Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2001, n. 8545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8545 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 8545-01 REPU BBLICA ITALIANA SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott.Rosario De Musis Presidente R.G.16325/99 Alberto Spanò Consigliere 18164/99 Mario Putaturo Donati V. 11 Rep. 19578 11 Donato Figurelli " Cron. "I Ud.3/5/2001 " SE Cellerino ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.16325/1999) proposto da NOVEMBRE VINCENZO, elett.dom.in Roma, via Montebello n. 109 presso l'avv. Tommaso Germano che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. UNICREDITO ITALIANO -già CREDITO ITALIANO;
INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.18164/1999) sul ricorso proposto Da 2141 1 S.p.a. UNICREDITO ITALIANO -già CREDITO ITALIANO- ,in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma,via Paolo Emilio n.26 presso lo studio dell'avv.Massimo Morelli, rappresentato e difeso dall'avv.Paolo Laterza,per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
VINCENZO NOVEMBRE;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trani in data 26 maggio 1999, n.504 (R.G.N.55/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/5/2001,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
uditi gli avv. Tommaso Germano e Paolo Laterza;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Orazio Frazzini che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 26 maggio 1999 il Tribunale di Con Trani, accogliendo l'appello proposto dalla s.p.a. Credito Italiano nei confronti del dipendente IN NO avversO la pronuncia 11 luglio 1997 del locale Pretore del lavoro, in riforma della detta decisione rigettava la domanda dello stesso volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento 2 R intimatogli il 16 settembre 1994 con la reintegrazione nel posto di lavoro ed emanazione dei provvedimenti conseguenziali, condannandolo alla restituzione delle retribuzioni eventualmente percepite. Osservava, in particolare,il Tribunale che il NO, addetto ai rapporti con il pubblico, si era reso responsabile di molteplici gravi violazioni di norme di legge e collettive svolgendo attività contraria agli interessi dell'azienda e, comunque, incompatibile con i doveri d'ufficio,sì da fare venire meno il rapporto fiduciario e da giustificare la sanzione espulsiva. Il NO ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Unicredito Italiano, già denominata Credito Italiano, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo giudizio, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi falsa applicazione di norme di diritto e degli artt. 112,115,116,5 legge n.684 del 1966 nonché omessa e/o insufficiente ed erronea circa punto decisivo della controversia, ai sensi motivazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere esaminato, ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, fatti non contestati come l'elusione da parte del all'ufficio, delNO, mediante esercizio di poteri estranei 3 R necessario rapporto tra la Banca trattaria degli assegni emessi e il pubblico ufficiale protestante. probatorio acquisito, a carattere Il complessivo quadro deduttivo, ha inoltre smentito la perpetrazione delle altre caso, è stato omesso il giudizio sulla irregolarità e,in ogni portata dell'elemento soggettivo della condotta ascritta. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.5 della legge n.604 del 1966,2119 e 2106 C.C. nonché erronea e contraddittoria motivazione, si censura l'impugnata sentenza per avere affermato la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione del licenziamento di prova in per giusta causa, senza tenere conto della mancanza ordine agli illeciti contestati con lettera del 14 luglio 1994 e, comunque, delle giustificazioni addotte dal lavoratore. In via gradata il Tribunale avrebbe dovuto accertare la ricorrenza in concreto della giusta causa in relazione alla qualità del singolo rapporto, alla posizione del lavoratore e quindi alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia connesso, valutando la portata degli illeciti nei profiliad esso soggettivi ed oggettivi. Tanto più che i fatti addebitati erano rimasti estranei alla sfera dell'esecuzione della prestazione lavorativa e in ogni caso non era derivato alcun danno o lesione alla immagine della Banca. Così il richiamo a precedenti sanzioni inflitte avrebbe avuto rilievo, ai fini della valutazione della condotta, solo se effettivamente il NO nel periodo di sospensione dal servizio 4 R avesse esercitato funzioni bancarie, arrogandosi prerogative non pertinenti alla qualifica e alle mansioni attribuitegli. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. tra il comportamentoLa valutazione della proporzionalità illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito tutte le nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a l'adeguamento della disposizione normativa consentire dell'art.2119 C.C. alla fattispecie concreta (fra le tante, Cass.,26 settembre 2000, n.12708;Cass.,2 febbraio 2000,n. 1144). Per altro verso si ricorda che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti attraverso nel loro complesso (Cass.,7al giudizio, considerati novembre 2000,n.14472; Cass., 10 maggio 2000,n.6023). 5 R stati esattamente applicati Siffatti principi sono dall'impugnata sentenza nel cui iter procedimentale sono distinguibili da un punto di vista logico tre fasi: una prima, di ricognizione degli illeciti contestati;
una seconda, di valutazione degli elementi probatori acquisiti in ordine alla loro esistenza;
un'ultima, di apprezzamento delle circostanze oggettive e soggettive e della gravità dei comportamenti in relazione alla sanzione espulsiva comminata. La Banca aveva contestato al dipendente in una prima lettera del 25 gennaio 1994 i seguenti illeciti:la detenzione nel posto di lavoro, in un cassetto dello scrittorio,di 5 libretti di risparmio di clienti;
il ripetuto prelievo di somme da detti libretti, in assenza dei titolari, sulla base di moduli prefirmati in bianco e la consegna talvolta a terzi delle somme;
l'avere apposto in tre occasioni firme apocrife sulla richiesta di libretti assegni rilasciati al cliente SE EL;
l'avere effettuato dal 25 marzo al 28 ottobre 1993 versamenti per complessive lire 49milioni con firme apocrife sulle relative distinte incassando due assegni di lire unmilione e tremilioni,emessi dal detto EL, senza una sua firma di girata. Con una seconda lettera del 14 luglio seguente la Banca, ricordando la sospensione inflitta dal servizio e dal trattamento economico per 5 giorni in relazione alle dette operazioni irregolari, aveva ulteriormente contestato: l'avere la restituzione del prestito di 34milioni alla sollecitato EL profferendo oscure ma gravi minacce consorte del di R 6 ritorsione nei confronti dell'intera famiglia;
l'avere chiesto al di quattro assegni dinotaio D'Onofrio il protesto lire, rispettivamente, 1.684.000,3.500.000,8.000.000 e 19.990.000 tratti dal detto EL sul CC. N. 12667 presso la filiale di Barletta presentando allo scopo copia di una lettera riservata di dell'affidamento; l'avere dichiarato in tale occasione cherevoca aveva il potere di respingere il pagamento di assegni evitando così l'accesso diretto agli sportelli e il colloquio con il funzionario abilitato a disporre in proposito. Il prove, haTribunale, nel sovrano apprezzamento delle ritenuto quindi pienamente confermati nella loro realtà ontologica i fatti contestati non già mediante valutazione di circostanze a carattere deduttivo, come erroneamente sostenuto dalla difesa del ricorrente, bensì sulla base delle ammissioni dell'interessato nella corrispondenza intercorsa e delle dichiarazioni dei testi escussi. Il NO, nel rispondere alle lettere di contestazione datrice, si era invero giustificato adducendo la sua della sostanziale buona fede senza però disconoscere i fatti nella loro materialità, ad eccezione dell'episodio delle minacce profferite al coniuge del cliente EL. In particolare l'esistenza e la gravità degli illeciti ascritti con la seconda lettera di contestazione avevano trovato pieno risconto nella deposizione dell'ispettore Cozzi,cioè di un teste qualificato per l'incarico assegnatogli dalla Banca di fare luce sulla vicenda. 7 R Questi aveva riferito sulle indagini svolte e sui colloqui avuti col NN, dipendente del notaio D'Onofrio, che aveva ribadito la responsabilità del NO in ordine alle richieste di protesto degli assegni in questione e al suo diretto intervento per l'acquisizione della lettera di revoca dell'affidamento della cui copia era detentore altro studio notarile. Ma l'istruttoria ha anche evidenziato molte altre circostanze aggravatrici dell'abuso commesso essendo emerso che gli assegni di cui era stato sollecitato il protesto erano personali del NO in quanto rilasciati a lui medesimo sicchè evidenti ragioni di correttezza avrebbero richiesto che egli si fosse limitato a porli all'incasso, lasciando però libera la Banca di verificarne la copertura e la regolarità e di esperire le procedure di legge. Ed è appena il caso di osservare il rispetto da parte della datrice di lavoro del principio di immutabilità della causa a parte la contestata ai fini del licenziamento intimato poiché genericità della stessa censura - è di tutta evidenza che il giudice d'appello si è strettamente attenuto ai principi di cui all'art.7 della legge n.300 del 1970 circoscrivendo soltanto agli illeciti ascritti l'indagine sull'impatto con le regole della vita aziendale. Il Tribunale, dopo avere da ultimo valutato le irregolarità commesse nel loro insieme per stabilire l'entità complessiva in termini di gravità della condotta e, in particolare modo, l'intenzionalità del dipendente nell'ultimo episodio contestato ribadita dalla rivendicazione di poteri inesistenti e 8 dal suo illegittimo inserimento nel rapporto tra Banca trattaria protestante, ha quindi rilevato che ile pubblico ufficiale NO con il suo comportamento aveva violato specifiche norme di legge e di contratto in ordine alla permanenza del rapporto fiduciario tra cui l'art.28 del CCNL che vieta al personale di svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'azienda o incompatibile con i doveri d'ufficio e di prestare a terzi la propria opera senza preventiva autorizzazione. In tali profili, secondo quanto emerso dall'istruttoria, la Banca trattaria,quale obbligata al pagamento degli assegni,non era stata posta in condizione di valutare se onorare ugualmente la delega di pagamento per la salvaguardia della sua immagine mentre non era stato sicuramente autorizzato il prestito di circa 30milioni effettuato al EL,dietro rilascio di assegni a garanzia senza data. In conclusione, le modalità degli abusi commessi in ragione di interessi personali e del proprio impiego,la portata oggettiva e soggettiva in relazione alle specifiche mansioni assegnate erano di portata così grave da fare ritenere adeguata e proporzionata la sanzione del licenziamento in tronco. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da inerrori nel profilo logico giuridico, come tale incensurabile sede di legittimità. D'altro canto le censure formulate, oltre ad essere frutto di una metodologia errata per il continuo confronto con il convincimento espresso dal Pretore, assunto in tesi come R esatto, finiscono col sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze processuali. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa della legge n.300 del 1970, ai sensi applicazione dell'art.18 dell'art.360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere condannato il dipendente alla restituzione delle retribuzioni percepite in forza della pronuncia pretorile dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione nel posto di lavoro, senza considerare che la detta norma ha soltanto previsto la corresponsione di una mera indennità risarcitoria. Il motivo va rigettato perché infondato. Ed invero il Tribunale, proprio per avere premesso che il giudice di primo grado aveva condannato, tra l'altro,la banca "al risarcimento del danno .. ritenuto pari all'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.....", ha chiaramente inteso riferire l'obbligo di restituzione del dipendente alla indennità risarcitoria a suo tempo determinata con riferimento all'importo delle retribuzioni. Deve invece considerarsi assorbito il ricorso incidentale condizionato con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.18 della legge n.300 del 1970,ai sensi qualificato come dell'art.3 c.p.c.,per avere il Tribunale retribuzioni le somme a titolo risarcitorio determinate dal Pretore e versate dalla banca. 10 Alla stregua delle considerazioni svolte, va quindi rigettato il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; compensa le spes e. Roma, 3 maggio 2001 Il Presidente Il Consigliere est. Mono Falcke Docent Vrecido Рорша ве mis Dhill 1 0 , 10 IL CANCELLIERE 3 E 3 Depositato in Cancelleria 5 . EA M 22 GIU. 2001 IN S D -73 SI A A D D -8 N , E SE TE x1 oggi.. O I SEN IL CANCELLIBRE ISTR A E G E O T EG pille EG IT R L IR D LA O EL D 11