Provvedimento: […] In particolare, sulla base della documentazione acquisita (certificati di nascita, residenza, morte, ecc.), risultano dimostrate le condizioni previste dall'art. 291 c.c.: infatti, i ricorrenti hanno superato l'età minima prevista di 35 anni, e la differenza di età tra gli stessi e l'adottando è superiore al minimo previsto di 18 anni, e non sussiste una situazione equiparabile a quella prevista dall'art. 292 c.c. Inoltre, va considerato che l'adottando non è coniugato. Va, poi, considerata l'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità che ne hanno ampliato l'originaria previsione codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali
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