Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
In tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per rapina impropria nei confronti dell'imputata che aveva spinto l'addetto di un supermercato, fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale aveva già caricato la merce sottratta).
Commentari • 3
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1. Che cos'è il reato di rapina? Il reato di rapina previsto dall'art. 628 cp punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola, con violenza o minaccia, a chi la detiene. Il reato in argomento ha carattere plurioffensivo e viene definito un reato complesso e ciò in quanto alla azione di "sottrazione" tipica del furto, si sovrappone un ulteriore e fondamentale elemento: la "violenza". Come vedremo nel prosieguo, la nozione di violenza, cui fa riferimento il reato di rapina, è molto ampia ed arriva a comprendere qualsiasi forma di energia fisica esercitata dal soggetto attivo del reato, idonea a determinare nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2015, n. 14901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14901 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 19/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 648
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 42387/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ST EL N. IL 26/11/1965;
avverso la sentenza n. 4265/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 03/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. D'NO TO ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.11.2011, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri (Sezione distaccata di Anzio), con la quale è stata condannata alle pene di legge per il delitto di rapina impropria.
2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, per avere i giudici di merito qualificato il fatto come rapina impropria, pur in assenza di violenza nei confronti della persona offesa EO US (addetto al supermercato ove è avvenuto il fatto), il quale sarebbe stato solo "sballottolato", e non colpito con violenza.
La censura è manifestamente infondata.
La violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione;
essa può consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, senza l'ausilio di mezzi materiali (ad es., il mettere le mani addosso;
lo spingere;
il colpire con schiaffi, pugni o calci;
il togliere la libertà di movimento;
etc.), o può consistere in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo (il colpire con un bastone o con un'arma; l'aizzare un cane;
l'investire con un autoveicolo;
etc.).
Orbene, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, tre donne tra cui l'imputata (le altre due sono rimaste non identificate), dopo aver sottratto merce dal supermercato senza pagarla, si avviarono col carrello della spesa verso la loro autovettura, quando furono sorprese dal EO, che cercò di impedire loro di portare a compimento la loro azione. Fu allora che le donne spinsero il EO fino a farlo rovinare per terra, in modo da potersi allontanare con l'autovettura sulla quale avevano caricato la merce sottratta.
Tale condotta configura senz'altro la violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa della rapina impropria di cui all'art. 628 c.p., comma 2, avendo l'imputata - con le sue complici - posto in essere nei confronti del EO una energia fisica che gli ha impedito i movimenti e che ha consentito alle donne di allontanarsi con la refurtiva (cfr. Sez. 2, n. 4761 del 27/11/1989 - 03/04/1990 - Rv. 183914, secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 19 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2015