Sentenza 18 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14819 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula "B"1.4 8 1 9 /02 E PUBBLICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: SUPREMA DI CASSAZIONE LAVORO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n. 2030/00 Cron. 34585 Presidente - Senese Dott. Salvatore Consigliere - Rep. Dell'Anno " Paolino " Rel. Ud. 13.05.2002 Prestipino "T Giovanni MA " " ES 連載 IL AD " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OL EL, elett.te dom.ta in Roma, Via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Magaraggia per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge. 2072 Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1567 del 7.7.1999 (R.G. n. 1380/98). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 13.5.2002; Sentito l'Avv. Giuseppe Magaraggia;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha Я concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 16 aprile 1996 EL OL conveniva davanti al Pretore del Lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno e chiedeva che lo stesso fosse condannato ad erogarle la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento che le erano state negate in sede amministrativa. Costituitosi in giudizio il Ministero convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Disposta una duplice consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore con sentenza del 19 gennaio 1998 dichiarava che la OL aveva diritto alla pensione e all'indennità di accompagnamento solamente a decorrere dal 1° agosto 1997. Questa decisione, impugnata dalla OL, veniva confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 7 luglio 1999, in base al rilievo che dal raffronto fra le due relazioni tecniche emergeva che le condizioni di salute della OL, affetta da danno cerebrale di tipo multinecrotico, erano via via peggiorate fino а determinare la integrale invalidità e l'impossibilità di deambulare e di attendere agli atti quotidiani della vita all'epoca indicata dal secondo dei due consulenti tecnici nominati nel giudizio di primo grado. ре Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la OL in base ad un unico motivo. il Ministero На resistito con controricorso dell'Interno. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso la OL denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 118, 1 1. 11 febbraio 1980 n. 12 1. 30 marzo 1971 n. 18, 1988 n. 508 e di omessa e 1 1. 21 novembre insufficiente motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, nel confermare la sentenza del primo giudice, non abbia riconosciuto il suo diritto ad ottenere le prestazioni assistenziali fin dalla data in cui era stata presentata la domanda amministrativa. la in sede Sostiene al riguardo 3 ricorrente che il giudice di appello, senza considerare la ratio delle disposizioni di legge che regolano la materia e senza tenere conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, non avrebbe rettamente valutato, in ordine ad entrambe le prestazioni richieste, l'evoluzione del quadro invalidante risultante dalla certificazione prodotta in giudizio. Il ricorso è privo di fondamento. Nel giudizio di cassazione, per costante ह il merito giurisprudenza, non può essere riesaminato controllo di legittimitàdella causa, dato che il ' consiste soltanto nella verifica, sotto il profilo formale e della correttezza giuridica, della valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello. Ne deriva che, se in una controversia avente per oggetto l'invalidità pensionabile, il giudice del merito abbia basato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (o, come nella specie, delle due consulenze tecniche di ufficio), è necessario che nel ricorso per cassazione vengano denunciate carenze ○ insufficienze diagnostiche affermazioni illogiche о scientificamente errate e non già semplici difformità tra l'apprezzamento compiuto dal consulente tecnico i. circa l'entità e l'incidenza del quadro patologico e la valutazione fornita dalla parte (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225 e Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nella specie, a fronte del giudizio espresso dal che è pervenuto alla decisione finale in Tribunale - base ad un accurato esame comparativo del contenuto delle due consulenze tecniche disposte nel giudizio di primo grado ricorrente, a parte l'astratto - la M richiamo di regole giuridiche enunciate in sentenze emanate dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Mr. Cassazione o contenute in circolari ministeriali, si è limitata a formulare mere asserzioni, le quali, non essendo stati indicati errori diagnostici rispetto alle nozioni della scienza medica o il mancato compimento di indagini strumentali о l'omesso esame dei relativi risultati, si risolvono una inammissibilein contrapposizione del giudizio di parte a quello fatto proprio da entrambi i giudici di merito. Da questi rilievi risulta l'infondatezza di tutte le censure formulate nel ricorso per cassazione, che, per conseguenza, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non deve provvedimento sulle spese del essere emesso alcun presente giudizio. 5
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 maggio 2002 Il Presidente: fabatur fery iiifeireمدند. Il Consigliere estensore: IL IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería oggi, 18 OTT 2002 IL CANCELLIERE се E R P