а ciascun partecipe, alla stre-
gua della teoria unitaria del reato.
Nei reati propri c.d. esclusivi (o di propria mano)
occorre invece che il soggetto qualificato (o intra-
neo), concorrente con altri, sia il personale esecuto re del fatto tipico (ad esempio, nel reato di ince-
sto), essendo questa l'indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune Ovvero nessun reato. Soltanto
in tali ipotesi nell'ampio ventaglio dei reati pro-
si esige dunque la personale realizzazione del-pri
la fattispecie tipica ad opera dell'intraneo, e tale
condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene °
interesse giuridico protetto, о da altri elementi significativi (ad esempio, particolari rapporti tra au-
tore e soggetto passivo).
Orbene, la violazione finanziaria di cui alla prima ipotesi dell'art.
3. L. 1383/41, o almeno la violazione finanziaria che interessa questo procedimento ncretatasi nel contrabbando di prodotti petroli :
1
feri, non appartiene certamente al novero dei reati propri esclusivi, giacchè nè la lettera della legge nè l'interesse leso, nè altri indici sintomatici ne impongono la consumazione tipica da parte del milita-
re della Guardia di Finanza, quale conditio sine qua non per la sua integrazione.
Non l'argomento letterale, si è detto, poichè la pro-
posizione normativa ("il militare della Guardia di
Finanza che commette una violazione finanziaria CO- stituente delitto... soggiace alle pene... .) nulla di-
ce in senso contrario, trattandosi di espressione consueta nella descrizione della condotta di reato proprio, senz'altra particolare significazione deli-
mitativa; non l'interesse protetto, che è comune ad
ogni trasgressione finanziaria da chiunque.commessa; non la qualità particolare, che nel contesto del de-
litto rileva egualmente, indipendentemente dal ruolo esecutivo ° altrimenti partecipativo che sia stato svolto, e che dà corpo, comunque, alla coeva violazio-
ine del dovere di fedeltà.
Ciò significa, pertanto, che il reato di contrabban-
do militare (così impropriamente denominata la zione. inanziaria che si concreti nella consumazione di contrabbando interno di olf minerali da parte del militare di Finanza, anche in concorso con non mil 95-
tari) non è condizionato immancabilmente dalla rea-
lizzazione della condotta ad opera del militare, a sа
ciò potendo procedere il soggetto concorrente non
qualifcato, purchè con il consenso coadiuvante del militare, che può assumere la forma della dolosa elu sione del dovere funzionale di intervento impedITo. Ciò è tanto vero che, agendo il civile ✓olatamente od in concorso con altri civili, mette capo alla stes sa condotta materiale (che non è, dunque, riferibile
ad esclusiva iniziativa del militare), anche se con
conseguenze giuridiche diverse.
Tale considerazione induce alla confutazione di as->
sunto, specialmente dedotto dal ricorrente LI
per cui le norme regolanti il contrabbando comune
non soltanto relegherebbero l'ipotesi del contrabban-
do militare ai soli casi di condosta tipica realizza ta dal finanziere, ma introdurrebbero, comunque, con-
corso apparente di reati (il contrabbando militare e quello comune, appunto) che se realizzati su ba-
se concorsuale, tra militari e non militari, riceve-
rebbero doppia disciplina penale dall'art.3 precita-
to e dagli artt. 23 segg: R.D.L.334/39, come modif dalla L 474/57: di talche, dovendos: Care. cessar mente ricorso al principio di specialità per l'indi-
viduazione della sola disciplina applicabile alla - 97
-
fatto costituente il contrabbando militare possa ri-
tenersi assorbito nel contrabbando comune, quale cir costanza aggravante di tale reato. Ciò stabilito, va pure rigettata l'obiezione (ricor-
irente CA) per cui il richiamo al capoverso dello art.40 C.P., formulato nei casi di specie per la de-
scrizione delle condotte concorsuali dei militari della Finanza, non sarebbe consentito, la norma atte nendo soltanto ai reati con evento naturalistico, e non a quelli di pura condotta, com'è certamente il contrabbando interno. L'assunto non è condivisibile, innanzitutto perchè
il principio posto dalla norma, che inerisce al ge-
nerale rapporto di causalità, esprime esigenza repres siva non delimitabile a categorie di reati e rappor-
tabile agevolmente a tutte le figure delittuose in cui possa comunque delinearsi un rapporto concreto
di interdipendenza tra l'omissione dolosa di doveri funzionali e la violazione del precetto penale, in cui consiste l'evento giuridico, equiparabile a quel-
lo naturale nell'ottica qui rilevante. La valenza dell'omissione quale contributo concausale alla con-
sumazione del reato, semprechè realisticamente pre- sente, contraddice l'inapplicabilità della regola giuridica "de qua" al novero nutritissimo dei reati 9.6 1
stessa materia, imperniata sui medesimi elementi ma- teriali e soggettivi, e nell'impossibilità di coglie-
re ulteriori elementi specializzanti o aggiuntivi a favore di una delle norme concorrenti, dovrebbesi con cretamente ritenere assorbente la violazione finan-
ziaria e cioè il contrabbando comune
- in cui il non militare abbia realizzato l'azione tipica, rima-
nendo l'apporto del finanziere mera condizione ester-
na non impedITa.
Si riaffaccia, così, la tesi che assegna al compimen―
to dell'azione tipica, in funzione del suo autore,
il valore di scrimine tra contrabbando militare e
contrabbando interno di olf minerali (o comune), con
implicita attribuzione al primo della natura di rea
to proprio esclusivo: assunto, questo, già sopra di-
satteso, per le ragioni ivi esposte, che portano irs resistibilmente all'individuazione del vero elemento.
discretivo, che è la partecipazione al concorso non
di un pubblico ufficiale ° di un incaricato di pubbli CO servizio, ma del pubblico ufficiale rivestito del la particolare qualifica dinappartenente alla Guardia
di Finanza, cui la legge ha collegato, in una alla esigibilità di compiti. doveri particolarmente rigo-
rosi, misura punITa di inconsueta aspreaza.
Tanto. ale ad escludere maggior ragione, che il 98
con solo evento giuridico, per questi e per quelli con evento naturalistico prospettandosi la ragione accomunante ed egualitaria dell'effettiva incidenza nella lesione dell'interesse protetto. In tali sensi, 1'evento deve intendersi coincidente con quello con- sumativo del reato, questo rappresentando il vieta-
to risultato giuridico della condotta, alla cui veri-
\ficazione l'omittente ha volontariamente concorso.
Del resto, le ricche casistiche desumibili dalle prassi applicative suffragano il concetto espresso..
La giurisprudenza, considerando lo stesso problema,
ha raggiunto conformi conclusioni, nei reati consuma
ti in forma concorsuale, ed in cui l'azione tipica sia interamente posta in essere dal soggetto non qua-
lificato, ritenendo che l'oggetto del doveroso inter vento impedITo sia il reato compiuto dal concorren-
te, che si pone come evento, anche materiale, rispet to al mancato adempimento dell'obbligato.
Definiti così i profili del reato di contrabbando militare, fattisodcie propria non esclusiva e mono-
soggettiva, il concorso dei civili va ricondotto alla discipliną di. cui all'art:117 C.P che prevede la estensione a tutti partecipi, che e rispisponderebbero comunque di un reato, quello specifico dipenden te dalla qualifica personale di unono di essi 99
lativo titolo, difatti, si estende obiettivamente,
ope legis, agli altri, salva per costoro la possibi-
lità di attenuazione della pena, se il reato proprio
è più grave.
Alle conclusioni raggiunte, che confermano
- sia pu-
- quelle dei re con motivazione del tutto diversa giudici di merito, non ostano precedenti e diverse prassi applicative, verosimilmente fondate su inesat- to e non approfondito esame del problema qualificati-
vo, ovvero inconvenienti pratici denunciati dal ri-
corrente CC (alcuni imputati sono già stati con- dannati in separati procedimenti per reati di collu-
sione o di contrabbando comune e ciò ha reso impra-
ticabile nei loro confronti la configurazione del rea
to di contrabbando, pur sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi), che sono irrilevant;
sul piano della qualificazione astratta dei fatti.
Naturale corollario di quanto sin qui argomentato
è che non possono trovare accoglimento le critiche di taluni ricorrenti non militari, condannati per detto reato di contrabbando militare, secondo cui l'extraneus concorrente nel contestato delitto plu-
risoggettivo di collusione (seconda ipotesi di cui all'art. 3 L.1383/41) non è assoggettabile a pena.
La doglianza, di cui più avanti si esaminerà il fon- - 100 1
damento, per altri aspetti, non è, difatti, pertinen te alla materia come hanno correttamente ritenuto i giudici del merito che va qualificata, nei sensi
già chiariti, come reato monosoggettivo, in cui il
estanci concorso di soggetti) al Corpo militare può assumere carattere di eventualità, che consente pacificamente la piena applicazione delle norme sul concorso delle
persone nel reato, ivi compresa quella ex art.117 C.P.
Da taluno è stato mosso rilievo alla ritenuta natura plurioffensiva del contrabbando militare (che è le-
sivo, al contempo, dell'obbligo di fedeltà alla parti colare disciplina militare e dell'interesse dello
Stato alla regolare percezione dei tributi), argomen-
tandosi che la particolare collocazione dellaanorma,
la severità delle sanzioni prescritte e la normale soggezione del reato alla cognizione dei tribunali militari, ne comproverebbero la natura esclusivamen-
te militare.
Ma si tratta, anche qui, di critiche infondate, giac,
chè lo stesso dato testuale (la "violazione finanzia ria commessa dal militare della Guardia di Finanza")
evidenzia il primario interesse finanziario che sot-
tostà alla norma repressiva, diversamente dal reato di collusione che, quale ipotesi di pericolo soltan-
to per l'Erario, ferisce attualmente il vincolo ge- 101
rarchico, appunto atteggiandosi quale reato militare, obiettivamente; laddove l'assoggettamento alla cogni-
zione dei Tribunali militari attiene soltanto alla qualità soggettiva dell'imputato e non alla natura
del reato.
Nè valgono meglio le citazioni giurisprudenziali pre-
senti nel ricorso del NI, che riguardano la stessa ipotesi di collusione ovvero il rilievo che il D.P.R.865/86 abbia distintamente escluso dall'in dulto i reati di cui all'art. 3 L.1383/41 e quelli fi nanziari, non potendosi automaticamente ricavare dal la doppia ed espressa esclusione argomento decisivo per la collocazione dei primi nel novero dei delitti
extrafinanziari, sia perchè due delle ipotesi ivi previste non presentano certamente natura finanziaria,
donde la necessità, per esse, di specifica previsio-
ne per l'esclusione dal beneficio, sia perchè, come
si ricava dalla stessa relazione della II Commissio- ne Permanente del Senato, parzialmente riprodattanael ricorso del Ciccone, si volle comunque elidere ogni ragione di dubbio (la Commissione aveva in mente 50-
prattutto il "reato" al singolare di collusione)
con formulazioni magari ripetITe come in effetti si appalesano, per la residua ipotesi di violazione finanziarïa commessa dal militare di Finanza. - 102
Si aggiunga, ad abundantiam, che sarebbe incongruo ritenere, come va ritenuto, reato finanziario il con- trabbando interno di oli minerali, in cui secondo
taluni ricorrenti il militare potrebbe concorrere,
ed escludere tale natura nello stesso fatto, anche se diversamente qualificato per la condizione perso- nale dello stesso concorrente, restando peraltro im- mutati l'oggetto giuridico ed il soggetto passivo del reato.
Altra critica infondata, mossa da più ricorrenti, con
cerne la pretesa violazione dell'art.477 C.P.F. (1930),
cui i giudici di RI avrebbero dato luogo con il
----
sentenza per reato (di contrabbando mili- pronunciare appunto), sostituito alle originarie imputazio- tare,
ni di collusione e di concorso nel contrabbando inter no di oli minerali: ciò avrebbe determinato difetto di correlazione tra sentenza ed accusa.
La doglianza trascura di considerare che gli elemen-
ti di fatto del delitto ritenuto erano già tutti prere-
senti nelle imputazioni elevate nel processo, e sono
rimasti immutati nella decisione assunta, che ha ope ta qualificazi rato soltanto sul piano della ne, riunendo in unica. ctuosa omeglio.
iscrivendo in questa stess figura, quali elementi unitariamente costitutivi, dati prima contestati 103
frazionatamente.
Altra obiezione sollevata da più parti, e poi inte-
grata con individue considerazioni inerenti a parti-
colari posizioni, concerne l'ambito di operatività
dell'art. 40 cpv. C.P., in rapporto al delitto di "con trabbando militare", sostenendosi da taluni ricorren ti (v., in particolare, il CA) che detta norma avrebbe, al più, potuto essere applicata per singole violazioni finanziarie comunque successive all'omis-
sione del dovere funzionale di intervento, che fosse ro risultate legate a tale omissione da accertato rapporto causale, e non già a qualsiasi violazione tollerata, temporalmente antecedente;
e si è, poi,
lamentata mancanza di motivazione Su tali aspetti fondamentali.
Riservando ogni specifica valutazione in sede d'esame dei singoli ricorsi, e qui avendosi riguardo ai linea menti generali proposti, Cosserva questa Corte che i
giudici di merito non hanno ignorato il problema,
espressamente individuando due campi di incidenza
della "protezione" omissiva (le violazioni anteatte future) e soltanto per il secon-e quelle attua do assegnando. accordo collusivo carattere con
tributo concausale: nella particolare forma omissi-
alla consumazione dei reati concomitanti o po- - 10 4 -
steriori: com'era ovvio che fosse. Sicchè, nessun equi
VOCO è possibile in tema.
D'altra parte, gli stessi giudici non hanno eluso la necessità del rapporto causale tra omissione ed evento successivo punto поп controverso adducen-
do motivazioni esaurienti, che hanno privilegiato lo scopo e le finalità degli accordi collusivi, la per-
fetta consapevolezza all'uopo instauratasi in ciascun operatore (per lo più corrotto), l'effettiva fruizio- ne delle complicità costosissime così acquisite, in relazione alla entità cospicua delle trame fraudato-
rie ed alla impensabilità logica di un loro prolunga to svolgimento, senza la prezzolata acquiescenza del-
le autorità preposte ai compiti di sorveglianza e di
repressione. E' stata così fornita ragionevole provai logica - nè poteva esserne data altra materiale, pra ticamente non ottenibile
- della relazione causale, che non doveva nè può riguardare, beninteso, ogni sin gola violazione conseguente (come ha preteso il ri-
corrente CA), ma il complesso indistinto dei fat-
ti delittuosi omogenei e consecutivi, quali supponi.
bili ex ante da parte del militar compiacente o cor 1
)
rotto; quali, in effetti ris ex post:
ciò secondo un criterio di riferibilità lausibile alla garantita omissione di intervento impedITo di - 105
ogni e successiva violazione finanziaria o strumentale.
Passando ad altri temi di interesse generale, vanno rigettate le doglianze di taluni ricorrenti circa il preteso assorbimento del reato di corruzione di p.u.
in quello di collusione. La Corte non ritiene di di-
scostarsi dall'orientamento giurisprudenziale conso-
lidato, cui si sono attenuti i giudici di RI, e
che è stato confermato da questa stessa Sezione 1^
con sentenza 14.3.1989 n. 393, ric. P.G. della Repubbli
ca di MI ed altri. Alle relative motivazioni, per tanto, è sufficiente qui il rinvio, non avendo i ri-
correnti esposto, tra l'altro, argomenti nuovi а SO-
stegno dell avversa opinione. Altrettanto deve dirsi sul delicato problema della eventuale punibilità all'all'extraneus concorrente nel reato di collusione, di cui alla seconda ipotesi del l'art. 3 L. 1383/41. Qui rammentato, non superfluamen- te, che la questione non riguarda chi è stato ritenu-
to responsabile del reato di contrabbando militare,
i soli ricorrenti estranei alla qualifica milita- ma condannati per collusione (si tratta del LL, re,
di AT BR, del BU del CA, di Cata-
nese SA, del NI del AI), si aggiun ge sinteticamente, che le argomentazioni svolte nel la sentenza impugnata (ed in quella che l'ha precedu 106
ta) erano già presenti nel dibattito dottrinario e
giurisprudenziale da tempo intessuto sul tema, ed
alle cui principali e contrapposte posizioni questa Sezione aveva già dato attenzione nella surrichiama-
ta sentenza del 14.3.1989. Sicchè, non sono emersi
profili nuovi ed originali, suscettibili di ulterio-
ri analisi ed eventualmente idonei ad una rimedita-
zione modificativa del convincimento già allora espres
So, salvo per quanto concerne il richiamo all'art. 14
I co. C.P.M.P precedentemente non considerato, e
che la Corte di RI ha assunto a concorrente SO-
stegno dell'opinione maturata (pagg.217-218 della sentenza), secondo la quale il concorso, eventuale
о necessario, dell'estraneo alle Forze Armate in un
reato militare soggiacerebbe automaticamente alla legge penale militare, derivandone punibilità illimi- tata. In altre parole, almeno pei reati militari a
concorso necessario, ogni perplessità sulla punibili tà dell'extraneus sarebbe ingiustificata, dovendosi assegnare alla norma predetta contenuto integrativo rispetto alle generali disposizioni sul concorso del-
le persone nel reato (altrimenti ne sarebbe palese
la superfluità), e perciò tangibile manifestazione della luntas legis orientata,. superior in
teresse del servizio militare, alla repressione nei 107
confronti di tutti i trasgressori. Tale avviso non è condivisibile, per la ragione assor bente che la posizione della norma ("sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle
Forze Armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare") non corrisponde ai fini estensivi ritenuti dalla Corte di RI, ma ha la sola valen- za, anche in relazione alla disposizione fondamenta-
le del Codice penale militare (secondo cui la stessa legge obbliga gli appartenenti alle Forze armate del lo Stato) di disciplinare l'eventuale concorso degli estranei, che assoggetta al medesimo corpo normativo
ed alla giurisdizione penale militare (salvi i casi
di connessione di cui all'art.264), trattisi о по
di reati corrispondenti a fattispecie previste dalla legge penale comune.
Ciò spiega la funzione parzialmente autonoma dello art.14 precitato, e l'avvertita necessità della sua espressa formulazione, senza la quale non pochi dub-
bi sarebbero sorti nel raccordo tra le disposizioni penali militari e quelle comuni sul problema generale del concorso degli estranei nei reati militari
Ma questo non può significare, anche limitatamente ai eati militari a concorso. necessario con estrane:
un travolgimento, ope legis, delle ragioni generali 108
che militano a favore della non punibilità del non militare: gli argomenti desumibili dall'art. 14 pre- detto sono, al proposito, inconferenti, perchè centra ti sui profili riguardanti la generale regolamenta-
zione del concorso del civile nel reato militare, sen za incidenze specifiche sulla "quaestio" particolare)
riguardante la fattispecie a concorso plurisoggetti- VO, che non si sottrae, perciò, ai comuni principi.
Dilatarne, dunque, la funzione incriminatrice sino al punto da ritenere in essa prescritto l'inderoga-
bile assoggettamento a pena dell'estraneo, nei soli
reati plurisoggettivi militari (tra tutte le fatti- specie a concorso necessario), è operazione priva di base normativa, oltrechè di senso logico e che pro-
spetterebbe, verosimilmente, aspetti di dubbia legit timità costituzionale.
Concludendo sul punto, devesi confermare l'orienta-
mento espresso da questa Sezione nella sentenza pre-
citata, secondo cui la punibilità dell'estraneo nel
reato plurisoggettivo, quando non espressamente pre-
vista dalla norma (e nel delitto di collusione non
è), deve essere esclusa, con riferimento es le ai principi di cui 11' ed alla fun-
zione autonoma della disposizione incriminatrice parte speciale, la cui operatività non ha bisogno 109 dell'incontro con quella integratrice di parte gene-
rale (l'art. 110 C.P.), delimitata al solo concorso eventuale.
Conseguentemente, vanno accolti sul capo i ricorsi dei ricorrenti summenzionati, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non
costituisce reato, salvo il rinvio necessario esclu si il LL, il CA, ed il AI per con-
seguenti determinazioni in punto di pena.
Per quanto attiene al reato di associazione per de-
linquere (ritenuto, per lo più, nella sola forma del-
la partecipazione, salvo che per taluni imputati, giu dicati i maggiori responsabili dei gruppi contrabban -
dieri), vanno disattese, in linea generale, le cri-
tiche alla configurabilità del delitto, basate sulla
dedotta (ed innegabile) omogeneità del reato-scopo,
che sarebbe dimostrativa della sussistenza di reati continuati, abbisognando quello associativo della eterogeneità dei fini delittuosi. Tale pretesa difet ta, invero, di base legale, postochè la descrizione della condotta non fornisce indicazione in tal senso,
o in quello opposto, nè sussiste incompatibilità lo-
gica fra la struttura associativa è la ripetITità,
di reati dello stesso tipo, senza dire delle varie realtà criminali che, secondo l'esperienza comune, - 110
costituiscono la smentita più netta alla tesi dei ri correnti;
cui, peraltro, non giova il richiamo allo art.416 bis C.P., che non è norma eccezionalmente punITa di associazione a fini delittuosi omogenei
(plurimi e reciprocamente difformi potendo essere,
anzi, i vantaggi illeciti che ne costituiscono lo sco
po), derivando la propria ragion d'essere da altre
preoccupazioni di difesa sociale.
La verità è che la differenza tra delitto continua-
to ed associazione per delinquere (alla cui indivi-
duazione i ricorrenti hanno inteso correlare le pro-
spettate diversità tra scopi omogenei ed altri diso-
mogenei nelle vicende processuali contingenti) risie de, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nelle connotazioni dell'accordo partecipativo. che, se delimitato nel tempo e nella
previsione di fatti specifici, con esaurimento a SCO
po raggiunto, dà luogo alla prima ipotesi, se proiet-
tato illimitatamente nel futuro, senza predetermina-
zione cronologica ed operativa, perciò perdurando anche dopo la realizzazione di uno o più tra i delit ti-scopo, anche con il sostegno di adeguata organiz-
zazione a base stabile, concertata fra almeno tre soggetti, integra il reato associativo.
Di tali diversità la Corte di RI ha tenuto de- 111
bito conto, per la scelta dell'opzione giuridica ri-
tenuta pertinente alle risultanze probatorie acquisi te che, secondo i giudici del merito, hanno permesso la delineazione di uno schema associativo esteso,
orizzontalmente, alle maggiori imprese coinvolte nel contrabbando dei prodotti petroliferi e, verticalmen-
te, ad una nutrita compagine personale, diretta ge-
rarchicamente dai capi dei gruppi, con la collabora-
zione dei vertici degli organi statali associati alla corruzione.
L'apprezzamento discrezionale all'uopo espresso dal
Tribunale di RI, totalmente fatto proprio, poi,
dalla Corte d'Appello, non è stato oggetto di speci-
fiche censure, avendo i ricorrenti interessati con-
testato semmai, come meglio si vedrà in seguito, la ritenuta partecipazione personale all'associazione.
Relativamente al reato di falso ideologico, concernen-
te i certificati mod.H ter 16 (c.d. "certificati di provenienza"), la qualificazione di atto pubblico fi-
defacente, attribuita a tali documenti anche se crea
ti da privati esercenti depositi di prodotti liberi da imposta, deve essere ritenuta corretta alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte Suprema,
ric RI ribadita nella nota sentenza 29.10.1983,
delle Sezioni Unite, alla cui stregua è stata affer 112 mata, innanzitutto, la qualità di pubblico ufficiale del gerente autorizzato, in sostituzione di ufficio dello Stato (Guardia di Finanza e U.T.I.F.), alla emissione di detti certificati, partecipando interi-
nalmente della specifica, pubblica funzione correlati- va e così attestando in essi, originalmente, le ope razioni compiute, la qualità e la quantità dei pro-
dotti estratti e quant'altro prescritto dalla legge;
da ciò non può che derivare la natura di atto pubbli co del singolo certificato, che va ricondotto, pena-
listicamente, nella categoria degli atti con fede
privilegiata (art.476 cpv. C.P.), e non in quella
о dell'attestato, a ragione del con- I del certificato attività rilevantitenuto intrinseco, concernente svolte direttamente dal redigente o comunque cadute
sotto la sua diretta percezione.
Nè tale orientamento giurisprudenziale può ritenersi compromesso dall'aggiornata nozione del pubblico uf-
ficiale (secondo la definizione datane dall'art.17
E.26.4.1990 n.86, che ha sostituito l'art.357 C.P.),
per cui, tra l'altro, la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazio ne della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi, per mezzo di poteri autoritativi
certificativi (comma secondo dell'articolo). 113.
1
!congiunta previsione di tali poteri, quali mezzi di svolgimento della funzione amministrativa, parrebbe letteralmente relegare fuori dell'ambito funzionale
specifico chiunque disponga del solo potere autorita tivo о certificativo ed anche, pertanto, il privato abilitato, occasionalmente, а certificazioni ammini-
strative, come nel caso che qui interessa. Ma la cor-
(retta lettura della nozione deve portare, per ragio-
ni evidenti che è persino superfluo esplicitare, a
ravvisare una disgiunzione ove figura la particella copulativa, ed a ritenere conseguentemnete che si ab
bia svolgimento di detta funzione anche soltanto coni
il mezzo del potere autoritativo 0 di quello certifi cativo.
Relativamente alle proposte questioni riguardanti cir-
costanze aggravanti od attenuanti del reato, devesi Osservare quanto segue:
la circostanza aggravante di cui all'art.112 1° CO. n.1 C.P. è ovviamente applicabile al reato monosogge
tivo di cui alla prima ipotesi dell'art.3 L.1383/41;
e lo è altresì al delitto di collusione, di cui al-
la seconda ipotesi, escludendo dal computo delle p sone concorrenti il numero di quelle strettamente necessarie per l'integrazione del reato;
la circostanza aggravante di cui all'art. 47 n.2 C.P.M.P. 11 4
-
ritenuta pel reato di contrabbando militare anche nei confronti dei concorrenti non militari, dev'es- sere esclusa, in accoglimento del motivo di ricorso in proposito dedotto dal ricorrente De LE (con estensione ad altri ricorrenti in consimile posizio-
ne) nei riguardi di detti concorrenti, in forza del-
l'art. 3 L.
7.2.1990 n. 19, che ha sostituito l'art.118
del Codice penale, modificando il regime di valuta- zione delle circostanze ed in particolare delimitan-
do alla persona cui si riferiscono quelle inerenti al colpevole;
la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio sul punto nei confron-
ti del predetto De LE, del RO e del Buzzoni
del ED e del LI, pei quali soli, difatti,
sussiste interesse alla doglianza, avendo essi bene-
ficiato delle attenuanti generiche equivalenti (men-
tre gli altri non militari le hanno avuto prevalenti,
con riduzione massima della pena), e potendosi così
prospettare, in via astratta, una possibile influen- za della caduta dell'aggravante nel giudizio di com-
parazione tra attenuanti ed aggravanti, con eventua-
iflessi sulla pena;
e nei confronti del Tamacoidi
pel quale, quanto risulta le attenuanti generiche,
pur prevalenti, non hanno comportato riduzione della pena nel massimo possibile di un terzo, 115
quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.2 C.P.,
consistente nel ritenuto nesso teleologico tra il reato di corruzione propria e quello di collusione,
contrabbando militare, falso ideologico, che ne han- no concretamente rappresentato il previsto e voluto
esito, e nei quali taluni ricorrenti (ad es., il Ma-
rocco ed il ER) hanno ravvisato la naturale esplicazione degli atti contrari al dovere d'ufficio,
che determinerebbe, dunque, l'incorporazione del nes-
so nella stessa struttura del primo reato, si deve ancora una volta, fare riferimento al contrario avvi so già espresso da questa Sezione nella più volte menzionata sentenza 14.3.1989, alla cui stregua risul ta corretta la determinazione dei giudici di RI;
si affermò allora, difatti, che l'aggravante "de qua"
non è certamente configurabile rispetto agli illeci-
ti penali (quali l'omissione degli atti d'ufficio,
l'abuso innominato, l'omissione di rapporto, la ri-
velazione di segreti di ufficio ecc.ecc.) che alla corruzione si legano da immediato rapporto esecutivo,
in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio%;B ma ciò non vale rispetto a quelle altre trasgressioni di natura penale (il con-
corso in contrabbando, nel falso, nell'associazione per delinquere ecc.ecc.) che, pur indirettamente ed 116
in via mediata derivanti dallo stesso fatto corrutti- vo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, at-
tingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti.
In materia di pena accessoria di rimozione del grado',
iflitta ad alcuni militari della Guardia di Finanza,
è legittima la doglianza del ricorrente De AT
(estensibile ad altri imputati), fondata sul nuovo
testo dell'art:166 C.P., introdotto con l'art. 4 L.
7.2.1990 n.19. Poichè, in virtù della nuova disposi-
zione, la sospensione condizionale della pena si esten
de alle pene accessorie, debbono beneficiarne i ri-
correnti CC, De AT, De TI, RA,
TI, OC e LI. Quale statuizione comune a più ricorrenti, può qui cumulativamente Osservarsi che nei confronti di quel-
li pei quali, anche alla stregua delle considerazioni particolari che seguiranno, resta confermata la con-
danna pel reato di corruzione propria, Va eliminata
la pena della multa, non più privista pei reati di cui
321 C.P. g1 artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321 le nuove formulazioni di cui agli artti segg
28.4.1990 n.86: Pertanto sentenza impugnata de-
essere annullata senza rinvio, nei punti en 117 ti la determinazione della pena della multa nei con-
fronti del NI, del De LE, del ED, del Ferrara, del SS, del ZI, del Lo ET, del conseguentemente elimina- RO e del LI e va ita, per ciascuno la pena della multa di L.50.000, che così viene determinata nell'ambito di quella maggiore inflitta anche per altri reati.
Molti ricorrenti, assolti nel giudizio di merito da uno o più capi di imputazione per insufficienza di prova, hanno richiesto, ai sensi dell'art.530 n.2 C.P.P. la sostituzione della formula con quella pie-
na corrispondente. Talvolta, sono state formulate mo
tivazioni in dettagli allo stesso scopo, che non è
necessario esaminare, nessun dubbio sussistendo sulla doverosità della richiesta sostituzione, che va este-
sa, ex offic ad altri ricorrenti che, versando nelle medesime condizioni, non hanno avanzato richie-
ste in tal senso. Le determinazioni da assumere sa-
esposte per ciascun interessa- ranno individualmente avvertenza che la formula assoluto- to, con la comune ria sarà "per non afer commesso il fatto", se riguar-
dante reati diversi dalla collusione, e perchè il fatto non sussiste se riguardante imputati ci region già indicat pel reato d collusione (per le ragioni già indicate.
in punto di non configurabilità della fattispecie nėi - 118
-
riguardi di "estranei"), nonchè, limitatamente al ri corrente Lo MU, per il reato di millantato credito. Così definiti gli aspetti generali del procedimento,
può passarsi all'esame dei motivi di interesse indi-
viduale.
Il ricorso dell'AL va accolto limitatamente alla sostituzione della formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" pei reati di cui ai capi A
e I del proc.2533/85 (contrabbando interno di olf mi nerali), dai quali fu già assolto per insufficienza di prove. Per il residuo reato di collusione (capo E dello stesso procedimento), nonchè per quello di cui al capo D (corruzione), già dichiarato estinto per prescrizione, il preteso difetto di motivazione non
trova riscontro nelle ragioni addotte dalla Corte di
Appello che, premessa ampia ricognizione dei motivi di appello, non dissimili da quelli del successivo ri-
corso, ne ha dato dettagliata confutazione, dapprima valutando irrilevanti le proteste di incompetenza funzionale (all'epoca, l'ufficiale era comandante di
Compagnia della G.di F. di LEo), residuando anche a carico d tale reparto doveri di attivazione in funzione di vigilanza, poi, soprattutto, volgendo la propria attenzione al punti focali della materia,
costituiti dalla percezione di somme (L.2.000.000 119
complessivamente) erogate dal SS, e dalla corre
lativa attività certificativa svolta dal ricorrente, che in ben otto occasioni attestò la perdurante atti vità della impresa "AR" (appartenente al gruppo
IS-SS), invece cessata sin dal settembre 1975,
a causa di incendiio, così favorendo, pur essendo a
conoscenza della cessazione, le iniziative del grup po, volte all'utilizzazione della situazione apparen-
te mercè l'inserimento dell'azienda nel novero delle c.d. "cartiere", destinate al rilascio di documenta-
zione ideologicamente falsa per la copertura del con-
trabbando. A corredo di tali circostanze, erette а
pilastri del giudizio di merito, la Corte di Torino
ha considerato la tardiva e parziale ammissione re-
sa dall'imputato in merito al ricevimento di quelle somme e la confessata abitudine del SS di distri-
buire quantità di denaro ad ufficiali di Finanza,
operanti nei luoghi ricomprendenti aziende del grup-
per sollecitarne i favori per qualsiasi necessi- po,
presente e futura. Al quadro indiziario così emer tà,
so, provvisto di reciproche corrispondenze e correla zioni, il secondo giudice ha attribuito valore probę.
torio rilevante, con l'esaltare, soprattutto, la fun zione dimostrativa del passaggio di denaro (una som ma non indifferente, per i valori dell'epoca). 120
-
gionevolmente visto come suggello di un accordo im-
plicito a danno della Finanza e titolo costitutivo del successivo atteggiamento connivente del pubbli- CO ufficiale. In tale quadro, la rinnovata critica in tema di incompetenza funzionale ha ben scarsa in-
cidenza, così come appare del tutto infondata l'altra
(pag. 15 del ricorso) che ascrive al giudice d'appel-
lo l'aver utilizzato situazioni di fatto concernenti invece il PE, precedente comandante della Compa-
gnia di LEo: addebito manifestamente infondato, dal momento che gli elementi posti a base del confermato
giudizio di colpevolezza riguardano senza dubbio lo
AL, indipendentemente da motivazioni sovrab-
bondanti, e parzialmente non pertinenti, forse pre-
senti nella sentenza di primo grado.
Del resto, il vero contenuto del ricorso verte su fatalmente incidenti nella valutazione circostanze di merito, proponendo un nuovo esame di profili sui quali la Corte ha già espresso motivata opinione:si parla delle oscillanti dichiarazioni del SS,
delle lacunose indicazioni da lui fornite circa l'en-
tità delle somme corrisposte, del titolo della dazio che il ricorrente assume essere stata puramente graziosa e di più contraccambiata, della dedotta in-
scienza circa Cessazione dell'attività della Gar- - 121 -
late e, in genere, l'attività criminosa che, in quel tempo, l'amico SS stava svolgendo.
Trú Sulle possibili, alternative interpretazioni del ma-
teriale probatorio su tali punti salienti, i giudici di merito hanno concordemente scelto quella che, con
coordinata valutazione logica, è sembrata la più ade-
rente al vero, sulla base di dato di fatto (il passag-
gio di denaro) ritenuto il più significat , in grado di conferire concorrenti certezze per quelli collate rali, così collocabili in un quadro armonico di unità
ria rilevanza.
Si è trattato, perciò, di insindacabile giudizio di merito, completo nella disamina delle risultanze ed
incensurabile sotto l'aspetto dell'apprezzamento ra-
zionale.
Anche per la determinazione della pena, la censura di
mancata fissazione nel minimo edittale difetta di proposizioni accoglibili, vertendo sul merito della valutazione della Corte, che ha stimato non lieve,
nell'ambito del solo reato residuo, la responsabilità
del ricorrente, del resto già considerata con mitez-
za dal primo giudice (concessione delle attenuanti prevalenti, fissazione in misura assai vicina al mi mimo possibile) e perciò non suscettibile di ancor più favorevole considerazione sullo stesso piano 122
equitativo.
Ne consegue il rigetto del ricorso per il resto.
Le deduzioni del ricorrente OR NT sono in-
fondate. Lo sono certamente, senza necessità di det-
tagliata illustrazione, quelle di preteso difetto di motivazione in punto di dolo pel reato di falso, le cui attività materiali egli ha confessato, dal momen
to che la Corte di RI ha ampiamente argomentato
1. quale re- sulla consapevole volontà da lui posta -
sponsabile del deposito SIF presso azienda del grup.
po LI, e perciò in posizione bensì gerarchica-
mente subordinata, па non priva di qualificazione in tellettuale nell'ottemperare alle direttive del datore di lavoro, il cui evidente fine delittuoso non poteva sfuggire alla sua intelligenza. Trattasi
di valutazione di incontestabile esattezza, avverso.
la quale la scontata ed indimostrata pretesa di aver
aderito ad ordini superiori senza coglierne il si-
gnificato illecito propone, а tutto concedere, debo-
le ed inaccoglibile difesa di fatto.
Quanto, poi, alla denuncia di indebito rifiuto di гр
plicazione dell Istituto della continuazione con i
fatti oggetto della sentenza della Corte Suprema
data 14.3.1989; s osserva che la Corte di RI.
ha dato debita giustificazione del diniego,del diniego, indican 123
do il difetto di allegazione documentale ed anche la incomprensibilità, allo stato, dei termini della que-
stione, non risultando con chiarezza il reato già co-
perto dal giudicato e, conseguentemente, la correla- zione con quello oggetto del presente procedimento.
Nè, peraltro, i chiarimenti offerti dalla parte nel ricorso sono più esaurienti, ivi affermandosi generi camente che la predetta sentenza concerne altro de-
litto di falso documentale, che sarebbe legato da non meglio illustrata identità di disegno criminoso all'omologo di cui si tratta in questa sede. Così
stando le cose, il ricorso non può che essere riget-
tato, conservandola parte, ai sensi dell'art.671 1° CO. C.P.P., la facoltà di sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione, cui potrà rivolgere apposi-
ta richiesta.
Deve essere accolto il ricorso di AN RI in..
nanzitutto per quanto riguarda la sostituzione della formula assolutoria pel reato di cui alla lett.A
del proc.2533/85 (contrabbando interno di olf mine-
rali), al quale deve essere applicata quella "per non aver commesso il fatto", poi. in ordine al ritenuto delitto di collusione (capo. E dello stesso procedi-
mento).
Giustamente il ricorrente ha lamentato il difettoso 124
-
apprezzamento della prova solitaria esistente (la di-
chiarazione del SS di avergli corrisposto in un
paio di occasioni somme di denaro per l'ammontare complessivo di L.2.000.000), peraltro sempre denega-
ta e perciò abbisognevole, oltrechè di intrinseca at-
tendibilità, altresì di riscontro esterno, non ri-
cercato, non individuato e presumibilmente inesisten-
te. E comunque neppure il titolo della dazione è ri-
sultato convenientemente indagato, avendo la Corte
sostituito proprie considerazioni presuntive, che non
possono non considerarsi arbitrarie al cospetto di contrari elementi provenienti dalla stessa fonte ac-
[cusatrice (per cui le somme date non avrebbero avu-
to scopo collusivo, ma natura di grazioso "omaggio",
volto, al più; ad una generica "captatio benevolentiae"),
alla doverosa analisi delle parole del SS, al
fine di dimostrarne l'inaccoglibilità per quest'ultim ma parte. Invero, posta a fondamento dell'accusa una a torto ° a ragione chiamata di correo, ritenuta 1
affidabile, questa deve essere apprezzata nella sua intierezza, perchè tutta permeata del medesimo requi sito di attendibilità, salva, naturalmente, la possi bilità di scinderne il contenuto in parti provviste di diverso grado di veridicità: il che, tuttavia,
dar luogo a motivate scelte, che nella specie 125 no mancate sul punto in questione. Nè può omettersi che è puramente presuntivo altresì l'assunto della
Corte per cui la vera ragione del donativo sarebbe stata la concertata astensione del ricorrente (allora comandante del "sottocentro occulto" di MO, dirama-
zione periferica del Servizio I informativo -) dal l'acquisizione di elementi e di dati informativi con-
cernenti il contrabbando del duo SS-IS. Che
elementi del genere non fossero raccolti, può rite-
nersi cosa pacifica, ma ciò non legittima la supposi zione, nel difetto di altre prove, di una omissione dolosa e concordata, non potendosi escludere che la mancata acquisizione derivasse da cause occasionali
о soltanto colpose (ad esempio, l'inefficienza del servizio); tantomeno risulta che notizie effettiva-
mente raccolte fossero poi volutamente "congelate"
dall'AN per favorire il SS, nel qual caso soltanto l'omissione avrebbe presentato profili in-
controvertibili di dolo. Certo è, che secondo un or-
dinario criterio logico, il mero dato negativo con-
cernente una mancata attività non può significare esistenza di una volontà dolosa a monte, e questo aspetto, tra l'altro, diversifica la posizione dello
AN da quella dell'AL, cui è stata motiva–
tamente ascritta una attività di posITo favoreggia - 126
mento.
Nè giova alla coerenza logica della sentenza impugna-
ta la coeva assoluzione per insufficienza di prove dal capo concernente il contrabbando, anzi già sta-
tuita in primo grado. La Corte di RI (pag.251)
ha colto, in effetti, l'incompatibilità logica di ta.
le pronuncia con la affermazione di colpevolezza pel concorrente reato di collusione, ma non ne ha tenuto
conto, attribuendo l'assoluzione ad errore di valu- tazione del primo giudice, e non considerando il giu-
dicato interno formatosi sul capo, vincolante
- alme no sul piano razionale- anche per il giudizio succes sivo.
L'insieme dei vizi valutativi e motivazionali espo-
sti induce, dunque, all'annullamento della sentenza sul capo concernente la collusione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello
di RI.
Il ricorso di AU LE va accolto limitata-
mente alla sostituzione della formula assolutoria du-
bitativa concernente il delitto di contrabbando di cui al capo A del proc.2533/85, al quale va applica ta quella "per non aver commesso il fatto va r
gettato pel residuo reato di collusione (capo E), cui riferisce il secondo e principale motivo 127
Questo ha proposto, in sintesi, difetto di motivazio ne sul doppio piano giuridico e probatorio della-
esatta qualificazione dei fatti, ed in particolare dei contatti avuti con il IS in vista dell'esple-
tanda verifica alla "Costieri Alto Adriatico", non-
chè, e per converso, della omessa considerazione di elementi vari, atti a definire storicamente la gene- si e la portata dell'incarico affidato, oltrechè il contenuto effettivo dei contatti successivamente sta biliti con il predetto IS (v.pag.21 del ricorso).
Prendendo in esame, innanzitutto, le critiche concer nenti il secondo profilo, che, al pari del primo,
ripropone argomenti già sviluppati nei motivi di ap-
pello (vi si sostiene che la promozione ed il trasfe rimento a Venezia del ricorrente non furono funziona-
li alla disposta verifica o a una conduzione "morbi-
da" delle relative operazioni, che poi ebbero luogo secondo le disposizioni ricevute e con le tecniche
usuali dell'epoca, come confermato da successiva ispezione e da sentenza liberatoria della Corte dei
Conti%3 e che, per altro verso, irrilevanti risultano talune omissioni nel rapporto conclusivo circa le cointeressenze del IS e del LI nell'impresa verificata, trattandosi di realtà già note), si osser va che la sopravvalutazione degli aspetti formali do 128 cumentali in esse insita non può vanificare il diver SO e più realistico criterio metodologico seguito dai giudici del merito che, guardando al di là degli schermi apparenti (nessuno dubita, ad esempio, che la sola disponibilità contabile dell'azienda non con sentisse verifica formale diversa da quella espleta-
ta), e privilegiando risultanze effettive raggiunte altri mezzi di prova, hanno valutato la materia con con aderenza all'effettivo svolgimento delle cose, che trasse origine, come ricordato nella sentenza,
dalla complicità tra il LI ed i vertici della
Guardia di Finanza, per l'effettuazione di una veri fica di comodo non altrimenti procrastinabile, e per la scelta di ufficiale ad hoc, prima individuato nel col. IS e, dopo il suo sostanziale rifiuto ceastri (si dimise dal Corpo), nell'Ausiello.
Al pari del predecessore, costui si preoccupò di sta
bilire contatti con il IS, che sapeva coinvolto nella gestione della C.A.A. ed a tale inconsueta " '
iniziativa (il controllore che si rivolge al control
lato per stabilire intese sul modo di condurre la ve
rifica), del tutto inimmaginabile in caso di due pro ponimenti da parte dell'ufficiale, specie se non a conoscenza degli antefatti e dei loschi interessi da coprire , la Corte ha attribuito valore probatori 129
cospicuo, poichè negli incontri il IS suggeri de-
cisivamente, e 1'AU passivamente accolse, le
modalità tecniche per una verifica indolore, che poi fece seguire ai dipendenti incaricati del relativo svolgimento, che fu delimitato
- in significativa collimanza con i "consigli" del IS
- al mero aspet to documentale-contabile. E' evidente d'altra parte che non il risultato, irri-
levante, della verifica sta a carico dell'imputato,
postochè le giustificazioni addotte sarebbero idonee
Roketle a scagionarlo e lo stesso può dirsi per qualsiasi altro ufficiale avesse, in buona fede, proceduto al-
lo stesso modo se, non trovassero smentita nelle altre risultanze che nettamente le contraddicono,
iscrivendo il ricorrente nella trama sottostante al-
l'innocua operazione e definendolo partecipe consape vole del complesso disegno, per la sua parte concer-
tato direttamente con il soggetto astrattamente anta gonista. Che poi in tali incontri il IS, consen-
ziente l'interlocutore, impartisse dettagliate istru-
zioni tecniche per il compimento della verifica nella prevista forma compiacente, come ha ritenuto la Corte
(pag.260 della sentenza) ovvero și limitasse, richie stone senza secondi fini palesi, a somministrare tico "ausilio tecnico" all ufficiale, come costui 130
afferma nel ricorso (pag.5), è distinzione formale che non riesce a nascondere la vera ed unica realtà di un sostanziale accordo, esplicito od implicito,
sulla conduzione della verifica, in modo che ne de-
rivassero pregiudizio per l'Erario dello Stato, e
correlativo vantaggio per gli evasori secondo cogni- zione certamente presente nel IS, e verosimilmen-
te anche nel ricorrente, come la Corte ha ritenuto. Nè è vero, a tale riguardo, che l'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di contrabbando si ponga in antitesi logica con il ritenuto dolo di col-
lusione: difatti, come risulta chiaramente a pag.262
della sentenza, il dubbio prospettato dalla Corte di appello ha riguardato non già il contrabbando ante-
cedente alla verifica, la cui consapevolezza da par-
te dell'AU è stata data per certa, ma quello successivo e su questo punto specifico è caduto il ricorso del P.M. sopra esaminato. Si nota, piutto- '
che tra le varie critiche formulate dal ricorren sto,
anche su aspetti marginali della vicenda, tra te,
l'altro con inutile insistenza nella apparente rego-
larità delle operazioni ispettive, non ne figura a
cuna diretta contrastare 1 affermato dolo, ed in particolare l'attribuita conoscenza del contrabbando svolto presso la società soggetta a verifica, che de 131 ve ritenersi dato accertato, più che idoneo, come giustamente ritenuto dalla Corte, per l'esatta inter-
pretazione degli anomali contatti avuti con il IS.
Neppure la doglianza gradata di omessa delibazione
di qualificazioni diverse del fatto (visto quale spon tanea ed unilaterale iniziativa del ricorrente), in particolare sotto l'aspetto del favoreggiamento, può
essere accolta, postochè la Corte di RI, pur non
trattandone esplicitamente, ha tenuto sostanzialmente conto dell'alternativa prospettata, di cui ha negato il presupposto di fatto, invece affermando che accor do collusivo vi fu, ancorchè - forse sollecitato dall'Ausiello verso soggetto, peraltro, già al cor- rente delle accorte manovre per la predisposizione della verifica indolore. Attesa questa posizione, la esclusione esplicita della diversa qualificazione ap-
pariva perfettamente superflua.
Infine, relativamente alla doglianza di carenza as-
soluta di motivazione sulla istanza di concessione dell'attenuante di cui all'art.48 2° CO. C.P.M.P.,
va Osservato che la Corte, pur omettendone formale esplicitazione, ha sostanzialmente formato una pro-
pria valutazione al riguardo, più volte insistendo sulla gravità oggettiva della condotta ascritta ritenuta, caratterizzata da notevole insidiosità, 132
scarsamente compatibile
- è il caso di aggiungere con la pretesa "ottima condotta" dell'ufficiale. E'
da notare che con similari motivazioni sono state
rigettate dal medesimo giudice istanze di altri uffi-
ciali (CA, VA, CC, IC), mirate allo stesso scopo, cui è stata opposta la violazione.
del dovere di fedeltà, eretta a parametro del dinie-
go, egualmente statuito nel caso dell'AU, e dunque fondato sulla stessa linea motivazionale.
Il ricorso, pertanto, va rigettato per il resto.
Il gravame di BA GU va accolto per la sosti-
tuzione della formula assolutoria del dubbio con quella "per non aver commesso il fatto", relativamen te ai reati di cui ai capi A, C, D del proc.n.2533/85, e con l'altra "perchè il fatto non sussiste", rela-
tivamente al reato di cui al capo E (collusione) del lo stesso procedimento. Relativamente a NE IZ, devesi rammentare,
innanzitutto, che la proposta questione della non punibilità dell'extraneus nel delitto di collusione
è del tutto inconferente, essendo egli stato condan-
.:. nato per contrabbando militare (motivo secondo del ricorso); ohe l'altra doglianza di difetto di moti vazione sul dolo (elemento, questo a suo dire ine-.
sistente, per aver egli agito, quale nipote del 133
bassi, in stato di sudditanza psicologica verso lo
autorevole parente) si traduce in questione di fatto
inammissibile, avendo la Corte di RI debitamente motivato sul punto, ascrivendo all'imputato piena volontà e coscienza nelle attività delittuose poste in essere e risultando, per converso, del tutto in- consistente 1'avverso assunto. Quanto, poi, alla do-
glianza concernente il diniego di continuazione con
i fatti già giudicati con sentenza 14.3.1989 di que-
sta Corte Suprema, si osserva ohe il giudice d'appel-
·lo ha debitamente giustificato la decisione, facendo riferimento al difetto di allegazione (nel giudizio di appello, invero, 1'istanza di parte fu presentata soltanto in una delle ultime udienze, accompagnata da documentazione insufficiente ed incomprensibile).
Nello stesso ricorso, comunque, si dà atto che fu prodotto in tale giudizio semplice estratto della pre detta sentenza, chiaramente inidoneo per una valuta-
zione della dedotta identità del disegno criminoso,
nè sono state indicate ulteriori risultanze a tale proposito. Pertanto, il ricorso deve essere integral-
mente rigettato, salva la facoltà della parte di ri-
volgersi al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell per l'applicazione della disciplina art 671 C.
della continuazione. 134 1
I reati residuali a carico di BO RI (contrab bando militare, di cui ai capi C, D, E, N, O, P del proc. 2995/84, falso, associazione per delinquere,
contrabbando di cui ai capi F, G, Q dello stesso pro-
cedimento) debbono essere dichiarati estinti per
prescrizione, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche. Difatti, secondo il tenore delle rispet- tive rubriche, il reato di cui ai capi C, D, E, N,.
O, P si è protratto "sino al febbraio 1976", senza
precisazioni ulteriori%3B trattandosi di reato prescri-
vibile, con dette attenuanti, in dieci anni nella misura ordinaria, ed in quindici anni in quella mas-
sima, la causa estintiva è maturata nel febbraio 1991:
nel dubbio, deve presumersi in data anteriore a quel la della presente sentenza (5 febbraio 1991). Anche
pei reati di cui ai predetti capi F, G, Q, la data di cessazione risulta indicata "sino al febbraio
1976", per cui, tenuto conto delle rispettive pene edittali e delle attenuanti prevalenti, la prescri-
zione massima è maturata da tempo. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei capi|
predetti, senza rinvio, ferme rimanendo,' sènsi
dell'art: 578 C.P;P.. le statuizioni civili nei co fronti dello stesso ricorrente.
Naturalmente, quanto precede presuppone l'inaccogl 135
bilità dei motivi del ricorso, per un verso diretti infondatamente
- contro la qualificazione dei fatti
¡come delitto di contrabbando militare (e valgano, Isul саро, le considerazioni superiormente esposte),
per altro verso deneganti la configurabilità del rea-
to associativo, alla stregua di considerazioni in di ritto pure oggetto, nelle pagine precedenti, di con-
futazione da parte di questa Corte%3B ed altrettanto dicasi, infine, circa le doglianze in tema di quali ficazione dei falsi consumati nei c.d. "certificati di provenienza".
Devesi concludere con la sostituzione della formula assolutoria dubitativa con quella "per non aver com-
messo il fatto" relativamente al reato di cui al capo S del proc.2995/84 (corruzione di p.u.).
Il ricorso del BU è fondato, oltrechè come
già visto nella eccepita non punibilità pel reato di collusione (capo C del predetto procedimento), nel
la richiesta di sostituzione della formula assoluto-
ria dubitativa con quella "per non aver commesso il
fatto" relativamente al reato di corruzione di cui al capo S dello stesso procedimento. Non lo è; inve ce nella denuncia di violazione di legge, in relazio alla ritenuta applicazione dell'aggravante di cui all'art.192 19 ai reati plurisoggettivi 136 di collusione e di corruzione di p.u. ed anzi la do-
glianza, relativamente al primo reato, resta assor- bita nella statuita non punibilità, e, pel secondo
Creato, nella causa estintiva della prescrizione, già
dichiarata in sede di appello. Va poi precisato, con riferimento al primo motivo di ricorso (vi si è so-
stenuta violazione di legge per omessa derubricazione dei reati di cui ai capi C e M del proc.2995/84 in
1. quello di cui all'art. 319 C.P.),che esso resta assor-
bito, quanto allo stesso capo C (la collusione), nel:
la predetta statuizione, mentre il capo M, concernen-
te ulteriore ipotesi di corruzione, non figura conte stato al ricorrente, bensì a soggetti diversi, ed il nome del medesimo BU vi risulta menzionato per-
chè egli è stato raggiunto da analoga imputazione,
a titolo di concorso, in procedimento pendente avanti ad altra autorità giudiziaria.
pai Fondato è il ricorso, invece nella doglianza di mo-
tivazione parzialmente carente per la denegata pre-
valenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
Come si desume dalla pag. 293 della sentenza impugna-.
ta; l'imputato aveva introdotto nel giudizio di ap-
pello richiesta in tal senso, argomentando dal fonda mentale contributo, riconosciuto dallo stesso giudi.
ce istruttore, offerto allo sviluppo delle indagini 137 con le proprie dichiarazioni confessorie, oltrechè
dall'ottimo comportamento di vita, dalla certa resi-
piscenza, dall'età anziana.
La Corte d'appello ha valorizzato, invece, la gravità
oggettiva dei fatti e la personalità negativa dello imputato, quale emersa dal contrabbando lungamente esercitato, sminuendo, poi, anche la rilevanza sinto matica delle confessioni rese, perchè in qualche pun to carenti di precisi riferimenti.
Tale motivazione presta il fianco alla fondata criti ca giacchè, per un verso, ha ingiustamente ed incoe-
rentemente svalutato l'imponente contributo offerto dall'imputato alla ricerca della verità, riconosciu- to dallo stesso magistrato inquirente, soltanto per-
chè egli è stato impreciso su aspetti parziali e non
essenziali della vicenda%;B e perchè, ancora, ha deli-.
mitato l'esame della personalità del deducente al SO
lo periodo contraddistinto dal contrabbando, trascu-
rando il comportamento precedente e, soprattutto,
quello successivo, e così omettendo di cogliere, al- meno in relazione all'ultimo periodo, quegli apparen segi segni di pentimento e di riscatto, di cui l'ampia collaborazione offerta potrebbe essere stata l'effet tiva manifestazione e che debitamente valutati potrebberdvrebbero potuto determinare (ovvero 138
in un nuovo esame) diverso esito del giudizio di compa-
razione anche tenendo presente l'annullamento senza '
rinvio che deve disporsi ora relativamente alla rite nuta aggravante di cui all'art. 47 C.P.M.P.
Pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata
sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte
d'Appello di RI, anche per la determinazione del-
la pena.
Il ricorso del CA è fondato nella denuncia di difetto di motivazione sulla responsabilità per i reati ritenuti, nel quale motivo resta assorbito lo altro concernente il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee.
Premesso che i motivi dell'appello del cui= esame
il ricorrente ha lamentato l'omissione - risultano esposti in modo sostanzialmente conforme nelle parti introduttive del ricorso (pagg.1-7) e della sentenza
impugnata (pagg.296-298), sicchè è incontroverso il presupposto da cui è partita la critica complessiva del ricorrente, si deve constatare che è rimasta in-
soddisfatta dal giudice dell'appello l'esigenza vi vamente reclamata dal deducente di dare congrua.r sposta sui punti fondamentali del discorso di merito posto nella prima impugnazione, concernenti la asse ita legittimità del comportamento tenuto nella breve : 139
verifica (appena due giorni) presso la "PE"
del NI, e la correlativa sconoscenza delle atti vità di contrabbando ivi in atto, nonchè la contesta ta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle di-
chiarazioni accusatorie dello stesso NI in or-
dine alla affermata corresponsione di forte somma adi
esso ricorrente, a titolo corruttivo.
Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto di af fermare che, neb pur breve periodo trascorso presso la PE (poi le relative indagini furono dele-
gate ad altro reparto), il CA intuì le irregola-
rità che vi si svolgevano, facendone partecipe l'allo ra maggiore IC;
dauqui, la supposta necessità
di un suo coinvolgimento nella stessa trama corrutti va da tempo esistente tra il NI ed altri ufficia li del Corpo (ad es.,. il col. ON), al fine di pre venirne eventuali iniziative di denuncia, il che è
stato assunto a criterio di verifica delle accuse del lo stesso Mancini ed anche del ON in ordine a ri petute corresponsioni di somme a scopo corruttivo.
Ma questo argomentare è, allo stesso tempo, presunti-
vo ed omissivo;
lo è sotto il primo aspetto, perchè
necessariamente collega alla conoscenza del contrab-
bando presso la azienda controllata, ammesso, pure che
Il CA l'avesse acquisita, la prova della affer- 140
mata corruzione e del connesSO dolo complessivo, qua-
si che l'una non potesse prescindere dall'altra e 1 o.
ufficiale non potesse essere indotto al silenzio in altro modo, supponendo che egli avesse-manifestato
- volerdima questo non è dimostrato l'intenzione
-
divulgare le cognizioni raggiunte;
nè, peraltro, suf-
fraga meglio la presunzione la circostanza che il rapporto redatto al termine delle operazioni di veri fica risultasse assai compiacente, non emergendo af-
fatto dalla sentenza che l'autore ne fosse proprio il Caiazzo, già estromesso dall'indagine appena 48
ore dopo l'inizio.
Ma si tratta, come detto, anche di dicorso omissivo,
poichè la Corte ha trascurato di considerare che lo ufficiale si attenne agli ordini ricevuti, nè ha al-
trimenti spiegato perchè, dietro lo schermo del for-
male ossequio agli ordini superiori, si nascondesse,
in realtà, una prezzolata complicità. Questa, a ben
vedere, è stata desunta soltanto dalle parole del
NI e del ON, a loro volta non assoggettate alle verifiche del caso, malgrado le contestazioni mosse dal CA. Si è così verificato uno stravol-
gimento dei consueti criteri logico-interpretativi:
invece di procedere alla verifica preliminare della fondatezza delle accuse dei due (incerte, dubbie ed 141
anche inverosimili quelle del NI, secondo i ri-
lievi inconfutati del ricorrente, congetturalmente
:
interessate le seconde, per la convenienza ad un al-
largamento delle responsabilità, e perciò abbisogne-
voli di esame rigoroso), per poi passare all'accerta
mento della condotta concreta dell'incolpato, onde superarne eventualmente l'apparenza di regolarità,
la Corte ha presunto la corruzione quale necessario derivato della affermata consapevolezza circa le vio lazioni in atto presso la "PE", così perve-
nendo all'accreditamento di quelle propalazioni ac-
cusatorie, stimate attendibili per la supposta voca-
zione del CA, una volta informato, alla conse-
guente ed inevitabile complicità remunerata. Le evidenti pecche di tal criterio di valutazione,
in aggiunta alle omissioni rilevate, inducono all'an nullamento della sentenza sull'affermata responsabi-
lità naturalmente pei reati raggiunti da pronuncia di condanna ed il giudice di rinvio apprezzerà in piena libertà gli esistenti elementi di prova, ai fini della conferma о della riforma delle statuizioni di primo grado, tenendo conto, naturalmente, def mo-
tivi dell'appello a suo tempo introdotti dalla parte dei rilievi che precedona. ricorso può essere accolto nel motivo concer- 142
nente i reati (estinti) di autocalunnia e di viola-
zione della pubblica custodia di cose. Premesso che non è fondata, in merito, la censura di omessa moti- vazione, avendo la Corte di RI appositamente richiamato, facendole proprie, le motivazioni addot-
te dal giudice di primo grado, è comunque decisivo il rilievo che non emerge dalla sentenza impugnata l'evidenza della prova di non colpevolezza ed il ri- corso, in proposito, non enuncia proposizioni speci fiche, ma soltanto la generica affermazione della
"non commissione dei fatti".
Il ricorso di CA ND, fondato su diffuse ana- lisi contenute in motivi separatamente formulati dai due difensori (avv. L. Mucci e avv.F.Coppi), va accol-
to sotto il particolare aspetto concernente il rap-
porto di causalità
- ai sensi dell'art. 40 cpv. C.P. tra l'astensione dal doveroso intervento impedITo
ed i reati di contrabbando consumato nelle aziende del gruppo IS-SS.
Le vicende riguardanti il ricorrente, imperniate su due distinti episodi (l'intervento presso la "Co-
begas" di Cologno Monzese, e le indagini successiva-
mente svolte sul 'cao MI"), sono descritte al-
le pagg 321 segg. della sentenza d'appello, che ha puntuamente messo a fuoco il ruolo da lui svolto 143
-
nei fatti, contrassegnato da confessata inerzia nel primo e da atteggiamenti di "copertura" nel secondo,
ancorchè denegato dalla parte con motivazioni varie:
I motivi formulati dall'avvocato Mucci attengono esclu sivamente ai denunciati vizi di incompletezza: e di travisamento, in cui la Corte di RI sarebbe in-
corsa operando la ricostruzione storica dei fatti,
erroneamente attribuendo al deducente l'acquisita conoscenza - nell uno e nell'altro episodio di at-
tività di contrabbando concernenti aziende del grup-
po summenzionato ed il conseguente dolo partecipati- vo, che avrebbe ispirato la accertata condotta omis-
siva.
Trattasi di doglianze infondate о inammissibili per-
chè coinvolgenti, sostanzialmente, rivalutazioni di risultanze probatorie, già considerate dai giudici di merito con innegabile completezza ed evidente lo-
gicità.
Così, per la vicenda "AS", la parte ha insisti- to nella tesi di una sorta di complotto che il ten.
EL, il m.llo MA e l'app. LA, interve-
nuti sul posto prima di lui, e perciò già variamente informati o avvedutisi delle irregolarità fiscali
(di contrabbando) ivi in atto, avrebbero ordito a.
danno, per tenerlo al 'oscuro, dell notizie acquisi- 144
te%3B e tale assunto il CA ha appunto esplicitato con dovizia di argomentazioni, fatalmente destinate
a frangersi contro le avverse valutazioni della Cor- te, che ha valorizzato non soltanto le dichiarazioni,
nettamente diverse, degli altri militari (concordi nell'attribuire al superiore perfetta cognizione delle cose, anche in base alle constatazioni perso-
nali sul posto ed alle notizie pertinenti da loro dategli), ma ulteriori spunti logici (pagg.321-325
della sentenza), che hanno preso le mosse dalla stes sa confessione resa dal CA, vanamente posta in dubbio, nel suo contenuto di veridicità, nelle impu-
gnazioni di parte. Nè può essere ragione generale di svalutazione della correttezza logica di tale com
plessivo apprezzamento, del resto esauriente nella
disamina di fatti e circostanze, l'assoluzione per insufficienza di prove statuita per il EL, il
MA ed il LA, ove si consideri che il dub bio per essi è caduto non sulla partecipazione mate.
riale dell'accordo collusivo, cui rimase avvinto innanzitutto il CA, ma sul possibile convincimen-
to di dover aderire, amettendo ulteriori controlli,
ad ordine legittimo del superiore, che in tal senso aveva disposto (pagg.332 e 337 della sentenza)
Altrettanto deve dirsi per la "vicenda MI" - 145 1
(pagg.325-330 della sentenza), originata da perquisi zioni e sequestri di documenti compromettenti, ope-
rati dai carabinieri di Monza, e da successive ammis sioni di persone coinvolte nel contrabbando;
su tali
vicende il CA ricevette formale incarico di inda-
gini da parte della Procura della Repubblica della stessa città, che egli condusse in modo monco ed omis
sivo, pur disponendo, sin dal momento dell'incarico
(come ha stabilito la Corte), di tutti gli elementi,|
ed in particolare di quelli testimoniali, già raccol ti dai primi inquirenti, che egli occultò ad altri reparti successivamente interessati agli accertamen-
ti. Anche per tale fatto, il ricorrente ha creduto di contrapporre all'esauriente esame dei giudici una.
alternativa ricostruzione, nuovamente introdotta sotto l'apparente denuncia di vizi motivazionali о
di travisamenti, diretta a dimostrare di non avere
avuto cognizione del rapporto redatto dai carabinie-
ri all'esito delle prime indagini e di non averne,
pertanto, occultato i risultati ai reparti collabo-
ratori, essendone venuto a conoscenza soltanto dopo parecchi mesi, e cioè al momento di redigere il rap-
porto conclusivo sugli accertamenti nel frattempo praticati dalla Guardia di Finanza, ovviamente steri-
di utili riscontri, perchè condotti con il tradi 146
-
zionale ed improduttivo metodo delle verifiche docu-
mentali.
Ma il pur imponente sforzo dialettico operato dal ricorrente non serve a spostare il nocciolo delle deduzioni dal tema effettivo della revisione del fatto, nè a far emergere cadute di razionalità o pretermissioni di elementi rilevanti nel difforme e motivato discorso di merito svolto dalla Corte%;B tan
tomeno, poi, può dare risposta, in realtà mancata, ai
principali interrogativi posti dal giudice, che ha ricordato, difatti, come deponendo in altro procedi mento il CA avesse ammesSO di aver ricevuto copia del rapporto dei Carabinieri (circostanza tenacemen-
te negata in questo processo), il cui contenuto avreb be dovuto pertanto immediatamente comunicare ai re-
parti sub delegati, cosa comunque possibile e dovero in ipotesi di acquisizione soltanto successi sa pur
о in altro modo, delle relative ed importanti va, notizie: Non è dato vedere, pertanto, perchè ed in quali forme debba ritenersi viziato il procedimento logico seguito dalla Corte (e, prima ancora, dal Tri
bunale), che, muovendo da accertate ed altrimenti incomprensibili omissioni funzionali, e collegandole
.ad altri elementi di risulta, ha ravvisato a monte del tutto u un accordo collusivo, di cui a pag. 328 147
descritta la genesi, dall'iniziativa assunta dal Ga-
lassi al perfezionamento pel tramite del FO, che operò il contatto materiale con l'ufficiale.
Se, dunque, la sentenza è incensurabile per gli aspet ti afferenti all'accordo collusivo ed ai correlativi antefatti, non altrettanto può dirsi quanto alle con-
seguenze, in relazione al reato ritenuto, che è di contrabbando militare, nel quale è implicita l'affer-
mata corresponsabilità per l'intero contrabbando svol to presso la AS dal giorno dell'intervento sino al 16.3.1976 (giorno della c.d. "vicenda MI"),
nonchè, a partire dal medesimo 16 marzo 1976, per lo intero contrabbando svolto presso le aziende del grup-
po IS-SS o di altri gruppi, comunque interes sate al traffico clandestino scoperto dai Carabinie- ri di Monza. Anzi, più che di affermazione implicita,
si tratta di precisazione esplicita, nei latissimi
sensi esposti, presente a pag.2252 della sentenza di primo grado.
Ora, il problema del rapporto di causalità tra omis-
sione dei doveri funzionali e reato finanziario è
stato posto dalla Corte territoriale in modo corret-
to, nella prospettiva dell'ascrivibilità all'omitten-
te dei soli eventi successivi alla condotta, che a questa sultino legati da vincolo ragionevole di - 148
dipendenza, secondo il concetto che il mancato inter verito impedITo abbia permesso la realizzazione del fatto per opera materiale del concorrente.
Trattasi, naturalmente, di valutazione puramente ideale, nel senso che sarebbe pressochè impossibile ottenerne una riprova materiale, invece esigibile ove il rapporto causale derivasse da comportamento attivo. Su ciò ha convenuto anche il ricorrente (mo tivi dell'avv.Coppi), che ha tuttavia profilato la necessità del dolo partecipativo, nel senso che il
rapporto materiale di causalità deve essere accompa gnato dalla previsione e dalla volontà, in chi man-
tiene la condotta omissiva, di ogni evento illecito che ne consegua, quale risultato mirato della compar tecipazione posta in essere.
Può trattarsi, naturalmente, di un solo evento deter minato, ovvero di una serie illimitata di eventi omo
genei determinati, intesi quali risultati ripetITi
di uns certo modulo operativo: essenziale è che essi rientrino, ab initio, nella ragionevole previsione dell'omittente, che deve rappresentarseli quali volu te conseguenze della propria inattività contra legem,
coordinata con l'iniziativa posITa di altr
Se tutto ciò è vero, alla stregua dei concetti gene.
rali sul dolo, tanto più applicabili nella particola 149 re forma partecipativa ex art. 40 cpv. C.P. (il che non pare discutibile), dev'essere anche vero che lo
specifico ed indispensabile atteggiamento psicologi- со non può essere sostituito da una generica previ-
sione di possibili ed indeterminati accadimenti futu-
ri, neppure a livello di dolo eventuale, che deve pur sempre concernere un determinato evento prospet-
tabile quale conseguenza almeno probabile della con-
dotta, restando così l'area di incertezza delimitata alla sola verificabilità dell'evento, e non alla sua predeterminazione.
Ciò significa, conseguentemente, che il giudice deve ricercare ed illustrare la prova del dolo, individuan do, secondo gli elementi disponibili, lo specifico atteggiamento mentale, a supporto del materiale rap porto di causalità.
Rapportando tali concetti al caso concreto, è dovero so prendere atto di sostanziale difetto di motivazio ne nella sentenza impugnata, che all'argomento ha de dicato poche righe (pagg.328-329), assumendo apodit-
ticamente che tanto nel caso AS, quanto nella vicenda MI il CA ebbe la prova del contrabban do presente, deliberatamente favorendo, con la propria inerzia, la perpetuazione degli illeciti
Questa motivazione presta il fianco, con detto, a - 150
fondata critica: ed invero all'acquisita consapevo-
lezza di fatti di contrabbando in atto non può attri-
buirsi alcun significato rilevante, sotto il profilo dell'ascritta partecipazione, trattandosi di reati già consumati ad esclusiva opera di terzi e pei qua li l'attività o l'inattività successiva dell'ufficia le poteva concretare, al più, i soli estremi del fa-
voreggiamento; si trattava, invece, di definire la
Comissione in relazione alla possibile continuazione degli illeciti accertati e di spiegare, conseguente-
mente, sulla base di ragionevoli deduzioni, se e per
chè il ricorrente avesse capito l'entità del fenome-
no delittuoso, la sua strutturazione a base duratura,
la certa ripetizione, in futuro, di omogenee manife-
stazioni trasgressive, il novero delle imprese e dei
soggetti coinvolti ed in qual modo egli avesse con- certato la propria inerzia dolosa con gli esecutori del contrabbando, in vista di un comune programma conosciuto almeno nelle linee essenziali. attuativo,
Insomma, la dimostrata passività al cospetto del fat-
to oggettivamente modesto
- accertato presSO la
AS e di quelli, anche se più rilevanti connes alla vicenda MI' non può dirsi esauriente, ¨¦
anche per l'inesistenza di fatti ordivi, in ordi ne all'obbligo motivazionale suindicato, restando 151
inesplorato il successivo ed essenziale passaggio dal semplice dolo di "protezione" di limitati reati già consumati (da altri) a quello partecipativo nei reati temporalmente consecutivi, specie considerando che è stata ritenuta a carico del ricorrente la com-
partecipazione all'intero e quantitativamente cospi- cuo contrabbando consumato, dopo le date surricorda-
te, nelle numerose aziende coinvoltevi. La stessa,
apparente sproporzione tra le omissioni accertate e
le responsabilità sanzionate imponeva la ricostruzio ne accurata del momento psicologico-volITo, che è
invece mancata. La sentenza, pertanto, deve essere an-
nullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di RI per nuovo giudizio in punto di dolo.
Per naturale contiguità di materia, conviene ora esa-
minare i ricorsi del EL, del MA, del Lasa-
gni, che debbono essere accolti nella richiesta di sostituzione della formula assolutoria, relativamente allo stesso reato di contrabbando militare, con quel-
la "per non aver commesso il fatto".
I ricorsi del LI, del OC, del RA e del-
·lo Stinone sono inammissibili, perchè il motivo di doglianza comune, concernente omessa riduzione del-
la pena, propone gomenti di merito: (In particolare,
il modesto ruolo funzionale) già valutati dalla Cor- 152
-
te (pagg.340-342) nell'ambito del giudizio discrezio- nale in materia di attenuanti generiche e di fissa-
zione della pena, e ne postula, in definITa, una difforme considerazione quantitativa, inammissibile in sede di legittimità. I ricorrenti, si ricorda,
fruiscono dell'annullamento della sentenza nel punto riguardante la dovuta sospensione della pena acces-
soria della rimozione dal grado e per essi, pertanto, non devesi far luogo a condanna per le spese del pro cedimento.
I consimili ricorsi del De AT, del De TI e (
)
del CC sono accoglibili, oltrechè per la SO-
spensione della stessa pena accessoria, anche nel
punto relativo alla rifiutata restituzione delle cau- zioni versate per l'ottenimento della libertà prov-
visoria (L.15.000.000 per il CC e per il De Mattia, L.10.000.000 per De TI). Le ragioni appo ste dalla Corte sono superate dal disposto della nor ma transitoria di cui all'art.251 n.3 D.Lgt.28.7.
1989 n.271, che impone la restituzione della cauzio- ne, a richiesta dell'imputato, se alla data di entra
ta in vigore del nuovo codice di procedura penale non е stata pronunciata l'ordinanza prevista dal com ma quinto ovvero quella prevista dal comma sesto del art.292 del codice, abrogato, com'è appunto nei casi 153
-
di specie. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche nei punti correlativi,
e deve essere ordinata la restituzione agli aventi diritto delle cauzioni predette.
Inaccoglibili risultano;
invece, le doglianze del De
TI e De AT in ordine alla determinazione del la pena, e quelle del CC per la denegata con cessione dell'attenuante di cui all'art.114 co. I C.P
Le prime ripropongono questioni di merito simili a
quelle dei ricorrenti LI, RA, ST e
TI, già ritenute infondate, la seconda, oltre- chè non avere interesse pratico, per le concesse e prevalenti attenuanti generiche, è resistita dalle motivazioni in fatto ed in diritto esposte dalla Cor-
te, che giustamente ne ha ritenuto l'incompatibilità
ope legis (ai sensi del secondo comma dello stesso
articolo 114) con la ritenuta aggravante ex art.112
CO. n.1 C.P. oltrechè nel merito
- con l'effetti
°
Vo e rilevante ruolo concorsuale svolto dal ricorren- ite, autore di parecchi falsi ideologici (pag.340).
Pertanto,i tre ricorsi debbono essere rigettati per i relativi capi̟.
Il ricorso del CA va accolto, per le spiegate ragioni relativamente al delitto di concorso in col lusione, di cui al capo N del procedimento 2533/85, 154
nel che resta assorbita la istanza di ritenere ces-
sata la relativa condotta nell'ottobre 1975. Pertan-
to, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nel capo medesimo.
I ricorsi di AT BR e di AT RI han no denunciato, con motivazioni comuni, la prelimina-
re violazione di legge per la ritenuta (dalla Corte
di RI) competenza territoriale dell'Autorità giu tale città diziaria di Sa mo rispetto ai reati loro ascritti,
tutti commessi, secondo il loro assunto, in MO ed in MI (la vicenda della carta filigranata rinve-
nuta nella tipografia di V.le Monza, in MI;
la restituzione dei mod.H ter 16, sequestrati presso
1'U.T.I.F. di MO ed altre vicende comunque legate al contrabbando presso le aziende del gruppo NI),
e non connessi per alcun verso agli altri fatti og-
getto dei procedimenti pendenti avanti alla magistra tura di RI%3B ed hanno lamentato difetto di moti-
vazione sulle supposte relazioni di connessione pro- batoria con tali ultimi reati, che la Corte ha posto a fondamento del rigetto della eccezione, proposta sin dal primo giudizio e poi riformulata nei motivi di appello.
Il motivo è infondato. Come si ricava agevolmente dalla lettura completa del capo N del proc.2533/85, 155
ai due AT (e ad altri imputati, tra cui il Vi-
goni, il NI, il CA, il CA) era ascrit-
to il delitto di concorso in collusione, concretato-
si in una serie di iniziative delittuose concertate con militari della finanza e dirette all'occultamen-
to di pregressi reati di contrabbando, la cui scoper ta avrebbe verosimilmente portato all'accertamento delle frodi dollegate che, in unico contesto associa-
tivo, avevano coevamente luogo presso aziende di al-
tri gruppi (IS-SS, LI), operanti anche in RI%3B di conseguenza era esplicitamente conte-
stato per la collusione anzidetta il fine di "copri- re' gli illeciti già avvenuti od in atto, il cui suct cessivo accertamento è ricaduto, senza contestazione alcuna, nella competenza dell'A.G. di RI, ed ai
quali, dome giustamente hanno notato i giudici di me
rito, era collegato ab origine l'accordo collusivo in questione, secondo un nesso teleologico e proba-
torio.
Ciò premesso, le doglianze di AT BR vanno accolte per la statuita responsabilità relativamente allo stesso reato di collusione, e la sentenza va an-
nullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato, come si è già chiarito in precedenza;
vanno,
invece, disattese per quanto riguarda il reato di 156
-
falso ideologico, di cui al capo P del predetto pro-
cedimento, giacchè il proposto assunto della non
responsabilità del corruttore pel reato di falso com
messo dal p.u. corrotto è manifestamente infondato alla stregua delle regole sul concorso delle persone nel reato, quando, come nella specie, risulti eviden te l'istigazione al compimento dell'ulteriore reato,
che il corruttore consapevolmente opera nei confron-
ti del corrotto mercè la retribuzione in denaro с
con altra utilità.
In punto di determinazione della pena, va innanzi -
tutto chiarito, per rispondere a sollecitazione del ricorrente (motivo 5° del ricorso), che la pena di mesi quattro di reclusione e di L.15.000.000 di mul ta, stabilita quale aumento per i reati giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Genova, ritenu ti uniti da vincolo di continuazione a quelli giudi-
cati a RI, non costituisce un "quid pluris" ri-
spetto alla pena originaria stabilita dal competente
Tribunale di La Spezia, poi confermata dalla Corte
di Appello di Genova e che il ricorrente assume di
aver interamente espiato;
non costituisce nuova de-
terminazione della stessa sanzione, ovviamente ridot ta nella sua entità per effetto del ravvisato legame di continuazione con reati giudicati a RI, 157
.
1
che concorrerà a formare la pena unica che sarà com-
plessivamente fissata in esito al presente procedi-
mento, dalla quale, naturalmente, sarà detratta in sede esecutiva, se necessaria, quella già espiata a qualsiasi titolo negli stessi procedimenti. Il ricorso va pure accolto nella indicazione di una possibile e più ampia configurazione della continua-
zione rispetto ai reati giudicati con sentenza del 6
maggio 1987 della Corte d'Appello di MI, defini-
tiva il 12 dicembre 1989, e perciò in data posteriore alla sentenza qui impugnata.
Premessi i conseguenti annullamenti, sarà compito del giudice di rinvio procedere alla determinazione della pena pel residuo capo P (il falso ideologico)
e delibare l'eventuale ricorrenza dei presupposti per la continuazione altresì con i reati di cui alla pre-
citata sentenza 6.5.1987 della C.A. di MI, fis-
sando, se del caso, la pena complessiva.
Poichè il ricorso di AT RI ha sollevato la sola ed infondata questione di competenza territoria le, va d'ufficio sostituita la formula assolutoria dubitativa pei reati di collusione e di falso (capi
N: e rispettivamente, del proc. 2533/85) con quelle
"perchè il fatto non sussiste" (capo N)...e "per non fattoaver commesso il fatto" (capo P) - 158
Il ricorso di AT SA, che si è astenuto dalla deduzione di questioni di nullità procedurali,.
è fondato, come già si è visto, nella pretesa di non:
punibilità negli ascritti reati di collusione (capi
E, N del proc. 2533/85), rispetto ai quali la senten-
za deve essere annullata senza rinvio%;B non lo è, in-
vece, nella denuncia di difetto di motivazione (II mo tivo dell'avv. C. Giordanengo) per la ritenuta. respon-
sabilità nei reati di cui ai capi P, O, Q dello stes so procedimento (gli ultimi due peraltro dichiarati estinti), avendo la Corte di RI data ampia moti-
vazione al riguardo, come si desume dalle pagg.358-
360 della sentenza, sottolineando il ruolo di concor-
(rente intermediario svolto dal AT nelle vicen-
de sottostanti alle imputazioni, specialmente con la
presa di contatti con il col. ON, poi perfeziona-
ti dal cugino AT BR, secondo quell'itine rio corruttivo già abbozzato e predisposto dal primo. Per la rideterminazione della pena per lo stesso capo
P (falso ideologico) provvederà il giudice di rinvio,
restando assorbito nella statuizione l'altro motivo concernente dedotto vizio motivazionale in ordine alla fissazione della sanzione. Resta ferma, natural mente, la già ravvisata continuazione con i reati di alla sentenza della Corte d'Appello. Venezia 159 del 12.1.1987, definITa il 22.4.1989 (pag.360 del-
la sentenza impugnata).
Il ricorso di VA MA va rigettato per inte ro. Il primo motivo, censurante la configurabilità
del reato di contrabbando militare, va disatteso per quanto questa Corte ha osservato nella parte generale sullo stesso tema%;B il secondo motivo, deducente l'il·
legittimità dell'applicazione altresì della sanzione pecuniaria per lo stesso reato, essendo quello di contrabbando comune già prescritto, non tiene conto che detta pena inerisce indefettibilmente al reato autonomo ed: originale concretamente ravvisato,e non
a quello inizialmente contestato di contrabbando in-
terno di olî minerali, poi conferito nel primo;
il terzo motivo, censurante il diniego dell'attenuante di cui all'art.48 C.P.M.P. contraddetto dalle va-
lutazioni di merito espletate dalla Corte, che ha te-
nuto conto dell'intera condotta dell'ufficiale, rite-
nendola discrezionalmente immeritevole del beneficio%;B
il quarto motivo, concernente il diniego di indulti o di declaratoria di estinzione del reato di contrab-
'bando interno per prescrizione, inaccoglibile per quanto già detto in ordine alla natura ed alla strut
¨tura del reato di contrabbando militare infine,
quinto motivo, denunciante difetto di motivazione cir- 160 ca la determinazione della pena, va disatteso sulla
constatazione che la Corte ha fornito debita motiva-
zione al riguardo, pervenendo anche ad una diminuzio- ne della pena inflitta in primo grado, mercè attenta e rinnovata analisi dei pertinenti elementi. Per il ricorrente TI RO, qui richiamate le considerazioni precedentemente svolte in materia di mancata estradizione, che riguardano in concreto
il reato di cui al capo A del proc.2533/85 (contrab-
ibando interno di olf minerali), va accolta l'istanza di annullamento senza rinvio della sentenza impugna-
ta per lo stesso capo e di correlativa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. E' pure fonda to il motivo denunciante difetto di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, dalla Corte
basato sulla latitanza e sui precedenti penali, e
che il ricorrente ha definito ingiusto per l'omessa considerazione della limitata rilevanza dei fatti taleascritti e del marginale ruolo da lui svolto in ambito.
In effetti, nel vasto panorama delle evasioni consu
mate, le attività illecite accertate a carico della Bensol S.p di cui il ricorrente era amministrato-
re, rappresentavano soltanto segmento minoritario,
sicchè appare incomprensibile ed irrazionale, oltre- - 161
-
chè non equa, la discriminazione operata a carico sotto il profilo qui in considerazio dell'imputato rispetto a coimputati gravati da ben maggiori ne -
responsabilità e che di tali attenuanti hanno pur fruito, in taluni casi con prevalenza sulle aggravan-
ti. La sentenza deve essere annullata, pertanto, an-
che sul punto, sicchè, in difetto di specifiche cen-
sure quanto al residuo reato di partecipazione ad as-
sociazione per delinquere (capo C stesso procedimento).
al giudice di rinvio deve essere demandato il compi-
to di riesaminare il punto stesso e di determinare la pena per il delitto associativo.
Il ricorso del CC non è fondato nelle diffuse critiche (I motivo) mosse, sul profilo del diritto,
al reato di contrabbando militare, e ciò per le ra-
gioni già esposte;
lo è, invece, nella denuncia di motivazione monca in punto di ritenuta responsabili-
tà (II motivo), giacchè è vero che la Corte d'Appel-
lo di RI non ha dedicato attenzione alcuna alla documentazione allegata ai motivi di appello ed alle pronunzie della magistratura contabile, che avevano prosciolto il ricorrente da ogni addebito, muovendo
dagli stessi elementi fatto utilizzati nel proce dimento penale. Di queste decisioni il ricorrente ha riportato ampi brani nel ontesto del motivi esposti, 162
dimostrando che la Corte dei Conti, avanti alla qua-
le era stato introdotto un giudizio di responsabilità suo carico per omissioni riguardanti gli stessi a fatti del procedimento presente, aveva espletato le indagini del caso, nei limiti della propria incompe- tenza, pervenendo ad ampia assoluzione da ogni adde-
bito e poi respingendo il ricorso per revocazione proposto dal Procuratore generale presso la stessa
Corte sulla base di nuovi elementi.
Trattavasi, dunque, di deduzioni idonee ad una più
ampia ed articolata visione della materia processua-
espressamente sollecitata dall'appel
- del resto, le estesa a profili non considerati dal giudice: lante
-
di primo grado, astrattamente suscettibili di influen za diversamente orientatrice nella valutazione del giudice d'appello, pur dovendosi tener presenti i li
miti di indagine della giurisdizione amministrativa.
Ne conseguiva il naturale ed indeclinabile dovere dello stesso giudice superiore di considerare la pro posizione critica formulata dalla parte, al fine di valutare, com'è nella fisiologia del giudizio sulle impugnazioni, se ed in che misura la motivazione del
La sentenza impugnata ne, potesse isultare vulnerata.
Tale compito è stato, in concreto, totalmente disa teso, poichè la Corte di RI, pur diffondendosi - 163
nella esposizione di altri elementi non considerati nelle surrichiamate decisioni (e sui quali, peraltro,
il ricorrente ha proposto ulteriori critiche di le-
(gittimità), ha eluso intieramente l'argomento conte-
stativo di cui trattasi, del reato non di manifesta irrilevanza 0 infondatezza, sicchè non è dato cono- Iscere se la sentenza pronunciata ne abbia tenuto qual-
che conto e per quali ragioni, eventualmente, sia sta to rigettato.
Indipendentemente dalla congruità logica delle altre:
valutazioni della Corte, la riscontrata omissione ha comunque determinato un vuoto motivazionale irrime-
diabile, che induce all'annullamento della sentenza per tutti i reati ritenuti, con rinvio per nuovo giu-
dizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di RI.RI.
Il ricorso del NI si articola su preliminare eccezione di precedente giudicato per stessi fatti,
che si è detto essere coperti da sentenza istruttoria di proscioglimento, pronunciata in data 29.7.1985
dal giudice istruttore del Tribunale di Alessandria..
A dimostrazione di tale assunto, la parte ha operato un letterale collegamento tra le imputazioni ivi mos segli, risultanti dall'epigrafe della sentenza (gli addebitavano i reati di collusione e di corruzio-
ne, commessi in concorso. altri, nelle qualità - 164
comandante del Gruppo e del Nucleo della Guardia di
Finanza di Alessandria, prima, e di comandante del
II Gruppo della Guardia di Finanza di MI, poi,
al fine di favorire il contrabbando presso le impre- se del gruppo. Cola) ed il tenore del disposITo,
apparentemente correlato alle intiere imputazioni ele vate, e non soltanto alla parte afferente alle con-
dotte consumate in Alessandria. L'indebita duplica-
zione pertanto riguarderebbe almeno i reati di collu
sione e di corruzione. Ma, come giustamente ha notato il giudice d'appello,
nella parte motiva della predetta sentenza è stato affermato che, pei fatti commessi a MI, il Cipria- ni avrebbe risposto avanti all'Autorità giudiziaria di RI, restanto così ricompresi in quel giudizio i soli episodi avvenuti in Alessandria. E vanamente
il ricorrente afferma ia prevalenza del disposITo
che di tale delimitazione non recherebbe traccia sulla motivazione, trattandosi in concreto di senten- za istruttoria, e cioè di provvedimento camerale, la cui esatta interpretazione non può prescindere dalla combinata considerazione delle due parti componenti,
che si integrano nel circoscriverne è precisarne la portata, diversamente dai provvedimenti dibattimenta li, nei quali la prevalenza certa del disposITo 165
discende dalla diversa metodologia di espressione della volontà del giudice.
Disattesa, dunque, l'eccezione del "ne bis in idem"
va osservato che non ha fondamento la doglianza di carente motivazione in punto di affermata responsabi-
lità. Vi si è dedotta, in sostanza, 1'inattendibilità
dell'accusatore MO (la cui ditta "Petronafta",
secondo la contestazione, il NI avrebbe favori-
to dietro compensi corruttivi), le cui propalazioni sarebbero rimaste prive di riscontri estrinseci, ol- trechè essere dubbie sul piano intrinseco, e contrad-
dittorie su quello espressivo.
Tali critiche, peraltro, non sono che la ripetizione di quelle introdotte con i motivi di appello, a loro volta riproducenti argomenti già esposti nel giudizio di primo grado e sui quali il Tribunale ave a avuto
modo di esporre ampie riflessioni dirette all'accre-
ditamento della fonte MO.- Affrontando nuovamen-
te la questione di merito, anche alla luce
- natural mente dei rilievi promossi dall'appellante, il giu-
dice d'appello si è sforzato di cogliere il nocciolo essenziale delle dichiarazioni accusatori pur per meate di qualche inevitabile imprecisione e non pre-
senti nelle prime nfessioni rese, ma soltanto nelle
successive (ma la non immediatezza, spiegabile in 166
vario modo, non è di per sè sintomo di inaffidabili-'
tà), collegandone la complessiva attendibilità allo accertamento storico della pretestuosa visita fatta dall'ufficiale presso la "Petronafta" al di fuori di esigenze e di prassi di servizio e con modalità
ed atteggiamenti tali da farne intendere lo scopo ri-
cattatorio, del resto trapelato anche dalle succes-
sive ed incoerenti spiegazioni da lui date a giusti-
ficazione dell'insolita "visita". Da questo antece-
dente di fatto, che nel racconto del MO, e nel
le valutazioni dei giudici, si è appalesato quale principale fondamento di ogni successiva proposizio- ne, vanificandone eventuali e marginali smagliature,
è derivato il criterio di verosimiglianza complessi-
va, secondo un rapporto logico di conseguenzialità
tra l'implicita richiesta di denaro;
, insita nelle S
gnificative modalità di quell'accesso, e le successi
ve corresponsioni dichiarate dal MO. A tale prin-
cipale rilievo, peraltro, i giudici hanno accompagna to la valutazione delle rafforzanti parole del De
LE, che ampiamente riferi sulle notorie corruzio-
'ni del NI, e del contenuto del rapporto Loffre
do, ricco di indicazioni sul modo abituale (e tivo di quello usato presso la "Petrolnafta") 167 dai titolari di depositi e raffinerie sottoposti alla sua giurisdizione (e per uno di tali fatti è già sta to condannato con sentenza del Tribunale di MI
del maggio 1986).
Tali risultanze, unite a quelle delle inspiegabili ricchezze accumulate in quel periodo dal NI
(dato, questo, peraltro comune agli ufficiali di Fi-
nanza ed ai funzionari U.T.I.F. coinvolti nel con-
trabbando dell'epoca) sono state globalmente ritenu-
ti sufficienti riscontri delle accuse provenienti dal MO, secondo un apprezzamento di merito in-
censurabile, debitamente motivato e completo nella indicazione delle fonti e delle circostanze utilizzate.
appena il caso di rilevare, poi, che non nuoce E'
alla intelaiatura logica di tale valutazione la man.
cata conferma delle dichiarazioni del MO da par te del LI e del IC, additata dal ricorren- te a sostegno dell'affermata inattendibilità dell'ac- cusatore, che tali soggetti aveva indicato quali ispiratore (il primo) e tramite (il secondo) degli accordi corruttivi con esso deducente. L'argomento,
difatti, risulta convincentemente confutato (come ogni altro opposto dali imputato nell'amplissima motivazione del Tribunale, richiamata a titolo inte-
grativo in quella del giudice d'appellos in partico- 168 lare, a pag. 995 si spiegano le ragioni del comporta-
mento reticente dei due coimputati, il primo fermo nel negare una personale partecipazione alle attivi-
tà corruttive rivolte verso gli appartenenti al Cor- po di Finanza, da lui attribuite, fra altri, proprio al Ricucci e questi, a sua volta, non meno ostinato nel respingere il ruolo di intermediario, secondo una costante presente nell'intero procedimento. Per-
ciò, ad avviso del Tribunale, questi atteggiamenti difensivi non possono compromettere la complessiva solidità del deposto MO, sufficientemnete riscon-
trato nei suoi aspetti essenziali in base agli ele-
menti sopra richiamati: e tale valutazione di merito
non può che essere recepita nella sua valenza di or-
ganica parte della motivazione di condanna.
Il ricorso va dunque rigettato, salva la già ricorda ta eliminazione della pena della multa, nella misura idi L.50.000 per il delitto di corruzione.
Il ricorso di AG LB NO va rigettato inte gralmente. Premesso, difatti, che la dedotta non pu-
nibilità dell'extraneus sul delitto di collusione non
attiene al caso, qui trattandosi di condanna pel rea to di contrabbando militare (e valgano le considera zioni all'uopo esposte nella parte generale); va poi osservato, in relazione alla doglianza concernente la 169
ritenuta partecipazione al reato di falso ideologico,
(capo H del proc.2995/84), che non è stata dimostra-
ta la preesistenza di giudicato per gli stessi fatti
(si tratterebbe della sentenza del Tribunale di Cuneo
del 16/30-3.1984), di cui ha taciuto la sentenza di primo grado, emergendo al riguardo la sola menzione di quegli estremi, contenuta nei motivi di appello e non seguita, evidentemente per difetto di prova documentale, da pertinente considerazione del giudice di appello;
e neppure in questa sede il ricorrente ha altrimenti supportato il proprio assunto, cui,
conseguentemente, non può essere accordata attenzio-
ne. Quanto, poi, al proposto difetto di motivazione per lo stesso reato, che sarebbe collegato alla man-
cata astensione, in fase istruttoria e dibattimenta le, dei mod. H ter 16 falsificati, l'irrilevanza del-
la doglianza è evidente, una volta dimostrata (come i giudici di merito hanno ampiamente dimostrato) la sussistenza storica dei fatti-reato sussunti nella imputazione e la partecipazione morale dell'imputato:
alla loro commissione. Infine, per la eccepita pre-
scrizione del medesimo reato di falso cessato, a dire del ricorrente, il 26.2.1976), è sufficiente osservare che, per effetto delle concesse attenuanti neriche prevalenti, il periodo ordinario di matura- 170 zione della causa estintiva era di dieci anni (pena edittale massima di sei anni, meno la riduzione mi- nima (1 giorno) per dette attenuanti), aumentata del- la metà per le intervenute cause interruttive, con
fissazione del termine massimo di prescrizione del
26.2.1991, e cioè a data posteriore alla presente sentenza irrevocabile. Il ricorso di De LE EG è fondato nella denuncia di violazione di legge per la ritenuta ammissibilità
dell'appello a suo tempo interposto dal P.M. avverso.
la sentenza di primo grado, nei confronti del ricor-
rente.
Difatti l'impugnazione fu proposta il 2 maggio 1987
e notificata, nel domicilio eletto dall'imputato,
il 2 giugno successivo, e cioè oltre il trentesimo
giorno non computando quello iniziale dalla pro-
posizione. La Corte ha ritenuto la regolarità della notificazione, supponendo, erroneamente, che il gior no di scadenza del termine (1° giugno 1987) cadesse di domenica: si trattava, invece, di lunedì. Ne con-
segue l'inammissibilità dell'appello, che non può,
conseguentemente, produrre alcun effetto a caric
dell'imputato Il difetto, poi, ¨di impugnázione del
P.M. avverso la sentenza della Corte rende intangibi le 1'errore da questa compiuto per la mancata deter- 171
minazione della pena relativamente al reato di cui al capo. Z/6.
Va poi eliminata, previo annullamento senza rinvio
della sentenza nel punto, la pena di L.50.000 di mul-
ta per il delitto di corruzione.
L'annullamento va pure disposto, senza rinvio, nel punto relativo alla ritenuta circostanza aggravante di cui al'art.47 C.P.M.P.
Pare altresì fondato il motivo di ricorso concernen-
te il giudizio di comparazione tra circostanze ete-
rogenee. Rispondendo a specifica doglianza promossa nei motivi di appello, la Corte territoriale ha cre-
duto di denegare la richiesta prevalenza delle atte-
nuanti generiche con l'opporre la gravità della con-
dotta delittuosa, ispirata a sfrenata ambizione ed a desiderio smodato di denaro, incompatibili con la dignità dell'alta posizione occupata.
Va osservato, al riguardo, che l'eliminazione della aggravante anzidetta già prospetta una modificazione del quadro valutativo esaminato dalla Corte, introdu
cendo un "quid novi" almeno astrattamente idoneo con la soppressione di uno dei termini della compa razione ad una difforme visione equitativa;
que-
sto già giustificherebbe la necessità di una rinno vata delibazione, Si può si deve aggiungere, 'anco- 172
-
1
ra, che la motivazione della Corte ha trascurato di considerare, come giustamente ha lamentato il ricor-
rente, il diverso e più benevolo trattamento accor-
dato ad imputati in posizioni non meno rilevanti, ol-
trechè il notevolissimo contributo da lui offerto per l'accertamento dei fatti, che già il giudice istruttore aveva considerato maggiore di quello pro- veniente da altri imputati confessi, pure beneficia-
ti, in sede decisoria, dalla concessa prevalenza delle attenuanti generiche. Se è vero che, nella ma-
teria dell'adeguamento equitativo della pena alla
"quantità" del reato commesso, è eminente il criterib della valutazione discrezionale, è anche vero, tutta via, che il potere spettante in tal senso al giudice non può prescindere dall'osservanza dei criteri di
)cui all'art:133 C.P. e dalla congiunta considerazio- ( ne di tutti gli elementi utilmente apprezzabili, con
particolare attenzione a quelli di maggiore spicco,
tra i quali, nel caso conreto, non poteva essere tra
scurata l'ampia collaborazione offerta, anche per fatti destinati verosimilmente, in mancanza, a resta-
re ignotitnoti.
Riassumendo la sentenza va annullata, nei punti suin-
dicati con rinvio in ordine al giudizio di compara-
zione tra circostanze eterogenee ed alla determina- 173 1
zione della pena.
Il ricorso deve essere rigettato per il resto. Vanno
disattese, difatti, le critiche formulate sulla con-
figurabilità del reato di contrabbando militare, al
la stregua delle già esposte ragioni, e le altre in
tema di non punibilità dell'estraneo nel delitto di collusione, non pertinenti al caso
- come si è detto qui trattando-più volte per consimile fattispecie si di reato proprio monosoggettivo e non esclusivo, che consente il concorso di civili, soggetto alla disciplina di cui all'art.117 C.P..
Le critiche specifiche del De LE, a proposito del- lo stesso reato, restano perciò delimitate, sotto
il proposto profilo del difetto di motivazione, ai
punti concernenti l'asserita sconoscenza della pre-
senza di militari della Finanza nei fatti concorsuali ascritti г la dedotta insussistenza di un dovere fun-
zionale di impedimento del reato, in relazione alle
mansioni espletate al tempo (vedansi anche i motivi
aggiunti dell'avv.D.Ranieri): punti sui quali, a suo
dire, sarebbe mancata adeguata risposta. Ma trattasi di doglianze infondate, giacchè la Corte ha espressa ente affermato, sulla base di interrogatorio resomen
11 22.3.1983 dali imputato, che costui era perfetta noscenza del concorso di ufficiali dellamente - 174
Guardia di Finanza nella prezzolata "protezione del contrabbando delle aziende del BU (pag.461 del-
la sentenza), circostanza, peraltro, da intendersi come ovvia e naturale nel ristretto circuito di sog-
getti bene informati, anche per esperienze di lavoro,
ed inoltre legati da uno stesso vincolo di com
plicità organizzata%;B e che, per altro verso, il pro-
blema delle competenze funzionali, cui è connesso,
sul piano penalistico, il rapporto di causalità di
C.P., va risolto nello specifico cui all'art. 40 cpv.
secondo le argomentazioni esposte del a pagg. 456-458 del- la stessa sentenza; cui può aggiungersi, a tacita-
zione delle doglianze formalistiche del ricorrente, che non avrebbe avuto senso la corresponsione a suo
favore di grosse somme corruttive da parte del Buz- zoni, se egli fosse stato privo di qualsiasi influen- za о di qualsiasi ingerenza, per la posizione occupa-
ta e perciò istituzionale, negli adempimenti comun-
que concernenti la produzione ed il commercio di oli minerali, e dei relativi derivati, e non fosse stato
conseguentemente in grado di apportare un valido con-
tributo%; corchè con condotta omissiva, ma necessa-
riamente violatrice dei doveri d'ufficio, alla veri ficazione del contrabbando all'occultamento dei de-
litti consumati Del resto, l'obbligo istituzionale - 175
dei funzionari U.T.I.F., specie se in posizione di-
rigente, proprio quello, fra altri, di reprimere le frodi, eventualmente in funzione surrogatoria di mancati adempimenti da parte di funzionari inferiori,
incaricati di specifiche mansioni di vigilanza e di controllo%3B sicchè la volontaria e concertata (con al-
tri) inadempienza, eventualmente contestuale a quel- le concorrenti di altri soggetti con doveri partico-
lari, dà corpo tanto al rapporto di concausalità ri-
spetto all'evento, quanto alla violazione del dovere di impedimento, che non deve necessariamente nascere:
dallo svolgimento di una specifica mansione, bastan-
un rapporto di tutela fra il soggetto obbligato do e l'interesse protetto.
Il ricorso del LA va accolto, con la sostitu zione della formula assolutoria dubitativa, relativas mente ai reati di contrabbando ed associazione per delinquere (capi A e C proc.2533/85), con quella per
non aver commesso il fatto"!.
Altrettanto deve dirsi pei ricorsi di TI RI,
NO NZte AN LO, relativamente, quan-
to al primo, ai capi concernenti i reati di associa-
zione per delinquere, concorso in contrabbando e con ruzione;
quanto al secondo, ai capi concernenti delitti di contrabbando, corruzione ed associazione;
- 176
e quanto al terzo, ai capi concernenti i reati di cui alle lettere A, C, D del proc. 2533/85. Nei con-
fronti degli stessi ricorrenti, la formula dubitati-
va deve essere sostituita con quella "perchè il fat- to non sussiste", in relazione ai capi concernenti il concorso nel delitto di collusione. Il ricorso di ZO AR, imperniato sulla SO- la denuncia di difetto di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, è fondato e la sentenza va, pertanto, annullata nel punto, con rinvio ad al-
tra Sezione della Corte d'appello di RI. Dette
attenuanti sono state rifiutate, invero, soprattutto
(per la latitanza dell'imputato, non risultando rile-
vanti, allo stesso fine, il richiamo all'attività
delittuosa svolta, che non è stata particolarmente cospicua, e semmai di proporzioni di gran lunga mi-
nori di quelle attribuite ad altri imputati, ai qua.
li, ciononostante, le attenuanti sono state ricono-
sciute, talvolta con prevalenza sulle aggravanti. La
evidente disparità di giudizio è stata, dunque, giu-
stamente denunciata, postochè anche altri inquisiti
(il Lo ET, il LI, il TI, il MI,
LE ecc ecc.) preferirono darsi alla fuga, addirittura all'estero, e tuttavia hanno beneficiato dell'atte-
nuazione di p ai sensi dell'art bis C.P..Nė 177
può valere, pel caso specifico, il richiamo a prece-
denti penali qualė argomento assolutamente ostativo:
perchè non è stata precisata l'entità di tali prece- denti e perchè, in ogni caso, il ruolo marginale svol to nella vicenda processuale (ne è, del resto, testi
monianza la lieve condanna inflitta) avrebbe meritato una più esatta considerazione, e non una ingiustifi cata dilatazione nell'ambito della valutazione qui in discussione. Basti aggiungere che l'imputato Ta-
macoldi, la cui posizione la stessa sentenza ha ac- costata a quella del ricorrente per l'aspetto della latitanza (pag.414) ha fruito delle circostanze ge-
neriche prevalenti, pur essendo gravato di maggiori responsabilità, come si desume dalla ben più pesante pena inflittagli.
Il ricorso del Di IO va accolto. Posteriormente
alla data di pronuncia dell'impugnata sentenza, e pre
cisamente in data 20.2.1990, è passata in cosa giudi-
cata la sentenza della stessa Corte d'Appello di To-
rino in data 26.1.1988, concernente fatti consimili
commessi nell'esercizio dell'impresa "Stedi", in cui
stata ravvisata la continuazione con i reati rela-
tivi all'esercizio della impresa "Isomar" Si tratta,
di imprese presso le quali il ricorrente ha svolto attività di funzionario UTIF, commettendo reati che, 178
-
con la sentenza qui impugnata, la Corte di RI
ha ritenuto legati da nesso di continuazione a quelli da essa giudicati con la stessa sentenza (fatti com-
messi presso la SI), sia pure limitatamente ai fatti riguardanti la ISOMAR. Ora, il passaggio in giudicato della predetta sentenza 26.1.1988 permette di ravvisare unico nesso di continuazione per tutti i fatti commessi presso le tre imprese predette ed il ricorrente ha indubbio interesse al riconoscimen-
(to conforme, cui provvederà, previ gli accertamenti ritenuti necessari, il giudice di rinvio, in dipen-
denza dell'annullamento della sentenza impugnata suli pertinente punto.
Il ricorso di TO FR, che ha eccepito la prescrizione dei reati pei quali è stato condannato, чак non è fondato. Egli è stato condannato per tabi ati unificati per continuazione, l'ultimo dei quali, se-1
condo la sequenza temporale, è quello di cui al capo
R del proc. 2995/84, consumato in RI, in epoca
imprecisata tra il gennaio 1979 ed il 26 gennaio 1983.
Decorrendo la prescrizione dal giorno di cessazione della continuazione, è evidente che il decorso, non si completato, anche facendo riferimento al genna
1979
Il ricorso di ED PE va rigettato, salva la 179
eliminazione della pena della multa di L.50.000 per il delitto di corruzione, nei soli quali limiti la sentenza deve essere annullata senza rinvio. Per il resto, la dedotta doglianza di difetto di motivazione
(che riproduce sostanzialmente il contenuto dei moti- vi di appello già esaminati e confutati dalla Corte
di RI, e che pone a proprio fondamento l'afferma zione che il ricorrente fu sempre estraneo alla ge-
stione della soc.SI, di cui si occupava il Mussel.
li, recedendo inoltre, e per un lungo periodo, anche dalla qualità di socio) assume che di tali circostan-
ze non si sia tenuto conto mercè l'arbitraria sosti-
tuzione alle prove documentali offerte di soggettivi convincimenti del giddice, basati su veri e propri travisamenti sui punti fondamentali precisati, oltre chè sulla presunta percezione di utili derivanti dal
contrabbando. Premesso che non è fondata l'eccezione preliminare di estinzione per prescrizione del reato di contrab-
bando (interno di oli minerali), postochè qui si tratta del ben più grave reato di contrabbando mili-
tare si össerva che, con motivazione logicamente ineccepibile la Corte ha innanzitutto demolito il presupposto ideale delle avverse deduzioni (l'asserï-
corrente ed il socio LIcontrasto tra I 180 1
sul contrabbando presso la SIPCA. cui il primo dice di essersi opposto) osservando che, in caso di ef-
fettivo dissenso, il ED non avrebbe certamente riacquistato la totalità o la quasi totalità del pac chetto azionario di cui, in precedenza, si era di-
sfatto, almeno sul piano formale%; sicchè, se si col-
lega tale risultanza all'indubbia conoscenza che egli aveva del contrabbando in atto presso l'azienda, ri-
sulta inconcepibile, secondo un ordinario ed elemen-
tare criterio razionale, che egli non ne condivides.
se modalità e scopi, ovviamente lucrando, per la sua parte, anche i relativi benefici. Da questo pun- to di vista, scarsa importanza riveste l'entità de-
gli utili realmente incassati, se en quella - ingente determinata dai giudici di merito od altra eventual mente minore, come lo stesso ricorrente ha lasciato intendere con le sue contestazioni. E del tutto oppor tunamente, inoltre, la Corte ha richiamato (pag.478
della sentenza) la "riunione strategica", della di-
rigenza SI, in cui fu decisa la sostituzione del
MO, nella carica di amministratore della socie-
con il ZI, essendo il primo già compromesso 'tà,
nelle conformi vicende della "vecchia SI" e poten do il suo nome far convergere l'attenzione degli in-
quirenti anche sulla nuova compagine sociale, che 181 della vecchia aveva ereditato pure la perpetrazione del contrabbando. La diversa spiegazione in proposi- to avanzata dal ricorrente (si trattava soltanto di sostituire l'amministratore, colpito da mandato di vedansi motivi aggiunti) si propone, al cattura più, come difforme interpretazione dello stesso fatto,
che non ha, in ogni caso, la valenza logica della elisione di ogni dato conclamante, almeno, la consa-
pevole partecipazione alle conoscenze tutte riguar-
danti le operazioni di contrabbando, del resto di ta
le imponenza da restare necessariamente note nell'am bito ristretto dell'impresa. A ciò si aggiungano. le
dichiarazioni del LI e del ER (altro so-
cio) e del MO circa l'effettiva corresponsione di utili "in nero" al deducente (su ciò costui ha
(taciuto) per avere la delineazione di un quadro pro- batorio coerente, a fronte del quale risultano ste-
:rili gli sforzi dialettici per dare alle somme afflui-
te (anche sui conti della "Fedelcementi" società pu-: re facente capo allo stesso ED) imputazioni for- mali e sostanziali diverse da quelle accertate dal giudice.
Ne pare imenti motivato, in opposizione al diffor-
me apprezzamento della Corte l'assunto del ricorren vero rifugio estremo, delle tesi esposte. per 182
-
cui, a tutto concedere, sarebbe mancata la prova di
una partecipazione fattiva alla consumazione dei va-
ri delitti, ed in particolare di quelli strumentali
(corruzione, collusione, falso), a mezzo di condotte
eccedenti l'ambito della sola conoscenza esternа. A
parte, infatti, l'inverosimiglianza della dedotta condizione puramente passiva, о meramente cognITa
alle vicende in discorso (l'antico e confessato pas sato di contrabbandiere faceva del ED personaggio particolarmente esperto nella materia e nei vari ri-
svolti, anche corruttivi, in questa insiti), hanno giustamente sottolineato i giudici del merito che la rilevante partecipazione azionaria (il 38% del capi-
tale), la percezione accertata di stili provenienti dal contrabbando, la presenza nella deliberazione sul la sostituzione del MO, i contatti avuti con il
LI, certamente principale, ma non esclusivo,
gestore della società, sono circostanze concordemen-
te deponenti sul ruolo concorsuale svolto, anche sot +
to la forma ideativa, istigativa o rafforzativa, dal deducente, nel che è racchiusa valutazione discrezio-
nale, debitamente motivata ed immune da vizio logi-
giuridico..
Il ricorso, dunque, non può avere esito diverso da quello del rigetto nel resto 183 :
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire sul ricor
So di ER NO, altro socio della nuova SI,
nei cui riguardi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena della multa pel delitto di corruzione ed alla eliminazione di tale sanzione nella misura di L. 50.000.
Per il resto, il ricorso non può trovare accoglimen-
to sia nei motivi concernenti la configurazione e la natura del reato di contrabbando militare, per le ragioni generali già precisate, che per quelli pro-
pugnanti la non punibilità dell'extraneus nel delit-
to di collusione (tema estraneo alla fattispecie)
vero l'eliminazione della statuizione di condanna al risarcimento del danno sull'assunto della matura-
ta prescrizione del reato di contrabbando interno, "
trattandosi qui non di tale reato, ma di quello, cer tamente non prescritto, di contrabbando militare,
a tacere della disposizione di cui all'art.578 C.P.P.
in relazione all'art. 245 n.2 del D.Lgt. 28 luglio
1989 n. 271.
Sul motivo deducente carenza ed illogicità di motiva-
zione per l'affermata responsabilità, si cdeve rile-
vare che erroneamente si attribuisce alla senten-
quella conforme che l'ha preceduza impugnata, ed ta, il torto di tenere provata la colpevolezza d 184 esso ricorrente sulla sola base della parte avuta nella corruzione del personale militare della Guardia
di Finanza, a suo dire non sorretta ed anzi contra-
stata dalle prove raccolte, che la Corte avrebbe per ciò travisate.
Questa parte, in effetti, è stata debitamente analiz-
zata
)e valutata (pag.494-496 della sentenza), con ri (
1 ferimento a molteplici risultanze, ivi comprese le confessioni rese dall'imputato e le proposizioni ac-
cusatorie del ZI, dal cui complesso è stata trat-
ta, con criterio ineccepibile, la prova del ruolo eminente svolto dal ricorrente per l'attivazione, la messa a punto ed il positivo svolgimimento di quel par-
ticolare settore della complessa attività delittuosa riguardante, appunto, i rapporti corruttivi con un
nutrito noyero di ufficiali e militari di Finanza.
Nè può avere importanza che egli agisse in posizione coperta, lasciando al ZI il compito delle tratta-
tive dirette.
Ma la partecipazione concorsuale del soggetto nei reati ascritti è stata ritenuta per apporti contribu÷
tivi ben più ampi della pur rilevantissima örganizza-
corruzione egli era, come hanno stabilizione.
to. giudici del merito;
socio ed uomo di fiducia del Mussellselli ed aveva l'effettiva gestione tecnica (in 185 1
qualità di ingegnere) degli impianti, oltrechè 1'am-
ministrazione dei fondi "neri" della SI e rivesti va, inoltre, la carica di consigliere di amministra-
zione della SO.FI. MI., finanziaria del gruppo Mussel li (pag.489-490). A queste fondamentali notazioni,
estremamente eloquenti, la Corte ha aggiunto il cor- redo di numerosi richiami a risultanze probatorie specifiche, non escluse le confessioni dibattimenta-
li della parte, ancorchè strumentalmente riduttive,
per tracciare conclusivamente, e con innegabile ade-
renza logica al complesso materiale raccolto, le li- nee della cospicua partecipazione ai reati concernen. ti il contrabbando della SI, del resto non dissi-
mili, nella genesi e nelle modalità concrete, da quel
¡li consumati
- sotto la gestione dello stesso nucleo
- presso altre aziende del gruppo (ad esem direttivo pio: la ICIP, la C.A.A., la SCOMA), pei quali le responsabilità concorrenti del Ferrara sono già sta- te accertate con sentenza passata in giudicato.
Tanto basta per il rigetto del ricorso, anche nel punto concernente la lamentata eccessività di pena;
B
la spécifica deduzione, difatti, non trova riscontro nella fissazione della pena base in quantità prossima al minimo edittale (il modesto discostamento è stato ben giustificato con 11 richiamo alla cosipicua rile 186 vanza dei fatti) e nel riconoscimento delle generi-
che prevalenti e gli aumenti di pena per la continua zione interna e per quella esterna (con i fatti già
giudicati con sentenza 15.12.1987 della C.A. di Bre-
scia) sono stati motivatamente contenuti in entità
modeste.
I ricorsi del PA e del FR vanno accolti, con
sostituzione della formula assolutoria dubitativa con
quella "per non aver commesso il fatto" nei capi con-
rispettivamente, i reati di contrabbando, cernenti,
associazione per delinquere (capi A, B, C falso ed del proc.2533/85), ed il reato di contrabbando (capo
A stesso procedimento).
La questione di competenza territoriale, proposta preliminarmente nel ricorso di AN OD sot-
to il profilo della violazione della legge processua le, non ha fondamento. La Corte ha indicato le ragio ni di stretta interdipendenza probatoria esistenti tra i reati consumati in Casei Gerola, contestati al Frediani e ad altri (pag.514), e quelli commessi in Caraglio, anche ad opera di soggetti coinvolti nei primi, nell'ambito delle frodi di gruppo facenti capo al BU ed allo staff che con lui collaborava.
eribili adTrattasi, sostanzialmente, di reati"
unica matrice ideativa ed organizzativa, contraddi- 187
stinti da similarità esecutive e modali e reciproca-
mente collegati da nessi molteplici che ne rendevano indispensabile, anche per evidente economia proces-
suale, la trattazione congiunta, malgrado l'innegabi-
le frazionamento territoriale e l'inclusione conse-
guente, in taluni di essi, di imputati invece non pre senti nei fatti commessi in altro territorio (ad esem pio, il AN).
Si evidenziava, così, una connessione interna ecce-
dente quella meramente probatoria che, a dire del ri-
corrente, non avrebbe legittimato la riunione dei re-
lativi procedimenti%;B una connessione, cioè, discen-
dente dalla riconducibilità di tutti i fatti in uni- co disegno progettuale ed operativo, comune alla mag-
gior parte dei soggetti coinvolti, e nel quale veni-
va a concretarsi anche un vincolo di strumentalità
fra determinati reati e gli altri consumati. In par ticolare, il reato di falso per soppressione, di cui al capo R del proc.2995/84, che è stato ritenuto il più grave tra quelli contestati nell'ambito precisa- to, ed al quale, conseguentemente, è restata legata la decisione sulla competenza territoriale, doveva esplicare il suo effetto deviante, ai fini dell'occul tamento di reati precedentemente commessi, non tanto rispetto ad alcuni di quelli consumati in - 188
raglio, come si legge espressamente nella sua rubri-'
ca, ma a ben vedere, anche nei confronti degli altri comunque attribuibili allo stesso polo delinquenzia-
le, anche questi soggetti, in definITa, alle stes-
se possibilità di accertamento posITo, che con il
falso anzidetto si intendeva prevenire.
Così condivisa ed integrata la motivazione della Cor-
te d'Appello, la doglianza va respinta.
Circa il motivo di ricorso riguardante la ravvisata responsabilità (peraltro seguita da declaratoria di prescrizione, grazie alle concesse e prevalenti at-
tenuanti generiche), si rileva che la denuncia di mo
tivazione carente sull'attendibilità delle fonti ac-
cusatorie (il BU, il BO, il LI) e
quella di motivazione contraddittoria, per supposta incompatibilità tra l'affermata corruzione del dedu- cente e l'assoluzione accordata ai presunti interme-
diari corruttori il BO ed il CA
- non so no tali da far emergere vizi logico-giuridici nello ampio tessuto motivazionale che, nelle due sentenze di merito, sorregge le decisioni assunte. E basti di re, a proposito della censura ultima, che le incer-
tezze manifestate nella individuazione dei tramiti corruttivi cagione delle oscillanti dichiarazioni dello stesso. BU e dei suoi più vicini collabora 189 tori, e le conseguenti assoluzioni dubitative largi-
te al Bōlzani ed al CA, congiuntamente o disgiun-
tamente ritenuti, in sede istruttoria, i veicoli del-
la corruzione, non possono intaccare la fondatezza logica dell'affermata sussistenza del fatto corrutti VO, che è circostanza autonoma rispetto alla identi-
ficazione dei corruttori immediati, certo essendo al-
meno quello mediato (il BU, principale responsa-
bile, e beneficiario, dei reati strumentali e di quel li scopo attinenti alle sue aziende).
Sotto il profilo della valutazione delle fonti escus-
se, la Corte ha dato innanzi tutto atto del Mmodus
operandi" del gruppo BU, non dissimile dalle pratiche corruttive seguite dai gruppi comunque ope-
ranti nel campo del contrabbando (e la costante ripe-
tITa assurge ex se a prova manifesta), con ciò trac ciando un primo criterio di verificazione posITa
del dedotto, almeno nelle linee generali;
ed ha poi proceduto al riscontro delle posizioni individuali coinvolte nelle proposizioni accusatorie, tra cui
quella del AN, per questa ritenendo perno fon-
damentale della creduta veridicità la circostanza accertata dagli incontri da lui avuti con il BU
con altri collaboratori costui medesimo, in Pa-
nelle vicinanze, per scopi che, nelle dichia I 190
razioni raccolte, sono stati esplicitamente riconnes alle modalità della corruzione concertata e che, si in effetti, non mostrano ragionevolmente motivazio- ni diverse da quelle riferite (v.pag. 517 della sen-
tennza). Nè può avere eccessivo rilievo che, nel prosieguo del procedimento, gli accusatori, magari mirando ad interessi personali, abbiano modificato variamente i precedenti assunti, al cui concorde si-
gnificato, quale emerso dalle dichiarazioni istrutto-
rie, i giudici del merito hanno motivatamente accor-
dato preferenza, del resto muovendo da accertati ed
ulteriori riscontri (le parole del De LE, del Re-
staino, la pregressa, profonda conoscenza tra il Fre- diani ed il BO, gli assegni BO-Rea-Fredia-
ni) che, nel complesso degli elementi raccolti, han-1
no contribuito alla formazione di un convincimento tanto più giustificato sul piano della valutazione di merito (qui non censurabile) in quanto assistito dalla considerazione completa delle risultanze e dal l'analisi delle giustificazioni rese dall'imputato
(pag. 520 della sentenza).
Tra queste;
fra altro, è stata giustamente ritenuta inaccoglibile quella fondata su pretese incompetenze interne (stucchevole ripetITa difesa di parecchi imputāti corrotti), dal momento che la volonlontaria - 191
omissione anche di un generale dovere funzioanle può concretare il rapporto causale di cui all'art. 40 cpv: C.P. e che in tanto l'omissione è stata riguardata sotto il profilo del dolo partecipativo, anzichè sot;
to quello dell'inerzia incolpevole o, tutt'al più,
colposa, in quanto la prova è scaturita dalla stessa percezione di somme a scopi impliciti, quando non espliciti.
La reiezione integrale del ricorso comporta condanna alle spese del procedimento ed alla somma di L.200.000
in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso del SS (alle cui motivazioni in or-
dine alla configurazione del reato di contrabbando militare e ad altri temi di natura giuridica va oppo-
sto il richiamo alle considerazioni generali sopra formulate) va disatteso nella doglianza di motivazio ne carente per l'affermata responsabilità pei reati concernenti la AR LI, che egli dice contrastare logicamente con il diniego da lui opposto,
tanto più credibile in quanto inserito in un quadro di ampie confessioni rese per altri fatti. Ma la Cor.
te ha fornito debita motivazione sull'argomento, ri-
levando che presso "A LI (appartenen-
te ad altro gruppo) fu mandato un dipendente del duo (IS-SS (1) ER RA) con il 192
preciso scopo di supervisionare il contrabbando ivi in atto, e le relative tecniche operative, affinchè
non sorgessero difficoltà e rischi nei fitti rappor- ti (anche di scambi materiali di prodotti e di "car
ta") con il gruppo di appartenenza. Si trattò, quin di di "collaborazione" interessata, che si concretò
in una partecipazione concorsuale nelle attività il-
lecite della predetta azienda, facente capo per in-
tenti di comune interesse, anche al SS, patro-
cinatore dell'iniziativa: da qui, la ritenuta irri-
levanza della formale estraneità del ricorrente alla gestione della stessa azienda.
Altrettanto deve dirsi pel falso rapporto giudizia-
rio, concernente la "Tecnifarbe", cui si riferisce altro motivo di ricorso. Anche in tal caso, difatti l'estraneità apparente del SS alle vicende del l'impresa è stata utilizzata per criticare la ritenu ta (dalla Corte) partecipazione al delitto, in real tà basata sull'effettivo interesse del gruppo IS
SS alla redazione fuorviante, ed ideologicamen-
te posticcia, del rapporto predetto, cui il ON
fu indotto a mezzo di intervento corruttivo spiega-
dal FO abituale intermediario dello stesso gruppo, che nella fattispecie aveva specifico inte-
resse all'occultamento ed alla minimizzazione delle 193 risultanze, essendo esso acquirente di ingenti parti-
te di prodotti chimici forniti dalla Tecnifarbe e
destinati alle manipolazioni del greggio.
considerati, dunque, il Galassi In entrambi i casi intervenne in modo indiretto, dilatando le proprie inizative al di fuori dell'ambito delle aziende del gruppo, e così agendo per altre apparentemente sottrat te al suo cntrollo, al fine di coprire fatti e circo-
stanze per tutte compromettenti. Così stando le cose, il giudizio di responsabilità
anche per tali vicende solo apparentemente "esterne"
risulta congruamente e logicamente motivato.
Infine, la discrezionale valutazione operata dal giu-
dice in tema di riduzione della pena inflitta in pri-
mo grado rende irricevibile la doglianza di omessa riduzione in quantità maggiore, fondata sulle stesse considerazioni di merito già valutate dalla Corte..
La sentenza deve essere, invece, annullata senza rin-
vio nel punto concernente la determinazione della pe-
na della multa per il reato di corruzione, che deve essere eliminata nella misura di lire cinquantamila.
In relazione al ricorso del GI, va innanzi
tutto, disposta la sostituzione della formula assolu-
toria dubitativa pei rea di contrabbando, collusio-
(capi A, E, I/1, 1/3 delfalso (capi 2533/85): - 194 -
con quella "per non aver commesso il fatto", in con-
formità ad esplicita censura della parte.
Con riferimento poi allo specifico reato di corruzio-
ne di p.u. (capo D del proc.2533/85), il ricorso noto può essere accolto nei termini prospettati.
Come si evince dalla pag. 529 della sentenza impugna- ta, il Tribunale cadde in errore allorchè, ponendo
با مامانم declaratoria di prescrizione di tale reato (qua e ef-
fetto delle concesse e prevalenti attenuanti generi-
che), lo indicò quale capo C, anzichè quale capo D:
l'esatto capo C concerneva, invero, il concorrente
reato di associazione per delinquere.
Poichè il giudice d'appello ha assolto l'imputato dai predetti reati sub A, E, I/1, I/3, ha ritenuto costui,
nel difetto di esplicito e corretto disposITo sul-
l'indicato capo D, che allo stesso reato di corruzio-
ne, inteso quale mezzo strumentale dei reati di con-
trabbando e collusione, debba estendersi la medesima incertezza di prove stabilita per questi, e che a tanto il giudice d'appello non abbia formalmente prov-
veduto per mera omissione materiale, non essendo al-
trimenti ipotizzabile una frattura logica nel.frattura cont sto di unica valutazione concernente l'uno e gli al-
tri rbeats!
Conseguentemente, egli ha chiesto a questa Corte 195
Cassazione di provvedere alla riparazione dell'omis- sione ovvero, in denegata ipotesi, all'annullamento sempre nel capo, per difetto e con- della sentenza,
traddittorietà di motivazione.
Tali doglianze non possono essere accolte, postochè
la Corte di RI, ritenuta provata la materialità
della corruzione per la somma delle considerazioni esposte a pagg.536-540 della sentenza, nessuna delle:
quali oggetto di specifica critica da parte del ricor-
rente, ha fatto cadere il dubbio sulla sola consape-
volezza, nel GI, della finalità delle somme corrispostegli, quale perseguita certamente dal cor- ruttore. In altre parole, l'incertezza di valutazione
ha riguardato il solo punto di merito se il sottuffi-
ciale, ricevendo il denaro, ne delimitasse lo scopo al generico compimento di atti contrari al proprio dovere d'ufficio, о lo ritenesse retribuzione di uno specifico accordo, violatore del particolare obbligo di fedeltà nei confronti della Finanza. Sul piano meramente astratto (non si parla di quello concreto,
anche per l'assenza di impugnazione da parte del P.M.),
la distinzione cosl affacciata ha una sua ragion di essere e contraddice l'esigenza di un criterio logi-
co necessariamente unitario, qual'è presupposto nel ricorso;
tenuto conto, appunto del carattere di spe 196
cialità che il dolo di collusione presenta rispetto alla generica violazione del dovere d'ufficio: sic-
chè, ben può ammettersi, anche nei confronti del mi-
litare della Guardia di Finanza, ipotesi di corruzione senza dolo di collusione, il che giustifica la deci-i sione cui è pervenuta, nel caso del GI, la
Corte d'Appello.
Tutto ciò significa che, se non può accogliersi il ricorso, va però integrato il disposITo della sen-
tenza impugnata, anche per riparare l'errore compiu-
to dal Tribunale, nel senso che la confermata prescri zione del reato va espressamente formulata sulle pa-
role "dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto GI in relazione al reato di cor-
ruzione, perchè estinto per prescrizione", da inserir si nello stesso disposITo. Il ricorso va rigetta-
to per il resto.
Nei confronti del ricorrente LI RZ va
disposta la sostituzione della formula assolutoria dubitativa con quella "per non aver commesso il fat-
to" relativamente ai reati di cui ai capi Z/a e Z/b del proc.2995/84. Il ricorso non è fondato per il re-
stosto Non lo è proposto motivo di violazione della legge, processuale, per denunciata incompetenza per territorio della A.G. di RI che ha proceduto 197
militando in contrario le osservazioni superiormente formulate sull'analoga questione sollevata dal coim-
putato ricorrente AN;
tantomeno lo è nella ec-
cepita nullità ex art.414 e 185 1° CO. n.3 C.P.P.
(del 1930), in relazione alla separazione del giudi-
zio disposta dal Tribunale, nei confronti del dedu-
cente e di altri, limitatamente ad alcuni reati ri-
spettivamente ascritti, trattandosi di provvedimento ordinatorio e discrezionale, in nulla lesivo dei di
ritti della difesa e peraltro assunto, come risulta dagli atti, dopo la chiusura del dibattimento, e
cioè posteriormente allo svolgimento di ogni difesa su tutti gli aspetti del procedimento.
Sulle questioni in diritto trattate dal ricorrente
(configurabilità del reato di contrabbando militare,
qualificazione delle falsità relative ai mod. H ter
16) è sufficiente il rinvio alle considerazioni di carattere generale formulate da questa Corte di Cas-
sazione. Per quanto riguarda il dedotto assorbimento del reato di falso ex artt.479-476 C.P. in quello di cui agli artt. 5 e 15 del D.L.
5.5.1957 n. 271 (conv.
con modif. nella L.27.7.1957 n.464), in relazione:
agli stessi "certificati di provenienza" è appena il caso di rilevare, in conformità all'opinione espres-
sa dal giudice del merito, che la particolare fatti 198
specie, di cui agli artt.5 e 15 summenzionati, con- cerne il trasporto di oli minerali senza certificato
certificato falso, alterato о scaduto ed attie- о con manifestamente, alla sola condotta materiale ivi ne,
prevista, cioè al trasporto non legittimato da vali-
do titolo di accompagno. Ove invece sussista condotta concorrente, penalmen-
te illecita, che riguardi particolarmente la forma- zione del certificato e la fede pubblica che ad essá-
si riconnette, si ha il reato comune di falso, mate-
Iriale o ideologico, che si perfeziona al momento stes
SO della contraffazione о dell'alterazione, senza necessità di uso successivo, che è punito separata-
mente, se posto in essere da soggetto diverso dal falsificatore.
La coesistenza dei due reati fa capo non soltanto alla diversità evidente degli interessi giuridici protetti, ma alla autonomia delle condotte, ciascuna
- in ipotesi di trasporto con certificato delle quali copre soltanto una parte della complessiva falso
- azione, il che esclude la configurabilità di una
stessa materia (art.15 C.P.) soggetta a concorso apparente di norme Si ha, invece, concorso effetti-
vo di reati, ancorchè non seguito;
nelle prassi appli cative, dall'elevazione di corrispondenti rubriche, 199 1
per lo più contestandosi il solo reato (più grave)
di falso. L'ultimo e riassuntivo motivo di doglianza, con il
quale il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione insufficiente in punto di responsabilità, è del pari infondato. Vi si attribuisce alla Corte l'errato cri- terio di aver ritenuto provata la colpevolezza (pe-
raltro poi seguita da declaratoria di estinzione per prescrizione) sulla sola base della presenza materia- le di esso ricorrente a molteplici operazioni compiu te nelle aziende del BU, di cui era dipendente,
con obbligo conseguente di partecipazione ad adempi menti amministrativi e di averne, poi, affermato uno
specifico ruolo nelle corruzioni esterne, in collabo razione con il CA e per suo mezzo, in contrasto con l'assoluzione statuita per quest'ultimo. Ma la
Corte ha diversamente motivato sul punto, delinean-
do per l'imputato un rilievo complessivo, all'inter-
no del gruppo BU, ben più cospicuo di quello in-
teressatamente riduttivo proposto nel ricorso, sino ad attribuirgli il ruolo di "braccio destro" dello
imprenditore, e di attivo tessitore di alleanze mi-
rate a trasferimenti o promozioni di pubblici funzio nari compiacenti (ad esempio, il De LE) Nelle
pagg.546-547 della sentenza, che in buona parte mu 200
ve dalle stesse ammissioni del LI, sono ripor-
tate ampiamente circostanze storiche attestative del la consapevole attività fiancheggiatrice da lui svol ta, sicchè il problema del dolo, alla cui soluzione
negativa il ricorso è diretto con le minimizzazioni espostevi, vi ha già ricevuto definizione inappunta-
bilmente argomentato sostenuta anche dalle conformi dichiarazioni del BU e del AI. In tale complessivo ed esauriente contesto, ha poca importan- za se l'imputao si adoperasse altresì nei canali de-
stinati alla corruzione dei funzionari degli U.T.I.F
e dei militari della Finanza (come affermato dal Tri
bunale) e se lo facesse per il tramite del CA
о di altri, ciò rappresentando, in ogni caso, soltan to una parte delle articolate attività di contrabban do svolte nelle aziende del gruppo, al cui successo egli contribui intenzionalmente anche e soprattutto con condotte diverse. Nei confronti dell'imputato Lo MU IO, che ha proposto ricorso senza enunciare motivo, va disposta la sostituzione della formula assolutoria dubitativa pel reato di millantato credito (così modificata la rubrica di cui al capo Z/a del proc. 2995/84), con quella "perchè il fatto non "sussiste"
In relazione al ricorrente Laprete TO, la sente 201
-
za impugnata deve essere annullata senza rinvio, per le ragioni già enunciate, nel capo concernente il delitto di contrabbando militare, attesa la improce-
dibilità dell'azione penale per difetto di estradi-
zione.
Il ricorso deve essere rigettato per il resto, il che
implica, a proposito del reato di corruzione di p.u.
l'annullamento senza rinvio della sentenza nel punto concernente la determinazione della pena della multa,
[con conseguente eliminazione di detta pena nella mi- Isura di L.50.000. L'esame delle nutrite doglianze esposte dalla parte non può prescindere, naturalmente, da quelle perti-
nenti al reato finanziario (anche se per questo v'è
stato accoglimento del preliminare profilo di dirit-
to), che riguardano la complessiva posizione dell'im-
putato e proiettano influenza argomentativa sulle connesse imputazioni di associazione per delinquere,
corruzione e falso (capo B/1, C, D, F/2, F/3, F/6,
G, I del proc.2533/85).
Le ritenute responsabilità sono state diffusamente
motivate dai giudici di merito, sulla scorta di ana-
lisi particolareggiate (pagg 1009-1263; 1395-1465;
2104-2121 della sentenza di primo grado;
553-584 del-
la sentenza di secondo grado), particolarmente impo- 202
nenti nella trattazione fattane dal Tribunale di To-
rino, che ha compiuto un autentico esame al microsco-
pio di ogni utile emergenza, collocando il tutto nel- l'aveo di una valutazione rispondente a corretti cri teri di logica interpretazione. Le avverse critiche, affastellate in motivi princi-
pali ed aggiunti non agevolmente coordinabili, e D par (
zialmente ripetITi, non hanno sindacato, per il ve
ro, gli aspetti del merito
- se non per la parte ri guardante le c.d. "possidenze estere" e taluni tra-
sferimenti di ufficiali "scomodi", ricondotti dai giu dici a permanenti collegamenti collusivi tra il Lo-
prete ed i principali esponenti dei gruppi contrab-
bandieri (il LI ed il IS, in particolare),
e che il ricorrente afferma, invece, essere stati di sposti legittimamente dall'allora comandante genera-
le del Corpo
- proponendo invece profili generali di motivazione carente, illogica o illegittima, sia per contraddizione intrinseca con la concomitante assolut zione dai reati di cui al proc.2995/84, concernenti gli accordi trasversali per la nomina del gen. R. Giu-
dice a comandante generale della Guardia di Finanza;
che per l'utilizzazione, nel contesto probatorio, an che di vicende relative alla Vecchia SI", ancora.
vaglio giudiziario in separata se e per la manca :
203 ta indicazione degli elementi di riscontro alle nume rose chiamate in correità, anche da parte di coloro
Iche, secondo l'accusa, delle ascritte "protezioni"
fruirono per lungo tempo. A ciò si è aggiunto, con riferimento al reato di corruzione, ma con dilatazio ne della critica alla complessiva posizione, che la assoluzione previa ottenuta sin dal giudizio di pri-
mo grado dall'accusa di essere stato socio occulto
del LI nella gestione della soc. TU
OR reciderebbe decisivamente il solo lega ime, espressamente contestato, di cointeressenze col-
pevoli (pag. 5 motivi principali dell'avv.Dean). Trattasi, a tutto concedere, di doglianze monche e parziali, che trascurano, difatti, le grandi linee argomentative per le quali i giudici del merito hanno raggiunto le esposte statuizioni, mercè l'unitaria
coordinata valutazione delle molteplici risultanze
Dconcernenti il ricorrente (gli accertati e sistemati
ci interventi "protettivi" espressi in varie forme, '
i vantaggi economici, cospicui e non altrimenti giu-
stificati, che l'imputato ne trasse, i rapporti estre mamente confidenziali .con il LI, if IS ed corretta)altri, le chiamate in correita) che costituiscono
un insieme provvisto di concordanze interne, non scal-
fibile da critiche settoriali 204
:
Ma trattasi anche di doglianze che non dimostrano gli assunti di illogicità e di incoerenza, perchè l'asso-
luzione dai reati di cui al proc.2995/84 non contrad-
dice l'ipotesi verificata di un permanente accordo collusivo con i "petrolieri" e, semmai, la pone in
via autonoma rispetto al piano destinato а favorire la nomina del giudice,Siudice, con il quale poi il Loprete
come è stato ritenuto nel giudizio potè raggiungere, di merito, sintonia di comportamenti nella gestione del Comando Generale, anche per gli scopi collusivi corruttivi pei quali è intervenuta condanna. Nè, del resto, può valere in contrario il dubbio prospettato dal Tribunale sull'associazione dell'imputato alla gestione ed agli utili della MO DI
(ipotesi accusatoria, è bene precisare, non costituen-
te autonomo capo di imputazione, ma commista a nume-
rose altre nell'ambito della rubrica di cui alla let
A del proc.2533/85, riguardante il "contrabbando ge-
nerale" di olf minerali), da ciò non potendosi trar- re, sic et simpliciter, la prospettata esclusione dell'associazione collusiva, articolata su una plura -
lità di condotte collaterali finalizzate allo stes- So scop ed egualmente produttive, per entrambe le parti colludenti, di utili economici ingenti, seco do le valutazioni dei giudici di merito, che così 205 escono indenni dalle censure prospettate. A queste non giova neppure l'eccezione di indebita valorizza-
zione, in questo procedimento, dei fatti relativi alla "vecchia" SI, ancora sub judice in altra se-
de, trattandosi in concreto di richiamo fattone dalla autorità giudiziaria torinese soltanto in via inte-
grativa della prova qui pertinente, e con apprezzamen
to incidentale del resto aperto ad ogni critica del- la difesa, come lo è quello espletando nella sede propria. Ancor meno persuade il dedotto difetto di riscontri alle chiamate in correità, che in certe condotte
Cobiettive del Loprete, anche a livello di intimi rap-
porti personali con alcuni accusatori (il LI
ed il IS), hanno invece trovato posITa conferma,
mercè la verificazione concreta di comportamenti e __
circostanze, presenti in quelle proposizioni in via di enunciazione narrativa. Basti avere riguardo, a tale proposito, all'episodio concernente il duplice :
incontro che l'imputato ebbe in Rapallo con il Mus-
selli ed il IS (cfr.pag. 570 della sentenza di ap-
pell), per chiedere loro un soccorso finanziario di ben 700 milioni di lire, allo scopo di aiutare il consuocero;
che si trovava in difficoltà. Giustamen-.
fatto, fr i tanti deponenti nello stess senso - 206
-
è stato assunto dai giudici a dato illuminante mal-
grado la sua formale assegnazione alla sfera del pri vato dei reali rapporti fra i tre, e certamente
rafforzativo della credibilità accordata alle confes sioni dei due "petrolieri". Da queste è emerso, come
la sentenza impugnata ha opportunamente ricordato
:(pag.571), che l'alto ufficiale era perfettamente al corrente del contrabbando massiccio che si prati- cava nelle aziende dei due gruppi e che proprio in tale situazione soggettiva, che non poteva non esten-
dersi alla sequela dei reati strumentali, si radica-. rono i sollecitati interventi "frenanti" nell'espli cazione pratica di intese plurilaterali.
A tale proposito, va ancora notato che è addirittural controproducente l'evocazione (pag.28 motivi princi-
pali avv.Dean) della sentenza 4.9.1981 n.1235 di que-
sta Corte Suprema, con la quale era ritenuta la le-
gittimità formale dei trasferimenti di alcuni uffi-
ciali (BA, LI ecc.ecc.), assunti in questo pro cedimento quali titoli concorrenti della stabilita responsabilità, ove si pensi che già allora la Corte
sottolineava la "pretestuosità, abnormità la spro
po zone dell' niziativa presa per il trasferimento di LI 1 immotivato allontanamento del cap.Ib-
ba", dando così di iniziative disciplinari che, 207
seppure giudicate, in quella sede incidentale, non
illecite, erano pur sempre stimate portatrici di in-
giustizie sostanziali, che nella successiva e più ap-
profondita indagine istruttoria potevano essere me-
glio valutate sotto un profilo appropriato. All'ar-
gomento si collegano le accanite rivalutazioni di fatto che, nelle pagg. 26-30 dei motivi principali e nei motivi aggiunti dell'avv.Dean, sono state formu- late a sostegno della legittimità di quei provvedi-
Imenti amministrativi e della loro riferibilità alla competenza funzionale del comandante generale. Ma il torto fondamentale di censura siffatta sta proprio nella considerazione, separata e formalistica della
materia, che doveva invece essere valutata, come han-
no correttamente fatto i giudici di RI, nei suoi:
risvolti effettivi, in collegamento con gli altri elementi di risulta, allo scopo di coglierne la vera portata;
restringerne perciò l'esame ai soli aspetti apparenti, e per giunta isolatamente proposti, è ope-
razione inammissibile in un contesto probatorio com-
plesso ed articolato, e che è stata giustamente ri-
fiutata dalla sentenza impugnata, come dalla prece-
dente.
Quanto si è detto torna puntuale pei residui addebiti di associazione per delinquere di falso; rispetto 208
ai quali la critica di parte ha escluso la ricondu-
cibilità di eventuali ed episodiche intese ad orga-
nizzazione "verticistica", coinvolgente il ricorren-
te, neppure prospettabile per il difetto di un Comu-
- per contro dei ne programma e per la saltuarietà
supposti interventi, oltrechè per la mancanza di pro-
va sugli accordi associativi (cfr.motivi principali ed aggiunti di entrambi i difensori).
osservazio- Sul tema congiunto vanno formulate comuni ni, no essendo contestabile che alla prova del rea- n to associativo consegua, quale derivato logico di
'elementare evidenza nella concreta fattispecie, quel-
la della consapevole partecipazione ai reati di fal-
!SO, specie tenendo presenti le particolari cognizio- ni e l'esperienza operativa del soggetto, perfetta imente edotto dei meccanismi e degli accorgimenti in-
dispensabili e tra questi gli inevitabili falsi
-
per l'attuazione del contrabbando su vasta scala.
Una contraria opinione si risolverebbe in sterile esercitazione dialettica, svincolata da ogni senso logico.
la partecipazione dell'imputato al 'associazione Ora,
costituïta dalle principali bande operanti nel setto re degli olf minerali, già provvista di innumerevo li diramazioni "orizzontali" (per rimanere alla pro- 209 sa del deducente), è stata ritenuta dimostrata
- se- condo il concorde avviso dei giudici di merito
dalla sua permanente disponibilità ad interventi fun-
zionali alla protezione del contrabbando, secondo ne-
cessità concretamente sorgenti dall'evolversi delle operazioni. La protrazione in lungo arco di tempo dell'atteggiamento collusivo, il numero e l'importan-
za degli interventi effettuati in varie forme, le Co-
stanti retribuzioni ricevute, addirittura a base pe-
riodica (fra altre, la c.d: "busta Roma") l'affida-
mento così suscitato nelle controparti, e da queste ripetutamente ostentato verso terzi e poi conferma-
to in sede processuale, sono circostanze di fatto cui
è stato assegnato, con valutazione discrezionale non
irragionevole, la valenza di indici rivelatori della
consapevole adesione ad un preesistente programma di criminalità fiscale già organizzata nei moduli della associazione per delinquere, come all'intelligenza ed alle cognizioni dell'ufficiale non poteva certa-
mente sfuggire. A tale apprezzamento, naturalmente,
non sono restate estranee, nè lo potevano essere, le riflessioni sull'ingente arricchimento conseguito dall'imputato nello stesso arco di tempo, giusti ficato da fonti lecite e che vanamente egli ha voluto rapportare, con frusto ricorrente artificio, 210 tune ed iniziative della moglie. E' curioso notare come tutti (o quasi) gli ufficiali della Guardia, di
Finanza, colpiti in quel periodo da improvviso ed in-
gentegente benessere economico, e poi imputati di corru-
zione nel presente procedimento, abbiano chiamato in causa le rispettive consorti, loro accreditando il preesistente possesso о la successiva formazione di tali fortune, anticipando, nella fantasia, quel matriarcato finanziario ben lungi dall'essere docu- mentato о dall'essere presente nella realtà dei fatti.
pur vero, per venire a pertinente addebito di cor E' ruzione, che la sentenza impugnata, in parte modifi cando l'avviso del precedente giudice, ha ritenuto di non poter stabilire un nesso diretto e dimostrato tra i rapporti collusivi-corruttivi, di cui si trat- ta, e l'origine di quella ricchezza, mancando noti-
zie certe sull'ammontare dei compensi ricevuti ed es-
sendo stata posta in dubbio, per altro verso, la par tecipazione dell'imputato, in qualità di socio occul to, alla soc. MO DI (pag. 582); ha CO-
munque creduto di poter egualmente raccordare la pro- venienza di parte, almeno, dell'ingente patrimonio alle collusioni in disco ciò argomentando da concordanze logiche temporali.
Il ricorrente ha tacciato di arbitrarietà sem 1 211 -
plicismo deteriore questo collegamento, molto insi-
stendo sulla mancanza di appigli documentali che lo possano giustificare (è tra l'altro in corso presso il competente magistrato romano apposita indagine sui conti svizzeri intestati alla moglie di esso de-
ducente, racchiudenti gran parte di quel patrimonio)
e denunciando, infine, la carente dimostrazione dello indispensabile legame tra le condotte ascrittegli e l'arricchimento ritenuto.
Ma trattasi di censura puramente nominalistica (è
perlomeno inganno pretendere che il Loprete documen-
tasse in un qualsiasi modo la propria corruzione),
che privilegia il lato apparente della questione,
ben guardandosi dall'affrontarne i risvolti sostan-
ziali, che i giudici hanno rettamente valutato con il dimostrare (pag.2414 della sentenza di primo gra-
do) che l'intestataria non aveva redditi propri, nè
sono risultati movimenti documentati di denaro a suo
nome, che delle possidenze accertate potessero co-
stituire l'antecedente giustificativo.
Considerazioni di questo tipo, centrate sulla comune
esperienza, non possono ritenersi meramente presunti giacchè in ogni caso al difetto di documen-
tata derivazione illecita si è contrapposto il di-
fetto di documentata provenienza lecita, sicchè 1 212
appalesa legittimo il ricorso all'accertamento indi- ziario che nella specie si è saldato, con reciproche conferme, ai concorrenti elementi di prova, secondo
il motivato apprezzamento del giudice di merito.
Con motivi subordinati, la parte ha lamentato la gravosità del trattamento sanzionatorio, 1'omessa
concessione dell 'attenuante di cui all'art. 48 C.P.M.P.
)e la denegata prevalenza delle attenuanti generiche 0
4. sulle aggravantí ritenute. Il motivo concernente la
pena resta assorbito nell'annullamento della senten- za sul punto, che si deve disporre, con rinvio, per
la rideterminazione della pena pei reati di associa-
zione per delinquere, corruzione e falso. L'attenuan-
te di cui all'art. 48 succitato non fu chiesta nei mo tivi di appello, per cui nè la Corte di appello se ne è occupata, nè può farlo la Corte di Cassazione.
Per le attenuanti generiche, le censure introdotte
(secondo le quali non si sarebbe tenuto conto della
età del prevenuto e del suo ineccepibile stato di servizio) sono infondate, giacchè è vero che la
Corte territoriale ha debitamente considerato i pa-
rametri proposti, correlando all'età del soggetto il rifiuto di ggravamento della pena, che era stat sollecitato con l'appello del P.M. con ciò ritenen-
done esaurita la valenza nell'ambito sanzionatorio, 1 213
-
le contrapponendo al dedotto stato di servizio l'ef-
fettiva strumentalizzazione del potere gerarchico,
usato quale mezzo di arricchimento: nel che è palese la valutazione completa di contrastanti profili, at- traverso la cui congiunta considerazione il giudice
è pervenuto alla scelta ritenuta congrua nella fatti-
specie.
Il ricorso di NI PE va accolto pei capi concernenti il delitto di collusione (capi E e N del proc. 2533/85), per le ragioni già chiarite, con an-
nullamento corrispondente della sentenza, e rinvio
ad altra Sezione della Corte d'Appello di RI per la rideterminazione della pena pei residui reati di
falso in atto pubblico (capi G e P stesso procedimen-
to).
Il ricorso è infondato, e va rigettato, nel resto.
In particolare, pei reati di corruzione di p.u. (ca-
pi D, 0), dichiarati estinti per prescrizione, ha sostenuto il ricorrente difetto di motivazione sulla proposta ed alternativa qualificazione dei fatti CO- me concussione in suo. danno;
ma tale tesi, esaminata dalla Corte in modo approfondito (pagg.587-588), anche con riferimento all'ampia motivazione data sul punto dal Tribunale, stata giudicata inaccoglibile per la fondamentale considerazione, della cui. córrett 214
za non è lecito dubitare, che dall'accordo con il personale militare, ancorchè non scaturito da propria iniziativa ma da quella della controparte l'imputato trasse indubbio vantaggio per l'attività di contrab-
bando che da tempo stava conducendo, sicchè la cer-
ta convenienza dell'intesa per entrambe le parti la-
scia escludere una posizione di sopraffazione della una verso 1'altra, con indebito squilibrio economico a favore della più forte.
La doglianza in tema di determinazione della pena è
inammissibile per genericità.
RO MA ha fatto espressa rinuncia al primo motivo di ricorso, riguardante la contestata legitti mità delle ordinanze contumaciali 2 e 8 maggio 1989.
I motivi secondo, terzo e quarto, concernenti profi-
li giuridici generali, trovano confutazione nelle già espresse opinioni di questa Corte. Il motivo quin to, deducente difetto di motivazione in ordine alla mancata scelta del reato di associazione per delinque re quale il più grave nell'ambito della ravvisata continuazione, trova smentita nell'espressa valuta-
zione discrezionale (pag.600 della sentenza), alla cui stregua ha motivatamente ritenuto la Corte di considerare il più grave. il delitto di contrabbando militar ne è ammissibile cri ica nel merito di tale :
- 215
apprezzamento, nei termini di opportunità o di conve nienza formulati dal ricorrente. Il motivo settimo,
a mezzo del quale il ricorrente ha posto, per tutte le imputazioni raggiunte da pronuncia di colpevolez- za, il problema dei riscontri estrinseci, alla luce dell'art.192 III co. C.P.P., trova piena confutazio- ne nella stessa analisi compiuta dal giudice d'appel-
lo che, trattando lo stesso tema, ha indicato parti-
tamente le conferme esterne, della più varia indole,
Cottenute dalle costanti e precise chiamate in correi
tà del NE, del ET, del SS e del Gis-
si (pagg.596-599 della sentenza), oltrechè del Manci- ni, indicando nell'esplicita ammissione dell'imputa to (di aver ricevuto dal medesimo NI la somma di lire sette milioni) la più cospicua e la più con-
vincente di tali risultanze, de l resto reciprocamen- te collimanti in una fitta rete di sostegno delle pro-
posizioni accusatorie. D'altronde, il motivo di ri-
corso, più che della deduzione di difetto motivazio-
nale in punto di stabilita responsabilità, parrebbe
(sotteso alla dimostrazione di carenza precisativa circa la quantità di compensi corruttivi ricevuți
la conseguente "entità delle condotte penalmente a difette rilevanti. Mä, così interpretata, la censura difetta pratico, una volta dimostrata la sussidi interess 216
stenza dei reati ascritti e la loro consistenza non modesta, tenuto conto delle somme erogate, che furo- no assai cospicue se rapportate al guadagno medio di
E un funzionario del rango del RO. ' del resto,
evidente la impossibilità di una determinazione meno!
approssimativa delle somme pagate, nel difetto COM-
prensibilissmo di una qualsiasi forma di contabiliz- zaione. La mancata esposizione di censura in punto di pena ° di attenuanti sottolinea vieppiù l'irrilevan- za del motivo, postochè un ipotetico ridimensionamen to del fatto non potrebbe comunque trovare sbocco nella riduzione della pena.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio - con rigetto per il resto nel punto concer nente la determinazione della pena della multa pel delitto di corruzione, con eliminazine della stessa pena nella misura di L.50.000%; nonchè nel punto rela
tivo alla sussistenza della ritenuta circostanza ag-
gravante di cui all'art.47 C.P.M.P.
Nei riguardi del ricorrente NE GI NR deve essere sostituita la formula assolutoria dubitativa con quella non aver commesso il fatto nel capo con-
cernente il delitto di contrabbando (capo A proc.
2533/85).;
Il ricorso di MI RI deve ccolto nel 217
-
motivo concernente la dedotta improcedibilità della azione penale per difetto di estradizione: anzi si
tratta dell'unico motivo enunciato dal ricorrente, cui tornano applicabili le conclusioni raggiunte da questa Corte nella specifica materia, sostanzialmente
collimanti con quelle formulate dall'interessato.
Il Tribunale e la Corte d'Appello di RI sono sta-
ti concordi nel ritenere che tutti i reati ascritti all''imputato in questo procedimento mancano della condizione autorizzativa dell'estradizone, tant'è
che, pur ritenendo egualmente la procedibilità, hanno dichiarato interamente non eseguibile, allo stato,
la pena inflitta. Ma dal contenuto del ricorso( v.
pag. 7) risulta invece che l'A.G. italiana avrebbe po-
tuto liberamente procedere per il reato di corruzio- ne, ferma l'improcedibilità, comunque la mancanza
di estradizione per tutti gli altri.
Consegue da ciò che la sentenza deve essere annulla-
ta nei confronti del ricorrente, senza rinvio, nei capi concernenti i delitti di contrabband militare
(capi A, E, I/1 proc. 2533/85 e B proc. 3043/82), di fatto documentale (capi B/1, G, 1/3 proc.2533/85 e
A proc. 3042/88), di associazione per delinquere (ca-
po Q proc. 2533/85); e con rinvio nel punto concer- nente la determinazione della pena pel delitto di cor 218
ruzione (capo D proc.2533/85).
In relazione al ricorso del OR, vanno sostitui te le formule assolutorie dubitative con quelle "per non aver commesso il fatto" con riguardo ai reati di cui ai capi B e S del proc.2995/84 e 3 bis del
proc.24/85%;B e con quella "perchè il fatto non sussi-
ste", hel capo concernente il concorso in collusio-
ne (capo C proc.2995/84). Il ricorso va rigettato nel resto. In punto di rite nuta responsabilità pei reati residui di cui ai ca-
pi F proc. 2995/84 e 5-6 proc.24/85, il dedotto di-
fetto di motivazione. (in particoalre, sui riscontri alle dichiarazioni accusatorie del AI e del
IL, oltretutto modificate nel corso dei di battimenti) non trova sostegno nell'impugnata senten za. Questa, esaminando le proteste espresse dall'im putato avverso la sentenza di primo grado (sostanzial mente, le stesse poi riprodotte nel ricorso), le ha
giustamente definite quale visione alternativa dei rapporti economici intervenuti, al tempo dei fatti,
tra lo stesso OR ed il BU, che furono di
complicità, secondo i giudici con finanziamenti del primo al secondo in funzione delle operazioni di contrabbando, il cui prodotto egli poteva così ac-
quistare a prezzi scontati, di semplice mutuo, se- 219
-
condo il ricorrente, dichiaratosi estraneo alle atti-
vità delittuose del mutuatario ed acquirente in buo- na fede del gasolio prodotto. In tale antitesi, ogni spunto probatorio utilizzato nelle sentenze è stato volto dal Morelli a sostegno della propria linea,
con valutazioni divergenti che, in quanto tali, non
¡esulano dalla sfera del merito. Il Tribunale, e poi la Corte, hanno difatti fornito motivazione esaurien-
te, partendo dalle dichiarazioni istruttorie del Re-
circa l'accordo criminoso staino e del IL
intervenuto fra i due imprenditori, poi riscontrato in una sequenza di avvenimenti di omogeneo significa-
to (la fornitura di gasolio SIF da parte del OR,
poi lavorato in nuovi depositi costruiti con i suoi finanziamenti, con successivo ritiro del prodotto ir regolare a prezzo scontato), più che idonei alla di-
mostrazione dell'artificio escogitato e, soprattutto,
del proposito dell'imputato di procurarsi prodotti di contrabbando a condizioni convenienti e senza il rischio della lavorazione in proprio.
A corredo di tale ricostruzione, incensurabile sotto
ཟེར།། un profilo logico, la Corte ha aggiunto considera-
zioni deduttive di palmare evidenza (se in buona fe-
de, 11 OR avrebbe certamente interrotto i peri colosi rapporti con il BU, be en conoscendo 220 _
"qualità" irregolare di prodotti), tra l'altro rile-
vando che l'imputato era talmente coinvolto nell'at-
tività irregolare, da adibire un proprio uomo di fi-
ducia alle analisi dei prodotti lavorati in evasione dell'imposta presso le aziende del BU. Nè è man- cata una disamina dei rapporti finanziari intervenu-
ti tra i due, dalle cui risultanze (pagg.615-616 del la sentenza) la Corte ha tratto ulteriore conferma al proprio convincimento. Del resto, le pagg.6-8 del ricorso riportano distintamente gli argomenti cui
- come appunto si è la Corte si è attenuta, ai quali i l ricorrente ha inteso partitamente at- premesSO
tribuire difforme significato, cadendo nella classi ca rivalutazione del merito e denunciando, sul pia-
no formale del difetto di motivazione, soltanto la mancata verifica della credibilità soggettiva del Re
staino e la omessa valutazione delle modifiche da lui apportate in sede dibattimentale alle precedenti dichiarazioni. Ma trattasi di carenze soltanto appa-
renti, giacchè tornano puntuali, in argomento, le os
servazioni del Tribunale (alle cui più ampie esposi-
zioni il giudice dell'appello si è sostanzialmente riportato, reputandole fondate pur dopo la delibazio ne dei motivi di appello), che aveva dettagliatamen-
te preso in considerazione il nuovo atteggiamento 221
dell'accusatore, ritenendolo posticcio e strumentale per le ragioni spiegate a pagg.2023 e 2024 della sen-
tenza, e perciò frutto di una rimeditata strategia processuale, tesa alla protezione di interessi perso nali contingenti.
Dal che può concludersi che l'intero materiale pro-
batorio è stato attentamente valutato e coordinato in organica e ragionevole visione, costituente incen-
surabile giudizio di merito, che ha dato giustifica-
zione della ritenuta colpevolezza anche e soprattut to per alcuni reati strumentali (tra cui quelli di falso ideologico, gli unici pei quali v'è stata con-
danna), stimati parte ineliminabile del complessivo progetto delittuoso. Inammissibili risultano, poi, gli ultimi due motivi di doglianza che riflettono preteso difetto di moti-
vazione rispettivamente per l'omessa dichiarazione
di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ag-
gravanti e per la mancata indicazione dei criteri di quantificazione della pena inflitta.
Difatti, tali argomenti non erano stati introdotti
nei motivi di appello, come si desume dall'elencazio ne di quelli effettivamente enunciati, riportata
'pag.610-612 della sentenza di secondo grado.
Il ricorso di LI BR va accolto per quanto 222
già detto, come segue:
con annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nel capo concernente il delitto di contrabbando mili-
tare, stante la ritenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione (motivo 1° del ricorso, in cui restano assorbiti i motiviII III
e VIII);
- con annullamento senza rinvio nel punto concernente la determinazione della pena della multa per il delit to di corruzione, ed eliminazione della stessa pena nella misura di L.50.000;
icon annullamento senza rinvio nel punto concernente la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art.47
C.P.M.P.%B
con annullamento, e rinvio per nuovo giudizio, nel punto concernente l'affermata responsabilità per i reati di falso e corruzione commessi dagli apparte-
nenti ai gruppi IS-SS e 1) EL (motivo IV (
del ricorso).
A tale proposito va precisato che il ricorrente è
stato ritenuto dal Tribunale di RI colpevole di tali fatti, sulla base di varie considerazioni espo-
ste a pagg.1700-1 della. sentenza di primo grado,
senza distinzione, almeno espressa;
tra reati comun-
que coinvolgenti anche un interesse proprio fo del 223
proprio gruppo) e fatti compiuti da altri nell'inte- resse o a tutela esclusiva degli altri gruppi succi-
¡tati. Nel rigettare il motivo d'appello enunciato dalla parte su tali punti, la Corte ha affermato, a proposito delle corruzioni, che non risulta statuita la colpevolezza del LI anche per quelle consu-
mate da esponenti di detti gruppi a propria esclusi- va tutela (pag.641), e che, pei reati di falso, la sua responsabilità è stata ritenuta "per gli illeci-
ti nei quali dette un consapevole contributo causale".
Così argomentando, la Corte ha introdotto, come ha
giustamente denunciato il ricorrente, una distinzio- ne = delimitativa di responsabilità, che non trova
fondamento nelle imputazioni, nella motivazione e nel
disposITo della sentenza di primo grado, in cui è
letteralmente racchiusa a carico del deducente una generalizzata colpevolizzazione, con susseguente con-
danna, per ogni fatto delittuoso delle categorie precisate, riferito ai gruppi di cui sopra. Pertanto,
la sentenza impugnata deve essere annullata nei pun-
ti in parola. e compito del giudice di rinvio sarà
la delimitazione delle responsabilità effettive, alla regua dei criteri. azione enunciati dalla
Corte di secondo grado
Consegue da quanto precede che annullamento. va I 224
sposto anche per la determinazione della pena, che sarà rideterminata dal giudice di rinvio pei reati residui, raggiunti da pronuncia di colpevolezza.
Relativamente al reato di cui al capo O del proc.
2533/85 (corruzione) va sostituita alla formula as-
solutoria dubitativa quella "per non aver commesso
il fatto".
Il ricorso rimane assorbito nel motivo III (concer-
nente il reato di contrabbando militare, prospetta-
to quale elemento o circostanza aggravante del reato di contrabbando) e va rigettato nel motivo V, che riguarda l'affermata colpevolezza pei fatti di con-
trabbando commessi, secondo la sentenza, presso la
MO DI. Va preliminarmente osservato,
al riguardo, che tali fatti ricadono nell'imputazio-
ne di "contrabbando generale" di cui al capo A del
proc.2533/85, costituente, per quanto detto nelle considerazioni generali, elemento del delitto proprio di contrabbando militare, pel quale si è ritenuta
l'improcedibilità. Il profilo giuridico delineato cor-nel motivo, che si esamina perchè astrattamente relato ad ipotesi di assoluzione piena nel merito,
risulta infondato ove si consideri a tacer d'altro,
che secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici il prodotto sottratto. all'imposta, provenien 225
te da varie aziende ed immesso temporaneamente nei de positi della predetta MO, per essere poi permu tato con altro prodotto fornito dalla Gulf, allo sco po di occultarne l'irregolare condizione, costituiva l'oggetto di un concertato disegno tra più imprese, cui il LI partecipava anche nella veste di pro-
prietario della MO medesima. A tale stregua,
non ha rilievo alcuno che si trattasse di partita soggetta per una sola volta all'imposta, non potendo- si da ciò solo ricavare l'inconfigurabilità di respon-
sabilità diverse da quelle facenti capo agli autori materiali della prima movimentazione, ove si ritenga operante, com'è stato ritenuto nella specie, il con-
corso di altri soggetti, tra cui il LI, che il note prodotto successivamente ricevettero, al neato fine,
sulla base della iniziale intesa.
Di puro merito si appalesa, poi, la doglianza circa
:l'affermata responsabilità pei fatti di contrabbando,
e reati connessi, verificatisi presso la ditta "Pe-
tronafta". Essa insiste sulla inattendibilità della te accusatoria (il MO), trascurando che
al problema la Corte ha dedicato. la debita attenzione indicare le varie risultanze emerse à sostegnocon 1'in del dichiarante, dimostrative dell'assunto di una ef-
fett acquisizione, da parte dell'imputato - 226
persone a lui vicine, del controllo dell'impresa;
sicchè la critica si risolve, a tutto concedere, in inammissibile rivalutazione del fatto.
Inammissibile è anche il motivo (ultimo) concernente la confermata equivalenza tra circostanze eterogenee:
il ricorrente a torto ha lamentato l'omessa valuta-
zione del "peso" delle circostanze aggravanti ritenu te, rispetto alle contrapposte attenuanti generiche,
giacchè tali circostanze sono state debitamente con-
siderate nell'assoluto rilievo di gravità, che la Cor
- appunto - ad un più favo- te ha ritenuto ostativo revole esito del giudizio di comparazione, per il danno cospicuo procurato all'Erario e per l'estensio-
re delle trame corruttive.
Il ricorso del ZI è inammissibile, perchè enuncian-
te motivi (principali ed aggiunti) non introdotti
nel giudizio di appello, nel quale l'imputato instò
soltanto per la riduzione della pena inflitta nel primo grado: soltanto sotto questo ultimo profilo,
dunque, potrebbe ritenersi ritualmente proposta, ora,
la denuncia di motivazione carente in punto di de-
terminazione della pena, che peraltro risulta inammis sibile perchè concretante censura di merito, avendo giudici già considerato le note favorevoli esposte dalla parte, come testimonia la dichiarata prevalen- 227
aggravanti. za delle attenuanti sulle circostanze annullata senza rinvio, nei La sentenza deve essere confronti del ricorrente, nel punto concernente la determinazione della pena della multa pel delitto di corruzione, con eliminazione di detta pena nella mi sura di L. 50.000.
Il ricorso di PE IT va accolto per la sostitu-
zione della formula assolutoria dubitativa con quel-
la "per non aver commesso il fatto" in relazione ai reati di cui ai capi A e I del proc.2533/85. Il resi duo reato di collusione, di cui al capo E dello stes-
so procedimento, va dichiarato estinto per prescrizio- ne, tenuto conto delle concesse e prevalenti attenuan ti generiche, giacchè tutto lascia ritenere (ed il dubbio, comunque, tornerebbe a favore dell'imputato)
che l'accordo collusivo fosse perfezionato anterior-
mente al febbraio 1976. Il reato, difatti, attiene al periodo in cui il PE tenne il comando della
Compagnia Guardia di Finanza di LEo (luglio 1971-
settembre 1976), sicchè è naturale pensare che i contatti con il SS avessero luogo nella prima parte del periodo stesso, o in quella intermedia,
piuttosto che in quella finale in considerazione del le numerose elargizioni di somme (il cui totale,
condo lo stesso imputato, non fu inferiore a 228
milioni di lire), che furono ripartite nel tempo, e del fatto che già nell'anno 1975, come ricorda la sentenza di secondo grado (pag.663), una verifica presso la AR fu condotta dall'imputato in modo compiacente.
Essendo il reato di collusione caratterizzato da con-
sumazione istantanea, all'atto stesso dell'accordo,
a nulla rilevando i posteriori ed attuativi comporta-
menti (salva autonoma rilevanza penale sotto diver-
si profili), le risultanze concordano, nel caso pre.
sente, per la collocazione temporale dell'intesa 0a
1 danno della Finanza in epoca utile per la fruizione della causa estintiva di cui sopra.
Quanto si dice, naturalmente, presuppone che non
siano fondati i motivi di vizio logico e motivaziona-
le dedotti dal ricorrente sul merito delle valutazio ni espletate dalla Corte, e che possono riassumersi nelle due proposizioni per cui nè regalie in denaro possono significare automaticamente intervenuto ac-
cordo collusivo 0 corruttivo, nè v'è coerenza tra
l'affermata responsabilità pel delitto di collusione e la concomitante assoluzione pei concorrenti e con-
seguenziali reati di contrabbando e falso.
Ma la Corte di RI ha dato suadente spiegazione del tutto, innanzitutto ibuendo alle reiterate - 229.-
notevoli elargizioni di denaro effettuate dal Galas-
si quel significato sintomatico suggerito dalla comu ne esperienza, essendone inimmaginabile altra e menol
compromettente causa e poi collegando tale dato pro-
batorio ai susseguenti comportamenti tenuti dall'uf-
ficiale, tradottisi nella compiacente verifica dello anno 1975 (presso la AR) e nella redazione di ben dieci rapporti informativi attestanti, contraria mente al vero, 1'ulteriore attività della stessa dit ta, in realtà cessata sin dal settembre 175 a causa di un incendio: e di ciò il IS ed il SS si gio-
varono per fare circolare "carta" nominalmente pro-
veniente da impresa tuttora operante. La relazione logica così stabilita tra percezione di denaro e com-
portamenti antidoverosi successivi fornisce ampia ba se logica ai convincimenti maturati dalla Corte, che rappresentano motivata interpretazione di vicende accertate.
Nè sussiste la denunciata contraddizione tra la rite-
nuta responsabilità ed il proscioglimento pei reati concorrenti. Innanzitutto, va precisato che pel rea-
to di corruzione l'imputato frui, sin dal primo gra-
do, di declaratoria di estinzione per prescrizione,
il che ne esclude antinomia concettuale con la sta-
tuizione assunta per la collusione. Pei reati di fal- 230 1
De di associazione per delinquere fu dal Tribunale SO
(
invece affermato (e la Corte ha condiviso) che il
PE potè non capire, malgrado l'accordo collusivo,
l'intero meccanismo della frode attuata nelle azien de del gruppo, non rendendosi conto, forse, della necessità strumentale dei reati di falso ideologico
° del raggruppamento di più soggetti nel medesimo polo associativo: il che, se rappresenta spiegazione assai opinabile sul piano del concreto merito, si propone su quello astratto in termini di conciliabi- lità con quanto stabilito per la collusione. Infine,
relativamente al reato di contrabbando, il Tribunale
formulò dubbi sul rilievo che nessun intervento di-
retto fu svolto dall'imputato sulle aziende predette e che le indagini compiacenti riguardarono soprattut- to le posizioni dei soci in quanto tali: motivazioni,
anche queste, altrettanto discutibili, ma non contra stanti, in via di compatibilità logica, con 1' 'ipote- si di accordo collusivo a favore di privati.
Nei confronti di AC ER va disposta la sosti tuizone della formula assolutoria dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto", nei capi delitti di contrabbando militare (A, cernent del proc.2533/85), corruzione falso (capo Ε
stesso procedimento) 231
Relativamente al ricorso di AI CH, va ac-
colto il motivo concernente la statuita responsabili-
tà pel reato di collusione (capo C proc.2533/85), per le ragioni già spiegate, e conseguentemente la sen-
tenza deve essere annullata senza rinvio sul punto,
perchè il fatto non costituisce reato. Inoltre, va sostituita la formula assolutoria dubitativa pel real to di falso, di cui al capo 3 bis del proc.24/85,
con quella "per non aver commesso il fatto". Dev'es-
sere annullata la sentenza altresì punto concer-
nente la determinazione della pena (è stato ritenuto come il più grave, nella ravvisata continuazione in-
terna ed esterna, proprio il reato di collusione, sic chè sorge ora la necessità di nuova determinazione rispetto ai residui reati di falso di cui ai capi 5
e 6 del proc.24/85), con rinvio ad altra sezione del-
la Corte d'Appello di RI. Ciò significa, ovvia-
mente, che va disatteso il preliminare motivo di do-
glianza relativo alla reiezione (dalla Corte territo-
riale) della eccezione di nullità del giudizio di primo grado, articolata nei motivi di appello sulla pretesa lesione del diritto di difesa per tardiva constalazione, in quel giudizio, ll'incompatibilità
del difensore di fiducia, che assisteva, anche diver-
imputato (il CA), la cui posizione era 232
nuta contrastante con quella del deducente. Premesso
che sulla constatata incompatibilità (che portò allo ra alla nomina di difensore di ufficio, non avendo l'imputato proceduto alla nomina di altro difensore di fiducia) non fu sollevata dalla parte obiezione alcuna, la dedotta violazione del diritto di difesa non può ritenersi sussistita: non certamente pel pe riodo successivo alla sostituzione del difensore, es
sendo stata la difesa tecnica assicurata dal difenso re d'ufficio ed avendo avuto il AI ampia possi bilità di provvedere altrimenti ai propri interessi ma neppure per il periodo anteriore, non essendo la
incompatibilità ancora emersa, stante il mancato
espletamento di atti processuali direttamente inci-
denti sulla posizione dell'imputato, che fu chiarita e regolarizzata, nei sensi esposti, a partire dallo
interrogatorio dibattimentale, e quindi con sostan-
ziale salvaguardia dei suoi diritti.
Il ricorso del IC va accolto. Vi si è impugnata la sentenza di II grado limitatamente ai reati di
contrabbando militare (capi A, E proc.2533/85) e di falso documentale (capo B/1 stesso procedimento)
sotto il profilo del difetto di estradizione quan to al primo, anche della violazione della legge pena.
le. Nessuna doglianza è stata promossa pel delitto 1233 di corruzione di cui al capo D del procedimento pre-
detto. Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per le già chiarite ragioni, nei capi concernenti i delitti di contrabbando militare e di alíesa falso documentale, par l'improcedibilità dell'azione penale per gli stessi reati, per difetto di estradi zione;
e con rinvio, nel punto concernente la determi nazione della pena per il delitto di corruzione, che sarà autonomamente rifissata dal giudice dello stes-
so rinvio.
Il ricorso del ET va integralmente accolto e pertanto va sostituita la formula assolutoria du-
bitativa, nel capo concernente il delitto di contrab-
bando militare (A, E, I/1 del proc.2533/85), con quel la "per non aver commesso il fatto".
AL OL ha impugnato la sentenza pel solo rea-
to di contrabbando (capo A proc. 2533/85), limitatamen te ai fatti riguardanti la SOC.COMEA, denunciando difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità
(seguita da pronuncia di prescrizione), fondata sul solo rapporto fiduciario che lo legava al IS.
Ma trattasi di critica sommaria ed incompleta, giac ativa a Corte, come già fatto il Tribunale, ha ben. chè
stinto la posizione del ricorrente in seno alla
"Benso che fu soltanto. di rilievo formale (donde - 234 l'assoluzione con formula piena), da quella rivesti-
ta nella "Comea", che lo vide attivo movimentatore di libretti al portatore ed operatore assiduo sui conti del IS, facendo transitare sugli uni e su-
gli altri ingenti somme pertinenti al contrabbando esercitato nell'impresa ed in quelle collegate. Da
ciò, con evidente senso logico, i giudici di merito hanno desunto la prova della dolosa partecipazione ai fatti, giustamente argomentando che soltanto per-
sona sicuramente avvinta al legame concorsuale avreb be potuto rendersi delegataria di operazioni tanto
complesse e delicate. Il ricorrente, in definITa,
ha posto in dubbio che dalla semplice collaborazione offerta nei modi precisati potesse o possa trarsi la prova della consapevolezza della natura e dei fi- ni illeciti delle sottostanti operazioni, rispetto ad una pur ipotizzabile connivenza ovvero ad una in-
sciente attività collaterale: па ciò si risolve in
un tentativo di revisione del merito, che è inammis-
sibile in questa sede. Nè, peraltro, sembrano fonda te le sue affermazioni per cui la Corte avrebbe tra-
visato le risultanze di cause, attribuendogli movi-
mentazioni di denaro che sarebbero state compiute,
in realtà, da altri soggetti quali il NE ed il ET (v.pag. 5 del ricorso rela al- 235 1
la pag.1663 della sentenza di primo grado).
Se è vero, difatti, che la più diffusa motivazione del Tribunale ha altresì delineato responsabilità con-
correnti, nello specifico campo, facenti capo al Ca-
sati, al NE ed al ET, ma per fatti con- simili a quelli attribuiti al AL, è anche vero che
la posizione di costui è stata dal Tribunale separa-
tamente trattata (pagg.1678-1679), con la piena con-
ferma delle ingenti movimentazioni di denaro su li-
bretti al portatore e conti correnti del IS e del
SS, sostanzialmente operando come prestanome di quest'ultimo.
Dunque , il tentativo di manipolare i certi risulta-
ti del processo è palese, dal che consegue il riget-
to del ricorso, con carico delle spese del procedi-
mento e della somma di L.200.000 a favore della cassa
}
delle ammende.
Nei confronti del ricorrente ER Francesco va disposta la sostituzione della formula assolutoria 21dubitativa con quella per non aver commesso il fat-
to" nel capo concernente il delitto di falso. di cui proc.2533/2 'alla lett. 1/3 del proc. 2533/85. It ricorso va riget-
tato per quanto riguarda i reati di cui ai cap
C, 1/1 dello stesso procedimento, dichiarati prescrit ti per effetto delle attenuanti generiche prevalent - 236
in ordine ai quali è stato dedotto vizio di carente
motivazione sul presupposto di dolosa colpevolezza,
non giustificata, a dire del ricorrente, dalle in-
combenze meramente materiali da lui svolte in obbe- dienza a direttive impartitegli dai superiori. La
infondatezza del gravame emerge, difatti, palese sol che si consideri che l'imputato operò nelle aziende del gruppo IS-SS quale esperto in "miscela-
zioni" mirate all'ottenimento di benzine di contrab
bando, e come tale fu inviato dai suoi datori di la- voro presso la NA LI allo scopo di ad-
destrare alle relative tecniche anche i gestori di tale deposito. La qualificazione di tali incombenze
ben distanti concettualmente dalle dedotte mansioni materiali, è dunque argomento decisivo che la Corte
ha correttamente utilizzato, unitamente alla confes-
sione dei fatti resa dall'imputato, per definirne la posizione di correità.
AN DI, ricorrente deceduto nelle more del
giudizio di cassazione, e che per tale causa non ha
potuto enunciare i motivi di ricorso, può utilmente fruire della sostituzione della formula assolutoria dubitativa, ottata in entrambi i giudizi di merito.
per tutti i reati ascrittigli (capi B'₁ C, D, E,
del proc.2995/84), con quella per non aver commess 237
il fatto". A tale effetto non rileva la mancata enun-
ciazione dei motivi, che sarebbero stati comunque mi rati all'ottenimento della corrispondente formula piena, cui devesi pervenire ex officio ai sensi del- l'art.530 n.2 C.P.P., immediatamente applicabile, an-
che pel difetto di impugnazione del P.M.; nè rileva la morte del ricorrente, al cui naturale effetto estintivo deve sovrapporsi, anche per ragioni equita tive, quello più favorevole della statuizione assolu-
toria, che deriva direttamente dal novum jus e non
esige valutazione di merito, cui osterebbe il difet-
A ca rto to processuale per il venir meno del soggetto passivo.
Nei confronti di IC AR (il cui ricorso, CO- me si è visto, è inammissibile per omessa enunciazio ne dei motivi) deve essere sostituita la formula as-
nel capo concernente il delit solutoria dubitativa con l'assoluzione per non aver to di contrabbando commesso il fatto.
Il ricorso di TO EA FR, delimitato ai reati di cui ai capi E, I del proc. 2533/85, va accol-
to integralmente, conseguendone la sostituzione del-
la formula assolutoria dubitativa con quella dell'as.
soluzione perchè il fatto non sussiste, relativamen-
te al concorso nel reato di collusione di cui allo stesso capo E, e dell'assoluzione per non aver co 238
messo il fatto, relativamente al delitto di falso di cui al capo I. Tali pronunce, nell'effetto asso-
lutorio pieno, sono prevalenti rispetto alla prospet tata improcedibilità dell'azione penale per difetto di estradizione.
Il ricorso di TA RI è fondato nella denuncia di nullità del giudizio d'appello. E' vero, difatti, che nella prima udienza avanti alla Corte di RI fu disposto, nella constatata assenza dell'imputato im-
possibilitato a presentarsi (per la mancata autoriz-
zazione del magistrato di sorveglianza, essendo egli sottoposto al regime dell'affidamento al servizio
sociale), rinvio all'udienza successiva del 2 maggio
1989, allo scopo di dirimere l'impedimento legittimo opposto. Ma il rinvio non fu notificato, come dove
va, all'interessato (non rappresentato a tale fine dal difensore presente), e ciononostante ne fu dichia rata la contumacia nella predetta udienza del 2 mag-
gio, avendo la Corte pretermesso il pur doveroso con-
trollo della regolarità della notificazione, in real tà inesistente. Nè furono comunicate le successive
¡udienze, delle quali il TA mai ebbe notizia proces sualmente regolare. Dall'indubbia nullità dell'ordi nanza contumaciale derivava, così, quella degli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata, di 239
cui va dunque constatato il vizio irrimediabile, che ne impone l'annullamento, con rinvio per nuovo giudi zio ad altra Sezione della Corte d'Appello di RI.
Tuttavia, per ragione di economia processuale, può esere ora disposta la sostituzione della formula as-
solutoria dubitativa, nel capo E del proc.2533/85
(collusione), limitatamente ai fatti I.C.I.P., con
l'assoluzione perchè il fatto non sussiste%3B e, nei capi concernenti i reati di contrabbando e di asso-
ciazione per delinquere (A e C dello stesso procedi-
mento, rispettivamente, limitatamente ai fatti I.C.I.P.
quanto al primo), con l'assoluzione per non aver
commesso il fatto.
Conseguentemente, il giudizio di rinvio resterà de- limitato ai reati di contrabbando (capo A, pei fatti riguardanti la soc. Arzignano Petroli), corruzione
(capo D) e falso (capo B/1), tenendo presente che,
per il primo, come per gli altri due, fu pronunciata condanna dal Tribunale, mutata in appello in dichia-
razione di estinzione del reato per prescrizione.
Il· ricorso del AC è inammissibile: lo è certa-
'mente nel motivo di doglianza per l'asse rto rifiuto di prevalenza delle concesse attenuanti generiche,
che invece la Corte ha dichiarato prevalenti sulle aggravanti, cosi modificando il diverso giudizio del 240
Tribunale%;B ma lo è pure nel motivo denunciante difet to di motivazione sulla stabilita responsabilità cor relata alla gestione della "Tecnifarbe", e nel quale si propone, in definITa, una monca visione del fat to, incentrata sulla mancanza di rapporti diretti tra il ricorrente ed i corrotti ufficiali della Guar
dia di Finanza. Sullo stesso piano del merito, ha la Corte diversamente opinato che la confessione re-
sa dall'imputato (che aveva ammesso il suo coinvolgi mento nelle vicende di contrabbando consumate nella predetta azienda, nella sua qualità di amministrato-
re) ha consentito rassicurante e posITa risposta al quesito se egli fosse consapevole di ogni modali-
tà di frode attuata unitamente al EL, sicchè,
poste tali risultanze esaurienti, poco importa stabi lire se ogni atto conseguente ed esecutivo (ad esem pio, i contatti corruttivi con funzionari UTIF ° con militari di Finanza) fosse personalmente posto in essere dal ricorrente da altri anche in suo nome
e per suo conto, purchè con il suo consenso. E' del tutto. evidente che il concorso personalmente rilevan te deve essere affermato anche quando parte della azione materiale complessiva è eseguita in via esclu siva da uno solo dei concorrenti, sussistendo comun que il sostegno ideale dell'accordo preventivo 241
tutti, che rende ciascuno responsabile dell'esito fi-
nale.
Il ricorrente può comunque fruire della eliminazione dell'aggravante di cui all'art.47 II co. C.P.M.P.,
sul quale punto la sentenza deve essere annullata
senza rinvio, ond'è non vanno poste a suo carico le spese del procedimento e somma a favore della Cas'
sa delle ammende.
Totalmente infondato è il ricorso del TO che,
nel denunciare difetto di motivazione e travisamento di fatto circa la attribuita responsabilità nelle vicende relative alla NA LI, ha lamen-'
tato, in particolare, il mancato riscontro delle pa-
role accusatrici del MI (a suo dire, esclusivo responsabile dei fatti) e l'utilizzazione, per conver
So, di circostanze di fatto afferenti a periodi po-
steriori a quello, assai breve, in cui fu socio nella impresa.
Le critiche espresse non trovano addentellati nella impugnata sentenza che, premessa esatta ricostruzio-
ne storica della personale posizione del ricorrente terin seno alla NA LI (detenne un delle quote e fu formale amministratore), ne ha pun tualizzato l'effettiva attività di contrabbando svol-
tovi dal marzo al novembre 1976, ciò desumendo, in- - 242
nanzitutto, dalla chiamata in correità proveniente dal socio MI, parzialmente confermata dalla con-
fessione resa da esso accusato, di aver dato cioè
la propria adesione al progetto delittuoso ideato e
poi essenzialmente portato avanti dallo stesso socio ed ulteriorm-ente riscontrata da proposizioni accusa-
torie di consimile tenore da entrambi formulate ri-
guardo al terzo socio, il EL. Non soltanto, dun!
que, la Corte ha tracciato una solida e ragionevole base di concorso morale, più che sufficiente per la pronuncia di condanna, ma ha rafforzato il discorso colpevolistico con l'indicare, in aggiunta, condot- te di concorso di natura materiale, quali attivi in- terventi corruttivi nei confronti del TA (capo del 1'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione
di Verona), nella cui giurisdizione la società rica-
deva. E vanamente il ricorrente tenta di sminuire il significato dell'accertata correità almeno morale,
con il degradarla ad una sorta di sterile consapevo-
lezza, sostanzialmente identificantesi in mera conni venza. Ciò rappresenterebbe, a tacer d'altro, ridut tiva interpretazione di fatto, concretante doglianza nel merito, qui inammissibile, e peraltro tanto meno credibile in quanto, come ha ancorara osservato la.
Corte di RI, le modeste dimensioni dell'impresa - 243
e la ristretta base di partecipazione al suo capitale rendevano evidente il ruolo naturalmente rafforzati-
vo del consenso prestato dagli altri due soci (ed il
TO aveva anche responsabilità di amministrato-
re) al progetto di contrabbando ideato e prevalente.
mente attuato dal MI.
Altrettanto infondato, se non addirittura inammissi-
bile, è il motivo di ricorso che attiene alla denega ta continuazione dei fatti con quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Monza, i cui estremi,
peraltro, il ricorrente non ha indicato. Va detto
che tra i motivi di appello avverso la sentenza del
Tribunale il TO non aveva introdotto alcuna istanza di continuazione (difatti, ne tace la riassun tiva elencazione di tali motivi, di cui alle pagg.
759-760 della sentenza impugnata) e, del resto, con-
cludendo avanti alla Corte nell'udienza del 12.6.1989,
il difensore dell'imputato non formulò richiesta al-
cuna in tal senso, come si desume dal relativo proces- SO verbale. Non si vede, dunque, come lo stesso giu-
dice d'appello potesse delibare istanza mai introdot-
ta e neppure, si ripete, debitamente dettagliata nel ccessivo ricorso. La parte conserva, naturalmente,
fl diritto di avvalersi, ricorrendone le condizioni,
.P.P.dell'istituto di cui a in sede. all'art. 671 C - 244
-
cutiva.
Alla reiezione del ricorso segue condanna alle spe-
se del procedimento ed alla somma di lire duecentomi la a favore della Cassa delle ammende.
La sostituzione della formula assolutoria dubitativa con l'assoluzione per non aver commesso il fatto va
disposta, per tutti i reati ascritti, nei confronti di LL LE;
ed altresì nei riguardi di
CA LO nei capi concernenti i reati di con-
trabbando militare (capi C, D, E proc. 2995/84, A,E
proc.2533/85), associazione per delinquere (capi A
proc.2995/84 e C proc.2533/85), corruzione (capi B
proc.2995/84 e D proc.2533/85) e falso (capi F proc.
2995/84 e G proc.2533/85).
Il ricorso del IS deve essere accolto per quanto concerne la sostituzione della formula assolu-
toria dubitativa con l'assoluzione per non aver com-
messo il fatto nei capi concernenti i reati di cui alle lett.B/1, D e I del proc.2533/85; va rigettato,'
invece, relativamente alla ritenuta responsabilità
per il reato di contrabbando militare.
Le critiche mosse dal ricorrente, difatti, sono mon-
Condate, specieche ed infondate, specie nella deduzione di contrad-
dizioni interne alle motivazioni offerte dai giudici del merito, che in realtà non sussistono ovvero ri 245
-
guardano aspetti marginali della materia. Si parla di critiche monche giacchè, a ben vedere, il ricorso ri sulta essenzialmente diretto contro quella parte del la ritenuta responsabilità che afferisce all'episodio della programmata (e poi non attuata) verifica pres- SO la C.A.A., per la quale l'imputato ebbe contatti preliminari e collusivi con il IS, e soltanto su-
perficialmente tocca il segmento della complessiva imputazione che attiene alle precedenti condotte pro-
tettive in favore delle aziende lombarde del gruppo
IS-SS o del LI: per tale parte, difat-
ti, risulta genericamente enunciata doglianza di CO-
struzione soltanto congetturale dell'accusa, che non corrisponde alla realtà processuale, giacchè la Cor-
te di RI (e prima, ed ancor più ampiamente, il
Tribunale) hanno posto alla base della ritenuta col-
pevolezza fatti specifici (le regalie ottenute, le
ammissioni rese, gli interventi "frenanti" sul cap.
PE, l'avocazione delle indagini sugli anonimi de-
nuncianti il contrabbando presso le stesse aziende,
le dichiarazioni accusatorie del PE e del Garosi)
già concludenti in senso colpevolistico soltanto rafforzati nella loro valenza probatoria dal conforme orientamento logico desumibile dall'insieme dei rap-
porti IS-IS, costantemente ispirati re 246
ciproca "collaborazione". E' evidente, allora, che verifica siffatta non costituisce la sola base con-
getturale della valutazione di merito, ma rappresen- ta la conferma, in punto di razionalità e di esperien za comune, di conclusione innanzitutto raggiunta dal-
l'analisi di fatti concreti.
Altrettanto motivata risulta l'affermata colpevolez-
za in ordine ai fatti riguardanti i contatti tra i
due in vista della verifica espletanda presso la "CO
stieri Alto Adriatico". In perfetta sintonia, le due sentenze di merito hanno lumeggiato la sequenza ed il fine degli incontri al riguardo stabiliti, sostan zialmente mirati all'effetuazione di un compiacente
⠀ controllo sulla scorta di appunti tecnici redatti dallo stesso IS. La valutazione del contenuto col lusivo degli accordi in tal senso raggiunti è stata puntuale e particolareggiata e costituisce giudizio di merito intrinsecamente ineccepibile per completez za e plausibilità. Vanamente il ricorrente ne ha ag-
gredito l'intelaiatura logica con il dedurre la man-
cata esecuzione dell'intesa (com'è noto, egli non volle condurre la verifica, e poco dopo si congedo)
contraddizioni insuperabili statuizioni assolu-
irrilevan torie. Sotto il primo aspetto, difatti,
te che all'accordo (di per se perfezionativo dello 247
-
elemento di reato riguardante il dolo) non seguisse la materiale condotta concordata, probabilmente per dissensi sull'entità del compenso, una volta sicura-
mente accertata la consapevolezza, nel IS,
del vasto contrabbando in atto presso l'azienda da verificare; sicchè l'omissione intenzionale di qual- siasi intervento, a quel punto doveroso, per far ces- sare la situazione di irregolarità è stata corretta-
mente giudicata tramite causale per la continuazione degli illeciti, secondo il rapporto eziologico ricon-
ducibile al disposto dell'art. 40 cpv. C.P.: e su que-
sto specifico profilo non è stata formulata critica alcuna.
Nè sussistono le adombrate contraddizioni che, secon do il ricorrente, si proietterebbero su ogni parte dell'imputazione. Egli è stato assolto in grado di appello dal concorrente di falso di cui al capo B/1, ma soltanto perchè la Corte ha dubitato che, nel pur ampio quadro delle conoscenze acquisite sui fatti,
'avesse avuto nozione anche dei falsi ideologici o ma
teriali connessi alle vicende, о avesse avuto la pos-
sibilità di rappresentarseli come parti esecutive in defettibili o altamente probabili del complessivo di-
segno di contrabbando. Tale motivazione, "per il verò,
desta qualche perplessità dal punto di vista della 248
adeguatezza al merito dei fatti, ma nella formulazio ne resa, che attiene ad uno specifico aspetto concre non enuncia concetti astrattamente incompatibili to,
1'affermato dolo per altri parti dell'articolata icon vicenda, ben suscettibile di scomposizioni, e per-
ciò di autonome valutazioni, sotto il profilo dello elemento intenzionale.
Altrettanto deve dirsi per l'assoluzione dubitativa dal reato di falso di cui al capo I, già statuita in primo grado relativamente ai fatti concernenti la SIPLAR. Il Tribunale egualmente ritenne che l'im-
putato potesse allora aver ignorato la coesistenza di reati strumentali al contrabbando, e lo prosciol-
se, perciò, anche dall'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere, tenendone ferma l'accer-
tata responsabilità per la collusione e pel contrab-
bando. Si tratta di schema valutativo conforme a quel lo poi seguito dalla Corte.
Sulla stessa linea argomentativa deve porsi la stabi lità assoluzione dubitativa dal reato di corruzione, di cui al capo D. Il Tribunale ritenne doverosa qual-
che perplessità in materia (pag.2282 della sentenza)
sul supposto di una non completamente dimostrata.re-
lazione di strumentalità tra un cospicuo donativo
(una cassetta d'argento, contenente forte somma di. 1 249 1
-
denaro) largito dal IS al IS e le ascrit-
te condotte omissive. Ma il venir meno dell'imputazio ne di cui trattasi non poteva e non può significare automaticamente la caducazione della concorrente ac-!
cusa di partecipazione nel delitto finanziario di contrabbando militare, poichè nè gli a tti processua li nè le sentenze di merito hanno stabilito un nesso di reciproca indispensabilità tra quello e questo ed anzi il reato finanziario è stato essenzialmente fon dato su risultanze diverse dalla corruzione, nel sen-
So che questa non ne è stata giudicata causale e pro-
va esclusiva.
Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato nella parte afferente al delitto di contrabbando mi-
litare.
In relazione alle statuizioni che li concernono 10 ""
CE, il ON, il D'AP, il UC, il MO,
il AT, il Di NN, 1'OR, il NE, il Da-
gli LB, il AL, il VA, il AN ed il TO vanno condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamen-
to. della somma di lire duecentomila a favore della
Cassa delle ammende;
inoltre, il NE, il BO il BU, il AT, il NI, il ZO,
AG LB, 11 De LE il Di IO, il TO, 250
il ED, il ER, il SS, il LI, il
NI, il OR, il MO, il ZI, il Restai
no, il AL, il AC, il IS, il Cava-
liere, il AN il RO ed il TO
- i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili о ri-
gettati sui punti delle ritenute responsabilità o delle dichiarate prescrizioni pei reati finanziari debbono essere condannati in solido al rimborso, in favore dell'Amministrazione delle Finanze costitui-
ta parte civile, delle spese del giudizio di cassa-
zione, liquidate in lire un milione di onorari, 01-
tre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
nei confronti del LL, di AT BR, Cata-
nese RI, del VA, del AN, del Giannet- ta, del Loprete, di RO, del LI, del Tode-
scato e del CA e lo rigetta nei confronti dello
AU e del FR%;B
dichiara inammissibile l'appello proposto dal P.M.
contro la sentenza del Tribunale di RI in data
30 aprile 1987 nei confronti del De LE;
dichiara inammissibili i ricorsi dell'CE, del Bo-
rioli, del D'AP, del UC del MO, del Casa-
del Di NN e rigetta i ricorsi dell 1, 252
nei capi concernenti il delitto di contrabbando mili tare, e dichiara improcedibile l'azione penale in re.
lazione ai reati suindicati per difetto di estradi- zione; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del CC, del De AT e del
De TI nei punti concernenti il rifiuto della re
stituzione delle cauzioni e dispone la restituzione della somma di L.15.000.000 ciascuno in favore del
CC e del De AT e della somma di Lire
10.000.000 in favore del De TI;
sostituisce la formula assolutoria dubitativa:
A) con l'assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti dell'AL pei capi concernenti i reati di cui alle lettere A e I del proc.n.2533/85,
dell'AN per il capo concernente il reato di cui
alla lettera A dello stesso procedimento;
del Bandi-
ni, nei capi concernenti i reati di cui alle lettere
A, C, D del proc.n.2533/85, del BO nel capo con-
cernente il reato di cui alla lett. S del proc.n.2995/84,
del BU, nel capo concernente il reato di cui alla lett. S del proc.n. 2995/84, del EL, del
MA del LA nei capi concernenti il delit-
to di contrabbando. militare, del TI nei capi concernenti il reato di associazione per delinquere,
concorso in contrabbando e corruzione, del LA, 253
nel capo concernente il reato di contrabbando, di Fi
lippa nei capi concernenti i reati di contrabbando, falso ´ed associazione per delinquere, del LI
nei capi concernenti i reati di cui alle lettere Z/A
e Z/B del proc.n.2995/84, del AN, nei capi concernenti i delitti di contrabbando, corruzione e
'associazione per delinquere, del NE, nel capo
concernente il delitto di contrabbando, del OR
nei capi concernenti i delitti di cui alle lett.B,
S del proc.n.2995/84 e 3 bis del proc. 24/85, del NO,
nei capi concernenti i reati di cui alle lett. A, C,
D del proc. n. 2533/85, del PE nei capi concernen-
proc.n.2533/85,ti i reati di cui alle lett. A e I del del AC nei capi concernenti i delitti di contrab bando militare, corruzione e falso, del AI nel capo concernente il reato di falso di cui al capo 3
bis del proc.24/85, del ET nel capo concernen-
te il delitto di contrabbando militare, del Sanseve-
rino nel capo concernente il delitto di falso di cui alla lett. 1/3 del proc.n.2533/85, del AN, nei
capi concernenti tutti i reati ascrittigli, del Sic-
cardi, nel capo concernente il delitto di contrabban-
da, della TO nel capo concernente il delitto di falso di cui alla lett. I del proc.n.2533/85, del
TA nei capi oncernenti i reati di contrabbando - 254
e di associazione per delinquere, del LL nei са
pi concernenti tutti i reati ascrittigli, dell'Au-
siello nel capo concernente il delitto di contrabban-
do, di AT RI nel capo concernente il delit-
to di falso di cui alla lett.P del proc.n.2533/85,
del FR nel capo concernente il delitto di contrab bando, del GI, nei capi concernenti i delitti di contrabbando, collusione e falso (lett.A, E, I/1,
1/3 del proc. n. 2533/85), del LI, nel capo con-
cernente il delitto di corruzione di cui alla lett.
0 del proc.n.2533/85, del CA nei capi concernen-
ti i reati di contrabbando, contrabbando militare,
associazione per delinquere e falso, del IS
nei capi concernenti i reati di cui alle lett. B/1,
D I del proc.n.2533/85, del IC nei capi concer-
nenti i reati di cui alle lett.N, O del proc.n.2533/85;
(B): con l'assoluzione perchè il fatto non sussiste
in relazione ai capi concernenti il concorso in col-
lusione nei confronti del BA, del TI, del
AN, del NO, della TO, di Catanese
RI, del CA e del OR, nonchè, in relazio ne al delitto di millantato credito, nei confronti del Lo MU, ed in relazione al delitto di collusio-
limitatamente ai fatti I. C. I. ., nei confronti ne
TA; annulla senza rinvio la sentenza impugna 255
ta nei punti concernenti la determinazione della pe-
na della multa ed elimina la pena di lire cinquanta-
mila di multa per il delitto di corruzione nei con-
fronti del NI, del De LE, del ED, del
ER, del SS, del ZI, del Loprete, del Ma-
rocco e del LI;
annulla senza rinvio la senten-
za. impugnata nel punto relativo alla ritenuta circo-
stanza aggravante di cui all'art. 47 C.P.M.P. nei con-
fronti del De LE, del RO, del. LI, del
AC e del BU;
B annulla senza rinvio la sen-
tenza impugnata nei punti concernenti la limitazione
della sospensione condizionale della pena alla sola pena principale nei confronti del CC, del De
AT, del De TI, del RA, dello TI, del
OC e del LI ed estende il detto beneficio anche alla pena accessoria della rimozione del grado;
1 ----
dispone che nel disposITo della sentenza impugnata,
nella parte concernente il GI, siano aggiunte le parole "dichiara non doversi procedere nei con-
fronti del predetto GI in relazione al reato
di corruzione, perchè estinto per prescrizione";
annulla la sentenza impugnata nei confronti del
AI nel punto concernente la determinazione del-
la pena per il delitto di contrabbando;
dell'AN,
nel punto concernente la responsabilità per il delit 256
to ascrittogli%3B del BU, nei punti concernenti il giudizio di comparazione tra circostanze etero-
genee e la determinazione della pena;
del CA,
nel punto concernente la responsabilità, con assor-
bimento del motivo relativo al giudizio di compara-
zione tra circostanze eterogenee;
del CA, nel pun to concernente la responsabilità%3B di AT Save-
rio, nel punto concernente la determinazione della pena;
del TI, nel punto concernente il dinie-
go delle circostanze attenuanti generiche e la deter
minazione della pena per il delitto di associazione
per delinquere%3B del CC, nel punto concernente la responsabilità; del ZO, nel punto concer-
nente il diniego delle circostanze attenuanti gene-
riche; del De LE nei punti concernenti il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e la de-
terminazione della pena;
B del Di IO, nel punto con cernente la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di RI in data
.
26.1.1988; del NI, nel punto concernente la de-
terminazione della pena;
B del MI, nel punto con-
cernente la determinazione della pena per il delitto di corruzione%3B del IC nel punto concernente la determinazione della pena per il delitto di corruzio ne;
del Loprete nel punto concernente la determina- - 257
-
zione della pena pei reati di associazione per delin-
quere, corruzione e falso;
di TA RI, nei capi concernenti i reati di contrabbando, corruzione e falso, previa dichiarazione della nullità del giudi-
zio di appello;
di AT BR, nel punto concer-
nente la continuazione con i reati giudicati con la
sentenza 6 maggio 1987 della Corte d'Appello di Mila-
no e la determinazione della pena;
del LI, nei capi concernenti le imputazioni relative ai reati di falso e di corruzione commessi dagli appartenenti ai gruppi IS-SS e Rivelli e nel punto con-
cernente la determinazione della pena;
rinvia per nuo-
vo giudizio sui capi e sui punti indicati ad altra sezione della Corte d'Appello di RI. Dichiara
inammissibili i ricorsi del IC, del LI,
del ZI, del RA, dello TI, del AC
e del OC;
rigetta nel resto i ricorsi dell'Alde
gondi, del BU, del CA, del CC, del
CC, del De LE, del De TI, del LI,
del NI, del NI, del ED, del ER,
del SS, del OR, del ER, del De
AT, del IS, dell'AU, del GI,
del Lo ET, del RO e del LI. Condanna
il NE, il BO, il BU, il AT, 11
NI, i l ZO, il AG LB, il De LE, - 258 I
il Di IO, il TO, il ED, il ER, il Ga-
lassi, il LI, il NI, il OR, il Mot-
tola, il ZI, il AI, il AL, il AC,
il IS, il VA, il AN, il RO
ed il TO in solido al rimborso, in favore del-
1'Amministrazione delle Finanze dello Stato, costi-
tuita parte civile, delle spese del giudizio di cas-
saziohe, liquidate in lire un milione per onorari,
oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso il 5 febbraio 1991
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. CARNEVALE CORRADO
Cash lamen IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.SCHIAVOTTI IO
Depositato in Cancelleria
* CANCELLIE
11 30 APR 1991. I CANCELLIEN
Velot
La Corte Supreme di Cassazione sex I fanale con orchnauzer n° 2744 del 17-6-91 depo setata il 3.7. 1994 così dispone." Le Conte rigette l'istanze di OR PE;
-dispone che nel disposITo delle sentense 259
no 111 del 5 febbraio 1991 di questa Corte siano apportate le seguenti corre zioni o aggiunte: H dell'im содиоте pulate Boriali Virginia, è sostituito con quello di ON, nei confront slegli i'm purati AT BR e AT SA, aggiungere le diope sizione! « Rigette nel resto il ricorso;
>> nei confronts dell' imputato LE CE, aggiungere le seguente dispo sizione: « sostituisce la formule assolutoria dubitative
.com l'assolusione inaver commesso il fates for non oraline all' i'm purazione di parteci fasione di associazione for delin
-e del procedimen di cui al саро quere to m³ 2533/85 »; mei confronti M- dell' imputate TO FR, elimi mare la parte relativa alla declare toria di estinsione fr prescrizione del reato di contrabbando militare ed. aggiungere le disposizione: < rigetta nel resto il ricorso »; nei confront. dell'imputato AI CH, sostituire le parole: « rinvia fente 260
determinazione della pene per il delitto di contrabbando com quelle "Rim
Via per le deferminazione della pene for reati di falso di cui ai copi 5 soll. frocedimento n°24/85 »; mei confront. "'old' imperato CA LO;
nost tur re le parole: « sostituisce le formule assolutoria dubitativa con quelle per мон fatto in orde inon aver commesso ne al reato di contrabbands-
--eتو non sussistecon quelle perché il fatto in relazione al cops concernente il concorse in collusione >> con le seguenti:cc sostituisce la formule assolutoria dubitativa con quella l fatto,per non avere commesso in relazione ai reati di cui al B del procedimento no 2995/84 I det procedсоро 2533/8573/8.59. mento n ed al соро Roma 11.7.91 DI CANCELLERIA COLLABORATO
Antonella Fontana
SAZIONE
S
S
A
I
C
D
E
T
O
R
C
A M E 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 anno 1976, per effetto della dichiarata prevalenza
11 quale lo stesso imputato usava ottenere tangen